COMUNE DI CASTELLO D’ARGILE
COMUNE DI CASTELLO D’ARGILE
Provincia di Bologna
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS
Adottato con delibera consiliare n. 26 del 10/05/2001 controllata dal XX.XX.XX in data prot.
INDICE GENERALE
Art. 1 - Normativa di riferimento Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Titolo per l’esercizio del servizio Art. 4 - Cumulo dei titoli
Art. 5 - Ambiti operativi e territoriali
Art. 6 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni. Art. 7 - Impedimenti soggettivi
Art. 8 - Conducenti
Art. 9 - Idoneità morale Art. 10 - Idoneità finanziaria
Art. 11 - Idoneità professionale
Art. 12 - Commissione consultiva comunale Art. 13 - Determinazione degli organici
Art. 14- Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni Art. 15 - Contenuti del bando di concorso
Art. 16 - Presentazione delle domande Art. 17 - Commissione di concorso Art. 18 - Titoli di preferenza
Art. 19 - Materie d'esame
Art. 20 - Validità della graduatoria Art. 21 - Rilascio delle autorizzazioni
Art. 22 - Verifica e perdita dei requisiti Art. 23 - Inizio del servizio
Art.24 - Proseguimento dell’attività in caso di morte o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica della persona in possesso del requisito di idoneità professionale.
Art. 25 - Collaborazione familiare
Art. 26 - Obblighi dei titolari e/o conducenti Art. 27 - Divieti per i conducenti
Art. 28 - Caratteristiche dei veicoli Art. 29 - Controllo dei veicoli
Art. 30 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C. a mezzo autobus
Art. 31 - Trasporto soggetti disabili Art. 32 - Vigilanza
Art. 33 - Sanzioni amministrative pecuniarie Art. 34 - Diffida
Art. 35 - Sospensione dell’ autorizzazione Art. 36 - Sospensione cautelare dal servizio Art. 37 - Decadenza dell’autorizzazione
Art. 38 - Abrogazione di precedenti disposizioni Art. 39 - Norme di rinvio
Art. 40 - Entrata in vigore
Art. 1 Normativa di riferimento
1. Le norme del presente Regolamento danno attuazione, assumendole come riferimenti normativi, alle seguenti disposizioni:
a) decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n.448 (relativo all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);
b) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
c) legge regionale 2 ottobre 1998 n.30 ( Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale);
d) legge regionale 14 giugno 1984 n. 31 ( Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo);
e) legge 17 maggio 1983, n. 217 ( Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica);
f) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n.382);
g) decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico sulle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
h) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada); e successive modifiche ed integrazioni;
i) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada);
1) decreto del Ministro dei Trasporti 18 aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) modificato con decreto del Ministro dei Trasporti 14 gennaio 1983 e con decreto del Ministro dei Trasporti 13 giugno 1985;
m) decreto del Ministro dei Trasporti 4 luglio 1994 ( Direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa);
n) decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre 1992,n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
o) decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico);
Art. 2 Definizioni
1.- E' definita attività di noleggio con conducente effettuata mediante autobus (N.C.C.) l'attività di trasporto di persone effettuata da imprese in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n.448.
2.- Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento del servizio secondo i principi stabiliti dal decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448.
3. - Per "professione di trasportatore di viaggiatori su strada" si intende l'attività di qualsiasi impresa effettuata mediante autobus volta al trasporto di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune particolari categorie di utenti dietro compenso della persona trasportata o dell’organizzatore di trasporto.
4. - Per "impresa" si intende qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonché qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica distinta dalla pubblica amministrazione.
5.- Per autobus si intendono gli autoveicoli così definiti dall' art 54, comma 1, lettera b), dal Nuovo Codice della strada (veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente).
6.- Ai fini del presente Regolamento il servizio di N.C.C è considerato come servizio privato di interesse pubblico, integrativo e complementare della rete degli autoservizi pubblici di linea, esercitato mediante autobus con la seguente classificazione:
- MINIBUS abilitati al trasporto di massimo 17 persone compreso il conducente ;
- AUTOBUS abilitati al trasporto di oltre 17 persone compreso il conducente.
7.- Per contratto di noleggio di autobus con conducente si intende il contratto di trasporto di persone avente ad oggetto prestazioni occasionali, periodiche o continuative, comunque non assimilabili a linea di T.P.L. (trasporto pubblico di linea) previo corrispettivo liberamente determinato tra le parti.
8.- Il servizio dovrà venire contrattato nelle rispettive rimesse o
presso gli uffici del vettore e qualora trattasi di trasporto turistico conformemente a quanto disposto dalla legge n. 217 del 17 marzo 1983 e dalla legge regionale n. 31 del 14 giugno
1984.
Art. 3
Titolo per l’esercizio del servizio
1. - L'esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Comunale competente.
2. - Le modalità e i criteri per il rilascio del suddetto titolo sono disciplinati dagli art. 4, 6, 7 e 14, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 1.
3. - Ogni autorizzazione abilita alla immatricolazione di un solo autobus per il servizio di N.C.C. . La stessa deve contenere:
a) i dati identificativi del veicolo con la specifica del numero massimo dei posti;
b) l'indicazione della classificazione dell'autobus di cui all'art. 2, comma 6.
Art. 4 Cumulo dei titoli
1. - Il cumulo in capo ad un medesimo titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è ammesso fino ad un massimo di n 2 (due) autorizzazioni.
Art. 5
Ambiti operativi e territoriali
1. - L'autorizzazione abilita all'effettuazione di servizi aventi origine o destinazione nel Comune di Castello d’Argile.
2. - I titolari di autorizzazione N.C.C. possono effettuare trasporti di persone in ambito esclusivamente nazionale ovvero internazionale secondo l'attestato rilasciato dal competente Ufficio provinciale M.C.T.C. ai sensi dell'art. 6 del D.M. 20 dicembre 1991, n. 448.
3. - I titolari di autorizzazione di N.C.C,. possono effettuare servizi per il trasporto occasionale di studenti, alunni x xxxxxxx, nonché dipendenti di enti pubblici e privati o singoli gruppi omogenei per fascia di appartenenza, sulla base di contratti o
convenzioni con scuole, aziende o enti pubblici o privati, purché tali servizi non assumano le caratteristiche del servizio di linea come definito dall'art.87, comma 1 del Codice della strada.
4. - E' consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i veicoli destinati a servizi pubblici non di linea.
Art. 6
Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
1. – L’ impresa, per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio N.C.C, deve:
a) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, morale e finanziaria previsti dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448;
b) essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida di veicoli secondo le vigenti norme del Codice della strada;
c) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
d) avere la disponibilità della rimessa nel Comune di Castello d’Argile;
e) essere esenti dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art. 7;
f) essere iscritti all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
g) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità dell'autobus per il quale è richiesta l'autorizzazione. La disponibilità deve essere dimostrata attraverso un titolo idoneo a garantire il servizio e si intende: usufrutto, locazione con facoltà di acquisto e la vendita con patto di riservato dominio. La disponibilità dimostrata attraverso l'usufrutto non può essere inferiore ad anni due;
h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali previsti dalla legge.
2. - La rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, deve risultare idonea allo stazionamento del veicolo. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso.
Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie, e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo.
3.- In ogni caso il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'Ufficio, oppure chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti o della sussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 7per il rilascio dell'autorizzazione.
4. - Nei casi consentiti le imprese possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000.
5 - La perdita dei requisiti di cui al presente articolo, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, comporta la decadenza della stessa.
Art. 7 Impedimenti soggettivi
1. - Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità dell'autorizzazione:
a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
1) 27 dicembre 1956 n. 1423 ( misure di prevenzione ); e succ. modificazioni
2) 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ( antimafia)
3) 13 settembre 1982 n. 646 e succ. modifiche (misure di prevenzione di carattere patrimoniale);
4) 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche ( misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione;
f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. Nel caso che il titolare dell’autorizzazione da noleggio con conducente intenda svolgere ulteriori attività marginali rispetto a quella di noleggiatore, tali ulteriori attività dovranno essere dichiarate e documentate all 'Amministrazione comunale.
Art. 8 Conducenti
1. - I conducenti di veicoli adibiti a servizio di noleggio di autobus devono essere dipendenti, titolari, soci o collaboratori familiari di imprese, anche associate in consorzi, esercenti l'attività di N.C.C.
2. - La qualità di dipendente, titolare, socio o collaboratore familiare, deve risultare da apposita documentazione.
Art. 9 Idoneità morale
1. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto:
a) quando si tratta di impresa individuale dal titolare di essa, nonché, in aggiunta, dalla persona ovvero dalle persone da lui eventualmente designate che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva in qualità di amministratore o dipendente, ovvero, qualora si tratti di impresa familiare (art.230-bis codice civile) anche dal collaboratore familiare;
b) quando si tratta di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società prevista dal codice civile;
c) quando all'esercizio di una impresa, individuale o collettiva, o di un ramo di essa o di una sede, vi sia un preposto o un direttore, anche da quest'ultimo.
2. - Il requisito deve essere, inoltre, posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva qualunque sia la qualifica rivestita.
3. L’impresa all’atto della richiesta volta ad ottenere l’autorizzazione di N.C.C. deve allegare apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui l’interessato dichiari di non avere in corso procedure fallimentari né di essere
stato soggetto a procedura fallimentare o di liquidazione coatta , ovvero di aver ottenuto la riabilitazione; di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; di non essere stato sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
Art. 10 Idoneità finanziaria
1 - L’impresa, all'atto della richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione, dovrà allegare apposita autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante tutti gli elementi di cui all’art.5, comma 2, del D.M.448/91.
2. - In alternativa alle ipotesi di cui al comma 2, l'impresa può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, comma 3, del D.M. 448/91, presentando quale prova sufficiente per la dimostrazione di tale requisito, una idonea attestazione bancaria, rilasciata da istituti di credito o società finanziarie.
Tale attestato deve essere prodotto su carta intestata dell'azienda o istituto di credito ovvero della società finanziaria, secondo lo schema previsto dal D.M. 448/91. Tale importo dovrà essere aumentato, nella misura prevista dal D.M. 448/91, per ogni veicolo compreso il primo facente parte del parco rotabile dell'azienda ed adibito ai vari servizi di cui quest'ultima risulti essere titolare. Tale aumento dovrà risultare da una attestazione integrativa o globalmente sostitutiva della prima, parimenti rilasciata dagli enti di cui all’art. 5, comma 3 del D.P.R. 448/91, da prodursi prima della data prevista per l'inizio del servizio per il quale l'autobus risulti essere stato immatricolato. Nella domanda volta ad ottenere la autorizzazione N.C.C. nonché in sede di verifica circa il permanere dei requisiti, l'impresa dovrà dichiarare espressamente che intende avvalersi della facoltà concessa dall’art. 5, comma 3, del D.M. 448/91.
3. - Per le aziende pubbliche e per le società a capitale interamente pubblico, anziché la certificazione relativa all'idoneità finanziaria è richiesta apposita certificazione dei revisori dei conti, o dei Sindaci o dell'Ente proprietario, dalla quale risulti che l'attività di noleggio, contabilizzata separatamente dal servizio di linea, sia destinata a produrre utili economici.
Art. 11 Idoneità professionale
1. - Il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto:
a) qualora trattasi di impresa individuale dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore o dipendente.
Qualora trattasi di impresa familiare (art. 230-bis cod. civ.) tale requisito deve essere posseduto dal titolare o da una o più persone da lui designate per l'attività di direzione dell'attività di trasporto e inserite nella struttura dell’impresa in qualità di dipendente o di collaboratore familiare.
b) in tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività in maniera permanente ed effettiva.
Art. 12 Commissione consultiva comunale
1. - Per l'esame di problemi di carattere generale e specificamente per la formazione e variazione degli organici dei servizi e delle norme regolamentari è istituita una Commissione consultiva comunale. Tale Commissione può formulare proposte in ordine alle suddette materie e deve essere sentita ogni qualvolta intervenga una modificazione delle stesse.
2.- La Commissione e’ costituita con atto del Sindaco ed è composta da 4 (quattro) membri, di cui:
a) uno designato dal Comune con funzioni di Presidente;
b) uno designato di comune accordo tra le associazioni di categoria degli operatori di noleggio con conducente maggiormente rappresentative a livello locale;
c) uno designato di comune accordo tra le associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative in ambito locale;
d) uno designato congiuntamente dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative in ambito locale o, in assenza di queste, congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nell’ambito comunale.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla VI.
3. - La Commissione resta in carica per 4 anni a far data dalla sua costituzione. I membri della Commissione possono essere sostituiti in qualunque momento per dimissioni, ad iniziativa del Sindaco o della Associazione che li ha designati.
Art. 13 Determinazione degli organici
1. - L'organico del servizio di N.C.C. è stabilito dal Consiglio Comunale, nel rispetto dei criteri e della metodologia eventualmente predisposti dalla Provincia di Bologna.
2. - Il Consiglio Comunale provvede a modificare l'organico del servizio al verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni:
a) adeguamento ai limiti dell'offerta teorica definita dalla Provincia di Bologna;
b) adeguamento all'offerta teorica rideterminata a seguito di variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda o di dimostrate variazioni delle condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull'offerta;
c) adeguamento correlato ad ogni altra dimostrata diretta esigenza di modifica dell'organico che non possa convenientemente risultare dalla metodologia e dai criteri definiti in sede provinciale (particolari esigenze di servizio derivanti da specifiche variazioni dell'utenza servita).
d) L’ autorizzazione in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento resta valida e si intende annoverata in uno dei due gruppi di cui all’art 2 comma 6 a e piu’ specificamente tipo MINIBUS .
e) in sede di prima approvazione del presente regolamento; si istituisce una nuova autorizzazione di cui all’art 2 comma 6 e piu’ specificatamente tipo autobus abilitato al trasporto di oltre 17 posti oltre al conducente.
La scelta e’ scaturita in commissione valutando i seguenti parametri:
1) la popolazione residente in Castello d’ Argile dal 1987 anno dell’ultimo regolamento N.C.C. e’ quasi raddoppiata . e la richiesta di adeguamento da parte della cittadinanza e’ alta.
.
2) .L’assenza di un autobus di oltre 17 posti per particolari esigenze di servizio derivanti da specifiche variazioni dell’utenza servita.
Art. 14
Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni
1. - Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a concorso pubblico per esami o per titoli ed esami, fino a copertura degli organici del servizio, determinati ai sensi dell'art.13 del presente Regolamento.
2. - Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.
3. - L'indizione del concorso, di competenza della Giunta comunale, avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è variato il contingente numerico esistente.
4.- L'approvazione del bando è di competenza del Responsabile del servizio attivita’ produttive del comune e il bando stesso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Xxxxxx-Romagna e all’albo pretorio comunale..
Art .15
Contenuti del bando di concorso
1. - Il bando di pubblico concorso deve prevedere :
a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
b) i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, e gli eventuali documenti da produrre;
d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell’art. 18;
e) le materie di esame ed i criteri di valutazione delle prove;
f) le modalità di valutazione dei titoli nel caso di indizione di concorso pubblico per titoli ed esami;
g) il rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.
Art. 16 Presentazione delle domande
1. - Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione N.C.C. debbono essere presentate al Sindaco, in bollo secondo le previsioni normative
vigenti, con le modalità previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000. Nella domanda devono essere indicate tutte le generalità del richiedente con la precisazione del tipo di impresa rappresentata.
2. - I requisiti di cui all’art. 6 possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Art. 17 Commissione di concorso
1. - Per l'espletamento del concorso di cui all'art. 14 la Giunta Comunale nomina un'apposita Commissione di concorso.
2. - La Commissione è composta dal Responsabile dell’Ufficio attivita’ produttive comunale con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali, di cui almeno uno esterno all'Amministrazione, designati dal Presidente della Commissione stessa. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla cat. C (ex 6°)
3. - Preliminarmente allo svolgimento del concorso, l’Ufficio comunale competente valuta la regolarità delle domande di ammissione, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi e lo sottopone all'approvazione del Responsabile del Servizio attivita’ produttive.
4. - La data dell'esame viene fissata dalla Commissione e comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata
A. R. da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno 20 giorni prima della suddetta data.
5. - Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci (10) voti.
6. - Alla prova d'esame e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
7. - La Commissione, una volta effettuate le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto dei titoli di preferenza, e la trasmette alla Giunta comunale per l'approvazione.
Art. 18
Titoli di preferenza
1.- A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata dalla maggiore anzianità dell’impresa relativamente alla sua
presenza nel territorio comunale di Castello d’Argile.
Art. 19 Materie d'esame
1.- L'esame si svolge o attraverso un colloquio ovvero attraverso una prova scritta nelle materie sottoelencate:
a) Regolamento comunale relativo all'esercizio del servizio di noleggio con conducente a mezzo autobus;
b) conoscenza geografica e stradale relativamente al territorio nazionale con approfondimenti sul territorio della Provincia di Bologna ed in particolare su quello del Comune di Castello d’Argile.
Art. 20
Validità della graduatoria
1. - La graduatoria ha validità di 3 ( tre) anni dalla data di approvazione.
2. - I posti d'organico che si rendono vacanti nel xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.
Art. 21
Rilascio delle autorizzazioni
1. - Il Responsabile del Procedimento, entro 20 (venti) giorni dalla approvazione della graduatoria di merito, provvede alla assegnazione delle autorizzazioni. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di 90 (novanta) giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.6, comma 1, fatte salve le semplificazioni previste dal D.P.R. 445/2000;
2..Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora riscontrata regolare.
3.L’impresa inoltre , entro novanta giorni dall’inizio dell’attività, deve presentare apposita autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante:
a) l’avvenuta denuncia del personale dipendente, agli enti assicuratori della previdenza sociale, della assistenza malattia e dell’assistenza infortuni sul lavoro, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente;
b) il numero dei dipendenti dell’impresa , con l’indicazione della
suddivisione fra impiegati ed operai , e che l’impresa è in regola con le relative contribuzioni.
4) Coloro i quali nel termine stabilito non forniscano la prova di cui al comma precedente decadono dall’autorizzazione.
Art. 22
Verifica e perdita dei requisiti
1. –I requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale sono sottoposti a verifica d’ufficio alla scadenza di ciascun quinquiennio decorrente dalla data di rilascio dell’autorizzazione. La verifica quinquennale non comporta mai la ripetizione dell’esame di idoneità professionale.
2. Il mancato permanere anche di uno solo dei predetti requisiti comporta la revoca dell’autorizzazione;
3. L’autorizzazione NCC è revocata in qualsiasi momento, senza bisogno di attendere la verifica quinquennale, qualora venga accertato il venire meno in capo all’impresa anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale e finanziaria, nonché dei requisiti di cui all’art. 6 o l’essere in corso negli impedimenti di cui all’art. 7.-
4. - Il titolare della autorizzazione può essere dichiarato decaduto anche prima del suddetto termine di controllo, nei casi e con le forme previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.
Art. 23 Inizio del servizio
1. -Nel caso di assegnazione ex-novo della autorizzazione o di trasmissione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 (quattro) mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
2. - Detto termine può essere prorogato di altri 4 (quattro) mesi solo in caso di impossibilità ad iniziare il servizio. Gli impedimenti all’inizio dell’attività devono essere dal nuovo titolare debitamente documentati al competente Ufficio comunale.
Art. 24
Proseguimento dell’attività in caso di morte o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica della persona in possesso del requisito di idoneità professionale.
1. All’impresa individuale che risulta priva di un gestore munito di idoneità professionale, a seguito del decesso o della sopravvenuta incapacità fisica , è consentito l’esercizio provvisorio dell’attività
rispettivamente da parte degli eredi per il periodo di un anno, prorogabile di ulteriori 6 mesi per gravi e comprovati motivi.
2. Analogamente è consentito l’esercizio provvisorio del legale rappresentante del titolare incapace fisicamente o giuridicamente per il periodo indicato nel comma 1).
3. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità del dirigente, munito del titolo di idoneità professionale, dell’impresa persona giuridica, le relative funzioni possono essere assunte provvisoriamente da un dirigente sprovvisto del titolo, per la durata di un anno. Il termine può essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, l’esercizio di impresa o le funzioni dirigenziali possono essere assunti a titolo definitivo da una persona che pur non avendo il titolo di idoneità professionale, abbia svolto effettivamente funzioni di gestione o dirigenziali nella stessa azienda per almeno cinque anni nei modi, con le forme e nei limiti previsti dall’art. 7 del D.M. nr. 448/91.
5. Non è ammessa deroga al requisito dell’idoneità morale, nell’esercizio provvisorio.
Art. 25 Collaborazione familiare
1. - I titolari di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.
A tal fine, la documentazione richiesta è la seguente:
a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del collaboratore familiare in possesso dei requisiti previsti conformemente a quanto previsto dall'art.230-bis del codice civile;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal collaboratore familiare ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti dei requisiti di idoneità morale e dei requisiti previsti dall'art.6, comma 1, lettera b), c) ed e).
Qualora il titolare non sia in possesso del requisito di idoneità professionale, tale requisito deve comunque essere posseduto dal collaboratore familiare da dimostrarsi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal titolare dell’impresa stessa o da una o più persone designate dal titolare per l’attività di direzione dell’attività di trasporto ed inserita nella struttura dell’impresa in qualità di dipendente mediante produzione dell’estratto in copia autentica del libro matricola e del libro paga.
2. - L'Ufficio comunale competente, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia nulla osta, con atto apposito, e ne riporta nota nella autorizzazione.
3. - La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilasciata dal titolare della autorizzazione.
4. - La non conformità della attività svolta alle forme previste dall'art. 230-bis del codice civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione comunale.
Art. 26
Obblighi dei titolari e/o conducenti
1.- I conducenti degli autobus in servizio di N.C.C. hanno l'obbligo di:
a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
b) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
c) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione comunale in originale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
d) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio prestato;
e) depositare presso l’Ufficio comunale competente qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 3 (tre) giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore ;
f) comunicare all'Ufficio competente l'intervenuto cambio di residenza entro il termine di 30 (trenta) giorni;
g) comunicare eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla notifica;
h) comunicare entro 15 (quindici) giorni, all'Ufficio comunale competente, l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa. In caso di rimessa soggetta all’art. 86 T.U.L.P.S., il trasferimento di sede, va autorizzato dal preposto Ufficio comunale.
Art. 27
Divieti per i conducenti
1. - E' fatto divieto ai conducenti di autobus in servizio di NCC:
a) fumare o consumare cibo durante l'espletamento del servizio;
b) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
c) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate da specifiche ordinanze comunali, dal Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione;
d) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee al servizio anche se munite di patente idonea;
e) trasportare passeggeri in piedi.
Art. 28 Caratteristiche dei veicoli
1. - Gli autobus in servizio di NCC di cui al presente Regolamento devono:
a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
b) essere muniti di cronotachigrafo;
c) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente ;
d) essere allestiti in modo da assicurare una particolare confortevolezza ai passeggeri;
e) avere un bagagliaio capace di contenere almeno 1 (una) valigia per passeggero;
f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre 1992 n.572, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;
g) portare all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" nonché una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura N.C.C., lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza;
h) avere colorazioni difformi da quelle proprie degli autobus adibiti a servizi di linea, e tali che non possano generare dubbi sulla categoria cui l'autobus appartiene;
i) avere ben visibili i contrassegni che indicano le caratteristiche qualitative e di comfort del veicolo.
Art. 29 Controllo dei veicoli
1. - Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MCTC, gli autobus da adibire al servizio di N.C.C. sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del competente Ufficio comunale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dall'art. 28 del presente Regolamento. Il competente Ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, si avvale della Polizia Municipale.
2.- Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, dovrà, nel termine indicato dall’Ufficio comunale di cui al precedente comma 1, essere ricondotto a condizioni di idoneità. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle prescrizione necessarie per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, e fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Sindaco provvede ai sensi dell'art. 37.
3. - I titolari di autorizzazione N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo cause di forza maggiore documentate ed accertabili da parte dell'Ufficio comunale competente.
4. L'Ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità del veicolo.
Art. 30
Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C. a mezzo autobus
1. - Lo stazionamento degli autobus avviene all'interno di apposita rimessa, salvo i casi nei quali sia consentita la sosta in aree pubbliche debitamente autorizzate dalle autorità competenti.
Art. 31 Trasporto soggetti disabili
1.- I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del
d.p.r. 27 aprile 1978, n° 384.
Art. 32 Vigilanza
1. - La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio N.C.C. compete al Comune. Gli uffici comunali, per l'attività di vigilanza e controllo, si avvalgono del Corpo di Polizia Municipale.
Art. 33
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Escluso i casi di cui all’art. 35 e 37 per i quali si applicano le sanzioni ivi previste, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 10 della legge 689/1981 con individuazione del minimo edittale nella somma di L.100.000=stabilita dal comma 1 dell’articolo e del limite massimo nel decuplo del minimo pari a L.1.000.000=, come dettato dal comma 2 dell’articolo stesso;
2. Il verbale di accertamento della violazione è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, notificato entro 90 (novanta) giorni . E’ ammesso il pagamento in misura ridotta nei limiti di cui al comma 1 del presente regolamento ed ai sensi dell’art.
16 della legge 689/1981 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione;
3. Ai sensi dell’art. 18 della legge 689/1981, l’interessato entro 30 giorni dalla notifica, ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente . Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta nessuna documentazione o richiesta di essere sentito, l’istruttoria viene conclusa dal responsabile del procedimento;
Il responsabile del procedimento, valutata la documentazione e ascoltato l’interessato che ne abbia fatto richiesta, assume con
apposito atto, le seguenti determinazioni:
- applicazione delle relative sanzioni se il fatto è fondato e provato;
- l’archiviazione del procedimento se sono sono emersi elementi tali da doversi applicare sanzioni amministrative pecuniarie;
4. la conclusione del procedimento è comunicata anche ai soggetti che hanno segnalato la violazione.
Art. 34 Diffida
1.- Il titolare dell'autorizzazione, qualora sia incorso, per la seconda volta nell'arco di un anno, in una sanzione pecuniaria prevista dal presente Regolamento è soggetto, altresì, alla diffida da parte dell'Amministrazione comunale.
Art. 35 Sospensione dell'autorizzazione
1. - L'autorizzazione è sospesa dai Sindaco per un periodo di mesi 1 (uno), quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'art. 34 nell'arco di due anni.
2. - A seguito del provvedimento di sospensione della autorizzazione, il titolo abilitativo deve essere riconsegnato all'Ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione, comunicandola all'Ufficio provinciale della MCTC.
Art. 36
Sospensione cautelare dal servizio
1. - Qualora il titolare della autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione comunale può procedere alla loro sospensione dal servizio.
Art. 37
Decadenza dell'autorizzazione
1. - E' disposta la decadenza dell'autorizzazione, a titolo di sanzione, nei seguenti casi:
a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni, salvo cause di forza
maggiore debitamente documentate;
b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi senza giustificazione;
c) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute all’art. 23;
d) a seguito di 3 (tre) provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi 5 (cinque) anni ai sensi dell'art. 35;
e) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute all'art. 29, comma 2;
f) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio
2.- La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della
M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 38
Abrogazione di precedenti disposizioni
1. - Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
a) il Regolamento N.C.C., per la parte relativa al servizio con autobus, approvato con o.d..g. n. 167/c del 26/11/1987.
b) tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.
Art .39 Norma di rinvio
1. - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme del D.M. 448/91 e relative disposizioni applicative nonché le altre norme di legge e di Regolamento applicabili in materia.
Art. 40 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione provinciale di approvazione dell’atto medesimo