Polizza Creditor Protection Insurance
Polizza Creditor Protection Insurance
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurance Vie Polizza Protezione Prestito (Polizza Collettiva n. 5146/01) Edizione Marzo 2021 (ultima edizione disponibile)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Una soluzione assicurativa, in forma di Polizza collettiva, che copre alcuni rischi che potrebbero impedire all’Aderente/Assicurato di rimborsare il Finanziamento.
Contraente: Avvera S.p.A.
Decesso
🗸 Decesso per qualsiasi causa.
🗸 In caso di Prestito Personale a rata flessibile, la somma assicurata massima 30.000 euro; In caso di Prestito Personale a rata costante, la somma assicurata massima 75.000 euro; Prestazione pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Decesso. La Compagnia, in aggiunta all’Indennità di cui sopra, liquida inoltre anche un Indennizzo Ulteriore di importo pari alla metà dell’Indennità medesima.
Invalidità Permanente
🗸 Invalidità Permanente, pari o superiore al 60%, per qualsiasi causa. Per Invalidità Permanente si intende perdita definitiva e irrimediabile, da parte dell’Assicurato, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua specifica attività lavorativa. Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).
🗸 In caso di Prestito Personale a rata flessibile, la somma assicurata massima 30.000 euro; in caso di Prestito Personale a rata costante, la somma assicurata massima 75.000 euro; La prestazione è pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Sinistro.
Che cosa è assicurato / Quali sono le prestazioni?
🗴 Assicurato che abbia compiuto 70 anni al momento dell’adesione
🗴 Assicurato con età superiore a 76 anni al termine della copertura
🗴 Assicurato portatore di uno stato di invalidità permanente uguale o superiore al 34% al momento dell’adesione
🗴 Assicurato che riceve una pensione d’invalidità o ha presentato domanda per ottenerla (non rilevano le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
🗴 Assicurato con domicilio abituale e residenza fuori dall’Italia
🗴 Aderente o Assicurato che siano cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America
🗴 Aderente o Assicurato che facciano parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC
- Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx)
🗴 Aderente con domicilio abituale e residenza fuori dall’Italia
Che cosa NON è assicurato?
Ogni garanzia può essere sottoposta a esclusioni, franchigie, limiti di indennizzo e periodi di carenza.
Le esclusioni per tutte le garanzie
! dolo dell'Assicurato, dell’Aderente ovvero del Beneficiario;
! sinistri legati a una guerra, dichiarata o non dichiarata, compresi (in via esemplificativa ma non esaustiva) guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione, tranne i Sinistri avvenuti nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, sempre che l’Assicurato si trovasse già sul posto al momento di tale inizio
! sinistri legati ad azioni intenzionali dell’Assicurato, ad eccezione del suicidio, quali: atti autolesivi; mutilazione volontaria; sinistri
provocati volontariamente dall’Assicurato; Sinistri dovuti all’uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d’alcolismo acuto o cronico
Ci sono limiti di copertura?
! sinistri legati a un incidente aereo, se l’Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto idoneo
! partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore
! sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico
! sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche
! sinistri che siano conseguenza diretta di Attività Sportive Professionistiche o di sport aerei
! xxxxxxxx conseguenti al paracadutismo
🗸 La copertura vale in tutto il mondo.
Dove vale la copertura?
• Al momento della sottoscrizione del contratto devi compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative, il Modulo di Adesione e, se necessario, il Questionario Medico .
• Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete soprattutto sul tuo stato di salute. Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennità, o persino la cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
• E’ necessario comunicare alla Compagnia eventuali trasferimenti di domicilio abituale e di residenza fuori dall’Italia e l’eventuale acquisizione della residenza in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi.
• In caso di sinistro devi comunicare alla Compagnia l’accaduto nei tempi e modi dalla stessa indicati, consegnare tutta la documentazione necessaria e attenerti alle eventuali ulteriori indicazioni fornite
• Hai l’obbligo di comunicare alla Compagnia se hai perso nel corso della durata dell’Assicurazione uno o più requisiti che devono permanere ai sensi di polizza.
Che obblighi ho?
• Il Premio si paga in anticipo e in un'unica soluzione. L'ammontare dipende dall’importo del finanziamento. Il Premio è incluso nel capitale finanziato e la Contraente lo versa alla Compagnia in un’unica soluzione; l'Aderente lo restituisce periodicamente all'interno delle rate mensili del Finanziamento. Il Premio è indicato nel Modulo di adesione e comprende l’eventuale imposta di assicurazione.
Quando e come devo pagare?
La copertura decorre, cioè entra in vigore, dalle ore 24 della Data di Decorrenza cioè dal giorno di erogazione del Finanziamento. Le garanzie cessano:
- alla naturale scadenza dell’Assicurazione, cioè alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del finanziamento
- in caso di Decesso, dalla data dell’evento
- se viene liquidata l’Indennità per Invalidità Permanente
- se decidi di estinguere il Finanziamento o di esercitare il tuo diritto alla Portabilità (a meno che richieda di mantenere la copertura) con effetto dalla data indicata
- in caso di recesso da parte tua o della Compagnia, esercitano nei termini previsti dalle condizioni di assicurazione
- in caso di perdita dei requisiti di residenza e domicilio
- se dopo l’adesione, entri a far parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC – Office of Foreign Assets Control HYPERLINK "xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx" xxx.xxxxxxxx.xxx)
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Puoi ripensarci e recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza comunicandolo alla Compagnia con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email.
In caso di durata poliennale dell’Assicurazione, puoi anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza. In questo caso per recedere devi comunicarlo alla Compagnia entro 60 giorni dalla scadenza annua.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Non sono previste riduzione di premio.
Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐ SI ☑ NO
Polizza Creditor Protection Insurance
DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurance Vie Prodotto: Polizza Protezione Prestito (Polizza Collettiva n.5146/01)
Edizione Marzo 2021 (ultima edizione disponibile)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?
Una soluzione assicurativa, in forma di Polizza collettiva, che copre alcuni rischi che potrebbero impedire all’Aderente/Assicurato di rimborsare il Finanziamento.
Contraente: Avvera S.p.A.
Che cosa è assicurato? Inabilità Temporanea Totale
🗸 Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia che comporti la perdita temporanea e totale della capacità dell’Assicurato di
svolgere la propria professione o mestiere. Se l’evento colpisce un Non Lavoratore, l’Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell’Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici.
🗸 Somma assicurata pari a massimo 2.000 euro per ciascuna rata mensile; Prestazione pari a massimo 12 rate mensili per singolo Sinistro e massimo 36 rate mensili per intera durata della copertura
Che cosa NON è assicurato?
🗴 Assicurato che abbia compiuto 70 anni al momento dell’adesione
🗴 Assicurato con età superiore a 76 anni al termine della copertura
🗴 Assicurato portatore di uno stato di invalidità permanente uguale o superiore al 34% al momento dell’adesione
🗴 Assicurato che riceve una pensione d’invalidità o ha presentato domanda per ottenerla (non rilevano le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
🗴 Assicurato con domicilio abituale e residenza fuori dall’Italia
🗴 Aderente o Assicurato che siano cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America
🗴 Aderente o Assicurato che facciano parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office
of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx)
🗴 Aderente con domicilio abituale e residenza fuori dall’Italia
Ci sono limiti di copertura?
Ogni garanzia può essere sottoposta a esclusioni, franchigie, limiti di indennizzo e periodi di carenza.
Le esclusioni generali per tutte le garanzie:
! dolo dell’Assicurato, dell’Aderente o del Beneficiario
! sinistri legati a una guerra, dichiarata o non dichiarata, compresi (in via esemplificativa ma non esaustiva) guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione, tranne i Sinistri avvenuti nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, sempre che l’Assicurato si trovasse già sul posto al momento di tale inizio
! sinistri legati ad azioni intenzionali dell’Assicurato, ad eccezione del suicidio, quali: atti autolesivi; mutilazione volontaria; Sinistri provocati
volontariamente dall’Assicurato; Sinistri dovuti all’uso di stupefacenti o di medicine in dosi non mterapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d’alcolismo acuto o cronico
! sinistri legati a un incidente aereo, se l’Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto idoneo
partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore
! Sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico
! sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche
! sinistri che siano conseguenza diretta di Attività Sportive Professionistiche o di sport aerei
! xxxxxxxx conseguenti al paracadutismo
Le esclusioni specifiche per la garanzia Inabilità Temporanea Totale
! interruzioni di lavoro dovute a gravidanza
Dove vale la copertura?
🗸 La copertura vale in tutto il mondo.
Che obblighi ho?
• Al momento della sottoscrizione del contratto devi compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative, il Modulo di Adesione e, se necessario, il Questionario Medico .
• Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete soprattutto sul tuo stato di salute. Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennità, o persino la cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
• E’ necessario comunicare alla Compagnia eventuali trasferimenti di domicilio abituale e di residenza fuori dall’Italia e l’eventuale acquisizione della residenza in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi.
• In caso di sinistro devi comunicare alla Compagnia l’accaduto nei tempi e modi dalla stessa indicati, consegnare tutta la documentazione necessaria e attenerti alle eventuali ulteriori indicazioni fornite
• Hai l’obbligo di comunicare alla Compagnia se hai perso nel corso della durata dell’Assicurazione uno o più requisiti che devono permanere ai sensi di polizza.
Quando e come devo pagare?
• Il Premio si paga in anticipo e in un’unica soluzione; l'ammontare dipende dall’importo del finanziamento. Il Premio è incluso nel capitale finanziato e la Contraente lo versa alla Compagnia in un’unica soluzione; l'Aderente lo restituisce periodicamente, all'interno delle rate mensili del Finanziamento. Il Premio è indicato nel Modulo di adesione e comprende l’eventuale imposta di assicurazione.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre, cioè entra in vigore, dalle ore 24 della Data di Decorrenza cioè dal giorno di erogazione del Finanziamento. Le garanzie cessano:
- alla naturale scadenza dell’Assicurazione, cioè alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del finanziamento
- in caso di Decesso, dalla data dell’evento
- se viene liquidata l’Indennità per Invalidità Permanente
- se decidi di estinguere il Finanziamento o di esercitare il tuo diritto alla Portabilità (a meno che richieda di mantenere la copertura) con effetto dalla data indicata
- in caso di recesso da parte tua o della Compagnia, esercitano nei termini previsti dalle condizioni di assicurazione
- in caso di perdita dei requisiti di residenza e domicilio
- se dopo l’adesione, entri a far parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC – Office of Foreign Assets Control HYPERLINK "xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx" xxx.xxxxxxxx.xxx)
Come posso disdire la polizza?
In caso di durata poliennale dell’Assicurazione, puoi anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza. In questo caso per recedere devi comunicarlo alla Compagnia entro 60 giorni dalla scadenza annua.
Polizza Creditor Protection Insurance
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurance Vie Prodotto: Polizza Protezione Prestito (Polizza Collettiva n. 5146/01) Edizione Marzo 2021 (ultima edizione disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Cardif Assurance Vie S.A. con sede sociale in Francia a Parigi - 0, xxxxxxxxx Xxxxxxxx 00000, Registro commercio Parigi B 732 028 154, soggetta all’autorità di vigilanza del mercato francese Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution (ACPR). Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in Milano Piazza Xxxx Xx Xxxxx n. 3, cap 20124, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00010 e autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D. M. del 27.02.1989; P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 00000000000; tel. 00.000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx email:xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx; pec: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
Cardif Assurance Vie S.A. ha un Patrimonio Netto pari a 3.725,613 Milioni di Euro di cui 719,167 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 3.006,446 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.
L’indice di solvibilità Solvency II è pari a 183% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 9.031 Milioni di Euro) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’Azienda richiesto dalla normativa vigente (pari a 4.949 Milioni di Euro) come indicato nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell’Impresa (SFCR) disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/000000/0000000/0000x-xXXXXxXxxxxxxXxxxxxxxxxXxx.xxx
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato? | |
Ramo Vita: a) Decesso (ramo I) derivante da tutte cause. b) Invalidità Permanente (ramo I) di grado pari o superiore al 60%, derivante da Infortunio o da Malattia. Xxxx Xxxxx: a) Inabilità Temporanea Totale (ramo 1 e 2) derivante da Infortunio o da Malattia Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? Non sono previste. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Riduzione del Premio | Non sono previste opzioni con riduzione del premio. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Premio Aggiuntivo | Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nei DIP. |
Decesso: Franchigia: non prevista
Sono esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate.
Invalidità Permanente: Franchigia: 59%
L’Indennità è al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso evento dalla garanzia Inabilità Temporanea Totale e di eventuali importi di rate scadute e non pagate.
Inabilità Temporanea Totale: Franchigia: 30 giorni
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, ti invitiamo a dare immediatamente avviso alla Compagnia privilegiando l’utilizzo del canale telefonico e chiamando il nostro Sevizio Clienti al numero 800.900.780 (oppure dall’estero +39/0277224686) attivo dal lunedì-venerdì dalle ore 8.30 – 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Potrai prendere un appuntamento telefonico anche attraverso la tua area riservata MyCardif. Un nostro consulente specializzato potrà assisterti nella raccolta della segnalazione telefonica di Sinistro, indicandoti le modalità di presentazione della denuncia e di istruzione della pratica nonchè i documenti necessari. Potrai comunque sempre presentare denuncia di Xxxxxxxx o contattarci: • via e-mail scrivendo a: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx • via posta a: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Casella Postale 421 - 20123 Milano (MI) DECESSO I documenti da consegnare alla Compagnia in caso di Sinistro sono: • certificato di morte; • certificato medico che precisi le esatte cause della morte; • se la causa del Decesso è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia che ha portato al Decesso oppure, in alternativa, è sufficiente la copia della cartella clinica dell’ultimo ricovero, a condizione però che contenga una “anamnesi patologica remota e prossima”, cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell’Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato al Decesso; • copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se il Decesso è avvenuto a seguito di incidente stradale; • copia del referto autoptico, se è stata effettuata l’autopsia • altra documentazione eventualmente necessaria per individuare i/il beneficiari/o di Polizza INVALIDITA’ PERMANENTE I documenti da consegnare alla Compagnia in caso di Sinistro sono: • certificazione di Invalidità Permanente emessa dagli enti preposti (quali INAIL, INPS, ASL o commissioni mediche di verifica) o da un medico legale; • se la causa dell’Invalidità Permanente è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia da cui deriva l’Invalidità; • copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se l’Invalidità è conseguente ad incidente stradale e della cartella clinica relativa all’eventuale Ricovero Ospedaliero subito a seguito dell’incidente; INABILITA’ TEMPORANEA TOTALE I documenti da consegnare alla Compagnia in caso di Sinistro sono: • dichiarazione del medico curante; • qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero, certificato di ricovero oppure copia della cartella clinica contenente una “anamnesi patologica remota e prossima”, cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell’Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato all’Inabilità Temporanea Totale. |
Prescrizione: Ai sensi dell’art. 2952 cod.civ.: Per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro. Per la garanzia Inabilità Temporanea Totale i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il Sinistro. Decorsi i termini previsti, le somme prescritte saranno devolute al fondo del Ministero dell’economia e delle finanze. |
Liquidazione della prestazione: Riceverai l’indennità entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia avrà ricevuto tutta la documentazione richiesta. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non prevista | |
Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennità, o persino la cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). In particolare, le informazioni richieste al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di Adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano essenziali per la Compagnia ai fini della conclusione del contratto. Qualora emerga una dichiarazione inesatta e reticente, la Compagnia evidenzia sin d’ora che non avrebbero consentito alla conclusione del contratto se avesse conosciuto la reale situazione. Pertanto, potrà rifiutare la liquidazione di eventuali Sinistri anche in assenza di correlazione tra l’informazione inesattamente x xxxxxxxxxxxxxx rappresentata e la causa degli stessi Sinistri. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nei DIP. |
Rimborso | Hai diritto al rimborso della parte di premio pagata e non goduta nei seguenti casi: Recesso dell’Aderente: l’importo rimborsato è pari al Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto. Potranno essere trattenute le spese amministrative per l’emissione del contratto, come quantificate nel Modulo di adesione. Estinzione Anticipata Totale o Portabilità: se non hai richiesto il mantenimento della copertura assicurativa la Compagnia ti restituisce la parte di Premio pagato relativa al periodo residuo . Dall’importo da restituire, già al netto delle imposte, la Compagnia potrà trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso del Premio e per l’emissione del contratto, secondo i criteri indicati nel Modulo di adesione. Estinzione Anticipata Parziale: la Compagnia restituisce la parte di Premio pagata corrispondente alla riduzione della Prestazione e della durata della copertura assicurativa a seguito dell’Estinzione Anticipata Parziale. Dall’importo da restituire, già al netto delle imposte, la Compagnia potrà trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso del Premio, secondo i criteri indicati nel Modulo di adesione. Perdita dei requisiti di assicurabilità: la Compagnia ti restituisce la parte di Premio relativa al periodo residuo dal momento della perdita del requisito alla scadenza del periodo assicurativo interessato, al netto delle imposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio. |
Sconti | Non previsti |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | - La durata massima dell’Assicurazione è pari a: • 87 mesi dalla data di erogazione in caso di Finanziamento a rata flessibile (inclusi tre salti rata) • 120 mesi dalla data di erogazione in caso di Finanziamento a rata costante |
Sospensione | Non prevista |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Non prevista |
Recesso | Puoi ripensarci e recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza comunicandolo alla Compagnia con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email ai seguenti recapiti: Cardif, Back Office Protezione - Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000 00000 Xxxxxx Fax: 00 00000000 |
Email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno di inoltro della comunicazione. Ti sarà riaccreditato l’importo delle eventuali rate già pagate, al netto delle imposte e della parte di premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto. Potranno essere trattenute eventuali spese amministrative sostenute per l’emissione del contratto (indicate nel Modulo di adesione). Il riaccredito verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione che consente il rimborso. In caso di durata poliennale dell'Assicurazione, puoi anche recedere annualmente dal contratto, purchè siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza. | |
Risoluzione | Non prevista |
Questo prodotto può essere sottoscritto solo da Lavoratori Dipendenti Privati che sono residenti in Italia.
A chi è rivolto questo prodotto?
• L’importo del premio dipende dall’importo del finanziamento sia per i finanziamenti a rata costante che per quelli a rata flessibile.
• In caso di rimborso del premio per estinzione anticipata o trasferimento Finanziamento le relative spese di rimborso sono di 12,50 euro come indicato nel Modulo di adesione.
• Costi amministrativi per la gestione del contratto: 16,80% del Premio al netto delle tasse.
• L’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo stato di salute al costo di 230,00 € a suo carico.
• I costi per l’emissione del contratto sono pari a 5,00 euro, i costi di intermediazione sono in media pari al 50% del Premio al netto delle tasse (su un Premio imponibile di 100,00 euro, la remunerazione dell’Intermediario è di 50 euro).
Quali costi devo sostenere?
Sono previsti riscatti o riduzioni? SI ☐ NO ☑ | |
Valori di riscatto e riduzione | Non previsto |
Richiesta di informazioni | Non prevista |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Se il reclamo riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), devi inviare una comunicazione scritta, per email, posta o fax, all'Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito: Cardif - Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx Email: xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 00.00.000.000 E’ possibile inoltrare il reclamo anche utilizzando il web-form presente sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se non fossi soddisfatto della risposta, puoi rivolgerti all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia. |
All'IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all’IVASS a mezzo PEC, posta o fax: IVASS - Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx xxxxx@xxx.xxxxx.xx fax 00 0000 0000 |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Il contratto di Assicurazione, stipulato in Italia con soggetti che risiedono in Italia, è soggetto alla normativa fiscale italiana. In particolare si segnalano: • la totale esenzione da imposte sui premi versati in relazione alle garanzie Decesso e Invalidità Permanente; • un’imposta sui premi versati nella misura del 2,50% in relazione alle garanzie Decesso da Infortunio ed Inabilità Temporanea e Totale; • una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 19% dei premi versati in relazione alle garanzie Decesso, Decesso da Infortunio e Invalidità Permanente, entro i limiti previsti dalla normativa vigente. La detrazione è riconosciuta nei limiti anzidetti all’Aderente/Assicurato; • la totale esenzione da imposte anche per la prestazione assicurata corrisposta ai Beneficiari, in caso di Decesso o Invalidità Permanente superiore al 5%. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO,
L'IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO
RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA
PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
L'IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO
SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E
AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE
POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d.
HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E
UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CARDIF ASSURANCE VIE – Rappresentanza Generale per l’Italia
POLIZZA
PROTEZIONE PRESTITO
CREDITOR PROTECTION INSURANCE POLIZZA COLLETTIVA N.5146/01
Edizione 03/2021
La copertura assicurativa è facoltativa. Prima della sottoscrizione leggere attentamente
le Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico di lavoro "Contratti Xxxxxxxx e Xxxxxx"
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Indice
La Polizza in sintesi 1 di 1
Condizioni di Assicurazione 1 di 20
Glossario 1 di 20 Norme che regolano l'assicurazione 4 di 20 Art. 1. Cosa e chi copre la Polizza? 4 di 20 Art. 2. Chi si può assicurare? 4 di 20 Art. 3. A quali condizioni opera l'Assicurazione? 4 di 20 Art. 4. Come assicurarsi? 5 di 20 Art. 5. Quanto durano le garanzie? 5 di 20 Art. 6. Si può recedere dall'Assicurazione? 8 di 20 Art. 7. Quali sono i rischi considerati e le prestazioni per ogni garanzia? 9 di 20 Art. 8. Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture? 10 di 20 Art. 9. A quanto ammonta l'Indennità massima per ogni garanzia? 11 di 20 Art. 10. Chi ha diritto all'indennità in caso di Sinistro? 11 di 20 Art. 11. Come si calcola e come si paga il Premio? 12 di 20 Art. 12. Come si denuncia un Sinistro? 12 di 20 Art. 13. Quando riceverò l'indennità? 14 di 20 Art. 14. Quale legge si applica a questo contratto? 14 di 20 Art. 15. Come comunico con la compagnia? 14 di 20 Art. 16. Posso cedere la mia copertura assicurativa a terzi? 14 di 20 Art. 17. Le mie dichiarazioni possono incidere sul diritto all'Indennità? 14 di 20 Art. 18. Qual è il foro competente in caso di controversia? 15 di 20 Art. 19. A chi devo inviare un eventuale reclamo? 15 di 20 Art. 20. Protezione dei dati personali 16 di 20 Per comprendere meglio la tabella delle Invalidità 20 di 20 Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza Protezione Prestito 20 di 20
Modulo di adesione 1 di 4
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Polizza Collettiva n.5146/01 - Indice Ed. 03/2021
La Polizza in sintesi
La Polizza Collettiva n. 5146/01 la soluzione assicurativa a tutela della persona in grado di rispondere alle necessità di protezione in caso di Decesso, Invalidità Permanente e Inabilità Temporanea Totale per poter affrontare con maggior tranquillità gli imprevisti che possono compromettere la capacità di rimborso del Finanziamento.
Che cos'è
Questo prodotto offre 3 garanzie:
• Decesso
• Invalidità permanente
• Inabilità Temporanea Totale
Cosa copre
In caso di Decesso e Invalidità Permanente verrà liquidato un importo pari al debito residuo del Finanziamento
alla data del sinistro. Inoltre in caso di Decesso verrà liquidata un’indennità aggiuntiva pari alla metà del debito residuo del Finanziamento alla data del sinistro.
In caso di Inabilità Temporanea Totale verrà invece riconosciuta una somma pari alle rate mensili del Finanziamento che scadono durante il periodo di inabilità, al netto dei giorni di franchigia.
AVVERTENZA: Leggi attentamente le Condizioni di Assicurazione
Questa pagina di sintesi illustra la polizza e le garanzie in modo immediato e nei tratti essenziali, ma non ha valore contrattuale e, pertanto, non sostituisce né integra i termini e le condizioni a cui l’assicurazione è prestata, che sono esclusivamente quelli previsti negli articoli di seguito riportati.
In queste Condizioni di Assicurazione, ad aiutarla nella lettura e consultazione, troverà il simbolo "Da tenere a mente". La invitiamo inoltre a fare riferimento al Glossario in cui sono riportate le definizioni dei termini indicati nelle Condizioni con l’iniziale maiuscola.
In caso di Sinistro o per ottenere Informazioni sulla Polizza
numero verde 800.900.780 oppure dall'estero x00 00.00.00.0000
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00
Da tenere a mente
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Polizza Collettiva n.5146/01 - La polizza in sintesi Ed. 03/2021
Condizioni di Assicurazione Glossario
Aderente
Persona fisica che sottoscrive la Polizza.
Assicurato
Soggetto che coincide con l’Aderente per il quale è prestata l'Assicurazione.
Assicurazione
Contratto con il quale la Compagnia presta le coperture assicurative disciplinate nelle Condizioni di Assicurazione.
Attività sportiva professionistica
Attività sportiva remunerata e svolta con continuità da atleti, allenatori, preparatori atletici. La disciplina sportiva deve:
• essere regolamentata dal CONI
• conseguire la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali secondo le norme da loro emanate
• essere praticata secondo le direttive del CONI, che distinguono tra attività dilettantistica e attività professionistica.
Beneficiario
Soggetto cui spettano le prestazioni assicurative.
Cambio Rata
Opzione con la quale il debitore del Finanziamento a “rata flessibile” può aumentare o diminuire l’importo delle rate residue rispetto alla Rata Base, cioè la rata stabilita al momento della sottoscrizione. La modifica può essere effettuata per il numero di volte, agli intervalli di tempo e comunque alle condizioni indicati nelle “Condizioni Generali” e “Condizioni Economiche” del contratto del Finanziamento. Cambio Rata modifica la durata del Finanziamento e il piano di ammortamento stabilito al momento di esercizio dell’opzione, ma sempre all'interno del contratto originario.
Carenza
Periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza dell’Assicurazione, in cui le coperture assicurative sono sospese.
Compagnia, Assicuratore
Per tutte le garanzie della Polizza Collettiva n. 5146/01, Cardif Assurance VIE - Rappresentanza Generale per l'Italia (d'ora in poi, anche "Cardif VIE"), società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
• Xxxx xxxxxx:Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
• Capitale sociale: euro 719.167.488
• P.IVA, CF e Registro Imprese di Milano: 08916510152
• REA: 1254537
• PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
• Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00010
• Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989
Condizioni di Assicurazione
Il documento, parte del Set informativo, che contiene l’insieme delle clausole dell’Assicurazione.
Contraente
Avvera S.p.A. che stipula la Polizza per conto dei clienti che sottoscrivono finanziamenti da essa concessi.
Data di Decorrenza
Giorno in cui la Contraente eroga il Finanziamento.
Decesso
Morte dell’Assicurato.
Estinzione Anticipata Parziale
Riduzione dell’importo dovuto per il Finanziamento a seguito di rimborso di parte del debito residuo.
Estinzione Anticipata Totale
Anticipata estinzione del contratto di Finanziamento a seguito di rimborso integrale del debito residuo, in un’unica soluzione e prima della scadenza, da parte del soggetto obbligato.
Finanziamento
Il contratto di finanziamento sottoscritto tra Contraente e l’Aderente che può essere:
• a rata flessibile (Prestito Flessibile), che prevede che il debitore possa esercitare le opzioni Cambio Rata e Salto Rata per il numero di volte, agli intervalli di tempo e comunque alle condizioni indicate nell'"Atto integrativo alla Richiesta di Finanziamento", paragrafo "Opzioni di Flessibilità". Con queste due opzioni si possono modificare la durata del finanziamento e il piano di ammortamento stabilito al momento dell’esercizio dell’opzione, ma sempre all'interno del contratto originario. La durata massima del contratto al momento della sottoscrizione e i limiti minimi e massimi di variazione per effetto dell’esercizio delle opzioni Cambio Rata e Salto Rata sono indicate nell'"Atto integrativo alla Richiesta di Finanziamento", paragrafo "Opzioni di Flessibilità"
• a rata costante (Prestito Standard), con durata massima di 120 mesi.
Franchigia
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Condizione contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dalla Compagnia, facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’Assicurato. Nelle Condizioni di Assicurazione consiste in un periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile, il Beneficiario non ha mai diritto ad alcuna Indennità.
Inabilità Temporanea Totale
Perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di svolgere la propria professione o mestiere.
Se l’evento colpisce un Non Lavoratore, l’Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane, ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici.
Indennizzo (o anche Indennità o Prestazione)
Somma dovuta al Beneficiario in caso di Sinistro.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente
Perdita definitiva e irrimediabile, da parte dell’Assicurato, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua specifica attività lavorativa.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Lavoratore Autonomo
Persona fisica che esercita un’attività lavorativa regolare e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisce un reddito da lavoro dipendente (vedi definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono considerati Autonomi anche i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di aziende o enti di diritto privato sia alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
Lavoratore Dipendente Privato
Persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di individui o aziende o enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, in base a un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, con un orario settimanale di almeno 16 ore. Inoltre, al momento dell’adesione, è richiesta un’anzianità minima di 6 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che, in posizione subordinata, prestano il proprio lavoro, alle
dipendenze di individui, aziende o enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.
Lavoratore Dipendente Pubblico
Persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione italiana, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria. Per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono considerati Dipendenti Pubblici anche i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato come da L. 70/1975. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che, in posizione subordinata, prestano il proprio lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione in base ai seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratto di lavoro intermittente.
Malattia
Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Massimale
La somma massima che la Compagnia paga come Indennizzo.
Modulo di Adesione
Documento predisposto dalla Compagnia contenente la Dichiarazione di adesione alla copertura, che sarà firmato dall'Aderente.
Non Lavoratore
Persona fisica che non è né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. È considerato Non Lavoratore anche chi lavora da meno di sei mesi e non ha ancora superato il periodo di prova, i pensionati (anche se contestualmente svolgono un’attività lavorativa), i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata con un orario settimanale inferiore a 16 ore o con contratti di lavoro accessorio o occasionale o con contratti di lavoro stipulati all’estero (se non regolati
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dalla legge italiana).
Polizza collettiva
Contratto di assicurazione stipulato da un soggetto Contraente per conto di più Aderenti.
Polizza
La Polizza Collettiva n° 5146/01 stipulata fra Contraente e Compagnia.
Portabilità
L’esercizio, da parte dell’Aderente, della facoltà di surrogazione prevista per legge, con conseguente trasferimento del contratto del Finanziamento a un altro finanziatore.
Premio
Costo della copertura assicurativa, cioè la somma che si paga alla Compagnia per avere diritto alle prestazioni previste dall’Assicurazione.
Prescrizione
Estinzione del diritto alla Prestazione, se non è fatto valere entro i termini di legge.
Questionario Medico
Documento con il quale la Compagnia pone all'Assicurato domande sul suo stato di salute per valutare il rischio al momento in cui accede alla copertura.
Ricovero Ospedaliero
Degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in un ospedale, una clinica universitaria, o una casa di cura regolarmente autorizzati all'erogazione di prestazioni sanitarie, riabilitative e comunque al
ricovero dei malati, e che sia necessaria per svolgere accertamenti e/o terapie che non si possono svolgere in day hospital o in ambulatorio.
Salto Rata
Opzione con la quale il debitore del Finanziamento a “rata flessibile” può posticipare il rimborso di una o più rate dopo la fine della durata del Finanziamento (sia quella originaria sia quella già variata dopo l’esercizio di una o più opzioni). Tale prerogativa può essere esercitata per il numero di volte, agli intervalli di tempo e comunque alle condizioni indicati nelle “Condizioni Generali” e “Condizioni Economiche” del contratto del Finanziamento. Salto Rata modifica la durata del Finanziamento e il piano di ammortamento stabilito al momento di esercizio dell’opzione, ma sempre all'interno del contratto originario.
Set informativo
L’insieme dei documenti previsti dal Regolamento IVASS
n. 41 del 02.08.2018 che devono essere contestualmente consegnati all'Aderente/Contraente prima della sottoscrizione del contratto e pubblicati nel sito internet dell’impresa. Il Set informativo è costituito dal DIP, dal DIP aggiuntivo, dalle Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e dal Modulo di proposta/polizza/adesione.
Sinistro
Evento dannoso coperto dall'Assicurazione.
Tecnica di comunicazione a distanza
Qualunque strumento per concludere il contratto di assicurazione senza la presenza fisica e simultanea dell’Assicuratore e dell’Aderente.
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Norme che regolano l'assicurazione
Art. 1. Cosa e chi copre la Polizza?
La Polizza copre i rischi che potrebbero impedire di rimborsare il Finanziamento, e cioè il Decesso, l’Invalidità Permanente, e l’Inabilità Temporanea Totale. Tutte le garanzie hanno effetto sempre ed immediatamente.
Il dettaglio delle condizioni e delle prestazioni per ogni garanzia è indicato all’art. 7. Può acquistare queste garanzie solo insieme e quindi con un'unica sottoscrizione.
Garanzie della Polizza | |
Decesso | |
Invalidità Permanente | |
Inabilità Temporanea Totale |
Art. 2. Chi si può assicurare?
Per poter sottoscrivere il contratto di assicurazione è necessario che l’Assicurato, al momento dell’adesione:
• abbia 70 anni non compiuti;
• non sia portatore di uno stato di Invalidità Permanente riconosciuto, di grado uguale o superiore al 34% (non rilevano le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/ psichiatriche)
• non riceva una pensione di invalidità o, comunque, non abbia presentato domanda per ottenerla (non rilevano le pensioni di invalidità eventualmente riconosciute per patologie mentali/ psichiatriche)
• abbia fornito tutte le informazioni sul proprio stato di salute se richiesto dalla Compagnia.
È inoltre necessario che sia stato sottoscritto un Finanziamento che scada prima che l’Assicurato compia il 76° anno di età.
Art. 3. A quali condizioni opera l'Assicurazione?
3.1 - Condizioni al momento dell’Adesione
L’Assicurazione può essere conclusa se, al momento dell’adesione:
• l’Assicurato ha il proprio domicilio abituale e residenza in Italia
• l’Aderente o l’Assicurato non sono cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America
• l’Aderente ha la propria residenza e domicilio abituale in Italia.
3.2 - Condizioni durante l’Assicurazione
L’Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata:
• l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale e residenza in Italia
• l'Aderente continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America
• gli Stati di cui l’Aderente e l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America oppure gli Stati di cui l’Aderente e l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America.
L’Assicurato e l’Aderente si obbligano a comunicare la perdita di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione.
La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia le restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza del periodo assicurativo interessato, per il quale
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il premio è stato versato (inclusi i premi eventualmente incassati prima della conoscenza della perdita del requisito da cui deriva la cessazione del contratto), al netto delle imposte e delle eventuali spese amministrative sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del Premio. Se non ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non erano a conoscenza della sua cessazione. Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abituale oppure dopo l’acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di cittadinanza originaria dell’Aderente o dell’Assicurato) dell'Aderente o
dell'Assicurato.
In nessun
caso la Compagnia potrà pagare importi a cittadini di Stati sottoposti a sanzioni
finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America.
La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriori informazioni e documentazione integrativa al fine di:
- verificare il rispetto della normativa in materia di sanzioni finanziarie (siano esse disposte dall’Unione Europea, dall’ONU, e dagli Stati Uniti d’America) e/o embarghi, ivi incluse le disposizioni restrittive dell’operatività nei confronti dei Paesi Major Sanctioned Countries & Region (anche "MSC & Region") come tempo per tempo indicati (ad oggi Cuba, Iran, Nord Xxxxx, Siria e Regione Crimea/Sebastopoli), dovendo inibire l’instaurazione di rapporti e/o l’operatività come per disposizioni normative applicabili alla Compagnia stessa;
- rispettare l’obbligo normativo di astenersi dall’instaurazione del rapporto assicurativo e/o il compimento di operazioni qualora emergano eventi impeditivi previsti dalle leggi vigenti e/o indicati a maggior rischio dalle disposizioni delle Autorità di settore anche europee (ad es. EIOPA-EBA-ESMA).
Art. 4. Come assicurarsi?
Se l’importo del Finanziamento è superiore a Euro 30.000, l’Assicurato deve completare e firmare un Questionario Medico predisposto dalla Compagnia.
Per concludere l’Assicurazione occorre firmare il Modulo di adesione e confermare tutte le dichiarazioni ivi contenute. È possibile aderire all’Assicurazione, alla presenza di un addetto incaricato della Contraente sottoscrivendo il Modulo di adesione mediante firma autografa che l’Aderente potrà apporre sulla documentazione cartacea oppure mediante firma elettronica, messa a disposizione dalla Contraente, che l’Aderente potrà apporre su Tablet/Pad.
Art. 5. Quanto durano le garanzie?
5.1 - Quando iniziano?
Decorrono, cioè entrano in vigore, dalle ore 24 della Data di Decorrenza cioè dal giorno di erogazione del Finanziamento.
5.2 - Quando cessano?
QUANDO XXXXXXX LE GARANZIE
Le garanzie cessano alla naturale scadenza dell’Assicurazione, cioè alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del finanziamento, e comunque :
• in caso di Finanziamento a rata flessibile, non oltre 87 mesi dalla data di erogazione (inclusi tre salti rata), oppure
• in caso di Finanziamento a rata costante non oltre 120 mesi dalla data di erogazione.
Nel caso lei eserciti l’opzione Cambio Rata o Salto Rata, l’Assicurazione continuerà ad operare adeguandosi automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento.
Prima della naturale scadenza dell’Assicurazione, le garanzie possono cessare inoltre:
• se lei recede dal contratto nei termini previsti da queste Condizioni di Assicurazione, con effetto dalla data indicata
• se lei decide di estinguere il Finanziamento o di esercitare il suo diritto alla Portabilità (> art. 5.3) (a meno che richieda di mantenere la copertura fino alla scadenza originaria del contratto), con effetto dalla data indicata
• in caso di Decesso, dalla data dell’evento
• se viene liquidata l’Indennità per Invalidità Permanente
• se l’Assicurato perde il domicilio abituale o la residenza in Italia, con effetto dalla data del trasferimento di tale domicilio o residenza
• se l’Aderente o l’Assicurato acquistano la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti
dall’ONU, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America con effetto dall’acquisizione della cittadinanza
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oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America allo Stato di cittadinanza originaria dell’Aderente o dell’Assicurato, con effetto dalla data di applicazione
• se l'Aderente trasferisce la propria residenza in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dalla data trasferimento della residenza (o anche se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo stato in cui l'Aderente ha trasferito, dopo l'adesione, la propria residenza originaria).
5.3 - Che cosa succede se estinguo il Finanziamento in anticipo o se con la Portabilità trasferisco il contratto a un altro finanziatore?
In questi casi la copertura assicurativa termina il giorno dell'Estinzione Anticipata Totale o del trasferimento del Finanziamento, a meno che entro 15 giorni dalla richiesta di estinzione o di Portabilità del Finanziamento lei non abbia richiesto di mantenere la copertura fino alla scadenza originaria.
Se la copertura termina, la Compagnia le restituisce la parte di Premio pagato relativa al periodo residuo determinato come segue:
• se non sono state effettuate Xxxxxxxxxx Anticipate Parziali si farà riferimento al piano di rimborso originariamente sottoscritto, oppure secondo il piano risultante a seguito dell'esercizio delle opzioni Salto Rata e Cambio Rata
• se sono state effettuate Xxxxxxxxxx Anticipate Parziali ssi farà riferimento al piano di rimborso determinato con l’ultima Estinzione Anticipata Parziale, oppure secondo il piano risultante a seguito dell'esercizio delle opzioni Salto Rata e Cambio Rata.
Di seguito è riportata la formula per il calcolo del Premio rimborsato.
Ricordiamo che, dall’importo da restituire, già al netto delle imposte, la Compagnia potrà trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio, secondo quanto indicato nel Modulo di Adesione.
PER GARANZIE VITA E DANNI:
Durata residua
Premio puro rimborsato = Premio Puro *
Durata iniziale
Durata residua
Caricamenti e costi rimborsati = Caricamenti e Costi Cardif (al netto delle spese di emissione) *
Durata iniziale
Premio rimborsato totale = Premio puro rimborsato + Caricamenti e costi rimborsati − Spese di rimborso
Dove:
• Premio puro è il premio pagato dal cliente per coprire il rischio ed ottenere la prestazione quando si verifica un sinistro;
• Caricamenti e Costi Cardif rappresentano le somme incluse nel premio a copertura dei costi amministrativi e commerciali relativi alla gestione del contratto;
• Durata residua è il periodo che va dalla data di effetto dell’estinzione anticipata totale alla data di scadenza della copertura;
• Durata iniziale è la durata della copertura definita in fase di sottoscrizione del finanziamento, oppure secondo il piano risultante a seguito dell'esercizio delle opzioni Salto Rata e Cambio Rata.
ESEMPIO 1- Prestito a rata costante (Prestito Standard)
Quanto mi restituisce Xxxxxx se estinguo il finanziamento in anticipo?
Ipotesi:
Data di decorrenza del contratto assicurativo: 15/09/2019 Data di scadenza del contratto assicurativo: 15/09/2026 Data di effetto estinzione anticipata totale: 15/09/2022 Garanzie Vita: Decesso e Invalidità Permanente
Xxxxxxxx Xxxxx: Inabilità Temporanea Totale
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TOTALE (Garanzie Vita e Danni) | |
Premio alla sottoscrizione di cui: | 680,00 Euro |
Tasse non rimborsabili | 1,68 Euro |
Spese di emissione | 5,00 Euro |
Premio Puro | 225,20 Euro |
Caricamento e costi al netto delle spese di emissione | 448,12 Euro |
Durata copertura assicurativa alla sottoscrizione | 84 Mesi |
Xxxxxx residua copertura assicurativa | 48 Mesi |
CALCOLO DEL PREMIO RIMBORSATO
TOTALE (Garanzie Vita e Danni) | |
Premio puro rimborsato | 128,69 Euro |
Caricamenti e costi rimborsati | 256,07 Euro |
Spese di rimborso | 12,50 Euro |
Premio rimborsato totale | 372,26 Euro |
APPLICAZIONE DELLA FORMULA
Premio Puro Rimborsato = 225,20 * (48/84) 128,69 Euro Caricamenti e Costi Rimborsati = 448,12* (48/84) 256,07 Euro Premio Rimborsato Totale = 128,69 + 256,07 –12,50 372,26 Euro
ESEMPIO 2 - Prestito a rata flessibile (Prestito Flessibile)
Quanto mi restituisce Xxxxxx se estinguo il finanziamento in anticipo?
Ipotesi:
Data di decorrenza del contratto assicurativo: 15/09/2019 Data di scadenza del contratto assicurativo: 15/09/2026 Data di effetto estinzione anticipata totale: 15/09/2022 Garanzie Vita: Decesso e Invalidità Permanente
Xxxxxxxx Xxxxx: Inabilità Temporanea Totale
TOTALE (Garanzie Vita e Danni) | |
Premio alla sottoscrizione di cui: | 680,00 Euro |
Tasse non rimborsabili | 1,61 Euro |
Spese di emissione | 5,00 Euro |
Premio Puro | 225,23 Euro |
Caricamento e costi al netto delle spese di emissione | 448,16 Euro |
Durata copertura assicurativa alla sottoscrizione | 60 Mesi |
Durata residua copertura assicurativa | 24 Mesi |
CALCOLO DEL PREMIO RIMBORSATO
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TOTALE (Garanzie Vita e Danni) | |
Premio puro rimborsato | 90,09 Euro |
Caricamenti e costi rimborsati | 179,26 Euro |
Spese di rimborso | 12,50 Euro |
Premio rimborsato totale | 256,85 Euro |
APPLICAZIONE DELLA FORMULA
Premio Puro Rimborsato = 225,23 * (24/60) 90,09 Euro Caricamenti e Costi Rimborsati = 448,12* (24/60) 179,26 Euro Premio Rimborsato Totale = 128,69 + 256,07 –12,50 256,85 Euro
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (Area Personale) potrà ottenere l'informazione sull'importo rimborsabile riferito alla sua copertura assicurativa.
Se invece lei ha richiesto di mantenere la copertura fino alla scadenza originaria, tutte le garanzie rimangono in vigore come di seguito specificato:
• se non sono state effettuate Xxxxxxxxxx Anticipate Parziali fino al termine del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del finanziamento, oppure secondo il piano risultante a seguito dell'esercizio delle opzioni Salto Rata e Cambio Rata
• se sono state effettuate Xxxxxxxxxx Anticipate Parziali fino al termine e secondo l’importo risultanti dal piano di rimborso determinato con l’ultima Estinzione Anticipata Parziale oppure secondo il piano risultante a seguito dell'esercizio delle opzioni Salto Rata e Cambio Rata.
Se intende mantenere le coperture, scriva a:
Cardif, Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx (XX)
fax 00 00000000
In caso di Estinzione Anticipata Totale o di Portabilità, contatti in ogni caso il Servizio Clienti al numero verde 800.900.780 oppure dall'estero x00 00.00.00.0000 (attivo lunedì - venerdì 8.30 -19.00; sabato 9.00 - 13.00).
5.4 -Cosa succede se rimborso in parte il finanziamento (Estinzione Anticipata Parziale)?
In questi casi la Compagnia restituisce la parte di Premio pagata corrispondente alla riduzione della Prestazione a seguito dell’Estinzione Anticipata Parziale versando il relativo importo sul conto corrente, di cui lei è intestatario/ cointestatario, con il quale viene pagata l'ultima rata di Finanziamento, prima della sua Estinzione Anticipata Parziale. Dall’importo da restituire, già al netto delle imposte, la Compagnia potrà trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso del Premio, secondo i criteri indicati nel Modulo di adesione.
Art. 6. Si può recedere dall'Assicurazione?
6.1 - Il suo recesso
COME RECEDERE
Lei può cambiare idea sull’adesione e recedere dall’Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, ma deve comunicarlo con raccomandata A/R, fax o tramite email ai seguenti recapiti:
Cardif - Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx
Fax: 00 00000000
Email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
La copertura assicurativa cessa dalle ore 24.00 del giorno di inoltro della comunicazione.
La Compagnia provvede a rimborsarle il Premio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione che consente il rimborso. Il rimborso è effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che lei ha indicato nella
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xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
comunicazione di recesso; se non c’è indicazione sarà utilizzato il conto corrente sul quale vengono addebitate le rate di Finanziamento. L’importo rimborsato è pari al Premio versato al netto delle imposte, della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto. Potranno essere trattenute eventuali spese amministrative sostenute per l’emissione del contratto (indicate nel Modulo di adesione).
In caso di durata poliennale dell’Assicurazione, a fronte della riduzione di Premio che le è stata concessa nella misura indicata in queste Condizioni di Assicurazione, può anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza. Per recedere, deve comunicarlo alla Compagnia con un preavviso di 60 giorni ai recapiti sopra indicati. Il recesso ha effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Se la durata poliennale è inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito.
6.2 - Il recesso della Compagnia
La Compagnia può recedere dall’Assicurazione se l’Aderente o l’Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso.
In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
La Compagnia può, inoltre, recedere dal contratto di assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato in sede di sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultino inesatte e reticenti.
Art. 7. Quali sono i rischi considerati e le prestazioni per ogni garanzia?
7.1 - Decesso
Assicurati garantiti | Rischio | Prestazione |
Tutti | Decesso, per qualsiasi causa, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura) | Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Decesso, esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate. La Compagnia, in aggiunta all’Indennità di cui sopra, liquida inoltre anche un Indennizzo Ulteriore di importo pari alla metà dell’Indennità medesima. Per i Massimali > art. 9 |
7.2 - Invalidità permanente
Assicurati garantiti | Rischio | Prestazione |
Tutti | Invalidità Permanente non inferiore al 60% dovuta a Infortunio o Malattia, verificatisi dopo la Data di Decorrenza, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). La valutazione dell'invalidità non tiene conto di eventuali stati di invalidità già presenti al momento dell'adesione. | Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Sinistro. L'Indennità sarà al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso evento in virtù della garanzia Inabilità Temporanea Totale e eventuali importi di rate scadute e non pagate. Per i Massimali > art. 9 |
Per data del Sinistro si intende:
• In caso di Invalidità Permanente da Malattia: il giorno in cui si è stabilizzato il quadro clinico secondo la relazione medico-legale. Se questa non ci fosse, il giorno di presentazione della domanda alla ASL, all'INPS o all'INAIL.
• In caso di Invalidità Permanente da Infortunio: il giorno in cui è successo.
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Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del
D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).
7.3 - Inabilità Temporanea Totale
Assicurati garantiti | Rischio | Prestazione |
Tutti | Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura) | Se l'Assicurato è ancora inabile dopo che è trascorso il periodo di Franchigia, riceve un'Indennità pari alle rate mensili del finanziamento che scadono durante il restante periodo di inabilità, secondo il piano di rimborso risultante alla data del Sinistro. Se l'Assicurato riprende l'attività lavorativa o riacquista la capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo interrompere il lavoro per la stessa Malattia o Infortunio, la copertura viene ripristinata senza alcun periodo di Franchigia. Se invece la causa è diversa rispetto all'interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia. Per i Massimali > art. 9 |
Franchigia: 30 giorni, a partire dal primo giorno di inattività lavorativa oppure dal giorno della perdita della capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane, indicate sul certificato medico.
DA SAPERE
Cos'è la Franchigia?
È il periodo di tempo durante il quale il Beneficiario non ha driitto ad alcuna Indennità, anche se si è verificato un Sinistro coperto da garanzia.
Ad esempio: se la Franchigia è di 30 giorni, il Beneficiario non riceverà alcuna Indennità prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data del Sinistro; successivamente, da quel momento in poi riceverà le Indennità solo se ci sono ancora le condizioni che hanno fatto scattare la garanzia.
Art. 8. Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture?
Per tutte le garanzie:
• dolo dell'Assicurato, dell’Aderente o del Beneficiario
• Sinistri legati a una guerra, dichiarata o non dichiarata, compresi (in via esemplificativa ma non esaustiva) guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione, tranne i Sinistri avvenuti nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, sempre che l'Assicurato si trovasse già sul posto al momento di tale inizio
• Sinistri legati ad azioni intenzionali dell’Assicurato, ad eccezione del suicidio, quali: atti autolesivi; mutilazione volontaria; Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; Sinistri dovuti all'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d'alcolismo acuto o cronico
• Sinistri legati a un incidente aereo, se l'Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto idoneo
• partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore
• Sinistri che siano diretta
conseguenza
di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni
psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico
• Sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche
• Sinistri che siano conseguenza diretta di Attività Sportive Professionistiche o di sport aerei
• Xxxxxxxx conseguenti al paracadutismo.
Per la sola garanzia Inabilità Temporanea Totale:
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• interruzioni di lavoro dovute a gravidanza.
Art. 9. A quanto ammonta l'Indennità massima per ogni garanzia?
Garanzia | Massimali |
Decesso | 30.000 Euro |
Invalidità Permanete | 30.000 Euro |
Inabilità Temporanea Totale | 2.000 Euro per ciascuna rata mensile del Finanziamento per un massimo di • 12 rate mensili per singolo Sinistro e • 36 rate mensili per l'intera durata della copertura |
Nel caso di Prestito Flessibile l'indennizzo Ulteriore previsto per la garanzia Decesso, di cui all'art. 7.1, è limitato all'importo massimo di 15.000 Euro. In ogni caso l'Indennità massima garantita dalla Compagnia per il cumulo delle prestazioni non può essere superiore a 45.000 Euro.
Garanzia | Massimali |
Decesso | 75.000 Euro |
Invalidità Permanete | 75.000 Euro |
Inabilità Temporanea Totale | 2.000 Euro per ciascuna rata mensile del Finanziamento per un massimo di • 12 rate mensili per singolo Sinistro e • 36 rate mensili per l'intera durata della copertura |
Nel caso di Prestito Standard l'indennizzo Ulteriore previsto per la garanzia Decesso, di cui all'art. 7.1, è limitato all'importo massimo di 37.500 Euro. In ogni caso l'Indennità massima garantita dalla Compagnia per il cumulo delle prestazioni non può essere superiore a 112.500 Euro.
Attenzione: con la Garanzia Inabilità Temporanea Totale lei riceverà un'Indennità di importo pari alle rate mensili
del Finanziamento che scadono durante il periodo di inabilità, ma solo per il numero massimo di rate sopra indicato (e non per tutte le rate restanti del Finanziamento, se di numero superiore).
DA SAPERE
Cos'è il Massimale?
È la somma massima che la Compagnia paga come Indennizzo.
Per esempio, se il Massimale previsto è di 1.000 euro e il debito residuo (o il valore della rata di rimborso) di 1.500 euro, la Compagnia pagherà 1.000 euro.
Art. 10. Chi ha diritto all'indennità in caso di Sinistro?
Per tutte le garanzie, ad eccezione del Decesso, è l'Aderente ad avere diritto all'Indennità.
Per la garanzia Decesso, l'Aderente ha la facoltà di designare il Beneficiario dell'Indennità in forma nominativa o generica nel Modulo di Adesione al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione.
Nel caso di designazione generica l'Aderente ha facoltà di designare il Beneficiario nell'ambito delle categorie di soggetti indicate nel Modulo di Adesione.
La designazione è revocabile e modificabile dall’Aderente in qualsiasi momento successivo all’emissione della polizza compilando e inviando alla Compagnia l’apposito modulo presente sul sito www.bnpparibascardif. it (Gestione Clienti
> Gestione del Contratto).
Ogni modifica di Beneficiario annulla e sostituisce la designazione precedente (farà fede la data indicata sul modulo).
Non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione
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all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
Solo in caso di Portabilità è possibile indicare come Beneficiaria la banca che subentra nel finanziamento. In caso di estinzione anticipata totale con scelta di mantenimento della copertura fino a scadenza originaria, lei ha la facoltà di poter mantenere la designazione del Beneficiario antecedentemente effettuata o di modificare la designazione stessa compilando e inviando alla Compagnia l’apposito modulo presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (Area Clienti > Gestione del Contratto).
Il Beneficiario riceve l'Indennità direttamente dalla Compagnia oppure attraverso la Contraente. L’Indennità corrisposta a seguito di Decesso non rientra nell’asse ereditario; in caso di pluralità di Beneficiari, la Compagnia ripartirà la prestazione assicurata in parti uguali. Se l’Aderente manifesta esigenze specifiche di riservatezza può indicare un referente terzo, diverso dal Beneficiario, al quale la Compagnia potrà fare riferimento in caso di decesso dell’Assicurato.
Art. 11. Come si calcola e come si paga il Premio?
L'ammontare totale del Premio dipende dall’importo del Finanziamento e si ottiene come indicato in tabella: Assicurazione abbinata a Prestito Personale a rata Flessibile (Prestito Flessibile)
Garanzia | Formula di calcolo | ||
PARTE VITA | Decesso Invalidità Permanente | 6,14%* Importo del Finanziamento | Totale premio parte Vita |
PARTE DANNI | Inabilità Temporanea Totale | 0,66% * Importo del Finanziamento | Totale premio parte Danni |
6,80% | Totale Premio |
Per esempio:
Per un Finanziamento di importo di 10.000 euro, il premio totale per la PARTE VITA è pari a 614 euro (6,14% * 10.000) e per la PARTE DANNI a 66 euro (0,66% * 10.000), e così per un ammontare totale di 680 euro.
Assicurazione abbinata Prestito Personale a rata Flessibile (Prestito Flessibile)
Garanzia | Formula di calcolo | ||
PARTE VITA | Decesso Invalidità Permanente | 6,11%* Importo del Finanziamento | Totale premio parte Vita |
PARTE DANNI | Inabilità Temporanea Totale | 0,69% * Importo del Finanziamento | Totale premio parte Danni |
6,80% | Totale Premio |
Per esempio:
Per un Finanziamento di importo di 10.000 euro, il premio totale per la PARTE VITA è pari a 611 euro (6,11% * 10.000) e per la PARTE DANNI a 69 euro (0,69% * 10.000), e così per un ammontare totale di 680 euro.
Il Premio è indicato nel Modulo di adesione e comprende l’eventuale imposta di assicurazione.
Il Premio si paga in anticipo e in un’unica soluzione. Esso è incluso nel capitale finanziato e la Contraente lo versa alla Compagnia in un’unica soluzione; l'Aderente lo restituisce periodicamente, all'interno delle rate mensili del finanziamento. Se l’Assicurazione ha durata poliennale, al Premio si applica una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale nella misura del 19,47%, sia in caso di Prestito Personale a rata Flessibile, sia in caso di Prestito Personale a rata Costante.
Art. 12. Come si denuncia un Sinistro?
COME DENUNCIARE
PaUgNinSaIN1IS2TdRiO20
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Appena si verifica il Sinistro, la invitiamo a comunicarlo alla Compagnia privilegiando l’utilizzo del canale telefonico e chiamando il nostro Sevizio Clienti al numero 800.900.780 (oppure dall’estero +39/0277224686) attivo dal lunedì-venerdì dalle ore 8.30 – 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Potrà prendere un appuntamento telefonico anche attraverso la Sua area riservata MyCardif.
Un nostro consulente specializzato potrà assisterla nella raccolta della segnalazione telefonica di Sinistro. indicandole le modalità di presentazione della denuncia e di istruzione della pratica nonchè i documenti necessari (di seguito elencati).
Potrà inoltre contattare il nostro Servizio Clienti anche per ricevere informazioni sullo stato della pratica di Sinistro già in corso.
Potrà comunque sempre presentare denuncia di Xxxxxxxx o contattarci:
• via e-mail scrivendo a: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
• via posta a: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Xxxxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxxxx (XX).
I documenti da consegnare alla Compagnia in caso di Sinistro sono, per ogni garanzia:
Decesso
Per liquidare il Sinistro:
• certificato di morte
• certificato medico che precisi le esatte cause della morte
• se la causa del Decesso è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia che ha portato al Decesso oppure, in alternativa, è sufficiente la copia della cartella clinica dell’ultimo ricovero, a condizione però che contenga una “anamnesi patologica remota e prossima”, cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell'Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato al Decesso
• copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se il decesso è avvenuto a seguito di incidente stradale
• copia del referto autoptico, se è stata effettuata l'autopsia.
Per individuare chi ha diritto all'Indennità:
• documenti di identità di Beneficiari designati (se indicati in forma nominativa)
• se i Beneficiari sono gli eredi testamentari copia autenticata del testamento, se c'è, e copia dell’atto sostitutivo di notorietà dove risulta che il testamento è l’ultimo ritenuto valido e non impugnato; l'atto deve indicare gli eredi con le loro generalità, l’età e la capacità di agire
• se l'Assicurato non ha lasciato testamento copia dell’atto sostitutivo di notorietà dove risulta che l’Assicurato non ha lasciato testamento e che indica generalità, età e capacità di agire di tutti gli eredi.
Invalidità Permanente
• certificazione di Invalidità Permanente emessa dagli enti preposti (quali INAIL, INPS, ASL o commissioni mediche di verifica) o da un medico legale
• se la causa dell’Invalidità Permanente è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia da cui deriva l’Invalidità Permanente;
• copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se l’Invalidità Permanente è conseguente ad incidente stradale e della cartella clinica relativa all’eventuale Ricovero Ospedaliero subito a seguito dell’incidente.
Inabilità Temporanea Totale
• dichiarazione del medico curante
• qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero, certificato di ricovero oppure copia della cartella clinica contenente una “anamnesi patologica remota e prossima”, cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell'Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato all’Inabilità Temporanea Totale.
Per verificare prima il diritto all'Indennità e poi per liquidare il Sinistro, la Compagnia dovrà ricevere tutta la documentazione. Potrà anche richiederle documentazione integrativa o di sottoporsi ad accertamenti medici.
Attenzione: In relazione alla richiesta della cartella clinica in caso di Decesso la Compagnia le ricorda che i dati personali verranno trattati in conformità al Regolamento europeo 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ed alla vigente normativa nazionale in materia che attribuisce la possibilità di accedere ai dati personali di
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persone decedute a coloro che, come il Beneficiario di questa Assicurazione, hanno un “interesse proprio”. A lei e ai suoi familiari spetta invece:
• sciogliere da ogni riserbo i medici curanti
• consentire indagini, accertamenti e visite mediche da parte di consulenti medici di fiducia della Compagnia, che ne sosterranno tutti i costi.
Solo quando la Compagnia riceve tutta la documentazione, la denuncia è considerata completa e può partire la pratica di liquidazione.
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Art. 13. Quando riceverò l'indennità?
Entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia avrà ricevuto tutta la documentazione richiesta.
Ogni pagamento potrà avvenire solo:
- in euro;
- verso un conto corrente intestato all’avente diritto di un istituto di credito con sede nell’Unione Europea o nello Spazio economico Europeo e, comunque, aperto presso un’agenzia bancaria che si trova in uno Stato membro
dell’Unione
Europea
o nello Spazio Economico
Europeo.
I paesi dell’Unione
Europea
sono riportati nel sito
xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxx/xxxxx-xx/xxxxxxxxx_xx. I paesi dello Spazio economico Europe sono riportati nel
sito: nord.
In nessun caso la Compagnia può pagare importi a residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
Art. 14. Quale legge si applica a questo contratto?
La legge italiana.
Art. 15. Come comunico con la compagnia?
COME COMUNICARE CON CARDIF
Tranne che per il recesso (> art. 6.1), per i sinistri (> art. 12), per i reclami (> art. 19) e per la privacy (>art. 20 ) può inviare le sue comunicazioni a:
Cardif, Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
La Compagnia le scriverà all'indirizzo di posta che ha fornito, o per email se ha dato l'autorizzazione. La Compagnia, tramite la propria Home Page Internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), mette a disposizione la possibilità di accedere ad un'area riservata per consultare la propria posizione assicurativa e gestire telematicamente il contratto. L'area è consultabile attraverso le credenziali assegnate al primo accesso in occasione della registrazione.
Art. 16. Posso cedere la mia copertura assicurativa a terzi?
No, non può, in alcun modo e per nessuna ragione.
Art. 17. Le mie dichiarazioni possono incidere sul diritto all'Indennità?
Sì, per questo è importante che al momento dell'adesione lei fornisca informazioni vere e precise, soprattutto per quanto riguarda il suo stato di salute.
Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice
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Civile).
In particolare, le informazioni richieste all’Assicurato al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano essenziali per la Compagnia ai fini della conclusione contratto.
Qualora emerga una dichiarazione inesatta e reticente, la Compagnia evidenzia sin d’ora che non avrebbe consentito alla conclusione del contratto se avesse conosciuto la reale situazione. Pertanto, potrà rifiutare la liquidazione di eventuali Sinistri anche in assenza di correlazione tra l’informazione inesattamente x xxxxxxxxxxxxxx rappresentata e la causa degli stessi Sinistri.
Art. 18. Qual è il foro competente in caso di controversia?
Per qualunque controversia sull'applicazione o l'interpretazione della Polizza che può nascere tra la Compagnia o la Contraente (o entrambe) da una parte, e l'Aderente o l'avente diritto dall'altra, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente o dell'avente diritto.
Art. 19. A chi devo inviare un eventuale reclamo?
COME FARE UN RECLAMO
Reclami alla Compagnia
Se il reclamo riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), lei deve inviare unacomunicazione scritta, per e-mail, posta o fax, all'Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito: Cardif - Ufficio Reclami
Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 00.00.000.000
E’ possibile inoltrare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La Compagnia si impegna a risponderle entro 45 giorni. Se non lo facessero o se lei non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia.
Reclami all’intermediario assicurativo
Se il reclamo riguarda il comportamento dell’intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), lei deve inviare una comunicazione scritta a quest’ultimo nella documentazione informativa prevista dalle norme vigenti e, consegnata a cura del medesimo intermediario assicurativo.
L’intermediario si impegna a risponderle entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se lei non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell’intermediario.
Reclami all’IVASS
Se ritiene che non sia stata rispettata la normativa di settore, deve rivolgersi, a mezzo posta, PEC o fax, direttamente all'IVASS ai seguenti recapiti:
IVASS - Servizio tutela del consumatore
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 00000 Xxxx xxxxx@xxx.xxxxx.xx fax 00.00000000
Per la stesura del reclamo presentato all’IVASS potrà utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione dedicata ai reclami.
Il reclamo deve indicare con chiarezza:
• il suo nome, cognome, xxxxxxxxx ed eventuale recapito telefonico
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• la Compagnia, l'intermediario o i soggetti nei confronti dei quali lei presenta il reclamo
• i motivi del reclamo e la documentazione a supporto.
In ogni caso, può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, previo ricorso alla mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010).
Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Art. 20. Protezione dei dati personali
Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, l'Assicuratore è tenuto ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente (da intendersi quale Contraente/Aderente o Assicurato o Beneficiario del contratto assicurativo, oppure i soggetti che li rappresentano, o il Titolare effettivo), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”).
Il conferimento dei dati personali richiesti dall’Assicuratore è necessario per il perfezionamento e la gestione del contratto assicurativo e in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici. Se il conferimento dei dati personali richiesti dall’Assicuratore fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati.
Le informazioni di seguito fornite riguardano anche, per quanto applicabili, i trattamenti di dati personali eventualmente posti in essere da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, come di seguito specificati ferma la facoltà per gli stessi di rendere autonoma informativa.
I dati personali raccolti dall’Assicuratore sono necessari:
x. Xxx adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili
L’Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, anche tra cui:
• adempimento di obblighi connessi all’esercizio dell’attività assicurativa;
• prevenzione delle frodi assicurative;
• prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
• contrasto all’evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
• monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l’organizzazione potrebbe incorrere;
• risposta ad una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.
Per tali finalità i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni all’Assicuratore, ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. “Catena Assicurativa”quali:
• intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione;
• autorità finanziarie o giudiziarie, arbitri e mediatori, agenzie statali o enti pubblici, enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa, su richiesta e nei limiti consentiti dalla legge.
Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede dell’Assicuratore.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte dell’Assicuratore e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
b. Per l’esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta
L’Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, inclusi:
• la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico;
• la prestazione dei servizi assicurativi che riguardano il Cliente;
• la gestione dei sinistri assicurativi, la relativa liquidazione e l’esecuzione della copertura assicurativa;
• fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti dell’Assicuratore;
• l’assistenza e la risposta alle richieste;
• la valutazione dell’Assicuratore della possibilità di offrire al Cliente un contratto di assicurazione e a quali condizioni.
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Per tali finalità i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni all’Assicuratore, ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. “Catena Assicurativa” quali:
• soggetti terzi interessati dal contratto di assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal diritto nazionale applicabile, quali:
○ I. i titolari del contratto, i sottoscrittori e gli assicurati, nonché i loro rappresentanti;
○ II. gli assegnatari di contratto o i beneficiari di surrogazione;
○ III. i soggetti responsabili di incidenti, le vittime, nonché i loro rappresentanti e i testimoni.
• alcuni professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, trustee e auditor nonché periti e cliniche o strutture sanitarie.
• intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione.
Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede dell’Assicuratore.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte dell’Assicuratore e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
c. Per il perseguimento di legittimi interessi dell’Assicuratore
L’Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:
1. prova del pagamento del premio o del contributo;
2. prevenzione delle frodi;
3. adesione a contratti di coassicurazione o di riassicurazione;
4. gestione IT, inclusa la gestione dell’infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;
5. elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull'analisi del numero e dell’incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
6. elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario dell’Assicuratore o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
7. lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
8. formazione del personale dell’Assicuratore attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center;
9. personalizzazione dell’offerta dell’Assicuratore dedicata al Cliente e attraverso:
• miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;
• promozione dei propri contratti di assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo dell’Assicurato. Tale obiettivo può essere raggiunto:
• segmentando i potenziali e gli attuali clienti dell’Assicuratore;
• analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che l’Assicuratore rende disponibili (e-mail o messaggi, visite al sito web dell’Assicuratore, ecc.);
• incrociando i dati raccolti dal contratto di assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un’offerta, con altri dati che l’Assicuratore già tratta su di lui (es. l’Assicuratore potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un’assicurazione a copertura dell’intero nucleo familiare).
10. organizzazione di competizioni a premi, lotterie o campagne promozionali.
I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l’identità del Cliente stesso.
Per le finalità di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3, i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari da soggetti, pubblici o privati, esterni all’Assicuratore, ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. “Catena Assicurativa” quali:
• intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione;
• altri assicuratori, ai co-assicuratori, ri-assicuratori e fondi di garanzia, SIM e Società di gestione del risparmio; società di servizi per il quietanzamento, banche;
• Enti previdenziali se coinvolti in sinistri assicurativi o quando l’Assicuratore fornisce prestazioni complementari
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alle prestazioni previdenziali;
• autorità finanziarie o giudiziarie, arbitri e mediatori, agenzie statali o enti pubblici, enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa, su richiesta e nei limiti consentiti dalla legge;
Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede dell’Assicuratore.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte dell’Assicuratore e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
I dati saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate, potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori dell’Assicuratore autorizzati al trattamento e/o da partner di fiducia che svolgono attività tecniche ed organizzative per conto dello stesso Assicuratore, in qualità di responsabili del trattamento, e saranno conservati per la durata del contratto e, al suo termine, per i tempi previsti dalle norme in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, ed assicurativi (di norma, 10 anni).
Per le menzionate finalità i dati personali del Cliente potranno essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) solo verso Paesi per i quali la Commissione Europea abbia riconosciuto un livello adeguato di protezione dei dati o, in mancanza, sulla base dell’adozione delle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea o di norme vincolanti d’impresa (per i trasferimenti infragruppo). Per richiedere una copia di tali garanzie o dettagli su dove siano consultabili, il Cliente può inviare una richiesta scritta ai recapiti di seguito indicati.
Il Cliente ha i seguenti diritti:
• Il diritto di accesso: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali.
• Il diritto di rettifica: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati.
• Il diritto alla cancellazione: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge.
• Il diritto alla limitazione del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali.
• Il diritto di opposizione: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
• Il diritto di revocare il suo consenso: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
• Il diritto alla portabilità dei dati: ove legalmente applicabile, l’Assicurato ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito all’Assicuratore o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a terzi.
Se l’Assicurato desidera ricevere informazioni più dettagliate sul trattamento dei suoi dati personali effettuato dall’Assicuratore, può consultare il documento “Informativa sulla protezione dei dati personali” disponibile al seguente indirizzo web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (sezione “Privacy”).
Tale Informativa contiene informazioni più specifiche inerenti al trattamento dei dati personali che l’Assicuratore, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuto a fornire al Cliente. Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.
Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer (il “DPO”, responsabile della protezione dei dati dell’Assicuratore) a mezzo e-mail o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:
Data Protection Officer
> xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx
>X.xx Xxxx Xx Xxxxx, 3 00000 Xxxxxx
Il richiedente dovrà allegare una scansione/ copia del suo documento di identità per finalità di identificazione.
In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente.
In alcuni casi, per esempio quando denuncia un sinistro, l’Assicuratore può talvolta richiedere al Cliente di fornire dati riguardanti il proprio stato di salute, rispetto ai quali è altresì richiesto al Cliente il rilascio di un consenso esplicito al
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trattamento. In tal caso il consenso rilasciato dal Cliente riguarda anche i trattamenti eventualmente posti in essere, quali autonomi titolari, dai soggetti privati esterni all’Assicuratore necessariamente coinvolti in relazione alla gestione del rischio assicurato ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. “Catena Assicurativa” (come intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione, altri assicuratori, co-assicuratori, ri-assicuratori e fondi di garanzia, SIM e Società di gestione del risparmio, società di servizi per il quietanzamento, banche, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, soggetti terzi interessati dal contratto di assicurazione - nel rispetto di quanto previsto dal diritto nazionale applicabile, enti previdenziali se coinvolti in sinistri assicurativi o quando l’Assicuratore fornisce prestazioni complementari alle prestazioni previdenziali, partners commerciali, assicurativi e bancari, arbitri e mediatori, agenzie, professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, trustee e auditor nonché periti e cliniche o strutture sanitarie).
Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il proprio stato di salute possano essere trattati dall’Assicuratore e dai soggetti sopra indicati esclusivamente per le finalità di gestione del contratto assicurativo.
In alcuni casi per esempio quando stipula la polizza, l’Assicuratore può talvolta richiedeer al Cliente di fornire dati riguardanti il proprio stato di salute, ad esempio nel compilare una dichiarazione attestante il proprio stato di salute, un questionario medico o quando si eseguono formalità assuntive di ordine medico. Rispetto a tali dati è altresì richiesto al Cliente il rilascio di un consenso esplicito al trattamento. In tal caso il consenso rilasciato dal Cliente riguarda anche i trattamenti eventualmente posti in essere, quali autonomi titolari, dai soggetti privati esterni all’Assicuratore necessariamente coinvolti in relazione alla gestione del rischio assicurato ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. “Catena Assicurativa” (come intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione ad altri assicuratori, co-assicuratori, ri- assicuratori e fondi di garanzia, SIM e Società di gestione del risparmio, società di servizi per il quietanzamento, banche, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, soggetti terzi interessati dal contratto di assicurazione - nel rispetto di quanto previsto dal diritto nazionale applicabile, enti previdenziali se coinvolti in sinistri assicurativi o quando l’Assicuratore fornisce prestazioni complementari alle prestazioni previdenziali, partners commerciali, assicurativi e bancari, arbitri e mediatori, agenzie, professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, trustee e auditor nonché periti e cliniche o strutture sanitarie).
Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il proprio stato di salute possano essere trattati dall’Assicuratore e dai soggetti sopra indicati esclusivamente per le finalità di conclusione del contratto assicurativo.
Quando il Cliente compila un questionario sanitario non cartaceo, l’emissione o la non emissione di un’offerta e le relative condizioni - in particolare in termini di coperture, importo del premio ed eventuali formalità mediche aggiuntive - sono determinate automaticamente, sulla base delle risposte fornite dallo stesso Cliente. Ulteriori domande possono essere rivolte al Cliente ai fini di una valutazione del rischio più accurata che consideri il suo stato di salute (comprese le malattie che riguardano l’Assicurato o gli incidenti subiti in passato).
Sulla base delle risposte del Cliente può essere emessa un'offerta assicurativa. Il premio e la copertura di questa offerta assicurativa possono essere modificati (aggiunta di alcune esclusioni, revoca di alcune coperture).
Il Cliente ha il diritto di contestare queste decisioni automatizzate rivolgendosi ad un membro del personale dell'Assicuratore, che deve considerare il punto di vista del Cliente. Tale diritto è esercitato secondo quanto indicato nel presente articolo e nella Sezione 7 dell’Informativa sulla protezione dei dati personali disponibile all’indirizzo web già citato.
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Per comprendere meglio la tabella delle Invalidità
Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del
D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).
Di seguito alcuni esempi sulla differente % di valutazione di invalidità permanente tra tabelle INAIL e Tabelle INPS.
Definizione del Danno (come da tabella INPS) | Tabelle INAIL | Tabelle INPS |
Anchilosi cervicale o artrodesi cervicale in posizione favorevole, in funzione dei metameri interessati | dal 20% al 33% | dal 21% al 30% |
Amputazione di gamba, a prescindere dal livello, non protesizzabile | 65% | 60% |
Limitazione di 1/4 dei movimenti dell'anca | 12% | 10% |
Diabete mellito tipo insulino dipendente (in buon compenso e senza segni di ripercussioni sistemiche) | dal 13% al 20% | dal 11% al 20% |
Disturbo d'ansia generalizzato | non previsto | 10% |
Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza Protezione Prestito
DECESSO
Il soggetto A ha sottoscritto una copertura per 5 anni per capitale pari a 40.000 euro.
Trascorsi 3 anni, muore in un incidente.
Cardif a seguito del Decesso dell’Assicurato liquiderà ai beneficiari
una somma pari al debito residuo da piano di ammortamento.
In aggiunta all’Indennità di cui sopra, verrà liquidato anche un Indennizzo ulteriore di importo pari alla metà del debito residuo.
Es: Debito residuo del Finanziamento (alla data del Sinistro): 16.000 euro.
Importo rimborsato dalla Compagnia per il Sinistro:
16.000 euro + 8.000 euro= 24.000 euro.
INVALIDITA' PERMANENTE
Al momento della stipula del prestito il soggetto B si assicura per 50.000 euro.
A seguito di una malattia gli viene riconosciuta un’invalidità pari all’80%.
Cardif liquiderà al soggetto B una somma pari al debito residuo da piano di ammortamento.
Es: debito residuo del Finanziamento (alla data del Sinistro): 22.000 euro.
Importo rimborsato dalla Compagnia per il Sinistro:
22.000 euro.
INVALIDITA' TEMPORANEA TOTALE
Il soggetto C che, al momento della sottoscrizione lavorava come impiegata, è andata in pensione.
Facendo le pulizie di casa è caduta e si è fratturata il femore.
Nei successivi 6 mesi viene sottoposta a più operazioni.
Cardif liquiderà al soggetto C una somma pari alle rate mensili del Finanziamento che perdurano nel periodo di inabilità, al netto della franchigia di 30 giorni.
Es: Periodo di inabilità 6 mesi.
Rate del Finanziamento: 1.000 euro x 5 indennità =
5.000 euro
Importo rimborsato dalla Compagnia per il Sinistro:
5.000 euro.
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MODULO DI ADESIONE
Alla Polizza Collettiva n. 5146/01 stipulate tra Avvera S.p.A. e Cardif Assurance VIE
(copertura assicurativa FACOLTATIVA e NON NECESSARIA ai fini dell’ottenimento del finanziamento)
Agenzia di: Codice: Referente: Tel: Fax:: Numero pratica Finanziamento ID Pratica finanziamento Importo richiesto Euro N. Rate
Protezione congiunti □
Io, Aderente
Protezione del Finanziamento □
Altro □ (specificare)
Dati Aderente (persona fisica): dati situazione professionale – reddituale – patrimoniale
PEP (Persona Politicamente Esposta - vedi informativa pag 4) SI □ NO □
Principale Fonte di Reddito
Cognome e nome Codice fiscale Data di nascita Xxxxx Xxxxx di nascita (città) Nazionalità (Paese)
Cittadinanza Professione Indirizzo Residenza
Via/Piazza n° Città Prov. c.a.p Stato Telefono e-mail Domicilio abituale (se diverso dalla residenza)
Via/Piazza n° Città Prov. c.a.p Stato Tipo Documento* Numero documento
* 01=carta d’identità; 02=patente di guida; 03=passaporto; 04=altro documento ammesso ai fini antiriciclaggio (indicare tipo documento). Rilasciato da Data Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Paese Cittadinanza 2 (se esistente)
RAGIONE PER LA QUALE SOTTOSCRIVE LA POLIZZA (SCOPO E FINALITA’ DEL RAPPORTO):
01 Stipendio □ Reddito Xxxxx Xxxxx Nessuno reddito proprio □ | 02 Pensione □ 0 – 25.000 □ | 03 Attività professionale □ 04 Rendita □ 25.000 – 50.000 □ 50.000 – 70.000 □ 70.000 – 100.000 □ | 05 Altro □ Oltre 100.000 □ |
DESIGNAZIONE NOMINATIVA BENEFICIARIO 1 |
Dati relativi al Beneficiario 1 in caso di Decesso dell’Assicurato | |||||
Ragione Sociale** | X.Xxx/Codice Fiscale** | Sede Legale** | |||
Cognome e nome/Legale Rappresentante o Delegato d’Impresa** | Codice Fiscale* | ||||
Data di nascita* | Sesso* | Luogo di nascita (città)* | Nazionalità (Paese)* | Cittadinanza* | |
Indirizzo di residenza* | Città* | Prov.* | CAP* | Stato* | |
Telefono |
PEP (Persona Politicamente Esposta) SI □ NO □ Descrizione PEP
Legame con l’Aderente*: □ Familiare □ Affettivo □ Tutore □ Curatore
□ Xxx.xx di sostegno □ Curatela fallimentare
Attenzione che la mancata designazione nominativa del Beneficiario potrà comportare, nel caso di decesso dell’Assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca del Beneficiario stesso. La revoca o la modifica del Beneficiario devono essere comunicati all’Assicuratore.
In caso di designazione di più beneficiari, l’Indennità verrà suddivisa in parti uguali.
* Campi sempre obbligatori
** Campi obbligatori solo se si vuole indicare come Beneficiario un’impresa
□ Escludo l’invio di comunicazioni da parte della Compagnia a tutti i Beneficiari indicati in forma nominativa prima del verificarsi dell’evento (barrare se il cliente esclude l’invio)
□ Preferisco NON indicare il nome del Beneficiario e opto per la sua designazione generica (barrare se il cliente non sceglie la designazione nominativa)
Dati relativi al Beneficiario 2 in caso di Decesso dell’Assicurato | |||||
Ragione Sociale** | X.Xxx/Codice Fiscale** | Sede Legale** | |||
Cognome e nome*/Legale Rappresentante o Delegato d’Impresa** | Codice Fiscale* | ||||
Data di nascita* | Sesso* | Luogo di nascita (città)* | Nazionalità (Paese)* | Cittadinanza* | |
Indirizzo di residenza* | Città* | Prov.* | CAP* | Stato* | |
Telefono |
DESIGNAZIONE GENERICA BENEFICIARIO
(da compilare SE non è stato compilato il box “DESIGNAZIONE NOMINATIVA BENEFICIARIO”)
□ Erede/i testamentario dell'Aderente o in mancanza Erede/i legittimo dell'Aderente
DESIGNAZIONE REFERENTE TERZO
(non può coincidere con il BENEFICIARIO)
Qualora Lei abbia specifiche esigenze di riservatezza può compilare i dati sottostanti relativi ad un Referente terzo che sarà contattato in caso di Decesso dell’Assicurato. Il Referente può essere indicato anche se Lei ha deciso di non designare nominativamente i Beneficiari.
Cognome e nome
Codice Fiscale
Indirizzo
Città
Prov.
CAP
Stato
Telefono
DESIGNAZIONE NOMINATIVA BENEFICIARIO 2
Attenzione: in caso di designazione nominativa di più Beneficiari la prestazione assicurativa verrà ripartita in parti uguali
PEP (Persona Politicamente Esposta) SI □ NO □ Descrizione PEP
Legame con l’Aderente*: □ Familiare □ Affettivo □ Tutore □ Curatore
□ Xxx.xx di sostegno □ Curatela fallimentare
CONFERMO
▪ di avere ricevuto in forma cartacea, letto, ben compreso e accettato, prima di firmare questa dichiarazione:
- I documenti conformi all’Allegato 3, all’Allegato 4 e, ove previsto, all’Allegato 4-ter del Regolamento IVASS 40/2018 e successive disposizioni modificative; la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni (set informativo) relativa alla Polizza collettiva n. 5146/01
▪ che mi è stato chiesto di fornire delle informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza della Polizza alle mie richieste ed esigenze di copertura assicurativa;
▪ di sapere ed accettare che in caso di sinistro per Inabilità Temporanea Totale, il numero delle indennità mensili non sarà necessariamente uguale al numero delle rimanenti rate di finanziamento che ancora rimangono da pagare;
▪ di conoscere che, nel caso di esercizio dell’opzione Cambio Rata o Salto Rata eventualmente previste in mio favore dal contratto di Finanziamento, la copertura assicurativa continuerà ad operare adeguandosi automaticamente al nuovo piano di ammortamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione;
▪ di sapere ed accettare che il rimborso del Premio in caso di Estinzione Anticipata Totale e/o Parziale verrà effettuato sul conto corrente con il quale sarà pagata l'ultima rata di finanziamento, prima dell’estinzione totale o parziale;
▪ di sapere che è possibile richiedere alla Compagnia le credenziali per l’accesso all’area riservata.
e, dunque ADERISCO
alla Polizza collettiva n. 5146/01, indicando come Assicurato me stesso/a.
PREMIO PARI AD EURO
ATTENZIONE: costi per l’Aderente
I costi totali della copertura assicurativa per la durata stabilita, sono di euro (di cui euro sono riconosciuti all’intermediario). L’importo del premio relativo alle singole garanzie è indicato all’art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.
Il premio si paga in anticipo e in un’unica soluzione. Il Premio è incluso nel capitale finanziato; la Contraente lo versa alla Compagnia in un’unica soluzione e l'Aderente lo restituisce alla Contraente periodicamente all'interno delle rate mensili del finanziamento.
Le spese di emissione del contratto sono di 5,00 euro. In caso di rimborso del premio per estinzione anticipata o trasferimento del Finanziamento le relative spese di rimborso sono di 12,50 euro.
Luogo e Data Firma dell’Aderente/Assicurato
Ai fini dell’efficacia dell’adesione di cui sopra, nella qualità di Assicurato
DICHIARO INOLTRE
▪ di non essere portatore di uno stato di Invalidità Permanente da malattia o infortunio di grado pari o superiore a 34%, riconosciuto da una compagnia di assicurazione o da INPS, INAIL o altro ente preposto (la dichiarazione non riguarda Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche);
▪ di non ricevere una pensione di invalidità o non aver presentato domanda per ottenerla (la dichiarazione non riguarda pensioni di invalidità eventualmente riconosciutemi per patologie mentali/psichiatriche);
▪ aver ricevuto copia dei moduli di carattere sanitario eventualmente da me firmati;
ATTENZIONE: dichiarazioni dell’Assicurato sulle condizioni di assicurabilità e sul suo stato di salute Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione.
Prima di firmare è necessario verificare che le dichiarazioni, comunicate con il questionario medico o in qualsiasi forma, siano precise e veritiere.
Anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute. Il costo della visita di 230,00 euro è a carico dell’Assicurato (per maggiori informazioni: Servizio Clienti al numero verde 800.900.780).
Luogo e Data Firma dell’Aderente/Assicurato
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
L’Aderente dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni sulla copertura assicurativa e, in particolare, gli artt. 3 “A quali condizioni opera l’Assicurazione?”; 6.2 “Recesso della Compagnia”; 8 “Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture?”; 9 “A quanto ammonta l’indennità massima per ogni garanzia?”; 10 “Chi ha diritto all’indennità in caso di sinistro?”; 12 “Come si denuncia un Sinistro?”; 13 “Quando riceverò l’indennità?”
Luogo e Data Firma dell’Aderente/Assicurato
DICHIARAZIONI ANTIRICICLAGGIO
L’Aderente consapevole della responsabilità penale, derivante da affermazioni non veritiere, dichiara:
- che tutti i dati e le dichiarazioni sono rese anche ai sensi e per gli effetti della vigente normativa a contrasto del “riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. n. 231/07 – come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017), in specie, dell’art. 22 e che gli stessi corrispondono al vero e sono aggiornati;
- di essere a conoscenza che le dichiarazioni verranno sottoposte a verifica e profilatura del rischio da parte della Compagnia, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 D. Lgs cit. (obbligo di astensione).
Luogo e Data Firma dell’Aderente/Assicurato
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Aderente/Assicurato dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali fornita, ai sensi del Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”), dalle Rappresentanze Generali per l’Italia di Cardif Assurance Vie tramite l’art. 20 delle Condizioni di Assicurazione e il documento “Informativa sulla protezione dei dati personali” ivi richiamato, che si impegna a rendere nota agli altri interessati. Con la sottoscrizione in calce, esprime dunque il proprio consenso al trattamento dei dati personali - ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR, ove necessario per i servizi richiesti come specificato nell’informativa ricevuta - effettuato da parte delle Compagnie e di tutti i soggetti diversi indicati nell’ informativa, per le finalità e con le modalità illustrate nell’informativa stessa.
Luogo e Data Firma dell’Aderente/Assicurato _
INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS N° 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 e s.m.i (come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017)
OBBLIGHI DEL CLIENTE - Art. 22 del D.lgs. 231/2007
(co.1) I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
OBBLIGO DI ASTENSIONE - Art. 42 D. lgs. 231/2007
I soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35.
I soggetti obbligati si astengono dall’instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l’identità.
È fatta in ogni caso salva l’applicazione dell’articolo 35, comma 2, nei casi in cui l’operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto.
SANZIONI PENALI - Art. 55, co. 1 e 3 del D. lgs. 231/2007 e s.m.i.
1. Chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell’adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro
TITOLARE EFFETTIVO –
Art. 1 lett. pp) D. Lgs. n. 231/07 la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita
Art. 2, co. 1 lettera Y Regolamento 5 del 21 Luglio 2014
“titolare effettivo”: 1) la persona o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione o instaura un rapporto continuativo; 2) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un’operazione o instaura un rapporto continuativo siano entità diverse da una persona fisica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l’entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico del decreto ed a quello del Regolamento;
Art. 20 D. Lgs. n.2 31/07 - Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
4. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo.
Allegato 1 al Regolamento IVASS n. 5 del 21 luglio 2014
(Rif. art. 2, comma 1, lettera y), punto 2 del Regolamento)
1. In linea con la previsione dell’Allegato tecnico del Decreto, ai fini del presente regolamento, il controllo ricorre, comunque, per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o del diritto di voto nella società-cliente. Nell’ipotesi in cui più soggetti non persone fisiche controllino una partecipazione al capitale della società-cliente, o una percentuale dei diritti di voto, nella società, superiore al 25%, il predetto criterio di individuazione del Titolare Effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti. Il Titolare Effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all’amministrazione della società, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui sopra.
2. Non si rende necessaria l’individuazione del Titolare Effettivo per i soggetti che beneficiano dell’adeguata verifica semplificata ai sensi dell’articolo 25, commi 1 e 3, e dell’articolo 26 del Decreto. Le imprese e gli intermediari assicurativi possono astenersi dal proseguire nella ricerca del Titolare Effettivo quando, risalendo la catena di controllo, individuino come controllante un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata (in tale caso, infatti, non sarebbe necessario individuare il Titolare Effettivo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. y). In tale ipotesi, va tenuta evidenza di tale soggetto come controllante.
3. Qualora il cliente sia una società fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 (le previsioni del presente paragrafo non si applicano alle società fiduciarie iscritte, ai sensi dell’articolo 199, comma 2 TUF, nella sezione separata dell’albo di cui all’articolo 106 TUB, a meno che il destinatario ritenga di non poter applicare le misure semplificate di adeguata verifica) si procede come segue:
a. se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti:
─ la fiduciaria/cliente sarà tenuta, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto, a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate, di cui sia a conoscenza, sui fiducianti, quali titolari effettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. y), punto 1, del rapporto o dell’operazione;
─ ove i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi, di cui all’articolo 2, comma 1, lett. y), punto 2;
b. se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. y), punto 2 della fiduciaria, secondo le norme relative alle società.
4. Per le fondazioni e i trust, il Titolare Effettivo va, cumulativamente, individuato:
a) nelle persone fisiche beneficiarie del 25%, o più, del patrimonio della fondazione o del trust, qualora i futuri beneficiari siano già stati individuati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il trust;
b) nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust;
c) se diverso, in ciascun trustee del trust, se non già identificato.
5. Quando il cliente è un’organizzazione non profit, si applica quanto previsto al precedente paragrafo 4, lettere a) e b).
6. Nei casi diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti, il Titolare Xxxxxxxxx va individuato:
a) nei soggetti che detengono una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell’organizzazione;
b) e – se diversi – nei soggetti che, in forza del contratto costitutivo dell’organizzazione (e successive modifiche e integrazioni), ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di voti, all’interno dell’organo decisionale dell’organizzazione, per una percentuale superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all’amministrazione. In tutti i casi sopradescritti, se uno o più dei soggetti, individuati in base ai predetti criteri, non è una persona fisica, il Titolare Effettivo corrisponde alla persona fisica o alle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto su detto soggetto. Il Titolare Effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all’amministrazione, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai partecipanti all’organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all’amministrazione. Tale valutazione assume precipuo rilievo quando, con riferimento al cliente, non ricorrano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b)
PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE - Art. 1, lett. dd) D. lgs. 231/2007 e s.m.i. le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;