MARIA TERESA CANALI
Firmato digitalmente da
XXXXX XXXXXX XXXXXX
ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO, IN VIA SPERIMENTALE, DI ORGANISMI PRESSO IL REGISTRO UNICO ACCREDITATI SCUOLA (RUAS) DI ROMA CAPITALE, AL FINE DI CONSENTIRE
LA SCELTA DA PARTE DELLE FAMIGLIE DELL’ORGANISMO EROGATORE DEL “SERVIZIO EDUCATIVO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, ALL’AUTONOMIA E ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE CON DISABILITÀ”
BIENNIO 2022/2024 RINNOVABILE PER IL BIENNIO 2024/2026
DOCUMENTO TECNICO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Art. 1 - Oggetto del Servizio e destinatari
Il presente Documento Tecnico Descrittivo e Prestazionale disciplina, mediante l’esperimento della procedura aperta per l’Accreditamento di Organismi presso il Registro Unico Accreditati Scuola (RUAS), il “Servizio educativo per il diritto allo studio, all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità” di Roma Capitale così come disciplinato dal Nuovo Regolamento del Servizio approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 20 del 22.4.2022, nonché secondo quanto previsto dalle Linee Guida approvate dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 162 del 16 maggio 2022.
Il servizio è rivolto agli alunni/e con disabilità frequentanti le Scuole dell’Infanzia Capitoline e dello Stato, nonché le scuole statali Primarie e Secondarie di I grado presenti nel territorio di Roma Capitale. Sono fatti salvi accordi di reciprocità tra Comuni nel caso di alunni/e non residenti nel territorio di Roma Capitale.
Per l'iscrizione al Registro non è prevista alcuna selezione; verranno accreditati tutti gli Organismi in possesso dei requisiti amministrativi e professionali indicati nell’Avviso Pubblico, non è previsto un numero predefinito di Organismi accreditabili, non è prevista una graduatoria; il Registro degli Organismi accreditati sarà pubblicato in ordine alfabetico.
L'iscrizione al Registro non vincola l'Amministrazione in alcun modo all'instaurazione di un rapporto contrattuale in quanto la scelta degli Organismi che erogheranno il servizio verrà effettuata dalle famiglie degli alunni/e con disabilità per il tramite dei Municipi di Roma.
I rapporti tra l’Amministrazione e gli Organismi saranno regolati da una convenzione sottoscritta, per l’Amministrazione, dal Direttore della Direzione Socio Educativa municipale, di durata annuale, nella quale dovranno essere esplicitati gli elementi essenziali contenuti nel presente documento.
Art. 2 - Soggetti coinvolti
Il Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale in quanto soggetto che esperisce la procedura di accreditamento e approva il RUAS.
I Municipi di Roma Capitale in quanto responsabili del servizio a livello decentrato sulla base della procedura indicata nelle Linee Guida approvate dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 162/2022.
Le famiglie che, a seguito della libera scelta basata sulle proprie valutazioni, devono individuare l’Organismo, tra quelli proposti.
Gli Organismi convenzionati con i Xxxxxxxx a seguito della libera scelta operata dalle famiglie.
Art. 3 - Durata dell’Accreditamento
La durata dell’Accreditamento al RUAS è riferita al biennio scolastico 2022/2024 rinnovabile per il successivo biennio scolastico 2024/2026.
Art. 4 - Scuole individuate per l’erogazione del servizio
Il servizio viene prestato nelle scuole dell’infanzia capitoline e nei plessi scolastici statali comprendenti scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado, sulla base della scelta dell’Organismo operata da parte delle famiglie successivamente alla procedura di accreditamento degli Organismi stessi al Registro Unico Accreditati Scuola.
Art. 5 - Tipologia delle prestazioni
Il servizio si realizza all’interno della scuola e nelle sue pertinenze (mense, campi sportivi, palestre ecc.) in orario scolastico, durante lo svolgimento delle normali attività e in collaborazione con il personale, docente e non, delle scuole stesse. Sono inoltre previste attività al di fuori delle sedi scolastiche cui partecipa il gruppo classe per uscite didattiche, gite e campi scuola. Agli alunni/e temporaneamente impediti alla frequenza per motivi di salute il servizio è erogato presso i luoghi di degenza e riabilitazione come previsto dall’art. 3 comma
4 del Regolamento. Le ore non erogate nel corso dell’anno possono essere utilizzate per le attività extrascolastiche come disciplinato nell’art. 3 comma 6 del Regolamento. Per quanto riguarda le specifiche della “Riserva di Welfare” si rinvia a quanto previsto al medesimo art. 7 del Regolamento.
All’Operatore Educativo per l'Autonomia e Comunicazione sono richieste le mansioni proprie del profilo, rese sotto il coordinamento e il controllo del Coordinatore, che si declinano secondo quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento “Compiti dell'OEPAC”, sulla base del monte ore assegnato a ciascun alunno/a.
Art. 6 - Indicazioni di carattere generale sull'organizzazione del servizio
L'Organismo deve garantire flessibilità e capacità di modulare le attività previste in base alla tipologia di utenti e alle esigenze rilevate nei contesti scolastici tenuto conto della progettazione del servizio per il singolo alunno effettuata al fine dell’attuazione del P.E.I. e in conformità alle misure di contrasto all’emergenza pandemica, nel caso del perdurare della stessa.
Nella convenzione che regola i rapporti tra l’Amministrazione Capitolina e l’Organismo sono indicate le scuole presso cui il servizio deve essere reso, gli alunni/e e il monte ore complessivo settimanale. Tali elementi, tuttavia, per le caratteristiche precipue del servizio, sono suscettibili di modifiche in incremento e/o decremento anche nel corso dell’anno scolastico.
L’assegnazione del numero di ore del servizio ai singoli alunni/e è disposta dal Municipio all’esito del processo di scelta da parte delle famiglie e di definizione dell’intervento di ciascun alunno/a in coerenza con il PEI, come disciplinato dall’art. 9 comma 1 del Regolamento.
Il Municipio stila l'elenco nominativo degli alunni/e con disabilità aventi diritto all'assistenza scolastica per le diverse scuole, con il piano delle ore di servizio settimanali assegnate a ciascun alunno/a, e lo inoltra alla Scuola, alla famiglia e all’Organismo per l'organizzazione del servizio.
L’Organismo affidatario redige, in collaborazione con la scuola, la programmazione oraria degli Operatori impiegati nell'espletamento delle attività con l’indicazione del nominativo del Coordinatore, degli Operatori assegnati ai rispettivi alunni/e con l’indicazione della scuola e della classe di appartenenza, nonché dell’articolazione oraria assegnata a ciascun alunno/a, in conformità all’art. 9 comma 3 del Regolamento e comunica al Municipio competente l'avvio delle prestazioni tramite posta elettronica, per permetterne il necessario monitoraggio e le verifiche successive. L’Organismo deve comunicare a ciascuna famiglia
l’Operatore assegnato. L’Organismo deve, altresì, comunicare, al Municipio, l’elenco del contingente di Operatori che effettueranno le sostituzioni in caso di necessità. Per il solo anno scolastico 2022/2023 la redazione della programmazione oraria può essere differita fino 4 giorni lavorativi antecedenti l’avvio delle lezioni.
Qualsiasi modifica delle ore erogate dall’Organismo a seguito di nuova ammissione o cessazione alla frequenza da parte di alunni/e, è autorizzata dal Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio con atto formale all’Organismo.
Art. 7 - Obblighi del soggetto convenzionato
L’Organismo convenzionato con il Municipio si impegna a:
• svolgere le prestazioni previste nel Regolamento, nonché nel documento tecnico presentato al Dipartimento all’atto dell’accreditamento, come dettagliate nelle Linee Guida all’art. 4 comma 4;
• garantire i requisiti minimi essenziali del servizio, come dettagliati nelle Linee Guida, art. 7 comma 2;
• definire, entro due mesi dall’avvio dell’anno scolastico, un documento orientato alla migliore organizzazione ed efficacia del servizio con ciascuno degli Istituti comprensivi statali o ambito scuole infanzia capitoline in cui il servizio viene erogato, come dettagliato nelle Linee Guida art. 6.
• mantenere tutti i requisiti di idoneità per l'erogazione del servizio dichiarati in sede di Domanda di Accreditamento al RUAS ed ogni altra dichiarazione resa ai fini dell’accreditamento;
• dotarsi di operatori che abbiano le qualifiche professionali previste in relazione alla tipologia del servizio da erogare, secondo quanto previsto nell'Avviso Pubblico e declinate dettagliatamente negli artt. 12 e 14 del Regolamento, nonché garantire il corretto inquadramento del personale nel rispetto dei vigenti CCNL;
• rispettare quanto previsto in materia di lavoratori agli artt. 8 e 9 delle Linee Guida;
• presentare, su richiesta dell'Amministrazione Capitolina, in qualsiasi momento del periodo di vigenza della convenzione, copia di tutti i documenti atti a verificare il corretto trattamento economico e giuridico degli operatori impegnati;
• osservare le disposizioni di legge vigenti preordinate alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e comunicare al momento della stipula della convenzione, il nominativo del Responsabile della Sicurezza;
• osservare le norme che regolamentano il diritto al lavoro delle persone disabili (L. n.68 del 12.03.1999);
• osservare la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione delle attività espletate e non far uso, né direttamente, né indirettamente, per proprio tornaconto e per quello di terzi, delle informazioni di cui si viene a conoscenza in relazione alle attività realizzate;
• trasmettere al Municipio territorialmente competente un dettagliato rendiconto mensile informatizzato delle ore effettuate dagli operatori, compresi quelli dei sostituti, secondo il modello che verrà fornito da Roma Capitale;
• fornire al Municipio territorialmente competente ogni informazione necessaria per verificare il buon funzionamento del servizio;
• trasmettere al Municipio, in corso d'anno, qualunque modifica del piano annuale di assegnazione Ope- ratori/alunni/e entro 3 giorni dal verificarsi della modifica;
• accettare il sistema di verifica e controllo della qualità delle prestazioni stabilito dall’Amministrazione.
Art. 8 - Responsabilità dell’Organismo e Assicurazione
L’Organismo accreditato e sottoscrittore della convenzione è responsabile, senza riserve ed eccezioni, dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, all’Amministrazione Capitolina o a terzi, a cose, a persone (comprese i dipendenti) nel corso dello svolgimento delle attività per fatto proprio o del personale
addetto. Il soggetto sottoscrittore, a copertura dei rischi del servizio deve essere assicurato presso una compagnia di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, inclusa l’Amministrazione capitolina e verso gli operatori, per tutti i rischi derivanti dalle attività oggetto del presente protocollo con un massimale minimo di € 2.000.000,00 (due milioni/00) con decorrenza dalla data di convenzionamento.
La polizza deve riguardare altresì i danni delle cose e ogni altro danno anche se qui non menzionato, con espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni rivalsa nei confronti dell’Amministrazione capitolina. In caso di danni arrecati a terzi, il soggetto accreditato è obbligato a darne immediata notizia al Municipio territorialmente competente. Copia di detta polizza deve essere consegnata all’Amministrazione Capitolina, Municipio territorialmente competente, in sede di perfezionamento della convenzione.
Roma Capitale è esonerata da ogni responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo derivante alle persone, alle strutture, alle cose a seguito dell'attività oggetto della convenzione.
Art. 9 - Assenze dell'alunno
Nel caso di assenza dell’alunno/a si procede così come previsto dall’art. 3, commi 4, 5, 6 e 7 del Regolamento.
In caso di assenza non programmata per i primi due giorni la prestazione si effettua in favore degli altri alunni/e beneficiari/e o in favore del gruppo classe in cui è inserito l’alunno/a con disabilità beneficiario/a del servizio per realizzare specifici interventi il cui utente ultimo è l’alunno/a con disabilità. L'assenza dovrà risultare dal foglio firma sul quale dovrà essere riportato "alunno assente - primo giorno o secondo giorno".
Art. 10 - Registrazione delle presenze e fogli firma
L’Operatore deve apporre la firma, all'inizio e alla fine della prestazione, sul "foglio firma", che sarà fornito dal Dipartimento, per il tramite del Municipio, e depositato presso la scuola, contenente l’indicazione di:
• Nominativo dell’Organismo erogatore
• Municipio e scuola interessata dal servizio
• Indirizzo scuola interessata
• Data e orario di inizio e termine del servizio
• Nominativo dell’operatore
• Nominativo degli alunni/e e orario di servizio prestato per ciascuno
Tale foglio dovrà essere firmato dal Dirigente Scolastico o dalla POSES/Funzionario Educativo per le scuole dell'infanzia capitoline, per attestazione del servizio reso e dovrà essere trasmesso al Municipio, a cura dell'Organismo, unitamente alla documentazione necessaria alla liquidazione delle competenze.
Art. 11 - Coordinatore del servizio
Ogni Organismo prevede la figura di un Coordinatore del servizio che deve essere in possesso dei requisiti specificati all’art. 14 comma 2 del Regolamento.
Il Coordinatore monitora ed organizza, unitamente alla scuola, alla famiglia e al Municipio, le attività erogate con il maggior livello possibile di efficienza delle risorse impiegate e di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del PEI di ciascun alunno/a.
Il Coordinatore deve avere un contratto full time nel caso in cui l’Organismo raggiunga nell’ambito della convenzione con ciascun Municipio di norma non meno di n. 200 alunni a cui erogare il servizio; nel caso in cui gli alunni siano in numero inferiore il contratto del Coordinatore deve essere conferito in proporzione.
Sono compiti del Coordinatore:
• predisporre una scheda individuale degli interventi programmati e svolti per ogni alunno/a;
• gestire le richieste di attivazione del servizio da parte del Municipio per nuovi alunni/e;
• organizzare gli interventi degli operatori, ottimizzando la presenza degli stessi nelle diverse Istitu- zioni Scolastiche in funzione dei bisogni degli utenti e dei programmi di intervento individuale;
• coordinare e gestire le sostituzioni degli operatori nei tempi richiesti;
• assicurare il raccordo con le istituzioni scolastiche;
• svolgere le attività di monitoraggio e verifica del piano municipale degli interventi.
Art. 12 - Sostituzione del Personale addetto al servizio
L’Organismo, in caso di assenza dell’Operatore, deve prontamente garantire le sostituzioni come previsto all’art. 7 comma 2 delle Linee Guida.
Attesa l’importanza della continuità relazionale per l’inclusione degli alunni/e con disabilità nelle scuole, all’atto della sottoscrizione della convenzione, all’Organismo è chiesto di fornire un elenco di personale in sostituzione di analoga capacità professionale e in possesso dei requisiti necessari; il sostituto deve essere individuato nell’elenco del contingente di Operatori a disposizione per le sostituzioni del medesimo ambito territoriale tenendo conto degli elementi progettuali e organizzativi proposti.
Ciascuna assenza con relativa necessità di sostituzione deve essere comunicata in forma scritta al Dirigente scolastico o alla POSES/Funzionario Educativo, nonché al Municipio, con la comunicazione del nominativo del sostituto, entro 1 giorno dal verificarsi dell’assenza. Tale sostituzione deve, altresì, essere comunicata alla famiglia dell’alunno/a.
Art. 13 - Referente municipale, controlli e verifiche
Ciascun Municipio nomina quale suo referente il Responsabile Unico del Procedimento a cui affida le funzioni di verifica e controllo del servizio, coadiuvato dal DEC.
Il predetto personale avrà l’obbligo di controllare l’adempimento dei doveri convenzionali, avendo la facoltà di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio, nonché attuando controlli e verifiche nei modi ritenuti più idonei, nell’ambito degli impegni presi con l’Organismo all’atto della sottoscrizione della convenzione.
Art. 14 - Penali
L’Amministrazione irroga sanzioni in caso di disservizio fino alla cancellazione dal RUAS per reiterati e gravi inadempimenti come dettagliati all’art. 7 comma 3 delle Linee Guida che di seguito si riportano, nonché al successivo art. 15.
a. interruzione definitiva del servizio senza giusta causa;
b. sospensione temporanea reiterata del servizio per ingiustificato motivo;
c. gravi o reiterate violazioni degli obblighi della convenzione sottoscritta con il Municipio, tali da compromettere la regolarità del servizio stesso, non sanate a seguito di diffide formali da parte del Municipio;
d. inosservanza delle norme di legge, regolamentari e deontologiche attinenti al servizio;
e. impiego di personale professionalmente non correttamente inquadrato ex art. 8 comma 1 delle Linee Guida o non idoneo a garantire il servizio richiesto,
f. cessione a terzi della convenzione;
g. perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per il mantenimento dell’iscrizione al RUAS,
h. perdurare delle situazioni di criticità segnalate a seguito di reclamo dell’utente e, una volta definite le modalità di valutazione di qualità del servizio, esito negativo delle valutazioni;
i. inosservanza delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste per i lavoratori e le lavoratrici e, nel caso di cooperative, anche dei soci lavoratori.
Inoltre, in caso di inadempienze, non conformità o irregolarità anche parziali rispetto a quanto previsto nella convenzione, il Direttore Socio Educativo del Municipio applica le sotto indicate sanzioni pecuniarie, inviando all’Organismo gestore del servizio comunicazione scritta con esposizione motivata delle contestazioni ai sensi della L. 241/90:
• una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto di quanto stabilito nella convenzione per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del servizio fino ad un massimo di 5 giorni;
• una penale in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto di quanto stabilito nella convenzione per violazione agli obblighi del soggetto convenzionato di cui all’art. 7;
• una penale in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto di quanto stabilito nella convenzione per situazioni di criticità, a seguito di reclamo dell’utente, che risultino evidenti dopo accorta di valutazione municipale;
• una penale del 5% del valore complessivo della convenzione, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità;
• una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto stabilito dalla convenzione per la mancata o ritardata osservanza delle direttive impartite dal Municipio, fino ad un massimo di 5 giorni, riguardanti la non conformità del servizio;
• una penale in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto di quanto stabilito nella convenzione per violazione alle norme di sicurezza e prevenzione, con l’obbligo di ripristinare immediatamente la regolarità.
Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite, oltre all'applicazione della penale si procederà alla detrazione degli importi relativi alle prestazioni non effettuate.
Il Municipio si riserva di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui alla convenzione.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto dal Municipio; I'Organismo deve comunicare per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni al Municipio nel termine massimo di 8 (otto) giorni successivi e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall'esecutore, a giudizio insindacabile del Municipio, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine previsto, sono applicate le penali come sopra indicate a decorrere dell'inizio dell'inadempimento.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso I’Organismo all'adempimento dell'obbligazione per la quale si e reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
L'applicazione delle penali previste non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni all’Organismo.
Art. 15 - Risoluzione della convenzione
In caso di inosservanze gravi da parte dell’Organismo Gestore degli obblighi e delle condizioni stabiliti nella convenzione, il Municipio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine essenziale, non superiore a quindici giorni. Tale termine decorre dalla data di ricevimento della diffida.
La convenzione può essere risolta per inadempimento nei casi previsti dall’art. 1453 del Codice Civile. Inoltre nei casi specificati all’art. 7 comma 3 delle Linee Guida, che comportano la risoluzione della convenzione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice Civile.
Inoltre è causa di risoluzione della convenzione la reiterata comminazione da parte del Municipio delle penali di cui all’art. 14 per 2 volte nell’arco dell’anno scolastico a cui fa seguito un’ulteriore contestazione con inadempimento accertato.
La revoca della convenzione produce la cancellazione dal RUAS.
In caso di esclusione dal RUAS, per violazioni, l’Organismo escluso non può presentare nuova istanza di iscrizione al Registro per i successivi 18 mesi dalla data di ratifica dell’esclusione stessa e comunque sino a quando non dimostri di aver conseguito i requisiti richiesti.
Il soggetto convenzionato può dichiarare formale rinuncia all'erogazione del servizio, purchè con preavviso di almeno 70 (settanta) giorni antecedenti alla data di inizio dell’anno scolastico.
Art. 16 - Uscite didattiche, gite scolastiche e/o viaggi d'istruzione
È previsto, da parte dell’OEPAC, l'accompagnamento dell'alunno con disabilità alle uscite didattiche, alle gite scolastiche e/o viaggi d'istruzione, qualora previsto. Allorché l’operatore sia impossibilitato a partecipare, l’Organismo provvederà a individuare un Operatore in sostituzione.
L'Operatore è autorizzato a partecipare agli accompagnamenti extrascolastici, previsti dal PEI, previe necessarie autorizzazioni da parte della famiglia, nonché del Dirigente Scolastico per gli Istituti statali o del Direttore Socio Educativo per le scuole dell’infanzia capitoline.
Il Dirigente scolastico deve formalmente inoltrare richiesta di autorizzazione all'accompagnamento dell'alunno/a con disabilità al Coordinatore dell’Organismo e al Direttore Socio Educativo del Municipio con, di norma, un mese di anticipo, con indicazione della data, della destinazione e dell'orario di partenza e rientro presunto.
L’Organismo deve, per ciascun utente interessato, comunicare il numero di ore di assistenza necessarie rispetto a quelle programmate, che dovranno chiaramente risultare sul “foglio firma” dell'alunno/a con l'indicazione "uscita didattica o gita scolastica o campo scuola".
Art. 17 - Monitoraggio e valutazione del servizio
Il controllo sul regolare e corretto svolgimento delle prestazioni degli operatori è attribuito al Municipio che in caso di inadempienze o violazioni di legge, provvede a irrogare le sanzioni previste nella convenzione e dall’ordinamento giuridico.
L’Organismo è chiamato a fornire, in qualsiasi momento, dati e informazioni circa l’andamento del servizio e l’adempimento degli obblighi convenzionali al Municipio, qualora ne venga fatta richiesta.
I rapporti e i contatti tra Municipio e Organismo avvengono tramite un Referente all’uopo nominato dall’Organismo stesso.
Nell’ambito del GLID (Gruppo di Lavoro per l’Integrazione Scolastica Dipartimentale) di cui all’art. 16 del Regolamento, nei primi due anni dell’introduzione della procedura sperimentale di accreditamento sono previste almeno due sessioni specifiche all’anno dedicate al monitoraggio della procedura di accreditamento, anche sulla base delle valutazioni del GLIM.
Per la valutazione del servizio l’Organismo è tenuto ad elaborare i report che verranno richiesti dall’Amministrazione sull'andamento generale del servizio e sul raggiungimento degli obiettivi individuali degli alunni.
Art. 18 – Disciplina in favore dei lavoratori
Nell’ambito del servizio educativo per il diritto allo studio, all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità regolato da Roma Capitale, gli Organismi accreditati sono tenuti a rispettare le specifiche indicate nell’art. 8 delle Linee Guida, approvate con Delibera di Giunta Capitolina n.162/2022.
ART. 19 – Corrispettivo orario complessivo del servizio
Il corrispettivo orario del servizio è stabilito dall’art. 9 delle Linee Guida approvate con Delibera di Giunta Capitolina n.162/2022 ed è costituito:
- dal costo orario dell’Operatore sulla base delle tabelle contrattuali vigenti, comprensivo di IVA qualora l’Organismo sia soggetto a detto regime,
- dal costo per le attività di coordinamento funzionali alle finalità attese, per la sostituzione del personale, per le spese generali di gestione del servizio e per gli oneri di sicurezza aziendali, pari al 13% del costo orario sopra indicato.
Conseguentemente, prendendo a riferimento il costo orario “medio” (tempo determinato/tempo indeterminato) dei lavoratori inquadrati nella categoria D1 (di cui all’art. 8 comma 1 delle medesime Linee Guida), come riportato nelle tabelle del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali relative al vigente contratto dei lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – in quanto maggiormente rappresentativo del settore –, la tariffa oraria, comprensiva del 13%, è pari a € 22,04 al netto dell’IVA.
Ai fini della liquidazione delle competenze gli Organismi devono presentare al Municipio, mensilmente, regolare fattura con indicato l’importo corrispondente alle ore lavorate nel mese, allegando i fogli firma degli Operatori, le relative buste paga, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e una tabella riepilogativa di ore erogate in ciascuna scuola.
Art. 20 - Protezione dei dati personali e obbligo di riservatezza
Tutti i dati personali comunicati da Roma Capitale e dall’Organismo sono trattati dagli stessi sulla base dei presupposti di liceità enunciati all’articolo 6 par. 1, lett. b), lett. c) e lett. e) e all’art. 9 par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati e la loro libera circolazione. Con la sottoscrizione della convenzione ciascuna Parte dichiara di essere informata sull’utilizzo dei propri dati personali ed alla esecuzione del rapporto tra le medesime Parti.
Tutti i dati che Roma Capitale fornirà agli Organismi relativamente ai fruitori del servizio in relazione allo svolgimento delle attività inerenti al servizio stesso, sono individuati come “dati personali”, e sono soggetti alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 come recepito dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.
Roma Capitale conferirà all’Organismo i dati personali relativi ai fruitori del servizio unicamente in relazione allo svolgimento delle attività inerenti il servizio stesso e comunque in forma non eccedente rispetto all’utilizzo che di essi deve essere fatto.
È fatto assoluto divieto all’Organismo di diffondere i dati personali di cui entrerà in possesso in relazione ai servizi gestiti.
In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio l’Organismo adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.
In ogni caso, l’Organismo ha l’obbligo di custodire e mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza durante l’esecuzione delle attività oggetto della Convenzione o in relazione ad esse, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio se non su espressa richiesta scritta di Roma Capitale.
L’Organismo è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Organismo sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di valutare l’opportunità della risoluzione della convenzione per interruzione del rapporto di fiducia con l’Organismo.
Il RUP Il Direttore di Direzione
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Firmato
digitalmente da
XXXXX XXXXXX XXXXXX