Accordo
Testo originale
Accordo
0.916.026.81
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli
Concluso il 21 giugno 1999
Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19991 Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000 Entrato in vigore il 1° giugno 2002
(Stato 11 aprile 2006)
La Confederazione Svizzera,
di seguito denominata « la Svizzera», da un lato, e
La Comunità europea,
di seguito denominata «la Comunità », dall’altro, di seguito denominate «le Parti»,
risolute ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mon- diale del commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,
considerando che, all’articolo 15 dell’Accordo di libero scambio del 22 luglio 19722, le Parti si sono dichiarate pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l’armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l’Accordo,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Obiettivo
1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.
2. Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati ai capitoli 1–24 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codifica- zione delle merci3. Ai fini dell’applicazione degli allegati 1–3 del presente Accordo, sono esclusi i prodotti del capitolo 3 e delle voci 16.04 e 16.05 del sistema armoniz- zato, nonché i prodotti dei codici NC 05119110, 05119190, 19022010 e 23012000.
3. Il presente Accordo non si applica alle materie contemplate dal Protocollo n. 24 dell’Accordo di libero scambio, eccetto le relative concessioni di cui agli allegati 1 e 2.
RU 2002 2147; FF 1999 5092
1 Art. 1 cpv. 1 lett. d dell’AF dell’8 ott. 1999 (RU 2002 1527).
2 RS 0.632.401
3 RS 0.632.11
4 RS 0.632.401.2
Art. 2 Concessioni tariffarie
1. Nell’Allegato 1 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda alla Comunità, fatte salve quelle contenute nell’Allegato 3.
2. Nell’Allegato 2 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Comunità accorda alla Svizzera, fatte salve quelle contenute nell’Allegato 3.
Art. 3 Concessioni relative ai formaggi
L’Allegato 3 del presente Accordo contiene disposizioni specifiche applicabili agli scambi di formaggi.
Art. 4 Regole di origine
Le regole di origine reciproche applicabili ai fini degli allegati da 1 a 3 del presente Accordo sono quelle contenute nel Protocollo n. 35 dell’Accordo di libero scambio.
Art. 5 Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio
1. Gli allegati da 4 a 11 del presente Accordo disciplinano la riduzione degli ostaco- li tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori:
Allegato 4 relativo al settore fitosanitario
Allegato 5 concernente l’alimentazione degli animali Allegato 6 relativo al settore delle sementi
Allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
Allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino
Allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
Allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi
Allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali.
2. L’articolo 1, paragrafi 2 e 3 e gli articoli da 6 a 8 e da 10 a 13 del presente Accordo non si applicano all’Allegato 11.
Art. 6 Comitato misto per l’agricoltura
1. È istituito un Comitato misto per l’agricoltura (di seguito denominato «il Comita- to»), composto di rappresentanti delle Parti.
2. Il Comitato è incaricato di gestire l’Accordo e di curarne la corretta esecuzione.
5 RS 0.632.401.3
3. Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accor- do e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le rispettive norme.
4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
5. Il Comitato delibera all’unanimità.
6. Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato.
7. Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell’Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l’altro, la compo- sizione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro.
Art. 7 Composizione delle controversie
In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascu- na delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.
Art. 8 Scambi di informazioni
1. Le Parti scambiano ogni informazione utile in merito all’attuazione e all’appli- cazione del presente Accordo.
2. Ciascuna delle Parti informa l’altra circa le modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l’oggetto dell’Accordo e comunica nel più breve tempo le nuove disposizioni all’altra Parte.
Art. 9 Riservatezza
I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessa- zione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro dell’Accordo e coperte dal segreto professionale.
Art. 10 Misure di salvaguardia
1. Qualora, nell’applicazione degli allegati 1–3 del presente Accordo e in conside- razione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell’altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell’attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie.
2. In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati:
a) in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedure:
– se una delle Parti ha l’intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima indicandone i motivi;
– se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della tota- lità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa quest’ultima nel più breve tempo possibile;
– fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate;
– in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile;
b) devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell’Accordo.
Art. 11 Modifiche
Il Comitato può decidere di modificare gli allegati 1 e 2 e le appendici agli altri allegati dell’Accordo.
Art. 12 Revisione
1. Se una delle Parti desidera una revisione dell’Accordo, essa trasmette all’altra Parte una domanda motivata.
2. Le Parti possono incaricare il Comitato di esaminare la domanda e di formulare eventuali raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.
3. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all’approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.
Art. 13 Clausola evolutiva
1. Le Parti si impegnano a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli.
2. A tale fine, le Parti procedono regolarmente, in sede di Comitato, all’esame delle condizioni in cui si svolgono i loro scambi di prodotti agricoli.
3. Alla luce dei risultati di questo esame, le Parti, nell’ambito delle rispettive politi- che agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, possono avviare negoziati, nel quadro del presente Accordo, per addivenire ad ulteriori riduzioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe.
4. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all’approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.
Art. 14 Attuazione dell’Accordo
1. Le Parti adottano tutte le disposizioni generali o particolari atte a garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.
2. Esse si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realiz- zazione degli obiettivi dell’Accordo.
Art. 15 Allegati
Gli allegati dell’Accordo, comprese le relative appendici, formano parte integrante di quest’ultimo.
Art. 16 Sfera di applicazione territoriale
L’Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall’altro, al territorio della Svizzera.
Art. 17 Entrata in vigore e durata
1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:
– Accordo sul commercio di prodotti agricoli,
– Accordo sulla libera circolazione delle persone6,
– Accordo sul trasporto aereo7,
– Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia8,
– Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con- formità9,
– Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici10,
– Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica11.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinno- vato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all’altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all’altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
6 RS 0.142.112.681
7 RS 0.748.127.192.68
8 RS 0.740.72
9 RS 0.946.526.81
10 RS 0.172.052.68
11 RS 0.420.513.1
4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal rice- vimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denun- cia di cui al paragrafo 3.
Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.
Per la Confederazione Svizzera: Per la Comunità europea:
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx
Indice
Allegato 1 Concessioni della Svizzera
Allegato 2 Concessioni della Comunità
Allegato 3 Concessioni relative ai formaggi
Appendice 1 Concessioni della Comunità Appendice 2 Concessioni della Svizzera
Appendice 3 Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo «Italico» ammessi all’importazione in Svizzera
Appendice 4 Descrizione dei formaggi
Allegato 4 relativo al settore fitosanitario
Appendice 1 Vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti Appendice 2 Riferimenti legislativi
Appendice 3 Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosani- tario
Appendice 4 Zone di cui all’articolo 4 e relative esigenze particolari Appendice 5 Scambio di dati
Allegato 5 concernente l’alimentazione degli animali (Appendice 1 da stabilire)
Appendice 2 Disposizioni legislative di cui all’articolo 9
Allegato 6 relativo al settore delle sementi
Appendice 1 Riconoscimento della conformità delle legislazioni Riconoscimento reciproco dei certificati
Appendice 2 Organismi di controllo e di certificazione delle sementi Appendice 3 Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera Appendice 4 Elenco dei paesi terzi
Allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
Appendice 1 Elenco degli atti di cui all’articolo 4 relativi ai prodotti vitivinicoli
Appendice 2 Denominazioni protette di cui all’articolo 6 Appendice 3 Relativa agli articoli 6 e 25
Allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino Appendice 1 Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della
Comunità
Appendice 2 Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera
Appendice 3 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità
Appendice 4 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera
Allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
Appendice 1 Disposizioni regolamentari applicabili nella Comunità europea Appendice 2 Modalità di applicazione
Allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercia- lizzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi
Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all’articolo 3 dell’Allegato 10
Allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
Appendice 1 Misura di lotta/notifica delle malattie
Appendice 2 Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato Appendice 3 Importazione di animali vivi e di taluni prodotti animali dai
paesi terzi
Appendice 4 Zootecnia, compresa l’importazione da paesi terzi
Appendice 5 Controlli e canoni Appendice 6 Prodotti animali Appendice 7 Autorità competenti
Appendice 8 Adeguamento alle condizioni regionali
Appendice 9 Elementi procedurali per l’esecuzione delle verifiche Appendice 10 Controlli alle frontiere e canoni
Appendice 11 Punti di contatto
Concessioni della Svizzera
Allegato 1
La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le seguen- ti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabili- to.
Voce della tariffa svizzera | Designazione della merce | Dazio doganale applicabile | Quantita- tivo annuo in peso netto |
FS/100 kg | (t) | ||
peso lordo | |||
ex 0210 11 91 | Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie | esente | |
suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, | |||
secchi o affumicati | |||
ex 0210 19 91 | Prosciutti e loro pezzi, disossati, della specie | esente | 10001 |
suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, | |||
secchi o affumicati | |||
0210 20 10 | Carni secche della specie bovina | esente | 2002 |
0602 10 00 | Talee senza radici e marze | esente | illimitato |
Piantimi in forma di portinnesto di frutta a | esente | 3 | |
granella (ottenuti da semi o da moltiplicazione | |||
vegetativa): | |||
0602 20 11 | – innestati, con radici nude | ||
0602 20 19 | – innestati, con zolla | ||
0602 20 21 | – non innestati, con radici nude | ||
0602 20 29 | – non innestati, con zolla | ||
Piantimi in forma di portinnesto di frutta a | esente | 3 | |
nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione | |||
vegetativa): | |||
0602 20 31 | – innestati, con radici nude | ||
0602 20 39 | – innestati, con zolla | ||
0602 20 41 | – non innestati, con radici nude | ||
0602 20 49 | – non innestati, con zolla | ||
Piantimi diversi da quelli in forma di portinnesto | esente | illimitato | |
di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi | |||
o da moltiplicazione vegetativa), da frutta | |||
commestibile: | |||
0602 20 51 | – con radici nude | ||
0602 20 59 | – altri | ||
Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta | |||
0602 20 71 | commestibile, con radici nude: – di frutta a granella | esente | 3 |
0602 20 72 | – di frutta a nocciolo | ||
0602 20 79 | – altri | esente | illimitato |
Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta | |||
0602 20 81 | commestibile, con zolla: – di frutta a granella | esente | 3 |
0602 20 82 | – di frutta a nocciolo | ||
0602 20 89 | – altri | esente | illimitato |
Voce della tariffa svizzera
Designazione della merce Xxxxx
doganale applicabile FS/100 kg peso lordo
Quantita- tivo annuo in peso netto (t)
0602 30 00 Rododendri e azalee, anche innestati esente illimitato Rosai, anche innestati : esente illimitato
0602 40 10 – rosai xxxxxxxxx e alberetti di rosai selvatici
– altri:
0602 40 91 | – con radici nude | ||
0602 40 99 | – altri, con zolla | ||
0602 90 11 | Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d’utilità; bianco di funghi (micelio): – piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli | esente | illimitato |
0602 90 12 | – bianco di funghi (micelio) | ||
0602 90 19 | – altri | ||
0602 90 91 | Altre piante vive (comprese le loro radici): – con radici nude | esente | illimitato |
0602 90 99 | – altre, con zolla | ||
0603 10 31 | Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre | esente | 1000 |
0603 10 41 | Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre | ||
0603 10 51 | Fiori e boccioli di fiori (diversi dai garofani e dalle rose), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre: – legnosi | ||
0603 10 59 | – altri | ||
0603 10 71 | Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, dal 26 ottobre al 30 aprile | esente | illimitato |
0603 10 91 | Fiori e boccioli di fiori (diversi dai tulipani e dalle rose), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile : – legnosi | esente | illimitato |
0603 10 99 | – altri | ||
0702 00 10 | Pomodori, freschi o refrigerati : – pomodori ciliegia (cherry): – dal 21 ottobre al 30 aprile | esente | 10 000 |
0702 00 20 | – pomodori peretti (di forma allungata): – dal 21 ottobre al 30 aprile | ||
0702 00 30 | – altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi): – dal 21 ottobre al 30 aprile | ||
0702 00 90 | – altri : – dal 21 ottobre al 30 aprile | ||
0705 11 11 | Lattuga iceberg, senza corona: – dal 1° gennaio alla fine di febbraio | esente | 2000 |
0705 21 10 | Cicorie Witloofs, fresche o refrigerate: – dal 21 maggio al 30 settembre | esente | 2000 |
0709 30 10 | Melanzane, fresche o refrigerate – dal 16 ottobre al 31 maggio | esente | 1000 |
0709 51 00 | Funghi, freschi o refrigerati | esente | illimitato |
Voce della tariffa svizzera
Designazione della merce Xxxxx
doganale applicabile FS/100 kg peso lordo
Quantita- tivo annuo in peso netto (t)
0709 60 11 Peperoni, freschi o refrigerati, 2,5 illimitato
– dal 1° novembre al 31 marzo
Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate:
0709 90 50 – dal 31 ottobre al 19 aprile
esente 2000
ex 0710 80 90 Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati esente illimitato Nocciole (Corylus spp.), fresche o secche: esente illimitato
0802 21 90 – con guscio, diverse da quelle per l’alimen-
tazione di animali o per la fabbricazione di oli 0802 22 90 – sgusciate, diverse da quelle per l’alimentazione
di animali o per la fabbricazione di oli
ex 0802 90 90 Pinoli, freschi o secchi esente illimitato
0805 10 00 Arance, fresche o secche esente illimitato
0805 20 00 Mandarini (compresi i tangerini satsuma); xxxxxxxxxx, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi
esente illimitato
0807 11 00 Cocomeri freschi esente illimitato 0807 19 00 Meloni, freschi, diversi dai cocomeri esente illimitato
Albicocche, fresche, in imballaggio aperto: esente 2000
0809 10 11 – dal 1° settembre al 30 giugno
in altro imballaggio:
0809 10 91 – dal 1° settembre al 30 giugno
0810 10 10 Fragole, fresche esente 10 000
– dal 1° settembre al 14 maggio
0810 50 00 Kiwi, freschi esente illimitato
0910 20 00 Zafferano esente illimitato Olio d’oliva, vergine, non per l’alimentazione di
animali:
1509 10 91 – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l
1509 10 99 – in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti
1509 90 91 | – in recipienti di vetro di capacità non eccedente | 60,604 | illimitato |
2 l | |||
1509 90 99 | – in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, | 86,704 | illimitato |
o in altri recipienti | |||
2002 10 10 | Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico: – in recipienti eccedenti 5 kg | 2,50 | illimitato |
2002 10 20 | – in recipienti non eccedenti 5 kg | 4,50 | illimitato |
2002 90 10 | Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi, – in recipienti eccedenti 5 kg | esente | illimitato |
Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l’alimentazione di animali:
60,604 illimitato
86,704 illimitato
Voce della tariffa svizzera
Designazione della merce Xxxxx
doganale applicabile FS/100 kg peso lordo
Quantita- tivo annuo in peso netto (t)
2002 90 21 Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25% o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg
2002 90 29 Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori,
– in recipienti non eccedenti 5 kg
Carciofi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
esente illimitato
esente illimitato
ex 2004 90 18 – in recipienti eccedenti 5 kg 17,50 illimitato
ex 2004 90 49 – in recipienti non eccedenti 5 kg 24,50 illimitato
Asparagi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 60 10 – in recipienti eccedenti 5 kg
2005 60 90 – in recipienti non eccedenti 5 kg
Xxxxx preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006:
2005 70 10 – in recipienti eccedenti 5 kg
2005 70 90 – in recipienti non eccedenti 5 kg
Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
esente illimitato
esente illimitato
ex 2005 90 11 – in recipienti eccedenti 5 kg 17,5 illimitato
ex 2005 90 40 – in recipienti non eccedenti 5 kg 24,5 illimitato
2008 30 90 Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove
2008 50 10 Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove
2008 50 90 Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
o di alcole, non nominate né comprese altrove
2008 70 10 Polpe di pesche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove
2008 70 90 Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove
Succhi di agrumi diversi dall’arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole
esente illimitato
10 illimitato
15 illimitato
esente illimitato
esente illimitato
Voce della tariffa svizzera
Designazione della merce Xxxxx
doganale applicabile FS/100 kg peso lordo
Quantita- tivo annuo in peso netto (t)
ex 2009 30 19 – senza aggiunta di xxxxxxxx o di altri
dolcificanti, concentrati
ex 2009 30 20 – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti,
concentrati
6 illimitato
14 illimitato
Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità: | |||
2204 21 50 | – non eccedente 2 l5 | 8,5 | illimitato |
2204 29 50 | – eccedente 2 l5 | 8,5 | illimitato |
ex 2204 21 50 | Vino di Porto, in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione6 | esente | 1000 hl |
ex 2204 21 21 | Retsina (vino bianco greco) in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione7 | esente | 500 hl |
ex 2204 29 21 | Retsina (vino bianco greco) in recipienti di capacità eccedente 2 l, secondo la descrizione 7, con titolo alcolometrico volumico – eccedente 13 % vol. | ||
ex 2204 29 22 | – non eccedente 13 % vol. |
1 Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Xxxxxxx, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CEE del 25 gennaio 1972.
2 Ivi comprese 170 t di Bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CEE del 25 gennaio 1972.
3 Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60 000 piante.
4 Ivi compreso il contributo al Fondo di garanzia per il magazzinaggio obbligatorio.
5 Riguarda solo i prodotti ai sensi dell’Allegato 7 dell’accordo.
6 Descrizione: per «vino di Porto», si intende un vino di qualità prodotto nella regione determinata portoghese che reca tale nome ai sensi del regolamento (CEE) n. 823/87.
7 Descrizione : per «retsina», si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui all’articolo 17 e all’Allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87.
Concessioni della comunità
Allegato 2
La Comunità accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguen- ti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabili- to:
Codice NC | Designazione della merce | Dazio doganale applicabile | Quantita- tivo annuo in peso netto |
euro/100 kg peso lordo | (t) | ||
ex 0210 20 90 | Carni della specie bovina, disossate, secche | esente | 1200 |
ex 0401 30 | Crema, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % | esente | 2000 |
0403 10 | Iogurt | ||
0402 29 11 ex 0404 90 83 | Latte speciale, detto «per l’alimentazione dei bambini lattanti» in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 000 x, xxxxxx xxxxxx, xx peso, di materie grasse superiore a 10 %1 | 43,8 | illimitato |
0602 | Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) | esente | illimitato |
0603 10 | Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi | esente | illimitato |
0701 10 00 | Patate, da semina, fresche o refrigerate | esente | 4000 |
0702 00 | Pomodori, freschi o refrigerati | esente 2 | 1000 |
0703 10 19 | Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi | esente | 5000 |
0703 90 00 | agliacei, freschi o refrigerati | ||
0704 10 | Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili | esente | 5500 |
0704 90 | prodotti commestibili del genere Brassica, esclusi i cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati | ||
0705 11 | Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium | esente | 3000 |
0705 19 00 | spp.), esclusa la witloof (Chicorum intybus var. | ||
0705 29 00 | foliosum,) fresche o refrigerate | ||
0706 10 00 | Carote e navoni, freschi o refrigerati | esente | 5000 |
0706 90 05 | Barbabietole da insalata, salsefrica, sedani-rapa, | esente | 3000 |
0706 90 11 | ravanelli e simili radici commestibili, escluso il | ||
0706 90 17 | rafano (Cochlearia amoracia), freschi o | ||
0706 90 90 | refrigerati | ||
0707 00 05 | Cetrioli, freschi o refrigerati | esente 2 | 1000 |
0708 20 | Fagioli (Vigna, spp., Phaseolus spp.) freschi o refrigerati | esente | 1000 |
0709 30 00 | Melanzane, fresche o refrigerate | esente | 500 |
0709 40 00 | Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati | esente | 500 |
0709 51 | Funghi, freschi o refrigerati | esente | illimitato |
0709 52 00 | Tartufi, freschi o refrigerati | esente | illimitato |
Codice NC | Designazione della merce | Dazio doganale applicabile | Quantita- tivo annuo in peso netto |
euro/100 kg peso lordo | (t) | ||
0709 70 00 | Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati | esente | 1000 |
0709 90 10 | Insalate, diverse dalle lattughe e dalle cicorie, fresche o refrigerate | esente | 1000 |
0709 90 50 | Finocchi, freschi o refrigerati | esente | 1000 |
0709 90 70 | Zucchine,fresche o refrigerate | esente2 | 1000 |
0709 90 90 | Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati | esente | 1000 |
0710 80 61 | Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, | esente | illimitato |
0710 80 69 | congelati | ||
0712 90 | Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi precedentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, funghi e tartufi | esente | illimitato |
ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90 | Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche | esente2 | 3000 |
0808 20 | Pere cotogne, fresche | esente2 | 3000 |
0809 10 00 | Albicocche, fresche | esente2 | 500 |
0809 20 95 | Ciliege, diverse dalle ciliege acide, fresche | esente2 | 15003 4 |
0809 40 | Prugne e prugnole, fresche | esente2 | 1000 |
0810 20 10 | Fragole, fresche | esente | 100 |
0810 20 90 | More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche | esente | 100 |
1106 30 10 | Farine, xxxxxxxx e polveri di banane | esente | 5 |
1106 30 90 | Farine, semolini e polveri di altre frutta del capitolo 8 | esente | illimitato |
ex 2002 90 90 | Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido5 | esente | illimitato |
2003 10 80 | Funghi, esclusi quelli del genere Agaricus, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico | esente | illimitato |
0710 10 00 | Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate | esente | 3000 |
2004 10 10 | Patate, preparate o conservate, ma non nell’aceto | ||
2004 10 99 2005 20 80 | o nell’acido acetico, congelate, diverse dai pro- dotti della voce 2006, escluse le farine, i semolini e i fiocchi Patate, preparate o conservate, ma non nell’aceto | ||
o nell’acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate |
Codice NC Designazione della merce Dazio doganale applicabile euro/100 kg peso lordo
Quantita- tivo annuo in peso netto (t)
ex 2005 90 Polveri preparate di ortaggi e legumi e delle relative miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido5
ex 2008 30 Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido5
ex 2008 40 Fiocchi e polveri di pere, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido5
ex 2008 50 Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti
o di amido5
2008 60 Ciliege, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove
esente illimitato
esente illimitato
esente illimitato
esente illimitato
esente 500
ex 0811 90 19
ex 0811 90 39
Ciliege, anche cotte in acqua o al vapore, congela- te, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0811 90 80 Ciliege dolci, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 2008 70 Fiocchi e polveri di pesche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido5
ex 2008 80 Fiocchi e polveri di fragole, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido5
ex 2008 99 Fiocchi e polveri di altre frutta, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti
o di amido5
ex 2009 19 Polveri di succhi d’arancia, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 2009 20 Xxxxxxx di succhi di pompelmo, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 2009 30 Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 2009 40 Polveri di succhi di ananasso, con o senza aggiun- ta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 2009 70 Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 2009 80 Polveri di succhi di pera, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
esente illimitato
esente illimitato
esente illimitato
esente illimitato
esente illimitato
esente illimitato
esente illimitato
esente illimitato
esente illimitato
Codice NC Designazione della merce Dazio doganale applicabile euro/100 kg peso lordo
Quantita- tivo annuo in peso netto (t)
ex 2009 80 Polveri di succhi di altre frutta od ortaggi o
legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
esente illimitato
1 Ai fini dell’applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l’alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
2 Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.
3 Comprese le 1000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986.
4 Se la data dell’entrata in vigore del presente accordo non coincide con l’inizio dell’anno civile, il contingente supplementare di 500 t sarà gestito pro rata temporis.
5 Si veda la Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e legumi e delle polveri di frutta.
Concessioni relative ai formaggi
Allegato 3
1. La Comunità e la Svizzera s’impegnano a liberalizzare gradualmente gli scambi reciproci di formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato12 al termi- ne di un periodo di 5 anni a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo.
2. Il processo di liberalizzazione si svolgerà come segue:
a) All’importazione nella Comunità
Sin dal primo anno di entrata in vigore dell’Accordo, la Comunità sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all’importazione per i formaggi ori- ginari della Svizzera, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all’appendice 1 del presente Allegato:
(i) La Comunità riduce ogni anno del 20 per cento i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all’appendice 1. La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo.
(ii) La Comunità aumenta di 1250 t all’anno il contingente tariffario men- zionato nella tabella di cui all’appendice 1; il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo. La completa liberalizzazione entra in vigore all’inizio del sesto anno.
(iii) La Svizzera è esentata dal rispetto dei prezzi franco frontiera che figu- rano nella designazione delle merci di cui al codice NC 0406 della tarif- fa doganale comune.
b) All’esportazione dalla Comunità
Per tutti i formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato, la Comunità non applica restituzioni all’esportazione verso la Svizzera.
c) All’importazione in Svizzera
Sin dal primo anno di entrata in vigore dell’Accordo, la Svizzera sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all’importazione per i formaggi origi- nari della Comunità, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di for- maggi figurano all’appendice 2, lettera a) del presente Allegato:
(i) La Svizzera riduce ogni anno del 20 per cento i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all’appendice 2, lettera a). La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall’entrata in vigore del- l’Accordo.
(ii) La Svizzera aumenta di 2500 t all’anno l’insieme dei contingenti tarif- fari menzionati nella tabella di cui all’appendice 2, lettera a); il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall’entrata in vigore dell’Ac- cordo. Almeno quattro mesi prima dell’inizio di ogni anno, la Comunità
12 RS 0.632.11
designa la o le categorie di formaggi per le quali detto aumento sarà effettuato. La completa liberalizzazione entra in vigore all’inizio del sesto anno.
d) All’esportazione dalla Svizzera
Sin dal primo anno di entrata in vigore dell’Accordo, la Svizzera elimina gradualmente le sovvenzioni all’esportazione per le consegne di formaggi verso la Comunità secondo le seguenti modalità:
(i) gli importi che costituiscono la base per il processo di eliminazione13 figurano all’appendice 2, lettera b) del presente Allegato;
(ii) tali importi di base saranno ridotti come segue:
– un anno dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, del 30 per cento,
– due anni dopo l’entrata in vigore, del 55 per cento,
– tre anni dopo l’entrata in vigore, dell’80 per cento,
– quattro anni dopo l’entrata in vigore, del 90 per cento,
– cinque anni dopo l’entrata in vigore, del 100 per cento.
3. La Comunità e la Svizzera adottano le misure necessarie affinché la gestione del sistema di distribuzione dei titoli d’importazione sia tale da assicurare il regolare svolgimento delle importazioni, tenuto conto delle esigenze di mercato.
4. La Comunità e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente con- cessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle espor- tazioni.
5. Se in una della Parti dovessero manifestarsi perturbazioni sotto forma di un’evo- luzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle Parti si procede quanto prima all’avvio di consultazioni, nell’ambito del Comitato di cui all’articolo 6 dell’Accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni.
A questo proposito, le Parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi indigeni e importati.
13 Gli importi di base vengono calcolati di comune accordo dalle Parti sulla base della differenza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell’entrata in vigore dell’accordo (incluso un supplemento per il latte trasformato in formaggio), ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa e, salvo per i formaggi contingentati, previa detrazione dell’importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità. Il beneficio di una sovvenzione è riservato esclusivamente ai formaggi prodotti a partire da latte interamente ottenuto sul territorio svizzero.
Concessioni della comunità
All’importazione nella Comunità
Appendice 1
Codice NC Designazione delle merci Dazio doga- nale di base (EUR/100 kg peso netto)
Quantita- tivo annuo di base
(t)
ex 0406 20 Formaggi grattugiati o in polvere con un tenore massimo di acqua pari a 400g/kg di formaggio
esenzione illimitato
0406 30 Formaggi fusi esenzione illimitato
0406 90 02
0406 90 03
0406 90 04
0406 90 05
0406 90 06
0406 90 13
0406 90 15
0406 90 17
Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Bergkäse 6,58 illimitato
0406 90 18 Fromage fribourgeois14, Vacherin Mont d’Or, Tête de moine
esenzione illimitato
0406 90 19 Glaris (Schabziger) esenzione illimitato
ex 0406 90 87 Fromage des Grisons esenzione illimitato
0406 90 25 Tilsit esenzione illimitato
ex 0406 Formaggi diversi da quelli sopra menzionati esenzione 3000
14 Sinonimo: Vacherin fribourgeois.
Concessioni della Svizzera
a) All’importazione in Svizzera
Appendice 2
Voce della tariffa doganale svizzera
Designazione delle merci Dazio doga-
nale di base (FS/100 kg peso lordo)
Quantita- tivo annuo di base
(t)
0406.10 10 Mascarpone e Ricotta Romana, conformi alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera-
Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech
ex 0406 20 Formaggi grattugiati o in polvere con un tenore massimo di acqua pari a 400g/kg di formaggio
0406.40 – Danablu, Gorgonzola e Roquefort, conformi alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera- Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech
– Xxxxxxxxx, non conforme alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, con prova dell’origine
– Formaggi a pasta erborinata, diversi da Danablu, Gorgonzola e Roquefort
0406.90 11 Brie, Camembert, Crescenza, Italico15, Pont l’Evêque, Reblochon, Robiola e Stracchino, conformi alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech
esenzione illimitato
esenzione illimitato esenzione illimitato
esenzione illimitato
ex 0406.90 19 Feta, come descritta nell’appendice 4 esenzione illimitato
ex 0406.90 19 Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, come descritto nell’appendice 4
0406.90 21 Formaggio alle erbe, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65%
esenzione illimitato esenzione illimitato
0406.90 31
0406.90 39
0406.90 51
0406.90 59
ex 0406.90 91
Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostaler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, altri Pecorino) e Provolone, conformi alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera- Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech
– Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint- Xxxxxx (Port Salut) e Saint-Xxxxxxxx, conformi alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera- Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech
– Formaggi da raclette, come descritti nell’appendice 4
esenzione illimitato
esenzione 5000
0406.90 60 Cantal, conforme alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech
esenzione illimitato
15 Per i formaggi a pasta molle del tipo «Italico», l’elenco delle denominazioni ammesse all’importazione in Svizzera figura nell’appendice 3.
Voce della tariffa doganale svizzera
Designazione delle merci Dazio doga-
nale di base (FS/100 kg peso lordo)
Quantita- tivo annuo di base
(t)
ex 0406.90 91
ex 0406.90 99
Manchego, Idiazabal e Xxxxxx, come descritti nell’appendice 4
esenzione illimitato
ex 0406.90 99 Parmigiano Reggiano e Grana Padano, in pezzi, con o senza crosta, recanti sull’imballaggio almeno la denominazione del formaggio, il tenore di materie grasse, l’imballatore responsabile e il paese di produzione, con un contenuto di grassi nella sostanza secca pari almeno al 32 %. Parmi- xxxxx Xxxxxxxx: tenore di acqua pari al massimo al 32 %; Xxxxx Xxxxxx: tenore di acqua pari al massimo al 33,2 %
ex 0406.10 90 Formaggio di tipo Mozzarella, non conforme alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera- Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech
esenzione illimitato
esenzione 500
ex 0406.90.91
ex 0406.90 99
Formaggio di tipo Provolone, non conforme alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera-Liechten- xxxxx annesso al Protocollo di Marrakech, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65 %
esenzione 500
ex 0406 Formaggi diversi da quelli sopra menzionati, a pasta dura o semidura, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65%
esenzione 5000
ex 0406 Formaggi diversi da quelli sopra menzionati esenzione 1000
0406.10 20 Mozzarella, conforme alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, nel suo liquido di governo, come descritto nell’appendice 416
0406.30 Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere
0406.90 00 Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx-Xxxxxx (Xxxx Salut) e Saint-Xxxxxxxx, conformi alle disposizioni del- l’elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, non compresi nel quantitativo annuo di 5000 t
0406.90 91 Altri formaggi a pasta semidura con un tenore di acqua nella pasta sgrassata compreso tra il 54 % e il 65 %
185 illimitato
180,55 illimitato
289 illimitato
315 illimitato
b) All’esportazione dalla Svizzera
Gli importi di base di cui al punto 2, lettera d) del presente Allegato sono fissati ai livelli seguenti:
16 Per quanto riguarda la Mozzarella senza liquido di governo, conforme alla descrizione dell’elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, il dazio doganale applicabile è quello normale indicato nel suddetto elenco.
Voce della tariffa doganale svizzera | Designazione delle merci | Aiuto massimo17 all’esportazione18 (FS/100 kg peso netto) |
0406.30 | Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere | 0 |
0406.20 | Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi | 0 |
ex 0406.90 19 | Vacherin Mont d’Or | 204 |
0406.90 21 | Formaggio verde (Glaris) | 139 |
ex 0406.90 99 | Emmental | 343 |
ex 0406.90 91 | Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois) | 259 |
ex 0406.90 91 | Fromage des Grisons | 259 |
ex 0406.90 91 | Tilsit | 113 |
ex 0406.90 91 | Tête de moine | 259 |
ex 0406.90 91 | Appenzell | 274 |
ex 0406.90 91 ex 0406.90 99 | Bergkäse | 343 |
ex 0406.90 99 | Xxxxxxx | 000 |
ex 0406.90 99 | Xxxxxx | 000 |
ex 0406 | Formaggi diversi da quelli sopra menzionati – Formaggi freschi e a pasta molle | 219 |
– Formaggi semiduri | 274 | |
– Formaggi duri e extraduri | 343 |
17 Fino alla liberalizzazione completa, ad eccezione dei formaggi di cui al codice NC 0406 90 01 destinati alla trasformazione e importati nella Comunità in regime di accesso minimo.
18 Compresi gli importi di ogni altra misura di effetto equivalente.
Appendice 3
Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo «Italico» ammessi all’importazione in Svizzera
– Bel Piano Lombardo
– Stella Alpina
– Cerriolo
– Italcolombo
– Tre Stelle
– Xxxxx Xxxxxxxx
– Il Lombardo
– Stella d’Oro
– Bel Mondo
– Xxxx
– Pastorella Cacio Reale
– Valsesia
– Casoni Lombardi
– Formaggio Margherita
– Formaggio Bel Paese
– Monte Bianco
– Metropoli
– L’Insuperabile
– Universal
– Fior d’Alpe
– Alpestre
– Primavera
– Italico Milcosa
– Caciotto Milcosa
– Italia
– Reale
– La Lombarda
– Codogno
– Il Novarese
– Mondo Piccolo
– Bel Paesino
– Primula Gioconda
– Alfiere
– Costino
– Xxxxxxxxxx
– Lombardo
– Lagoblu
– Imperiale
– Antica Torta Cascina X. Xxxx
– Torta Campagnola
– Martesana
– Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Descrizione dei formaggi
Appendice 4
I formaggi di seguito elencati possono fruire del dazio doganale contrattuale unica- mente se rispondono alla descrizione fornita, presentano le caratteristiche tipiche specificate e sono importati con la designazione o la denominazione corrispondente.
1. Feta
Denominazione: Feta
Zone di produzione: Tracia, Macedonia, Tessaglia, Epiro, Grecia continen-
tale, Peloponneso e dipartimento di Lesbo (Grecia)
Forma, dimensioni: Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza Caratteristiche: Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca
molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leggermente agro-piccante e salato-piccante.
Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un massimo del 30 %, con una stagionatura di almeno due mesi
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:
Almeno il 43 %
Tenore di sostanza secca: Almeno il 44 %
2. Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora
Designazione: Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora,
paese d’origine, prodotto esclusivamente con latte di pecora, oppure: Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, paese d’origine, prodotto con latte di pecora e di capra
Regione di produzione: Paesi membri dell’Unione europea
Forma, dimensioni: Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza Caratteristiche: Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca
molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leggermente agro-piccante e salato-piccante.
Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un massimo del 10 %, con una stagionatura di almeno due mesi
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:
Almeno il 43 %
Tenore di sostanza secca: Almeno il 44 %
Il formaggio può fruire del tasso convenuto solo se l’imballaggio di ciascun pezzo reca l’indirizzo completo del produttore e segnala che il formaggio è stato prodotto esclusivamente con latte di pecora o, se del caso, con aggiunta di latte di capra.
3. Manchego
Denominazione: Manchego
Zone di produzione: Comunità autonome di Castilla-La Mancha (province
di Albacete, Ciudad Real, Cuenca e Toledo)
Forma, dimensioni, peso per forma:
Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 7 a 12 cm. Diametro: da 9 a 22 cm. Peso delle forme:
da 1 a 3,5 kg.
Caratteristiche: Crosta dura, giallina o nero-verdastra; pasta soda e
compatta, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolar- mente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura, ottenuto esclusivamente con latte di pecore della razza «Manchega», crudo o pasto- rizzato, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati e scaldato a una tempera- tura compresa tra 28 e 32 °C per un periodo di
45–60 minuti. Stagionatura minima di 60 giorni.
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:
Almeno il 50 %
Tenore di sostanza secca: Almeno il 55 %
4. Idiazabal
Denominazione: Idiazabal
Zone di produzione: Province di Guipuzcoa, Navarra, Alava e Vizcaya
Forma, dimensioni, peso per forma:
Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 a 12 cm. Diametro: da 10 a 30 cm. Peso delle forme:
da 1 a 3 kg.
Caratteristiche: Crosta dura, di colore giallino o marrone scuro, nel
caso in cui il formaggio è affumicato. Pasta soda, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolarmente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio ottenuto esclusiva- mente con latte crudo di pecore delle razze «Lacha» e
«Carranzana», coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati a una temperatura compresa tra 28 e 32 °C per un periodo di 20–45 minuti. Stagionatura minima di 60 giorni.
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:
Almeno il 45 %
Tenore di sostanza secca: Almeno il 55 %
5. Roncal
Denominazione: Roncal
Zone di produzione: Valle di Roncal (Navarra)
Forma, dimensioni, peso per forma:
Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 a 12 cm. Diametro e peso variabili.
Caratteristiche: Crosta dura, granulosa e grassa, color paglia. Pasta
soda e compatta, di aspetto poroso ma senza occhi, di colore da bianco a giallo avorio. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura, ottenuto esclusivamente con latte di pecora, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati a una temperatura compresa fra 32 e 37 °C.
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:
Almeno il 50 %
Tenore di sostanza secca: Almeno il 60 %
6. Formaggio da raclette
Designazione: Paese d’origine, p.e. formaggio da raclette tedesco o
formaggio da raclette francese Regione di produzione: Paesi membri dell’Unione europea
Forma, dimensioni, peso per forma:
Forme o blocchi. Altezza: da 5,5 a 8 cm; diametro da 28 a 42 cm o larghezza da 28 a 36 cm. Peso delle
forme: da 4,5 a 7,5 kg
Caratteristiche: Formaggio a pasta semidura e crosta compatta, giallo
dorato o marrone chiaro, talvolta con macchie grigiastre. Pasta dolce, particolarmente adatta ad essere fusa, di colore avorio o giallastro, compatta ma talvolta caratterizzata da qualche apertura. Sapore e aroma caratteristici, da dolci a decisi. Prodotto con latte vaccino pastorizzato, trattato teoricamente o crudo, coagulato con fermenti lattici e altri prodotti coagulanti. La cagliata viene pressata e, in generale, si procede al lavaggio dei grani. Durata della stagionatura: almeno 8 settimane.
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:
Almeno il 45 %
Tenore di sostanza secca: Almeno il 55 %
7. Mozzarella nel suo liquido di governo
Il formaggio può fruire del tasso convenuto solo se le forme o i pezzi sono conserva- ti in una soluzione acquosa e chiusi ermeticamente. La parte di soluzione acquosa deve corrispondere almeno al 25% del peso totale, comprendente le forme o i pezzi di formaggio, la soluzione e l’imballaggio diretto.
Relativo al settore fitosanitario
Allegato 4
Art. 1 Oggetto
Il presente Allegato riguarda l’agevolazione degli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie originari del loro territorio o importati da paesi terzi, menzionati in un’appendice 1 che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo.
Art. 2 Principi
(1) Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di prote- zione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1. Questo ricono- scimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi.
(2) Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un’appendice 2 che il Comita- to deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo.
(3) Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli organismi indicati in un’appendice 3 che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell’appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell’ap- pendice 1 di cui all’articolo 1.
(4) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legisla- zioni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all’origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.
Art. 3
(1) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano espressamente nell’appendice 1 di cui all’articolo 1 e non sono soggetti a misure fitosanitarie in alcuna delle due Parti possono essere scambiati tra le Parti senza controlli relativi a misure fitosanitarie (controlli documentali, controlli d’identità, controlli fitosanitari).
(2) Qualora una delle Parti abbia l’intenzione di adottare una misura fitosanitaria applicabile ai vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 1, essa ne informa l’altra Parte.
(3) In virtù dell’articolo 10, paragrafo 2, il gruppo di lavoro «fitosanitario» valuta le conseguenze delle misure adottate ai sensi del paragrafo 2 sul presente Allegato e propone un’eventuale modifica delle appendici corrispondenti.
Art. 4 Esigenze regionali
(1) Ciascuna delle Parti può stabilire, secondo criteri simili, specifiche esigenze per i movimenti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, indipendentemente dall’ori- gine, da e verso una determinata zona del suo territorio, qualora lo giustifichi la situazione fitosanitaria ivi esistente.
(2) L’appendice 4, che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 del- l’Accordo, definisce le zone di cui al paragrafo 1 e le esigenze specifiche ad esse applicabili.
Art. 5 Controllo all’importazione
(1) Ciascuna delle Parti effettua controlli fitosanitari per sondaggio e su campione, in proporzione non superiore ad una determinata percentuale delle spedizioni di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell’appendice 1 di cui all’arti- colo 1. Detta percentuale, proposta dal gruppo di lavoro «fitosanitario» e stabilita dal Comitato, è determinata per ciascun vegetale, prodotto vegetale o altro oggetto secondo il rischio fitosanitario che esso presenta. All’atto dell’entrata in vigore del presente Allegato, la percentuale in parola è fissata al 10 per cento.
(2) In virtù dell’articolo 10, paragrafo 2 del presente Allegato, il Comitato può decidere, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario», di ridurre la proporzione dei controlli di cui al paragrafo 1.
(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai controlli fitosanitari effettuati sugli scambi di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti tra le Parti.
(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano compatibilmente con l’artico- lo 11 dell’Accordo e con gli articoli 6 e 7 del presente Allegato.
Art. 6 Misure di salvaguardia
Le misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure di cui all’ar- ticolo 10, paragrafo 2 dell’Accordo.
Art. 7 Deroghe
(1) Se una delle Parti intende applicare deroghe nei riguardi dell’insieme o di una porzione del territorio dell’altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima motivando la propria decisione. Ferma restando la possibilità di esecuzione imme- diata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trova- re soluzioni adeguate.
(2) Se una delle Parti applica deroghe nei confronti di una parte del proprio territo- rio o di un paese terzo, essa ne informa quanto prima l’altra Parte. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.
Art. 8 Controllo congiunto
(1) Ciascuna delle Parti acconsente all’esecuzione di un controllo congiunto, su richiesta dell’altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell’articolo 2.
(2) Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della conformità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanita- ri vigenti.
(3) Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comita- to, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario».
Art. 9 Scambi di informazioni
(1) In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l’attuazione e l’applicazione delle disposizioni legi- slative, regolamentari e amministrative attinenti all’oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all’appendice 5.
(2) Al fine di garantire l’applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ricevere, su istanza dell’altra, visite di esperti dell’altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione con l’organismo fitosanitario ufficiale territo- rialmente competente.
Art. 10 Gruppo di lavoro «fitosanitario»
(1) Il gruppo di lavoro «fitosanitario», denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.
(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nelle materie disciplinate dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.
Vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti
Appendice 119
A. Vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti, provenienti dal territorio di ciascuna delle parti, ivi soggetti a legislazioni simili con effetti equivalenti e in relazione ai quali queste riconoscono il passaporto fitosanitario
1 Vegetali e prodotti vegetali
1.1 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi
Beta vulgaris L. Camellia sp Humulus lupulus L.
Prunus L., eccetto Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L. Rhododendron spp., ad eccezione del Rhododendron simsii Planch. Viburnum spp.
1.2 Vegetali diversi dai frutti e dalle sementi, compreso il polline vivo destinato all’impollinazione
Amelanchier Med. Chaenomeles Lindl. Crataegus L. Cydonia Mill.
Eriobotrya Lindl.
Malus Mill.
Mespilus L.
Pyracantha Roem.
Pyrus L.
Xxxxxx L., eccetto Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.
1.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all’impianto
Solanum L. e relativi ibridi
19 Introdotta dall’art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l’agricoltura dell’8 mar. 2004 (RU 2004 2227). Aggiornata dall’art. 1 della Dec. N. 2/2005 del Comitato misto per l’agricoltura del 1° mar. 2005 (RU 2005 4451).
1.4 Vegetali, esclusi i frutti
Vitis L.
1.5 ...
1.6 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno
a) ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,
nonché
b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell’allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del
23 luglio 198720 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune:
Codice NC Descrizione
4401 10 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00 Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401 30 90 Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglome- rati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conser- vazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato
ex 4403 99 Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 20 00 Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99 Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
20 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione (GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1).
1.7 ...
2 Vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti provenienti da operatori autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali , i prodotti vegetali ed altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali è garantito che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti
2.1 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi
Abies Mill.
Apium graveolens L. Argyranthemum spp. Aster spp.
Brassica spp.
Castanea Mill.
Cucumis spp.
Dendranthema (DC) Des Moul. Dianthus L. e relativi ibridi Exacum spp.
Fragaria L.
Gerbera Cass.
Gypsophila L.
Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea
Lactuca spp.
Larix Mill.
Leucanthemum L.
Lupinus L.
Pelargonium L’Hérit. ex Ait. Picea A. Dietr.
Pinus L.
Platanus L.
Populus L.
Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L.
Pseudotsuga Xxxx.
Quercus L.
Rubus L.
Spinacia L.
Tanacetum L.
Tsuga Xxxx.
Verbena L.
nonché altri vegetali di specie erbacee, eccetto i vegetali della famiglia delle
Gramineae, i bulbi, le radici tuberose, i rizomi e i tuberi.
2.2 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi
Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al punto 1.3.
2.3 Vegetali provvisti delle radici o con mezzo di coltura aderente o associato
Araceae Marantaceae Musaceae Persea spp. Strelitziaceae
2.4 Sementi e bulbi destinati all’impianto
Allium ascalonicum L.
Allium cepa L.
Allium schoenoprasum L.
2.5 Vegetali da impianto
Allium porrum L.
2.6 Bulbi e rizomi bulbosi destinati all’impianto
Camassia Lindl.
Chionodoxa Boiss.
Crocus flavus Xxxxxx cv. Golden Yellow
Galanthus L.
Galtonia candicans (Xxxxx) Decne
Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi quali:
G. callianthus Xxxxxx, X. xxxxxxxxx Xxxxx, G. nanus hort.,
G. ramosus hort. e G. tubergenii hort.
Hyacinthus L.
Xxxx X.
Xxxxxx Xxxxxxx (= Hymenocallis Salisb.)
Muscari Mill. Narcissus L. Ornithogalum X. Xxxxxxxxxx Xxxxx Scilla L.
Tigridia Juss.
Tulipa L.
B. Vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti, provenienti da territori diversi da quelli delle parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie all’importazione di entrambe le parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le parti con un passaporto sanitario se elencati alla lettera A dell’appendice 1, ovvero liberamente ove non risultino in detto elenco
1 Fatti salvi i vegetali citati alla lettera C della presente appendice, tutti i vegetali destinati all’impianto escluse le sementi
2 Sementi
2.1 Sementi originarie dell’Argentina, dell’Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell’Uruguay
Cruciferae
Gramineae, eccetto quelle di Oryza spp.
Trifolium spp.
2.2 Sementi, di qualunque origine ad esclusione del territorio di una delle parti
Allium ascalonicum L.
Allium cepa L.
Allium porrum L.
Allium schoenoprasum L.
Capsicum spp.
Helianthus annuus L.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.
Medicago sativa L.
Phaseolus L.
Prunus L.
Rubus L.
Zea mays L.
2.3 Sementi originarie dell’Afganistan, dell’India, dell’ Iran, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli Stati Uniti d’America
Triticum Secale
X Triticosecale
3 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi
Acer saccharum Xxxxx., originario degli Stati Uniti e del Canada
Apium graveolens L. (ortaggi a foglia)
Aster spp., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)
Camellia sp.
Conifere (Coniferales) Dendranthema (DC) Des Moul. Dianthus L.
Eryngium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)
Gypsophila L.
Hypericum L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi) Lisianthus L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi) Ocimum L. (ortaggi a foglia)
Orchidaceae (fiori recisi) Pelargonium L’Hérit. ex Ait. Populus L.
Prunus L., originario di paesi extraeuropei Rhododendron spp. eccetto Rhododendron simsii Planch. Xxxx X., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi) Quercus L.
Solidago L.
Trachelium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)
Viburnum spp.
4 Frutta
Xxxxxx X., originaire de pays non européens
Cydonia L., originaria di paesi extraeuropei Diospyros L., originario di paesi extraeuropei Malus Mill., originario di paesi extraeuropei Mangifera L., originaria di paesi extraeuropei Momordica L.
Passiflora L., originaria di paesi extraeuropei Prunus L., originario di paesi extraeuropei Psidium L., originario di paesi extraeuropei Pyrus L., originario di paesi extraeuropei Ribes L., originario di paesi extraeuropei Solanum melongena L.
Syzygium Gaertn., originario di paesi extraeuropei
Vaccinium L., originario di paesi extraeuropei
5 Tuberi non destinati all’impianto
Solanum tuberosum L.
6 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno
a) ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette, palette a cassa o altre palette di carico, spalliere di palette, correntemente utiliz- zati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di territori diversi da quelli dell’una o dell’altra Parte:
– Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 o laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico che ha consentito di raggiungere una temperatura minima di 176° C per 20 minuti;
– Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti o dell’Armenia;
– Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano;
nonché
– Acer saccharum Xxxxx., compreso il legname che non ha con- servato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uni- ti e del Canada;
– Conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha con- servato la superficie rotonda naturale, originario di paesi non europei, Russia, Kazakistan e Turchia;
b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell’allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87:
Codice NC Descrizione
4401 10 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00 Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401 22 00 Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
4401 30 10 Segatura
ex 4401 30 90 Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conser- vazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato
4403 20 Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
4403 91 Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 99 Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10 Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
Codice NC Descrizione
4407 91 Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99 Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
9406 00 20 Costruzioni prefabbricate di legno
c) – Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori.
– Legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori.
7 Terra e mezzo di coltura
a) Terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba.
b) Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente di materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:
– Turchia
– Bielorussia, Georgia, Moldova, Russia e Ucraina
– paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.
8 Corteccia, separata dal tronco, di:
– conifere (Coniferales) originario di Paesi non europei
9 Cereali originari dell’Afganistan, dell’India, dell’Iran , dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli Stati Uniti d’America dei seguenti generi
Triticum Secale
X Triticosecale
C. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci, provenienti da una delle parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili o in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario
1 Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all’atto dell’importazione dea parte di uno Stato membro della Comunità
1.1 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi
Clausena Burm. f.
Xxxxxxx Xxxxxx ex L.
Palmae, eccetto le Phoenix spp. originarie di Algeria e Marocco
1.2 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi
Phoenix spp.
1.3 Sementi
Oryza spp.
1.4 Frutta
Citrus L. e relativi ibridi Fortunella Xxxxxxx e relativi ibridi Poncirus Raf. e relativi ibridi
2 Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all’atto dell’importazione in Svizzera
3 Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata l’importazione in uno Stato membro della Comunità
3.1 Vegetali, esclusi frutti e sementi Citrus L. e relativi ibridi Fortunella Xxxxxxx e relativi ibridi
Phoenix spp. originario di Algeria e Marocco
Poncirus Raf. e relativi ibridi
4 Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità di cui è vietata l’importazione in Svizzera
4.1 Vegetali
Cotoneaster Ehrh.
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot
Riferimenti legislativi
Appendice 221
Disposizioni della Comunità europea
– Xxxxxxxxx 69/464/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata
– Xxxxxxxxx 69/465/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato
– Xxxxxxxxx 69/466/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San Xxxx
– Xxxxxxxxx 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano
– Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che ricono- sce l’Australia indenne da Xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxx.) Winsl. et al.
– Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità
– Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabili- sce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vege- tali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione
– Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il tra- sporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti non- ché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione
– Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che auto- rizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Xxxxx X. originario degli Stati Uniti d’America
– Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che auto- rizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Xxxxx X. originario del Canada
– Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del
21 Introdotta dall’art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l’agricoltura dell’8 mar. 2004 (RU 2004 2227). Aggiornata dall’art. 1 della Dec. N. 2/2005 del Comitato misto per l’agricoltura del 1° mar. 2005 (RU 2005 4451).
Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico
– Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autoriz- za gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essicca- to in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristi- che del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in for- no (kiln dried)
– Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autoriz- za gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essicca- to in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d’America, e che stabili- sce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
– Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che speci- fica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale
– Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all’interno di essa
– Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata
– Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell’intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da Paesi terzi che presenta un immi- nente pericolo fitosanitario
– Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e al- tri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997
– Direttiva 98/22/CE della Commissione del 15 aprile 1998 che fissa le condi- zioni minime per l’esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d’ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi
– Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Xxxxx) Xxxxxxxx et al.
– Decisione 98/83/CE della Commissione, dell’8 gennaio 1998, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di Paesi terzi come indenni da Xanthomo- nas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Xxxxxx o Guignardia citricarpa Xxxxx (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Xxxxxx), modificata da ultimo dalla decisione 2003/129/CE del 25 febbraio 2003
– Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny
– Decisione 1999/355/CE della Commissione, del 26 maggio 1999, recante misure d’emergenza contro la diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong), modificata da ultimo dalla decisione 1999/516/CE del 28 luglio 1999
– Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2004/102/CE del 5 ottobre 2004
– Decisione 2001/218/CE, della Commissione, del 12 marzo 2001, che pre- scrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplemen- tari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Xxxxxxx et Xxxxxx) Xxxxxx et xx. (xxxxxxxx xxx xxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo, modificata da ultimo dalla decisione 2003/127/CE del 24 febbraio 2003
– Decisione 2001/219/CE della Commissione, del 12 marzo 2001, relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne il materiale da imbal- laggio in legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere originario del Canada, della Cina, del Giappone e degli Stati Uniti d’America
– Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l’introdu- zione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Xxxxxx, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.
– Decisione 2002/674/CE della Commissione, del 22 agosto 2002, che ricono- sce la Slovacchia indenne da Xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxx.) Winsl. et al.
– Direttiva 2003/116/CE della Commissione, del 4 dicembre 2003, recante modifica degli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consi- glio con riguardo all’organismo nocivo Xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxx.) Winsl. et al.
– Decisione 2004/95/CE della Commissione del 20 gennaio 2004 che autoriz- za gli Stati membri a derogare al requisito di un certificato fitosanitario pre- visto dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo al legname di conife- re originario del Canada sottoposto a trattamento termico
– Decisione 2004/200/CE della Commissione del 27 febbraio 2004 relativa a misure di lotta contro l’introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino
– Direttiva 2004/102/CE della Commissione del 5 ottobre 2004 che modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concer- nente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di orga- nismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
Disposizioni della Svizzera:
– Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (RU 2001
1191), modificata da ultimo il 20 aprile 2004 (RU 2004 2201)
– Ordinanza del DFE del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RU 2002 1098)
– Ordinanza dell’UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le misure fitosanita- rie a carattere temporaneo (RU 2004 1599)
Appendice 322
Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosanitario
Comunità europea:
BE
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire Administration du Contrôle Direction production primaire Secteur végétal
W.T.C. III, 24e étage Boulevard Xxxxx Xxxxxxx, 30 B-1000 Bruxelles
Tél.: x00 0 000 00 00
Fax: x00 0 000 00 00
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Bestuur van de Controle Directie Primaire Productie Plantaardige sector
W.T.C. III, 24 ste verdieping Xxxxx Xxxxxxxxxxx, 00
X-0000 Xxxxxxx
Tél.: x00 0 000 00 00
Fax: x00 0 000 00 00
CZ
State Phytosanitary Administration Xxxxxx 00
XX-00000, Xxxxx 0
Tel.: x000 000 000 000
Fax: x000 000 000 000
DK
Xxxxxxxxxxx for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet
Xxxxxxxxxx 00 XX-0000 Xxxxxx
Tel.: x00 00 00 00 00
Fax: x00 00 00 00 00
DE
Baden-Württemberg Landesanstalt für Pflanzenschutz Xxxxxxxxxxxxxxxx 000
X-00000 Xxxxxxxxx
22 Introdotta dall’art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l’agricoltura
dell’8 mar. 2004 (RU 2004 2227). Nuovo testo giusta l’art. 2 della Dec. N. 2/2005 del Comitato misto per l’agricoltura del 1° mar. 2005 (RU 2005 4451).
Regierungspräsidium Stuttgart Pflanzenschutzdienst
Stuttgart
Regierungspräsidium Karlsruhe Pflanzenschutzdienst
Karlsruhe Regierungspräsidium Freiburg Pflanzenschutzdienst
Freiburg
Regierungspräsidium Tübingen Pflanzenschutzdienst
Tübingen
Bayern Bayerische Landesanstalt
für Landwirtschaft Institut für Pflanzenschutz Freising
Berlin Pflanzenschutzamt Berlin
Amtliche Pflanzengesundheitskontrolle Berlin
Xxxxxxxxxxx Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft
Abteilung PS-Pflanzenschutzdienst Frankfurt (Oder)
Bremen Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Xxxxxx Bremen Pflanzengesundheitskontrolle
Bremen und Bremerhaven
Hamburg Institut für Angewandte Botanik der Universität Hamburg
Abteilung Amtliche Pflanzenbeschau Hamburg
Hessen Regierungspräsidium Giessen Pflanzenschutzdienst Hessen Wetzlar
Xxxxxxxxxxx- Vorpommern Landespflanzenschutzamt Xxxxxxxxxxx-Vorpommern Rostock
Niedersachsen Landwirtschaftskammer Hannover Pflanzenschutzamt
Hannover
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx-Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Bonn
Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe Münster
Rheinland-Pfalz Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Koblenz
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Neustadt a.d. Weinstrasse
Saarland Landwirtschaftskammer für das Saarland Pflanzenschutzamt
Saarbrücken
Sachsen Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft
Fachbereich Pflanzliche Erzeugung Dresden
Sachsen-Xxxxxx Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Altmark Sachgebiet Pflanzenschutz Stendal
Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Mitte Sachgebiet Pflanzenschutz Halberstadt
Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt Sachgebiet Pflanzenschutz Dessau
Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd Sachgebiet Pflanzenschutz Weissenfels
Schleswig-Holstein Amt für ländliche Räume Kiel Abteilung Pflanzenschutz Kiel
Amt für ländliche Räume Lübeck Abteilung Pflanzenschutz Lübeck
Amt für ländliche Räume Husum Abteilung Pflanzenschutz Husum
Thüringen Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena Referat Pflanzenschutz Erfurt-Xxxxxxxxxx
EE
Bureau of Phytosanitary Ministry of Agriculture Xxx xxxxxx 00/00
XX-Xxxxxxx 00000
Tel.: x000 000 0000
Fax: x000 000 0000
EL
Ministry of Agriculture
General Directorate of Plant Produce Directorate of Plant Produce Protection Division of Phytosanitary Control
000 Xxxxxx Xxxxxx
XX-000 00 Xxxxxx
Xx0.: x00 000 000 00 00/x00 000 000 00 00
Fax: x00 000 000 00 00
ES
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Agricultura
Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal C Xxxxxxx XXX n° 62
E-28014 Madrid
Tel.: x00 00 000 00 00
Fax: x00 00 000 00 00
1. Andalucía Dirección General
de la Producción Agraria c/ Tabladilla, s/n
E-41013 Sevilla
Tel.: x00 00 000 00 00
Fax: x00 00 000 00 00
2. Aragón Centro de Protección Vegetal Xx. Xxxxxxxxx, 000
X-00000 Xxxxxxxx Tel.: x00 000 00 00 00
Fax: x00 000 00 00 00
3. Asturias Dirección General de Agroalimentación x/ Xxxxxxx Xxxxxx, 0
X-00000 Xxxxxx – Asturias Tel.: x00 000 00 00 00
Fax: x00 000 00 00 00
4. Baleares Dirección General de Agricultura x/ Xxxxxx, 00
X-00000 Xxxxx xx Xxxxxxxx – Baleares Tel.: x00 000 00 00 00
Fax: x00 000 00 00 00
5. Cantabria Dirección General de Agricultura x/ Xxxxxxxxx Xxxxxx, x/x
X-00000 Xxxxxxxxx Tel.: x00 000 00 00 00
Fax: x00 000 00 00 00
6. Castilla y Xxxx Dirección General
de Producción Agropecuaria c/ Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 14 E-47014 Valladolid
Tel.: x00 000 00 00 00
Fax: x00 000 00 00 00
7. Castilla la Mancha Dirección General
de la Producción Agropecuaria x/ Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 0
X-00000 Xxxxxx
Xxx.: x00 000 00 00 00
Fax: x00 000 00 00 00
8. Cataluña Dirección General de Producción Agraria e Innovación Rural
Gran Xxx xx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 000 X-00000 Xxxxxxxxx
Tel.: x00 00 000 00 00
Fax: x00 00 000 00 00
9. Extremadura Servicio de Sanidad Vegetal Xx. xx Xxxxxxxx, x/x
X-00000 Xxxxxx – Badajoz Tel.: x00 000 00 00 00
Fax: x00 000 00 00 00
10. Galicia Dirección General de Producción y Sanidad Agropecuaria
Edificio Administrativo San Cayetano, s/n E-15781 Xxxxxxxx de Compostela –
A Coruña
Tel.: x00 000 00 00 00
Fax: x00 000 00 00 00
11. La Rioja Dirección General del Instituto de Calidad de la Rioja
Xx. xx xx Xxx, 0
X-00000 Xxxxxxx – La Rioja Tel.: x00 000 00 00 00
Fax: x00 000 00 00 00
12. Madrid Dirección General de Agricultura Xxxxx xx Xxxxxx, 00
X-00000 Xxxxxx
Tel.: x00 00 000 00 00
Fax: x00 00 000 00 00
13. Murcia Dirección Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx
xx Xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxx XXXXX, x/x
X-00000 Xxxxxx
Tel.: x00 000 00 00 00–19
Fax: x00 000 00 00 00
14. Navarra Dirección General de Agricultura y Ganadería
c/ Tudela, 20
E-31003 Pamplona – Navarra Tel.: x00 000 00 00 00
Fax: x00 000 00 00 00
15. Xxxx Xxxxx Dirección de Agricultura y Ganadería c/ Donostia – Xxx Xxxxxxxxx, 0
X-00000 Xxxxxxx – Gasteiz – Álava Tel.: x00 000 00 00 00
Fax: x00 000 00 00 00
16. Valencia Dirección General de Investigación e Innovación Agraria y Ganadería
x/ Xxxxxx xx Xxxxxx, 0 X-00000 Xxxxxxxx
Tel.: x00 00 000 00 00
Fax: x00 00 000 00 00
FR
Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales Direction générale de l’alimentation
Sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux 000, xxx xx Xxxxxxxxx
X-00000 Xxxxx Cedex 15 Tél.: x00 0 000 000 00
Fax: x00 0 000 000 00
IE
Department of Agriculture and Food Horticulture and Plant Health Division Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xx. Xxxxxxx
Xxxxxxx
Tel.: x000 0 000 00 00
Fax: x000 0 000 00 00
IT
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) Servizio Fitosanitario
Xxx XX Xxxxxxxxx 00 X-00000 Xxxx
Tel.: x00 00 00000000
Fax: x00 00 0000000
CY
Ministry of Agriculture
Natural Resources and Environment Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx Xxx.
XX-0000 Xxxxxxxx
Tel.: x000 00 0000 00/x000 00 0000 00
Fax: x000 00 0000 00
LV
Plant Quarantine Department State Plant Protection Service Republikas laukums 2
XX-0000 Xxxx
Tel.: x000 000 0000
Fax: x000 000 0000
LT
State Plant Protection Service Plant Quarantine Department Xxxxxxxxx xxx. 00
XX-00000 Xxxxxxx
Tel.: x000 0 000 00 00 / x000 0 000 00 00
Fax: x000 0 000 00 00
LU
Ministère de l’Agriculture
ASTA / Service de la Protection des Végétaux 16, route d’Xxxx - XX 0000
X-0000 Xxxxxxxxxx Tél.: x000 00 00 00 000
Fax: x000 00 00 00 000
HU
Plant Protection and Soil Conservation Service of County Baranya X-0000 Xxxx, Xxxxxxxx 1.
Tel: +36 72/512-140
Plant Protection and Soil Conservation Service of County Xxxx-Xxxxxx X-0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx xx 00.
Tel: +36 76/487-487
Plant Protection and Soil Conservation Service of County Békés X-0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xx 00.
Tel: +36 66/442-711
Plant Protection and Soil Conservation Service of County Xxxxxx-Xxxxx-Xxxxxxx X-0000 Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx X. xx 00. Pf. 197.
Tel: +36 46/321-233
Plant Protection and Soil Conservation Service of County Xxxxxxxx X-0000 Xxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xx 000.
Tel: +36 62/246-611
Plant Protection and Soil Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx X-0000 Xxxxxxx, Xxxxxx u. 232.
Tel: +36 22/472-246
Plant Protection and Soil Conservation Service of the Capital and County Pest X-0000 Xxxxxxx, Xxxxxx S. u.3.
Tel: +36 28/420-124
Plant Protection and Soil Conservation Service of County Győr-Moson-Sopron X-0000 Xxxx, Xxxxx x. 0.
Tel: +36 96/418-122
Plant Protection and Soil Conservation Service of County Xxxxx-Bihar X-0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx út 146.
Tel: +36 52/411-766
Plant Protection and Soil Conservation Service of County Heves H-3301 Eger, Szövetkezet u. 6.
Tel: +36 36/324-011
Plant Protection and Soil Conservation Service of County Jász-Nagykun-Szolnok H-5001 Szolnok, Vízpart krt. 32.
Tel: +36 56/425-955
Plant Protection and Soil Conservation Service of County Xxxxxxx-Esztergom X-0000 Xxxx, Xx xx 00.
Tel: +36 34/487-522
Plant Protection and Soil Conservation Service of County Xxxxxx X-0000 Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx x. 00.
Tel: +36 35/301-821
Plant Protection and Soil Conservation Service of County Somogy X-0000 Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx u 20.
Tel: +36 82/312-111
Plant Protection and Soil Conservation Service of Xxxxxx Xxxxxxxx-Szatmár-Bereg H-4401 Nyíregyháza, Kótaji u. 3.
Tel: +36 42/432-068
Plant Protection and Soil Conservation Service of County Tolna X-0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx 0.
Tel: +36 74/411-933
Plant Protection and Soil Conservation Service of County Vas X-0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx sétány 2.
Tel: +36 94/313-565
Plant Protection and Soil Conservation Service of County Veszprém H-8229 Csopak, Kishegyi u. 13.
Tel: +36 87/446-169
Plant Protection and Soil Conservation Service of County Zala X-0000 Xxxxxxxxxxxx, Kinizsi u. 81.
Tel: +36 92/550-160
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Intézet (OMMI) National Institute for Agricultural Quality Control X-0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx x. 00.
Tel: x00 000-0000
MT
Ministry for Rural Affairs and the Environment Plant Health Department
Plant Quarantine Station Ta’ Qali
Malta
Tel.: x000 00 00 00 00 / 43 02 48
Fax: x000 00 00 00 00
NL
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Plantenziektenkundige Xxxxxx
Xxxxxxxxxxx 00 – Xxxxxxx 0000
0000 XX Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Tel.: x00 000 00 00 00
Fax: x00 000 00 00 00
AT
Burgenland Burgenländische Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx 00
X-0000 Xxxxxxxxxx Tel. x00 0000 000/656
Fax: x00 0000 000/691
Xxxxxxx Xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxxxxxx Amtlicher Pflanzenschutzdienst Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 00
X-0000 Xxxxxxxxxx
Tel. x00 000 000/31108
Fax: x00 000 000/31100
Niederösterreich Niederösterreichische
Xxxxxx-Landwirtschaftskammer Amtlicher Pflanzenschutzdienst Xxxxxx Xxxxxxx 00
X-0000 Xx. Xxxxxx
Tel. x00 0000 000/2600
Fax: x00 0000 000/2209
Oberösterreich Landwirtschaftskammer für Oberösterreich
Amtlicher Pflanzenschutzdienst Xxx xxx Xxxx 0
X-0000 Xxxx
Tel. x00 000 0000/1412
Fax: x00 000 0000/1427
Salzburg Xxxxxx für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg
Amtlicher Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx 00
X-0000 Xxxxxxxx
Tel. x00 000 000000/241
Fax: x00 000 000000/295
Steiermark Landwirtschaftliches Versuchszentrum Steiermark
Fachabteilung 10 B
Amtlicher Pflanzenschutzdienst Xxxxxxxxx 0
X-0000 Xxxx
Tel. x00 000 000/2817
Fax: x00 000 000/6643
Tirol Amt der Tiroler Landesregierung Abteilung III c
Amtlicher Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx 0
X-0000 Xxxxxxxxx
Tel. x00 000 000/2549
Fax: x00 000 000/2545
Vorarlberg Landwirtschaftskammer für Vorarlberg Amtlicher Pflanzenschutzdienst Xxxxxxxxxxxxxxx 0-00
X-0000 Xxxxxxx
Tel. x00 0000 000 000
Fax: x00 0000 000 000
Xxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 Amtlicher Pflanzenschutzdienst Xx Xxxxxxxx 0x
X-0000 Xxxx
Tel. x00 0 0000000
Fax: x00 0 0000000 00
PL
State Plant Health and Seed Inspection Service Main Inspectorate
00, Xxxxxxx Xxxxxx XX-00-000 Xxxxxx
Tel.: x00 00 000 00 00
Fax: x00 00 000 00 00
PT
Direcção-Geral de Protecção das Culturas Quinta do Marquês
X-0000-000 Xxxxxx Tel.: x000 00 000 00 00
Fax: x000 00 000 00 00
SI
Central authority:
MAFF – Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia Plant Health Division
Xxxxxxxxxxxxxx 0 XXX-0000 Xxxxxxxxx
Tel.: x000 0 0000 000
Fax x000 0 0000 000
Certified planting material:
Agricultural institute of Slovenia Xxxxxxxxxx 00
XXX-0000 Xxxxxxxxx Tel.: x000 0 000 0000
Fax: x000 0 000 0000
Hop plants:
Institute of hop research of Slovenia Xxxxxxxx xxxxxx 0
XXX-0000 Xxxxxxxxx Tel.: x000 0 000 0000
Fax: x000 0 000 0000
Imported plants and plant products:
MAFF – Inspectorate of Agriculture, Forestry and Food Phytosanitary Inspection
Xxxxxxx 00
XXX-0000 Xxxxxxxxx Tel.: x000 0 000 0000
Fax: x000 0 000 0000
SK
Department of Plant Protection
Central Control and Testing Institute of Agriculture Xxxxxxxx 0/X
XX-00000 Xxxxxxxxxx 42
Tel.: x000 0 0000 0000
Fax: x000 0 0000 0000
FI
Plant Production Inspection Centre (KTTK) Plant Protection Department
X.X. Xxx 00
XXX-00000 XXXXXXXX, Xxxxxxx Xx0.: x000 0 000 00 00
Fax: x000 0 000 00 000
SE
Swedish Board of Agriculture Plant Protection Service
S-551 82 Jönköping
Tel.: x00 00 00 00 00
Fax: x00 00 00 00 00
UK
Department for Environment, Food and Rural Affairs Plant Health Division
Foss House, King’s Pool 0-0 Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx XX X 0XX
Xxxxxx Xxxxxxx
Xx0.: x00 0000 00 00 00
Fax: x00 0000 00 00 00
Scottish Executive Environment and Rural Affairs Dept. (SEERAD) Xxxxxxxx Xxxxx
00 Xxxx’x Xxxx Xxxxxxxxx XX00 0XX Xxxxxx Xxxxxxx
National Assembly for Wales Animal and Plant Health Division Welsh Assembly Government Xxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx XX00 0XX Xxxxxx Xxxxxxx
Department of Agriculture and Rural Development (DARD) Xxxxxxxxx Xxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx XX0 0XX
Xxxxxx Xxxxxxx
Department of Agriculture and Fisheries XX Xxx 000
Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx
Xxxxxx XX0 0XX Xxxxxx Xxxxxxx
Chief Executive Officer Committee for Horticulture
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, XX Xxx 000 Longue Rue (Burnt Lane)
St. Xxxxxx’x Xxxxxxxx XX0 0XX Xxxxxx Xxxxxxx
Ministry of Agriculture Knockaloe Xxxx
Xxxx xx Xxx XX0 0XX Xxxxxx Xxxxxxx
Forestry Commission 000 Xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx XX00 0XX Xxxxxx Xxxxxxx
Svizzera
Uffico federale dell’agricoltura Sezione prodotti fitosanitari XX-0000 Xxxxx
Tel.: x00 00 0000000
Fax: x00 00 0000000
Zone di cui all’articolo 4 e relative esigenze particolari
Appendice 423
Le zone di cui all’articolo 4 e le relative esigenze particolari che le due Parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti di seguito citate.
Disposizioni della Comunità europea:
Direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell’8 maggio 2001, relativa al ricono- scimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/522/CE del 28 aprile 2004.
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2004/102/CE della Commissione del 5 ottobre 2004.
Disposizioni della Svizzera:
Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali, allegato 4, parte B (RU 2001 1191), modificata da ultimo il 20 aprile 2004 (RU 2004 2201).
23 Introdotta dall’art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l’agricoltura
dell’8 mar. 2004 (RU 2004 2227). Nuovo testo giusta l’art. 2 della Dec. N. 2/2005 del Comitato misto per l’agricoltura del 1° mar. 2005 (RU 2005 4451).
Scambio di dati
Appendice 524
Le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti:
– notifiche d’intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE;
– notifiche di cui all’articolo 16 della direttiva 2000/29/CE.
24 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l’agricoltura dell’8 mar. 2004 (RU 2004 2227).
Concernente l’alimentazione degli animali
Allegato 5
Art. 1 Oggetto
1. Le Parti si impegnano a ravvicinare le rispettive legislazioni in materia di alimen- tazione animale al fine di agevolare gli scambi in tale settore.
2. In un’appendice 1, che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo, sono elencati i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali le disposizioni legislative delle Parti sono giudicate di effetto equivalente e, se del caso, le disposi- zioni legislative rispettive delle Parti i cui requisiti sono giudicati di effetto equiva- lente.
3. Le Parti aboliscono i controlli alle frontiere sui prodotti o i gruppi di prodotti elencati nell’appendice 1 di cui al paragrafo 2.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente Allegato si intende per:
a) «prodotto», l’alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell’ali- mentazione degli animali;
b) «stabilimento», qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di un pro- dotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio, ivi inclusa quella della trasformazione e dell’imballaggio, o che mette in commercio tale prodotto;
c) «autorità competente», l’autorità in ciascuna delle Parti incaricata di effet- tuare i controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale.
Art. 3 Scambi di informazioni
In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti comunicano reciprocamente:
– la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale;
– l’elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo;
– se del caso, l’elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti;
– i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle rispettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale.
I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.
Art. 4 Disposizioni generali in materia di controlli
Ciascuna delle Parti prende tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti verso l’altra Parte siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli desti- nati ad essere messi in circolazione sul proprio territorio; in particolare, le Parti provvedono affinché i controlli:
– siano effettuati con regolarità, in caso di sospetto di non conformità e com- misuratamente all’obiettivo perseguito, in particolare in funzione dei rischi e dell’esperienza acquisita;
– riguardino tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi inter- medie precedenti all’immissione in commercio, l’immissione in commercio, inclusa l’importazione, e l’utilizzazione dei prodotti;
– siano effettuati alla fase più idonea ai fini della ricerca prevista;
– siano effettuati, di norma, senza preavviso;
– riguardino anche le utilizzazioni vietate nell’alimentazione degli animali.
Art. 5 Controllo all’origine
1. Le Parti provvedono affinché l’autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obblighi loro incombenti e che i prodotti destinati ad essere messi in circolazione rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative elencate nell’appendice 1 di cui all’articolo 1, applicabili sul territorio d’origine.
2. In caso di sospetto di inosservanza di tali requisiti, l’autorità competente procede a controlli supplementari e, qualora tale sospetto venga confermato, prende le misure adeguate.
Art. 6 Controllo a destinazione
1. L’autorità competente della Parte di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato mediante controlli per campione e in modo non discriminatorio.
2. Tuttavia, qualora l’autorità competente della Parte di destinazione disponga di informazioni tali da far presumere un’infrazione, possono essere effettuati controlli anche durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio.
3. Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il tra- sporto, l’autorità competente della Parte interessata constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato, essa prende le disposizioni adeguate ed intima allo speditore, al destinatario o a qualsiasi altro soggetto responsabile di effettuare una delle seguenti operazioni:
– messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire;
– eventuale decontaminazione;
– qualsiasi altro trattamento appropriato;
– utilizzazione per altri fini;
– rinvio alla Parte d’origine, dopo aver informato l’autorità competente di det- ta Parte;
– distruzione dei prodotti.
Art. 7 Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti
1. In deroga all’articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinché, al momento dell’introduzione nei propri territori doganali di prodotti pro- venienti da un territorio diverso da quelli definiti all’articolo 16 dell’Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d’identità per campione allo scopo di accertarne:
– la natura;
– l’origine;
– la destinazione geografica,
in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.
2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell’immissione in libera pratica.
Art. 8 Collaborazione in caso d’infrazione
1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa con- cernente i prodotti per l’alimentazione animale, soprattutto attraverso l’assistenza reciproca, l’individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.
2. L’assistenza prevista nel presente articolo non pregiudica le norme che discipli- nano la procedura penale o l’assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.
Art. 9 Prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva
1. Le Parti si adoperano per rendere identici i rispettivi elenchi di prodotti discipli- nati dalle disposizioni legislative di cui all’appendice 2.
2. Le Parti si informano mutuamente sulle domande di autorizzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.
Art. 10 Consultazioni e clausola di salvaguardia
1. Le Parti si consultano ogniqualvolta una di esse ritenga che l’altra Parte sia venuta meno ad un obbligo derivante dal presente Allegato.
2. La Parte che chiede le consultazioni comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso in questione.
3. Le misure di salvaguardia previste da una delle disposizioni legislative riguardan- ti i prodotti e i gruppi di prodotti elencati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1 sono adottate conformemente alle procedure di cui all’articolo 10, paragrafo 2 dell’Ac- cordo.
4. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 e all’articolo 10, paragra- fo 2, lettera a), terzo trattino dell’Accordo, le Parti non sono addivenute ad un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può prendere le opportune misure conservative per garantire l’applica- zione del presente Allegato.
Art. 11 Gruppo di lavoro per l’alimentazione animale
1. Il gruppo di lavoro per l’alimentazione animale, denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito in base all’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina qualsia- si questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. Assume inoltre tutte le funzioni previste dal presente Allegato.
2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle normative interne delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. In particolare, esso formula proposte da presentare al Comitato ai fini dell’aggiornamento delle appendici del presente Allegato.
Art. 12 Obbligo di riservatezza
1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del pre- sente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell’ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l’informazione.
2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all’articolo 3.
3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all’altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.
4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell’autorità amministrativa da cui emana l’infor- mazione, con le restrizioni imposte da detta autorità.
Il disposto del paragrafo 1 non osta all’utilizzazione delle informazioni nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un’assistenza giuridica internazionale.
5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova infor- mazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del presen- te articolo.
Appendice 2
Disposizioni legislative di cui all’articolo 9
Disposizioni della Comunità europea:
Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 39).
Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), xxxx- xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 00/00/XX (XX L 125 del 23.5.1996, pag. 35).
Disposizioni della Svizzera:
Ordinanza del Consiglio federale del 26 gennaio 1994 concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali, modificata da ultimo il 7 dicem- bre 1998 (RU 1999 312).
Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia pubblica del 1° marzo 1995 concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l’alimentazione animale e coadiuvanti per l’insilamento, modificata da ultimo il 10 gennaio 1996 (RU 1996 208).
Relativo al settore delle sementi
Allegato 625
Art. 1 Oggetto
(1) Il presente Allegato riguarda le sementi delle specie agricole, orticole e fruttico- le, delle piante ornamentali e della vite.
(2) Ai sensi del presente Allegato s’intendono per «sementi» tutti i materiali di moltiplicazione o destinati alla piantagione.
Art. 2 Riconoscimento della conformità delle legislazioni
(1) Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.
(2) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e com- mercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l’etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.
(3) Gli organismi responsabili del controllo di conformità figurano nell’appendice 2.
Art. 3 Riconoscimento reciproco dei certificati
(1) Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all’appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell’altra Parte dagli organismi indicati nell’appen- dice 2.
(2) Per «certificato» ai sensi del paragrafo 1 s’intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuna delle Parti, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell’appendice 1, seconda sezione.
Art. 4 Armonizzazione delle legislazioni
(1) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commer- cializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all’ap- pendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima e seconda sezione.
(2) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s’impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo.
25 Aggiornato dall’art. 1 della Dec. N. 4/2004 del Comitato del 20 lug. 2004 (RU 2005 239).
(3) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s’impegnano a valutarne le conse- guenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo.
Art. 5 Varietà
(1) La Svizzera ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà figuranti nel catalogo comune della Comunità per le specie menzionate nelle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione.
(2) La Comunità ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà figuranti nel catalogo nazionale svizzero per le specie menzionate nelle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione.
(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle varietà geneticamente modificate.
(4) Le Parti s’informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest’ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una breve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l’utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà cono- sciute. Ciascuna delle Parti tiene inoltre a disposizione dell’altra i fascicoli conte- nenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l’ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, le Parti si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell’ambiente.
(5) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli ele- menti in base ai quali una varietà è stata ammessa in una di esse. Ove del caso, il gruppo di lavoro «Sementi» è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni.
(6) Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 4, le Parti utilizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.
Art. 6 Deroghe
(1) Le deroghe della Comunità e della Svizzera di cui all’appendice 3 sono ammes- se rispettivamente dalla Svizzera e dalla Comunità nel quadro degli scambi di sementi delle specie contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione.
(2) Le Parti s’informano reciprocamente di tutte le deroghe relative alla commercia- lizzazione delle sementi che esse intendono applicare sul proprio territorio o su parte di esso. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un’entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori.
(3) In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, la Svizzera può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità.
(4) In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, la Comunità può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo nazionale svizzero.
(5) Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi previsti dalla legi- slazione delle Parti che figura all’appendice 1, prima sezione.
(6) Le Parti possono ricorrere alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4:
– nei tre anni successivi all’entrata in vigore del presente Allegato, per le varietà figuranti nel catalogo comune della Comunità o nel catalogo nazio- nale svizzero precedentemente a tale entrata in vigore;
– nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, per le varietà iscritte nel catalogo comune della Comunità o nel catalogo nazionale svizzero successivamente all’entrata in vigore del presen- te Allegato.
(7) Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate da disposizioni che, in virtù dell’articolo 4, potrebbero figurare nell’appendice 1, prima sezione, successivamente all’entrata in vigore del presente Allegato.
(8) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conse- guenze, ai fini del presente Allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4.
(9) Le disposizioni del paragrafo 8 non si applicano nei casi in cui la decisione in materia di deroghe sia di competenza degli Stati membri della Comunità in virtù delle disposizioni legislative che figurano nell’appendice 1, prima sezione. Le dispo- sizioni dello stesso paragrafo non si applicano alle deroghe adottate dalla Svizzera in casi analoghi.
Art. 7 Paesi terzi
(1) Fatto salvo l’articolo 10, le disposizioni del presente Allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio delle Parti e provenienti da un paese diverso dagli Stati membri della Comunità e dalla Svizzera e da essi ricono- sciuto.
(2) L’elenco dei paesi di cui al paragrafo 1, nonché le specie e la portata del ricono- scimento, figurano nell’appendice 4.
Art. 8 Prove comparative
(1) Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campio- ni di sementi prelevati dalla partite commercializzate sul territorio delle Parti. La Svizzera partecipa alle prove comparative comunitarie.
(2) L’organizzazione delle prove comparative nelle Parti è soggetta all’approva- zione del gruppo di lavoro «Sementi».
Art. 9 Gruppo di lavoro «Sementi»
(1) Il gruppo di lavoro «Sementi» (denominato in appresso «gruppo di lavoro»), istituito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.
(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori disciplinati dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.
Art. 10 Accordo con altri paesi
Salvo Accordo formale tra le Parti, queste ultime convengono che gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi da ciascuna di esse con un paese terzo non pos- sono in alcun caso vincolare l’altra Parte all’accettazione di relazioni, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità di detto paese terzo.
Appendice 1
Prima sezione
(riconoscimento della conformità delle legislazioni)
A. Disposizioni della Comunità europea
1. Testi di base
– Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
– Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
– Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gazzetta ufficiale L 268 del 18.10.2003, pag. 1–23).
– Xxxxxxxxx 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
– Xxxxxxxxx 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla com- mercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
– Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
2. Testi di applicazione
– Direttiva 74/268/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 78/511/CEE (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 34).
– Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (Poa Pratensis L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o
«sementi certificate» (GU L 228 del 29.8.1975, pag. 26).
– Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modificata da ultimo dalla deci- xxxxx 00/000/XXX (XX L 64 del 11.3.1981, pag. 13).
– Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU L 327 del 22.11.1986, pag. 50).
– Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 93 del 8.4.1986, pag. 21), modificata da ulti- mo dalla direttiva 91/376/CEE (GU L 203 del 26.07.1991, pag. 108).
– Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requi- siti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7).
– Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autoriz- za l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35).
– Decisione 97/788/CE del Consiglio, del 17 novembre 1997, relativa all’equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi (GU L 322 del 25.11.1997, pag. 39), modificata da ultimo dalla deci- sione 2004/120/CE della Commissione del 29 gennaio 2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 57).
– Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e con- trollo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU L 140 del 12.05.1998, pag. 14), modificata da ultimo dalla decisione 2002/280/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 22).
– Regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 108 del 5.5.2000, pag. 3).
– Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 1).
– Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Con- siglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 del 8.10.2003, pag. 7).
– Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autoriz- za l’apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 23).
B. Disposizioni della Svizzera26
– Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, modificata da ultimo il 20 giugno 2003 (RU 1998 3033).
– Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commer- cializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione, modificata da ultimo il 26 novembre 2003 (RU 2003 4921).
– Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi- seme delle specie campicole nonché di piante foraggere, modificata da ulti- mo l’8 marzo 2002 (RU 2002 1489).
– Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra non- ché di barbabietole, modificata da ultimo il 15 maggio 2003 (RU 2003 1404).
Seconda sezione (riconoscimento reciproco dei certificati)
A. Disposizioni della Comunità europea
1. Testi di base
– Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di barbabietole (GU n. 125 dell’11.7.1966, pag. 2290/66), modificata da ultimo dalla direttiva 00/00/XX xxx Xxxxxxxxx (XX n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).
26 Restano escluse le sementi delle varietà locali la cui commercializzazione è autorizzata in Svizzera.
– Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. 125 del- l’11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 00/00/XX xxx Xxxxxxxxx (XX n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).
– Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 169 del 10.7.1969, pag. 3), modificata da ultimo dalla direttiva 00/00/XX xxx Xxxxxxxxx (XX n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).
2. Testi di applicazione
– Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (Poa Pratensis L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o
«sementi certificate» (GU n. L 228 del 29.8.1975, pag. 26).
– Decisione 81/675/CEE: della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 50).
– Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU n. L 93 dell’8.4.1986, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE della Commissione (GU n. L 203 del 26.7.1991, pag. 108).
– Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell’uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballag- gi di sementi prodotti in paesi terzi (GU n. L 93 dell’8.4.1986, pag. 23).
– Decisione 87/309/CEE della Commissione, del 2 giugno 1987, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU n. L 155 del 16.6.1987, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 97/125/CE della Commissione (GU n. L 48 del 19.2.1997, pag. 35).
– Decisione 92/195/CEE della Commissione, del 17 marzo 1992, che organiz- za, in virtù della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento temporaneo riguardante l’aumento del peso massimo ammesso per partita (GU n. L 88 del 3.4.1992, pag. 59), modificata da ultimo dalla decisione 96/203/CE della Commissione (GU n. L 65 del 15.3.1996, pag. 41).
– Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che orga- nizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU n. L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da
ultimo dalla decisione 98/174/CE della Commissione (GU n. L 63 del 4.3.1998, pag. 3).
– Decisione 95/232/CE della Commissione, del 27 giugno 1995, concernente l’organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone (GU n. L 154 del 5.7.1995, pag. 22), modificata da ultimo dalla decisione 98/173/CE della Commissione (GU n. L 63 del 4.3.1998, pag. 30).
– Decisione 96/202/CE della Commissione, del 4 marzo 1996, concernente l’organizzazione di un esperimento temporaneo sul tenore massimo di mate- ria inerte nelle sementi di soia (GU n. L 65 del 15.3.1996, pag. 39).
– Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autoriz- za l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU n. L 48 del 19.2.1997, pag. 35).
– Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all’or- ganizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU n. X 000 xxx 00.0.0000, xxx. 00).
X. Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx
– Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (RU 1998 3033).
– Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercia- lizzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420).
– Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi- seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781).
– Libro delle sementi del DFE del 6 giugno 1974, ultima modifica il 7 dicem- bre 1998 (RU 1999 408).
C. Certificati richiesti all’atto delle importazioni
a) Dalla Comunità europea:
I documenti previsti dalla decisione 00/000/XX xxx Xxxxxxxxx (XX n. L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio 98/162/CE (GU n. L 53 del 24.2.1998, pag. 21).
b) Dalla Svizzera:
Le etichette ufficiali d’imballaggio CE o OCSE rilasciate dagli organismi elencati all’appendice 2 del presente Allegato nonché, per ciascuna partita di sementi, i bollettini arancioni o verdi dell’ISTA o un certificato di analisi equivalente.
Appendice 2
Organismi di controllo e di certificazione delle sementi27
A. Comunità europea
Belgio
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Kwaliteit Landbouwproductie (AKL)
Dienst Normering en Controle Plantaardige Productie (NCPP) WTC III – 12de verd.
Simon Xxxxxxxxxxx 00 X-0000 Xxxxxxxxx
Ministère de la Région Wallonne Direction générale de l’agriculture
Division de la recherche, du développement et de la qualité
Direction de la qualité des produits Xxxx X
Xxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxx 0 X-0000 Xxxx
Xxxxxxxxxx Xxxx
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
(Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture) Odbor osiv a sadby (Division of Seed Materials and Planting Stock) Za Opravnou 4
150 06 Prag 5 – Motol
Danimarca
Xxxxxxxxxxx for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet
Skovbrynet 20
DK 2800 Kgs. Lyngby
Germania
B Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen Fachbereich Landwirtschaft
Referat IV B 61 10820 Berlin
27 Sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione.
BN Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxx 00 – Landbau Anerkennungsstelle NRW Edenicher Allee 60
53115 Bonn
HB Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx 00
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx 0–16
28195 Bremen
FS Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Pflanzenbau u. Pflanzenzüchtung Amtliche Saatenanerkennung
Postfach 16 41
85316 Freising
H Landwirtschaftskammer Hannover
Referat 32.1
Xxxxxxxx 0 00
00000 Xxxxxxxx
XXX Xxxxxxxxxxxxx xxx Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Xxxxxx (LLG) Abt. 0, Xxx. 00
Xxxx- u. Anerkennungsstelle für Saat- u. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx-x.-Xxxxxx-Xxxx-Xxx.00 00000 Xxxxx
HH Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Wirtschaft und Arbeit Amt Wirtschaft u. Landwirtschaft Postfach 11 21 09
20421 Hamburg
HRO Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei
Xxxxxxxxxxx-Vorpommern Landesanerkennungsstelle f. Saat- u. Xxxxxxxxx
Xxxx-Xxxxx-Xxxxxxx 0
00000 Xxxxxxx
X Xxxxxxxxx Landesanstalt für Landwirtschaft Referat Saatgut
Naumburger Strasse 98
07743 Jena
KA Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt Augustenberg Saatgutanerkennungsstelle
Postfach 43 02 30
76217 Karlsruhe
KI Landwirtschaftskammer
Schleswig-Holstein Abteilung Pflanzenbau Fachbereich Saatgutwesen Xx Xxxx 0
00000 Xxxxxxxxxxxx
XX Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx-Xxxxx
Amtliche Saatenanerkennung Xxxxxxxx 00 00
00000 Xxx Xxxxxxxxx
KS Hessisches Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz
Xxxxxxxxx Xxxxxxx 00–50
34117 Xxxxxx
XXX Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 0, Ref. 43
Saatgut- und Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx. 000
00000 Xxxxxx
OL Landwirtschaftskammer Weser-Ems Fachbereich 3.10 Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx 00 49
26015 Oldenburg
SB Landwirtschaftskammer
für das Saarland Lessingstrasse 12
66121 Saarbrücken
TF Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft
Referat 45 – Saatenanerkennung Verwaltungszentrum – Teilbereich C Xxxxxxxxxx 0
00000 Xxxxxxxx
Xxxxxxx
Taimetoodangu Inspektsioon
(Estonian Plant Production Inspectorate (PPI)) Vabaduse plats 4
71020 Viljandi
1. Seed Certification Department (sementi, ad eccezione dei tuberi-semi di patate)
2. Plant Health Department (solo tuberi-semi di patate)
Grecia
Ministry of Rural Development and Food Directorate General of Plant Production Directorate of Inputs of Crop Production 2 Xxxxxxxx Street
101 76 Xxxxx
Xxxxxx
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Oficina española de variedades vegetales Madrid Generalidad de Cataluña
Dirección General de la Producción Agraria Barcelona
Comunidad Autónoma de Xxxx Xxxxx Dirección de Agricultura Vitoria-Alava Junta de Galicia
Dirección General de Producción Agropecuaria Xxxxxxxx de Compostela
Gobierno de Cantabria
Dirección General de Agricultura Santander Principado de Asturias
Dirección General de Agroalimentación Oviedo
Junta de Andalucía
Dirección General de la Producción Agraria Sevilla Comunidad Autonoma de Murcia
Dirección General de Agricultura e Industrias Agrarias Murcia
Diputacion General de Xxxxxx
Dirección General de Tecnología Agraria Zaragoza Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Dirección General de la Producción Agraria Toledo
Generalidad Valenciana
Dirección General de Inovación Agraria y Ganadería Valencia Gobierno de La Rioja
Dirección General de Desarrollo Rural Logroño
Junta de Extremadura
Dirección General de Producción, Investigación y Formación Agraria Mérida
Gobierno de Canarias
Dirección General de Desarrollo Agrícola Santa Xxxx de Tenerife Junta de Castilla y Xxxx
Dirección General de Producción Agropecuaria Valladolid
Gobierno Balear
Dirección General de Agricultura Palma de Mallorca Comunidad de Madrid
Dirección General de Agricultura Madrid
Comunidad Foral de Navarra
Dirección General de Agricultura y Ganadería Pamplona
Francia
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC)
Paris
Irlanda
The Department of Agriculture and Food Xxxxxxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 0
Italia
Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE) Milano
Cipro
Ministerium für Landwirtschaft, natürliche Ressourcen und Umwelt Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx
0000, Xxxxxxx
Lettonia
Valsts Augu Aizsardzības dienests (State Plant Protection Service) Republikas lauk. 2
1981 Riga
Lituania
Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (State Seed and Grain Service under the Ministry of Agriculture) X.Xxxxxxxx 00
0000 Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx
L’Administration des Services Techniques de l’Agriculture (ASTA) Service de la Production Végétale
Luxemburg
Ungheria
Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (National Institute for Agricultural Quality Control) Xxxxxx Xxxxxx u. 24.
Xx. 00, 00
X-0000 Xxxxxxxx 114.
Malta
Agricultural Services Laboratories,
Agricultural Services & Rural Development Division, Ministry for Rural Affairs and the Environment Ghammieri
Marsa
Paesi Bassi
Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK)
Emmeloord
Austria
Bundesamt für Ernährungssicherheit Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 000, XX Xxx 000
0000 Xxxx
Xxxxxxx
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (State Plant Health and Seed Inspection Service)
Xx. Xxxxxxx 00
00-000 Xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx
Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas Direcção Geral de Protecção das Culturas
Edificio I Xxxxxx xx Xxxxx 0000-000 Xxxxxx
Xxxxxxxx
Kmetijski inštitut Slovenije (Agricultural institute of Slovenia) Xxxxxxxxxx 00
0000 Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (Central Controlling and Testing Institute in Agriculture)
Odbor osív a sadív (Department of Seeds and Planting Material) Xxxxxxxxx 00
000 00 Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/Kontrollcentralen för växtproduktion Siementarkastusosasto/Frökontrollavdelingen
BO Box 111
32201 Loimaa
Svezia
a) Sementi, ad eccezione dei tuberi-semi di patate Statens utsädeskontroll (SUK)
(Swedish Seed Testing and Certification Institute) Svalöv
Frökontrollen Mellansverige AB Örebro
b) Tuberi-semi di patate
Statens utsädeskontroll (SUK)
(Swedish Seed Testing and Certification Institute) Svalöv
Regno Unito Inghilterra e Xxxxxx
a) Sementi, ad eccezione dei tuberi-semi di patate Department for Environment, Food and Rural Affairs Plant Varieties and Seeds Division
Cambridge
b) Tuberi-semi di patate
Department for Environment, Food and Rural Affairs Plant Health Division
York
Scozia
Scottish Executive
Environment and Rural Affairs Department Xxxxxxxxx
Xxxxxxx del Nord
Department of Agriculture and Rural Development Environmental Policy
Belfast
B. Svizzera
Schweiz
Ufficio federale dell’agricoltura Servizio per sementi e piante XX-0000 Xxxxx
Tel. x00-00-0000000
Fax: +41 -31-3222634
Deroghe
Appendice 3
Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera
a) che dispensano taluni Stati membri dall’obbligo di applicare, ad alcune spe- cie, le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi rispettivamen- te di piante foraggere, di cereali, di piante oleaginose e da fibra:
– decisione 69/270/CEE della Commissione (GU L 220 del 1.9.1969, pag. 8)
– decisione 69/271/CEE della Commissione (GU L 220 del 1.9.1969, pag. 9)
– decisione 69/272/CEE della Commissione (GU L 220 del 1.9.1969, pag. 10)
– decisione 70/47/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 80/301/CEE (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
– decisione 70/48/EEC della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 27)
– decisione 70/49/CEE della Commissione, GU L 13 del 19.1.1970, pag. 28)
– decisione 70/93/CEE della Commissione, GU L 25 del 2.2.1970, pag. 16)
– decisione 70/94/CEE della Commissione, GU L 25 del 2.2.1970, pag. 17)
– decisione 70/481/CEE della Commissione, GU L 237 del 28.10.1970, pag. 29)
– decisione 73/123/CEE della Commissione, GU L 145 del 2.6.1973, pag. 43)
– decisione 74/5/CEE della Commissione (GU L 12 del 15.1.1974, pag. 13)
– decisione 74/360/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 18), modificata da ultimo dalla decisione 2003/234/CE
– decisione 74/361/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 19)
– decisione 74/362/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 20)
– decisione 74/491/CEE della Commissione (GU L 267 del 3.10.1974, pag. 18)
– decisione 74/532/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 14)
– decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
– decisione 80/512/CEE della Commissione (GU L 126 del 21.5.1980, pag. 15)
– decisione 86/153/CEE della Commissione (GU L 115 del 3.5.1986, pag. 26)
– decisione 89/101/CE della Commissione (GU L 38 del 10.2.1989, pag. 37);
b) che autorizzano taluni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà (cfr. Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ventiduesima edizione integrale, colonna 4 (GU C 91 A del 16.4.2003, pag. 1);
c) che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali:
– decisione 74/269/CEE della Commissione (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 20), modificata dalla decisione 78/512/CEE (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 35)
– decisione 74/531/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 13)
– decisione 95/75/CEE della Commissione (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 30)
– decisione 96/334/CE della Commissione (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 39);
d) che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l’adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie:
– decisione 0000/0/XX xxxxx Xxxxxxxxxxx (XX L 2 del 6.1.2004, pag. 47);
e) che autorizzano ad accertare sulla base dei risultati delle analisi di sementi e plantule, l’osservanza delle norme di purezza varietale per le sementi di varietà apomittiche monoclonali di Poa pratensis:
– decisione 85/370/CEE della Commissione (GU L 209 del 6.8.1985, pag. 41).
Appendice 4
Elenco dei paesi terzi28
Argentina Australia Bulgaria Canada Cile Croazia Israele Marocco
Nuova Zelanda Romania
Serbia e Montenegro Stati Uniti d’America Sudafrica
Turchia Uruguay
28 Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda l’ispezione in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte, sulla decisione 0000/00/XX xxx Xxxxxxxxx (XX L 8 del 14.1.2003, pag. 10), modificata da ultimo dalla decisione 885/2004/CE del Consiglio (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 1) e, per quanto riguarda il controllo della selezione conservatrice delle varietà, sulla decisione 00/000/XX xxx Xxxxxxxxx (XX L 322 del 25.11.1998, pag. 39), modificata da ultimo dalla decisione 2004/120/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 57). Nel caso della Norvegia si applica l’accordo sullo Spazio economico europeo.
Relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
Allegato 729
Art. 1
Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di prodotti vitivinicoli originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente Allegato.
Art. 2
Il presente Allegato si applica ai prodotti vitivinicoli quali definiti:
– per la Comunità: dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio30, modifi- cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1627/9831, e classificati sotto i codici NC 2009 60 e 2204;
– per la Svizzera: dal capitolo 36 dell’ordinanza del 1° marzo 199532 sulle der- rate alimentari e classificati sotto i numeri della tariffa doganale svizzera 2009.60 e 2204.
Art. 3
Ai fini del presente Allegato e fatte salve disposizioni contrarie previste dall’Alle- gato, si intende per:
a) «prodotto vitivinicolo originario di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: un prodotto ai sensi dell’articolo 2, elaborato nel territorio della suddetta Parte ed ottenuto da uve raccolte esclusivamente su tale terri- torio, conformemente alle disposizioni del presente Allegato;
b) «indicazione geografica»: un’indicazione, inclusa la denominazione d’ori- gine, ai sensi dell’articolo 22 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprie- tà intellettuale che interessano il commercio Allegato all’Accordo che isti- tuisce l’Organizzazione mondiale del commercio33 (denominato in appresso Accordo ADPIC), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regola- mentari di una delle Parti per la designazione e la presentazione di un pro- dotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, originario del suo territorio;
c) «dicitura tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, che si riferi- sce in particolare a un metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2 e che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte per la designazione e la presentazione di tale prodotto originario del territorio di detta Parte;
29 Aggiornato dall'art. 1 della Dec. n. 1/2005 del 25 feb. 2005, in vigore per la Svizzera il 1° ott. 2004 (RU 2006 1201).
30 GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
31 GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8.
32 RU 1995 1491
33 RS 0.632.20, allegato 1.C
d) «denominazione protetta»: un’indicazione geografica o una dicitura tradi- zionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) e protetta in virtù del pre- sente Allegato;
e) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull’etichetta, sui documenti che scortano il trasporto di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di conse- gna nonché nella pubblicità;
f) «etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altre diciture, contrasse- gni, illustrazioni o marchi che caratterizzano un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2 e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il disposi- tivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;
g) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull’imballaggio;
h) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o per la loro presentazione ai fini della vendita al consumatore finale.
Titolo I
Disposizioni applicabili all’importazione e alla commercializzazione
Art. 4
1. Gli scambi tra le Parti di prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2, originari dei territori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente Allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all’appendice 1, relative alla definizione dei prodotti vitivinicoli, alle pratiche enologiche, alla composizione di tali prodotti nonché alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi.
2. Il Comitato può decidere di ampliare i settori contemplati al paragrafo 1.
3. Le disposizioni degli atti di cui all’appendice 1, relative all’entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente Allegato.
4. Il presente Allegato non pregiudica l’applicazione delle norme nazionali o comu- nitarie concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.
Titolo II
Protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2
Art. 5
1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all’articolo 6 utilizzate
per la designazione e la presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2, originari del territorio delle Parti. A tal fine, ciascuna Parte attua i mezzi legali per garantire una protezione efficace e per impedire l’uso di un’indicazione geografica o di una dicitura tradizionale per designare un prodotto vitivinicolo non coperto da tale indicazione o dicitura.
2. Le denominazioni protette di una Parte sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte.
3. La protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 esclude, in particolare, qualsiasi uso di una denominazione protetta per prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2 che non sono originari della zona geografica indicata, anche se:
– la vera origine del prodotto è indicata;
– l’indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione;
– tale denominazione è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo»,
«stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.
4. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche:
a) se due indicazioni protette in virtù del presente Allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le indicazioni, a condizione che il con- sumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivini- colo;
b) se un’indicazione protetta in virtù del presente Allegato è identica alla denominazione di una zona geografica situata al di fuori del territorio delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino prodotto nella zona geografica a cui si fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.
5. In caso di omonimia tra diciture tradizionali,
a) se due diciture protette in virtù del presente Allegato sono omonime, la pro- tezione è accordata ad entrambe le diciture, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo;
b) se una dicitura protetta in virtù del presente Allegato è identica a una deno- minazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originario del territorio delle Parti, quest’ultima denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto vitivinicolo, a condizione che sia stata usata tradizio- nalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal pa- ese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.
6. Il Comitato può fissare, in caso di necessità, le condizioni pratiche di utilizzo per differenziare l’una dall’altra le indicazioni o le diciture omonime di cui ai paragra- fi 4 e 5, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.
7. Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell’articolo 24, paragrafi da 4 a 7 dell’Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denomina- zione dell’altra Parte.
8. La protezione esclusiva di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica alla denominazione «Champagne» che figura nell’elenco della Comunità contenuto nell’appendice 2 del presente Allegato. Tale protezione esclusiva non ostacola tuttavia, per un periodo transitorio di due anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Allegato, l’uso della parola «Champagne» per designare e presentare alcuni vini originari del cantone di Vaud in Svizzera, a condizione che essi non siano commercializzati sul territorio della Comunità e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino.
Art. 6
Sono protette le seguenti denominazioni:
a) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Comunità:
– i riferimenti allo Stato membro di cui il prodotto vitivinicolo è origina- rio,
– i termini specifici comunitari che figurano nell’appendice 2,
– le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano nel- l’appendice 2;
b) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera:
– i termini «Suisse», «Schweiz», «Svizzera», «Svizra» o altri termini uti- lizzati per indicare questo paese,
– i termini specifici svizzeri che figurano nell’appendice 2,
– le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano nell’ap- pendice 2.
Art. 7
1. La registrazione di un marchio commerciale per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contenga o che consista in un’indicazione geografica o in una dicitura tradizionale protetta in virtù del presente Allegato, è rifiutata ovvero, su richiesta dell’interessato, invalidata per quanto concerne prodotti che non sono originari:
– del luogo a cui fa riferimento l’indicazione geografica, o
– del luogo in cui è utilizzata la dicitura tradizionale.
2. Tuttavia, un marchio registrato entro il 15 aprile 1995 può essere utilizzato fino al 15 aprile 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzio- ne a partire dalla sua registrazione.
Art. 8
Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di prodotti vitivinicoli originari delle Parti al di fuori dei territori di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare un prodotto vitivinicolo originario dell’altra Parte.
Art. 9
Nella misura in cui la legislazione pertinente delle Parti lo consente, la protezione conferita dal presente Allegato si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell’altra Parte.
Art. 10
1. Se la designazione o la presentazione di un prodotto vitivinicolo, in particolare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, lede i diritti derivanti dal presente Allegato, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune, in particolare per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della denominazione protetta.
2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in parti- colare nei seguenti casi:
a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o svizzera in una delle lingue dell’altra Parte comporta un termine che potreb- be indurre in errore quanto all’origine del prodotto vitivinicolo così designa- to o presentato;
b) se sui contenitori o sull’imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a un prodotto la cui denominazione è protetta in virtù del presente Allegato, figurano indicazioni, marchi commerciali, denomina- zioni, iscrizioni o illustrazioni che direttamente o indirettamente danno un’informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, l’ori- gine, la natura o le proprietà essenziali del prodotto;
c) se viene utilizzato un confezionamento o un imballaggio tale da indurre in errore quanto all’origine del prodotto vitivinicolo.
Art. 11
L’applicazione del presente Allegato non pregiudica una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette dal presente Allegato ad opera delle Parti, in virtù della legislazione interna o di altri accordi internazionali.
Titolo III
Reciproca assistenza tra gli organismi di controllo
Sottotitolo I: Disposizioni preliminari
Art. 12
Ai fini del presente titolo, valgono le seguenti definizioni:
a) «normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli»: tutte le disposizioni previ- ste dal presente Allegato;
b) «autorità competente»: ciascuna delle autorità o ciascuno dei servizi desi- gnati da una Parte per controllare l’applicazione della normativa sugli scam- bi di prodotti vitivinicoli;
c) «autorità di contatto»: l’organismo o l’autorità competente designata da una Parte per garantire gli opportuni collegamenti con l’autorità di contatto dell’altra Parte;
d) «autorità richiedente»: l’autorità competente, all’uopo designata da una Par- te, che presenta una domanda di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
e) «autorità interpellata»: l’autorità competente, all’uopo designata da una Par- te, che riceve una richiesta di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
f) «infrazione»: qualsiasi violazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli e qualsiasi tentativo di violazione di tale normativa.
Art. 13
1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente titolo. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli, soprattutto attraverso l’assistenza reciproca, l’indivi- duazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.
2. L’assistenza prevista dal presente titolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l’assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.
Sottotitolo II: Controlli effettuati dalle Parti
Arti. 14
1. Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l’assistenza di cui all’artico- lo 13 mediante opportuni provvedimenti di controllo.
2. Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le Parti accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.
3. Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi:
– abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti;
– abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di tra- sporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del traspor- to dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
– possano procedere al censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
– possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto;
– possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e xxxxxxxne copie o estratti;
– possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzio- ne, all’elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla pre- sentazione, all’esportazione verso l’altra Parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l’elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d’infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudolen- te o di rischi per la salute pubblica.
Art. 15
1. Quando una Parte designa diverse autorità competenti, essa garantisce il coordi- namento delle loro azioni.
2. Ciascuna delle Parti designa un’unica autorità di contatto. Tale autorità:
– trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell’applicazione del presente titolo, all’autorità di contatto dell’altra Parte;
– riceve dalla suddetta autorità tali domande, che essa trasmette all’autorità o alle autorità competenti della Parte dalla quale dipende;
– rappresenta tale Parte nei confronti dell’altra Parte, nell’ambito della colla- borazione di cui al sottotitolo III;
– comunica all’altra Parte le misure adottate in virtù dell’articolo 14.
Sottotitolo III: Reciproca assistenza tra le autorità di sorveglianza
Art. 16
1. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all’autorità richiedente di accertare che la
normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli sia correttamente applicata, in partico- lare le informazioni riguardanti le operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa.
2. Su domanda motivata dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata esercita – o assume le iniziative necessarie per farlo – una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti.
3. L’autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per proprio conto o su domanda di un’autorità del proprio paese.
4. D’accordo con l’autorità interpellata, l’autorità richiedente può designare funzio- nari al suo servizio o al servizio di un’altra autorità competente della Parte che rappresenta:
– per ottenere, dagli uffici delle autorità competenti della Parte in cui l’autorità interpellata è stabilita, informazioni in merito alla corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli o ad azioni di controllo, come pure per effettuare copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri, oppure
– per assistere alle azioni richieste in virtù del paragrafo 2.
Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate soltanto con l’accordo dell’autorità interpellata.
5. L’autorità richiedente che desidera inviare nell’altra Parte un funzionario desi- gnato conformemente al paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino di tale comma, avverte l’autorità interpellata in tempo utile prima dell’inizio di tali operazioni. I funzionari dell’autorità interpellata garantiscono ad ogni istante la direzione delle operazioni di controllo.
I funzionari dell’autorità richiedente:
– presentano un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualità,
– fatte salve le restrizioni che la normativa applicabile all’autorità interpellata impone ai suoi funzionari nell’esercizio dei controlli in questione,
– godono dei diritti di accesso di cui all’articolo 14, paragrafo 3,
– godono di un diritto d’informazione sui risultati dei controlli effettuati dai funzionari dell’autorità interpellata a norma dell’articolo 14, para- grafo 3,
– adottano, nel corso dei controlli, un comportamento compatibile con le rego- le e gli usi imposti ai funzionari della Parte sul cui territorio è effettuata l’operazione di controllo.
6. Le domande motivate di cui al presente articolo sono trasmesse all’autorità interpellata della Parte interessata tramite l’autorità di contatto di tale Parte. Lo stesso vale per:
– le risposte a tali domande,
– le comunicazioni relative all’applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.
In deroga al primo comma, per rendere più efficace e più rapida la collaborazione tra le Parti, queste possono, in casi opportuni, permettere che un’autorità competente
– rivolga le sue domande motivate o le sue comunicazioni direttamente a un’autorità competente dell’altra Parte,
– risponda direttamente alle domande motivate o alle comunicazioni ad essa rivolte da un’autorità competente dell’altra Parte.
In questi casi, le autorità in questione informano immediatamente l’autorità di con- tatto della Parte interessata.
Art. 17
Se un’autorità competente di una delle Parti ha motivo di sospettare o venga a cono- scenza del fatto
– che un prodotto vitivinicolo non è conforme alla normativa sugli scambi di tali prodotti, oppure è oggetto di frodi per quanto concerne l’elaborazione o la commercializzazione di tale prodotto, e
– che tale inosservanza riveste interesse particolare per una delle Parti e potrebbe dare adito a misure amministrative o ad azioni legali,
essa ne informa immediatamente, tramite l’autorità di contatto di sua pertinenza, l’autorità di contatto della Parte in questione.
Art. 18
1. Le domande formulate in virtù del presente titolo sono redatte per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari per consentire di rispondervi. Se l’urgenza della situazione lo rende necessario, possono essere accettate domande presentate verbalmente, che devono però essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 sono corredate delle seguenti informazioni:
– il nome dell’autorità richiedente,
– la misura richiesta,
– l’oggetto o il motivo della domanda,
– la legislazione, le norme o gli altri strumenti giuridici interessati,
– indicazioni per quanto possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto delle indagini,
– una sintesi dei fatti pertinenti.
3. Le domande sono redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti.
4. Se una domanda non è conforme alle condizioni formali, è possibile richiedere che sia corretta o completata; si possono tuttavia decidere provvedimenti cautelari.
Art. 19
1. L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente sotto forma di documenti, di copie certificate conformi, di relazioni e di testi simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da dati informatizzati prodotti, sotto qualsiasi forma, agli stessi fini.
Art. 20
1. La Parte da cui dipende l’autorità interpellata può rifiutare di prestare assistenza a norma del presente titolo se tale assistenza può recare pregiudizio alla sovranità, all’ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi essenziali di detta Parte.
2. Qualora l’autorità richiedente solleciti un’assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.
3. Se l’assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notifi- cate senza indugio all’autorità richiedente.
Art. 21
1. Le informazioni fornite a norma degli articoli 16 e 17 sono corredate di docu- menti o di altre prove utili, nonché dell’indicazione delle eventuali misure ammini- strative o azioni legali, e riguardano in particolare:
– la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto vitivinicolo in questione,
– la sua designazione e la sua presentazione,
– il rispetto delle norme previste per la sua produzione, la sua elaborazione o la sua commercializzazione.
2. Le autorità di contatto interessate dalla questione per cui è stato avviato il proces- so di reciproca assistenza di cui agli articoli 16 e 17 si informano reciprocamente e senza indugio
– in merito allo svolgimento delle indagini, soprattutto mediante relazioni e altri documenti o mezzi d’informazione,
– in merito alle conseguenze sul piano amministrativo o contenzioso riguar- danti le operazioni in questione.
3. Le spese di viaggio sostenute ai fini dell’applicazione del presente titolo sono prese a carico dalla Parte che ha designato un funzionario per le misure di cui all’articolo 16, paragrafi 2 e 4.
4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto dell’istruttoria giudiziaria.