ACCORDO di RETE
ACCORDO di RETE
tra le seguenti istituzioni scolastiche:
Premessa
- Visto il comma 1 dell’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59 che prevede la possibilità di promuovere o aderire ad accordi di Rete tra Scuole per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali;
- Tenuto conto che l’accordo di Rete, secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, può avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali;
- Considerato che il collegamento in Rete tra le Scuole autonome pubbliche, statali e non statali, è finalizzato alla realizzazione di un sistema formativo integrato, al potenziamento del servizio scolastico sul territorio, evitando la frantumazione delle iniziative e la dispersione delle risorse;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione – di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 1° febbraio 2001, n.44 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, di seguito chiamato semplicemente D.M. 1° febbraio 2001, n.44;
- Viste le delibere autorizzative dei Consigli di Istituto delle Scuole interessate per la costituzione in Rete di cui al presente atto, come da seguente elenco:
per l’IC “Villaggio Prenestino” di via Fosso dell’Osa, Roma, delibera n°18 del Collegio Docenti dell’11/11/2014 e delibera n° 37 del Consiglio di Istituto del 13/10/2014;
per l’IC “San Vittorino-Corcolle” di xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxx, delibera n°7 del Collegio Docenti del 09/09/2014 e delibera n°17del Consiglio di Istituto del 03/11/2014;
per l’IC “Castelverde” di xxx Xxxxx X.Xxxxxxxx 000, Xxxx, delibera n°9 del Collegio Docenti dell’08/09/2014 e delibera n°9 del 19/11/2014
Allo scopo di promuovere un sempre maggiore coordinamento tre le istituzioni scolastiche di uno stesso territorio, le seguenti Istituzioni Scolastiche Pubbliche, nelle persone dei rappresentanti legali pro-tempore a fianco indicati
CODICE MECCANOGRAFICO | DENOMINAZIONE | DIRIGENTE SCOLASTICO |
RMIC8CQ00A | IC “VILLAGGIO PRENESTINO” | XXXXXXXX XXXXXX |
RMIC8CN00V | IC “SAN VITTORINO- CORCOLLE” | XXXXXXXX XXXXXXX |
RMIC8CP00E | IC “CASTELVERDE” | XXXX XXXXXX |
Intendono costituirsi in rete secondo quanto stabilito nel presente accordo.
L’anno duemilaquattordici, addì venti del mese di novembre con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di legge, in Roma alla via Spinetoli n°96, presso la sede dell’Istituzione Scolastica IC “San Vittorino-Corcolle” sono presenti:
- la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, nata a Cosenza il 21/07/1978, C.F BFRCRN78L61D086U nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all’Istituzione scolastica I.C. “San Vittorino- Corcolle” suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio di Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 03/11/2014
- la dott.ssa Xxxx Xxxxxx, nata a Roma il 01/12/1961, C.F MRTNNA61T41H501G, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all’Istituzione scolastica I.C.”CASTELVERDE” suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio di Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 19/11/2014
- la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, nata a Roma il 26/07/1963, C.F. RLASFN63L66H501X nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all’Istituzione scolastica IC “Villaggio Prenestino”, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio di Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 13/10/2014
I SOPRADDETTI CON IL PRESENTE ATTO CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 NORMA DI RINVIO
La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.
Art. 2 DEFINIZIONI
Per “istituzioni scolastiche aderenti” o “scuole aderenti”, si intendono le istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente accordo e quelle che successivamente vi aderiscono.
Art. 3 NATURA DELL’ACCORDO
Il presente accordo ha la natura di un contratto di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, così come previsto all’art. 15 della legge 241/1990 e specificato per le istituzioni scolastiche all’art. 7 del DPR n. 275/1999.
Art. 4 DENOMINAZIONE E SEDE
E’ istituita la rete delle istituzioni scolastiche del quadrante Est del XVI Distretto di Roma, che assume la denominazione di “Rete Roma Est”, d’ora in avanti denominata “Rete”, con sede presso la scuola capofila di cui al successivo art.10.
Art. 5 FINALITÀ E SCOPI
Il presente accordo ha per fine generale la collaborazione fra le istituzioni scolastiche che vi aderiscono per promuovere la realizzazione e il rafforzamento dell'autonomia scolastica per il miglioramento del servizio scolastico offerto a tutti i cittadini del territorio in cui opera.
Per raggiungere il fine generale, la Rete adotta le iniziative più opportune; in particolare:
- Elabora strategie e comportamenti coerenti delle scuole aderenti per il raggiungimento del proprio fine generale;
- Partecipa attivamente alle iniziative di coordinamento e di indirizzo dell’Associazione Scuole del XVI Distretto;
- Promuove scambi e sinergie tra le scuole aderenti, di tipo organizzativo, amministrativo e didattico;
- Promuove e sostiene iniziative di formazione del personale;
- Promuove la sperimentazione e la ricerca educativa e didattica;
- Promuove l'arricchimento dell'offerta formativa nel territorio;
- Stipula contratti, accordi e convenzioni con enti esterni, pubblici e privati, nel rispetto dei criteri stabiliti dai Consigli d’Istituto delle scuole aderenti;
- Stabilisce rapporti e promuove accordi e convenzioni con gli interlocutori istituzionali: USR, Municipio, Comune, Provincia, ASL, ecc.
- Interloquisce con le forze politiche, sindacali ed associative
- Promuove l'immagine delle scuole preso l'opinione pubblica
- Promuove l’arricchimento delle risorse materiali, da un lato e delle competenze professionali, dall’altro, anche mediante la socializzazione dell’uso delle risorse esistenti all’interno della Rete e l’acquisizione di nuove, attraverso progetti ed iniziative comuni;
-Sviluppa in modo omogeneo ed efficace l’integrazione del servizio scolastico con gli altri servizi sociali e culturali svolti da enti pubblici e privati, allo scopo di determinare il rafforzamento dell’azione formativa delle Scuole e lo sviluppo culturale e sociale della Comunità.
Art. 6 DURATA
Il presente accordo ha la durata di 1 anno e si rinnova tacitamente se non vi sono deliberazioni contrarie della Conferenza dei dirigenti.
Art. 7 ISTITUZIONI SCOLASTICHE ADERENTI
Possono far parte di “Rete Scuole Roma Est” le scuole pubbliche statali di ogni ordine e grado, che sono ubicate nel XVI Distretto di Roma, quadrante est, che partecipano alla costituzione della rete o vi aderiscono in un secondo momento; non c'è alcuna differenza giuridica tra le scuole che partecipano alla costituzione della rete e quelle che aderiscono in seguito.
Art. 8 MODALITA’ DI ADESIONE
L'adesione avviene su delibera dei competenti Organi Collegiali di Istituto.
Nella Rete le scuole sono rappresentate dai rispettivi Dirigenti ovvero, in loro assenza, da un dipendente della sua scuola fornito di apposita delega.
E’ fatta salva la possibilità per una Istituzione Scolastica estranea alla Rete di richiedere la partecipazione ad un singolo Progetto attivato, nei modi e nei termini eventualmente previsti all’interno di esso e, comunque, ritenuti idonei al successo e all’efficacia del Progetto stesso, dal Comitato di Gestione della Rete che deciderà in merito.
Art. 9 SCIOGLIMENTO
La Rete è sciolta se in tal senso delibera la maggioranza assoluta della Conferenza dei Dirigenti scolastici. In tal caso, eventuali fondi residui vengono redistribuiti tra tutte le scuole componenti.
Art. 10 ORGANO RESPONSABILE DELLA GESTIONE
Svolge le funzioni di organo responsabile della gestione amministrativa e contabile della Rete la scuola capofila I.C. San Vittorino-Corcolle“.
Art. 12 ORGANI DELLA RETE
Fatta salva l’autonomia organizzativa, decisionale e gestionale delle singole Istituzioni Scolastiche, la Rete di scuole prevede come suoi organi la Conferenza di servizio dei Legali Rappresentanti delle scuole della Rete (o dei loro delegati) e il Comitato di Gestione della Rete.
Art. 13 LA CONFERENZA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
Il potere di indirizzo, l’attività istruttoria e l’approvazione dei singoli progetti di rete competono e sono definiti in seno alla Conferenza di Servizio dei Legali Rappresentanti (o dei loro delegati) delle Istituzioni Scolastiche rappresentate nella Rete, secondo le procedure disposte dagli artt. 9,10,11 e 12 della Legge 24 novembre 2000, n.340 che, al capo II, apporta modifiche alla Legge 7 agosto 1990, n.241.
La Conferenza dei dirigenti scolastici della Rete è formata dai dirigenti delle singole scuole aderenti.
La Conferenza delibera in materia di:
- Gestione contabile ed ammontare del contributo ordinario annuo;
- Indirizzi generali in merito alle attività della Rete
- Regolamento della Rete;
- Eventuale costituzione dei Comitati di settore
Le sedute della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza assoluta delle scuole aderenti; le delibere sono adottate a maggioranza semplice.
Per i fatti che interessano la Rete, la Conferenza di Servizio sarà convocata periodicamente dal Dirigente Scolastico della Scuola capofila.
La Conferenza può essere convocata su richiesta di un terzo dei suoi membri.
Alla Conferenza di Servizio potranno assistere i Direttori dei Servizi Generali Amministrativi e i docenti con funzioni strumentali delle Istituzioni Scolastiche della Rete.
La Conferenza di Servizio può articolarsi in gruppi di lavoro settoriali per l’esame dei problemi relativi ai diversi segmenti scolastici o a specifici progetti, con la presenza dei docenti referenti delle singole scuole.
Art. 14 IL COMITATO DI GESTIONE
Fino al momento in cui la Rete sarà composta di un massimo di 5 singole scuole aderenti, il Comitato di Gestione coinciderà con la Conferenza dei Dirigenti Scolastici; quando le scuole aderenti alla rete saranno in numero maggiore di 5, verrà individuato un Comitato di Gestione formato da un minimo di tre ad un massimo di sei componenti, composto dal Dirigente della scuola capofila che lo coordina e da legali rappresentanti delle scuole aderenti eletti all’interno della conferenza di servizi dei dirigenti scolastici.
Art. 15 QUOTE
In sede di Conferenza di Servizio saranno pure determinate le eventuali quote di apporto finanziario di ciascuna Scuola aderente alla Rete, per la realizzazione delle attività e dei servizi della Rete, secondo criteri da concordare nella medesima sede.
Art. 16 GESTIONE DEI FINANZIAMENTI
I finanziamenti di cui al precedente articolo affluiranno, in tempi appropriati, nel Programma Annuale della Scuola capofila, in analogia a quanto disposto dall’art.8 del D.P.R. 20 aprile 1994, n.367, per la realizzazione di programmi complessi e saranno contabilizzati in partite di giro quali attività per conto terzi. Saranno pure predisposte a cura del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi della Scuola capofila, le “Schede illustrative Finanziarie”, secondo quanto disposto al comma 6 dell’art. 2 del D.M. 1° febbraio 2001, n.44, citato in Premessa.
Art. 17 ATTIVITA’ NEGOZIALE
L’attività negoziale è affidata al Dirigente Scolastico della Scuola capofila che la eserciterà nell’ambito delle disposizioni previste dall’art. 31 – comma 1 – del D.M. 1° febbraio 2001, n.44.
Sugli acquisti dei beni e servizi , decisi in Conferenza di Servizio, e che attengono alla realizzazione delle attività e dei progetti di cui alle materie elencate nel precedente art.6, il Dirigente Scolastico della Scuola capofila adotterà la procedura in forma libera, sino al limite di 2000 Euro, con scambio di corrispondenza secondo l’uso di commercio; mentre, per somme superiori a tale limite, saranno poste in essere, dallo stesso Dirigente Scolastico, le regole stabilite dall’art.34 del del D.M. 1° febbraio 2001, n.44, fatto salvo il ricorso alla stipulazione di contratti nelle tipologie previste dal Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, ex Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 18 RENDICONTAZIONE
Entro 45 giorni dalla chiusura di ciascun anno scolastico, il Dirigente Scolastico della Scuola capofila trasmetterà alle altre Scuole della Rete copia della rendicontazione circa l’utilizzo delle risorse comuni, fermo restando il diritto di accesso ai relativi atti che gli organi delle cointeressate Istituzioni Scolastiche potranno esercitare ogni qualvolta sarà ritenuto necessario.
Art. 19 SCAMBIO TEMPORANEO DI DOCENTI
Qualora, per la realizzazione dei progetti approvati, vi sia necessità di scambio temporaneo di docenti fra le Istituzioni Scolastiche che partecipano alla Rete, tale scambio è possibile nello spazio temporale limitato alla realizzazione del progetto, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva e alle seguenti condizioni:
a) libero consenso degli interessati;
b) appartenenza ad uno stato giuridico omogeneo;
c) rinuncia al trasferimento per la durata del proprio impegno nel progetto.
In mancanza di una specifica contrattazione collettiva in materia, è ammesso il ricorso alle “collaborazioni plurime” di cui all’art. 27 del C.C.N.L. Scuola del 26.5.1999 e sue eventuali integrazioni e modificazioni vigenti al momento dell’esigenza.
Nel caso vi fosse la possibilità di utilizzare organici funzionali, gli stessi potranno essere definiti in modo tale da portare un valido contributo alla realizzazione dei progetti, consentendo l’affidamento dei servizi a persone dotate di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi, di raccordo istituzionale e di gestione di laboratori e progetti.
Art. 20 POTERI
Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto, la Rete potrà compiere tutti gli atti e contratti, ricevere contributi da Enti pubblici e da privati, accogliere lasciti, donazioni ed effettuare operazioni commerciali e quant’altro esplicitamente previsto dai commi 6,7,8,9,10 dell’art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275.
In particolare, la Rete di Scuole costituirà o aderirà a Consorzi pubblici e privati, con Università, Istituti di Credito, Camere di Commercio, Istituzioni, Associazioni ed Enti, locali e territoriali, Enti pubblici e privati, per assolvere a compiti istituzionali e per partecipare a progettazioni e bandi per attività coerenti con i Piani dell’Offerta Formativa delle Scuole in Rete e con le finalità della Rete medesima, indetti da Enti e Istituzioni Nazionali ed Internazionali nel settore dell’Educazione, della Ricerca, della Informazione, della Comunicazione, del lavoro, dell’Assistenza, dello Sport, dell’Arte e della Cultura.
Art. 21 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO
Modificazioni al presente Atto potranno essere apportate con delibera approvata dai 4/5 dei Legali Rappresentanti delle Scuole della Rete, in Conferenza di Servizio.
Art. 22 PUBBLICIZZAZIONE
Il presente atto è depositato in copia originale presso le Segreterie delle Scuole della Rete e pubblicato in copia ai rispettivi Albi.
Art. 23 NORME FINALI
Ciascun soggetto aderente è responsabile degli atti e dei provvedimenti da esso prodotti in seno alla rete e trasmessi all’Organo di Gestione.
I soggetti aderenti si impegnano a risolvere in via bonaria le eventuali controversie.
Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e alle leggi e disposizioni vigenti.
Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno garantire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del D.M. n. 305 del 07/12/2006 (norme in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l’esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo.
Letto, confermato e sottoscritto. Roma, 20/11/2014
Firma dei legali rappresentanti delle scuole della rete
XXXXXXX XXXXXXXX x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxx
XXXXXX XXXXXXXX x.xx Xxxxxxxx Xxxxxx
XXXXXX XXXX x.xx Xxxx Xxxxxx
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2. D.Lgs 39/93