INDICE
REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI
INDICE
Art. 1 - Finalità ed ambito applicativo Art. 2 - Ambito oggettivo
Art. 3 - Esclusioni
Art. 4 - Programma degli incarichi esterni Art. 5 - Limiti di spesa
Art. 6 – Affidamento di incarichi esterni - Presupposti Art. 7 – Affidamento degli incarichi esterni - Competenza Art. 8 - Procedura selettiva comparativa
Art. 9 - Criteri e modalità di valutazione
Art. 10 - Contenuto del contratto di incarico Art. 11 - Compensi
Art. 12 - Durata del contratto
Art. 13 - Pubblicità, efficacia ed altri adempimenti
Art. 14 –Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico Art. 15 – Norme finali e vigenza
Art. 1
Finalità ed ambito applicativo
1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità di affidamento a soggetti esterni all’Amministrazione comunale di incarichi di collaborazione autonoma.
2. Il regolamento è adottato ai sensi delle seguenti disposizioni normative:
- artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007;
3. Il presente regolamento è adottato nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 20/03/2008.
Art. 2 Ambito oggettivo
1. Rientrano nella presente disciplina tutti gli incarichi finalizzati ad instaurare con una persona fisica non appartenente all’Amministrazione un contratto di lavoro autonomo, sotto la forma giuridica sia di collaborazione occasionale sia di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del codice civile (contratto d’opera e contratto d’opera intellettuale).
2. Il contenuto delle prestazioni oggetto degli incarichi è classificato come segue:
a) incarichi di studio: sono individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P. R. n. 338/1994 che, all’articolo 5, determina il contenuto dell’incarico nello svolgimento di un’attività di studio, nell’interesse dell’amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d’incarichi, è la consegna finale di una relazione scritta o di documento equipollente, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni programmatiche o operative proposte.
b) incarichi di ricerca: presuppongono la preventiva definizione di un programma di ricerca da parte dell’amministrazione da affidare a soggetti esterni qualificati.
c) incarichi di consulenza: consistono nell’elaborazione, da parte di soggetti esterni qualificati, di pareri (non solo legali), di schemi di atti e documenti amministrativi e tecnici.
Art. 3 Esclusioni
1. In generale, restano esclusi dalle disposizioni di cui alla normativa generale riportata all’art. 1 e dal presente regolamento, gli incarichi disciplinati da specifiche previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti degli incaricati e le procedure per l’affidamento dell’incarico.
2. Restano altresì ed in particolare escluse le seguenti tipologie di rapporti:
a) incarichi conferiti per prestazioni/appalti di servizi nell’ambito della disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici - D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. -;
b) le prestazioni relative alla progettazione, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo in materia di lavori pubblici ai sensi del succitato D.Lgs. n. 163/2006;
c) incarichi conferiti per la costituzione di organismi di controllo interno, nuclei di valutazione, previsti da legge o regolamenti;
d) incarichi legali e peritali conferiti per la difesa in giudizio dell’Ente;
e) incarichi meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi dell’Amministrazione, per i quali è corrisposto un compenso di modica entità equiparabile ad un rimborso spese, anche rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 (partecipazione a convegni e seminari, espletamento di docenze, traduzione di pubblicazioni, partecipazioni a commissioni di concorso e di gara previste da legge o regolamenti).
f) collaborazioni di staff ed incarichi a contratto di cui agli art. 90 e 110, commi 1- 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (finalizzati ad instaurare rapporti di lavoro dipendente a termine).
Art. 4
Programma degli incarichi esterni
1. Gli incarichi sottoposti alla disciplina del presente regolamento sono affidati con riferimento alle attività istituzionali dell’ente stabilite dalla legge.
2. Oltre a ciò possono essere attribuiti ulteriori incarichi per particolari materie a carattere sperimentale ed innovativo qualora le relative attività siano preventivamente iscritte nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Nel programma di cui al comma 2) deve essere indicato per ciascuna previsione di incarico: contenuto e oggetto dell’incarico, durata, importo del compenso, l’intervento di bilancio di imputazione della spesa.
4. Il fabbisogno finanziario complessivo necessario per la copertura delle spese derivanti dal programma deve in ogni caso rispettare il tetto di spesa annuale previsto dal successivo art. 5.
5. Il programma di cui al comma 2) è predisposto in base alle richieste di fabbisogno presentate da ciascuna struttura in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
6. Ciascuna struttura correda le proprie richieste con un’attestazione di conformità delle stesse ai presupposti di legge e di regolamento, dichiarando in particolare che nell’ambito delle risorse umane assegnate alla propria struttura non sussistono professionalità qualitativamente o quantitativamente idonee all’espletamento delle prestazioni professionali necessarie.
7. La Direzione generale con il supporto dell’area risorse verifica:
a. la sussistenza presupposti previsti dalla legge e dal presente regolamento;
b. la compatibilità della spesa complessiva con il limite stabilito dal successivo art. 5;
c. la possibilità di utilizzo di risorse interne di altre strutture.
La Direzione Generale infine valida la proposta di programma, attestando espressamente che nell’ambito dell’Ente non sussistono professionalità qualitativamente o quantitativamente idonee all’espletamento delle prestazioni professionali necessarie.
8. Il programma di cui al comma 2 è eventualmente approvato contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione e su iniziativa dei funzionari interessati.
Art. 5.
Limiti di spesa
1. La spesa massima sostenibile dall’ente per gli incarichi di cui al presente regolamento è definita nel bilancio preventivo dell’ente (annuale e pluriennale).
Art. 6.
Affidamento di incarichi esterni - Presupposti
1. Il conferimento di incarichi esterni è subordinato alla presenza dei seguenti presupposti:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) deve essere preliminarmente accertata la oggettiva impossibilità di utilizzazione di risorse umane disponibili all’interno dell’Amministrazione, sia in termini di competenze che di mantenimento dell’equilibrio organizzativo;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e adeguata alle esigenze dell’Amministrazione;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria della spesa;
f) l’incaricato deve essere un esperto di provata competenza e specializzazione anche
universitaria;
2. Per specializzazione universitaria si intende l’aver conseguito un diploma di laurea - vecchio ordinamento (durata corso 4-6 anni) - oppure, un diploma di laurea specialistica o laurea specialistica a ciclo unico – nuovo ordinamento.
3. La specializzazione universitaria come sopra individuata non è necessaria allorquando si tratti di specifiche attività professionali per le quali specifiche previsioni normative determinano i requisiti dei collaboratori (ad es. incarichi a professionisti iscritti in albi professionali abilitanti – geometri, periti ecc-, incarichi di responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, addetti stampa ai sensi della L. n. 150/2000) .
4. La specializzazione universitaria come individuata al comma 2 non è altresì necessaria quando l’assolvimento dell’incarico comporta il comprovato possesso di particolari requisiti di esperienza professionale, artistica od artigianale.
Art. 7
Affidamento di incarichi esterni - Competenza
1. L’affidamento dell’incarico esterno è di esclusiva competenza del funzionario responsabile della struttura a favore della quale l’incaricato deve essere utilizzato.
Art. 8
Procedura selettiva comparativa
1. L’affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni, avviene a seguito di specifica procedura di selezione comparativa degli aspiranti.
2. La selezione si attua mediante approvazione e pubblicazione di apposito avviso pubblico, sul sito internet e all’Albo Pretorio dell’ente. Per incarichi di valore superiore ad euro 25.000 (al netto degli oneri fiscali/previdenziali a carico dell’Ente) la pubblicazione, anche per estratto, è richiesta altresì all’Albo Pretorio ed al sito internet di tutti i comuni della Provincia.
3. L’avviso di selezione è pubblicato per un periodo minimo non inferiore a 15 giorni, riducibili a 10 in caso di motivata e circostanziata urgenza.
4. L’avviso deve contenere i seguenti elementi:
a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
b) requisiti generali per la partecipazione alla selezione;
c) requisiti specifici - culturali e professionali - richiesti per lo svolgimento della prestazione;
d) durata dell'incarico;
e) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (ufficio di utilizzazione e livello di coordinazione);
f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali tipologia e periodicità del pagamento, trattamento fiscale e previdenziale, eventuali sospensioni della prestazione;
g) documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda;
h) termine per la presentazione delle domande;
i) criteri, modalità e punteggi per la valutazione comparativa degli aspiranti;
l) la previsione di eventuali prove di selezione;
m) termine entro il quale sarà resa nota la conclusione e l’esito della procedura;
n) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
5. I requisiti generali per l'ammissione alla selezione ed il conferimento dell'incarico sono:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) non essere sottoposto a procedimenti penali.
4. Per esigenze di flessibilità e celerità amministrativa l'Ente potrà predisporre annualmente, sulla base di appositi avvisi pubblici, elenchi ed albi di professionalità altamente qualificate, appositamente selezionato e graduato per merito, da cui attingere nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti in materia di collaborazioni esterne dal presente regolamento.
Art. 9
Criteri e modalità di valutazione
1. I criteri di valutazione delle domande, da indicare nell’avviso, sono i seguenti:
a) qualificazione professionale;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
c) grado di conoscenza delle normative di settore;
d) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico.
2. In relazione alla specificità dell'incarico potranno essere considerati i seguenti ulteriori criteri:
a) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività;
b) eventuali riduzione sul compenso previsto;
c) qualità dei progetti e/o proposte eventualmente da presentare in relazione all’oggetto ed alle finalità della collaborazione;
d) ulteriori elementi di valutazione.
3. In ogni caso, allo scopo di consentire la valutazione comparativa degli aspiranti, dovrà essere prevista la presentazione in allegato alla domanda di idoneo curriculum professionale.
4. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi o con compenso previsto superiore a 10.000,00 euro l’avviso potrà prevedere inoltre l’effettuazione di colloqui, esami, prove specifiche, stabilendo altresì i punteggi da attribuire a ciascuna di tali prove.
5. L'Ufficio competente procede alla valutazione delle domande presentate, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
6. In caso di numero rilevante di domande, il bando potrà prevedere che alle eventuali prove selettive e/o colloqui possono essere ammessi anche solo una parte dei candidati sulla base della valutazione dei criteri di comparazione.
Art. 10
Contenuto del contratto di incarico
1. Per tutti gli incarichi esterni a qualsiasi titolo conferiti è necessaria la sottoscrizione tra le parti di apposito contratto.
2. Il contratto, oltre agli elementi essenziali previsti dalle norme, deve contenere:
• oggetto dell’incarico;
• forma giuridica dell’incarico;
• risultato/i da conseguire e modalità di verifica;
• decorrenza e durata, da correlare agli obiettivi prefissati;
• le modalità di espletamento dell’incarico e le modalità di collegamento funzionale dell’incaricato con le strutture burocratiche dell’ente;
• gli obblighi di riservatezza a carico dell’incaricato;
• i compensi da corrispondere ed i termini per il loro pagamento;
• le penalità in caso di inadempimento, le cause e le formalità per eventuale anticipata risoluzione del contratto.
Art. 11 Compensi
1. L' Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato e tenuto conto degli oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell’Ente. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall' Amministrazione.
2. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell' attività oggetto dell'incarico.
Art. 12 Durata del contratto
1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.
2. II committente, ove ravvisi un motivato interesse, può prorogare la durata del contratto solo al fine di completare i progetti per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
Art. 13
Pubblicità, efficacia ed altri adempimenti
1. Gli incarichi di collaborazione,sono obbligatoriamente soggetti alla pubblicazione sul sito internet dell’Ente, a cura del Responsabile del sito e su richiesta dell’Ufficio competente.
2. La pubblicazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) il provvedimento del dirigente che conferisce l’incarico;
b) il nominativo del soggetto incaricato;
c) l’oggetto e la durata dell’incarico;
d) l’ammontare del compenso erogato al soggetto incaricato.
3. I dati ed i documenti sono pubblicati e disponibili per la consultazione sul sito web dell’ente per tutta la durata dell’incarico e comunque per tutto l’anno solare in cui l’atto dirigenziale è stato adottato.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 18, L. n. 244/2007, i contratti di collaborazione diventano efficaci e possono essere eseguiti a decorrere dalla data di pubblicazione di cui ai commi precedenti.
5. Ai sensi dell’art. 1, comma 173, L. 266/2005 gli atti di spesa relativi agli incarichi di collaborazione di importo superiore ad euro 5.000 sono tramessi, a cura dell’Area Risorse, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti
Art. 14
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
1. L’ufficio utilizzatore della collaborazione verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fomite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanta richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, l’Ufficio può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento..
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, l’Ufficio può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
Art. 15
Norme finali e vigenza
1. Il presente regolamento una volta approvato è trasmesso entro i successivi trenta giorni alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3, comma 57, L. n. 244/2007.
2. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della esecutività o dell’immediata eseguibilità della relativa deliberazione approvativa.