REGOLAMENTO
Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna
REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E DISTRIBUZIONE
DELLA RISORSA IDRICA CONSORTILE PER LE UTENZE EXTRA-AGRICOLE
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 PREMESSA
La fornitura di acqua grezza per le utenze extra-agricole, già garantita da ultimo dal Regolamento per la gestione e distribuzione della risorsa idrica consortile per uso diverso da quello irriguo, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n° 7 del 07.02.2008, è disciplinata dal presente Regolamento, predisposto dall’Amministrazione del Consorzio nelle more del perfezionamento dell'iter procedimentale delineato dall'art. 46 commi 3, 4, e 8 della L.R. 23 maggio 2008 n° 6 (Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica) come richiamato dall'art. 2 dello Statuto Consortile (adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 45 in data 11 settembre 2009), relativamente alle funzioni non comprese tra quelle di cui all'art. 2 della citata
L.R. N° 6/2008, già svolte dal Consorzio alla data della sua entrata in vigore.
ART. 2
UTENZE EXTRA - AGRICOLE
Ai fini del presente Regolamento, per utenze extra-agricole s’intendono quelle utenze che utilizzano l’acqua per usi diversi da quello agricolo quali, a titolo esemplificativo: artigianale e/o industriale (blocchiere, produzione inerti), villaggi turistici, camping, ristoranti, parcheggi, cantieri edili, attrezzature sportive (centri sportivi, campi da golf e calcio), Comuni, bocchette antincendio ad uso privato, giardini comunali, giardini condominiali etc..
ART. 3 DISTRIBUZIONE RISORSA IDRICA
L’acqua distribuita dal Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna è grezza e non idonea per gli usi potabili, pertanto il Consorzio non risponde di eventuali danni o malattie a persone o animali. Non è consentita l’apertura di utenze per uso domestico.
Alla distribuzione dell’acqua nelle aree comprese entro il perimetro irriguo del comprensorio, si provvede con le acque derivate, per il sub Comprensorio 1 Chilivani dalla Diga di Monte Lerno, dagli acquedotti rurali di Cantaru Addes e Riu Ena, per il sub Comprensorio 2 Anglona, dalla Diga di Casteldoria e dalla Traversa di donigaza Costa Cana, o da qualsivoglia altra fonte nel tempo resa disponibile.
ART 4 EROGAZIONE DELL'ACQUA
Il Consorzio assicura l’erogazione dell’acqua per usi diversi o in aggiunta a quello irriguo alle utenze extra- agricole interne al comprensorio secondo le disposizioni del presente regolamento.
L’erogazione sarà in ogni caso subordinata al soddisfacimento prioritario delle esigenze relative alle utenze agricole.
L'erogazione dell'acqua grezza, con le modalità e secondo le specifiche tecniche di cui al presente regolamento è autorizzata di anno in anno dall’Amministrazione previa installazione dello strumento di misurazione dei consumi di cui all'art. 12. E' regolamentata da specifico contratto che disciplina il rapporto economico e giuridico tra le parti, di cui il presente regolamento costituirà parte integrante e sostanziale anche ai sensi dell'art. 1341 c.c..
ART. 5
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni del presente regolamento integrano quelle dei vigenti regolamenti per la distribuzione della risorsa idrica consortile del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, alle quali si fa richiamo, in quanto compatibili, per tutto quanto non sia qui espressamente indicato . Esse si intendono inoltre completate da quelle del Codice Civile e da ogni altra disposizione di legge e regolamento in materia.
Sono da considerarsi abrogate tutte le disposizioni dei vigenti regolamenti per la gestione e distribuzione della risorsa idrica consortile aventi ad oggetto la fornitura di acqua grezza alle utenze extra-agricole in contrasto con il presente regolamento.
IMPIANTI CONSORTILI
ART. 6
RETE DI DISTRIBUZIONE CONSORTILE
La rete di distribuzione pubblica, compresi gli idranti, i misuratori di portata, i sezionamenti di qualsiasi genere e tutti gli accessori, sono gestiti esclusivamente dal Consorzio.
Il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna ha la facoltà di apportare tutte quelle modifiche alla disposizione delle condotte e delle altre opere pubbliche che si rendessero necessarie per migliorare la funzionalità degli impianti.
Gli utenti sono personalmente responsabili di tali opere poste nelle loro proprietà e sono tenuti al pagamento dei danni causati per dolo o imperizia.
Gli utenti sono tenuti a comunicare al Consorzio tempestivamente e comunque entro e non oltre 24 ore, eventuali inconvenienti o danni che si dovessero verificare negli impianti.
Per una maggiore sicurezza per persone ed animali è fatto obbligo a chiunque transiti in prossimità dei manufatti consortili quali canali, bacini, sgrigliatori, sifoni, tombini, canali di scolo, di attenersi al rispetto delle distanze di sicurezza e comunque al rispetto dei divieti d'accesso a tutte le strutture consortili previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti. Il Consorzio declina qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone causate da negligenza e/o imperizia del singolo e/o dall'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra.
ART. 7 MANUTENZIONE
La manutenzione delle condotte e di tutte le opere idrauliche di bonifica di carattere pubblico verrà eseguita a cura del Consorzio quale unico concessionario delle opere consortili.
Gli utenti hanno l’obbligo di lasciare transitare sulla loro proprietà il personale e mezzi del Consorzio addetti alla verifica della funzionalità degli impianti, alla manutenzione, sorveglianza, regolazione degli impianti nonché ai controlli esperiti nei confronti degli stessi utenti e per tutti i rilevamenti necessari.
ART. 8
MANOVRA APPARECCHIATURE
Le manovre di apertura e chiusura delle saracinesche di sezionamento e di quelle relative ai vari nodi, per l’immissione dell’acqua alle prese d'utenza, sono eseguite a cura del Consorzio.
Nessun utente può ostacolare il personale del Consorzio durante il disimpegno delle sue mansioni.
Il personale addetto alla gestione ed alla manutenzione degli impianti, dovrà –in particolare- essere in grado di svolgere tutte le mansioni sotto elencate:
- sorveglianza degli impianti di sollevamento e della rete adduttrice e distributrice;
- manovra di apertura e chiusura dei manufatti di consegna dell’acqua;
- riparazioni e manutenzioni agli impianti;
- rilevamento delle utenze.
Ogni eventuale irregolarità deve essere tempestivamente segnalata al competente ufficio per la gestione del distretto irriguo.
EROGAZIONE DELL'ACQUA
ART. 9 DOMANDA DI FORNITURA
La domanda di fornitura della risorsa idrica di cui al presente regolamento ha cadenza annuale e dovrà essere presentata presso la sede legale del Consorzio, attraverso l'apposito modulo distribuito presso l’ufficio del Comprensorio irriguo in cui ricade l’immobile o scaricabile dal sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
La domanda, per gli anni successivi al primo, dovrà essere presentata entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno.
La domanda deve essere sottoscritta dal proprietario anche quando la comunicazione è presentata da un conduttore, affittuario, enfiteuta o altra persona che conduca l'immobile in virtù di diritto reale o ad altro titolo, oppure da un suo rappresentante e deve contenere:
• i dati anagrafici, desunti all’occorrenza da un documento;
• il domicilio e il codice fiscale o partita I.V.A. dell'utente;
• gli estremi catastali del terreno o dell’immobile a cui si riferisce la richiesta;
• partita I.V.A., sede e recapito nel caso di Società;
• un recapito telefonico;
• indirizzo per fatturazione e corrispondenza;
• tipologia dell’utenza;
• quant'altro necessario all’individuazione dell’utenza e/o previsto dalla normativa vigente.
Gli immobili contigui appartenenti ad un medesimo proprietario, conduttore, affittuario etc., anche se costituiti da corpi separati, vanno considerati agli effetti della richiesta d’acqua come un’unica utenza, pertanto l’utente deve inoltrare un’unica domanda secondo le modalità di cui al presente articolo.
Nel caso di eventuale attraversamento di immobili appartenenti a terzi con condotte private dovrà essere fornita idonea documentazione attestante l'accordo bilaterale fra le parti e/o la servitù dell’area interessata ovvero, ricorrendone i presupposti, la costituzione di servitù ai sensi dell'art. 1033 del Codice Civile.
L'Amministrazione del Consorzio, in considerazione del soddisfacimento prioritario delle esigenze relative alle utenze agricole, di cui all'art. 4, ovvero per motivi tecnici e/o in relazione all’andamento stagionale, in casi eccezionali e/o con scorte idriche insufficienti, si riserva di non concedere la fornitura o di modificare la data iniziale e finale della stessa.
Il Consorzio, previo accertamento, accoglie o respinge la domanda di fornitura ovvero ne subordina l’accoglimento a modifiche o prescrizioni di sua determinazione in conformità al presente regolamento.
In caso di accoglimento della domanda, l’utente dovrà provvedere alla corresponsione degli oneri di allaccio di cui all’articolo 10.
Ricevuta l’attestazione di pagamento degli oneri di allaccio di cui sopra, il Consorzio invita il richiedente alla sottoscrizione del contratto di fornitura disciplinante il rapporto giuridico ed economico tra le parti.
La durata del contratto non può in ogni caso eccedere la data del 31 dicembre di ciascun anno.
Qualora, per eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore o per qualsiasi altra causa non imputabile al Consorzio, questo si trovasse nella necessità di ridurre la quantità d’acqua o addirittura sospendere l’erogazione, gli utenti non potranno pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta in dipendenza della mancata o inadeguata erogazione.
ART. 10 ONERI DI ALLACCIO
L’amministrazione del Consorzio determinerà con apposito provvedimento, l’ammontare degli oneri di allaccio.
NORME TECNICHE
ART. 11 ALLACCIAMENTI
Le condotte private, le opere ed i manufatti di raccordo alle condotte pubbliche devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio e realizzate a cura e spese dell’utente.
Tali opere non devono creare difficoltà al transito delle persone e dei mezzi lungo la fascia di rispetto e/o esproprio che fiancheggia l’opera pubblica.
Le condotte a valle degli idranti consortili e l’intera rete idrica di pertinenza dell'utente devono essere realizzate secondo le specifiche tecniche impartite dal Consorzio e, in quanto private, devono essere mantenute e rinnovate a cura e spese degli utenti interessati.
L’acqua sarà prelevata a cura dell’utente, regolarmente autorizzato, solo ed esclusivamente dagli idranti consortili.
Ogni intervento di trasformazione dovrà ottenere un parere di conformità da parte dei competenti uffici del Consorzio.
ART. 12
MISURATORI VOLUMETRICI DEI CONSUMI
Lo strumento di misurazione dei consumi sarà istallato a cura del Consorzio.
Spetta all'Ente di determinare le caratteristiche ed il luogo di collocamento del contatore in relazione alla tipologia di utenza.
CONSUMI
ART 13 MODALITA’ DI TARIFFAZIONE
Le utenze di cui al presente regolamento sono soggette al pagamento a metro cubo dell’acqua consumata. L’Amministrazione consortile determina con apposita delibera il costo a metro cubo della risorsa.
I consumi sono determinati con cadenza annuale dalle letture dei contatori eseguite dal personale del Consorzio.
L’Utente ha facoltà di verifica e contraddittorio al momento della lettura.
Le somme dovute per il consumo dell’acqua più l’IVA nelle forme di Legge, le modalità ed i tempi di pagamento, saranno comunicate con lettera all’indirizzo fornito dall’Utente nell’apposito modulo di richiesta di fruizione dell’acqua.
L’Utente, avrà facoltà di opporre reclamo entro 30 gg. dalla comunicazione. Non saranno presi in considerazione reclami pervenuti oltre tali termini.
Il proprietario dell'immobile, se diverso dall’Utente, in caso di inadempienza del medesimo, potrà essere chiamato a rispondere in solido.
Nel caso di in cui siano manomessi i sigilli ovvero sia stata compiuta qualsiasi altra operazione destinata a pregiudicare il funzionamento del contatore ovvero si riscontri un malfunzionamento dovuto all'impianto idrico dell'utente, il Consorzio, ferma restando la sospensione della fornitura e la risoluzione del contratto di cui agli articoli 18 e 20, provvederà alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni ovvero, in assenza di dati pregressi, in base ai valori statistici medi ricavabili in funzione della tipologia d'utenza.
CONTRATTO DI FORNITURA
ART. 14 SUCCESSIONE NEL CONTRATTO
In tutti i casi in cui la legge consente la successione nel contratto, gli aventi titolo, salva disdetta ai sensi dell'art. 19, dovranno presentare domanda di successione nel contratto comunicando al Consorzio la variazione nominativa di utenza entro 60 gg. dal fatto che ha determinato la successione nel contratto e producendo idonea documentazione o autocertificazione, ove consentita, previo versamento dei connessi costi amministrativi determinati con apposito formale provvedimento.
ART.15 SUBENTRO
Si ha subentro in caso di variazione della titolarità dell'utenza.
La titolarità dell’utenza può essere modificata solo con l’espressa accettazione del Consorzio e con le modalità stabilite nel presente articolo.
Il subentro ha effetto se, previa disdetta del precedente utente, il titolare subentrante presenta apposita domanda e stipula un nuovo contratto di fornitura, previo versamento dei connessi costi amministrativi determinati con apposito formale provvedimento.
La domanda di subentro dovrà essere presentata entro 60 gg. dalla variazione della titolarità.
Nel caso in cui il nuovo utilizzatore abbia usufruito del servizio senza tempestiva regolarizzazione della sua condizione di nuovo utente, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 22 ed il precedente titolare risponderà in solido di tutti gli impegni contrattuali.
ART. 16
FALLIMENTO DEL TITOLARE DEL CONTRATTO
In caso di fallimento del Titolare, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il Consorzio ne venga comunque a conoscenza.
Il curatore, con l’autorizzazione del Giudice delegato al fallimento, può subentrare nel contratto al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi, oppure può recedere dal medesimo.
ART. 17 MOROSITA' PENDENTI
La fornitura è subordinata al regolare pagamento dei canoni precedenti o al concordato dilazionamento di eventuali pendenze debitorie o sub judice.
L'utente moroso nel pagamento del canone non avrà diritto all’erogazione dell’acqua. Allo stesso saranno addebitati, oltre ai canoni non pagati, gli interessi passivi al tasso corrente, maggiorati di due punti, nonché l’addebito delle spese di xxxxxxx e riallaccio utenza.
Non si darà corso al rinnovo del contratto di fornitura in caso di utenti morosi e/o insolventi.
ART. 18 SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
Ferme restando le vigenti norme di legge in materia, fatta salva ogni altra azione legale per l'eventuale risarcimento dei danni, il Consorzio si riserva di sospendere la fornitura, senza che gli utenti possano vantare alcun diritto ed alcun indennizzo:
1. in caso di danneggiamento delle apparecchiature o impianti di proprietà del Consorzio, immissione nella rete di corpi estranei o di acque non provenienti dall’impianto pubblico consortile, ovvero qualunque manomissione ed alterazione alla rete di distribuzione, alle relative fasce laterali di rispetto, alle prese aziendali, alle saracinesche, agli sfiati ed ogni altro manufatto degli impianti consortili;
2. in caso di manomissione di sigilli o compimento di qualunque altra operazione diretta a rendere irregolare il funzionamento del contatore;
3. nei casi di cui all'art. 17 (morosità pendenti);
4. uso diverso da quello stabilito nel contratto di fornitura;
5. prelievi abusivi e/o rivendita della risorsa idrica senza autorizzazione;
6. rifiuto o impossibilità all’accesso degli incaricati del Consorzio per la lettura dei contatori e la verifica degli impianti;
7. difformità dell'allaccio e degli impianti dalle prescrizioni contenute nel presente regolamento e/o impartite dal Consorzio;
8. ipotesi di successione nel contratto, di cui il Consorzio sia venuto a conoscenza senza che siano pervenute la formale domanda di successione e le comunicazioni di cui all’art. 14;
9. subentro di fatto non regolarizzato ai sensi dell'art. 15;
10. per esigenze di forza maggiore o per urgenti interventi di manutenzione;
11. per motivi tecnici ed amministrativi;
12. per qualsiasi ragione che sia causa di danni a terzi derivanti da impianti posti a monte dei contatori.
13. in caso di perdita dovuta a rottura degli impianti privati posti a valle dei contatori, di cui il Consorzio sia venuto a conoscenza, e/o omissione dei tempestivi interventi di riparazione di competenza dell'utente, al solo fine di evitare lo spreco della risorsa idrica consortile.
Nei casi di cui ai numeri 3, 4, 6, 7, 8 e 9 il Consorzio comunicherà all’utente a mezzo raccomandata A.R. preavviso di sospensione evidenziando che, perdurando l’inadempienza, dopo 30 gg si procederà alla sospensione della fornitura. Perdurando ulteriormente l’inadempienza, almeno 10 gg prima dell’effettiva sospensione della fornitura, il gestore notificherà all’utente a mezzo raccomandata A.R. il preavviso di distacco immediato.
Nei casi di cui ai numeri 1, 2 e 11 la sospensione sarà disposta 48 ore dopo il preavviso da inviare all’utente con raccomodata A.R., telegramma, od altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.
Nel caso di cui al numero 13 la sospensione sarà disposta entro 24 ore dal ricevimento del preavviso a mezzo raccomandata a/r, telegramma od altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.
Nei casi di cui ai numeri 5, 10 e 12 la sospensione sarà immediata e ne sarà data tempestiva comunicazione con mezzi idonei, anche di massa.
ART. 19 DISDETTA
La disdetta della fornitura dell'acqua deve essere presentata o trasmessa con raccomandata A/R presso la sede legale del Consorzio utilizzando l’apposito modulo distribuito presso l’ufficio del Comprensorio irriguo in cui ricade l’immobile e scaricabile dal sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
L’accoglimento della disdetta determina la chiusura dell’utenza.
L’accoglimento, comporta, altresì, l’interruzione del servizio all’utenza richiedente ma anche ad altre utenze ad essa eventualmente collegate. In tal caso i medesimi dovranno provvedere, a proprie spese, alla realizzazione di nuova opera di presa, previa autorizzazione e consulenza tecnica del Consorzio.
ART. 20
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto si risolve di diritto quando, nelle ipotesi previste dall'art. 18 numeri 3, 4, 6, 7, 8 e 9, siano trascorsi 60 gg. senza che siano cessate le cause che hanno dato luogo alla sospensione.
Il contratto si risolve altresì di diritto nel caso di cui al numero 5 dell'art. 18.
ART. 21
PERDITE DANNI RESPONSABILITA
Il Consorzio è esonerato da responsabilità per i danni derivanti da caso fortuito, ivi compreso il fatto del terzo, e/o forza maggiore.
Il Consorzio - con esplicito riferimento alle condotte consortili - è altresì espressamente esonerato da ogni responsabilità per danni cagionati all'utente da allagamenti dipendenti da rotture e/o avarie del sistema distributivo, salvo i casi di dolo o colpa grave.
Il Consorzio non può, né direttamente né indirettamente, essere chiamato a rispondere di perdite o dispersioni degli impianti posti dopo il contatore da qualunque causa prodotte. Degli eventuali danni alle limitrofe proprietà ed a terzi in genere, risponderanno direttamente gli utenti, rimanendo il Consorzio pienamente sollevato da ogni responsabilità al riguardo.
ART. 22 DIVIETI E SANZIONI
a) E’ assolutamente vietato all’utente manomettere qualsivoglia opera consortile o manovrare arbitrariamente qualsiasi apparecchiatura idraulica e/o relativi accessori, quest’ultima operazione è consentita in casi eccezionali e giustificati di grave pericolo per cose e persone e comunque dovrà darsi tempestiva comunicazione al Consorzio. In caso di inosservanza si applicherà una sanzione di € 200,00 oltre le spese necessarie al ripristino del danno ed il trasgressore verrà denunciato all’Autorità Giudiziaria a termini di Legge.
b) E' fatto assoluto divieto all'utente di manomettere in qualsiasi modo il contatore. Ai trasgressori sarà applicata una sanzione di € 250,00 ed addebitate le spese sostenute dall'Ente per il ripristino e/o sostituzione del contatore stesso, fatti salvi gli obblighi di denuncia all’Autorità Giudiziaria a termini di Legge.
c) E’ assolutamente vietata la cessione anche parziale dell’acqua ad altro utente, salvo casi particolari dietro richiesta e previa autorizzazione del Consorzio. Al trasgressore sarà applicata una sanzione di € 500,00.
d) Nelle aree di esproprio disposte lungo le condotte maestre e secondarie e nelle aree di servitù disposte lungo le condotte consortili dei distretti irrigui, l’utente deve attenersi a quanto prescritto dal Codice Civile e dalle norme vigenti in materia. Si deve anche evitare l'impianto di colture arboree e di quant’altro possa arrecare danno agli impianti di distribuzione consortili. Al trasgressore verrà applicata una sanzione di € 300,00.
e) E’ vietato prelevare acqua dalle condotte con apparecchiature e modalità diverse da quelle previste nella domanda di fornitura o dalle disposizioni consortili. All'utente che non ottemperi a tale obbligo verrà applicata una sanzione pari ad € 500,00 e potrà essere perseguito a termine di legge.
f) E' fatto assoluto divieto all'utente di derivare acque al di fuori delle singole utenze o utilizzarle per scopi diversi da quelli dichiarati in domanda. Al trasgressore verrà applicata una sanzione di € 500,00.
g) Chiunque prelevi acqua dagli impianti consortili, senza averne ottenuta l’autorizzazione annuale, incorrerà nella denuncia all’Autorità Giudiziaria a termini di Legge, allo slaccio dell’utenza ed ad ogni altra azione legale a tutela del Consorzio.
ART. 23 RECLAMI
Tutti i reclami attinenti alla fornitura della risorsa idrica, dovranno essere inoltrati alla Direzione del Consorzio.
NORMA FINALE
ART. 24
VALIDITA' DELLE DISPOSIZIONI
Il presente Regolamento resterà in vigore sino al perfezionamento delle procedure di cui all'art. 46 commi 3, 4 e 8 della Legge Regionale 23 maggio 2008 n° 6.