ALLENAMENTO PODISTICO COLLETTIVO“CORRI X PADOVA” – 12° EDIZIONE 2021/2022 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Comune di Padova
Codice Fiscale 00644060287
REG. N. DEL
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
ALLENAMENTO PODISTICO COLLETTIVO“CORRI X PADOVA” – 12° EDIZIONE 2021/2022 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
tra
IL COMUNE DI PADOVA – Settore Servizi Sportivi – Codice Fiscale e Partita Iva 00644060287 – (di seguito anche “sponsée”) rappresentato dalla dott.ssa Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, domiciliata presso la sede dell’Ente, la quale interviene nella sua qualità di Capo Settore Servizi Sportivi, incarico conferito dal Sindaco con decreto n. XXXXXXX, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente il Comune medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Determina n. XXXXXXXXXXXX xxx XXXXXXXXXXX esecutiva;
e
XXXXXXXXXX (di seguito anche “sponsor”) avente sede legale in XXXXXX, partita iva XXXXXXXXXXX e codice fiscale XXXXXXXXXX legalmente rappresentata da XXXXXXXXX, che ai fini del presente atto elegge il proprio domicilio fiscale presso la suindicata sede.
VISTE
− la Deliberazione di G.C. n. 2021/0386 del 20/07/2021 che autorizza l’effettuazione della dodicesima edizione dell’ allenamento podistico “Corri x Padova” che si terrà da novembre 2021 a giugno 2022;
− la Determinazione n. XXXXXXXXXXX di approvazione della seguente documentazione: Avviso pubblico per la ricerca di
sponsor (di seguito anche “avviso”); Modulo per dichiarazioni e presentazione dell’offerta di sponsorizzazione.
PREMESSO:
− che a seguito di detta procedura lo sponsor ha formulato offerta per la sponsorizzazione dell’allenamento podistico collettivo “Corri x Padova” 12° edizione 2021/2022 agli atti del Settore;
− che con Determinazione n. XXXXXXX, esecutiva, è stata conferita a XXXXXXXXXXXXXXXX la qualifica di “Sponsor” della “CXP ed. 2021/2022” e approvato XXXXX(oggetto della sponsorizzazione);
− che quanto sopra costituisce parte integrante del contratto.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. Oggetto del Contratto: Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione sotto forma di sponsorizzazione intercorrente tra il Comune di Padova – Settore Servizi Sportivi e XXXXXXXXXXXXX a sostegno dell’allenamento podistico collettivo “Corri x Padova” 2021/2022;
2. Obblighi dello Sponsor: lo sponsor s’impegna a XXXXXXXXXXXX, per un importo complessivo pari a € XXXXXXXXXXXXX in favore del Comune di Padova – Settore Servizi Sportivi quale corrispettivo delle controprestazioni, da effettuarsi da parte dello sponsée indicate nell’articolo successivo.
Lo sponsor è altresì tenuto:
− ad individuare il logo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione;
− a mettere a disposizione dello sponsée ogni strumento utile all’esatta e fedele riproduzione del logo.
Si da atto che l’imposta relativa alle pubbliche affissioni ed all’installazione di mezzi pubblicitari derivante dalle garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità, deve intendersi ricompresa nell’importo della sponsorizzazione indicato dallo sponsor nella domanda di sponsorizzazione. Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate. Lo sponsor garantisce che l’oggetto della sponsorizzazione non rientra nelle ipotesi di “sponsorizzazioni escluse” di cui all’art. 8 dell’Avviso.
3. Obblighi dello Sponsée:
Lo sponsée si obbliga a garantire il logo su tutto il materiale di comunicazione prodotto, sito web e news-letters;
− esposizione striscione alla partenza/arrivo;
− citazione dello sponsor da parte dello speaker per una volta entro le ore 20,00;
− uno spazio fino a mt. 3x3 nel Villaggio "CXP".
In caso di annullamento, di una o più serate, della manifestazione, a causa di condizioni atmosferiche sfavorevoli, ordine pubblico o altri eventi non prevedibili al momento della stipula del presente contratto, la manifestazione non verrà riproposta e nessun indennizzo potrà essere richiesto da parte dello Sponsor all’Amministrazione.
4. Obblighi Fiscali:
Le parti convengono nel quantificare in € XXXXXX (iva inclusa) il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza del presente accordo, che sarà contabilmente disciplinato come segue (in caso di sponsorizzazione tecnica):
A) XXXXXXXX emetterà due fatture nei confronti del Comune di Padova – Settore Servizi Sportivi – Codice Univoco Ufficio ADCPL6 in due momenti:
1) entro il 31/12/2021 per l’importo di € XXXXX (iva inclusa) per i servizi resi da novembre a dicembre 2021;
2) entro il 30/06/2022 per l’importo di € XXXXX (iva inclusa) per i servizi resi da gennaio 2022 e fino al termine della manifestazione ;
B) IL COMUNE DI PADOVA emetterà due fatture di pari importo a titolo di sponsorizzazione della manifestazione “Corri x Padova” 12° edizione.
Come previsto dalla Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 dell’Agenzia delle Entrate, per la quale la disciplina della scissione dei pagamenti non è applicabile alle fattispecie nelle quali la P.A. non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore ovvero nell’ambito di operazioni permutative e di compensazione, NON verra applicato lo SPLIT PAYMENT. In sede di fatturazione elettronica, nel tag relativo all’esigibiltà dell’Iva, dovrà essere indicata la “I”.
5. Codice Identificativo di Gara: XXXXXXX (in caso di sponsorizzazione tecnica);
6. Tracciabilità: al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010, come modificato ed interpretato dalla Legge n. 217/2010 lo Sponsor comunica:
1) l’attivazione o la precedente sussistenza, del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi a commesse pubbliche;
2) I dati identificativi del suddetto conto corrente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3) i seguenti dati identificativi del/i soggetto/i (persona fisica) che per lo Sponsor sarà delegato ad operare sul conto corrente dedicato XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Lo sponsor s’impegna a comunicare tempestivamente eventuali sostituzioni e/o modifiche riguardanti:
− il conto corrente dedicato utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi a commesse pubbliche;
− i dati identificativi del soggetto (persona fisica) delegato a operare sul conto corrente.
Lo sponsor s’impegna inoltre ad osservare le norme di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla L. 136/2010 per tutti i rapporti relativi alla presente sponsorizzazione.
7. Durata e condizioni del contratto: il presente accordo ha durata dal momento della sua sottoscrizione sino al termine della “Corri x Padova “ 12° edizione 2021/2022”.
In caso del protrarsi dell’emergenza epidemiologica COVID19 o in caso di nuova emergenza:
- il contratto di sponsorizzazione dovrà intendersi conseguentemente adeguato alle relative normative in materia, con eventuali oneri posti in capo allo sponsor;
- l’Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di ridefinire gli elementi del contratto in essere.
8. Controversie: Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il Comune di Padova – Settore Servizi Sportivi sia attore o convenuto è competente l’Autorità Giudiziaria Ordinaria con esclusione di qualsiasi forma di arbitrato.
9. Recesso: il Comune di Padova - Settore Servizi Sportivi si riserva la facoltà di recedere dal contratto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per sopravvenuti motivi di ordine pubblico o per inadempienza contrattuale.
10. Informativa ai sensi del Regolamento Generale per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx - pec: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
Responsabile della protezione dei dati: Il responsabile della protezione dei dati è IPSLab Srl, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza, e mail: xxxx@xxxxxx.xx; pec: xxx@xxx.xxxxxx.xx.
Finalità e base giuridica del trattamento: Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l’attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti. Il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.
Eventuali destinatari: I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.
Periodo di conservazione dei dati: Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.
Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione: La comunicazione dei dati personali è
obbligatoria per l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di concludere il contratto.
Diritti dell’interessato: In qualità di interessato Le sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all’Autorità garante. Qualora volesse esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, La invitiamo a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.
11. Spese, Imposte e Tasse: Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello sponsor. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso.
12. Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17 settembre 2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019). L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l’elenco previsto dall’art. 1, c. 53, D.lgs. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita. Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011.L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo. Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. L’appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto. L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.. Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.
13. Disposizioni generali: Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti. Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente accordo, benché ad esso non materialmente allegati, l’Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. XXXXXXXXXXXXXX , l’offerta presentata dallo sponsor in seno alla procedura di selezione degli sponsor, in data XXXXX prot. XXXXX, agli atti dello sponsée presso il Settore Servizi Sportivi.
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale
Comune di Padova Settore Servizi Sportivi dott.ssa Xxxxxx Xxxxx Xxxxx (firmato digitalmente)