RIASSUNTO DELLA BOZZA PER IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI DI REVISIONE DEGLI ACCORDI SULLA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTODI RSPP ED ASPP
RIASSUNTO DELLA BOZZA PER IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI DI REVISIONE DEGLI ACCORDI SULLA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTODI RSPP ED ASPP
PREMESSA
Capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito indicato D.Lgs. n. 81/2008), all’art. 32 detta le disposizioni relative all’individuazione delle capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP/ASPP) interni ed esterni prevedendo, in particolare, che le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
La norma subordina lo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione al possesso di due requisiti:
1. un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
2. un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento.
Definizione dei corsi di formazione e individuazione dei soggetti formatori
L’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 rinvia per l’individuazione dei contenuti dei percorsi formativi all’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni (di seguito indicato come Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006).
Esoneri dalla frequenza ai corsi di formazione e dal possesso del diploma di scuola secondaria superiore L’art. 32 del decreto in parola identifica, inoltre, le classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In tal caso, viene comunque puntualizzato che anche i soggetti in possesso di tali lauree, per svolgere i compiti di RSPP, debbano possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi.
Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Possono altresì svolgere le funzioni soprarichiamate coloro i quali pur non essendo in possesso del titolo di diploma di istruzione secondaria superiore dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003; per tali soggetti è comunque necessaria la frequenza ai corsi di formazione e relativi aggiornamenti. L’accordo per la formazione degli addetti e dei responsabili
L’accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 ha introdotto un processo di formazione specialistica molto impegnativo e comunque tale da richiedere una complessa
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organizzazione e gestione dei corsi. A tal proposito, al punto 2.7 –Sperimentazione - è stato previsto, in fase di prima applicazione, che le Regioni, in sede di autocoordinamento, potessero avviare una sperimentazione al fine di testare il nuovo impianto formativo, per gli eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-Regioni.
Tali attività di monitoraggio della sperimentazione, realizzate attraverso un gruppo tecnico costituito ad hoc presso il Coordinamento delle Regioni e composto da rappresentanti appartenenti sia alla Commissione Istruzione, lavoro, innovazione e ricerca sia alla Commissione Salute, hanno evidenziato la necessità di una revisione dell’accordo del 2006 tenendo conto sia delle esperienze realizzate in attuazione della vigente regolamentazione sia della valutazione di modelli sperimentali.
Un ulteriore, fondamentale, elemento che rende necessaria la revisione dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 è dato dal quadro normativo in materia, profondamente mutato a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, e della successiva emanazione degli accordi o dei provvedimenti in tema di formazione previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 stesso (accordo formazione lavoratori ex art. 37, accordo formazione datori di lavoro ex art. 34, accordo formazione uso attrezzature ex art. 73, comma 5, definizione dei requisiti del formatore a cura della Commissione Consultiva permanente, infine recepiti nel corrispondente decreto 6 marzo 2013).
Tutto ciò premesso, il Governo e le Regioni e le province autonome, in attuazione di quanto previsto:
• al punto 2.7 – sperimentazione- dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 attuativo dell’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006;
• ai commi 4 e 5 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008;
concordano la revisione del citato Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006.
Modifiche alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e attuazione dell’ art. 32, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 98/2013
Va premesso che i corsi in modalità e-learning sono da ritenersi validi solo se espressamente previsti dalle norme e con le modalità disciplinate dal presente Accordo.
Inoltre, atteso che in sede di prima applicazione della pertinente disciplina sono emerse talune questioni controverse in tema di formazione, il presente Accordo contiene disposizioni integrative e correttive degli accordi vigenti sulle medesime tematiche.
In tale contesto, inoltre, vengono rivisitati gli accordi del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 e 37 D.Lgs. n. 81/2008) relativamente alla classificazione delle aziende nei codici ATECO, alle conseguenti articolazioni dei percorsi formativi e alla formazione in modalità e-learning. Di conseguenza, gli allegati I e II al presente accordo sostituiscono gli allegati I e II agli accordi del 21 dicembre 2011.
In relazione a quanto previsto all’articolo 32, comma 1, lettera c) e d), del D.L. n. 69/2013, nel testo di cui alla legge di conversione (legge n. 98/2013), il presente accordo reca – in Allegato III – la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti
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formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro.
Infine, in attesa della completa attuazione ad opera delle Regioni delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276/2003 relative al “libretto formativo del cittadino”, l’accordo individua – in allegato IV – un modello utile alla tenuta della documentazione relativa all’avvenuta formazione. Ciò allo scopo di favorire la corretta tenuta della documentazione stessa e, al contempo, permettere che, in caso di mutamento di lavoro, il datore di lavoro possa avere rapidamente contezza della formazione già effettuata dal soggetto. Le Regioni e le Province autonome si impegnano a favorire e sostenere sperimentazioni finalizzate all’adozione su supporto informatico del Modello di cui all’allegato IV, con modalità tali da consentirne la piena integrazione nello schema del Libretto Formativo del cittadino, una volta messo a regime. (Di competenza delle Regioni)
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Allegato A
Formazione per responsabili ed addetti ai servizi di prevenzione e protezione Durata, contenuti minimi e modalità della formazione
Il presente accordo stabilisce i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione previsti dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
Si precisa che la durata e i contenuti dei seguenti corsi sono da considerarsi come minimi e che, quindi, i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno decidere di organizzare corsi implementandone durata e contenuti.
1. INDIVIDUAZIONE ULTERIORI TITOLI DI STUDIO VALIDI AI FINI DELL’ESONERO DALLA FREQUENZA AI CORSI DI FORMAZIONE
In attuazione di quanto disposto dall’art. 32, comma 5, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32 al comma 2, primo periodo, coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi:
• laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM-35, di cui al decreto del Ministro Università e Ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007;
• laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;
• laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009;
• laurea conseguita nella classe L/SNT 4 di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 119 del 25 maggio 2009.
Sono, altresì validi ai fini dell’esonero di cui al presente punto tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria, Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto del 30/09/1938 n.1652. Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) nel presente accordo, relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C), il possesso di un certificato universitario attestante il
superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel presente accordo o l’attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del presente accordo.
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2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
b) ai fini del presente Accordo, possono operare su tutto il territorio nazionale gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell’ intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009
c) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell’ intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
d) l’Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico;
f) l’INAIL;
g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province Autonome di Trento e Bolzano;
h) l’amministrazione della Difesa;
i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
• Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
• Ministero della salute;
• Ministero dello Sviluppo Economico;
• Ministero dell’interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
• Formez limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico;
• la SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione);
• altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, limitatamente allo specifico settore di riferimento (vedi Nota);
m) gli enti bilaterali, quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera h, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento (vedi Nota);
n) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui da statuto si configurino come erogatori diretti di formazione;
o) gli ordini e i collegi professionali.
Eventuali ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere individuati, in sede di Conferenza Stato Regioni congiuntamente dalle Amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi del comma 4 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008.
Nota:
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli organismi paritetici e 6
gli enti bilaterali possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione (prevalentemente o totalmente partecipate). Queste ultime strutture devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province Autonome ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009.
Considerato che l’art. 2, comma 1, lettera ee) del D.Lgs. n. 81/2008 definisce organismi paritetici gli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, […]”, e l’art. 2, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 276/2003 definisce enti bilaterali gli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”, si ritiene che il requisito principale che tali Organismi ed Enti devono soddisfare sia la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, che per costante giurisprudenza deve essere individuata attraverso la valutazione globale dei seguenti criteri:
1. consistenza numerica degli associati delle singole XX.XX.;
2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro;
4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.
In merito al precedente punto 3, va esclusa la rilevanza della firma per mera adesione, essendo necessario che la firma sia il risultato finale di una partecipazione ufficiale alla contrattazione. Tale criterio non pregiudica la possibilità delle singole organizzazioni datoriali o sindacali di dimostrare le propria rappresentatività secondo altri consolidati principi giurisprudenziali.
I suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che decidono di effettuare le attività formative e di aggiornamento.
3. REQUISITI DEI DOCENTI
I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/2008.
4. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:
a) Indicare il responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso;
b) Indicare i docenti;
c) Ammettere un numero massimo di partecipanti pari a 35;
d) Tenere il registro di presenza dei partecipanti;
e) Verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell’ammissione alla verifica finale.
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5. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento e di apprendimento, occorre privilegiare le metodologie interattive, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento. A tali fini è necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni Modulo;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem-solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) favorire metodologie di apprendimento innovative, anche eventualmente in modalità e-learning (secondo i contenuti dell’Allegato II) compresa la modalità in blended learning (mista), con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.
6. ARTICOLAZIONE, OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione è strutturato in tre moduli: A, B e C.
6.1 Modulo A
Il Modulo A costituisce il corso di base, per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. La durata complessiva è di 28 ore escluse le verifiche di apprendimento.
Il Modulo A è propedeutico per gli altri moduli. Il suo superamento consente l’accesso a tutti i percorsi formativi.
È consentito l’utilizzo della modalità E-learning secondo i criteri previsti nell’Allegato II del presente Accordo.
Il Modulo A deve consentire ai responsabili e agli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità per:
• Conoscere la normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza, acquisendo la consapevolezza della continua evoluzione della stessa e la necessità di un adeguato approfondimento e aggiornamento.
• Conoscere tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le responsabilità.
• Conoscere le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
• Conoscere i principali rischi trattati nel D.Lgs. n. 81/2008 e individuare le misure di prevenzione e protezione e le modalità per la gestione delle emergenze.
• Conoscere gli obblighi di formazione, informazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
• Possedere oltre alla conoscenza dei concetti di rischio, pericolo, danno e prevenzione, anche gli elementi
metodologici per la valutazione del rischio. 8
Articolazione dei contenuti minimi del Modulo A UNITÀ DIDATTICA A1 - 8 ORE
Obiettivi formativi
Contenuti del Modulo Presentazione del corso
Illustrare ai discenti gli obiettivi e lo sviluppo delle modalità didattiche del Modulo. Si avrà l'esplicitazione di:
- Obiettivi didattici del Modulo A.
- Articolazione del corso in termini di programmazione.
- Metodologie impiegate.
- Ruolo e partecipazione dello staff.
- Informazioni organizzative.
- Presentazione dei partecipanti.
L’approccio alla prevenzione nel D.Lgs. n. 81/2008
Conoscere l’approccio alla prevenzione e protezione disciplinata nel D.Lgs. n. 81/2008 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.
La filosofia del D.Lgs. n. 81/2008 in riferimento al carattere gestionale-organizzativo dato dalla legislazione al Sistema di Prevenzione aziendale.
Il Sistema legislativo: esame delle normative di riferimento Conoscere la normativa in tema di salute e sicurezza del lavoro. Conoscere il sistema istituzionale della Prevenzione .
L’evoluzione legislativa sulla salute e sicurezza del lavoro.
Lo statuto dei Lavoratori e la normativa sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
L’impostazione di base data al D.Lgs. n. 81/2008 dal legislatore, riferendo la trattazione anche ai principi costituzionali ed agli obblighi civili e penali dati dall’ordinamento giuridico nazionale.
Il quadro giuridico europeo(direttive, regolamenti, raccomandazioni, pareri). I profili di responsabilità amministrativa.
La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, ecc..
Il DM 10marzo 1998 e il quadro legislativo antincendio.
Le principali norme tecniche UNI CEI, accenni sulle attività di normalizzazione nazionali ed europee. Il sistema istituzionale della prevenzione
- Capo II del Titolo I del D.Lgs. n. 81/2008 9
Il sistema di vigilanza e assistenza
Conoscere il funzionamento del Sistema Pubblico della prevenzione.
- Vigilanza e controllo
- Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni
- Le omologazioni, le verifiche periodiche
- Informazione, assistenza e consulenza
- Organismi paritetici e Accordi di categoria
- Azienda Sanitaria, Direzione Territoriale del Lavoro, Vigili del Fuoco, Inail, ARPA UNITÀ DIDATTICA A2 - 4 ORE
Obiettivi formativi Contenuti del Modulo
I Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/2008
Individuare i ruoli dei soggetti del sistema prevenzionale con riferimento ai loro compiti, obblighi e responsabilità.
Il sistema sicurezza aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/2008:
- Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti del SPP
- Medico Competente (MC)
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e di sito
- Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso
- Lavoratori, Progettisti, Fabbricanti, Fornitori ed Installatori
- Lavoratori autonomi
- imprese familiari 10
UNITÀ DIDATTICA A3 - 8 ORE
Obiettivi formativi Contenuti del Modulo
Il documento di valutazione dei rischi
Conoscere i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione. Conoscere i principali metodi e criteri per la valutazione dei rischi.
Conoscere gli elementi di un documento di valutazione dei rischi.
Essere in grado di redigere lo schema di un documento di valutazione dei rischi.
- Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione.
- Principio di precauzione: attenzione alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
- Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo, registro infortuni.
- Analisi delle malattie professionali: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e
andamento nel tempo.
- Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile. Valutazione dei rischi:
- metodologie e criteri per la valutazione dei rischi.
- Fasi e attività del processo valutativo.
- Il contesto di applicazione delle procedure standardizzate.
- Contenuti struttura e organizzazione del documento di valutazione dei rischi
- La valutazione dei rischi da interferenze e la gestione di contratti di appalto d’opera o di somministrazione.
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UNITÀ DIDATTICA A4 - 4 ORE
Obiettivi formativi Contenuti del Modulo
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi.
Conoscere i principali rischi trattati dal D.Lgs. n. 81/2008 e individuare le misure di prevenzione e protezione.
La Classificazione dei rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza. La segnaletica di sicurezza.
I dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e di utilizzo Il rischio incendio: caratteristiche e procedure di gestione.
I Piani di emergenza e di primo soccorso, ambiti e applicazioni. La gestione delle emergenze
Conoscere le modalità di gestione del rischio incendio e primo soccorso. Conoscere le modalità per la stesura di un piano di emergenza
La sorveglianza sanitaria
Conoscere gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria
Sorveglianza sanitaria: obiettivi e obblighi, specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi.
UNITÀ DIDATTICA A5 - 4 ore
Obiettivi didattici Contenuti del Modulo
Gli istituti relazionali: informazione, formazione, consultazione e partecipazione Conoscere i principali obblighi informativi, formativi e di consultazione e di partecipazione Informazione, formazione e addestramento dei soggetti previsti nel D.Lgs. n. 81/2008
La consultazione aziendale della sicurezza
Le relazioni tra i soggetti del sistema prevenzione. 12
6.2 Modulo B
Il Modulo B di specializzazione, è il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attività lavorative.
Il monte ore da frequentare, comprensivo delle verifiche di apprendimento, è individuato in base al settore Ateco 2007 di appartenenza, associato ad uno dei due livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all’Allegato I (Macrosettori ATECO e individuazione macrocategorie di rischio).
I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a due differenti livelli di rischio:
• BASSO 36 ore
• ALTO 72 ore
• L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del modulo Rischio alto, tenendo conto dell’eterogeneità dei settori lavorativi e della loro specificità tecnica in termini di rischio, è strutturata prevedendo un Modulo comune trasversale a tutti i settori e un Modulo specifico per le Macrocategorie aggregate nella seguente modalità:
Modulo
Codice settori ateco 2007 Descrizione
1
A
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 2
B+F
Estrazione di minerali da cave e miniere e Costruzioni 3
C+D+E
Attività manifatturiere, Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, Fornitura di acqua, reti fognarie e attività di gestione dei rifiuti e risanamento
4
H +G
Commercio all’ingrosso e al dettaglio, Riparazioni di autoveicoli e motocicli, Trasporto e magazzinaggio 5
Q
Sanità e assistenza sociale
Il Modulo B deve essere orientato alla risoluzione di problemi, all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio, ponendo attenzione all’approfondimento in ragione dei differenti livelli di rischio ed evitando la ripetizione di argomenti.
La frequenza ed il superamento del Moduli B di livello più basso costituisce credito formativo utilizzabile per la frequenza del Moduli B di livello più elevato. Pertanto, per il passaggio ad un livello di rischio superiore è necessario integrare la formazione fino al raggiungimento del relativo numero di ore.
La partecipazione al modulo di formazione per ASPP e RSPP, relativo al livello di rischio più elevato, secondo quanto individuato nell’Allegato I (Macrosettori ATECO e individuazione macrocategorie di
rischio), ricomprende quella prevista per il livello di rischio inferiore. 13
Come il Modulo A, anche il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP. Articolazione dei contenuti minimi del Modulo B.
Le metodologie didattiche lezioni dovranno avere carattere operativo e fortemente orientato alla risoluzione di problemi, all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione.
I contenuti dei Moduli B sono quelli riportati nell’elenco che segue che individua le aree/fonti di rischio. La trattazione dei rischi dovrà prevedere un breve richiamo normativo e la precisa definizione degli stessi, l’attenzione dovrà essere rivolta alla loro corretta valutazione nei diversi settori, alle diverse misure tecnico-organizzative e procedurali utili al loro contenimento e agli adempimenti previsti, compresi i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica di sicurezza e la sorveglianza sanitaria ove prevista.
La definizione quantitativa dei singoli argomenti da trattare è lasciata ai soggetti formatori. Nella progettazione formativa di dettaglio i corsi dovranno essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative tipiche del macrosettore di riferimento.
Il Modulo B deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità per:
• individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto compresi i rischi ergonomici e stress lavoro-correlato;
• individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i DPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e dell’attività lavorativa;
• contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio;
• contribuire ad individuare i casi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria. Articolazione degli argomenti del Modulo B
Modulo Rischio Basso durata 36 ore
Articolazione dei seguenti argomenti in 8 UD compresa la valutazione finale UD1
Luoghi di lavoro UD2
Rischio incendio e gestione delle emergenze UD3
Rischi infortunistici su macchine impianti e attrezzature Rischio elettrico
Rischio meccanico
Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci UD4
Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione del lavoro Movimentazione manuale dei carichi
Rischi da sovraccarico biomeccanico (movimentazione manuale carichi, movimenti ripetuti, posture incongrue)
Attrezzature munite di videoterminali 14
UD5
Rischi di natura psico-sociale Stress lavoro-correlato
Fenomeni di Mobbing e sindrome da Burn-out UD6
Agenti fisici Rischi da agenti fisici: rumore, vibrazioni meccaniche, microclima e illuminazione UD7
Esposizione ad agenti chimici Xxxxxx da agenti chimici, amianto Esposizione ad agenti biologici Rischio biologico
UD8
Rischi connessi ad attività particolari attività in luoghi isolati, uso di mezzi di trasporto ed infortuni in itinere, attività all’aperto,
Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol
Modulo Rischio Alto della durata di 36 ore, compresa la valutazione finale così articolato: Modulo B0 di durata 16 ore sui seguenti argomenti:
- Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti.
- Agenti fisici: ultrasuoni, infrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali e naturali.
- Agenti cancerogeni e mutageni, atmosfere esplosive
- Attività in ambienti confinati e\o sospetti di inquinamento
- Pianificazione e organizzazione della manutenzione: ordinaria, straordinaria e programmata. Modulo Specifici della durata di 20 ore sui corrispondenti all’aggregazione dei codici ateco della macrocategoria rischio alto
Modulo B1- rischi specifici codice A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca
1) Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore agricolo e nel settore ittico.
2) Dispositivi di protezione specifici
3) normativa CEI per strutture e impianti del settore agricolo, zootecnico e della pesca.
4) Macchine attrezzature agricole e forestali, e attrezzature di lavoro e a bordo
5) Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati in agricoltura
6) Esposizione ad agenti fisici: rumore e vibrazione nel settore agricolo e ittico
7) Rischio incendio e gestione dell’emergenza
8) rischio cadute dall’alto, a bordo e fuori bordo
9) Movimentazione dei carichi
10) atmosfere iperbariche
Modulo B2- rischi specifici codice BF – Estrazione di minerali da cave e miniere e Costruzioni
1) organizzazione, fasi lavorative e le aree di lavoro dei cantieri
2) cave e miniere 15
3) dispositivi di protezione specifici
4) cadute dall’alto e opere provvisionali:caduta dall’alto di persone e cose, le scale , ponteggi e opere provvisionali, montaggio, uso e smontaggio di un ponteggio (PIMUS) lavoro con funi
5) lavori di scavo
6) impianti elettrici e illuminazione dei cantieri
7) rischio meccanico: macchine e attrezzature
8) movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto
9) esposizione da agenti chimici e cancerogeni nei cantieri
10) esposizione ad agenti fisici nei cantieri: rumori e vibrazioni
11) rischio incendio nelle attività estrattive e nei cantieri
12) attività su sedi stradali
Modulo B3 - rischi specifici codice CDE – Attività manifatturiere, Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, Fornitura di acqua, reti fognarie e attività di gestione dei rifiuti e risanamento Valutazione e gestione dei rischi e misure di prevenzione e protezione specifiche per le attività dei seguenti settori produttivi:
1) Alimentari e bevande
2) Tessile e confezioni
3) Fabbricazione articoli in pelle
4) Legno e fabbricazione dei mobili.
5) Carta
6) Fabbricazione di prodotti chimici e derivati del petrolio
7) Farmaceutico
8) Gomma, plastica e vetro
9) Metallurgia e macchine
10) Apparecchiatura elettrica ed elettronica
11) Fabbricazione automobili e mezzi di trasporto
12) Attività di gestione dei rifiuti e risanamento
13) Forniture di energia, gas e acqua
Modulo B4 - rischi specifici codice GH – Commercio all’ingrosso e al dettaglio, Riparazioni di autoveicoli e motocicli, Trasporto e magazzinaggio
Valutazione e gestione dei rischi e misure di prevenzione e protezione specifiche per le attività dei seguenti settori produttivi:
1) Trasporto ferroviario di merci e persone.
2) Trasporto su strada di merci e persone.
3) Trasporto aereo di merci e persone.
4) Trasporto marittimo di merci e persone.
5) Magazzinaggio e depositi di prodotti e merci a supporto delle attività di trasporto.
6) Manutenzione e riparazione di autoveicoli.
7) Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli.
8) Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione. Modulo B5 - rischi specifici codice Q - Sanità e assistenza sociale
1) Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore sanitario, ospedaliero e ambulatoriale. 16
2) Dispositivi di protezione specifici
3) Rischio elettrico e normativa CEI per strutture e impianti nel settore sanitario.
4) Apparecchi, impianti e attrezzature sanitarie.
5) Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati nel settore sanitario.
6) Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, illuminazione, vibrazione nel settore sanitario.
7) Rischio incendio e gestione dell’emergenza.
8) Le atmosfere iperbariche.
9) Gestione dei rifiuti ospedalieri.
10) Movimentazione dei carichi. 17
6.3 MODULO C
Il MODULO C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. La durata complessiva è di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento.
Il Modulo C deve consentire ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità relazionali e gestionali per:
• Pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della sicurezza;
• Utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema;
• Progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo.
Articolazione dei contenuti minimi del MODULO C UNITÀ DIDATTICA C1 – 8 ore
Obiettivi formativi Contenuti del Modulo Presentazione del corso
Illustrare ai discenti gli obiettivi e lo sviluppo delle modalità didattiche Si avrà l'esplicitazione di: - Obiettivi didattici del Modulo. - Articolazione del corso in termini di programmazione. - Metodologie impiegate. - Ruolo e partecipazione dello staff. - Informazioni organizzative. - Presentazione dei partecipanti.
Ruolo dell’informazione e della formazione.
Evidenziare la stretta connessione e coerenza tra il Documento per la valutazione dei rischi e la predisposizione dei piani della informazione e formazione.
Effettuare una ampia panoramica delle metodologie disponibili per realizzare una corretta informazione sul posto di lavoro e degli strumenti utilizzabili per le diverse esigenze comunicative e nelle diverse situazioni. Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda (D.Lgs. n. 81/2008 e altre direttive europee) - Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro
- Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, conferenze, seminari informativi, ecc.).
- Strumenti di informazione su salute e sicurezza del lavoro (circolari, cartellonistica. opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, ecc)
- La formazione degli adulti: il concetto di apprendimento.
- Le metodologie didattiche attive: analisi e Presentazione delle principali metodologie utilizzate nell’andragogia.
- Elementi di progettazione didattica: analisi del fabbisogno, definizione degli obiettivi didattici, scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi
metodologie didattiche
sistemi di valutazione dei risultati della formazione in azienda 18
UNITÀ DIDATTICA C2 – 8 ore
Obiettivi formativi Contenuti del Modulo
Organizzazione e sistemi di gestione
Conoscere la struttura di un SGSL secondo le principali normative.
Organizzare il coordinamento dei processi amministrativi interni /capitolati, specifiche prestazionali di beni e servizi) ed esterni dell’azienda che hanno impatto sui rischi introdotti.
Conoscere i principali elementi di “organizzazione aziendale” Organizzazione del corso
- La valutazione del rischio come:
a) processo di pianificazione della prevenzione;
b) conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l’individuazione e l’analisi dei rischi con particolare riferimento ad obblighi, responsabilità e deleghe funzionali ed organizzative;
c) elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di sicurezza presi.
- Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL integrazione confronto con norme e standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.).
- Il processo del miglioramento continuo.
- Organizzazione e gestione integrata:
a) sinergie tra i sistemi di gestione qualità (ISO 9001), Ambiente (ISO 14001) Sicurezza (OHSAS 18001) Procedure semplificate MOG (DM 13.02.2014)
b) attività tecnico amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici).
- La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs.231/2001): ambito di operatività e effetti giuridici (art. 9 legge 123/07).
UNITÀ DIDATTICA C3 – 4 ore
Obiettivi formativi Contenuti del Modulo
Il sistema delle relazioni e della comunicazione
Identificare il sistema di relazioni interno/esterno tra i diversi soggetti della prevenzione, e il flusso comunicativo.
Illustrare sia i concetti e i principi della comunicazione sia i metodi e le tecniche finalizzate alla migliore efficacia della comunicazione per la sicurezza.
Gestire efficacemente la Riunione periodica per meglio valutare le condizioni di salute e sicurezza del posto di lavoro e per monitorare l’attuazione delle
Il sistema delle relazioni: RLS, Medico competente, lavoratori, datore di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc.
Caratteristiche e obiettivi che incidono sulle relazioni
Ruolo della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro
Individuazione dei punti di consenso e disaccordo per mediare le varie posizioni
Cenni ai Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione, La rete di comunicazione in azienda Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica
Chiusura della riunione e pianificazione delle attività. Attività post-riunione.
La percezione individuale dei rischi. 19
eventuali decisioni adottate al riguardo. Aspetti sindacali
Comprender cosa si intende per relazioni sindacali
i Comprendere elementi di contatto e differenziazioni fra relazioni sindacali e sistema della sicurezza Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali
L’art. 9 L.300/70
Rapporto fra gestione della sicurezza e aspetti sindacali Criticità e punti di forza
UNITÀ DIDATTICA C4 – 4 ore
Obiettivi formativi Contenuti del Modulo Benessere organizzativo
Conoscere gli elementi del benessere aziendale
Conoscere i principi base legati alla motivazione delle persone Cultura della sicurezza:
- analisi del clima aziendale
- Elementi fondamentali per comprendere il ruolo dei bisogni nello sviluppo della motivazione delle persone
Benessere organizzativo:
- motivazione, collaborazione, corretta circolazione delle informazioni, analisi delle relazioni, gestione del conflitto
Team building
- aspetti metodologici per la gestione del team building finalizzato al benessere organizzativo
7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Per ciascun Modulo A-B-C devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.
La predisposizione delle prove è competenza dei vari docenti, eventualmente supportati dal responsabile del progetto formativo.
7.1 MODULO A
La verifica dell’apprendimento deve essere svolta mediante test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) eventualmente integrato da un colloquio di approfondimento.
7.2 MODULO B
La verifica dell’apprendimento si svolge secondo le seguenti modalità:
• test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);
• una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 20
domande aperte su casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico- professionali attinenti il ruolo di ASPP e RSPP nel contesto lavorativo;
• eventuale colloquio di approfondimento.
7.3. MODULO C
La verifica dell’apprendimento si svolge con le seguenti modalità:
• test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);
• colloquio individuale finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali acquisite.
7.4 VERBALI D’ESAME
I verbali d’esame, conservati a cura del soggetto formatore devono contenere i seguenti elementi:
- dati identificativi del Soggetto formatore;
- dati del corso (tipologia e durata del Modulo);
- elenco degli ammessi alla verifica dell’apprendimento sulla base della frequenza minima del 90% del monte orario previsto;
- tipologia della prova effettuata con relativa indicazione dell’idoneità;
- luogo, data ed orario della prova di esame;
- sottoscrizione del verbale da parte dei/del soggetto che hanno/ha proceduto alla verifica dell’apprendimento.
8. RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA (EX ACCORDO 26 GENNAIO 2006) RISPETTO ALLA NUOVA ARTICOLAZIONE DEL MODULO B.
Si riporta di seguito una tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio dal livello di rischio basso a livello di rischio alto. Vengono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006. Gli RSPP e ASPP non dovranno, quindi, integrare il percorso formativo relativo al livello di rischio acquisito.
XXXXX FREQUENTATO BASSO
ALTO
Modulo B5 - 68 ore credito
credito
Modulo B3 - 60 ore credito
credito
Modulo B7 - 60 ore credito
credito
Modulo B4 - 48 ore credito
credito
Modulo B1 - 36 ore credito
36 ore***
Modulo B2 - 36 ore credito
36 ore***
Modulo B6 – 24 ore credito
36 ore***
Modulo B8 – 24 ore credito
36 ore***
Modulo B9 – 12 ore credito
36 ore***
*** 36 ore previste per il passaggio da rischio BASSO a rischio ALTO. 21
In fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall’entrata in vigore del presente Accordo, il conseguimento dei requisiti utili per lo svolgimento del ruolo di ASPP e RSPP per le attività lavorative relative ai codici ATECO riportati nella tabella del livello rischio alto, possono essere acquisiti con la frequenza di corsi di aggiornamento attinenti rischi specifici dei citati codici ATECO.
9. AGGIORNAMENTO
L’obbligo dell’aggiornamento quinquennale per ASPP e RSPP, si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa.
In relazione ai compiti di ASPP e RSPP l’aggiornamento non deve essere di carattere generalistico o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore.
L’aggiornamento verterà sulle seguenti tematiche:
- sugli aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
- sui sistemi di gestione e sui processi organizzativi;
- sulle fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo
- compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro- correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- sulle tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio.
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del DI 06/03/2013, non è da ritenersi valida.
Ai fini dell’aggiornamento per R.S.P.P. e A.S.P.P., la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli articoli 44, 45 e 46 del d.lgs. n.
81/2008, dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione di cui all’articolo 98, comma 2, del d.lgs.
n. 81/2008, dei formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.I. 3 marzo 2013, non è da ritenersi valida. Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al codice ATECO 2007 di appartenenza, associato ad uno dei due livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all’Allegato I e sono rispettivamente
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RSPP:
Xxxxxxx XXXXX 00 ore Xxxxxxx XXXX 00 ore ASPP:
20 ore per entrambi i livelli di rischio
L’aggiornamento relativo al livello di rischio alto è comprensivo di quello relativo al livello di rischio basso. Per i corsi di aggiornamento sono richiesti:
a) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso. L’aggiornamento è consentito per tutto il monte ore in modalità E-learning secondo i criteri previsti nell’ Allegato II.
L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nel presente paragrafo, e per un numero di ore che non può essere superiore ad 1/3 del totale di ore di aggiornamento complessivo.
Per ciascun convegno o seminario è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.
I corsi di aggiornamento, compresi quelli erogati in modalità E-learning, i convegni e i seminari devono essere organizzati e realizzati dai soggetti formatori indicati al punto 2 del presente Accordo "INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO".
10. DECORRENZA AGGIORNAMENTO
L’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di conclusione dell’intero percorso formativo rispettivamente previsto per ASPP o per RSPP.
I RSPP e gli ASPP che durante l’esercizio della funzione non adempiano all’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti mantengono il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti ma non possono esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.
Il completamento dell’aggiornamento consente a ASPP e RSPP di tornare a esercitare la funzione sospesa. Laddove l’aggiornamento venga completato nel quinquennio successivo, lo stesso dovrà considerarsi valido solo ed esclusivamente per il quinquennio di riferimento, in questi casi andrà verificato che la somma delle ore di aggiornamento, riferiti a due quinquenni consecutivi, sia pari alla somma delle ore di aggiornamento previsti per ogni singolo quinquennio.
Laddove l’aggiornamento venga completato in un termine successivo a quello sopra stabilito, lo stesso dovrà considerarsi valido solo ed esclusivamente se sarà costituito
23
da un numero di ore complessive, tali da rappresentare la somma del monte ore necessario per ogni quinquennio di riferimento.
Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, l’eventuale completamento dell’aggiornamento relativo al quinquennio precedente, potrà essere realizzato nel rispetto delle nuove regole.
11. ATTESTAZIONI
Gli attestati vengono rilasciati dai soggetti individuati al punto 2 del presente accordo che provvedono alla custodia/archiviazione della documentazione relativamente a ciascun corso.
Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
a) denominazione del soggetto formatore;
b) dati anagrafici del partecipante al corso;
c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato (nel caso dei Moduli B è necessario indicare il livello di rischio);
d) periodo di svolgimento del corso;
e) firma del soggetto formatore.
Le Regioni e Province Autonome si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori.
Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” contenente:
• dati anagrafici del partecipante;
• registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica finale di apprendimento.
12. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
In tutti i corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/2008.
Condizioni particolari
Un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nei macrosettori Ateco a rischio alto, secondo quanto individuato nell’Allegato I, può partecipare al modulo di
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formazione per datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell’attività dei propri lavoratori.
Analogamente, un Datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nei macrosettori Ateco a rischio basso, secondo quanto individuato nell’Allegato I, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo ad un livello di rischio alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio alto.
Il Datore di lavoro, la cui attività rientri nei macrosettori Ateco al livello di rischio basso, secondo quanto
previsto nell’Allegato I, laddove riscontri che la propria azienda svolga attività relative al livello di rischio alto dovrà designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione con i requisiti professionali adeguati a svolgere le attività nelle aziende a rischio alto.
Modalità di svolgimento dei corsi di cui all’allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008
I corsi di cui all’allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008, solo per il Modulo Giuridico (28 ore) e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato II. Mutuo riconoscimento dei progetti sperimentali in e-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37, paragrafo 3
Al fine del mutuo riconoscimento dei progetti sperimentali avviati dalle Regioni e Province Autonome per l’erogazione della formazione specifica attraverso la modalità E-Learning, si rimarcano le condizioni poste in premessa all’Allegato II.
Il mutuo riconoscimento tra Regioni consiste nell’accettazione di ulteriori “progetti sperimentali in e- learning”, purché espressamente previsti nelle delibere regionali (criteri, tempi, modalità) e documentati attraverso la presenza nei documenti/attestati dell’avvenuta formazione dei seguenti riferimenti:
- estremi dell’atto amministrativo nella quale si enunciano i criteri per l’accettazione dei progetti formativi sperimentali;
- protocollo regionale di accettazione del progetto formativo in e-learning specifico.
13. ENTRATA IN VIGORE Il presente accordo entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione.
14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In fase di prima applicazione e comunque entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, le attività formative possono essere
25
organizzate sia nel rispetto dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 sia nel rispetto del presente Accordo.
15. DISPOSIZIONI FINALI
Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono abrogati i seguenti accordi:
• accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le province autonome attuativo dell’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006;
• accordo sancito il 8 ottobre 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le province autonome relativo all’emanazione delle Linee guida interpretative dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell’articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Repertorio atti n. 2635). pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006.
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Allegato I
Macrosettori ATECO e individuazione macrocategorie di rischio Macrocategoria a RISCHIO BASSO
Ateco 2007 Descrizione D
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 35.1
Intermediari o agenti che organizzano la vendita di elettricità attraverso sistemi di distribuzione gestiti da terzi
G
COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 45.1
Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli 45.3
Commercio all’ingrosso e al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 46.1
Intermediari e rappresentanti del commercio 46.2
Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi 46.3
Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 46.4
Commercio all’ingrosso di:
- prodotti e articoli tessili, di abbigliamento, calzature e accessori
- elettrodomestici, articoli per fotografia e cinematografia
- elettronica di consumo audio e video
- articoli in porcellana, vetro e per le pulizie
- coltelleria e posateria
- profumi, cosmetici e farmaceutici
- articoli e strumenti medicali e ortopedici
- mobili e articoli per illuminazione
- orologi e gioielleria
- articoli sportivi, giochi e giocattoli
- carta, cartone e articoli cartotecnici
- libri, giornali e riviste
- altri prodotti di consumo non alimentari (oggetti di antiquariato, articoli per animali, ecc.) 46.5
Commercio all’ingrosso di componenti elettronici, computer, unità periferiche, strumenti e apparecchiature per telecomunicazioni
46.6
Commercio all’ingrosso di:
- materiale elettrico
- macchine, accessori e attrezzature per l’agricoltura, industria, l’edilizia, il commercio e la navigazione (incluse le relative parti)
- imbarcazioni da diporto e altri mezzi e attrezzature di trasporto
- mobili, macchine e attrezzature per ufficio 46.7
Commercio all’ingrosso specializzato di altri prodotti 46.9
Commercio all’ingrosso non specializzato 47.1
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati 47.2
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 47.4
Commercio al dettaglio in esercizi specializzati di:
- computer, unità periferiche, software, console per videogiochi, videogiochi, ecc.
- apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia
- apparecchiature audio e video (TV, radio, registratori, ecc.) 47.5
Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati 47.6
Commercio al dettaglio in esercizi specializzati di:
- libri, giornali e articoli di cartoleria
- registrazioni musicali e video (CD, DVD, ecc.)
- articoli sportivi
- giochi e giocattoli 47.7
Commercio al dettaglio in esercizi specializzati di:
- articoli di abbigliamento e accessori (cappelli, ombrelli, guanti, cravatte, ecc.)
- calzature e articoli in di pelletteria e da viaggio
- medicinali (farmacie e parafarmacie)
- articoli medicali e ortopedici
- cosmetici, articoli di profumeria ed erboristeria
- fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e relativi alimenti
- orologi e articoli di gioielleria
- mobili per ufficio
- materiale per ottica e fotografia
- oggetti d’artigianato, d’arte e di culto
- articoli da regalo e per fumatori, bomboniere, chincaglieria e bigiotteria, articoli per belle arti
- saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
- articoli funerari e cimiteriali
- armi, munizioni e articoli militari 27
- combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- articoli di seconda mano in genere (comprese le case d’asta) 47.8
Commercio al dettaglio ambulante 47.9
Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati I
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DEI BAR SENZA SERVIZIO DI CUCINA 55
Alloggio 56.1
Ristoranti e attività di ristorazione mobile 56.2
Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione 56.3
Bar e altri esercizi simili senza cucina (caffetterie, enoteche, birrerie, ecc.) J
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 60.2
Attività di programmazione e trasmissioni televisive K
ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE L
ATTIVITA’ IMMOBILIARI 68.1
Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 68.2
Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing 68.3
Attività immobiliari per conto terzi M
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE N
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
77.1
Noleggio di autoveicoli senza conducente 77.2
Noleggio di beni per uso personale e per la casa 77.3
Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali 77.4
Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)
78.1
Agenzie di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale 78.2
Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) 78.3
Fornitura e gestione di risorse umane per terzi (staff leasing) 79.1
Agenzie di viaggio e tour operator 79.2
Altri servizi di prenotazione e attività connesse 80
Servizi di vigilanza e investigazione 81
Attività di servizi per edifici e paesaggio 82.1
Servizi integrati di supporto per le funzioni d’ufficio; uffici-residence; servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d’ufficio
82.2
Call center 82.3
Organizzazione di convegni e fiere 82.9
Servizi di supporto alle imprese N.C.A. O
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 84.1
Pubblica Amministrazione (esecutiva, legislativa, finanziaria, ecc. a tutti i livelli di governo – regionale, provinciale e comunale – e supervisione nel settore sociale ed economico)
84.2
Servizi collettivi delle amministrazioni pubbliche (affari esteri, difesa nazionale, giustizia e attività
giudiziarie; ordine pubblico e sicurezza nazionale; attività dei vigili del fuoco e della protezione civile) 84.3
Assicurazione sociale obbligatoria P
ISTRUZIONE Q
SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 86.2
Servizi degli studi medici:
- studi di medicina generale e specialistici
- ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale
- centri di dialisi
- studi di omeopatia e di agopuntura
- centri di medicina estetica 88
Assistenza sociale non residenziale R
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 90
Attività creative, artistiche e di intrattenimento 91
Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali 92
Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco 93
Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento S
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 94
Attività di organizzazioni associative 95.1
Riparazione e manutenzione di computer e periferiche e di apparecchiature per le comunicazioni 95.2
Riparazione di beni per uso personale e per la casa 96.0*
Altre attività di servizi per la persona T
ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
97.0
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 98
Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze U
ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 28
Macrocategoria a RISCHIO ALTO Ateco 2007
Descrizione A
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA B
ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE C
ATTIVITÁ MANIFATTURIERE D
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA (esclusi gli intermediari o agenti che organizzano la vendita di elettricità attraverso sistemi di distribuzione gestiti da terzi)
E
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO F
COSTRUZIONI H
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO G
COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 45.2
Manutenzione e riparazione di autoveicoli 45.4
Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori 47.3
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Q
SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 86.1
Servizi ospedalieri 86.9
Altri servizi di assistenza sanitaria
87
Servizi di assistenza sociale residenziale 29
Allegato II La Formazione in e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro Premessa
La formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività.
L’evoluzione delle nuove tecnologie, dei cambiamenti dei ritmi di vita (sempre più frenetici e, quindi, con poco tempo a disposizione) e della stessa concezione della formazione, ai sensi delle linee guida per il 2010 concordate tra Governo, Regioni e parti sociali, in uno con l’esigenza sempre più pressante di soddisfare gli interessi dell’utente, hanno reso possibile l’affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine e-Learning.
Per e-Learning si intende un modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semi-strutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro.
Tale modello formativo non si limita, tuttavia, alla semplice fruizione di materiali didattici via internet, all’uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento ma utilizza la piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale. In tal modo si annulla di fatto la distanza fisica esistente tra i componenti della comunità di studio, in una prospettiva di piena condivisione di materiali e conoscenze, di conseguenza contribuendo alla nascita di una comunità di pratica online.
A questo scopo, ruolo fondamentale è riservato agli e-tutor, ossia ai formatori, i quali devono essere in grado di garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico.
Nell’attività e-learning va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata.
La formazione via e-Learning
Da oltre un decennio l’ Unione Europea, all’interno del disegno più generale di rendere l’Europa la società moderna più competitiva al mondo, basata sulla conoscenza, ha indicato il ricorso alle nuove tecnologie per promuovere modalità di apprendimento, di insegnamento innovative e di qualità, quale azione fondamentale per raggiungere l’obiettivo.
Tali indicazioni trovano riferimenti puntuali nei seguenti documenti: trattato di Lisbona “Verso un’Europa dell’innovazione e della conoscenza” Marzo 2000; il programma di azione Comunitaria nel campo dell’apprendimento permanente (Lifelong learning programm 2007-2013); “i 2010 – una società dell’informazione europea per la crescita e l’occupazione”, “comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “aprire l istruzione:tecniche innovative di insegnamento e apprendimento per tutti, grazie alle nuove
tecnologie e risorse didattiche aperte” Settembre 2013.)
Si potrà ricorrere alla modalità e-Learning qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) Sede e strumentazione
La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario
30
di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l’utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo.
b) Programma e materiale didattico formalizzato
Il progetto realizzato dovrà prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni:
• titolo del corso;
• ente o Soggetto che lo ha prodotto;
• obiettivi formativi;
• struttura, durata e argomenti trattati nelle Unità Didattiche. Tali informazioni non sono necessarie in relazione alla formazione dei lavoratori, trattandosi di formazione generale. Se del caso, ove previsto dal presente accordo, devono essere indicati i rischi specifici del comparto produttivo di appartenenza e sui quali si svolgerà attività di formazione;
• regole di utilizzo del prodotto;
• modalità di valutazione dell’apprendimento;
• strumenti di feedback.
c) Tutor
Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione perla gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati.
d) Valutazione
Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso.
Tutte le prove di valutazione possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell’azione formativa.
e) Durata
Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee.
Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l’intero percorso sia stato realizzato.
La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l’e-Learning.
f) Materiali
Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.
Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di
effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative.
L’accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).
31
Allegato III
Attuazione dell’articolo 32, comma 1, lettera c), del Legge 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013
Ai fini degli esoneri di cui al presente accordo, alle condizioni specificate in questo allegato, occorre fornire evidenza documentale – con qualunque mezzo idoneo allo scopo – dell’avvenuto completamento del/dei percorso/i formativo/i di riferimento, dal quale discenda l’esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i di contenuto analogo. FORMAZIONE SOGGETTI D.Lgs. n. 81/2008 NORME DI RIFERIMENTO RSPP Moduli A + B
+ C RSPP esonerato Modulo C CSP/CSE DL 16 ore DL 32 ore DL 48 ore RSPP Formazione Modulo A+B+C
art. 32 D.Lgs. n. 81/2008 accordo 26.01.2006 e accordo 05.10.2006
/
/
RSPP con Modulo A ESONERO: - Modulo giuridico: 28 ore RSPP con Modulo A e Modulo B3 ESONERO: - Modulo giuridico: 28 ore - Modulo tecnico: 52 ore
ESONERO ESONERO ESONERO
RSPP con Esonero art. 32 Formazione Modulo C
art. 32 D.Lgs. n. 81/2008 accordo 26.01.2006 e accordo 05.10.2006
/
/ FREQUENZA ESONERO ESONERO ESONERO
ASPP Formazione Modulo A+B
art. 32 D.Lgs. n. 81/2008 accordo 26.01.2006 e accordo 05.10.2006
/
/
ASPP con Modulo A ESONERO: - Modulo giuridico: 28 ore ASPP con Modulo A e Modulo B3 ESONERO: - Modulo giuridico: 28 ore - Modulo tecnico: 52 ore
ESONERO
NECESSARIA FREQUENZA MODULO 4 ESONERO
NECESSARIA FREQUENZA MODULO 4 ESONERO
NECESSARIA FREQUENZA MODULO 4
ASPP con Esonero art. 32 Nessuna formazione
art. 32 D.Lgs. n. 81/2008 accordo 26.01.2006 e accordo 05.10.2006
/
/ FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA
** L’accordo ex ART. 34 del 21.12.2011 stabilisce che non sono tenuti a frequentare i nuovi corsi di formazione i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/2008, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo "RSPP" sancito il 26 gennaio 2006.
32
FORMAZIONE SOGGETTI D.Lgs. n. 81/2008 NORME DI RIFERIMENTO RSPP Moduli A + B + C RSPP esonerato
Modulo C CSP/CSE DL 16 ore DL 32 ore DL 48 ore COORDINATORE SICUREZZA
art. 98 D.Lgs. n. 81/2008 allegato XIV DLgs 81/08 ESONERO: Modulo A - 28 ore
Modulo B3 - 60 ore (accordo 26.1.2006) FREQUENZA
/ ESONERO ESONERO ESONERO
DDL che svolge i compiti propri del SPP - 16 ore art. 34 D.Lgs. n. 81/2008- accordo 21.12.2011 ESONERO: Modulo A UD A1: 8 ore
UD A2: 4 ore FREQUENZA FREQUENZA
/ INTEGRAZIONE*
n. 16 ore e contenuti INTEGRAZIONE*
n. 32 ore e contenuti
DDL che svolge i compiti propri del SPP - 32 ore art. 34 D.Lgs. n. 81/2008- accordo 21.12.2011
ESONERO: Modulo A - 28 ore FREQUENZA
ESONERO: Modulo giuridico:
28 ore XXXXXXX
/ XXXXXXXXXXXX*
x. 00 ore e contenuti
DDL che svolge i compiti propri del SPP - 48 ore art. 34 D.Lgs. n. 81/2008- accordo 21.12.2011 ESONERO: Modulo A - 28 ore
FREQUENZA
ESONERO: Modulo giuridico:
28 ore XXXXXXX XXXXXXX
/ XXX
xxxx. 00-00 X.Xxx. x. 00/0000 XXXXXXX: Modulo A UD A1: 8 ore UD A2: 4 ore
UD A5: 4 ore FREQUENZA FREQUENZA ESONERO:
Modulo 1 ESONERO:
Modulo 1 ESONERO:
Modulo 1 DIRIGENTE
art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 accordo 21.12.2011 e accordo 25.07.2012 FREQUENZA
FREQUENZA FREQUENZA XXXXXXX XXXXXXXXXXXX*
x. 00 ore e contenuti INTEGRAZIONE*
n. 32 ore e contenuti
LAVORATORE Formazione generale
art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 accordo 21.12.2011 e accordo 25.07.2012 FREQUENZA
FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA
LAVORATORE Formazione specifica
art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 accordo 21.12.2011 e accordo 25.07.2012 FREQUENZA
FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA PREPOSTO
art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 accordo 21.12.2011 e accordo 25.07.2012 FREQUENZA
FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA 33
FORMAZIONE SOGGETTI D.Lgs. n. 81/2008 NORME DI RIFERIMENTO RLS LAVORATORE FG LAVORATORE FS DIRIGENTE PREPOSTO
RSPP Formazione Modulo A + B + C
art. 32 D.Lgs. n. 81/2008
accordo 26.01.2006 e accordo 05.10.2006 ESONERO
ESONERO ESONERO ESONERO ESONERO
RSPP con Esonero art. 32 Formazione Modulo C art. 32 D.Lgs. n. 81/2008
accordo 26.01.2006 e accordo 05.10.2006 ESONERO
ESONERO ESONERO ESONERO ESONERO
ASPP Formazione Modulo A + B art. 32 D.Lgs. n. 81/2008
accordo 26.01.2006 e accordo 05.10.2006 ESONERO
ESONERO ESONERO ESONERO ESONERO
ASPP con Esonero art. 32 Nessuna formazione art. 32 D.Lgs. n. 81/2008
accordo 26.01.2006 e accordo 05.10.2006 FREQUENZA
FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA
COORDINATORE SICUREZZA
art. 98 D.Lgs. n. 81/2008 allegato XIV D.Lgs. n. 81/2008 ESONERO
ESONERO ESONERO ESONERO ESONERO
DDL autonominato RSPP - 16 ore
art. 34 D.Lgs. n. 81/2008 accordo 21.12.2011 FREQUENZA
ESONERO ESONERO ESONERO ESONERO
DDL autonominato RSPP - 32 ore
art. 34 D.Lgs. n. 81/2008 accordo 21.12.2011
FREQUENZA ESONERO ESONERO ESONERO ESONERO
DDL autonominato RSPP - 48 ore
art. 34 D.Lgs. n. 81/2008 accordo 21.12.2011 FREQUENZA
ESONERO ESONERO ESONERO ESONERO RLS
artt. 37-47 D.Lgs. n. 81/2008
/ ESONERO ESONERO ESONERO:
Modulo giuridico ESONERO
LAVORATORE Formazione generale art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
accordo 21.12.2011 e accordo 25.07.2012 FREQUENZA
/ FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA
LAVORATORE Formazione specifica art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
accordo 21.12.2011 e accordo 25.07.2012 FREQUENZA
/
/ FREQUENZA FREQUENZA DIRIGENTE
art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
accordo 21.12.2011 e accordo 25.07.2012
INTEGRAZIONE*
n. 16 ore e contenuti ESONERO
ESONERO
/ ESONERO PREPOSTO
art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
accordo 21.12.2011 e accordo 25.07.2012 INTEGRAZIONE*
n. 24 ore e contenuti
/
/ ESONERO:
Modulo 1
/ Il Soggetto formatore dovrà organizzare i corsi sulla base (Donato) 34
Le tabelle seguenti riconosce i crediti formativi per i corsi di aggiornamento previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dagli Accordi Stato-Regioni.
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTI D.Lgs. n. 81/2008 NORME DI RIFERIMENTO RSPP 40 ore RSPP
60 ore CSP/CSE 40 ore DL 6 ore DL 10 ore DL 14 ore RSPP
40 ore
art. 32 D.Lgs. n. 81/2008
accordo 26.01.2006 e accordo 05.10.2006
/ FREQUENZA FREQUENZA XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX
00 ore
art. 32 D.Lgs. n. 81/2008
accordo 26.01.2006 e accordo 05.10.2006 FREQUENZA
/
RSPP con aggiornamento Modulo B3 XXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX
00 ore
art. 32 D.Lgs. n. 81/2008
accordo 26.01.2006 e accordo 05.10.2006 FREQUENZA
FREQUENZA FREQUENZA XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX/XXX
00 ore
art. 98 D.Lgs. n. 81/2008
accordo 26.01.2006 e accordo 05.10.2006 FREQUENZA
INTEGRAZIONE*
solo per RSPP con Modulo B3
di 20 ore e contenuti
/ XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX
0 ore
art. 34 D.Lgs. n. 81/2008 accordo 21.12.2011 FREQUENZA
FREQUENZA FREQUENZA
/ INTEGRAZIONE*
n. 4 ore e contenuti INTEGRAZIONE*
n. 8 ore e contenuti DL
10 ore
art. 34 D.Lgs. n. 81/2008 accordo 21.12.2011 FREQUENZA
FREQUENZA FREQUENZA XXXXXXX
/ XXXXXXXXXXXX*
x. 0 ore e contenuti DL
14 ore
art. 34 D.Lgs. n. 81/2008 accordo 21.12.2011 FREQUENZA
FREQUENZA FREQUENZA XXXXXXX XXXXXXX
/ XXXXXXXXX
0 ore
art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
accordo 21.12.2011 e accordo 25.07.2012 FREQUENZA
FREQUENZA FREQUENZA XXXXXXX XXXXXXXXXXXX*
x. 0 ore e contenuti INTEGRAZIONE*
n. 8 ore e contenuti RLS
4/8 ore annue
artt. 37-47 D.Lgs. n. 81/2008 FREQUENZA
FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA LAVORATORE
Formazione specifica 6 ore
art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
accordo 21.12.2011 e accordo 25.07.2012 FREQUENZA
FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA PREPOSTO
6 ore
art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
accordo 21.12.2011 e accordo 25.07.2012 FREQUENZA
FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA 35
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTI D.Lgs. n. 81/2008 NORME DI RIFERIMENTO RLS 4/8 ore LAVORATORE FS 6 ore DIRIGENTE 6 ore PREPOSTO 6 ore
RSPP
40 ore
art. 32 D.Lgs. n. 81/2008
accordo 26.01.2006 e accordo 05.10.2006 XXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX
00 ore
art. 32 D.Lgs. n. 81/2008
accordo 26.01.2006 e accordo 05.10.2006 XXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXX
00 ore
art. 32 D.Lgs. n. 81/2008
accordo 26.01.2006 e accordo 05.10.2006 XXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX/XXX
00 ore
art. 98 D.Lgs. n. 81/2008 allegato XIV D.Lgs. n. 81/2008 ESONERO
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX
0 ore
art. 34 D.Lgs. n. 81/2008 accordo 21.12.2011 FREQUENZA
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX
00 ore
art. 34 D.Lgs. n. 81/2008 accordo 21.12.2011 FREQUENZA
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX
00 ore
art. 34 D.Lgs. n. 81/2008 accordo 21.12.2011 FREQUENZA
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX
0/0 ore annue
artt. 37-47 D.Lgs. n. 81/2008
/ ESONERO ESONERO ESONERO
LAVORATORE
Formazione specifica 6 ore
art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
accordo 21.12.2011 e accordo 25.07.2012 FREQUENZA
/ FREQUENZA FREQUENZA DIRIGENTE
6 ore
art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
accordo 21.12.2011 e accordo 25.07.2012 FREQUENZA
XXXXXXX
/ XXXXXXX XXXXXXXX
0 ore
art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
accordo 21.12.2011 e accordo 25.07.2012 FREQUENZA
XXXXXXX XXXXXXX
/ 00
Allegato IV (competenza Regioni)
Modello per la tenuta della documentazione attestante l’avvenuta formazione
Al fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi formativi nei riguardi dei propri lavoratori, dirigenti e preposti, il datore di lavoro può utilizzare il modulo di seguito riportato. Analogamente, in caso di cambiamento di lavoro, il medesimo modulo, qualora ne venga rilasciata una copia dal precedente datore di lavoro al lavoratore, dirigente o preposto, può essere valutato dal datore di lavoro ai fini della individuazione della formazione da erogare. Del contenuto del modello tengono conto gli organi di vigilanza nell’esercizio delle proprie funzioni.
Libretto formativo del lavoratore
Rilasciato a (nome e cognome del lavoratore, dirigente o preposto) Da (nome e cognome del datore di lavoro)
Sezione Anagrafica Nome e cognome
Ruolo aziendale (dirigente, preposto, lavoratore…) in materia di salute e sicurezza Data di inizio dell’attività
Data di cessazione dell’attività Elenco corsi svolti
Indicare, in ordine cronologico:
Data e sede dei corsi
Oggetto dei corsi (inclusivo dei riferimenti normativi) Nominativo del soggetto formatore
Durata dei singoli corsi 37
APPENDICE
Attuazione di quanto disposto dal X.Xxx. n. 81/2008 all’art. 32, comma 5, ultimo periodo.
Elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2 primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008.
Laurea Magistrale (D.M. dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007): LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica LM-21 Ingegneria biomedica
LM-22 Ingegneria chimica LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizia LM-25 Ingegneria dell'automazione LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni LM-28 Ingegneria elettrica
LM-29 Ingegneria elettronica
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica LM-33 Ingegneria meccanica LM-34 Ingegneria navale
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Laurea Specialistica (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000) 4/S - Architettura e Ingegneria edile
25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica 26/S - Ingegneria biomedica
27/S - Ingegneria chimica 28/S - Ingegneria civile
29/S - Ingegneria dell’automazione
30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni 31/S - Ingegneria elettrica
32/S - Ingegneria elettronica
33/S - Ingegneria energetica e nucleare 34/S - Ingegneria gestionale
35/S - Ingegneria informatica 36/S - Ingegneria meccanica 37/S - Ingegneria navale
38/S - Ingegneria per l’ambiente e il territorio
Laurea Magistrale (D.M. dell'università e della ricerca in data 8 gennaio 2009): LM/SNT 4 – Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
38
Xxxxxx (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 18 marzo 2006) L7 - Ingegneria civile e ambientale
L8 – Ingegneria dell’informazione L9 - Ingegneria Industriale
L17 - Scienze dell'architettura
L23 - Scienze e tecniche dell'edilizia
Xxxxxx (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000) 4 - Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
8 - Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale 9 - Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione 10 - Classe delle lauree in ingegneria industriale
Xxxxxx (D.M. dell'università e della ricerca in data 19 febbraio 2009): L/SNT 4 – Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione