Condizioni generali
Condizioni generali
I N D I C E
VI. Condizioni InLinea
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della Banca dello Stato del Cantone Ticino
I. Disposizioni generali | pag. | 2 |
II. Disposizioni speciali per il traffico pagamenti | pag. | 5 |
III. Disposizioni speciali per la custodia di titoli e oggetti di valore | pag. | 6 |
IV. Disposizioni speciali per l’uso della carta PRATICA BancaStato e della carta VERSA BancaStato | pag. | 8 |
V. Disposizioni speciali per l’uso della carta MAESTRO® | pag. | 9 |
Le presenti Condizioni generali regolano le relazioni d’affari fra la Banca dello Stato del Cantone Ticino (denominata in seguito “Banca”) e la sua clientela. Sono riservate le norme di regolamenti e di convenzioni particolari per speciali categorie di affari ed operazioni.
I. Disposizioni generali
1. Diritto di disporre
Sono valide esclusivamente le firme depositate su formulari ufficiali della Banca, fino a revoca scritta, senza tenere conto di eventuali modifiche delle iscrizioni a Registro di Commercio o di altre pubbli- cazioni.
2. Protezione dei dati, segreto bancario e scambio automatico di informazioni
Gli organi, gli impiegati e gli ausiliari della Banca soggiacciono ad obblighi di segretezza previsti dalle disposizioni in materia di protezione dei dati, di segreto bancario così come da altre disposizioni applicabili. Il cliente libera la Banca, i suoi organi, impiegati e ausiliari dai suddetti obblighi di segretezza e rinuncia al segreto bancario,
i) qualora ciò sia necessario per tutelare legittimi interessi della Banca, segnatamente:
• in caso di azioni giudiziarie, denunce penali o altre comunicazioni alle autorità, minacciate o avviate dal cliente o altri soggetti interessati alla relazione bancaria e/o ai valori patrimoniali in Svizzera o all’estero nei confronti della Banca (anche come terzo);
• in caso di rimproveri mossi dal cliente o altri soggetti interessati alla relazione bancaria e/o ai valori patrimoniali alla Banca pubblicamente oppure rilasciati a mezzi di comunicazione o autorità in Svizzera o all’estero;
• per consentire alla Banca di salvaguardare o esercitare i propri diritti nei confronti del cliente, per l’incasso di crediti della Banca nei confronti del cliente in Svizzera o all’estero e per realizzare garanzie fornite dal cliente o da terzi (a condizione che le garanzie di terzi siano state costituite a garanzia di crediti verso il cliente) in Svizzera o all’estero;
ii) in caso di transazioni e servizi svolti dalla Banca su richiesta del cliente (per es. traffico dei pagamenti, acquisto, consegna e ricezione, custodia e vendita di titoli o valori dei depositi titoli, operazioni su divise e su metalli preziosi, operazioni su derivati/OTC), soprattutto se aventi carattere internazionale. A questo proposito la Banca è non solo autorizzata, ma anche delegata alla divulgazione nei confronti di terze parti svizzere o estere coinvolte nelle suddette transazioni e servizi (per es. borse, broker, banche, repertori dei dati sulle negoziazioni, enti di trattamento e di subdeposito, emittenti, autorità o relativi rappresentanti, nonché altre terze parti coinvolte), ai fini dello svolgimento delle transazioni o dei servizi e del rispetto di leggi, regolamentazioni, condizioni contrattuali e ulteriori disposizioni, prassi commerciali, nonché di disposizioni in materia fiscale e di compliance.
Ulteriori informazioni possono essere scaricate dal sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx (“Informazione dell’ASB circa la trasmissione di dati dei clienti e di ulteriori informazioni nel traffico dei pagamenti inter- nazionale, nonché in relazione agli investimenti in titoli esteri”).
La Banca è inoltre autorizzata a procurarsi presso terzi in Svizzera e all’estero tutte le informazioni relative al cliente necessarie alla sua relazione d’affari e utilizzare tali dati entro i limiti del loro scopo e nel rispetto delle relative disposizioni legali. Ciò avviene in particolare, ma non solo, qualora la Banca, al fine di rispettare i propri obblighi legali in ambito di chiarimento ai sensi della normativa antiriciclaggio in vigore, è tenuta ad effettuare un’analisi approfondita sul cliente, rivolgendosi a ausiliari esterni specializzati nel settore.
In ogni caso la Banca è tenuta a ottemperare ai propri obblighi d’informazione e comunicazione legali o di sorveglianza.
3. Elaborazione e utilizzo dei dati
La Banca elabora i dati dei clienti per espletare i suoi servizi e per gli scopi propri o prescritti dalla legge. Essa ha facoltà di utilizzare dati dei clienti, dati pubblicamente accessibili e dati di terzi al fine di consentire l’offerta specifica di consulenza, prodotti e informazioni rispondenti alla situazione personale dei clienti o che, a giudizio della Banca, potrebbe- ro essere di loro interesse. I dati raccolti possono inoltre essere utiliz- zati per finalità quali ricerche di mercato, statistica, marketing e gestio- ne del rischio (ad esempio in ambito di lotta al riciclaggio di denaro e alle frodi). Di principio i dati dei clienti restano custoditi presso la Banca e non vengono comunicati a terzi.
Indicazioni sulle elaborazioni di dati sono pubblicate all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx e si possono richiedere in formato cartaceo presso la Banca. Il cliente acconsente a tali elaborazioni dei propri dati.
4. Comunicazioni
La Banca, tramite pubblicazioni in Internet (sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx), può rendere accessibili ai clienti le informazioni, le condizioni e i documenti rilevanti dal punto di vista giuridico, non- ché adempiere i propri obblighi di informazione, chiarimento e notifi- ca (insiti ad esempio nelle regolamentazioni dei mercati finanziari in materia di tutela degli investitori e trasparenza).
Il cliente è tenuto a mantenere aggiornate le proprie informazio- ni fornite alla Banca (ad es. nome, indirizzo, domicilio, indirizzo e- mail, numero di telefono, ecc.), così come quelle dei suoi rappre- sentanti, nonché in merito alla revoca di procure conferite o di- ritti di firma.
La Banca è autorizzata a inviare comunicazioni tramite posta, telefo- no, canali elettronici (ad es. e-mail, fax, SMS, Internet Banking, ap- plicazioni mobili e altri canali di comunicazione elettronici), nonché altre modalità di trasmissione, ai dati di contatto utilizzati dal cliente o dai suoi procuratori nei rapporti con la Banca o da essi indicati espli- citamente.
Tutte le comunicazioni della Banca sono ritenute valide e recapitate quando sono spedite all’ultimo indirizzo notificato dal cliente, o depo- sitate in altro luogo conformemente alle disposizioni del cliente stes- so, in qualsiasi modo ritenuto idoneo dalla Banca;in caso di comuni- cazione elettronica, appena l’informazione è messa a disposizione dalla Banca. La data indicata sulla copia in possesso della Banca o sulla lista di spedizione (in formato cartaceo o elettronico) vale come data di invio o di messa a disposizione.
I messaggi di posta elettronica non criptati e gli altri canali di comuni- cazione elettronica non protetti non offrono sicurezza contro gli at- tacchi da parte di terzi non autorizzati e, pertanto, comportano rischi quali ad es. mancanza di riservatezza, manipolazione del contenuto o dei dati relativi al mittente, smarrimento, ritardo oppure virus. Per questo motivo, la Banca consiglia al cliente di proteggere adeguata- mente i propri dispositivi e il software contro gli attacchi elettronici e l’utilizzo da parte di terze persone non autorizzate. La Banca consi- glia altresì di non inviare informazioni, istruzioni e dati rilevanti ai fini contabili aventi carattere sensibile o urgente mediante messaggi di posta elettronica non criptati o canali di comunicazione elettronica non protetti, bensì utilizzando i canali appositamente predisposti dal- la Banca (ad es. l’online banking o il telefono) e di verificare imme- diatamente le transazioni eseguite. I danni derivanti dall’utilizzo dei suddetti canali di comunicazione sono interamente soppor- tati dal cliente, tranne in caso di colpa grave da parte della Banca, dei suoi collaboratori o ausiliari. Contattando la Banca via posta elet- tronica oppure fornendo alla Banca il proprio indirizzo di posta elet- tronica, il cliente dichiara il proprio consenso a essere contattato dal- la Banca tramite il medesimo canale.
5. Controllo delle firme e legittimazione
I danni derivanti dal mancato riconoscimento dovuto a vizio di legit- timazione o a falso, servizio Internet Banking compreso, sono a cari- co del cliente, ad eccezione di una eventuale colpa grave imputabile
alla Banca. Il cliente adotta tutte le misure opportune atte a evitare abusi o frodi, scegliendo con cura eventuali procuratori e vigilando sugli atti e sulle attività amministrative da essi compiuti.
Il cliente è tenuto a conservare con cura la documentazione relativa alla relazione commerciale intrattenuta con la Banca e ad adottare tutte le precauzioni atte a contenere abusi, rischio di frode, furto dei dati o accesso non autorizzato. Se il cliente viola i menzionati obbli- ghi di diligenza, risponde dei relativi danni.
6. Registrazione delle comunicazioni
Il cliente autorizza la Banca a registrare in via continuativa e utilizzare, senza ulteriore preavviso, conversazioni telefoniche, telematiche e ogni altra comunicazione con il cliente a garanzia della qualità, per scopi probatori o per ottemperare ai requisiti di legge. Le scritture con- tabili della Banca nonché le registrazioni telefoniche o quelle effettuate su supporto informatico o su altro supporto equivalente, anche in via automatica, forniranno valida prova delle operazioni eseguite, delle di- sposizioni impartite e delle comunicazioni effettuate.
7. Accettazione di ordini per e-mail
Con la sottoscrizione di un accordo specifico tra la Banca e il cliente, quest’ultimo autorizza la Banca a ricevere ordini e istruzioni anche mediante e-mail. A tal proposito la Banca è autorizzata, ma non ob- bligata, a farsi rilasciare conferma telefonica degli ordini ricevuti per email prima della loro esecuzione. La Banca non è responsabile di eventuali conseguenze dovute a ritardi conseguenti alla richiesta di una conferma telefonica.
8. Traduzione dei documenti
La Banca può richiedere al cliente la traduzione dei documenti che non sono redatti in italiano, francese, tedesco o inglese. La Banca non risponde del danno che potrebbe risultare da un errore di com- prensione o traduzione dei documenti o dalla mancata esecuzione di ordini trasmessi in una lingua straniera che non sia l’inglese.
9. Capacità creditizia e informazione sul credito (analisi della solvibilità e misura della sostenibilità)
Per la verifica della capacità creditizia hanno un’importanza rilevante i dati forniti dal cliente sulle condizioni di reddito e patrimoniali, non- ché le verifiche fissate a norma di legge presso la Centrale d’informazione per il credito al consumo (Informationsstelle für Kon- sumkredit, IKO). La Banca è inoltre autorizzata a raccogliere tutte le informazioni necessarie presso la Centrale per le informazioni di cre- dito (Zentralstelle für Kreditinformation, ZEK) e a informare la ZEK e/o la IKO circa i suoi dati personali e quelli relativi ai suoi conti ai sensi della Legge federale sul credito al consumo (LCC), nonché a ottenere da esse maggiori chiarimenti.
10. Incapacità civile
Il cliente assume il danno causato dalla sua incapacità civile, dai suoi procuratori o da quella di terzi, a meno che essa sia stata oggetto di una notifica scritta alla Banca.
11. Errori di trasmissione
I danni derivanti da errori o ritardi dei servizi postali, del telefono, del telefax, della posta elettronica, di altri mezzi di trasmissione o di im- prese di trasporti, in particolare dovuti a perdite, ritardi, malintesi, al- terazioni o doppi invii, o doppie esecuzioni di ordini, sono a carico del cliente, a meno che sia imputabile alla Banca una colpa grave. Per tutte le istruzioni date con i mezzi di trasmissione sopraccitati, la Banca si riserva il diritto, secondo il suo libero apprezzamento, di dif- ferire la loro esecuzione fino al ricevimento di una conferma e/o di istruzioni scritte (o in altri modi ritenuti opportuni), che permettano di stabilire l’identità di chi ha dato l’ordine o di chiarire il retroscena economico e lo scopo della transazione.
12. Mancata o ritardata esecuzione di ordini
Per mancata o ritardata esecuzione di ordini (ad eccezione degli or- dini di borsa), la Banca risponde al massimo per la perdita degli inte- ressi.
Se nel singolo caso sussiste il rischio di un danno conseguente, il cliente deve avvisare preventivamente la Banca in merito a tale peri- colo. In caso contrario egli ne sosterrà il danno.
13. Diritto di pegno e di compensazione
Per i suoi crediti, indipendentemente dalla loro scadenza o valuta e accordati con o senza speciali garanzie, la Banca ha un diritto di pe- gno su tutti i valori che essa tiene in deposito per conto del cliente, sotto qualsiasi forma, presso di sé o presso terzi e, trattandosi di averi, un diritto di compensazione. Tale diritto di pegno e compensa- zione vale anche per eventuali pretese della Banca di essere risarci- ta o esonerata, in particolare se è chiamata a rispondere da parte di terzi in relazione a transazioni effettuate per il cliente o per valori de- tenuti per il cliente. In caso di mora del cliente, la Banca ha la facoltà di realizzare il pegno o le garanzie in via esecutiva o a trattative pri- vate.
14. Adeguamento dei tassi di interesse, delle tariffe e delle commissioni
La Banca si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso i suoi tassi di interesse, compresi quelli negativi, le tariffe e le commissioni che percepisce. La data di entrata in vigore delle predette modifiche sarà stabilita dal libero apprezzamento della Banca. Essa ne informerà il cliente con ogni mezzo di comunicazione che riterrà più appropriato. Con la divulgazione il cliente ha, in caso di opposizione, la facoltà di disdire immediatamente il servizio interessato dalla modifica.
15. Conti correnti
La Banca chiude i conti, a sua scelta, a ogni fine di trimestre, di seme- stre o di anno. Essa accredita rispettivamente addebita interessi, commissioni, spese, imposte e tasse. La Banca, a sua discrezione, può applicare dei tassi di interesse creditore negativi.
16. Conti in valuta estera
Gli averi in valuta estera del cliente sono depositati presso banche dei rispettivi paesi o altrove, a nome della Banca, ma a esclusivo rischio del cliente: la Banca non si assume alcuna responsabilità per quanto concerne l'impossibilità di procurarsi valuta estera in seguito a restri- zioni, trasferimenti forzati, esecuzioni di qualsiasi natura, decisioni di autorità esercitanti il loro potere o in seguito ad altri fatti analoghi che non dipendono dalla volontà della Banca. Il cliente può disporre dei suoi averi in valuta estera con ordini di bonifico o di vendita oppure mediante l’emissione o l’acquisto di assegni; in altro modo solo con il consenso della Banca. La Banca ha la facoltà di decidere se rimunera- re, e a quali condizioni, i conti in valuta estera; per versamenti o prele- vamenti in contanti ha diritto di applicare una commissione.
17. Cambiali, assegni e titoli affini
La Banca ha la facoltà di riaddebitare al conto del cliente cambiali, as- segni e altri titoli rimasti insoluti e già scontati o accreditati. La Banca ha, in ogni caso, la facoltà, sino all’estinzione del saldo debitore del cliente, di far valere come meglio crede e anche in via cambiaria, i suoi diritti al pagamento di cambiali, assegni e titoli affini contro ogni coob- bligato. Accettando di incassare effetti cambiari, la Banca agisce sem- plicemente come agente di incasso senza assumersi alcuna respon- sabilità per quel che concerne la forma, la regolarità o l'autenticità di detti effetti. La Banca non si assume l'obbligo di perseguire l'incasso di detti effetti. La Banca non incorre in alcuna responsabilità per il fatto che un effetto, una cambiale o un assegno non sia stato presentato o protestato in tempo utile e in tutti i casi in cui il ritardo non sia imputabi- le a una sua colpa grave.
18. Libretti di risparmio
La Banca non emette nuovi libretti di risparmio e al momento della pre- sentazione di libretti ancora in essere è autorizzata a chiederne la con- versione in conto corrente. In caso di perdita di libretti, le spese per l’ammortamento vengo poste a carico del titolare.
19. Limitazione delle prestazioni
La Banca può limitare, rifiutare o terminare la possibilità di disporre di servizi e prodotti, qualora tale restrizione sia necessaria per adempiere a obblighi di diligenza legali o normativi e ottemperare a disposizioni di autorità, organismi o enti svizzeri o esteri. Lo può fare (in particolare ma non solo) relativamente a operazioni in contanti, in strumenti finan- ziari o correlate a divieti imposti da sanzioni e/o embarghi di carattere nazionale o internazionale. La Banca non assume alcuna responsabili- tà per eventuali danni subiti dal cliente.
20. Disdetta delle relazioni d’affari
In mancanza di particolari accordi scritti, la Banca si riserva il diritto di cessare in ogni tempo le relazioni d’affari con il cliente, di revocare con effetto immediato le concessioni di credito e di chiedere il rimborso immediato del suo avere. Il cliente si impegna a liberare la Banca da tutti gli impegni che ha assunto o, in caso contrario, di costituire garan- zie corrispondenti in favore della Banca.
Se il cliente, anche dopo la scadenza di un ulteriore congruo termine fissato dalla Banca, omette di indicare dove trasferire i valori patrimo- niali e gli averi depositati presso la Banca, quest’ultima ha la facoltà di consegnare fisicamente tali valori o di liquidarli. La Banca può deposi- tare, con effetto liberatorio, il ricavato e gli averi ancora disponibili del cliente al luogo stabilito dal giudice oppure farli recapitare, sotto forma di assegno, all’ultimo indirizzo conosciuto del cliente.
21. Parificazione del sabato a giorno festivo
In tutte le relazioni d’affari con la Banca il sabato è parificato a un gior- no festivo ufficiale.
22. Irreperibilità e averi non rivendicati
Per evitare la presenza di valori patrimoniali senza contatti ai sensi del- le disposizioni legali e regolamentari in materia, ogni modifica dell’indirizzo o del nome (ad esempio tramite matrimonio) deve essere immediatamente comunicata alla Banca. In caso d’assenza prolunga- ta, il cliente dovrebbe inoltre comunicare alla Banca un recapito per l’invio delle comunicazioni.
La Banca utilizza l’usuale diligenza nel tutelare i diritti del cliente anche in caso di averi senza notizie e in tale contesto può derogare alle disposizioni contrattuali solo nel presunto interesse del cliente.
Il cliente prende atto che la Banca, nel caso in cui la corrispondenza inviatagli ritorni al mittente, non si abbiano più contatti o notizie e le ri- cerche effettuate dalla Banca diano esito negativo, è tenuta a segnala- re il cognome, il nome, la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo del cliente e di eventuali procuratori a un ufficio centrale per la ricerca (Centrale per la ricerca). Tutti i costi e le spese causate dalla ricerca, così come la specifica gestione e sorveglianza dei valori rimasti senza contatti verranno addebitati al cliente.
Il cliente prende atto che il prospetto relativo ai consigli per evitare ave- ri patrimoniali non rivendicati è consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx e può essere richiesto presso ogni punto di vendita.
23. Esternalizzazione di settori operativi e di servizi
Il cliente riconosce che la Banca è libera di affidare a terzi, in Svizzera o all’estero, del tutto o in parte, a titolo provvisorio o duraturo, la ge- stione di settori operativi e di servizi. In particolare il cliente accetta che le mansioni tecnico-logistiche quali l’archiviazione dei dati, la stampa e l’invio di documenti bancari, nonché il traffico pagamenti, le opera- zioni sui titoli e l'lT siano esternalizzati. Il cliente prende atto e accetta che dati relativi alla sua persona e al suo rapporto d’affari con la Banca possono essere trasmessi e resi accessibili a questi prestatori esterni che prenderanno, così come la Banca, per legge o per contratto, tutte le misure atte ad assicurare il rispetto delle esigenze relative al segreto professionale e all’obbligo di riservatezza e in base alle disposizioni re- lative alla protezione dei dati. Se un fornitore di servizi è residente all’estero, la Banca trasmette solo quei dati che non permettono in al- cun modo di risalire all’identità del cliente. Il cliente prende atto del fat- to che all’estero i dati non sono protetti dal diritto svizzero e che di conseguenza, un Tribunale (o altro terzo) può eventualmente ordina- re la consegna o accedere a dati in virtù della relativa legge naziona- le.
24. Garanzia dei depositi
La Banca beneficia della garanzia dello Stato in base all’art. 4 della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino e, a complemento di tale garanzia (in quanto membro dell’associazione garanzia dei deposi- ti esisuisse e aderente alla relativa Convenzione in materia di garanzia dei depositi), essa applica la protezione legale dei depositi conforme- mente all’art. 37h della Legge federale sulle banche e le casse di ri- sparmio. Sui siti xxx.xxxxxxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxx.xx sono riportate tutte le informazioni rilevanti sul sistema della garanzia dei depositi.
25. Conflitti di interesse e remunerazioni da e a favore di terzi Data la natura delle proprie attività, la Banca può essere portata a rendere servizi a terzi aventi interessi in concorrenza o in conflitto con quelli del cliente. Nell’ambito di queste attività, la Banca, le sue singole
unità d’affari, le sue affiliate o altre entità facenti parte del suo gruppo possono avere un interesse proprio in relazione a determinate transazioni. La Banca si impegna, in particolare adottando misure organizzative e di controllo adeguate, a evitare conflitti di interesse o, qualora questi non possano essere evitati, a far sì che non vengano a crearsi disparità di trattamento tra clienti. Se ciò non fosse possibile, la Banca ne darà avviso al cliente.
Il cliente accetta che la Banca possa ricevere direttamente o indirettamente degli importi o altre prestazioni da terzi sotto forma di commissioni, sconti, indennità di distribuzione o simili in relazione ai servizi resi nonché eventuali retrocessioni nell’ambito dell’acquisizione, della detenzione o della vendita di investimenti per conto del cliente. Il cliente accetta che queste prestazioni vengano percepite dalla Banca come remunerazione supplementare e di non vantare pretese su di esse.
Qualora la Banca riceva prestazioni da terzi, l'ordine di grandezza, che varia in funzione del tipo di prodotto, è il seguente: in caso di fondi d'investimento, la Banca può di regola ricevere un'indennità di distribuzione fissata proporzionalmente alla management fee del fondo in questione (di regola tra il 0 % e il 75%) oppure alla massa distribuita (fino ad un massimo del 3%); per i prodotti strutturati, la remunerazione versata dall'emittente alla Banca per la sua assistenza nella strutturazione del prodotto può consistere in un ribasso sul prezzo d'emissione, in un rimborso di una parte del prezzo d'emissione o in altre spese di strutturazione che ammontano generalmente tra lo 0% e il 2% del prezzo d'emissione del prodotto strutturato in questione.
Il cliente che desiderasse informazioni supplementari è tenuto a richie- derle alla Banca, in mancanza di una tale richiesta, egli non potrà invo- care un’insufficiente grado di informazione al riguardo.
26. Rispetto delle disposizioni normative e sanzionatorie
Il cliente è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni legali e regolamentari a lui applicabili. Ciò comprende, fra l’altro, anche l’obbligo di allestire correttamente le dichiarazioni fiscali, così come ottemperare alle disposizioni sanzionatorie emesse da autorità svizzere o estere, organismi o enti di carattere nazionale o internazionale.
27. Reclami
Reclami di clienti circa l’esecuzione o la mancata esecuzione di ordi- ni di qualsiasi genere o contestazioni sull’esattezza di estratti conto o deposito, nonché di qualsiasi altra comunicazione, devono essere presentati immediatamente, ma al più tardi entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del rispettivo avviso. Qualora ciò non avvenis- se, l’esecuzione o la mancata esecuzione di ordini, le comunicazioni o gli estratti inviati sono ritenuti come approvati. Se al cliente non perviene un avviso che deve aspettarsi di ricevere, il reclamo va inol- trato a partire dal momento in cui detto avviso avrebbe dovuto per- venire secondo il normale svolgimento degli affari o a partire dal momento in cui lo stesso avrebbe dovuto normalmente essere con- sultabile. Se il reclamo è tardivo, il danno che ne deriva è esclusiva- mente a carico del cliente.
28. Modifiche alle Condizioni generali e alla documentazione di base
La Banca si riserva il diritto di modificare in ogni momento le Condizio- ni generali, i documenti di base e le convenzioni specifiche per deter- minate tipologie di operazioni. Queste modifiche vengono comunicate al cliente con qualsiasi mezzo appropriato, per esempio tramite pubbli- cazione in Internet previo avviso adeguato (per iscritto o tramite affis- sione nelle succursali, elettronicamente, ecc.). In mancanza di conte- stazione entro il termine di 30 giorni, esse sono da considerarsi come accettate ed approvate. In caso di opposizione, il cliente e la Banca hanno la facoltà di disdire la relazione d’affari con effetto immediato. Sono fatti salvi i termini di disdetta o ritiro di cui alle condizioni o con- venzioni particolari. In ogni caso le modifiche alla documentazione di base diverranno giuridicamente vincolanti contestualmente alla fruizio- ne del servizio o all’esecuzione della transazione.
La versione in vigore delle Condizioni generali nella sua interezza può essere visionata in Internet (xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx).
29. DIRITTO APPLICABILE E FORO GIUDIZIARIO
Qualsiasi rapporto giuridico del cliente con la Banca è soggetto al diritto svizzero. Foro giudiziario per procedure di qualsiasi gene- re, nonché luogo d'esecuzione, è Bellinzona. La Banca si riserva tuttavia il diritto di iniziare procedimenti presso il tribunale del
domicilio del cliente o davanti a qualsiasi altro tribunale compe- tente. Salvo patto contrario, il luogo di adempimento delle obbli- gazioni contratte con la Banca è situato presso gli sportelli della stessa (Sede, Succursali, Agenzie).
II. Disposizioni speciali per il traffico pagamenti
1. Campo di applicazione
Le presenti disposizioni valgono per l’esecuzione e la ricezione di paga- menti nazionali e internazionali in tutte le monete. Esse valgono per tutti i pagamenti eseguiti per il tramite della Banca, indipendentemente dal me- todo che viene da lei utilizzato per l’esecuzione della transazione.
Queste disposizioni non sono applicabili per quelle transazioni che vengono eseguite per il tramite di carte di credito e/o di debito.
2. Esecuzione di ordini di pagamento
La Banca esegue l’ordine di pagamento su mandato del cliente alla da- ta di esecuzione richiesta, quando dispone dei dati necessari e questi sono completi, esatti e non discordanti. Inoltre, al momento di eseguire l’ordine, il cliente deve disporre liberamente sul conto da addebitare di un avere o di un limite di credito corrispondente almeno all’importo dell’ordine di pagamento da eseguire. In particolare, non devono sus- sistere prescrizioni di legge o normative, disposizioni di autorità e ac- cordi (ad es. atti di costituzione in pegno di averi in conto) tali da esclu- dere l’esecuzione dell’ordine di pagamento.
La Banca ha la facoltà, ma non l’obbligo, di eseguire comunque l’ordine di pagamento anche nel caso in cui manchino dati o gli stessi siano incompleti, se questi possono essere da lei rettificati e/o comple- tati in modo certo.
La Banca valuta, sulla base del suo libero apprezzamento, se eseguire un ordine di pagamento nonostante l’assenza di copertura.
Se il cliente dà più ordini, il cui importo totale supera il suo avere di- sponibile o il credito concessogli, la Banca deciderà secondo il proprio criterio quali ordini vanno totalmente o parzialmente eseguiti, senza te- nere conto della loro data o della successione cronologica in cui essa li ha ricevuti.
La Banca non risponde dei danni che possono derivare dai ritardi, dai blocchi o dalla mancata esecuzione verificatisi in tali casi.
Se l’ordine di pagamento viene eseguito, la Banca addebita il conto in- dicato dall’ordinante.
3. Rifiuto di eseguire ordini di pagamento
La Banca informa il cliente in tempo utile e con qualsiasi mezzo che ri- tiene adeguato sul motivo del rifiuto, sia quando non esegue un ordine di pagamento perché non ha ottemperato almeno a una delle condi- zioni enunciate al punto II.2, sia perché l’esecuzione dell’ordine di pa- gamento, a addebito in conto avvenuto, viene rifiutato da un’altra parte coinvolta nell’iter di pagamento (ad es. da un servizio di compensazio- ne o dall’istituto finanziario del beneficiario del pagamento). In quest’ultimo caso, se l’importo versato è già stato addebitato, lo riaccredi- ta sul conto in oggetto con valuta il giorno della sua ricezione in Banca. Se la Banca è in grado di correggere autonomamente gli errori all’origine del rifiuto di eseguire l’ordine di pagamento di un’altra parte coinvolta nell’iter di pagamento, è legittimata, ma non obbligata, a ese- guire di nuovo l’ordine di pagamento senza consultarsi con il cliente.
4. Data di esecuzione ordini di pagamento e di addebito del conto
La Banca esegue l’ordine di pagamento alla data di esecuzione deside- rata dal cliente e ne garantisce l’esecuzione a condizione che l’ordine di pagamento sia pervenuto in Banca entro tale data, in caso contrario l’ordine di pagamento viene eseguito il giorno di ricezione. La data valuta di addebito del conto del cliente dipende dalla tipologia, termini di rego- lamento, divisa e urgenza dell’ordine di pagamento, nonché dal paese dell’istituto finanziario del beneficiario del pagamento. La data valuta può essere uguale o al più tardi tre giorni feriali successivi la data di esecu- zione dell’ordine di pagamento. È responsabilità del cliente istruire l’esecuzione dei propri ordini di pagamento per tempo affinché la data valuta di addebito sul conto e di accredito presso l’istituto finanziario del beneficiario siano quelli desiderati dal cliente. Il cliente prende atto che gli accrediti presso il beneficiario possono subire dei ritardi anche a seguito
di regolamentazioni, in particolare quelle estere, riguardanti i giorni lavo- rativi e di chiusura delle banche corrispondenti e beneficiarie dei paga- menti.
5. Avvisi di accredito e di addebito
Gli avvisi riguardanti gli addebiti e gli accrediti vengono trasmessi al cliente con qualsiasi mezzo che la Banca ritiene adeguato, di regola entro 30 giorni dalla loro esecuzione. Rimangono riservati accordi diffe- renti conclusi con il cliente riguardanti la data della notifica, la forma e le modalità di spedizione degli avvisi.
6. Conversione monetaria / rischio di corso
Se presso la Banca non esiste un conto intestato al cliente nella mone- ta in cui deve essere accreditato o addebitato un importo, la Banca ha la facoltà di accreditare o addebitare detto importo su un conto di un’altra divisa da lei liberamente determinato. In questo caso, la Banca esegue un’ordinaria operazione di cambio utilizzando per la conversio- ne il tasso di cambio del giorno e dell’ora in cui il pagamento viene ri- cevuto o eseguito e poi conseguentemente contabilizzato.
Eventuali rischi di corso (ad es. in caso di rifiuto di eseguire l’ordine di riaccredito) sono sostenuti dal cliente.
7. Spese
La Banca è legittimata a prelevare su uno dei conti del cliente spese sia per l’esecuzione di ordini di pagamento, che per l’elaborazione di entrate di pagamenti e per la conversione monetaria.
8. Orari limite per l’accettazione di ordini di pagamento (Cut- off times)
Gli orari limite per l’accettazione di ordini di pagamento (Cut-off times) vengono comunicati al cliente con qualsiasi mezzo che la Banca ritiene adeguato. Se l’ordine di pagamento giunge in Banca dopo l’orario limi- te per l’accettazione o se intervengono ritardi dovuti a chiarimenti ne- cessari prima dell’esecuzione, lo stesso viene di regola eseguito solo il giorno lavorativo bancario successivo.
9. Indicazioni necessarie per l’esecuzione di ordini di paga- mento
Di principio, per l’esecuzione di un ordine di pagamento in qualsiasi va- luta, il cliente deve trasmettere alla Banca i dati seguenti:
• il nome e il cognome o la ragione sociale e l’indirizzo del domici- lio o della sede del beneficiario del pagamento;
• il numero di conto e il relativo codice IBAN (“International Bank Account Number”) del beneficiario del pagamento;
• il codice BIC (“Bank Identifier Code”) e il nome dell’istituto finan- ziario del beneficiario del pagamento;
• l’importo e la moneta da trasferire;
• la data di esecuzione desiderata;
• per gli ordini di pagamento in forma scritta, la data e la firma dell’ordinante; per gli ordini di pagamento in forma elettronica, fanno stato le Condizioni InLinea.
È responsabilità del cliente garantire l’integrità, la coerenza e la com- pletezza dei dati trasmessi per l’esecuzione dell’ordine di pagamento.
10. Bonifico secondo gli standard SEPA
Di principio, per poter consentire l’esecuzione di un ordine di pagamen- to secondo gli standard per i trasferimenti SEPA (“Single Euro Pay- ments Area”), occorre in particolare che l’ordine di pagamento:
• riporti il nome e il cognome o la ragione sociale e l’indirizzo del domicilio o della sede del beneficiario del pagamento;
• specifichi l’importo da pagare rigorosamente denominato in eu- ro;
• rechi il codice BIC (“Bank Identifier Code”) dell’istituto finanziario del beneficiario del pagamento. L’istituto finanziario deve essere
membro SEPA;
• specifichi il numero IBAN (“International Bank Account Number”) del beneficiario del pagamento;
• regoli le spese con l’opzione “suddivisione delle spese” (SHA);
• espliciti nome e il cognome o la ragione sociale e l’indirizzo del domicilio o della sede del cliente (ordinante del pagamento).
In assenza di questi requisiti minimi necessari per bonificare il paga- mento in euro in forma di trasferimento SEPA, il pagamento verrà co- munque eseguito dalla Banca eseguendolo come normale ed ordinario pagamento in euro.
La Banca non assume nessuna responsabilità nel caso in cui l’istituto finanziario del beneficiario del pagamento non bonifichi l’importo se- condo gli standard e i costi SEPA, nonostante che la Banca abbia cor- rettamente eseguito l’ordine di pagamento come trasferimento SEPA.
11. Accredito di un pagamento in entrata
Affinché un pagamento in entrata possa essere accreditato su un con- to del cliente beneficiario, lo stesso deve indicare almeno il suo nome e cognome o la ragione sociale, nonché il numero di conto o il relativo codice IBAN.
Il pagamento in entrata viene accreditato solo quando i dati necessari per la sua esecuzione corrispondono con quelli della Banca.
12. Ritorno di un pagamento in entrata
I pagamenti in entrata che contengono solo il numero di conto o il rela- tivo codice IBAN del conto da accreditare o nei quali i dati contenuti
nell’ordine di pagamento sono in discordanza con quelli della Banca, vengono, di regola, ritornati all’istituto finanziario dell’ordinante del pa- gamento. Lo stesso avviene quando sussistono altri motivi che impedi- scono l’esecuzione dell’accredito (come ad es. prescrizioni di legge o normative, ordini emanati da autorità giudiziarie o amministrative, conti estinti).
La Banca, in caso di ritorno di un pagamento in entrata, ha il diritto di comunicare alla banca del cliente ordinante il motivo del rifiuto del pa- gamento.
13. Obbligo di informazione del cliente
Qualora il cliente accerti che su uno dei propri conti è stato accreditato o addebitato un importo errato o è stata eseguita un’operazione indebi- ta, è tenuto ad informare la Banca della circostanza senza indugio. Se la comunicazione è tardiva, il danno che ne deriva è esclusivamente a carico del cliente.
14. Diritto della Banca al riaddebito di un accredito
La Banca può riaddebitare un importo accreditato sul conto cliente in qualsiasi momento senza autorizzazione del cliente se ha avuto luogo ingiustificatamente una contabilizzazione (errore, violazione della leg- ge, ecc.). La Banca informa il cliente in tempo utile e nella forma ap- propriata in merito al riaddebito.
III. Disposizioni speciali per la custodia di titoli e oggetti di valore
1. Disposizioni valide per tutti i tipi di deposito
1.1 Campo di applicazione
La Banca accetta di custodire, di amministrare e di contabilizzare i va- lori, titoli fisici, titoli contabili e gli oggetti (in seguito “valori”) che le sono affidati.
1.2 Valori in deposito
La Banca accetta, sulla base del suo tariffario:
a) di custodire e amministrare in deposito aperto tutti i titoli (azioni, ob- bligazioni, cartelle ipotecarie, titoli del mercato monetario, ecc.) o al- tri documenti;
b) di custodire in deposito aperto metalli preziosi (lingotti, monete d’oro o d’argento di qualità negoziabile, ecc.);
c) di contabilizzare e amministrare in deposito aperto piazzamenti sul mercato monetario o dei capitali così come altri diritti che non sono rappresentati da una cartavalori (ad es. prodotti strutturati, investi- menti fiduciari, operazioni in divisa, ecc.);
d) di custodire in deposito aperto o chiuso, secondo le loro caratteristi- che, valori o altri oggetti.
I valori, in particolare i metalli preziosi e le monete, non possono esse- re accettati in deposito aperto se non alla condizione che abbiano le qualità necessarie per essere negoziabili sul mercato del luogo dove vengono custoditi.
La Banca si riserva il diritto di rifiutare l’accettazione in deposito di valo- ri, sia nella loro totalità che parzialmente, senza indicarne i motivi.
1.3 Dovere di diligenza della Banca
La Banca custodisce, contabilizza e amministra i valori che le sono af- fidati in deposito in un luogo sicuro e con la medesima cura che dedica ai valori di sua proprietà.
Nel caso in cui i valori siano custoditi presso terzi depositari, la Banca è responsabile solo della cura avuta nella scelta di quest’ultimi.
1.4 Diritti di custodia
Quale rimunerazione per i servizi forniti nell’ambito della custodia e del- la gestione corrente del deposito, la Banca preleva, a debito dei conti del deponente, i diritti di custodia in base alle sue tariffe in vigore. Per i titoli depositati presso un corrispondente della Banca, i diritti di custo- dia e le spese diverse richiesti da quest’ultimo vengono pure addebitati al deponente; i servizi, le spese speciali e le imposte che la Banca de- ve sopportare gli sono ugualmente fatturati.
1.5 Durata del contratto
Di principio, il contratto è concluso per tempo indeterminato e non si estingue né con la morte, né con la perdita dell’esercizio dei diritti civili, né con il fallimento del deponente.
1.6 Restituzione
Con riserva del periodo di disdetta di disposizioni legali imperative, come pure dei diritti di pegno e di ritenzione della Banca, il deponente può esigere in ogni tempo sia la restituzione dei valori in deposito, sia la loro messa a disposizione; in ogni caso, devono essere osservati i termini di consegna consueti. L’eventuale spedizione viene effettuata per conto e a rischio del cliente.
1.7. Indennità di distribuzione
La Banca può proporre ai clienti prodotti finanziari propri o di terzi (fon- di di investimento e prodotti strutturati). Per questa attività di distribu- zione e le prestazioni ad essa collegate, la Banca percepisce delle in- dennità di distribuzione generalmente calcolate sui volumi o sulle tran- sazioni effettuate. La Banca informa i clienti dell’ampiezza delle com- missioni di distribuzione che possono essere versate, tramite il proprio sito internet e si riserva di modificare in ogni momento le commissioni. In principio le remunerazioni che la Banca percepisce per la distribu- zione di prodotti finanziari sono limitate a questo scopo. Nella misura in cui dovessero essere restituite al cliente, quest’ultimo rinuncia espressamente alla sua restituzione.
Restano riservati eventuali accordi particolari e/o disposizioni legali di- vergenti.
Su richiesta la Banca fornisce al cliente informazioni dettagliate sulle indennità di distribuzione, addebitando il relativo costo.
1.8. Conflitto di interessi
Il cliente prende atto e accetta che le indennità di distribuzione potreb- bero generare conflitti di interesse. La Banca potrebbe offrire investi- menti in prodotti emessi, consigliati, amministrati, o che essa potrebbe sedere negli organi emittenti. Per evitare eventuali conflitti di interesse, la Banca sorveglia e adotta misure appropriate per garantire la tutela degli interessi del cliente.
2. Disposizioni speciali applicabili ai depositi aperti
2.1 Custodia e deposito in Svizzera
Salvo istruzioni contrarie, la Banca è espressamente autorizzata a col- locare i titoli o metalli preziosi presso un terzo depositario di sua scelta e a suo proprio nome, ma per conto e rischio del deponente.
Se il deponente non richiede espressamente la custodia separata (as- sumendosi i costi supplementari) dei suoi titoli o metalli preziosi, questi ultimi possono essere collocati in un deposito collettivo della Banca o di un terzo depositario oppure presso una centrale di deposito colletti- vo, fintanto che si tratti di titoli e beni fungibili.
Il deponente possiede, sul deposito collettivo in Svizzera, un diritto di comproprietà proporzionale al numero dei titoli della rispettiva catego- ria, e/o dei metalli preziosi della stessa qualità da lui depositati.
2.2 Depositi all’estero
La Banca colloca titoli e altri valori depositati all’estero in custodia presso uno dei suoi corrispondenti o presso una centrale di deposito collettivo di sua scelta. Salvo convenzione contraria, i titoli sono collo- cati in un deposito collettivo aperto a nome della Banca ma a rischio e pericolo del deponente e secondo le leggi e le usanze in vigore nel luogo di custodia.
2.3 Gestione corrente
Senza istruzioni speciali del deponente, la Banca ha la facoltà, per i titoli in deposito aperto, ma senza assumersi alcuna responsabilità in caso di errore o di omissione, di eseguire gli atti di amministrazione consueti quali:
a) l’incasso o la realizzazione al meglio degli interessi scaduti, dei dividendi, dei capitali esigibili così come ogni altro versamento o attribuzione;
b) la sorveglianza delle estrazioni, delle diffide, dei diritti di sottoscri- zione, delle conversioni e degli ammortamenti dei titoli così come dell’incasso dei titoli rimborsabili secondo la lista di cui essa di- spone;
c) il rinnovo dei fogli cedole e la sostituzione di certificati provvisori contro titoli definitivi.
La Banca ha la facoltà, su richiesta scritta fatta in tempo utile dal depo- nente o in caso in cui essa non riesca a contattarlo, secondo il suo li- bero apprezzamento e salvaguardando gli interessi di quest’ultimo, ma senza assumersi alcuna responsabilità in caso di errori o di omissioni, di effettuare:
a) operazioni di conversione;
b) versamenti divenuti esigibili sui titoli che non sono stati interamente liberati;
c) l’esercizio, l’acquisto per la completazione o la vendita di diritti di sottoscrizione a nuovi titoli;
d) reinvestimenti automatici di dividendi, disponendo di tale facoltà;
e) la sottoscrizione preferenziale di titoli già rappresentati nel dossier del deponente.
I titoli collocati in deposito collettivo (o sotto una forma assimilabile a questo genere di deposito) che sono oggetto di un’estrazione sono at- tribuiti in modo equo tra tutti gli aventi diritto.
La Banca non si assume alcun obbligo di informare il cliente in merito ad Assemblee Generali, procedimenti giudiziari o insolvenze di terzi in- combenti o di parteciparvi a nome del cliente.
2.4 Depositi segregati
Il cliente prende atto che talune disposizioni locali (riconducibili al do- micilio del titolo e/o del cliente) possono imporre o rendere opportuno di aprire, a suo nome e/o per suo conto, un deposito segregato presso uno dei corrispondenti della Banca. A questo riguardo, l’apertura del deposito segregato è a discrezione della Banca, previa comunicazione al cliente, e in tal caso il cliente si impegna a consegnare o firmare l’eventuale documentazione richiesta e accetta di sopportare i relativi costi.
Il cliente prende atto che l’apertura del deposito segregato, a suo nome e/o per suo conto, avverrà unicamente qualora ciò occorresse per eseguire una particolare operazione. Le pratiche amministrative ne- cessarie all’apertura del deposito segregato potrebbero quindi ritardare l’esecuzione di tale operazione. La Banca non risponde dei danni diret- ti e/o indiretti causati dalla mancata segregazione del deposito e/o dei ritardi nell’apertura del deposito segregato.
2.5 Acquisto e vendita di titoli
La Banca si riserva il diritto:
a) di eseguire ordini di acquisto trasmessi dal deponente solo fino al suo ammontare disponibile in conto;
b) di attendere la consegna dei titoli prima di eseguire un ordine di vendita;
c) di non eseguire un ordine di acquisto legato a un ordine di vendita se non quando e nella misura in cui si realizzi quest’ultimo;
d) di riacquistare, a spese del deponente, i titoli venduti che non pos- sono essere consegnati in tempo utile o che risultino irregolari o impropri alla consegna.
L’esecuzione di ordini di borsa è sottomessa agli usi locali delle piazze interessate.
2.6 Estratti di valori in deposito
Periodicamente, in generale alla fine di ogni anno, la Banca rimette al deponente un estratto dei suoi titoli e valori in deposito. Su richiesta espressa del deponente, la Banca rilascia altri estratti. La valutazione dei valori in deposito viene effettuata tenendo conto del corso appros- simativo e del corso disponibile presso le consuete fonti di informazio- ne bancaria. Questa valutazione è data solo a titolo indicativo e non impegna in ogni caso la Banca.
L’estratto dei titoli in deposito è considerato esatto e approvato se do- po 30 giorni dalla data della sua valutazione, il deponente non l’ha con- testato per iscritto.
2.7 Responsabilità
Solo in caso di perdita dei titoli dovuta a una negligenza grave della Banca, quest’ultima può, a sua scelta, rimpiazzare i titoli o rimborsare il controvalore al deponente, senza che la sua responsabilità possa es- sere estesa a altro. Essa non si assume alcuna responsabilità per re- strizioni, tasse, imposte, regolamentazioni o altre misure presenti o fu- ture dei paesi di residenza dei suoi corrispondenti, nonché riconducibili al domicilio del cliente e/o del titolo.
3. Disposizioni speciali applicabili ai depositi chiusi
3.1 Contenuto
I depositi chiusi possono contenere solo valori, documenti e altri ogget- ti adatti alla custodia. Oggetti infiammabili, pericolosi, fragili o che per altre ragioni non sono adatti a essere collocati, non possono essere depositati. Il deponente risponde di tutti i danni che potrebbero risultare dall’inosservanza di questa disposizione.
3.2 Consegna in deposito
Per i valori e gli altri oggetti mobiliari collocati in deposito chiuso il deponente deve firmare una nota di consegna con la descrizione sia del suo contenuto che del valore degli oggetti depositati. Il numero di conto del deponente deve essere obbligatoriamente indicato sull’imballaggio. Il deposito deve essere sigillato in presenza di un rappresentante della Banca, in modo che sia impossibile aprirlo sen- za danneggiare il sigillo.
3.3 Diritto di controllo della Banca
La Banca ha il diritto, sia di esigere dal deponente che dimostri, al momento della loro consegna, la natura esatta degli oggetti da colloca- re in deposito, sia di controllare il contenuto del deposito chiuso. Se, eccezionalmente, questo controllo dovesse essere effettuato in un altro momento e senza la presenza del deponente, la Banca allestirà un protocollo che servirà quale prova.
3.4 Responsabilità
Salvo in caso di negligenza grave da parte sua, la Banca non può essere ritenuta responsabile di danni subiti al deposito chiuso; in tutti i casi, la sua responsabilità è limitata al controvalore provato del de- posito, ma al massimo al valore dichiarato.
La Banca declina in particolare ogni responsabilità per il deteriora- mento causato da influssi atmosferici, per casi di forza maggiore, di fenomeni naturali, di guerre e di disordini, da raggi ionizzanti, da ter- remoti o da inondazioni, così pure per i danni causati agli oggetti cu- stoditi in seguito a manipolazioni ordinate dal deponente.
Il deponente deve assicurarsi, al momento del ritiro del deposito, che il sigillo sia intatto. Il ritiro del deposito libera la Banca da ogni re- sponsabilità.
3.5 Assicurazioni
L’assicurazione degli oggetti depositati spetta al deponente.
La Banca assicura, per conto e a spese del deponente, i titoli e gli oggetti di valore spediti per esso, contro i rischi di spedizione, fintan-
to che questa assicurazione possa essere conclusa nei limiti dei suoi propri contratti di assicurazione.
4. Disposizioni applicabili ai conti metallo
4.1 Campo di validità
Queste disposizioni valgono per i metalli preziosi in lingotti o monete (in seguito “metalli”) tenuti sotto forma di conto (“conto metallo”) della Banca e che non costituiscono valori in deposito.
4.2 Diritti del titolare del conto
Il titolare del conto non ha alcun diritto di proprietà, ma beneficia di un diritto di consegna della quantità di metallo registrata sul conto, che viene misurata secondo il peso fino (oro), il peso lordo dei rispet- tivi lingotti, delle rispettive placchette (altri metalli preziosi) e il rispet- tivo numero (monete).
4.3 Interessi
Gli averi sui conti metallo non fruttano interessi.
4.4 Consegna
La consegna fisica ha luogo presso la dipendenza della Banca che gestisce il conto. Con la consegna fisica, il titolare del conto diventa proprietario del metallo.
Le richieste di prelievo sono da notificare alla Banca anticipatamente, allo scopo di consentire il tempestivo approntamento della consegna. Previo accordo, la Banca consegna i metalli a spese e a rischio del titola- re del conto, purché sia materialmente possibile e conforme alle leggi vi- genti nel luogo di consegna desiderato. In tal caso il trapasso di proprietà ha luogo alla consegna del metallo da parte della Banca al fornitore.
Se, a seguito di disposizioni sui trasferimenti, avvenimenti bellici, ca- si di forza maggiore o motivi analoghi, la Banca non può adempiere alla richiesta nel luogo previsto dal contratto e nel modo pattuito, es- sa si riserva il diritto di consegnare i metalli a spese e a rischio del tito- lare del conto, nel luogo e nel modo che riterrà possibili e opportuni.
4.5 Forma della consegna
La consegna avviene in metalli di dimensioni e qualità conformi al mercato. Le richieste di consegna di unità inferiori agli usi commer- ciali sono soddisfatte con rispettive unità minori.
In tal caso, il titolare del conto è tenuto a versare i supplementi di fabbricazione vigenti al momento della consegna. Un eventuale sal- do residuo a favore o a carico del titolare del conto viene conteggiato in base al corso del giorno in cui avviene la consegna.
Le spese di consegna sono addebitate al conto metallo e in mancan- za di disponibilità, su altri conti.
4.6 Estratti
Gli averi in conti metallo sono confermati periodicamente al titolare del conto mediante estratti stilati in termini di peso, rispettivamente di unità. Gli averi in conti metallo figurano pro memoria nell’annuale estratto di deposito e vengono inclusi nella valutazione approssimativa del deposito. Da tali posizioni pro memoria in conti metallo non possono derivare diritti.
4.7 Diritti, imposte e altre tasse
Per la gestione del conto metallo la Banca addebita una tassa annua- le.
Tutte le imposte (ad es. imposta sul valore aggiunto) e altre tasse deri- vanti dalla consegna fisica dei metalli e dalla gestione di conti metallo vanno a carico del titolare del conto, riservate le disposizioni imperative di legge contrarie.
5. Transazioni di borsa senza consulenza (execution only)
Le transazioni di borsa che si basano su un’espressa richiesta del cliente e non su una raccomandazione documentata della Banca sono da considerarsi come ordini senza consulenza. La Banca non verifica se tale transazione di borsa è in linea con un obiettivo d’investimento eventualmente concordato o se è conforme alle conoscenze ed espe- rienze del cliente. L’invio di documenti pubblicitari, liste degli investi- menti, idee d’investimento e simili non sono da considerarsi come rac- comandazione.
IV. Disposizioni speciali per l’uso della carta PRATICA BancaStato e della carta VERSA BancaStato
1. Funzioni
1.1 Carta PRATICA BancaStato
1.1.1 Informazioni sullo stato del conto
L’avente diritto alla carta ha la possibilità, tramite l’uso della carta PRATICA e del relativo codice segreto (di seguito “NIP”), di consulta- re il saldo e/o gli ultimi 5 movimenti del conto presso i distributori au- tomatici (Bancomat) BancaStato.
1.1.2 Prelevamento di contanti
L’avente diritto alla carta ha la possibilità, tramite l’uso della carta PRATICA e del relativo codice NIP, di prelevare contanti ai distribu- tori automatici (Bancomat) BancaStato nei limiti di prelievo prestabiliti dalla Banca, a condizione che vi sia la necessaria disponibilità sul conto. Salvo accordi particolari differenti con il titolare del conto, questi limiti vengono fissati in un massimo di CHF 5'000.-- al giorno e CHF 20'000.-- al mese (limiti soggetti a modifica da parte della Ban- ca). L’addebito al conto del cliente avviene con valuta il giorno del prelievo.
1.1.3 Versamento di contanti
L’avente diritto alla carta ha la possibilità, tramite l’utilizzo della carta PRATICA, di effettuare dei versamenti di banconote e monete in CHF ai distributori automatici BancaStato predisposti per tale funzio- ne.
L’avente diritto della carta deve scrupolosamente attenersi alle indi- cazioni che verranno mostrate sullo schermo. In particolare per ogni operazione di versamento si possono introdurre, per un valore com- plessivo di CHF 20'000.--, al massimo 100 banconote alla volta (limi- te soggetto a modifica da parte della Banca).
Con la conferma del versamento, il saldo del conto viene aggiornato con valuta il giorno del versamento.
Operazioni di versamento effettuate su una carta bloccata non sono possibili e possono comportare il ritiro automatico della stessa.
1.2 Carta VERSA BancaStato
1.2.1 Versamento di contanti
L’avente diritto alla carta ha la possibilità, tramite l’utilizzo della carta VERSA, di effettuare dei versamenti di banconote e monete in CHF ai distributori automatici BancaStato predisposti per tale funzione. Le operazioni di versamento effettuate con la carta VERSA non neces- sitano del codice NIP.
L’avente diritto della carta deve scrupolosamente attenersi alle indi- cazioni che verranno mostrate sullo schermo. In particolare per ogni operazione di versamento si possono introdurre, per un valore com- plessivo di CHF 20'000.--, al massimo 100 banconote alla volta (limi- te soggetto a modifica da parte della Banca).
Con la conferma del versamento, il saldo del conto viene aggiornato con valuta il giorno del versamento.
Operazioni di versamento effettuate su una carta bloccata non sono possibili e possono comportare il ritiro automatico della stessa.
2. Soppressione e limitazione dell’utilizzo delle carte BancaStato La Banca ha la facoltà, in qualsiasi momento e senza preavviso, di modificare le funzionalità delle carte PRATICA e VERSA, di limitare o sopprimere in parte o totalmente il loro utilizzo ai distributori auto- matici di BancaStato.
3. Cerchia degli utenti
La Banca stabilisce per quali tipi di conti viene consegnata una carta PRATICA BancaStato dotata del codice NIP e/o una carta VERSA BancaStato. Ogni titolare di un simile conto può richiedere alla Banca una carta PRATICA con il codice NIP o una carta VERSA per sé e i suoi procuratori.
Un'eventuale revoca della procura per l'utilizzo della carta ai distribu- tori automatici entra in vigore soltanto dopo la restituzione della carta da parte del procuratore interessato. Qualora il titolare del conto non sia in grado di restituire tale carta, è tenuto a informarne esplicita-
mente la Banca. La Banca procederà al blocco della carta con le re- lative conseguenze riportate al punto IV.8 delle presenti disposizioni.
4. Codice NIP
4.1 Ricezione del Codice NIP
Oltre alla carta PRATICA BancaStato, l’avente diritto alla carta riceve dalla Banca, in busta separata, il codice NIP. Si tratta di un codice NIP proprio alla carta, costituito da 6 cifre risultanti da un calcolo au- tomatico; tale codice non è noto né alla Banca né a terzi. Se si emet- tono più carte, a ognuna è attribuito un proprio codice NIP.
4.2 Modifica del codice NIP
Il cliente può modificare in qualsiasi momento il codice NIP esistente presso un distributore automatico della Banca. Per motivi di sicurez- za, il codice NIP prescelto non deve essere composto da combina- zioni facilmente individuabili.
5. Obbligo di diligenza
Il cliente è tenuto a conservare la carta con estrema cura e a mantenere segreto il codice NIP. Il codice NIP non può essere né annotato sulla carta né conservato con essa. La carta resta di proprietà della Banca che ha il diritto di richiederne la restituzione in qualsiasi momento, in particolare in caso di estinzione del conto.
6. Rischi e responsabilità
Il cliente riconosce tutte le transazioni e i relativi addebiti registrati con il numero della sua carta PRATICA o di quelle dei suoi procura- tori. I danni derivanti dalla perdita o dall’abuso della carta e/o dall’abuso del codice NIP vanno a carico del cliente, a condizione che la Banca abbia operato con la diligenza opportuna. La Banca
non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni risultanti da disfunzioni dei distributori automatici.
7. Informazioni
La Banca non garantisce la correttezza e la completezza delle infor- mazioni consultabili ai distributori automatici. Soprattutto i dati relativi al conto, in relazione al quale è stata emessa la carta PRATICA, so- no da considerare temporanei e non vincolanti.
8. Perdita e blocco
La perdita della carta PRATICA e/o del codice NIP deve essere im- mediatamente comunicata alla Banca.
I blocchi delle carte possono essere comunicati alla Banca du- rante i normali orari d'ufficio, oppure alla centrale delle carte bancarie al di fuori di tali orari.
Il cliente resta responsabile per eventuali prelievi di contanti effettuati prima dell’entrata in vigore del blocco. La Banca è autorizzata a ad- debitare eventuali costi per il blocco al conto del cliente. Il blocco può essere revocato con una richiesta scritta del cliente.
9. Sorveglianza
Il cliente prende nota del fatto che la Banca è autorizzata per motivi di sicurezza a sorvegliare elettronicamente l’area circostante i distributori automatici e a effettuare riprese video.
10. Spese
L’emissione delle prima carta PRATICA BancaStato e della prima car- ta VERSA BancaStato è gratuita. Per ulteriori carte la Banca può ri- scuotere delle spese di emissione che addebiterà al cliente.
V. Disposizioni speciali per l’uso della carta MAESTRO®
1. Disposizioni di carattere generale
1.1 Possibilità di impiego (funzioni)
La carta Maestro, a seconda degli accordi, può essere impiegata per una o più funzioni tra quelle descritte qui di seguito:
• carta per il prelevamento di contanti presso i distributori automa- tici (Bancomat) in Svizzera e all’estero (cfr. art. V.2)
• carta di pagamento per merci e servizi in Svizzera e all’estero (cfr. V.2)
• carta per ulteriori prestazioni di servizio della banca emittente (cfr. art. V.3)
1.2 Relazioni di conto
La carta Maestro si riferisce sempre a un determinato conto (denomi- nato in seguito «conto») presso la banca emittente (denominata in se- guito «Banca»).
1.3 Aventi diritto alla carta
La carta Maestro è intestata al titolare del conto o in aggiunta a una persona da esso autorizzata (denominate ambedue in seguito: «aven- te diritto alla carta»).
1.4 Proprietà
Il supporto materiale della carta Maestro (la tessera) rimane di proprie- tà della Banca.
1.5 Tasse e spese
Per l’emissione e l’autorizzazione della carta Maestro nonché per l’elaborazione delle operazioni eseguite con la stessa, la Banca può ri- scuotere delle spese di emissione / di sostituzione della carta Maestro e/o delle tasse a carico del titolare del conto che devono essere rese note in maniera appropriata. Salvo esplicito accordo contrario, la Ban- ca è autorizzata a addebitare dette tasse e spese sul conto al quale la carta Maestro è abbinata.
1.6 Codice NIP
1.6.1 Oltre alla carta Maestro, l’avente diritto alla carta riceve dalla Banca, in busta separata, il codice NIP. Si tratta di un codice NIP pro- prio alla carta, costituito da 6 cifre risultanti da un calcolo automatico; tale codice non è noto né alla Banca né a terzi. Se si emettono più car-
te Maestro, a ognuna è attribuito un proprio codice NIP.
1.6.2 Si raccomanda all’avente diritto alla carta di modificare il codice NIP, utilizzando i distributori automatici attrezzati a questo proposito e scegliendo una combinazione composta di almeno quattro, al massimo sei cifre, la quale sostituisce immediatamente il codice NIP precedente. La modifica può essere eseguita in qualsiasi momento e con la fre- quenza desiderata. Per aumentare la protezione contro l’uso abusivo della carta Maestro, il codice NIP scelto non deve essere costituito da una combinazione facile da indovinare, né essere annotato sulla carta Maestro.
1.7 Obblighi di diligenza dell’avente diritto alla carta
L’avente diritto alla carta si assume in modo speciale i seguenti obbli- ghi di diligenza:
1.7.1 Sottoscrizione
A ricezione, l’avente diritto alla carta deve firmare immediatamente la carta Maestro nello spazio appositamente riservato a tale scopo.
1.7.2 Obbligo di segretezza del codice NIP
Il codice NIP va tenuto segreto; l’avente diritto alla carta non può in alcun caso trasmetterlo a altre persone. In particolar modo, egli non può annotare il codice NIP sulla carta Maestro né custodirlo assieme alla carta in qualsiasi altro modo, nemmeno in forma al- terata.
1.7.3 Trasmissione della carta Maestro
L’avente diritto alla carta non può trasferire la sua carta Maestro, in particolar modo non la può consegnare a terzi o renderla accessibile in nessun modo.
1.7.4 Avviso in caso di perdita
In caso di perdita o di non ricezione della carta Maestro o del codice NIP nonché nel caso in cui la carta Maestro rimane in un apparecchio, la Banca va avvisata senza indugio.
1.7.5 Avviso alla polizia in caso di sinistro
In caso di atti punibili, l’avente diritto alla carta deve sporgere denuncia
presso la polizia. È tenuto a collaborare, per quanto a sua conoscenza, al chiarimento del sinistro e al contenimento dei danni relativi allo stes- so.
1.8 Obbligo di copertura
La carta Maestro va utilizzata soltanto nella misura in cui il conto di- spone della sufficiente copertura (avere o limite di credito accordato).
1.9 Diritto di addebitamento della Banca
La Banca ha il diritto di addebitare sul conto tutti gli importi risultanti dall’uso della carta Maestro (ai termini dell’art. V.1.1).
Il diritto di addebitamento da parte della Banca persiste illimitatamente anche in caso di controversia tra l’avente diritto alla carta e terzi.
Gli importi in valuta estera sono convertiti nella valuta del conto.
1.10 Periodo di validità e rinnovo della carta
La validità della carta Maestro termina con la fine dell’anno indicato sulla carta stessa. Prima della scadenza, a andamento regolare degli affari e in mancanza di una espressa rinuncia dell’avente diritto alla carta, la carta Maestro è sostituita automaticamente con una nuova carta Maestro.
1.11 Rescissione
La rescissione è possibile in qualsiasi momento. A rescissione avve- nuta, la carta Maestro va immediatamente restituita alla Banca o re- sa del tutto inutilizzabile (tramite taglio della stessa) . Nonostante la rescissione, la Banca è autorizzata a addebitare sul conto tutti gli im- porti che sono attribuibili a operazioni eseguite con la carta Maestro prima della sua effettiva restituzione.
Un'eventuale revoca della procura per l'utilizzo della carta (ai termini dell’art. V.1.3) entra in vigore soltanto dopo la restituzione della carta da parte del procuratore interessato. Qualora il titolare del conto non sia in grado di restituire tale carta, è tenuto a informarne esplicita- mente la Banca. La Banca procederà al blocco della carta con le re- lative conseguenze.
1.12 Facoltà della Banca
La Banca si riserva in ogni momento la facoltà di impedire l’accesso ai propri distributori automatici, così come di interrom- pere il servizio presso gli stessi.
2. La carta Maestro come carta per prelevamento di contanti e come carta di pagamento
2.1 Funzioni di prelevamento di contanti e di pagamento
Alla carta Maestro viene assegnato un codice NIP. La carta può es- sere impiegata mediante inserimento del NIP e in alcuni casi anche senza con la funzionalità “senza contatto”. La carta Maestro può es- sere utilizzata in qualsiasi momento per prelevare denaro contante presso i distributori automatici (Bancomat) in Svizzera e all’estero appositamente contrassegnati, nonché per il pagamento di merci e ser- vizi in Svizzera e all’estero presso chi offre questo servizio e reca l’apposito contrassegno. È presupposto che la Banca abbia adibito la carta Maestro a tale scopo.
2.2 Legittimazione, addebito e assunzione del rischio
La persona che si legittima con l’introduzione o con l’avvicinamento della carta Maestro in un apparecchio di lettura adibito a tale scopo e con la selezione del rispettivo codice NIP (nel caso questo venga ri- chiesto) è considerata autorizzata a eseguire il prelevamento di con- tanti o a effettuare il pagamento con la stessa; ciò vale anche se la persona in questione non è di fatto l’avente diritto alla carta o se la transazione sia stata effettuata con la funzionalità “senza contatto”.
La Banca è quindi autorizzata a addebitare sul conto l’importo dell’operazione eseguita e registrata elettronicamente. Il titolare del conto si assume quindi per principio il rischio collegato all’uso abusivo della carta Maestro.
2.3 Copertura dei danni in caso di non colpevolezza
Un danno dev’essere notificato senza indugio alla Banca al momento dell’accertamento, al più tardi però entro 30 giorni dal ricevimento dell’estratto conto relativo al periodo contabile. Il modulo di notifica del danno va inviato alla Banca, debitamente completato e firmato, entro 10 giorni dalla sua ricezione.
A condizione che l’avente diritto alla carta abbia rispettato tutte le parti delle disposizioni speciali per l’uso della carta Maestro, in particolare gli
obblighi di diligenza indicati all’art. V.1.7, e a condizione che non gli si possa imputare alcuna colpa, la Banca si assume, con deduzione di una franchigia del 10 % - al massimo però CHF 300.-- per carta Mae- stro e sinistro - i danni causati da parte di terzi al titolare del conto dall’uso abusivo della carta Maestro in funzione di carta di prelevamen- to di contanti o di pagamento. Vi sono altresì considerati i danni causati da falsificazione o da contraffazione della carta Maestro. Non si consi- derano «terzi» i titolari del conto e i rispettivi procuratori, nonché il co- niuge e le persone che vivono nella stessa economia domestica del ti- tolare del conto e i suoi procuratori.
Non sono coperti e non danno adito a pretese di risarcimento i danni dovuti a disturbi tecnici o del servizio che impediscono l’utilizzo della carta o i danni dei quali deve rispondere un’assicurazione e quelli con- seguenti, di qualsiasi natura essi siano.
Con l’accettazione del risarcimento, il titolare del conto cede alla Banca le proprie pretese derivanti dal sinistro.
2.4 Guasti tecnici e interruzioni dell’esercizio
Da guasti tecnici e interruzioni dell’esercizio che escludono l’impiego della carta Maestro nelle sue funzioni di prelevamento di contanti e/o di pagamento, l’avente diritto alla carta non può far valere nessun diritto di risarcimento.
2.5 Limiti d’impiego
La Banca fissa dei limiti d’impiego per ogni carta Maestro emessa e li comunica in forma adeguata. Spetta al titolare del conto informare sui limiti d’impiego gli eventuali procuratori.
2.6 Giustificativo di transazione
Per ogni operazione eseguita, l’avente diritto alla carta nella maggior parte dei casi riceve un giustificativo di transazione, su richiesta se pre- leva contanti presso un distributore automatico, oppure automatica- mente o su richiesta se si tratta di un pagamento di merci o di servizi. La Banca stessa in seguito non spedisce più alcun avviso di addebito.
2.7 Blocco
La Banca ha in qualsiasi momento la facoltà di bloccare la carta Mae- stro, senza avvisare preventivamente l’avente diritto alla carta e senza indicarne i motivi.
La Banca ha la facoltà di bloccare la carta Maestro se il titolare del conto o il suo procuratore lo richiede esplicitamente o se notifica lo smarrimento della carta Maestro e/o del codice NIP nonché in caso di rescissione.
Durante gli orari d’ufficio, la richiesta di blocco va presentata alla Ban- ca. Fuori degli orari d’ufficio, l’ordine di blocco va dato alla centrale del- le carte bancarie e in seguito notificato senza indugio alla Banca.
La Banca ha la facoltà di addebitare sul conto le operazioni eseguite con la carta Maestro prima che il blocco sia effettivo, tenendo conto dei termini occorrenti secondo l’uso commerciale.
Le spese derivanti dal blocco possono essere addebitate al titolare del conto.
Nel caso in cui venga utilizzata una carta Maestro bloccata presso qualsiasi distributore automatico (Bancomat) in Svizzera e all’estero, al momento della verifica del codice NIP la carta non viene più restituita. La Banca ha la facoltà di revocare il blocco della carta Maestro in ogni momento; è però necessaria una richiesta scritta da parte del titolare del conto.
3. Ulteriori prestazioni di servizio della Carta Maestro presso i distributori automatici (Bancomat) BancaStato
3.1 Informazioni sullo stato del conto
L’avente diritto alla carta ha la possibilità, tramite l’uso della carta Maestro e del relativo codice NIP, di consultare on-line il saldo e/o gli ultimi 5 movimenti del conto presso i distributori automatici (Banco- mat) BancaStato.
3.2 Prelevamento di contanti
L’avente diritto alla carta ha la possibilità, tramite l’uso della carta Maestro e del relativo codice Maestro NIP, di prelevare contanti ai distributori automatici (Bancomat) BancaStato nei limiti di prelievo prestabiliti dalla Banca, a condizione che vi sia la necessaria dispo- nibilità sul conto. Salvo accordi particolari differenti con il titolare del conto, questi limiti vengono fissati in un massimo di CHF 5'000.-- al giorno e CHF 20'000.-- al mese.
3.3 Versamento di contanti
L’avente diritto alla carta ha la possibilità, tramite l’utilizzo della carta Maestro, di effettuare dei versamenti di banconote e monete in CHF ai distributori automatici BancaStato predisposti per tale funzione.
L’avente diritto della carta deve scrupolosamente attenersi alle indi- cazioni che verranno mostrate sullo schermo. In particolare per ogni
operazione di versamento si possono introdurre, per un valore com- plessivo di CHF 20'000.--, al massimo 100 banconote alla volta.
Con la conferma del versamento, il saldo del conto viene aggiornato con valuta il giorno del versamento.
Operazioni di versamento effettuate su una carta bloccata non sono possibili e possono comportare il ritiro automatico della stessa.
VI. Condizioni InLinea
1. Prestazioni InLinea
Per ottenere l’accesso ai servizi InLinea, il cliente deve sottoscrivere un’autorizzazione speciale.
Le prestazioni InLinea offerte dalla Banca sono spiegate nelle pagine descrittive InLinea. La Banca si riserva il diritto di modificare le presta- zioni in qualsiasi momento.
2. Accesso alle prestazioni InLinea
2.1 L’accesso del cliente o delle persone autorizzate (in seguito “utente InLinea”) alle prestazioni InLinea avviene via Internet per il tramite del provider scelto dall’utente.
2.2 Può accedere alle prestazioni InLinea chi si è legittimato per l’uso immettendo:
• il suo numero di utenza InLinea;
• la sua parola d’ordine personale, liberamente scelta (cifre, lette- re o combinazioni di entrambe);
• il codice di sicurezza, richiesto dal sistema (e rilasciato all’utente tramite SMS o applicazione AccessoSICURO).
2.3 La Banca considera autorizzato a utilizzare le prestazioni InLi- nea chiunque si legittimi ai sensi della cifra VI.2.2. La Banca potrà quindi permettergli, senza ulteriore verifica, di consultare per mezzo di InLinea i conti/depositi o accettare ordini e comunicazioni, indipenden- temente dai rapporti giuridici interni esistenti tra Banca e cliente e sen- za dover osservare iscrizioni divergenti a Registro di Commercio, pub- blicazioni d’altro tenore o regolamentazioni differenti.
La Banca si riserva comunque il diritto di rifiutare in qualsiasi momento e senza addurne i motivi il rilascio di informazioni e l’accettazione di istruzioni, ordini e comunicazioni a mezzo di InLinea o di esigere dall’utente InLinea di legittimarsi in altro modo (mediante firma o com- parizione personale).
3. Obbligo di diligenza dell’utente InLinea
3.1 L’utente InLinea è tenuto a modificare immediatamente la parola d’ordine personale attribuitagli inizialmente dalla Banca. La modifica della parola d’ordine personale dovrà regolarmente avvenire anche in seguito, evitando combinazioni alfanumeriche facilmente individuabili (ad es. numeri di telefono, date di nascita, targhe, ecc.).
3.2 L’utente InLinea è tenuto a mantenere segreti la parola d’ordine personale e i codici di sicurezza forniti dal sistema, preservandoli dall’uso abusivo da parte di persone non autorizzate. In particolare è vietato annotare la parola d’ordine personale dopo la sua modifica. Il cliente si assume tutti i rischi derivanti dall’uso, anche abusivo, dei suoi criteri di identificazione o di quelli dei suoi procuratori o di al- tre persone autorizzate.
3.3 Se esiste il sospetto che terzi non autorizzati siano venuti a cono- scenza della parola d’ordine personale e/o dei codici di sicurezza, egli dovrà provvedere immediatamente a cambiare la parola d’ordine perso- nale.
3.4 Il cliente è pienamente responsabile di far osservare i suddetti obblighi anche ai procuratori e alle persone autorizzate.
3.5 L’utente InLinea è tenuto a verificare l’esattezza e la completez- za dei dati da lui inseriti. La responsabilità relativa ai dati trasmessi dall’utente rimane a carico del cliente.
3.6 Per mantenere al minimo i rischi derivanti dall’uso di Internet, l’utente InLinea è tenuto ad impiegare tutti i mezzi di protezione ade- guati (es. programmi anti-virus, nonché aggiornamenti regolari dei si-
stemi e dei browser).
4. Esecuzione ordini/istruzioni
4.1 Il cliente riconosce senza riserve tutte le transazioni contabilizza- te sui suoi conti/depositi, operate per mezzo di InLinea senza ordine scritto, in base ai criteri di identificazione suoi o delle persone autoriz- zate. Parimenti, la Banca considera come predisposti e autorizzati dall’utente InLinea, tutte le istruzioni, gli ordini e le comunicazioni tra- smessi via Internet.
Tutte le attività svolte sulla base di una corretta legittimazione, vanno ascritte al relativo cliente e valgono dunque quali dichiarazioni vinco- lanti.
4.2 Un ordine registrato tramite InLinea non può essere eseguito 24 ore su 24. L’esecuzione dipende dal corretto funzionamento tecnico del servizio, dagli orari della Banca (consultabili in InLinea) e, per le transazioni di borsa, dai giorni di negoziazione di borsa e dagli orari di negoziazione sulle borse corrispondenti.
5. Transazioni di borsa
Il cliente è a conoscenza del fatto che la Banca non fornisce alcun tipo di consulenza per le transazioni di borsa eseguite tramite In- Linea e che la Banca non verifica se le stesse sono in linea con gli obbiettivi d’investimento eventualmente concordati. L’utente InLinea prende atto che l’opuscolo “Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari”, in cui sono riassunte le caratteristiche e i rischi dei prodotti finanziari, è disponibile sul sito ufficiale della Banca e conferma di essere a conoscenza delle usanze nelle operazioni di borsa e di co- noscere in particolare le strutture e i rischi dei singoli tipi di operazioni.
6. Disposizioni riguardanti l’utilizzo di InLinea da parte di pro- curatori o terzi autorizzati
6.1 L’apertura del servizio InLinea da parte del cliente permette automaticamente l’accesso alle prestazioni InLinea alle persone au- torizzate a gestire la relazione, sulla base e nei limiti dei poteri confe- riti tramite i formulari depositati presso la Banca.
Il diritto d’accesso delle persone autorizzate non si estingue con la morte o la perdita della capacità civile del titolare, rispettivamente a seguito di modifiche a Registro di Commercio.
6.2 La cancellazione dell’eventuale diritto di firma sui documenti di firma depositati dal cliente comporta automaticamente l’annullamento dell’accesso a InLinea.
7. Blocco
7.1 L’utente InLinea può far bloccare il suo accesso alle prestazioni InLinea facendone richiesta alla Banca. La revoca del blocco può av- venire unicamente con il suo consenso scritto.
7.2. Il sistema blocca automaticamente l’accesso alle prestazioni InLinea se per tre volte consecutive è stata immessa un’identificazione (numero di utenza e/o parola d’ordine personale ) errata. Un’eventuale revoca del blocco automatico può essere richie- sta dall’utente InLinea per telefono al supportoATTIVO della Banca.
7.3 La Banca, se lo ritenesse necessario, ha il diritto di bloccare in ogni momento, senza addurre motivi e senza preavviso, l’accesso dell’utente InLinea a singole o a tutte le prestazioni InLinea. La Banca non risponde di eventuali danni dovuti all’interruzione in questione.
7.4 Il rischio che i supporti elettronici siano usati prima dell’entrata in vigore del blocco, eseguito entro i termini usuali nel campo degli affari, è a carico del cliente.
8. Documenti elettronici
8.1 Il cliente che utilizza il formato elettronico come forma di invio di documenti e giustificativi bancari deve impostare le prefe- renze di invio sul suo profilo InLinea.
8.2 Nei rapporti con autorità nazionali ed estere, ai documenti elet- tronici non è sempre riconosciuto il carattere di prova. In questi casi il cliente può ordinare in qualsiasi momento lo stesso documento in for- mato cartaceo.
8.3 Con l’invio dei documenti alla casella di posta elettronica InLi- nea, la Banca adempie ai suoi obblighi di comunicazione e di rendicon- to.
Il cliente è responsabile per l’adempimento di eventuali disposizioni le- gali, in particolare per quanto riguarda il contenuto, la registrazione e la conservazione dei documenti elettronici.
8.4 I documenti elettronici rimangono a disposizione in InLinea per almeno due anni. Allo scadere di questo termine, la Banca si riserva il diritto di rimuoverli.
9. Ricezione di notifiche via SMS
9.1 Con l’attivazione del servizio di ricezione di notifiche via SMS, il cliente accetta espressamente l’invio di messaggi SMS e riconosce che tali messaggi possono contenere anche dati personali.
La trasmissione avviene unicamente tramite canali non codificati, in modo non controllato e può eventualmente essere transfrontaliera, sebbene il mittente e il destinatario si trovino in Svizzera.
9.2 La Banca si riserva di interrompere o sospendere in qualsivoglia momento il canale SMS, in particolare laddove riconosce un rischio per la sicurezza dei dati.
10. Esclusione della responsabilità della Banca
10.1 La Banca, salvo per i documenti elettronici, non si assume alcu- na responsabilità per l’esattezza e la completezza dei dati InLinea che trasmette. In particolare, le informazioni concernenti conti e depositi (saldi, estratti, transazioni, ecc.), nonché le informazioni accessibili a tutti, hanno carattere provvisorio e non vincolante. Le comunicazioni di InLinea non costituiscono offerte vincolanti, a meno che non siano espressamente contrassegnate come tali.
10.2 È esclusa ogni responsabilità della Banca per operazioni non eseguite o eseguite in ritardo e per i relativi danni, a meno che le sia imputabile una negligenza grave.
10.3 La Banca non si assume la responsabilità relativa all’impianto terminale dell’utente InLinea, come pure alle componenti tecniche e quelle riguardanti il software.
10.4 Le operazioni InLinea si svolgono attraverso una rete aperta, via Internet. La Banca esclude qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall’uso di Internet. Ciò vale anche per un eventuale software fornito da terzi e supportato dalla Banca.
10.5 Le operazioni InLinea si svolgono attraverso gli impianti di tele- comunicazione, i quali non sottostanno a particolari misure di protezio- ne (rete telefonica, rete Internet, ecc.). La Banca esclude qualsiasi re- sponsabilità per danni occorsi all’utente InLinea in seguito ad errori di trasmissione, difetti tecnici, interruzioni, disturbi, guasti o interventi ille- citi negli impianti di telecomunicazione, salvo in caso di grave negli- genza.
10.6 È esplicitamente esclusa ogni responsabilità della Banca per danni legati a inadempienze contrattuali da parte dell’utente InLinea, così come danni indiretti quali mancati utili e pretese di terzi.
10.7 In caso di colpa leggera, la Banca non risponde di danni causati dalle persone ausiliarie nell’esercizio delle loro incombenze.
11. Segreto bancario / protezione dei dati
11.1 Il cliente prende atto che il diritto svizzero (concernente ad es. il segreto bancario, la protezione dei dati) è valido soltanto sul territorio svizzero e che quindi tutti i dati che giungono all’estero, non sono più tutelati dallo stesso.
11.2 Il cliente è inoltre consapevole del fatto che i dati sono tra- sportati attraverso una rete aperta a tutti, l’Internet. La trasmis- sione di dati è quindi transfrontaliera, avviene regolarmente e senza esser sottoposta a controlli. Ciò vale anche per lo scambio di dati quando mittente e ricevente si trovano in Svizzera.
Anche se i singoli pacchetti di dati sono trasmessi sotto forma codificata, il mittente e il ricevente sono evidenti e possono esse- re intercettati pure da terze persone, le quali sono così in grado di dedurre l’esistenza di una relazione bancaria.
12. Rischi
Grazie alla codificazione, è fondamentalmente impossibile che una per- sona non autorizzata possa visionare i dati confidenziali del conto di un cliente. Malgrado tutte le misure di sicurezza aderenti alle tecnologie più moderne in merito, una sicurezza assoluta non può però essere garantita da parte della Banca. Il computer così come la rete dell’utente InLinea sono parte del sistema InLinea. Esse si trovano fuori dal campo di con- trollo della Banca e possono costituire un punto debole del sistema.
Il cliente prende atto in particolare dei seguenti rischi:
• Cognizioni insufficienti del sistema e misure di sicurezza carenti possono agevolare un accesso abusivo allo stesso (ad es. me- morizzazione dei dati sul disco rigido non abbastanza protetta, trasferimento di file, ecc.). L’informazione sulle necessarie misu- re di sicurezza incombe all’utente InLinea.
• È indispensabile che l’utente InLinea operi con un software di seria provenienza.
• Il pericolo dell’espansione di virus nell’ordinatore dell’utente In- Linea al contatto con sistemi esterni è latente usando Internet. La cosiddetta scansione di virus può essere di sostegno all’utente InLinea nelle sue misure di sicurezza. È compito del cliente informarsi su tutti gli strumenti a sua disposizione per ri- durre al massimo i rischi.
• Non è possibile escludere l’allestimento di una caratteristica di scambio dati da parte del “provider” Internet dell’utente InLinea; il “provider” ha la possibilità di accertare quando l’utente InLinea è entrato in contatto con chi.
• Terze persone possono procurarsi, senza essere notate, l’accesso al computer dell’utente InLinea mentre è attivo il colle- gamento Internet.
• La prontezza di uso di Internet non è garantita. In particolare è possibile che possano sopraggiungere errori di trasmissione, di- sturbi tecnici, interruzioni, interventi illeciti, sovraccarichi.
13. E-Mail
Il cliente prende conoscenza del fatto che i dati trasmessi per E-Mail non sono protetti e che la Banca non gli richiederà mai via e-mail di in- serire i propri dati di identificazione per il servizio InLinea.
14. Leggi estere
14.1 Restrizioni di importazione e di esportazione
Se l’utente InLinea usa InLinea dall’estero, è a conoscenza del fatto che potrebbero esistere delle restrizioni di importazione e di esporta- zione di algoritmi di codificazione cui andrebbe eventualmente contro utilizzando InLinea.
14.2 Rapporti con l’estero
L’utente InLinea prende atto che a determinate condizioni l’utilizzo dall’estero di InLinea potrebbe violare leggi estere. È compito dell’utente XxXxxxx informarsi e la Banca esclude qualsiasi propria responsabilità in merito.
15. Disdetta
Il canale InLinea, nonché le relative utenze, possono essere chiusi in qualsiasi momento da parte di entrambe le parti, mediante comunica- zione scritta. La disdetta va inoltrata dal cliente alla sede della Banca.