CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA TRA ROMA CAPITALE E
SCHEMA DI CONTRATTO
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA TRA ROMA CAPITALE E
PER LA REALIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE “ALBERO DI NATALE DI ROMA”
DA COLLOCARE A PIAZZA VENEZIA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 2019/2020
Nell’anno 2019 il giorno del mese di
TRA
Roma Capitale CF 08483910153 - P.IVA 05199891002, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore della III Direzione Grandi Eventi del Gabinetto della Sindaca, domiciliato per effetto della sua carica in Roma
– Xxx xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00186, che interviene al presente atto in rappresentanza e nell’interesse di Roma Capitale ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e art. 34 dello Statuto,
E
La Società (di seguito Sponsor) avente sede legale in P.I.V.A e Codice Fiscale legalmente rappresentata dal , in qualità di che ai fini del presente atto elegge a proprio domicilio fiscale la suindicata sede;
PREMESSO CHE
Roma Capitale ha manifestato la volontà di ricercare proposte di sponsorizzazione per la realizzazione del tradizionale Albero di Natale di Roma in Piazza Venezia in occasione delle festività natalizie 2019/2020;
Ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5, comma 1, della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 23 del 7 marzo 2019 con cui è stato approvato il “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni” (di seguito Regolamento) è stato conseguentemente pubblicato specifico Avviso sul sito di Roma Capitale, approvato con Determinazione Dirigenziale n. , funzionale all’acquisizione di eventuali proposte di sponsorizzazione, esclusivamente tecniche, da comparare fra loro;
Con Determinazione Dirigenziale n. è stato concluso il relativo procedimento ed è stata aggiudicata la sponsorizzazione in questione allo Sponsor
VISTO
L’art. 19 del Codice dei Contratti Pubblici;
La Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 23 del 7 marzo 2019 con cui è stato approvato il “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni”, d’ora in poi Regolamento;
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) Xxxxxxx e finalità
Roma Capitale affida allo Sponsor la realizzazione del tradizionale “Albero di Natale di Roma” da collocare a Piazza Venezia, dall’8/12/2019 al 06/01/2020, secondo la proposta formulata dallo Sponsor ed approvata con la Determinazione Dirigenziale n. ,qui allegata parte integrante, e senza alcun costo per l’Amministrazione.
Art. 2) Obblighi a carico dello Sponsor
Lo sponsor s’impegna alla realizzazione dell’allestimento del tradizionale Albero di Natale in Piazza Venezia in occasione delle festività 2019/2020 completo di:
• selezione dell’albero di tipo naturale;
• taglio;
• trasporto;
• issaggio/montaggio;
• messa in sicurezza e gestione della sicurezza nelle fasi di cantiere;
• realizzazione del basamento a protezione del sistema di sostegno e ancoraggio e della componente elettrica;
• progettazione e realizzazione tecnica degli allestimenti;
• progetto elettrico e statico;
• decorazione;
• presidio tecnico di manutenzione e pronto intervento entro 12h per tutta la durata dell’evento;
• smontaggio / disallestimento;
• allacciamenti e consumi elettrici;
• pulizia dell’area al termine dell’allestimento;
• sorveglianza dell’installazione durante il periodo di accensione e nelle ore notturne;
• oneri di occupazione di suolo pubblico e canone di pubblicità;
• oneri amministravi connessi all’acquisizione delle autorizzazioni, ivi comprese quelle per il transito in aree a traffico limitato;
• redazione e gestione del Piano di Safety elaborato conformemente alle Linee Guida della Prefettura di Roma relativo a tutta la durata dell’evento nonché di quello specifico relativo all’evento inaugurale dell’Albero previsto per il giorno 8/12/2019;
• Piano di Comunicazione complessivo dell’iniziativa e Piano di Comunicazione specifico dell’evento inaugurale dell’8/12/2019;
• diffusione dei messaggi nello schermo led da concordare con l’Amministrazione, rivolti ai cittadini e ai turisti;
• diffusione di messaggi istituzionali nello schermo led da concordare con Amministrazione;
• assolvimento degli oneri relativi al codice unico di fatturazione elettronica, alla tracciabilità di cui alla legge 136/2010 mediante richiesta di CIG, alle modalità di pagamento, regime IVA applicabile e split payment.
Lo Sponsor dichiara che realizzerà gli allestimenti anche mediante i seguenti esecutori terzi
per ciascuno dei quali dichiara che sono in possesso delle abilitazioni/certificazioni professionali connesse alle specificità delle singole lavorazioni.
Lo Sponsor si impegna a svolgere tutte le attività predette senza pregiudicare in alcun modo o condizionare l’attività dell’Amministrazione Capitolina.
Art. 3) Obblighi dell’Amministrazione Capitolina
L’Amministrazione s’impegna a:
• rendere disponibile l’area per l’allestimento dell’albero in questione;
• avviare le procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi funzionali all’occupazione di suolo pubblico e all’esposizione pubblicitaria;
• valorizzare in modo esclusivo lo Sponsor entro gli spazi previsti nella proposta progettuale approvata con Determinazione Dirigenziale n , a valere ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. d del Regolamento.
• allestire specifica cerimonia di inaugurazione a cui partecipa la Sindaca e lo Sponsor, con esclusione degli obblighi in tema di Safety.
Art. 4) Personale impiegato nel servizio
Il personale impiegato e/o gli incaricati dallo Sponsor a svolgere gli interventi necessari alla realizzazione degli allestimenti dell’albero di Natale in Piazza Venezia dovranno essere specializzati in relazione al servizio da svolgere. Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato alla realizzazione degli interventi previsti dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto del lavoro dei disabili, l’esercizio della attività professionali nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Roma Capitale resta estranea a qualunque rapporto di lavoro ed a qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e lo Sponsor.
Art. 5) Obblighi Fiscali
Lo Sponsor al momento del contratto s’impegna a fatturare a Roma Capitale l’importo dichiarato nella proposta. Roma Capitale provvederà ad emettere fattura per uguale importo a titolo di sponsorizzazione.
I costi a carico dello sponsor sono relativi alla marca da bollo da apporre sul contratto e quelli di eventuale registrazione dello stesso.
Per effetto della normativa sulla scissione dei pagamenti, di cui all’art 17-ter del D.P.R. 633/1972, lo Sponsor dovrà versare a Roma Capitale l’importo relativo all’I.V.A. evidenziato sulla fattura emessa dal Comune stesso.
Art. 6) Durata del contratto
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al completo disallestimento previsto, al massimo per il 10 Gennaio 2020.
Alla scadenza del contratto, nonché nei casi di risoluzione o recesso dello stesso, gli obblighi contrattuali rimangono a carico dello Sponsor fino alla sottoscrizione congiunta di un verbale finale di verifica delle prestazioni connesse alla sponsorizzazione tecnica che verrà predisposto dall’Amministrazione capitolina.
In caso di rilievi negativi, l’Amministrazione capitolina, prima di procedere alla firma del verbale, si riserva la facoltà di richiedere allo Sponsor tutti gli interventi dovuti e necessari al corretto svolgimento delle prestazioni.
Art. 7) Responsabilità
Lo Sponsor risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili ad attività svolte, di propria iniziativa e mediante esecutori terzi, in violazione dei contenuti del presente contratto. Lo Sponsor s’impegna in tali casi a tenere indenne Roma Capitale da ogni richiesta di risarcimento.
I danni eventualmente arrecati in conseguenza di attività eseguite con imperizia ed incompetenza, che non siano evidentemente di natura imprevedibile, sono addebitati allo Sponsor che dovrà provvedere all’eliminazione dei danni stessi e/o al ripristino dei luoghi secondo le indicazioni di Roma Capitale.
Il presente contratto non esonera lo Sponsor dall’ottenere tutti gli eventuali permessi e/o autorizzazioni necessarie (ivi comprese quelle riguardanti l’occupazione del suolo pubblico, l’esposizione pubblicitaria ed il transito in aree a traffico limitato), rilasciate dai competenti uffici di Roma Capitale e/o dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze.
Art. 8) Risoluzione, Esecuzione in danno e Recesso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile a tutto danno e rischio dello Sponsor, con riserva altresì di richiesta di risarcimento dei danni qualora venga accertato:
a) grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali che disciplinano questo contratto, ivi compreso il venir meno dei requisiti di cui all’art. 6 del Regolamento;
b) inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.);
c) inosservanza della normativa di sicurezza e degli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 art. 3.
In ogni caso l’Amministrazione Capitolina si avvarrà della facoltà di provvedere alla quantificazione degli oneri sostenuti per eseguire le operazioni di ripristino dell’area e richiederne il risarcimento alla parte negligente.
Il recesso è disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 9) Garanzia e Assicurazioni
Lo Sponsor ha prestato garanzia definitiva pari al 2% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. g) del Regolamento, come dichiarato nella proposta.
Lo Sponsor ha provveduto a stipulare, con esclusivo riferimento alla sponsorizzazione relativa al presente contratto, una polizza assicurativa R.C. (responsabilità civile) che tiene indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, comprensiva di polizza per Responsabilità Civile per danni causati a terzi (RCT), persone (compreso il personale dell’Amministrazione) e cose/materiali/opere/danni al suolo pubblico. La polizza ha un massimale di almeno euro 3.000.000,00.
Lo Sponsor ha provveduto a stipulare, ai sensi dell’art. 108 del T.U. dei Beni Culturali e con esclusivo riferimento alla sponsorizzazione relativa al presente contratto, ai fini della tutela monumentale, una polizza assicurativa che tiene indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. Tale polizza ha un massimale di euro 1.500.000,00.
Lo Sponsor ha provveduto a stipulare, con esclusivo riferimento alla sponsorizzazione relativa al presente contratto, ai fini della tutela delle aree verdi, una polizza assicurativa che tiene indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. Tale polizza ha un massimale di euro 1.500.000,00.
Art. 10) Controlli
L’Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del presente contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni mediante proprio personale, anche distinto per specifici settori di competenza.
Art. 11) Penali
L’amministrazione si riserva la facoltà di applicare, senza alcuna formalità, una penale pari al 10% del valore del contratto stesso di cui all’art. 5) qualora, per cause imputabili allo Sponsor, non siano rispettate le condizioni contrattuali per l’allestimento dell’Albero di Natale oggetto del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno che fosse accertato.
Art. 12) Divieto di cessione del contratto
E’ vietata la cessione, anche parziale del presente contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui lo Sponsor sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L’inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
Art. 13) Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs n. 51 del 18 maggio 2018 lo Sponsor è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle prestazioni e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’espletamento delle attività ed a non divulgarli a terzi per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
Lo Sponsor dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Art. 14) Condizioni e disposizioni generali di contratto
La sottoscrizione del contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture.
Lo Sponsor con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 Codice Civile, tutte le clausole previste nel presente contratto, nonché le clausole contenute in disposizione di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite. In ogni caso, trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è fatto rinvio alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti vigenti.
Lo Sponsor, come già evidenziato nell’ambito degli obblighi a carico dello Sponsor di cui all’art. 2), si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13.08.2010.
Art. 15) Controversie
Eventuali controversie che potranno insorgere relative all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole.
Nel caso in cui si riscontrasse l’impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente è quello di Roma, previo tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi del D. Lgs. 28/2010.
Art. 16) Spese contrattuali, Imposte e Tasse
Tutti gli adempimenti, le spese, le imposte e le tasse dipendenti e conseguenti al contratto sono a carico dello Sponsor.
Il presente contratto è assoggettato ad IVA e a registrazione solo in caso d’uso.
Art. 17) Disposizioni Generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, composto da n. … fogli oltre il progetto e redatto in 2 originali, è fatto rinvio alle leggi e regolamenti vigenti.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Roma, ……………….
Per Roma Capitale – Gabinetto della Sindaca | Per la Società/Associazione |
Il Direttore della III Direzione “Grandi Eventi” | Il Legale Rappresentante |
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx |
Ai sensi dell’art. 1341 comma 2 del Codice Civile si intendono specificatamente approvati gli artt. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
Per Roma Capitale – Gabinetto della Sindaca | Per la Società/Associazione |
Il Direttore della III Direzione “Grandi Eventi” | Il Legale Rappresentante |
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx |