ACCORDO MINISTERO/REGIONI
SUI CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PER LA COSTITUZIONE DELL’INVENTARIO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO DEL SETTORE VITICOLO
SCHEMA DEFINITO NELLA RIUNIONE TECNICA DEL 10 NOVEMBRE 1999 CONVOCATA CON NOTA DELLA SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 8 NOVEMBRE 1999.
1. Introduzione
1.1. La riforma dell’O.C.M. relativa al settore vitivinicolo, adottata con Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, prevede, tra l’altro, che gli Stati membri procedano alla costituzione dell’Inventario del potenziale viticolo. L’articolo 16, paragrafo 2 del citato Regolamento prevede che l’Inventario nazionale possa essere articolato su base regionale, ma ne richiede il completamento per tutte le Regioni entro il 31 dicembre 2001.
1.2. L’applicazione della nuova O.C.M. può già avviarsi dal 1 agosto 2000. Tale applicazione è possibile solo nelle Regioni che avranno completato l’Inventario.
1.3. In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 16, l’inventario deve /contenere almeno le seguenti informazioni:
a) le superfici vitate impiantate con varietà classificate per la produzione di vino;
b) le varietà di uve da vino coltivate;
c) il totale dei diritti di impianto esistenti;
d) le disposizioni nazionali o regionali emanate per l’applicazione delle misure strutturali.
Per la costituzione degli inventari regionali, che concorrono alla formazione dell’inventario nazionale, è necessario operare un’efficace strategia sinergica tra amministrazione centrale e amministrazioni locali, sia per quanto riguarda gli strumenti già a disposizione, sia per le diverse fasi organizzative. Pertanto l'Amministrazione centrale e le Regioni si impegnano a stipulare
apposite convenzioni che tengano conto anche delle specificità dei sistemi informatici delle singole amministrazioni.
In particolare il modello organizzativo deve saper utilizzare al meglio tutti gli strumenti già disponibili. Deve tener conto quindi di quanto già realizzato da AIMA ai fini della costituzione e dell’aggiornamento dello schedario viticolo nazionale, in attuazione del Reg. UE 2392/86 e 649/87 (dati grafici e alfanumerici di tutte le superfici vitate disponibili sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, modello di dichiarazione delle superfici vitate per l’aggiornamento dello stesso Schedario) e dei dati e delle strutture disponibili presso le Amministrazioni regionali (banche dati sulle imprese viticole, gestione dei diritti in portafoglio, personale e sedi).
Inoltre è necessario che tutte le fasi organizzative vengano programmate tenendo conto di quanto previsto nello schema di regolamento di semplificazione delle procedure relative al settore vitivinicolo definito di intesa con la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 5 agosto scorso ed all’esame del Consiglio di Stato.
1.4. La realizzazione dell’inventario è posta come condizione imprescindibile per l’accesso a tutti i benefici previsti dal regolamento CE n. 1493/99, in sintesi:
- possibilità di procedere alla regolarizzazione dei vigneti impiantati antecedentemente al 1° settembre 1998;
- assegnazione di nuovi diritti di impianti alle riserve;
- possibilità di accedere ai fondi previsti per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
2. Obiettivi
2.1. Il presente documento ha lo scopo di definire i passi procedurali e il modello organizzativo che consentiranno di raggiungere l’obiettivo di costituire l’inventario del potenziale viticolo e di avviarne la fase di gestione amministrativa.
2.2. Il reperimento dei dati necessari al calcolo della superficie vitata impiantata con varietà di viti classificate per la produzione di vino
– primo e secondo punto dell’Inventario – avviene tramite la compilazione della dichiarazione delle superficie vitate che consente, per ciascuna azienda, la raccolta delle informazioni relative alle superfici condotte a vigneto e dei relativi riferimenti catastali.
2.3. Il terzo punto costitutivo dell’inventario richiede la conoscenza dei diritti di impianto esistenti. A tale scopo, le Regioni comunicano all’AIMA entro il 30 aprile 2000, i diritti di impianto esistenti e disponibili al 1 settembre 1999. Su richiesta delle Regioni, l’AIMA fornisce l’indicazione dei diritti in portafoglio dichiarati da ciascuna azienda, nell’ambito della dichiarazione delle superfici vitate; tale indicazione è sottoposta a verifica da parte delle Regioni, che sono competenti in materia di verifica ed autorizzazione delle richieste di estirpazioni ed impianto dei vigneti.
Sulla base delle disposizioni comunitarie, è fatto obbligo di indicare la fonte di provenienza dei dati.
Il rispetto dei tempi per gli adempimenti e del calendario delle operazioni, regolati da convenzioni operative tra AIMA e Regioni che devono essere perfezionate entro trenta giorni dalla adozione del presente accordo dalla Conferenza Stato Regioni, è condizione essenziale per la piena realizzazione dell’inventario che dovrà concludersi entro il 30 giugno 2000.
È’ evidente, che una volta completata la fase di costituzione dell’inventario, occorre prevedere l’attivazione, così come indicato dal regolamento di semplificazione, della fase di gestione complessiva del sistema al fine di poter ottemperare al complesso della normativa comunitaria e dare certezza operativa alle aziende impegnate in questo settore.
Su richiesta delle Regioni, il punto 2.2 può essere realizzato in due distinte fasi fermo restando che la completa realizzazione dell’inventario di cui alle successive lettere a) e b), nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa comunitaria, è posta come condizione imprescindibile per l’accesso a tutti benefici previsti dal regolamento CE n. 1493/99, in particolare:
a. la prima attraverso i dati, forniti dall’AIMA entro il 30 novembre 1999, relativi alle superficie vitate rilevate dallo schedario viticolo. Tali dati sono resi definitivi dalle Regioni competenti, entro e non oltre il 30 aprile 2000, sia in ordine alle superfici totali investite ad uve da vino sia alle varietà (articolo 16 lettere a) e b) del regolamento CE 1493/99);
b. la seconda avviene tramite la compilazione della dichiarazione delle superficie vitate che consente, per ciascuna azienda, la raccolta delle informazioni relative alle superfici condotte a vigneto e dei relativi riferimenti catastali. La dichiarazione delle superfici vitate deve avvenire entro il 30 maggio del 2000. La validazione dei dati e delle informazioni da parte delle regioni deve concludersi entro il 30 giugno 2001.
Per tutti i vigneti rilevati dallo schedario viticolo e non indicati nella dichiarazione delle superfici vitate, l’AIMA fornisce alle Regioni, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate, i dati relativi alla proprietà, consistenza e ubicazione dei vigneti.
3. Il modello organizzativo
L’inventario nazionale, articolato su base regionale, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) le superfici vitate impiantate con varietà classificate per la produzione di vino;
b) le varietà di uve da vino coltivate;
c) il totale dei diritti di impianto esistenti;
d) le disposizioni nazionali o regionali emanate per l’applicazione delle misure strutturali.
Per raggiungere gli obiettivi indicati è necessario mettere a punto un modello organizzativo che ottimizzi l’integrazione e la fruibilità delle informazioni attualmente disponibili presso l’AIMA e presso gli Organismi regionali, secondo quanto previsto dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), art. 14 della D. Lgs. 173/98.
Tutto ciò richiede uno sforzo organizzativo concertato tra le Amministrazioni centrali e regionali che garantisca di:
- facilitare la dichiarazione delle aziende mettendo a disposizione, in apposite sedi locali le informazioni grafiche ed alfanumeriche già in possesso delle Amministrazioni;
- comunicazione e verifica da parte delle Regioni diritti di impianto;
- offrire una rapida disponibilità delle informazioni ai soggetti impegnati nella rilevazione dei dati;
- consentire un efficace monitoraggio delle attività.
3.1 Gli impegni del Ministero
Il Ministero ha il compito di realizzare, attraverso l’AIMA, l’inventario nazionale, articolato su base regionale. In particolare, si impegna a fornire le informazioni di cui al punto 1.3, lettere a), b) e d).
Il Ministero comunica alla Commissione UE le modalità di definizione dell’inventario. Eventuali osservazioni da parte della Commissione nonché regolamenti di attuazione, modificano direttamente il presente accordo e le relative convenzioni attuative.
Il Ministero si impegna anche a reperire i dati necessari al calcolo della superficie vitata impiantata con varietà di viti classificate per la produzione di vino – di cui al D.M. del 23 marzo 1999, emanato d’intesa con la Conferenza Stato Regioni – tramite la compilazione della dichiarazione delle superfici vitate che devono concludersi entro il 31 maggio 2000 e che consente, per ciascuna azienda, la raccolta delle informazioni relative alle superfici condotte a vigneto e dei relativi riferimenti catastali riscontrati attraverso il sistema informativo geografico (GIS). In questo caso tale procedura amministrativa si fonda sulla partecipazione attiva dell’utente, prevedendo l’apertura di sportelli, secondo le modalità organizzative previste nelle apposite convenzioni. Il
Ministero, tramite l'AIMA, mette a disposizione delle Amministrazioni regionali le proprie strutture (personale e hardware), gli strumenti tecnici disponibili (Banche Dati e software) e il sistema Informativo Geografico (G.I.S.) realizzato, nel triennio 1996 – 1998, sulla base di riprese aeree (ortofoto digitali), nonché le mappe catastali e i tematismi specifici (vigneti rilevati), per l’intero territorio nazionale.
La messa a disposizione del G.I.S. consente a ciascun produttore di “prendere visione “ della propria situazione così come risulta alla P.A. e di procedere in maniera congiunta con quest’ultima alla misurazione degli appezzamenti vitati.
Il Ministero si impegna tramite l’AIMA ad effettuare la rilevazione informatica dei dati di cui sopra e inserirli nel sistema entro e non oltre il 30 giugno 2000.
Il Ministero tramite l’AIMA assicura inoltre la messa a disposizione di una struttura tecnica tale da garantire la piena fruibilità dei dati, via via che vengono acquisiti dal sistema, così da essere immediatamente disponibili per l’assolvimento dei compiti istituzionali delle Amministrazioni regionali secondo le modalità previste dalle convenzioni.
3.2 Gli impegni delle Regioni
Ove sia necessaria l'apertura degli sportelli per l’assistenza alla compilazione della dichiarazione, la Regione può:
1. mettere a disposizione idonei locali;
2. mettere a disposizione e affiancare il personale messo a disposizione dell’AIMA.
Le Regione si impegnano a fornire le singole informazioni validate di cui al punto 1.3, lettera c), come previsto al punto 2.3.
Poiché la raccolta delle informazioni relative ai diritti di impianto in portafoglio, potrebbe essere particolarmente complessa e per il necessario lavoro di coordinamento e monitoraggio, il Ministero tramite l’AIMA mette a disposizione, alla stipula della convenzione, un’applicazione
software per agevolare gli uffici regionali nel compito di registrazione delle informazioni.