NEWSFLASH: IL “DECRETO DIGNITÀ” È LEGGE: COSA CAMBIA PER I CONTRATTI A TERMINE E LA SOMMINISTRAZIONE?
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10 SETTEMBRE 2018
NEWSFLASH: IL “DECRETO DIGNITÀ” È LEGGE: COSA CAMBIA PER I CONTRATTI A TERMINE E LA SOMMINISTRAZIONE?
Il Decreto Legge n. 87/2018 (convertito nella Legge n. 96 del 9 agosto 2018) contiene alcuni cambiamenti in relazione, in particolare, alla disciplina dei contratti a termine ed alla somministrazione.
In particolare:
• il contratto a termine può avere una durata massima di 12 mesi, che possono diventare 24 se sussiste almeno una delle seguenti condizioni (che devono risultare da atto scritto, da consegnare al lavoratore):
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
• Se si stipula un contratto a termine di durata superiore a 12 mesi in assenza delle condizioni di cui sopra, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento dei 12 mesi.
• Il contratto a termine può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi, mentre oltre i
12 mesi la proroga può essere disposta solo in presenza delle condizioni di cui sopra (le causali).
• Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; in caso di superamento di tale limite, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
• Il contratto a termine, anche se di durata iniziale inferiore ai 12 mesi, può essere rinnovato solo in presenza delle condizioni di cui sopra (le causali). In caso di rinnovo in assenza di tali condizioni il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
• I contratti a termine per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle predette condizioni.
• La durata massima complessiva dei contratti a termine tra lo
stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per lo svolgimento di mansioni di pari livello, scende da 36 a 24 mesi (compresi i periodi di somministrazione).
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• L’impugnazione del contratto a termine deve avvenire entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.
• Le nuove disposizioni si applicano anche ai contratti a termine stipulati dalla agenzie di somministrazione con i lavoratori da inviare in missione presso un utilizzatore. Ove richieste, le causali sono riferite all’utilizzatore. Le agenzie sono esonerate unicamente dagli intervalli minimi tra un contratto e l’altro, dal limite massimo del 20% dell’organico
stabile e dal diritto di precedenza. Una diversa disciplina delle proroghe può essere prevista dal contratto collettivo delle agenzie di somministrazione.
• Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero complessivo dei lavoratori a termine e di quelli somministrati a tempo determinato presso l’utilizzatore non può eccedere il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato. Resta fermo il limite massimo del 20% per i contratti a termine. Su tali percentuali non incidono le assunzioni di particolari categorie di lavoratori.
• In caso di somministrazione fraudolenta, ossia quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità̀ di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun
giorno di somministrazione.
• Le nuove regole si applicano da subito ai contratti di nuova stipulazione. Proroghe e rinnovi seguono le vecchie regole fino al 31 ottobre 2018.
Alle suddette novità vanno aggiunte quelle che riguardano il contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (che è aumentato dello 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione) e l’incremento (solo nel valore minimo e in quello massimo) sia dell’indennità in caso di licenziamenti di lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 per il quale non ricorrano gli estremi del giustificato motivo oggettivo o soggettivo o giusta causa (indennità da 6 mensilità a 36 mensilità), sia dell’offerta di conciliazione ex art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 (offerta non inferiore a 3 e non superiore a 27 mensilità).
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