CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO TECNOMECCANICA LEINI’ S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO TECNOMECCANICA LEINI’ S.r.l.
Ed. | Data | Descrizione modifiche | Emesso | Verificato/Approvato |
09 | 01/03/2021 | Modifiche redazionali | RSGQ | A. D. |
Mod. 20 Rev.9 Pag. 1 a 13
Sommario
ART 5 - DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.D.T.) 4
ART 8 - MODIFICHE ALLE QUANTITA’ E VARIAZIONI 6
ART 14 - DISEGNI/DOCUMENTAZIONE TECNICA 8
ART 15 - GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLA QUALITA’ 9
ART 16 - RINTRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI 9
ART 17 - RECESSO DALL’ORDINE 9
ART 18 - RISOLUZIONE DELL’ORDINE PER COLPA DEL FORNITORE 9
ART 19 - SUBAPPALTI E CESSIONI DELL’ORDINATO 9
ART 21 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ 10
ART 23 - NON TRASFERIBILITA’ DEI CREDITI 10
ART 00 - XXXXX XXXXXXXX – DECADENZA 10
ART 25 - MANCATO ESERCIZIO DI UN DIRITTO 11
ART 26 - INVALIDITA’ ED INEFFICACIA DI SINGOLE DISPOSIZIONI 11
ART 29 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 11
ART 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 12
ART 31 – GESTIONE DEI SUB-FORNITORI 12
ART 32 – PARTI CONTRAFFATTE O SOSPETTE DI NON ESSERE APPROVATE 12
ART 33 – VALUTAZIONE DEL FORNITORE 12
ART 1 - GENERALITA’
Tutti gli acquisti, i contratti di servizio e l’esecuzione di lavori richiesti dalla TECNOMECCANICA LEINÌ
S.r.l. saranno regolati secondo le loro caratteristiche e peculiarità dalle presenti CONDIZIONI GENERALI.
Ciascun punto riportato in questo documento sarà regolato dall’applicazione delle normative e leggi italiane; in particolare le forniture devono rispondere scrupolosamente alle prescrizioni del D.LGS. 81/2008, alle successive norme integrative e speciali e a tutte le norme di legge ambientali e a tutela dei lavoratori, sia italiane che della Comunità Europea.
In mancanza di garanzie esplicite richieste, si intendono valide le garanzie contenute nelle norme UNI, ISO, CEI, EN, CUNA ecc.
Per materiali antincendio si richiede il rispetto delle normative di sicurezza vigenti.
Il Fornitore dà atto di e conferma:
• di aver avuto l’opportunità di effettuare una due diligence dettagliata dei requisiti del presen- te documento “Condizioni generali di Acquisto” e di aver posto a Tecnomeccanica Leinì S.r.l. tutte le domande che riteneva importanti ai fini della decisione relativa alla propria capacità di fornire o meno i beni e/o i servizi oggetto delle citate “Condizioni generali di Acquisto”;
• di aver ricevuto da parte di Tecnomeccanica Leinì S.r.l. tutte le informazioni richieste ai fini del- la decisione relativa alla propria capacità di fornire o meno i beni e/o i servizi oggetto delle ci- tate “Condizioni generali di Acquisto”;
ART 2 - RISERVATEZZA
Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà Tecnomeccanica Leinì S.r.l. non possono essere usate, copiate, comunicate ad altri per scopi diversi da quelli per cui sono state forni- te, senza il consenso scritto di Tecnomeccanica Leinì S.r.l.
Per ogni altro requisito relativo alla riservatezza dei dati, si fa riferimento al documento “Accordo di ri- servatezza” allegato.
ART 3 - PREMESSA
Il rapporto contrattuale derivante dal perfezionamento dell’ordine (conferma d’ordine) è regolato esclusivamente dalle condizioni specifiche espresse nell’ordine stesso e dalle presenti condizioni che potranno essere derogate solo con accordo scritto tra le parti. Di conseguenza le presenti condizioni annullano e sostituiscono ogni e qualsiasi eventuale altra clausola, e/o condizione generale di vendita stampata e manoscritta prevista su preventivi, offerte e conferme d’ordine del Fornitore.
Si ricorda espressamente che la conferma d’ordine comporta l’accettazione da parte del Fornitore sia di quanto esplicitato nell’Ordine sia del contenuto dei documenti ivi eventualmente richiamati. In caso di dubbio il Fornitore dovrà rivolgersi al compilatore dell’ordine. Nel caso di contratti ad esecu- zione continuata o periodica si applicano le stesse disposizioni alle singole forniture.
ART 4 - CONSEGNE
Dove non sia espressamente indicato il contrario, gli imballaggi si considerano compresi nei prezzi dei materiali. Tutte le avarie dipendenti da imperfetto imballaggio saranno a carico del Fornitore. Tutte le avarie dipendenti dal vettore saranno a carico del Fornitore, se il trasporto è a suo carico, fino al mo- mento della consegna alla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.
Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneg- giamento, dovuti a carenze di imballaggio, identificazione, spedizione e/o trasporto. Salvo diverso specifico accordo, la consegna dei particolari ordinati, ai fini dell’accertamento del rispetto dei ter- mini di consegna e del trasferimento del rischio della merce dal Fornitore alla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., ha luogo all’atto della consegna della merce stessa presso lo stabilimento della TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.
ART 5 - DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.D.T.)
I particolari ordinati dovranno essere accompagnati dal Documento di Trasporto, compilato in con- formità alla vigente normativa di legge, e dal packing-list. Nel Documento di Trasporto dovranno esse- re indicate chiaramente la destinazione dei prodotti ordinati, il peso totale, il numero dei colli, il quan- titativo, la denominazione dei particolari e codici articolo TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., il numero e la data della relativa ordinazione, ed ogni altra indicazione richiesta nell’ordine.
ART 6 - DATE DI CONSEGNA
Le date di consegna sono quelle riportate nell’ordine di acquisto. Ogni richiesta del Fornitore riguar- dante le modifiche alle date di consegna, anche se avanzata con lettera raccomandata, sarà con- siderata nulla e/o improduttiva di effetti a meno che essa venga accettata per iscritto dalla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., che provvederà ad emettere in tale caso la modifica all’ordine di ac- quisto. I particolari ordinati non saranno considerati consegnati, per quanto concerne i termini e le condizioni dell’ordine di acquisto, se tutti i documenti necessari per le spedizioni dei materiali e tutti i documenti tecnici e i certificati richiesti non siano stati ricevuti dalla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. I termini di consegna sono essenziali per l’interesse di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.
Per ogni giorno di ritardo del Fornitore nella consegna dei particolari acquistati con i relativi documen- ti, il Fornitore sarà tenuto, a discrezione della TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., a versare a TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. una penale pari al 5% (cinque percento) del prezzo della fornitura, fatto salvo il diritto di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. al risarcimento di eventuali maggiori danni e fermi re- stando gli ulteriori rimedi (ivi inclusa la risoluzione del contratto per inadempimento, qualora il ritardo del Fornitore ecceda i 10 giorni) spettanti alla stessa TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.
ART 7 - ACCETTAZIONE
La semplice consegna o il pagamento dei particolari ordinati non possono in nessun caso essere con- siderati come accettazione degli stessi da parte di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., la quale avviene unicamente a cura dell’Assicurazione Qualità di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.
Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa/qualitativa dei particolari ordinati, sia a quanto pat- tuito, sia a quanto dichiarato nel Documento di Trasporto.
Eventuali non conformità da noi riscontrate sui vostri prodotti vi saranno notificate mediante Rapporto di Non Conformità che dovrete restituire al mittente debitamente compilato con chiara indicazione del trattamento del materiale non conforme e con identificazione delle cause che hanno generato la non conformità nonché delle azioni correttive per la loro eliminazione.
Eventuali non conformità da voi riscontrate sui materiali/particolari/lavorazioni prodotti e/o già con- segnati dovranno essere comunicate immediatamente a TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. mediante comunicazione formale della non conformità o richiesta di deroga/concessione in forma scritta a mezzo e-mail con chiara indicazione del trattamento del materiale non conforme e con identificazio- ne delle cause che hanno generato la non conformità nonché delle azioni correttive per la loro elimi- nazione.
Le modalità di trattamento di prodotti non conformi, nonché eventuali deroghe e/o concessioni vi sa- ranno formalmente approvate previa nostra valutazione tecnica della Qualità del prodotto finale.
Qualsiasi necessita di modifica alla definizione del prodotto e/o del processo, trasferimenti di sito pro- duttivo o cambi di fornitori dovrà essere da voi formalmente richiesta e l'approvazione sarà subordina- ta alla nostra valutazione tecnica della qualità del prodotto finale e del processo.
- Dettaglio per Classe merceologica: MATERIA PRIMA:
Tutte le forniture di materia prima richieste a produttori devono essere accompagnate da certifica- zione di qualità del produttore secondo norma EN 10204:2005 3.1.
Tutte le forniture di materia prima richieste a distributori/stockisti devono essere accompagnate da certificazione di qualità del produttore secondo norma EN 10204:2005 3.1 e da dichiarazione di con- formità secondo norma ISO/IEC 17050:2005 relativa alle attività del distributore/stockista.
Il Laboratorio che esegue le prove riportate sui Test Report Materiale (o Certificato di qualità del ma- teriale), e che emette il Certificato di qualità del materiale secondo norma EN 10204:2005 3.1, deve essere accreditato NADCAP o approvato dal Cliente finale (chiedere conferma a TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.) o accreditato da altri Enti Nazionali riconosciuti dal Cliente finale (chiedere conferma a TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.).
Nel caso in cui all’atto del controllo di ricevimento risulti la non conformità quantitativa dei particolari ordinati, TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. avrà a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà:
• accettare le differenze quantitative riscontrate con facoltà di modificare corrispondentemente i quantitativi delle forniture successive;
• respingere la parte dei particolari ordinati risultata eccedente a spese e rischio del Fornitore;
• ottenere che il Fornitore provveda immediatamente all’invio della porzione dei particolari ordinati risultata mancante, essendo inteso che ogni maggiore onere e spesa per immediata integrazione saranno ad esclusivo carico del Fornitore.
- Dettaglio per Classe merceologica: UTENSILERIA ED ATTREZZATURE:
In caso di ORDINE VERBALE o ANTICIPO D’ORDINE, effettuato per ragioni di estrema urgenza da parte del personale di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. e quindi senza tutte le dovute specifiche, il Fornitore è tenuto ad inviare a mezzo e-mail una distinta dei materiali ordinati, relative specifiche, prezzi e sconti applicati.
- Dettaglio per Classe merceologica: MATERIALI IN CONTO LAVORAZIONE:
La documentazione di riferimento che accompagna i materiali inviati in conto lavorazione è costituita da:
1. Documento di trasporto;
2. Ordine di acquisto (se presente);
3. Disegno costruttivo e/o specifiche tecniche;
4. Cartellino di identificazione dei materiali.
Il Fornitore è tenuto a considerare il D.d.T. quale ORDINE (nel caso questo non sia presente) per l’esecuzione delle lavorazioni specificate e segnalare tempestivamente, se non preventivamente concordata, la quotazione delle singole lavorazioni.
Alla consegna il Fornitore deve:
1. Specificare sulla documentazione di consegna il riferimento al D.d.T. di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.;
2. Identificare i prodotti in consegna (Descrizione, numero di disegno, quantità, cicli, cartellini operativi);
3. Segnalare e mantenere fisicamente separati eventuali scarti di lavorazione;
4. Rendere e dichiarare gli stessi mezzi di contenimento inviati dalla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.;
5. Allegare eventuali Certificazioni all’occorrenza richieste da TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.
Tutte le forniture di semilavorati e/o lavorazioni e/o trattamenti devono essere accompagnate da di- chiarazione di conformità secondo norma ISO/IEC 17050:2005.
- Dettaglio per Classe merceologica: VARIE E MATERIALI DI CONSUMO
In caso di ORDINE VERBALE o ANTICIPO D’ORDINE, effettuato per ragioni di estrema urgenza da parte del nostro personale e quindi senza tutte le dovute specifiche, il Fornitore è tenuto ad inviare a mezzo e-mail una distinta dei materiali ordinati, relative specifiche, prezzi e sconti applicati.
ART 8 - MODIFICHE ALLE QUANTITA’ E VARIAZIONI
Durante le fasi di approntamento dei particolari ordinati, la TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. avrà il diritto di richiedere per iscritto al Fornitore l’effettuazione di modifiche alle quantità e/o variazioni sui partico- lari oggetto dell’ordine e il Fornitore si obbliga fin da ora ad adempiere a tali richieste.
Nel caso che dette modifiche o variazioni comportassero aumenti o diminuzioni dei costi da sostenersi dal Fornitore o dalla TECNOMECCANICA LEINI’ S.r.l. e/o modifiche ai tempi richiesti per la consegna dei particolari ordinati, un opportuno adattamento dei prezzi e dei termini di consegna sarà concor- dato con la TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. e il Fornitore e regolamentato tramite una modifica all’ordine d’acquisto.
ART 9 - AMBIENTE
- Il Fornitore dichiara e garantisce che i beni rispettano tutte le leggi che disciplinano la gestione, il trattamento, il trasporto, l’importazione, l’esportazione, la notifica, la registrazione o l’autorizzazione delle sostanze chimiche come previsto dal Protocollo di Montreal, dalla Conven- zione di Stoccolma sugli inquinanti organici preesistenti, dall’US Toxic Substances Control Act, dal Regolamento della Comunità Europea nr. 1907/2006 (REACH) per quei beni fabbricati o importati in EU o altre normative chimiche comparabili (“Legislazione chimica”); e possono essere utilizzati da Tecnomeccanica Leinì S.r.l. nel pieno rispetto della Legislazione chimica.
- A meno che Tecnomeccanica Leinì S.r.l. abbia diversamente concordato per iscritto, il Fornitore dichiara e garantisce che i beni non contengono sostanze chimiche che sono limitate o comun- que vietate ai sensi della Legislazione Chimica e / o piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalen- te, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurato (PBDE), arsenico, amianto, benzene, policlorobifenili, tetracloruro di carbonio, berillio o materiali radioattivi. Il Fornitore notificherà a Tecnomeccanica Leinì S.r.l. per iscritto la presenza di qualsiasi nanomateriale contenuto nei beni o utilizzato durante le sue operazioni. Su richiesta di Tecnomeccanica Leinì S.r.l. e fatte salve ragio- nevoli disposizioni di riservatezza che consentano a Tecnomeccanica Leinì S.r.l. di adempiere ai propri obblighi di conformità, il Fornitore fornirà a Tecnomeccanica Leinì S.r.l. la composizione chi- mica dei beni, e ogni altra informazione rilevante relativa ai beni, ad inclusione, ma non limitata- mente a test, dati e informazioni relative alla loro eventuale pericolosità.
- Salvo quanto specificatamente stabilito dai disegni di progetto o dalle specifiche, è severamente vietato l’uso di placcatura al cadmio o al nichel-cadmio nella fabbricazione dei beni. È altrettan- to vietato l’uso di placcatura al cadmio o al nichel-cadmio per tutte le attrezzature, gli impianti e le apparecchiature utilizzate ai fini di produzione, assemblaggio, collaudo e movimentazione dei beni, a meno che il Fornitore non ne abbia comunicato in anticipo l’uso a Tecnomeccanica Leinì
S.r.l. e abbia ottenuto il suo previo consenso scritto.
- Ai sensi dell’art. 33 del Regolamento della Comunità Europea nr. 1907/2006 (REACH) riguardanti le sostanze estremamente problematiche (SVHC) incluse nella “Candidate List” presenti negli articoli così come definiti nel Regolamento della Comunità Europea nr. 1907/2006 (REACH), durante le at- tività di produzione / riparazione/revisione dei beni fabbricati o importati in UE, il Fornitore deve in- dicare la presenza di qualsiasi SVHC elencata nella “Candidate List” contenuta in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso. Per l’elenco di queste sostanze consultare il seguente link: xxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxx-xxxxx
- Il Fornitore notificherà a Tecnomeccanica Leinì S.r.l. qualsiasi pertinente Restrizione per ogni so- stanza, in quanto tale, in miscele o in articoli, inclusa nell’Allegato XVII del Regolamento della Comunità Europea nr. 1907/2006 (REACH) e successive modificazioni ed integrazioni.
- Il Fornitore notificherà a Tecnomeccanica Leinì S.r.l. qualsiasi sostanza, inclusa nell’Allegato XIV del Regolamento della Comunità Europea nr. 1907/2006 (REACH) e successive modificazioni ed inte- grazioni, in corso di autorizzazione o già autorizzata dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 60 del medesimo Regolamento, e garantirà che gli usi di Tecnomeccanica Leinì S.r.l. siano inclusi e coperti dalla domanda di autorizzazione in fase di predisposizione o nell’autorizzazione già ricevu- ta dalla Commissione.
- Il Fornitore si impegna, inoltre, a monitorare periodicamente e ad aggiornare eventualmente le notifiche a Tecnomeccanica Leinì S.r.l. a seguito di modifiche e/o integrazioni delle summenziona-
te liste di sostanze, ovvero “Candidate List”, Allegato XIV e Allegato XVII del Regolamento della
Comunità Europea nr. 1907/2006 (REACH) e successive modificazioni ed integrazioni.
- Il Fornitore notificherà a Tecnomeccanica Leinì S.r.l. qualsiasi sostanza, in quanto tale, in miscele o in articoli, pre-registrata o registrata in quantità superiori a 1 tonnellata/anno prodotta o importata in UE secondo l’art. 5 del Regolamento della Comunità Europea nr. 1907/2006 (REACH) e successi- ve modifiche ed integrazioni.
- Le sostanze pericolose e le miscele devono essere classificate, etichettate e imballate in conformi- tà con i requisiti del Regolamento UE n° 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e integrazioni.
Se l’articolo 31 del Regolamento della Comunità Europea nr. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche ed integrazioni è applicabile, dovrà essere redatta una Scheda di Sicurezza (SDS) in conformità con l’Allegato II del Regolamento della Comunità Europea nr. 1907/2006 (REACH) e successive modificazioni ed integrazioni del medesimo allegato. Laddove previsto, ai sensi dell’art.
31.7 del Regolamento della Comunità Europea nr. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere messi a disposizione i pertinenti scenari espositivi in allegato alla SDS. Il Fornitore si impegna ad inviare automaticamente ogni aggiornamento alle SDS come previsto dall’articolo 31.9 del Regolamento della Comunità Europea nr. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche ed integrazioni. I prodotti (sostanze o miscele sotto REACH), per i quali non è prevista una SDS ai sensi dell’art. 31 del REACH, dovranno essere corredati da un documento informativo previsto dall’art. 32 dello stesso.
- Quando il Fornitore spedisce i beni a Tecnomeccanica Leinì S.r.l., deve fornire le seguenti informa- zioni nella lingua del luogo in cui i beni sono consegnati a Tecnomeccanica Leinì S.r.l. o a chi Tec- nomeccanica Leinì S.r.l. ha designato: comunicazione di pericolo, trasporto sicuro e informazioni di etichettatura; conformità e certificazione della documentazione. Tutta la documentazione de- ve fare riferimento al lotto o al part number del bene consegnato.
- Ove il Fornitore non si conformi alle prescrizioni REACH e CLP legalmente applicabili in modo diret- to sulla propria entità legale oppure sul Rappresentante Esclusivo (OR) nominato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento della Comunità Europea nr. 1907/2006 (REACH), relativamente ai beni forniti, Tecnomeccanica Leinì S.r.l. si riserva il diritto di risolvere, in tutto o in parte il Contratto. Il Fornitore si obbliga a manlevare ed indennizzare Tecnomeccanica Leinì S.r.l. nel caso in cui a quest’ultimo venissero disposte eventuali sanzioni da parte delle autorità nazionali di controllo su REACH e CLP a causa dei beni forniti.
- Il Fornitore dichiara e garantisce che includerà requisiti sostanzialmente simili a quanto convenuto nel Contratto in tutti i sub-contratti che stipulerà per il completo adempimento del Contratto.
ART 10 - PREZZI FISSI
I prezzi si intendono fissi ed invariabili con esplicita rinunzia da parte del Fornitore ad ogni richiesta d’incremento prezzo. Eventuali aumenti di prezzo, dovuti a modifiche costruttive, andranno preventi- vamente comunicati per iscritto dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. solo se preventivamente accettati da quest’ultima per iscritto.
ART 11 - FATTURAZIONE
La fattura dovrà riportare l’esatta ragione sociale di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. comprensiva di partita IVA, il numero e data del D.D.T., il numero dell’ordine, l’unità di misura, l’elenco dei particolari nella progressione delle bolle di consegna, il codice anagrafico del Fornitore, l’appoggio bancario completo delle coordinate.
Per rispettare le condizioni di pagamento concordate, le fatture dovranno pervenire alla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo alla data di fatturazio- ne.
Per nessun motivo potrà essere emessa fattura prima dell’effettivo ritiro della merce, salvo espressa deroga scritta concessa da TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.
ART 12 - GARANZIE
Il Fornitore garantisce, sotto la sua responsabilità, che i particolari forniti siano conformi ai requisiti co- genti applicabili, esenti da vizi, difetti e non conformità constatati in qualunque momento, prima o dopo l’uso in TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., nonché dopo la consegna ai Clienti della stessa TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. per la immissione in commercio dei prodotti. Nel caso in cui il vizio, il di- fetto o la non conformità vengano rilevati nel periodo tra la consegna del particolare e l’uscita dallo stabilimento TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. del gruppo sul quale il particolare stesso è stato impiegato, TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. avrà la facoltà di:
• respingere l’intero lotto di fornitura, fermo restando il diritto di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. al risarcimento dei danni sofferti (ivi inclusi quelli da mancata produzione);
• respingere solo i componenti difettosi addebitando al Fornitore le spese sostenute per la sele- zione degli stessi, fermo restando il diritto di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. al risarcimento dei danni sofferti (ivi inclusi quelli da mancata produzione);
• Nel caso in cui il vizio, il difetto o la non conformità vengano rilevati nel periodo tra la conse- gna dei prodotti al Cliente e l’uscita dei prodotti finiti dallo stabilimento di produzione del Cliente, TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. avrà la facoltà di:
• addebitare interamente al Fornitore le spese sostenute per l’assistenza tecnica prestata da TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. al Cliente per la sostituzione dei prodotti di cui i componenti di- fettosi fanno parte, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni altro danno;
• addebitare interamente al Fornitore i costi dei gruppi sostituiti, fermo restando il diritto al risar- cimento di ogni altro danno;
• Il Fornitore è responsabile della conformità ai requisiti cogenti applicabili, di vizi, difetti o non conformità di prodotto derivanti da lavorazioni di e/o materiale acquistato da sub Fornitori.
ART 13 - BLACK LISTS
Il Fornitore dovrà verificare che le ditte sub fornitrici a cui si rivolge non rientrino nelle liste di riferimento per la prevenzione dei reati con finalità di terrorismo. Tali liste sono reperibili ai seguenti siti web:
▪ xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxx-xxxx/0000/xxxx-xxxxxx-xxxxxxx_xx
▪ Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) Human Readable Lists | U.S. Department of the Treasury
▪ Sanctions List Materials | United Nations Security Council
Qualora la ditta sub fornitrice risultasse presente negli elenchi sopra citati, il Fornitore dovrà segnalare tale circostanza a Tecnomeccanica Leinì S.r.l. e interrompere ogni rapporto contrattuale con la me- desima.
In caso di violazione di tale disposizione l'ordine rimarrà senza onere alcuno in capo a Tecnomecca- xxxx Xxxxx S.r.l., che avrà inoltre la facoltà di risolvere ogni rapporto contrattuale con il Fornitore.
ART 14 - DISEGNI/DOCUMENTAZIONE TECNICA
Il Fornitore, impegnandosi anche per il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si obbliga a non consentire a terzi di trarre copia e/o comunque di utilizzare direttamente e/o indirettamente, sotto qualsiasi forma, i disegni e qualsiasi altro documento tecnico che abbia comunque ricevuto da TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. in relazione all'ordine. Il Fornitore si obbliga a restituire a TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., a semplice richiesta anche verbale di quest’ultima, i disegni e qualsiasi altro documento tecnico ricevuto in relazione al presente ordine; si impegna altresì a mantenere e a far mantenere (ai propri dipendenti e collaboratori) la più stretta riservatezza in ordine ai suddetti di- segni e documenti, pena la risoluzione di diritto del contratto ed il risarcimento dei danni.
Il Fornitore considererà riservate e non divulgherà a terzi in tot. o in parte le informazioni e Ia documen- tazione tecnica ricevuta dalla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. relativa alle caratteristiche dei materiali in oggetto del presente ordine di acquisto.
Il Fornitore non divulgherà notizie, materiali, campioni e/o derivati relative alla fornitura oggetto dell’ordine, se non espressamente autorizzato per iscritto dalla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.
ART 15 - GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLA QUALITA’
Le registrazioni della qualità richieste nel presente capitolato saranno consegnate a TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. unitamente al prodotto e saranno da essa conservate secondo i requisi- ti cogenti applicabili e del cliente secondo le proprie procedure interne. Al termine della fornitura tut- ta la documentazione afferente ad essa dovrà essere restituita a TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.
ART 16 - RINTRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI
Il Fornitore garantisce la rintracciabilità dei prodotti, ovvero la possibilità per ciascun prodotto conse- gnato per parti serializzate, o suo lotto di produzione per parti non serializzate, di risalire al lotto di ma- teria prima impiegato per la sua fabbricazione ed al lotto di produzione, ove applicabile. Il Fornitore garantisce di riuscire a rintracciare tutti i particolari fabbricati con un dato lotto di materia prima e/o di produzione entro 24 ore lavorative.
ART 17 - RECESSO DALL’ORDINE
La TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. avrà il diritto, a sua assoluta discrezione e senza dover fornire alcuna giustificazione, di recedere dall’ordine di acquisto, anche se – in ipotesi – già accettato dal Fornitore. In questo caso la TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. informerà il Fornitore specificando la data effettiva di operatività del recesso. Al Fornitore saranno rimborsati solo i costi effettivamente sostenuti sino alla da- ta della comunicazione di cui sopra, detratto il valore commerciale di tutto il materiale riutilizzabile o rivendibile e delle attrezzature. Il Fornitore dichiara espressamente di rinunciare ad ogni richiesta di danni diretti o indiretti, già essendosi tenuto conto di ciò nella determinazione del corrispettivo.
ART 18 - RISOLUZIONE DELL’ORDINE PER COLPA DEL FORNITORE
In caso di mancato e/o inesatto e/o ritardato adempimento di anche una sola delle obbligazioni as- sunte dal Fornitore e stabilite nelle clausole 5, 10, 11, 14, 15 e 18 delle presenti condizioni generali, il contratto si risolverà di diritto – previa dichiarazione scritta della TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. di voler avvalersi della presente clausola - a norma dell’art. 1456 del Codice Civile, con ogni corollario anche risarcitorio a carico del Fornitore. Nell’ipotesi di risoluzione del rapporto contrattuale, il Fornitore restitui- rà alla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., a semplice richiesta di questa ed entro e non oltre 5 giorni dalla medesima, a propria cura e spese, tutti i disegni, i materiali ed i documenti che abbia ricevuto in rela- zione e/o occasione di questo ordine, fin da ora rinunziando ad opporre qualsiasi eccezione, azione, ragione comunque intesa a rifiutare e/o ritardare detta restituzione. Il Fornitore non potrà esercitare alcun diritto di ritenzione dei detti disegni e/o materiali né potrà far valere alcuna eventuale pretesa, se non dopo la integrale restituzione di essi.
ART 19 - SUBAPPALTI E CESSIONI DELL’ORDINATO
L’ordine di acquisto e/o la sua esecuzione non potranno costituire oggetto di cessione, sia totale che parziale, se non in costanza di preventivo assenso scritto da parte di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. Nel caso la TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. autorizzi il Fornitore a subappaltare a terzi la fornitura, tutte le obbligazioni e le clausole del presente ordine di acquisto si intenderanno estese ai subappaltatori.
L'autorizzazione della TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. non esonererà il Fornitore dalle sue obbligazioni
derivanti dall’ordine di acquisto. Se durante l’avanzamento della fornitura la TECNOMECCANICA LEINÌ
S.r.l. ritenesse a sua insindacabile opinione, che il sub-appaltatore sia incapace di eseguire il lavoro e l'avanzamento della fornitura fosse tale da far prevedere un ritardo rispetto alle consegne contrattua- li, la stessa TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. avrà il diritto di intimare al Fornitore per iscritto di sciogliere immediatamente il sub-contratto.
Eventuali subappalti a subfornitori dovranno essere da noi precedentemente approvati e le informa- xxxxx per gli approvvigionamenti dovranno contenere tutti i requisiti applicabili al prodotto, incluse le caratteristiche chiave, in conformità ai requisiti del par. 7.4.2 della norma UNI EN 9100.
ART 20 - DIRITTI DI TERZI
Il Fornitore manleverà la TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. e il suo Cliente da ogni e qualsiasi pretesa - di pagamento o di diversa natura - che dovesse essere avanzata da terzi in ogni momento in correlazio- ne con la fornitura di materiali, prestazioni di lavoro o servizi connessi con i lavori del Fornitore. Ogni e qualsiasi richiesta avanzata alla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. e/o al suo Cliente a fronte di diritti di terzi sulla proprietà della TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. e del suo Cliente sarà notificata dagli stessi al Fornitore.
Nel caso il Fornitore non provveda al pagamento o all’estinzione di tale diritto o in ogni caso al soddi- sfacimento della rivendicazione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della notifica, la TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. sarà autorizzata a detrarre o trattenere la somma necessaria alla estin- zione di tale richiesta o diritto da quanto dovuto al Fornitore sino all’avvenuta tacitazione di tale pre- tesa ed al venir meno dell’intero ammontare del rischio.
ART 21 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’
La proprietà dei particolari da fornirsi a fronte dei relativi ordini di acquisto si intende trasferita alla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. – con ogni corollario - all’atto della consegna dei particolari da parte del Fornitore presso lo stabilimento di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.
ART 22 - GARANZIE BANCARIE
ART 23 - NON TRASFERIBILITA’ DEI CREDITI
È espressamente vietato al Fornitore cedere i crediti derivanti dall’esecuzione dell’ordine di acquisto di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., il Fornitore si assume ogni conseguente responsabilità per la violazio- ne del predetto divieto.
ART 24 - FORZA MAGGIORE – DECADENZA
Le date di consegna contrattuali potranno essere modificate senza che alcuna penalità venga ap- plicata al Fornitore quando un caso di forza maggiore avvenga nei termini contrattuali di consegna; casi di forza maggiore sono considerati solo quelli dipendenti da atti di governo, guerre, rivolte, insur- rezioni e sabotaggi, incendi e inondazioni, epidemie, esplosioni, scioperi di categoria a carattere na- zionale. Il Fornitore notificherà entro due giorni alla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., tramite lettera rac- comandata, l’insorgere ed il cessare di possibili casi di forza maggiore. Entro i due giorni successivi alla fine di ciascun evento il Fornitore dovrà inviare alla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. la documentazione giustificativa certificata dalla locale Camera di Commercio. La mancata tempestiva notificazione del verificarsi degli eventi impedirà al Fornitore di invocare i diritti previsti dalla presente clausola. Le date di consegna saranno prorogate per un periodo corrispondente a quello derivante dai casi di forza maggiore riconosciuti. La TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. si riserva il diritto di reclamare la restituzione delle somme pagate al Fornitore che eccedessero quanto dovuto.
È precisato, inoltre, che in nessun caso saranno considerati cause di forza maggiore i ritardi dei sub- fornitori. Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a 30 gg. o un ritardo anche inferiore ma incompatibile con le esigenze produttive della TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., quest’ultima avrà il diritto di risolvere l’ordine, in tutto o in parte in qua- lunque momento mediante semplice avviso scritto al Fornitore e senza alcuna negativa conseguenza in capo alla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. In questo caso al Fornitore saranno pagati i soli materiali che potranno essere ritirati e utilizzati dalla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.
ART 25 - MANCATO ESERCIZIO DI UN DIRITTO
L’eventuale mancato, parziale o ritardato esercizio, da una delle due parti, di uno o più diritti o facol- tà ad esse spettanti non pregiudicano tale diritto o facoltà né potranno essere interpretati come ri- nuncia a fare valere i propri diritti nei confronti di inadempienze dell’altra parte o come acquiescenza alle medesime, né possono modificare alcuna delle disposizioni di cui ai relativi ordini di acquisto.
ART 26 - INVALIDITA’ ED INEFFICACIA DI SINGOLE DISPOSIZIONI
L’invalidità o l’inefficacia di singole pattuizioni non pregiudicano la validità delle obbligazioni assunte con i relativi ordini di acquisto. Le clausole rimanenti avranno valore fra le parti come se le obbligazio- ni fossero state assunte senza le disposizioni invalide ed inefficaci. Le parti sono, infatti, d’accordo nel ritenere che avrebbero dato esecuzione alle rimanenti disposizioni contrattuali senza includere quelle invalide ed inefficaci.
ART 27 - AUDIT
La TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., i suoi Clienti e le autorità hanno diritto, a loro assoluta discrezione e senza dover fornire alcuna giustificazione, di effettuare delle visite ispettive presso il Fornitore al fine di verificare l’adeguatezza del sistema qualità e del processo da esso adottati e di controllare i metodi di lavorazione e/o collaudi attuati, nonché la conformità dei prodotti da esso fabbricati.
Il Fornitore deve riconoscere Tecnomeccanica Leinì S.r.l., al cliente finale e/o autorità delegata il dirit- to di accesso a tutti i siti e/o alle aree pertinenti, a ogni livello della catena di fornitura, coinvolti
nell’attività commissionata e a tutte le registrazioni applicabili e fornire supporto per le attività di assi- curazione Qualità (governativa, ove applicabile).
TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. concorderà, di volta in volta, con il Fornitore la data e le modalità dell’Audit.
Il Fornitore accetta di rendersi disponibile all’effettuazione di Audit sul sistema di gestione per la quali- tà e/o sui processi produttivi, qualora la TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. lo ritenesse opportuno, al fine di monitorare la conformità dei processi e dei prodotti. Le verifiche saranno pianificate dalla Direzione Qualità e comunicate al Fornitore con un anticipo di almeno due settimane lavorative, salvo urgenze richieste dal cliente e/o dalle autorità.
Il piano dovrà essere approvato/concordato dal Fornitore il quale, in caso di non conformità riscontra- te durante la verifica, dovrà formalizzare e predisporre le adeguate azioni correttive la cui efficacia sarà verificata dalla Direzione Qualità di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.
ART 28 - PROGRAMMAZIONE
Sarà facoltà della TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. verificare presso gli stabilimenti del Fornitore lo stato di avanzamento del programma di fabbricazione e dello stato di evasione degli ordini.
ART 29 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni generali di Xxxxxxxx, nonché i Contratti in essere tra le parti per effetto degli Ordini, saranno interpretati e governati secondo la Legge italiana, con esclusione delle sue disposizio- ni relative ai conflitti di sistemi di diritto e con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui con- tratti per la vendita internazionale di beni eventualmente applicabili.
La Parti convengono espressamente che ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra Xxxx, in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione delle presenti Condizioni generali di Ac- quisto e/o degli Ordini e/o dei Contratti fra le parti sarà di esclusiva competenza del Foro di Torino.
ART 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti si autorizzano reciprocamente a trattare i rispettivi dati personali per le finalità connesse all’esecuzione dell’ordine e del contratto ai quali si riferiscono le presenti Condizioni Generali di Acqui- sto; il trattamento avverrà con le modalità prescritte dal GDPR (General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) e nella piena osservanza delle regole ivi stabilite.
ART 31 – GESTIONE DEI SUB-FORNITORI
Il Fornitore si impegna a garantire a TECNOMECCANICA LEINI’ S.r.l. che il Personale coinvolto nelle at- tività oggetto degli ordini emessi da TECNOMECCANICA LEINI’ S.r.l. siano adeguatamente formati, competenti e consapevoli in merito al loro contributo alla conformità del prodotto, alla sicurezza del prodotto e dell’importanza di operare secondo principi etici.
ART 32 – PARTI CONTRAFFATTE O SOSPETTE DI NON ESSERE APPROVATE
Il Fornitore garantisce che la merce non è prodotta in contravvenzione a brevetti o licenze di privati- va, nonché la libertà e licenza di uso e commercio del prodotto, tanto in Italia che all’estero, assu- mendosi quindi ogni responsabilità ed onere dipendente da rivendicazioni e/o sanzioni agli obblighi suddetti o impatti sulla sicurezza del prodotto.
TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. si riserva ogni eventuale azione giudiziaria civile e penale connessa alle violazioni dei contenuti del presente articolo. Eventuali parti che in fase di controlli al ricevimento ve- nissero riscontrate contraffatte o sospette, saranno gestite come non conformi e, pertanto, segregate al fine di impedirne l’involontaria immissione nel ciclo produttivo o l’invio al cliente, in accordo alle prescrizioni riportate all’ART.12
ART 33 – VALUTAZIONE DEL FORNITORE
Tecnomeccanica Leinì S.r.l. effettua una valutazione periodica delle performances dei propri fornitori sulla base dei seguenti parametri:
• qualità del prodotto
• puntualità di consegna (On Time Delivery)
Nel caso in cui i risultati della valutazione non raggiungessero gli obiettivi prefissati al fornitore sarà ri- chiesto un piano di azione per migliorare le proprie performances in tempi definiti al momento della richiesta.
ART 34 – OBSOLESCENZA
Il Fornitore deve comunicare alla Società per iscritto e senza ritardo eventuali problemi di obsolescen- za, effettivi o potenziali, che riguardano il Contratto, identificandoli di volta in volta; tale comunicazio- ne includerà dettagli completi e accurati relativamente a:
a) problema di obsolescenza identificato;
b) suo impatto sull'esecuzione del Contratto;
c) eventuali azioni da intraprendere per minimizzare il problema (incluso il relativo costo).
Il Fornitore dovrà rispettare le procedure interne pertinenti citate nell'Ordine, a seconda dei casi.
Tutti i costi ricorrenti extra e i costi non ricorrenti, se presenti, dovuti a problemi di obsolescenza emersi durante l'esecuzione del Contratto, saranno totalmente a carico del Fornitore.
Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le presenti Condi- zioni Generali di Acquisto.
PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
Data (Date)
Timbro e firma
In particolare, dopo aver attentamente esaminato il loro contenuto, approviamo specifica- mente - ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, secondo comma, e 1342, secondo comma, del codi- ce civile - le seguenti clausole delle sopra riportate Condizioni generali di Xxxxxxxx:
ART 2 - RISERVATEZZA ART 4 - CONSEGNE
ART 6 - DATE DI CONSEGNA ART 7 - ACCETTAZIONE
ART 8 - MODIFICHE ALLE QUANTITA’ E VARIAZIONI
ART 9 - AMBIENTE ART 13 - BLACK LISTS
ART 14 - DISEGNI/DOCUMENTAZIONE TECNICA/SEGRETEZZA ART 17 - RECESSO DALL’ORDINE
ART 18 - RISOLUZIONE DELL’ORDINE PER COLPA DEL FORNITORE ART 19 - SUBAPPALTI E CESSIONI DELL’ORDINATO
ART 20 - DIRITTI DI TERZI
ART 22 - GARANZIE BANCARIE
ART 23 - NON TRASFERIBILITA’ DEI CREDITI ART 00 - XXXXX XXXXXXXX – DECADENZA
ART 27 - VISITE ISPETTIVE PRESSO IL FORNITORE
ART 29 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
PER SPECIFICA APPROVAZIONE
Data
Timbro e
Firma