Allegato X (al disciplinare di gara)
Allegato X (al disciplinare di gara)
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE SUDDIVISO IN PIU’ LOTTI CON UNICO OPERATORE PER SINGOLO LOTTO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E SERVIZI COMPLEMENTARI E ACCESSORI -
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
LOTTO 5
Verifica preventiva della progettazione
Numero Lotto | Oggetto del Lotto |
5 | Verifica preventiva della progettazion |
GARA N. ..................................... - CIG ........................................
ACCORDO QUADRO TRA
il COMUNE DI ANCONA C.F. e P.I. n. 00351040423 con sede in Xxxxx XXXX Xxxxxx x. 0 – 60100 Ancona, legalmente rappresentata – in relazione alla presente procedura concorsuale tracciata con i riferimenti di cui sopra - dal dott. ……………………, nato a il
....................... che interviene nel presente accordo nella sua qualità di Dirigente della Direzione ,
E
............................................................... C.F. n. .......................... Partita IVA n.
................................ con sede legale in (in seguito indicato per brevità con la
parola "Fornitore") rappresentata da .........................., nato il a
.........................., in qualità di .............................................................
PREMESSO CHE
a) con determina del n. del il Comune di Ancona – ha approvato il progetto del servizio in oggetto e si è stabilito di procedere mediante procedura negoziata;
b) scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determina n……….. del , è
stata nominata la Commissione Giudicatrice di Gara ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016 (di seguito “Codice”);
c) la suddetta Commissione giudicatrice ha formulato proposta di aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico ............., giusto verbale di gara n. ..... del ,
che si conserva agli atti presso ;
d) con determina n……. del…………… il Fornitore è stato individuato per la stipula del
presente accordo quadro: con il punteggio complessivo di … /100, così ripartito: offerta
tecnica, punti: ...../....., offerta economica, punti: ...../ , e, per l’effetto, ha manifestato
la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti mediante la stipula dei successivi Contratti Attuativi (esecutivi);
e) il citato provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato a tutti i soggetti elencati all’art.76, comma 5, lettera a) del Codice, con lettera prot. ……………a mezzo in data
………………;
f) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;
g) a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del Codice, come da documentazione conservata presso ;
h) il DURC acquisito agli atti è regolare;
i) in relazione all'importo della gara:
[ ] è stata acquisita informazione antimafia liberatoria ai sensi dell’art.91, comma 1, lettera a) del D.lgs. 159/2011 in data ......... tramite Banca Dati Nazionale, conservata agli atti presso ;
oppure
[ ] è stata richiesta tramite Banca Dati Nazionale l’informazione antimafia ai sensi dell’art.91, comma 1, lettera a) del D.lgs. 159/2011 in data …….. il rilascio di informazione antimafia ed è decorso il termine di trenta giorni di cui all’art.92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011;
j) sussistono le condizioni per stipulare l’Accordo;
k) ai sensi degli artt. 98 e 73 del Codice e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, sarà altresì pubblicato l'avviso sui risultati della procedura, in conformità alle disposizioni ivi previste;
l) la stipula del presente Accordo non è fonte di alcuna obbligazione per la stazione appaltante (Comune di Ancona) nei confronti del Fornitore;
m) i Contratti attuativi verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Aggiudicatrici ed il Fornitore affidatario in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo e nella documentazione di gara;
n) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo e dalla documentazione di gara (ivi compresi il Disciplinare ed il Capitolato Tecnico) definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica utile alla formulazione dell’offerta;
o) il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto nelle relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce al presente Accordo;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 NORME REGOLATRICI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo:
a) il Capitolato Tecnico del Lotto 5 – Verifica preventiva della progettazione
b) l’Offerta Tecnica del Fornitore;
c) l’Offerta Economica del Fornitore;
d) le norme contenute nella Lettera d’Invito/Disciplinare di gara.
3. L’esecuzione dei servizi connessi oggetto del presente Accordo e dei singoli Contratti attuativi è regolata in via gradata:
a) dal contenuto dell’Accordo , che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e relativi provvedimenti attuativi;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
4. I singoli Contratti Attuativi saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta contenga, a giudizio del Comune, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo.
6. Le clausole dell’Accordo e dei Contratti attuativi (esecutivi) sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modifiche autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
ART. 2 DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente Accordo, s’intende:
a) per «stazione appaltante»: il Comune di ancona, con sede legale in con sede in Xxxxx XXXX Xxxxxx x. 0 – 60100 Ancona, titolare dei rapporti giuridici e che agisce in qualità di “centrale di committenza” ai fini del presente Accordo;
b) per «Fornitore»: l’operatore economico aggiudicatario ;
c) per «Contratto/i Attuativo/i esecutivo/i»: il documento stipulato da ciascuna Amministrazione Contraente / Aggiudicatrice con il Fornitore, con il quale l’Amministrazione manifesta la volontà di utilizzare il presente Accordo e al contempo impegna il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto, in conformità alle prescrizioni e condizioni fissate nell’Accordo stesso;
d) per «Importo massimo contrattuale»: l’importo massimo del presente Accordo XXX xxxxxxx.
ART. 3 OGGETTO DELL’APPALTO
1. L'Accordo Quadro contiene pertanto la disciplina generale inerente la progettazione dei lavori, Direzioni Lavori e servizi accessori e complementari per OO.PP che saranno specificatamente e successivamente individuati ed affidati all'operatore economico con appositi Contratti applicativi.
I principali lavori verteranno in:
• Supporto al RUP per i vari livelli di progettazione;
• Supporto al RUP per la verifica della progettazione definitiva;
• Supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva;
• Supporto al RUP per la validazione del progetto;
• Supporto al RUP per la verifica dei modelli BIM relativi alla fase di progetto definitivo ed esecutivo (Building Information Modeling);
• Supporto al RUP nella fase esecutiva.
La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, secondo le necessità dell’Amministrazione.
La stipula dell’ Accordo Quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Ancona nei confronti dell’aggiudicatario. L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei servizi tecnici che, in base al presente accordo, saranno di volta in volta richiesti dalla stazione appaltante.
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Appaltatore si impegna pertanto a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi che non superino, complessivamente, il valore dell’Accordo Quadro, a semplice richiesta della stazione appaltante, sempre che gli stessi siano in attuazione del presente Accordo Quadro. L’Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti applicativi che l’Ente, sempre in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.
Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti applicativi le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e del d.P.R. 207/2010. Gli articoli del presente contratto si applicano, anche se non espressamente richiamati, salvo espressa incompatibilità, anche per gli eventuali contratti applicativi.
L’operatore economico tramite il proprio legale rappresentante accetta, con l’osservanza delle norme contenute nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto.
ART. 4 DURATA DELL’ACCORDO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI
1. La durata dell’Accordo Quadro è fissato in 48 (quarantotto) mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Ove il valore complessivo dei Contratti applicativi dovesse raggiungere il valore massimo dell'Accordo Quadro, stimato in Euro , prima della scadenza dei 48 (quarantotto) mesi, l’Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l’una dall’altra.
2. Pertanto l’operatore economico non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti applicativi nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare esecuzione) nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, non dovesse venire stipulato alcun contratto applicativo.
3. L’operatore economico non potrà altresì avanzare alcuna pretesa neppure nell’ipotesi che dovessero essere stipulati contratti applicativi di importo inferiore a quello complessivo massimo
ART. 5 UTILIZZO DELL’ACCORDO E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI
1. Il presente Accordo definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei contratti attuativi che saranno stipulati tra le singole Direzioni del Comune di Ancona ed il Fornitore secondo le modalità specificate al presente articolo.
2. L’Accordo non vincola in alcun modo l’Amministrazione bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’Importo massimo contrattuale, i servizi correlati alla stipula dei Contratti Attuativi.
3. Il presente Accordo è utilizzato dall’Amministrazione mediante la stipula di un Contratto Attuativo entro il periodo di validità ed efficacia dell’Accordo.
4. Ciascun Contratto Attuativo dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell’Amministrazione Contraente e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
a) L’indicazione del bene oggetto del Contratto;
b) l’importo e la durata del Contratto;
c) luogo o luoghi di esecuzione;
d) il riferimento al CIG della procedura e al CIG derivato;
e) il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento ed indicazione dell’eventuale Direttore dell’esecuzione,
f) i riferimenti per la fatturazione;
g) eventuali ulteriori termini utili per l’esecuzione del contratto e delle penali.
5. Qualora venga richiesta al Fornitore la stipula di un Contratto Attuativo per un importo anche solo parzialmente eccedente l’importo massimo contrattuale sarà cura del Fornitore contattare l’Amministrazione Contraente ed il Comune per comunicare il superamento dell’importo massimo contrattuale. In tale caso, il Contratto Attuativo sarà considerato non valido.
ART. 6 IMPORTO E CORRISPETTIVI
1. L’importo massimo contrattuale del presente Accordo è pari ad Euro al
netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA.
2. Ai sensi dell’art.26 del D.lgs. 81/2008, non si ravvisano rischi di interferenza e pertanto i costi della sicurezza sono pari a € 0,00.
3. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione ai Contratti Attuativi sino a concorrenza degli importi contrattuali sopra indicati.
4. I corrispettivi contrattuali si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e devono intendersi pertanto comprensivi, anche dei servizi relativi a tutte le attività ad essi correlate.
5. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall’esecuzione dei Contratti Attuativi e
dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
ART. 7 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI
1. L'affidamento dei singoli Contratti applicativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico.
2. In sede di affidamento l’Ente potrà chiedere per iscritto all'Appaltatore, ove ritenuto necessario, di completare la sua offerta, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016.
3. L'esecuzione dei lavori e servizi di cui ai singoli Contratti applicativi avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di quanto espressamente indicato negli atti di gara e nelle offerte dell’operatore economico.
4. Per i servizi tecnici di Verifica preventiva della progettazione di importo inferiore a euro 40.000,00= sarà possibile redigere la contabilità in forma semplificata ai sensi dell'art. 210 del d.P.R. n. 207/2010.
5. I servizi dovranno essere effettuati a cura, rischio, spese del Fornitore.
6. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi che non superino, complessivamente, il valore dell’Accordo Quadro, a semplice richiesta della stazione appaltante.
7. Il codice identificativo di gara relativo agli eventuali contratti applicativi dell’Accordo Quadro saranno forniti dalla stazione appaltante se e quando saranno sottoscritte uno o più contratti applicativi.
In merito alle modalità di esecuzione dei singoli contratti attuativi, si rimanda al capitolato speciale per servizi di ingegneria e architettura e servizi complementari e accessori, Lotto 5 – Verifica preventiva della progettazione. In ogni caso, l’Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte, della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte.
ART. 8 INDISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO
In caso di eventuali inadempimenti da parte del Fornitore, la stazione appaltante provvederà ad inviare la comunicazione di contestazione dell’inadempimento ai fini dell’applicazione delle relative penali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ART. 9 VERIFICHE E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE
1. L’Amministrazione Contraente sarà tenuta a nominare un Responsabile del Procedimento, oltre che un eventuale Direttore dell'esecuzione, anche ai sensi di quanto stabilito all’art. 101 del Codice. Il Responsabile del Procedimento dell’Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, ove nominato, assumerà specificamente, in ordine al singolo Contratto Attuativo, i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge ed in particolare quelle indicate nel Capitolato Speciale dell’Accordo Quadro avente ad oggetto “ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE IN PIU’ LOTTI CON UNICO OPERATORE PER LOTTO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E SERVIZI COMPLEMENTARI E ACCESSORI – Lotto 5 – Verifica preventiva della progettazione”a cui si fa espresso rinvio, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
ART. 10 FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI
1. Con riferimento a ciascun Contratto Attuativo, le fatture relative ai Contratti stipulati con l’Amministrazione Contraente saranno emesse dal Fornitore esclusivamente tramite fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 3 aprile 2013, n. 33, in base alle indicazioni fornite nei medesimi Contratti.
2. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore per l’esecuzione dei Contratti Attuativi sarà effettuato con bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato/i dal Fornitore al Comune di Ancona ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136.
3. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o dalla data di verifica di conformità con esito positivo (se prevista), fatto comunque salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002.
4. In caso di ritardato pagamento, saranno riconosciuti al Fornitore gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal d.lgs. 231/2002, nella misura degli interessi legali di mora, vigente tempo per tempo.
5. Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte del Fornitore, i termini rimarranno sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta. In tal caso eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture elettroniche irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati all’Amministrazione contraente.
6. Eventuali comunicazioni di contestazione trasmesse dalla stazione appaltante interromperanno i termini di pagamento dei soli prodotti oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto dall’Amministrazione Contraente.
7. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi connessi e, comunque, delle attività previste nell’Accordo ed oggetto dei singoli Contratti Attuativi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo e/o l’Accordo si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC da parte dell’Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza.
8. Sarà ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di Servizi Tecnici, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti dovranno essere stipulate mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovranno essere notificate all’Amministrazione Contraente. Si applicheranno – se del caso - le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo.
9. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.
ART. 11 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove dovranno transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della legge citata.
2. Con la sottoscrizione di ciascun Contratto Attuativo, il medesimo obbligo viene assunto anche nei confronti di ciascuna Amministrazione Contraente.
3. L’obbligo di tracciabilità delle operazioni potrà riguardare altresì i subappalti di cui all’art. 105 del Codice nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del presente atto e relativi Contratti Attuativi. In particolare il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Fornitore sarà obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.
5. Il Fornitore s’impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Ancona c/o il domicilio eletto nel presente contratto, ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.
6. L’inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni previsti all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e/o stabiliti nel presente articolo, determinerà la risoluzione di diritto del presente Accordo e dei singoli Contratti Attuativi da esso discendenti, oltre a determinare l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della Legge n. 136/2010.
ART. 12 OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE
1. Saranno a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi, delle attività e
dei servizi connessi oggetto dell’Accordo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Accordo.
2. Il Fornitore dovrà garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto:
- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula dell’Accordo, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nell’Accordo e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico;
pena la risoluzione di diritto dell’Accordo medesimo e/o dei singoli Contratti Attuativi, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente il Contratto da essa emesso.
3. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell’Accordo, a:
- prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Accordo e negli atti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire elevati livelli di servizio, nonché atti a consentire al Comune ed a ciascuna Amministrazione Contraente di monitorare la conformità dei servizi connessi alle norme previste nel presente Accordo e nei Contratti Attuativi;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo e dei Contratti Attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
4. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato.
5. Eventuali attività contrattuali da svolgersi presso i locali del Comune dovranno essere eseguite:
- senza interferire nel normale lavoro dell’Amministrazione Contraente e definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali delle medesima Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire al Comune di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l’accertamento della conformità dei servizi offerti, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti Attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, del Comune, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
ART. 13 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI
Con riferimento a ciascun Contratto attuativo correlato al presente Accordo, in caso di accertata violazione delle norme che disciplinano gli stessi e/o per ogni ulteriore violazione si rimanda alle disposizioni del Capitolato Speciale.
ART. 14 GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti del Comune con la stipula del presente Accordo, il Fornitore si impegna a prestare una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice, nei confronti di ciascun Amministrazione che sottoscriverà un Contratto Attuativo, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2. La garanzia a copertura dell’esecuzione dell’Accordo e dei Contratti Attuativi, rilasciata, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta
3. In particolare, la garanzia rilasciata dovrà garantire tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali sia prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione Contraente avrà diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia coprirà altresì:
a. il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi discendenti dai Contratti Attuativi,
b. il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
c. l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto Attuativo disposta in danno del Fornitore, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore;
d. il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove venisse eseguito l’appalto.
5. Ciascuna garanzia dovrà operare dalla data di sottoscrizione di ciascun Contratto Attuativo sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli stessi.
6. La garanzia dovrà inoltre prevedere la competenza esclusiva del seguente Foro:
- Foro di Ancona, per le eventuali controversie tra Comune / Amministrazioni Aggiudicatrici e società di assicurazione o Istituto bancario o Istituto di intermediazione finanziaria.
7. La garanzia prestata sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente e/o del Comune verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. In particolare, ciascuna Amministrazione Contraente potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all’art.103, comma 5, del Codice, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, dei certificati di regolare esecuzione relativamente ai singoli Contratti Attuativi e/o relativi ordinativi, attestanti l'avvenuta esecuzione, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna, da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai medesimi Contratti Attuativi e relativi ordinativi.
8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte del Comune e delle Amministrazioni Aggiudicatrici.
9. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine indicato nella richiesta effettuata dall’Amministrazione Contraente e, comunque, entro un termine non inferiore ad almeno 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sul prezzo da corrispondere al Fornitore.
10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il Comune di Ancona avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto Attuativo, fermo restando il risarcimento del danno.
ART. 15 RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Le disposizioni in materia di risoluzione e clausola risolutiva espressa sono riportate all’art. 20 del Capitolato Speciale.
2. Per quanto non espressamente regolato nel presente articolo, le parti potranno fare riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 108 e 110 del Codice nonché agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.
ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO
1. Il Fornitore non potrà cedere l’esecuzione anche parziale del Contratto attuativo. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all’Amministrazione Contraente, quest’ultima potrà dichiarare risolto il Contratto attuativo per fatto e colpa del Fornitore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa.
2. La cessione dei crediti maturati dell’appaltatore nei confronti dell’Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, avverrà previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione contraente e nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del Codice.
3. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell’appaltatore nei confronti dell’Amministrazione contraente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, ed è comunque fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente.
4. Le cessioni dei crediti dovranno essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovranno essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano in merito le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Resta ferma l’applicazione dell’art. 106 del Codice e si rinvia all’articolo 22 del Capitolato Speciale.
ART. 17 SUBAPPALTO
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto. (oppure, in alternativa)
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l’esecuzione delle attività di seguito indicate:
a)
b)
2. Il Fornitore potrà dar corso al subappalto solo dopo il rilascio della autorizzazione da parte dell’Amministrazione Contraente, ai sensi dell’art. 105, comma 4, del Codice. A tale fine il Fornitore si impegna a depositare presso ciascuna Amministrazione Contraente, nelle modalità e termini previsti dall’art. 105, comma 7, del Codice, copia autenticata del contratto di subappalto corredata delle certificazioni, dichiarazioni e documentazione prevista ai sensi della vigente normativa e dell’art. 105, commi 7, 9 e 18 del Codice.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei documenti elencati dalla norma sopracitata nel termine previsto, l’Amministrazione Contraente procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
4. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospenderà il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto di cui all’art. 105, comma 18, del Codice.
5. Il pagamento del corrispettivo relativo alla parte di attività in subappalto sarà effettuato al Fornitore, che sarà obbligato a trasmettere, entro 20 giorni da ogni pagamento al subappaltatore, copia della fattura quietanzata. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Amministrazione Contraente sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore stesso. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni da parte del Fornitore nei confronti del personale dipendente del subappaltatore si applicherà l’art. 30, comma 6, del Codice.
6. Ai sensi dell’art all’art. 105, comma 13, del Codice, come stazione appaltante è da intendersi il Comune di Ancona come da precedente art. 2, richiedente le prestazioni attraverso la stipula del Contratto Attuativo e, pertanto, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti del Fornitore e relativi subappaltatori. Le Amministrazioni
Contraenti provvederanno al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del Codice.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Comune e delle Amministrazioni Contraenti, della perfetta esecuzione del presente Accordo e relativi Contratti Attuativi anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Il Comune e le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi collaboratori.
9. Il Fornitore sarà responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione Contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
10. Nel caso in cui il subappaltatore coincida con un’impresa ausiliaria, rimane ferma, in deroga alle vigenti disposizioni, la responsabilità solidale dell’avvalente e dell’ausiliario subappaltatore.
11. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
12. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Amministrazione Contraente annullerà l’autorizzazione al subappalto.
13. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione Contraente inadempimenti del subappaltatore; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.
14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione Contraente avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
ART. 19 REFERENTI DEL FORNITORE
1. Ai fini della stipula del presente Accordo, il Fornitore nomina il sig./dott quale
Responsabile della fornitura per l’esecuzione del presente Accordo e referente nei confronti del Comune per quanto di competenza. Il Responsabile della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne comunicazione al Comune con un preavviso minimo di 30 giorni dalla data di prevista sostituzione.
ART. 20 FORO COMPETENTE
1. In caso di contestazione fra Il Comune ed il Fornitore, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio sarà il Foro di Ancona.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei Contratti Attuativi, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
3. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione dell’Accordo o dei Contratti Attuativi, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione della fornitura.
ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO
1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice Privacy e dalle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici (G.U. n.134 del 12 giugno 2014).
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
3. Il Comune, come rappresentata nel presente Accordo, tratta i dati relativi all’ Accordo medesimo ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo all’Accordo, acconsentono al trattamento da parte del Comune dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all’esecuzione e al monitoraggio dell’Accordo stesso e dei singoli Contratti Attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza al Comune dalle Amministrazioni Contraenti in fase di stipula dei Contratti Attuativi.
5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
6. Titolare del trattamento dei dati personali è Il Comune, con sede ad Ancona, in Xxxxx XXXX Xxxxxx x. 0 – 60100.
7. Nell’ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Accordo, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003.
ART. 22 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente Accordo, compresi quelli relativi all’eventuale registrazione, sono a carico del Fornitore.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi saranno effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore sarà tenuto a versare, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all’Accordo dovrà
essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
ART. 23 DOMICILIO
1. Per gli effetti del presente Accordo e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, il Comune di Ancona ed il Fornitore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
• per il Comune C.F. 00351040423 presso la propria sede legale sita in ...........................
• per il Fornitore ……........................................................................................................
ART. 19 CLAUSOLA FINALE
1. Il presente Accordo ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti le quali hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Accordo non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo e/o dei singoli Contratti Attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo o dei singoli Contratti Attuativi (o di parte di essi) e successivi Ordinativi da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e vigerà contestualmente ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
4. Il Fornitore nella persona del procuratore legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
Il presente contratto pubblico, stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 32 del Codice, è soggetto a imposta di bollo a carico dell’operatore economico aggiudicatario, secondo le norme vigenti.
L’imposta di bollo si intende assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. N. 642 del 26 ottobre 1972 e dell’autorizzazione Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Ancona n.43010 del 16/09/2014: importo euro .............. (righe , - marche da bollo da euro
16,00).
Per la stazione appaltante / Amministrazione
Aggiudicatrice
sottoscritto con firma digitale da: sottoscritto con firma digitale da: