CONTRATTO DI LIBERA LOCAZIONE COMMERCIALE
Data Prot. N.
Edif. 07 /4/A PIANO T RICARICA
DITTA
Prot. N.
CONTRATTO DI LIBERA LOCAZIONE COMMERCIALE
ai sensi degli artt.1571 e seguenti del Codice Civile e della Legge 27 luglio 1978, n.392. La Società Consortile per Azioni C.A.A.T. Centro Agro-Alimentare Torino, con sede legale ed amministrativa in Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx x. 00, C.F., Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00000000000, Tel. 000 0000000, Fax. 000 0000000, E-mail: xxxx@xxxx.xx, di seguito definita anche quale Ente Gestore, in persona del Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, munito dei necessari poteri e domiciliato presso la sede della Società
LOCATORE,
CONCEDE IN LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE
A
CONDUTTORE,
munito dei necessari poteri e domiciliato presso la sede della Società di seguito congiuntamente definite come “le parti”
Le parti convengono di regolare con il presente contratto il proprio rapporto alle condizioni e nei termini sotto riportati
OGGETTO DEL CONTRATTO
Porzione di fabbricato sito nel Centro Agro Alimentare Torino, ubicato nel Comune di XXXXXXXXXX (XX), Xxxxxx xxx Xxxxxxx 00, inserita nell’Xxxxxxxx 00 Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, graficamente rappresentata con retino nella planimetria che, sottoscritta dai
contraenti, si allega al presente (Allegato A: Pianta piano terreno dell’Xxxxxxxx 00, Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXXXXXX 0 - X in scala 1:400), per farne parte integrante e sostanziale, così costituita: Piano Terra, un locale, identificato come MODULO 4 Tipo A (4a1, 4a2, 4a3, 4a4), Complessivamente la porzione di fabbricato locata ha una superficie di mq 486,80.
La locazione s’intende in ogni caso a corpo e non a misura. Le misure che precedono e seguono, salva quella assunta a riferimento per il calcolo del canone di locazione, sono meramente indicative.
La porzione di immobile è dotata di:
Impianto di estrazione aria costituito da due ventilatori di estrazione aria in PVC, collocati a soffitto, corredati da serranda di sovrapressione con motore di tipo antideflagrante, direttamente accoppiato al ventilatore, con relativo quadro comandi.
L’estrazione avviene attraverso canalizzazioni in PVC; l’aria è ripresa mediante 12 bocchette in PVC montate ai canali circolari tramite canotto.
Impianto elettrico costituito da:
- Blindo sbarra da 160 A su pareti est e ovest, quadro di distribuzione luce e F.M. e quadro per comando n.2 estrattori.
- n.9 discese con n.2 prese elettriche industriali ciascuna (lato ovest), n.8 discese con n.2 prese elettriche industriali ciascuna (lato est); n.4 prese elettriche 220V.
- n.1 gruppo prese (n.1 presa industriale interbloccata 32A + n. 1 presa industriale interbloccata 16A) a banchina fronte Nord, posto in involucro metallico ed avente potenza massima impegnabile pari a 16 kW
La predetta porzione di fabbricato, fa parte del Fabbricato registrato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano – Comune di GRUGLIASCO, Foglio n. 20, Numero 319 sub 58.
Il locale dispone di una banchina di carico rialzata, ubicata sul lato nord, profondità di circa 3 metri e coperta da pensilina avente aggetto dal filo facciata di circa 6 metri oltre che di ulteriore banchina di passaggio lato sud, coperta da pensilina ed avente ridotta profondità.
Eventuali modifiche di destinazione d’uso delle banchine da parte del CONDUTTORE dovranno essere obbligatoriamente autorizzate dal LOCATORE, previa valutazione di esigenze e necessità dei CONDUTTORI degli spazi contigui.
Il fronte nord è dotato di n.4 serrande elettriche motorizzate e n.2 uscite di sicurezza; il fronte sud di n.2 portoni scorrevoli e n.1 uscita di sicurezza.
La locazione s’intende in ogni caso a corpo e non a misura e le metrature sopra e di seguito indicate sono assunte pattiziamente ai soli fini contrattuali.
L’unità immobiliare è locata nello stato di consistenza, di fatto e di diritto in cui si trova che il Conduttore dichiara di conoscere ed accettare per avervi eseguito accurato sopralluogo prima della stipula del presente contratto.
PATTI E CONDIZIONI
1. ATTIVITA’ e INTERVENTI CONSENTITI – ASSENZA DI ESCLUSIVA
1.1 L’immobile locato deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di servizio alla movimentazione merci e, in specie, per il ricovero di mezzi di movimentazione interna e per la ricarica di batterie di mezzi elettrici destinati alla movimentazione delle merci con divieto al CONDUTTORE di mutare, anche in parte e anche solo temporaneamente, tale uso consentito.
L’attività dovrà essere avviata entro il termine massimo di 60gg dall’assegnazione in locazione, con riserva in capo al LOCARE in difetto, di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento.
1.1.2 La struttura e gli impianti vengono consegnati nello stato di fatto, di diritto e di utilizzo che le parti ben conoscono per averli, il CONDUTTORE, ampiamente visionati ed ispezionati prima d’ora come consta da separato verbale di consegna formante Allegato 1 e parte integrante del presente.
1.2 Nei Fabbricati dati in locazione è vietato:
1. 2. 1 utilizzare fiamme libere, installare apparecchi a combustione o far funzionare apparecchi di riscaldamento o condizionamento diversi da quelli già installati o autorizzati dall’Ente Gestore;
1. 2. 2. installare, senza autorizzazione dell’Ente Gestore, antenne radio, televisive o per telecomunicazioni di alcun genere;
1. 2. 3 mantenere deposito anche temporaneo di materiale esplodente, insalubre o maleodorante e di materiale infiammabile, non condizionato in conformità alla legge vigente o vietato;
1.3 Nell’immobile è possibile, a cura e spese del CONDUTTORE, su base di uniformità e previa autorizzazione del LOCATORE, installare box ufficio/cassa e/o attrezzature inerenti l’attività di ricarica batterie e di officina, purché a norma con le disposizioni vigenti.
1.4 In relazione alle specifiche attività effettuate all’interno dell’immobile il CONDUTTORE si obbliga al pieno, puntuale e costante rispetto di ogni normativa – generale e particolare – nel corso del tempo vigente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: in relazione alle emissioni in atmosfera, all’autorizzazione e gestione dei reflui recapitati in rete fognaria nera, alla gestione e differenziazione dei rifiuti, vieppiù pericolosi, alla prevenzione e gestione di fuoriuscite di acidi e sversamenti accidentali di prodotti inquinanti, alla prevenzione incendi, alla prevenzione e gestione del rischio di formazione di atmosfere esplosive ed alle verifiche periodiche sugli impianti di terra, con rilascio del relativo verbale da parte di Organismo Notificato all’uopo incaricato).
L’attività di ricarica deve essere svolta dal Conduttore in ossequio a quanto previsto dall'articolo
38. 6 del vigente Regolamento di Centro
I locali devono rispondere alle prescrizioni di cui all'articolo 38. 7 del vigente Regolamento di Centro.
Il CONDUTTORE s’obbliga a spontaneamente via via adeguare il proprio contegno, e le conseguenti iniziative, rispetto a qualsiasi modifica normativa o tecnica che suggerisca o imponga un miglioramento delle condizioni di sicurezza e prevenzione dei rischi e/o di tutela
ambientale, e ciò per tutta la durata del presente accordo, documentandone costantemente e di propria iniziativa, senz’alcun indugio, presso il LOCATORE.
Il LOCATORE potrà eventualmente richiedere al CONDUTTORE la documentazione atta a certificare e documentare, sotto la responsabilità CONDUTTORE, anche – ove ciò occorra a termini di legge – mediante la nomina di tecnici abilitati e specializzati nelle singole materie, il pieno rispetto ad opera di quest’ultimo degli obblighi legislativi come previsti dalla normativa– generale e particolare – inerente le specifiche attività effettuate all’interno dell’immobile. Il CONDUTTORE dovrà procedere col trasmettere quanto eventualmente richiesto entro il termine massimo di giorni 30 a pena della risoluzione automatica del contratto di locazione ex art. 1456 c.c., facoltà di cui il LOCATORE potrà – ove ritenga – per ciò solo immediatamente avvalersi.
1.5 Resta fin d’ora inteso e convenuto tra le parti che ove il CONDUTTORE, anche in un sol caso, abbia a svolgere nei locali oggetto del presente contratto o nelle sue pertinenze attività non consentite ossia difformemente rispetto agli obblighi legislativi via via vigenti, egli sarà soggetto a una penale, che fin d’ora s’obbliga a corrispondere entro l’essenziale termine di cinque giorni dalla richiesta, pari ad € 2.000,00 per episodio, e ciò oltre alla risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 c.c., facoltà di cui il LOCATORE potrà – ove ritenga – per ciò solo immediatamente avvalersi.
1.6 Resta fin d’ora inteso e convenuto tra le parti, circostanza della quale il CONDUTTORE si dichiara perfettamente edotto, che le attività esercitate dal CONDUTTORE medesimo all’interno dell’immobile, esattamente come in passato e come accadrà in futuro, sono esercitate nel Centro anche da altri operatori non essendo in alcun modo configurabile esclusiva, a tal riguardo, in favore del CONDUTTORE.
2. MODIFICHE AI LOCALI – STATO D’USO – CONSEGNA DEI LOCALI
2.1 Il CONDUTTORE si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali, nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso prestato, pena la nullità, per iscritto dal LOCATORE.
2.2 Il CONDUTTORE dà espressamente atto che i locali e gli impianti oggetto del presente accordo risultano in buono stato di manutenzione e perfettamente adatti alle proprie esigenze.
2.3 Il CONDUTTORE si obbliga al termine del rapporto a ripristinare i locali nelle condizioni in cui sono stati ricevuti ed accettati, o, qualora i miglioramenti e/o le addizioni siano accettati dal LOCATORE, a non pretendere a riguardo compenso o indennizzo alcuno in espressa deroga a quanto a riguardo previsto dagli artt. 1592 e 1593 c.c.
2.4 I locali vanno mantenuti nelle condizioni che hanno permesso di ottenere le autorizzazioni dei vari organi competenti (ASL, VV.F.). In particolare non dovranno essere posti ostacoli sulle vie di esodo.
2.5 L’immobile oggetto del presente contratto, e ciò a prescindere dalla decorrenza dell’obbligo di pagamento del relativo canone a carico del CONDUTTORE (concordato in ogni caso dal), viene consegnato al CONDUTTORE alla data del presente atto. Da tale data, pertanto, il CONDUTTORE si rende responsabile in via diretta ed esclusiva della detenzione, custodia e conservazione dell’immobile, nonchè di ogni altro e qualsiasi pregiudizio possa derivarle o derivare a terzi attraverso l’uso o la detenzione dell’immobile. Il CONDUTTORE si impegna perciò da tale data a manlevare e garantire espressamente, in qualsiasi sede, il LOCATORE da ogni conseguenza pregiudizievole possa derivargli in merito assumendosene ogni carico anche economico e tenendone del tutto esente il LOCATORE.
3. DURATA DELLA LOCAZIONE E DISDETTA
3.1 La durata della locazione è pattuita in anni sei dal al compresi, decorso il quale periodo il contratto si rinnoverà per ulteriori sei anni (art. 28 legge 27.7.78, n. 392).
3.2 Il CONDUTTORE, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione al LOCATORE a mezzo di lettera raccomandata con preavviso di almeno sei mesi.
3.3 In mancanza di disdetta per lettera raccomandata, inviata da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza del contratto, il presente contratto si intenderò rinnovato per pari durata a norma di legge (art. 28 legge 27.7.78, n. 392).
3.4 Alla prima scadenza resta salvo quanto previsto dalla l. 27 luglio 1978 n. 392 art. 28
c. 2.
3.5 Alla prima scadenza, il Locatore potrà esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione per i motivi e con le modalità di cui all’art. 29 della L. 392/78, comunicando tale intenzione, con specifica indicazione del motivo, con lettera raccomandata A/R almeno dodici mesi prima della scadenza.
4. CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE / REGIME FISCALE APPLICABILE AI SENSI DEL D.LGS N°223/06 S.M.I. /
4.1 Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n°223/06 come convertito in legge n° 248/06 e s.m.i., le parti dichiarano che il presente contratto è da ritenersi assoggettato, ope legis o comunque per espressa opzione dei contraenti, al regime di imponibilità ai fini dell’I.V.A..
4.2 Le parti pattuiscono il canone annuo di locazione, per la porzione di fabbricato oggetto del presente contratto, in € al mq. e pertanto, tenuto conto dei mq. pattiziamente presi a riferimento e pur ribadendo la locazione a corpo e non a misura dello spazio già descritto, in
€ (Euro /) oltre I.V.A..
5. AGGIORNAMENTI DEL CANONE DI LOCAZIONE
A partire dal secondo anno compreso, gli importi di cui al presente contratto saranno aggiornati mediante l’applicazione del 75% delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati come accertato dall’ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, verificatosi nei dodici mesi precedenti. Il Conduttore rinuncia espressamente fin d’ora alla previa richiesta scritta, ad ogni variazione, degli aumenti risultanti. In presenza di nuove norme di legge in materia di aggiornamento dei canoni di locazione, emanate in costanza del presente rapporto, si applicheranno tali norme nella misura massima.
L’aggiornamento del canone avverrà automaticamente e avrà effetto retroattivo, senza che il Locatore debba farne richiesta scritta al Conduttore che espressamente vi rinunzia.
6. MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE e DELLE SPESE - MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE
6.1 Il pagamento del canone avverrà in rate mensili anticipate.
La prima rata, di € (Euro /) oltre IVA e, quindi, complessivamente di € (Euro /) viene versata contestualmente alla firma del presente contratto, mediante assegno circolare non trasferibile/assegno bancario/bonifico bancario intestato a C.A.A.T. S.c.p.A.
6.2 Il versamento delle rate successive dovrà avvenire presso la sede del LOCATORE entro il quinto giorno del mese di riferimento (e cioè entro il 5/11/2018 per il mese di novembre 2018 e così di seguito), da considerarsi quale termine essenziale nell’interesse del LOCATORE, previa presentazione di fattura che il LOCATORE farà pervenire al CONDUTTORE entro il primo giorno del mese cui il pagamento si riferisce.
6.3 Il Conduttore accetta l’invio telematico delle fatture così come predisposte dal Locatore. Le fatture emesse si considerano legittimamente spedite, come da D.P.R. 633/72 e successive modifiche e da Risoluzioni n.195 del 17/6/2002 e n.196 del 18/6/2002 dell'Agenzia delle Entrate, se trasmesse al/ai seguente/i indirizzo/i di posta elettronica:
e-mail:
2^ e-mail:
6.4 Rimane inteso tra le Parti che le fatture trasmesse tramite posta elettronica continuano ad essere documenti analogici rilevanti ai fini tributari e che, in nessun caso, tale modalità di spedizione rappresenterà una forma di fatturazione elettronica. Pertanto sarà preciso ed esclusivo onere del Conduttore di stampare la fattura ricevuta in formato PDF e di provvedere alla sua archiviazione e conservazione secondo le vigenti norme. Il Conduttore si impegna a comunicare nell’immediatezza ogni eventuale cambiamento del/degli indirizzo/i di posta elettronica fornito/i al Locatore alla stipula del presente contratto
7. INOPPONIBILITA’ DI ECCEZIONI
Eventuali eccezioni opposte dal CONDUTTORE non daranno allo stesso diritto di evitare o ritardare il pagamento alle scadenze previste del corrispettivo, dei costi e delle spese determinati ai sensi dei punti precedenti e successivi, salvo il caso che l’eventuale disservizio, qualora sia imputabile alla proprietà, non abbia impedito in tutto o in parte l’attività.
8. RITARDATO PAGAMENTO
In caso di ritardo nel pagamento del canone di locazione, dei costi e delle spese determinati ai sensi dei punti successivi, il CONDUTTORE è tenuto a corrispondere sugli importi dovuti e per il tempo del ritardo, gli interessi moratori in misura pari a quella stabilita dall’art. 6 D. Lgs. 231/02 per il ritardo di pagamento nelle forniture commerciali.
9. DEPOSITO CAUZIONALE
9. 1 A titolo di deposito cauzionale ai sensi dell’art. 11 della l. 392/78 il CONDUTTORE verserà, entro l’essenziale termine di trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo l’importo di € (Euro /) mediante assegno circolare non trasferibile/assegno bancario/bonifico bancario ossia fornirà al LOCATORE, entro l’essenziale termine di trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, fideiussione bancaria per un importo almeno pari a tre mensilità del canone, ovvero ad € (Euro /).
9.2 Resta espressamente inteso tra le parti che la mancata o inesatta prestazione da parte del CONDUTTORE, nel termine essenziale di cui al punto che precede, della garanzia fideiussoria ivi prevista ossia il mancato versamento della cauzione darà facoltà al LOCATORE di dichiarare senz’altro risolto il presente contratto, previa la sola comunicazione prevista dall’art. 1456 II comma c.c..
9.3 La cauzione ossia la garanzia, a prima richiesta assoluta in favore del LOCATORE e con esclusione del beneficio (per il garante) della previa escussione nei riguardi del garantito, è volta ad assicurare al LOCATORE il pieno adempimento da parte del CONDUTTORE – a titolo esemplificativo - dell’obbligo di pagamento di canone (e, in caso di risoluzione del contratto, dell’eventuale onere per l’occupazione abusiva), altri oneri e spese nonché dell’obbligo di restituire al LOCATORE l’immobile nel medesimo stato originario ed esente da vizi (obbligandosi in caso contrario il garante al pagamento immediato in favore del
LOCATORE di ogni spesa di ripristino, danno, vizio, etc. da questi rinvenuto nell’immobile). E’ fatto in ogni caso salvo il diritto del LOCATORE, incamerata integralmente la cauzione ossia escussa integralmente la garanzia, di richiedere direttamente nei riguardi del CONDUTTORE ogni maggior spesa, onere e/o danno, con ogni iniziativa anche giudiziale utile a tal fine.
9.4 In nessun caso il CONDUTTORE potrà imputare a titolo di anticipo e/o pagamento canone, oneri e spese, l’importo della cauzione ossia gli importi oggetto di garanzia fideiussoria. L’eventuale escussione, totale o parziale, della cauzione ossia della garanzia ad opera del LOCATORE nei riguardi del garante lascerà perciò del tutto inalterati gli obblighi e gli eventuali inadempimenti già maturati in capo al CONDUTTORE in dipendenza del presente contratto.
9.5 Sulla somma depositata come cauzione matureranno a favore del CONDUTTORE gli interessi semplici nella percentuale definita dal tasso legale, che verranno liquidati ogni fine anno di locazione.
9.6 Il deposito cauzionale dovrà essere costantemente se del caso reintegrata e comunque rinnovata, a cura e spese del CONDUTTORE, lungo l’intera durata del contratto e/o di sue eventuali proroghe. In caso di escussione totale o parziale del deposito cauzionale il CONDUTTORE dovrà provvedere alla relativa reintegrazione entro e non oltre il termine di giorni 30. Il mancato rispetto di tale termine costituirà grave inadempimento e darà facoltà al LOCATORE di dichiarare senz’altro e per ciò solo risolto il presente contratto, previa la sola comunicazione prevista dall’art. 1456, comma 2 c.c.. La liberazione dagli obblighi di garanzia potrà realizzarsi solo al momento della restituzione dei locali in favore della S.c.p.A.
C.A.A.T. e in ogni caso solo previo verbale di restituzione in cui il LOCATORE abbia attestato l’assenza di danni in capo all’immobile stesso.
9.7 Decorsi 60 giorni dalla definitiva cessazione (anche anticipata) della presente Locazione, qualora non fosse necessario utilizzare il deposito cauzionale, questo verrà restituito al Conduttore.
10. ULTERIORE GARANZIA
10. 1 Ad ulteriore garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni tutte assunte con il presente contratto, il CONDUTTORE fornirà al LOCATORE, entro l’essenziale termine di trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, fideiussione bancaria per un importo almeno pari a dodici mensilità del canone, ovvero ad € (Euro /).
10.2 Resta espressamente inteso tra le parti che la mancata o inesatta prestazione da parte del CONDUTTORE, nel termine essenziale di cui al punto che precede, della garanzia fideiussoria ivi prevista darà facoltà al LOCATORE di dichiarare senz’altro risolto il presente contratto, previa la sola comunicazione prevista dall’art. 1456 II comma c.c..
10.3 La garanzia, a prima richiesta assoluta in favore del LOCATORE e con esclusione del beneficio (per il garante) della previa escussione nei riguardi del garantito, è volta ad assicurare al LOCATORE il pieno adempimento da parte del CONDUTTORE – a titolo esemplificativo - dell’obbligo di pagamento di canone (e, in caso di risoluzione del contratto, dell’eventuale onere per l’occupazione abusiva), di tutti gli altri oneri e spese nonché dell’obbligo di restituire al LOCATORE l’immobile e gli impianti nel medesimo stato originario ed esente da vizi obbligandosi, in caso contrario, il garante anche al pagamento immediato in favore del LOCATORE di ogni spesa di ripristino, danno, vizio, etc. da questi rinvenuto nell’immobile. E’ fatto, in ogni caso, salvo il diritto del LOCATORE, escussa integralmente la garanzia, di richiedere direttamente nei riguardi del CONDUTTORE ogni maggior spesa, onere e/o danno, con ogni iniziativa anche giudiziale utile a tal fine.
10.4 In nessun caso il CONDUTTORE potrà imputare a titolo di anticipo e/o pagamento canone, oneri e spese, gli importi oggetto di garanzia fidejussoria. L’eventuale escussione, totale o parziale, della garanzia ad opera del LOCATORE nei riguardi del garante lascerà perciò del tutto inalterati gli obblighi e gli eventuali inadempimenti già maturati in capo al CONDUTTORE in dipendenza del presente contratto.
10.5 La fidejussione dovrà essere costantemente se del caso reintegrata e comunque rinnovata, a cura e spese del CONDUTTORE, lungo l’intera durata del contratto e/o di sue eventuali proroghe. In caso di escussione totale o parziale del deposito cauzionale il
CONDUTTORE dovrà provvedere alla relativa reintegrazione entro e non oltre il termine di giorni 30. Il mancato rispetto di tale termine costituirà grave inadempimento e darà facoltà al LOCATORE di dichiarare senz’altro e per ciò solo risolto il presente contratto, previa la sola comunicazione prevista dall’art. 1456, comma 2 c.c.. La liberazione dagli obblighi di garanzia potrà realizzarsi solo al momento della restituzione dei locali in favore di C.A.A.T. S.c.p.A.
10.6 Decorsi 60 giorni dalla definitiva cessazione (anche anticipata) della presente Locazione, qualora non fosse necessario utilizzare la fidejussione, questa verrà restituita al Conduttore.
11. ASSICURAZIONI / MANLEVA
11.1 Il CONDUTTORE manleva fin d’ora espressamente il LOCATORE da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dall’uso e comunque dalla detenzione dell’immobile, anche nell’ipotesi di sinistro a dipendenti o terzi, impegnandosi a garantirlo, tenendolo indenne, in ogni sede, anche giudiziale. Il CONDUTTORE si impegna altresì a produrre, entro il termine essenziale di trenta giorni dalla consegna dell’immobile, polizza rilasciata da primaria Compagnia di Assicurazione per le coperture e massimali sotto indicati:
- Copertura Responsabilità Civile contro Terzi per danni comunque cagionati a terzi dal CONDUTTORE medesimo, dai suoi dipendenti e collaboratori qualunque ne sia il numero, a qualunque titolo, in conseguenza di qualunque fatto accidentale verificatosi nell’ambito dell’immobile, per un massimale unico non inferiore a € 3.000.000 (tremilioni di euro/00) per ogni sinistro; persona o cosa danneggiata comprensiva della copertura della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con massimale per ogni sinistro non inferiore a €
1.000.000 (unmilione di euro/00).
- Copertura ricorso terzi da Incendio, per il quale il massimale non dovrà essere inferiore ad
€ 500.000 (Euro cinquecentomila), ivi compresi i danni da spargimento di acqua.
- Copertura rischio locativo con un massimale non inferiore al valore di ricostruzione al nuovo dei complessivi mq condotti edificati.
11.2 Resta espressamente inteso tra le parti che la mancata o inesatta prestazione da parte del CONDUTTORE, nel termine essenziale di cui al punto che precede, della polizza assicurativa darà facoltà al LOCATORE di dichiarare risolto il presente contratto, previa la sola comunicazione prevista dall’art. 1456 II comma c.c..
11.3 L’assicurazione deve essere stipulata con validità per tutta la durata del presente contratto e deve prevedere espressamente:
11.3.1 l’adeguamento annuale della garanzia;
11.3.2 il pagamento diretto al terzo danneggiato dell’indennizzo;
11.3.3 la rinuncia da parte dell’assicuratore al diritto di surrogazione nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili;
11.3.4 la rinunzia dell’assicuratore, nei confronti del LOCATORE, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c..
11.4 Il CONDUTTORE si impegna a consegnare tempestivamente al LOCATORE copia del contratto di assicurazione stipulato con la relativa quietanza nonché di ogni successiva modifica e/o integrazione e con l’obbligo di tenerlo costantemente in vigore e di presentare ogni anno al LOCATORE copia delle quietanze di pagamento del premio e/o qualsiasi altro documento attestante la piena validità ed efficacia della copertura.
11.5 Resta espressamente inteso che la mancata o inesatta prestazione da parte del CONDUTTORE dei documenti di cui al punto 11.4 che precede darà facoltà al LOCATORE di dichiarare risolto il presente contratto, previa la sola comunicazione prevista dall’art. 1456 II comma c.c..
12. SPESE A CARICO DEL CONDUTTORE
12.1 Oltre alle spese di riparazione e manutenzione ordinaria e di arredo, saranno a carico del CONDUTTORE che si impegna a corrisponderle direttamente o comunque a rimborsarle al LOCATORE nel termine essenziale di cinque giorni dalla rispettiva richiesta, le spese
proprie dell’immobile locato (acqua, energia elettrica, ecc.) contabilizzate a contatore o in relazione ai mq. di riferimento.
12.2 In particolare saranno totalmente a carico del CONDUTTORE le spese tutte (imputabili a manutenzioni ordinarie o straordinarie) relative agli impianti elettrici e di areazione presenti nello spazio; il CONDUTTORE si impegna dunque a corrisponderle direttamente o comunque a rimborsarle al LOCATORE nel termine essenziale di cinque giorni dalla rispettiva richiesta.
12.3 Le eventuali perdite o minori guadagni dovuti all’esecuzione di riparazioni ordinarie o straordinarie non daranno diritto al CONDUTTORE di chiedere la riduzione del canone di locazione come determinato ai sensi dei punti precedenti.
13. SPESE CONDOMINIALI
13.1 Saranno a carico, pro quota, del CONDUTTORE, che si impegna a corrisponderle direttamente o comunque a rimborsarle al LOCATORE entro l’essenziale termine di cinque giorni dalla semplice richiesta, le spese generali “condominiali” riferite all’intero compendio, previste dal “Regolamento di Condominio”
13.2 Le spese di cui al punto precedente saranno suddivise sulla base delle tabelle millesimali dell’intero centro e di ciascun edificio, che sono allegate al Regolamento di Condominio, regolamenti e disposizioni che il Conduttore dichiara di conoscere ed accettare integralmente.
13.3 I millesimi di ripartizione dell’edificio 07, di competenza della porzione di fabbricato oggetto del presente contratto sono indicati nella Tabella B3 allegata al predetto regolamento, e, in relazione ai mq locati, risultano di 83,59 millesimi.
14. SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELL’AZIENDA
Il CONDUTTORE non può sublocare o cedere totalmente né parzialmente l’immobile locato se non nei casi e con le modalità di cui all’art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
15. REGOLAMENTI E CODICE ETICO
15.1 Il conduttore si impegna al puntuale rispetto del “Regolamento di condominio” nonché del Regolamento sul funzionamento del Centro, che entrambi dichiara espressamente di ben conoscere ed accettare, riconoscendone l’efficacia obbligatoria, ed i cui contenuti – al pari di ogni eventuale integrazione e/o modifica – anche attraverso le circolari della Direzione – riconosce quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.
15.2 Il CONDUTTORE dichiara di aver preso visione del Codice Etico adottato dal Centro Agro-Alimentare Torino S.C.P.A. e pubblicato sul sito della società stessa (xxx.xxxx.xx), impegnandosi a rispettarne integralmente i contenuti.
La violazione dei principi di cui al Codice Etico è comportamento atto ad interrompere il rapporto fiduciario con il Centro Agro-Alimentare Torino S.C.P.A., costituendo giusta causa di recesso da parte del LOCATORE dal presente contratto.
16. PERSONALE
16.1 Il CONDUTTORE si impegna, nell’esercizio dell’attività, ad utilizzare esclusivamente personale in regola ai sensi delle vigenti leggi.
16.2 La responsabilità, ad ogni fine, nei confronti dei dipendenti e collaboratori graverà in ogni caso unicamente sul CONDUTTORE.
16.3 Conseguentemente si impegna a fornire al LOCATORE, su sua richiesta, copia della documentazione relativa alla regolarità dei lavoratori dal CONDUTTORE impegnati presso
C.A.A.T. (libro UNICO, D.U.R.C. – tutti in corso di validità ed aggiornati – e quant’altro si ritenga necessario per la verifica degli adempimenti in materia di lavoro) e acconsente espressamente a che il LOCATORE possa prendere visione degli originali della predetta documentazione. Le predette verifiche, prive di qualsiasi potestà o responsabilità certificatoria, non comporteranno limitazione o esclusione alcuna rispetto all’esclusiva responsabilità del CONDUTTORE nel caso di violazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia né estensione alcuna di responsabilità a carico del LOCATORE.
17. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
L’efficacia della presente locazione è subordinata alla inesistenza, accertata dalla competente Prefettura, di cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dalla normativa antimafia vigente.
Nel caso in cui una delle suddette cause dovesse sopravvenire in costanza di rapporto, ciò costituirà motivo di grave inadempimento e legittimerà da sé la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
18. OBBLIGHI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI - SICUREZZA / MEZZI DI MOVIMENTAZIONE/ NORMATIVA ANTINCENDIO /
18.1 Sono a esclusivo carico del CONDUTTORE gli obblighi, e le conseguenti responsabilità comunque derivanti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché da ogni nozione tecnica comunemente acquisita in materia di sicurezza del lavoro con obbligo di coordinamento con le regolamentazioni del LOCATORE in materia di sicurezza sul lavoro e antincendio vigenti e di ogni eventuale successiva integrazione e modifica, che egli dichiara di aver visionato e di ben conoscere ed accettare.
Il CONDUTTORE dichiara inoltre con la sottoscrizione del presente accordo che tutti i mezzi di movimentazione che esso utilizza all’interno dell’Area di Mercato e, in particolare, nell’immobile oggetto del presente contratto (autocarri, rimorchi, camion, furgoni, muletti, transpallet elettrici, ecc.), risultano del tutto in regola con le vigenti normative e con la disciplina specifica del Mercato, sono costantemente oggetto di manutenzione e provvisti di idonea assicurazione per responsabilità civile, impegnandosi a mantenere tale conformità durante l’intera durata del contratto.
18.2 Inoltre il CONDUTTORE prende atto della circostanza che l’edificio in cui è svolta la locazione è dotato di Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Torino al LOCATORE e che pertanto la struttura edilizia ed impiantistica è conforme alla normativa antincendio – allo stato – per l’utilizzo nel suo complesso da parte di un unico gestore. E’ onere del CONDUTTORE - qualora richiesto dalle vigenti normative in materia applicare - quanto imposto dalla normativa antincendio presentando preliminarmente
la documentazione a Caat per coordinarsi con il CPI in corso di validità ed inoltre predisporre e adeguare un piano per la gestione emergenze rispetto alle attività svolte e alla condizione giuridica assunta mediante il presente contratto, integrandolo e coordinandolo con quelli di mercato.
18.3 Il CONDUTTORE dovrà espressamente pretendere da qualsiasi terzo ammesso nell’immobile – in tema di sicurezza dei mezzi, del lavoro, antincendio, igiene e sicurezza degli alimenti e, in specie, in ordine al D. Lgs. 81/08 – l’assoluta regolarità ed osservanza, anche quanto alle prescrizioni impartite dall’Ente Gestore, e ciò sia per le aree oggetto del presente contratto sia per le aree comuni del Mercato lasciando altresì indenne e manlevando l’Ente Gestore e/o i suoi amministratori, dirigenti e preposti da qualsiasi conseguenza pregiudizievole (sanzioni, danni etc.) derivante da ogni violazione/omissione in materia.
18.4 Più in generale è fatto espresso obbligo al CONDUTTORE – e/o ai soggetti da questi ammessi ad operare nel compendio – di previamente munirsi – e quindi costantemente implementare e adeguare, secondo la normativa comunitaria e interna e le eventuali prescrizioni in materia del LOCATORE, consegnandogliene copia a semplice richiesta – di ogni e qualsiasi autorizzazione e disciplina per l’esercizio e/o l’estensione delle attività svolte nell’immobile.
18.5 In relazione agli obblighi previsti a carico del CONDUTTORE dai numeri da 18.1 a
18.4 compresi che precedono (ad es. adempimenti in materia antincendio, quale l’ottenimento di C.P.I. qualora necessario) il LOCATORE potrà richiedere evidenza dell’avvenuta ottemperanza mediante presentazione da parte del CONDUTTORE di idonei giustificativi da presentarsi entro il termine di 3 giorni lavorativi.
18.6 Il CONDUTTORE si dice fin d’ora consapevole della circostanza che ogni e qualsiasi omissione, quanto ad uno o più tra gli obblighi previsti dai numeri da 18.1 a 18.5 compresi che precedono, ad opera del CONDUTTORE o di altro terzo che questi abbia ammesso nell’immobile, costituirà causa di risoluzione automatica del contratto in favore del LOCATORE.
19. CONTROLLO DEI LOCALI
Il CONDUTTORE si impegna senz’altro a consentire al LOCATORE e/o a suoi incaricati l’accesso nell’immobile oggetto dei presente contratto per controllare le modalità d’uso o per la verifica dello stato di manutenzione dello stesso e degli impianti.
20. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
20.1 Fatto comunque salvo quanto previsto al punto 8 che precede, le parti convengono espressamente che nel caso il CONDUTTORE non adempia l’obbligazione di pagamento di canone e/o spese condominiali e/o altre spese e oneri nei termini essenziali e/o con le specifiche modalità suindicate (in specie agli artt. 6.2, 12.1 e 13.1), il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto previa dichiarazione da parte del LOCATORE di volersi avvalere di siffatta facoltà ai sensi dell’art. 1456, II comma, del codice civile.
20.2 Il CONDUTTORE riconosce, inoltre, espressamente, che è interesse essenziale per il LOCATORE l’esatto adempimento delle obbligazioni a carico del CONDUTTORE previste dai punti:
1. in particolare per quanto riguarda l’obbligo di non mutare anche parzialmente la destinazione d’uso dei locali e l’obbligo di inizio dell’attività entro 60 giorni dall’assegnazione
2. in particolare per quanto riguarda l’obbligo di non apportare, senza previa autorizzazione scritta del locatore, modifiche ai locali
9. 10. per quanto riguarda l’obbligo di fideiussione – cauzione per le obbligazioni tutte assunte con il presente contratto
11. per quanto riguarda l’obbligo di assicurazione antincendio e responsabilità civile
12. e 13. per quanto riguarda l’obbligo di pagamento delle spese e degli oneri
14. in materia di sublocazione e cessione dell’azienda
15. per quanto riguarda l’obbligo di osservanza dei Regolamenti di Condominio, di Centro ed il Codice Etico
16. in materia di personale
17. per cause di divieto/sospensione/decadenza previste dalla normativa antimafia vigente
18. per quanto riguarda gli obblighi in materia di sicurezza, in ordine ai mezzi di movimentazione ed al rispetto della normativa antincendio e in tema di sicurezza e igiene degli alimenti
19. per quanto riguarda l’obbligo di consentire l’accesso ai locali del locatore
20.3 Le parti espressamente convengono che nel caso il CONDUTTORE non adempia ad una qualunque delle obbligazioni specificate nel precedente punto 20.2, il contratto si intenderà risolto di diritto, previa la sola dichiarazione da parte del LOCATORE ai sensi dell’art. 1456, 2 comma, del codice civile
21. FORO COMPETENTE
21.1 Le parti espressamente convengono la facoltà al LOCATORE di esperire, se necessario, procedimento di ingiunzione nei confronti del CONDUTTORE relativamente ai crediti comunque derivanti dal presente contratto, anche a titolo di penale, restando pertanto soggette alla competenza del giudice ordinario anche gli eventuali giudizi di opposizione.
21.2 Per ogni controversia comunque derivante, anche accessoria o comunque relativa alla stipula e/o esecuzione e/o risoluzione del presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Torino.
22. ELEZIONE DOMICILIO
Nei rapporti tra le parti e per ogni necessità attinente il presente contratto, il CONDUTTORE dichiara espressamente di eleggere domicilio presso l’immobile oggetto di locazione.
23. REGISTRAZIONE – REGIME FISCALE
23.1 Il presente contratto, redatto in tre originali, è soggetto a registrazione ai sensi del D.Lgs. n°223/06 come convertito in legge n° 248/06 e s.m.i., con imposta di registro nella misura di Legge, posta a carico di ambo le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Le spese di bollo o quelle comunque relative al rilascio di eventuali copie del presente contratto sono ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
23.2 Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n°223/06 come convertito in legge n° 248/06 e s.m.i., le parti dichiarano che il presente contratto è da ritenersi assoggettato, ope legis o comunque per espressa opzione dei contraenti, al regime di imponibilità ai fini dell’I.V.A.. Grugliasco, il
IL LOCATORE IL CONDUTTORE
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A norma degli artt. 1341 e 1342 x.x. xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx contenute nel presente contratto con particolare riferimento al contenuto dei punti
1. obbligo di non mutare l’uso dei locali - divieti; attività consentite/vietate – termine massimo di inizio attività
2. modifiche ai locali – stato d’uso/ presa d’atto dello stato dei locali e conferma gradimento dei locali nello stato di consegna - conferma di accettazione dei locali per l’attività di servizio alla movimentazione merci / consegna anticipata – manleva
3 durata del contratto – recesso anticipato / termine
5. aggiornamento del canone – rinuncia alla richiesta 6. modalità di pagamento del canone – essenzialità del
termine
7. inopponibilità di eccezioni 8. ritardato pagamento
9. 10 obbligo di fideiussione / cauzione – clausola risolutiva espressa
14. sublocazione e cessione dell’azienda
16. personale
18. obblighi in materia di autorizzazioni - sicurezza - mezzi di movimentazione - normativa antincendio – igiene e sicurezza degli alimenti
19. | controllo dei locali | 20. | Risoluzione per inadempimento |
21 | foro competente | 22 | elezione di domicilio |
23. Opzioni in tema di registrazione del contratto e adempimenti in materia
del contratto, lo sottoscrivono e accettano espressamente. Grugliasco, il
IL LOCATORE IL CONDUTTORE
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Informativa privacy
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