Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni....
LEGGE 12 luglio 2011, n. 12.
Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.1
Nel testo coordinato con:
LEGGE 26 gennaio 2017, n. 1
Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA.
REGIONE SICILIANA L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Norme in materia di finanza di progetto e di lavori pubblici
Capo I
Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 1.
Applicazione della normativa nazionale
1. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.2
1 Così come disposto dall’articolo 24, comma 4 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 tutti i riferimenti al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella legge regionale n. 12/2011 e nel decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione.
2 Comma sostituito dall’articolo 24, comma 1 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8. Il testo previgente era il seguente “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modifiche dalla stessa introdotte, si applicano nel territorio della Regione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante ‘Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE’ e le sue successive modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e successive modifiche, fatta eccezione dell’articolo 7, commi 8 e 9, dell’articolo 84, commi 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12, dell’articolo 128 e dell’articolo 133, comma 8. In particolare, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e le successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle parti riferibili alle norme del decreto legislativo 163/2006 espressamente dichiarate non applicabili in forza della presente legge. Entro il 31 dicembre 2011, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto regionale, saranno definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente capo”
2. I riferimenti al ‘Bollettino ufficiale della Regione’ e alla ‘Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana’ contenuti nel decreto legislativo n. 163/2006 devono intendersi riferiti alla ‘Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana’; nel caso di riferimenti ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali. 3. Sono fatti salvi l’articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e l’articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) all’Amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni comunque denominate e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica;
b) agli altri soggetti aggiudicatori individuati dal comma 1 dell’articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in relazione alle tipologie ivi indicate;
c) agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente ai lavori per i quali è fruibile un finanziamento pubblico, regionale o extra regionale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione della quota pubblica di finanziamento. Gli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o gli enti privati e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici, per i lavori previsti al comma 1 dell’articolo 1, si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti. Gli enti sottoposti a vigilanza, privi di uffici tecnici, possono avvalersi altresì dell’Amministrazione regionale.
Art. 3.
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
1. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominata Autorità, opera nel territorio della Regione.
2. L’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a stipulare, previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, apposita convenzione con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l’assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l’organo è preposto.
3. I proventi dell’attività sanzionatoria dell’Autorità, effettuata nel territorio della Regione e concernenti violazioni di normativa regionale, salva l’eventuale detrazione di una quota da convenirsi nella convenzione di cui al comma 2, affluiscono in entrata nel bilancio della Regione.
Art. 4.
Istituzione del Dipartimento regionale tecnico
1. Nell’ambito dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è istituito il Dipartimento regionale tecnico.
2. La tabella ‘A’ di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificata: dopo le parole ‘Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità: - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.’ sono aggiunte le parole ‘Dipartimento regionale tecnico.’
3. Il Dipartimento regionale tecnico: a) effettua i servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006 allegato II A categoria 12, e in particolare:
1) esegue la progettazione, la direzione ed il collaudo dei lavori di competenza regionale;
2) cura gli adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale;
3) verifica l’osservanza delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell’opera, e della verifica sismica;
4) fornisce consulenza tecnica agli enti locali della Regione;
b) redige il prezzario unico regionale per le opere pubbliche e coordina la Commissione consultiva per la redazione del prezzario unico regionale;
c) assicura il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all’articolo 5, comma 12;
d) esercita le attività ispettive sui lavori su motivata e specifica richiesta degli altri rami dell’Amministrazione regionale;
e) cura la raccolta delle informazioni relative all’intero ciclo di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Gli enti di cui all’articolo 2 hanno l’obbligo di rapportarsi esclusivamente al Dipartimento per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici.
4. Il Dipartimento svolge altresì i seguenti compiti:
a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture, sul rispetto delle normative statali e regionali in materia e di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro nonché delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni. In particolare, oltre ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, gli scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali, rientrano tra i compiti del Dipartimento le attività relative:
1) alla gestione e all’aggiornamento dei dati sui contratti pubblici mediante la creazione di un archivio contenente l’anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell’appalto, i dati relativi all’impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro, i dati relativi all’intero ciclo dell’appalto;
2) all’elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull’andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, servizi e forniture;
3) alla definizione di standard uniformi di informazioni sui contratti pubblici nella realizzazione del profilo del committente;
4) all’assolvimento, attraverso il proprio sito web, degli obblighi di pubblicità previsti dalle lettere g) e
h) e dalle norme comunitarie e statali;
b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori, dei servizi e delle forniture pubbliche eseguiti nel territorio regionale;
c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni e con i competenti organismi statali, nonché la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori pubblici e privati ad esse addetti attraverso:
1) l’elaborazione, in collaborazione con i soggetti interessati, di linee guida e documenti di gara nonché altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l’affidamento e la gestione degli appalti;
2) l’elaborazione e la proposta di modifiche ai bandi tipo adottati dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, dipendenti anche da nuove disposizioni normative;
3) iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici;
d) realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati nonché le buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;
e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito web, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;
f ) espleta attività finalizzate agli approfondimenti e all’uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
g) provvede alla pubblicazione informatica del ‘Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni’ includente le forniture di beni e di servizi, per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;
h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;
i) cura la vigilanza ed il controllo dei contratti pubblici promuovendo le opportune iniziative, ivi compreso l’intervento ispettivo anche attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche nell’espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;
l) trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana una relazione sull’andamento del settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
m) concorre alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale;
n) richiede agli enti di cui all’articolo 2 nonché agli operatori economici che ne siano in possesso, i documenti, le informazioni e i chiarimenti relativamente ai contratti pubblici. In caso di omessa o ritardata evasione della richiesta, senza giustificato motivo, il Dipartimento comunica le risultanze all’Autorità, a fini sanzionatori.
5. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare al Dipartimento, per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, secondo le modalità rese note dallo stesso Dipartimento d’intesa con l’Autorità:
a) entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’affidatario e del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l’effettuazione del collaudo e l’importo finale del lavoro. Per gli appalti di importo inferiore a cinquecentomila euro non è necessaria la comunicazione dell’emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono al Dipartimento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell’anno precedente, secondo le modalità rese note dal Dipartimento, d’intesa con l’Autorità. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, anche su segnalazione del Dipartimento, con provvedimento dell’Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 25.822 euro. La sanzione è elevata a 51.545 euro se sono forniti dati non veritieri.
6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a rendere noti i dati di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5, con le modalità previste, rispettivamente, dall’articolo 66, comma 7, e dall’articolo 122, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, per la pubblicità a mezzo stampa, a valere sui ribassi d’asta.
7. I dati di cui al comma 5, relativi a lavori, servizi e forniture di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati al Dipartimento che li trasmette all’Autorità.
8. Il Dipartimento esplica le funzioni previste ai commi precedenti anche per i contratti di forniture di beni, nonché per gli appalti di servizi e nei settori esclusi, per importi superiori a 20.000 euro.
9. Costituiscono articolazioni funzionali del Dipartimento gli uffici provinciali del Genio civile e l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare d’appalto.
10. All’organizzazione conseguente alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
11. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, istituisce ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, l’Ufficio speciale “ Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ne individua le relative funzioni e competenze nonché il personale da assegnare.
Art. 5.
Conferenza di servizi - Pareri sui progetti. Commissione regionale dei lavori pubblici
1. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il responsabile del procedimento convoca una Conferenza di servizi con le modalità e l’osservanza delle procedure di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, per l’acquisizione, in riferimento al livello di progettazione, di tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche. Ai lavori della Conferenza di servizi partecipano i progettisti dell’opera.
2. Qualora alla Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, il rappresentante di un’amministrazione invitata risulti assente, la Conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate.
3. Per i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere tecnico sui progetti è espresso dal responsabile del procedimento.
4. I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il valore di tale soglia, vengono resi, quale che sia il livello di progettazione, dalla Conferenza speciale di servizi che è convocata, con le modalità e le procedure di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, dall’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, sulla base del progetto delle opere inviato dal responsabile del procedimento. Il voto del presidente, in caso di parità, determina la maggioranza. Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l’opera o la maggiore estensione della stessa.
5. La Conferenza speciale di servizi acquisisce, in riferimento al livello di progettazione, tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di lavori pubblici.
6. Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del progetto.
7. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:
a) l’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, in qualità di presidente;
b) il responsabile del procedimento;
c) i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di componenti;
d) un dirigente dell’ufficio del Genio civile;
e) i progettisti dell’opera senza diritto di voto.
8. Le funzioni di segretario della Conferenza speciale di servizi sono svolte da un dirigente dell’ufficio del Genio civile.
9. L’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di due consulenti, dei quali uno con professionalità tecnica e l’altro con competenze giuridico-economiche scelti tra liberi professionisti di comprovata esperienza o docenti universitari.
10. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento e quelle relative ai partecipanti ed ai consulenti della Conferenza speciale di servizi.
11. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano, altresì, per l’acquisizione degli assensi di competenza, i responsabili di enti e/o società private proprietari di immobili e/o infrastrutture interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto.
12. I pareri sui progetti, quale che sia il livello di progettazione, di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria, sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, istituita quale organo tecnico consultivo della Regione. La Commissione regionale esprime anche il parere nei casi di appalto-concorso.
13. La Commissione regionale svolge attività di consulenza tecnica per la Regione e, per consulenze di particolare complessità, su richiesta degli altri enti di cui all’articolo 2. Rilascia altresì i pareri consultivi previsti in capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di acque pubbliche, di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e di opere idrauliche. Per la predetta attività la Commissione regionale è integrata senza ulteriori oneri per il bilancio regionale da un dirigente regionale con comprovata esperienza in materia di acque, nominato con le modalità di cui al comma 17.
14. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento per l’esecuzione di lavori pubblici di cui al comma 12, il responsabile del procedimento, o il soggetto privato attuatore di interventi, richiede la convocazione della Commissione regionale, alla quale partecipano i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente nonché il responsabile del procedimento.
15. Il parere della Commissione regionale sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di lavori pubblici.
16. La Commissione regionale assume i provvedimenti di competenza con l’osservanza delle procedure di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5. Il voto del presidente della Commissione regionale, in caso di parità, determina la maggioranza.
17. La Commissione regionale è composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico che assume la funzione di presidente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell’urbanistica, dall’avvocato generale della Regione, dall’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico- giuridici nominati dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.
18. Al presidente della Commissione regionale è attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.
19. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente con qualifica tecnica, del Dipartimento regionale tecnico, nominato dal presidente della Commissione regionale.
20. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento e quelle relative ai componenti ed ai consulenti della Commissione regionale.
21. Il compenso ai componenti esterni della Commissione regionale è ridotto del 5 per cento rispetto alle disposizioni precedentemente emanate. Analoga riduzione è applicata sul compenso dovuto ai componenti interni, per i quali tale compenso non può essere in alcun caso superiore a quello corrisposto ai componenti esterni a decorrere dal 2002.
22. Per il funzionamento della Commissione regionale si applicano le procedure previste per la Conferenza speciale di servizi.
23. Nel caso di interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell’articolo 4 della direttiva n. 85/337/ CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 pubblicata in G.U.C.E. 5 luglio 1985, n. 175 L, partecipa alla Conferenza speciale o alla Commissione regionale l’autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
Art. 6.
Programmazione dei lavori pubblici - Programmi regionali di finanziamento di lavori pubblici - Relazioni istituzionali
1. L’attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell’esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico- finanziarie degli stessi e contengono l’analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socioeconomiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell’ambito di tale ordine sono da
ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibi lità e, per i lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro può essere inserito nell’elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all’intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’intero lavoro. In ogni caso l’amministrazione aggiudicatrice nomina, nell’ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. Nei comuni il periodo di affissione all’Albo pretorio del programma triennale e dell’elenco annuale è fissato in trenta giorni consecutivi.
9. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni del comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; dell’articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell’articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Per le medesime ragioni di pubblico interesse, nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l’approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo, sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard minimi da norme nazionali o regionali, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
10. L’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 e successive modificazioni. Un’opera non inserita nell’elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta o di economia. Xxxx enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni per le parti relative alla materia oggetto del presente articolo.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano all’Amministrazione regionale.
12. I lavori non ricompresi nell’elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 5, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
13. Gli enti di cui all’articolo 2 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I programmi e gli
elenchi, dopo la loro approvazione, sono trasmessi al Dipartimento regionale tecnico che ne dà pubblicità.
14. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste, ed una relazione generale, che illustri la concreta utilità del programma in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti, raffrontata all’effettivo bacino di utenza ed evidenzi le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell’eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici.
15. Il programma adottato dall’ente è trasmesso alla Presidenza della Regione e a ciascuno degli Assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Il programma è, altresì, inviato per conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate.
16. Le determinazioni assunte dall’Amministrazione regionale, nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
17. La Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento di lavori pubblici secondo un programma di spesa cui possono aggiungersi altri interventi solo in caso di economie o di sopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma è corredato di una relazione contenente l’elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l’enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.
18. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, i programmi di spesa identificano i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.
19. Possono essere inseriti nei programmi di spesa regionali lavori dotati del documento preliminare alla progettazione.
20. Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali delle opere pubbliche, sono presentate dai soggetti interessati alla Presidenza della Regione o ai singoli Assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze; nelle stesse istanze deve essere specificato se per la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell’Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto il concorso di finanza privata. Il provvedimento di ammissione a finanziamento determina l’obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell’opera entro il termine di centoventi giorni, salvo rinunzia espressa.
21. I programmi di spesa si conformano, fatti salvi i criteri determinati in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti alle singole categorie di lavori, ai seguenti criteri generali di selezione delle richieste pervenute:
a) attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo socio-economico regionale e nei relativi progetti di attuazione;
b) esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state già realizzate;
c) realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico;
d) recupero del patrimonio edilizio esistente;
e) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.
22. Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero. È tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti.
23. I programmi di cui al presente articolo devono essere pubblicati senza oneri nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
24. L’insieme dei programmi deve comprendere l’intera disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite dalla Presidenza della Regione o dagli Assessorati regionali. I programmi devono assicurare che una parte delle disponibilità possa essere impiegata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva. Restano estranei ai programmi di cui al presente articolo le somme destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
25. La Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali provvedono con decreto al finanziamento dei singoli interventi dopo l’approvazione del livello minimo di progettazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che l’ente deve inoltrare corredato degli atti che comprovano la realizzabilità dell’opera alla stregua della normativa urbanistica nonché la positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri ivi compresi quelli relativi alla eventuale valutazione di impatto ambientale richiesti dalle leggi vigenti. Si ha riguardo all’approvazione del progetto definitivo quando la gara deve essere bandita sul progetto medesimo. Contestualmente al finanziamento viene disposto l’accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l’esercizio finanziario.
26. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti dall’Amministrazione regionale non provvedano ad avviare le procedure per l’appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l’Assessore regionale che ha concesso il finanziamento provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza e per quelli relativi alla stipula del contratto d’appalto e per la consegna dei lavori.
27. Una quota non superiore allo 0,5 per cento dei ribassi d’asta derivanti dagli appalti di lavori, servizi e forniture realizzati con fondi propri dell’Amministrazione regionale e alla stessa attribuiti, può essere destinata al finanziamento di progetti obiettivo per il potenziamento delle funzioni ispettive in materia di lavoro assegnati al Dipartimento regionale del lavoro.
28. Fermo restando quanto previsto dal comma 27, dal comma 6 dell’articolo 4 nonché dall’articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, le somme residue corrispondenti ai ribassi d’asta dei lavori finanziati dall’Amministrazione regionale con fondi propri affluiscono per il 50 per cento in entrata del bilancio degli enti appaltanti di cui alla lettera a) dell’articolo 2 in apposito capitolo Fondo di rotazione per l’anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell’opera; il restante 50 per cento è iscritto in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa del ramo di Amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento per essere utilizzato, ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori entro il limite previsto dalla vigente normativa per la realizzazione di lavori della medesima tipologia d’investimento e, solo in caso di ulteriore residualità delle somme, per il finanziamento di lavori di imperiosa urgenza; può altresì essere iscritto nell’apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità per essere utilizzato per il funzionamento e la nomina dei consulenti della Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici.
29. Nel caso di lavori ricadenti in comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per i
comuni delle isole minori la percentuale dei ribassi d’asta che affluisce in entrata nel bilancio dei comuni stessi, nell’apposito capitolo ‘Fondo di rotazione’ per le finalità previste dal comma 28, è pari al 60 per cento.
30. Al compimento dell’intera opera entro i termini contrattuali, i fondi residui, destinati ai finanziamenti e alla realizzazione della stessa ed economizzati, costituiscono avanzo di amministrazione vincolato da utilizzare per il finanziamento di spese in conto capitale dei bilanci degli
enti appaltanti o per impinguare il capitolo di bilancio relativo al Fondo di rotazione per le spese di progettazione di cui al comma 28.
31. Nell’ambito dei lavori di predisposizione del programma triennale nonché per quelli di aggiornamento annuale, il Presidente della Regione o l’Assessore regionale competente convoca una o più riunioni con le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute, le finalità degli interventi nei programmi e le risorse finanziarie disponibili.
32. Nelle riunioni di cui al comma 31, il Presidente della Regione o l’Assessore regionale competente raccolgono le osservazioni e le proposte pervenute dagli interlocutori che, per quanto compatibili con il programma e con i finanziamenti disponibili, sono riportate o nel programma triennale o in quello annuale.
33. Gli enti di cui all’articolo 2, diversi dall’Amministrazione regionale, prima di inviare al Presidente della Regione o all’Assessore regionale competente le proposte di lavori pubblici da realizzare nel loro territorio, convocano una o più riunioni con le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute e le finalità degli interventi inclusi nei programmi. 34. Nelle riunioni di cui al comma 33, i soggetti di cui al medesimo comma verificano le osservazioni e le proposte pervenute che, per quanto compatibili con le finalità del programma triennale o di quello annuale, sono ivi inserite.
Art. 7.
Bandi tipo
1. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono emanati bandi tipo uniformi che devono essere adottati ed applicati per l’espletamento delle procedure aperte per l’affidamento di lavori, di servizi o forniture.
2. Il bando tipo deve altresì prevedere che:
a) la quota in aumento di cui all’articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sia costituita, per almeno la metà del suo ammontare, con le modalità previste dall’articolo 75, comma 2, del medesimo decreto legislativo o con fidejussione bancaria;
b) nel caso di affidamento ai sensi dell’articolo 173, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006, il contraente generale depositi presso la stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, i contratti eventualmente stipulati ai sensi dell’articolo 176, comma 7, del medesimo decreto legislativo e che la medesima stazione appaltante provveda al pagamento diretto in favore dei terzi affidatari di quanto loro dovuto dal contraente generale salvo che quest’ultimo non comunichi l’esistenza di ragioni ostative correlate ad inadempimenti dei soggetti terzi.
3. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è emanato il capitolato generale di appalto tipo, secondo le prescrizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il responsabile del procedimento certifica la corrispondenza del bando, al bando tipo di riferimento. In casi eccezionali possono inserirsi nel bando specifiche modifiche che il responsabile del procedimento, a pena di invalidità, deve idoneamente evidenziare e giustificare in sede di approvazione del bando.
Art. 8.3
3 Così come disposto dall’articolo 24, comma 3 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 come modificato dall’articolo 2, comma 1 della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1 le disposizioni contenute nel presente articolo per l’affidamento di appalti di servizi o forniture, si applicano sino alla concreta attivazione dell’albo prevista dall’articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Commissione aggiudicatrice nel caso dell’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importo inferiore o pari alla soglia di cui all’articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 504
1. Nel caso in cui per l’affidamento di appalti di servizi o forniture ovvero di lavori di importo inferiore o pari a quello individuato dall’articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le norme stabilite dal decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni5
2. La commissione, nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche.
3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo competente.
4. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
5. Le cause di astensione e di esclusione dall’incarico sono disciplinate dall’articolo 84, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
6. Al fine di assicurare condizioni di massima trasparenza nell’espletamento delle procedure, i commissari diversi dal presidente sono scelti mediante sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, fra gli iscritti all’albo di cui al comma 7. La data del sorteggio deve essere pubblicizzata almeno sette giorni prima. Le operazioni di sorteggio relative ai singoli appalti sono effettuate dalla sezione provinciale dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (UREGA) territorialmente competente.
7. Entro il 31 dicembre 2011 è istituito presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità un albo di esperti ai fini della costituzione di commissioni di gara da svolgersi con il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa. Per le finalità di cui al comma 6, l’albo è costituito esclusivamente dai seguenti soggetti non appartenenti ad amministrazioni aggiudicatrici, fatta eccezione per quelli di cui alla seguente lettera b):
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;
b) professori universitari di ruolo.
8. Fino alla data di costituzione dell’albo di cui al comma 7, per l’espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti si fa riferimento all’albo esistente presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, integrato da esperti in materie giuridiche.
9. L’albo di cui al comma 7 è soggetto ad aggiornamento almeno annuale. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. I compensi sono onnicomprensivi delle spese a qualsiasi titolo sostenute per
4 Rubrica modificata dall’articolo 1, comma 1 della Legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1. La precedente rubrica era la seguente: “Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro”
5 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 2 della Legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1. Il testo precedente era il seguente: “Nel caso in cui per l’affidamento di appalti di servizi o forniture, ovvero di lavori per importi inferiori ad euro 1.250 migliaia, le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”
l’espletamento dell’incarico, che devono essere documentate e non possono essere superiori ad un importo complessivo di euro 10.000,00, oltre IVA e oneri riflessi.
10. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, salvo che l’annullamento non dipenda da fatto riconducibile alla commissione stessa.
Art. 9.6
6 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 3 della Legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1. Il testo precedente era il seguente: “Art. 9.
Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori
1. È istituito l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (UREGA).
2. L’Ufficio è altresì competente per l’espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e funzionamento del predetto Ufficio, per le finalità di cui al presente articolo.
3. L’Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo, in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi delle province regionali, costituisce struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ed è articolato in servizi.
4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d’appalto per le opere di interesse sovra-provinciale con importo a base d’asta superiore a 1.250 migliaia di euro nonché attività di coordinamento delle sezioni provinciali.
5. Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle gare d’appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale con importo a base d’asta superiore a 1.250 migliaia di euro.
6. Nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione incaricata dell’espletamento delle gare di interesse provinciale, intercomunale e comunale è individuata mediante sorteggio pubblico svolto, entro il termine perentorio di due giorni lavorativi successivi alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dal presidente di turno della sezione centrale. In particolare il sorteggio ha luogo fra i componenti delle sezioni di cui al comma 10, lettere a) e b), diverse da quelle territorialmente competenti. Della commissione fa necessariamente parte un componente di cui al comma 10, lettera a). Le spese correlate all’insediamento dei componenti presso altre sezioni, ivi compresi quelli di cui al comma 15, sono individuate tra le somme a disposizione del quadro economico.
7. Le sezioni centrale e provinciali, in esito alle operazioni di gara, adottano il provvedimento provvisorio di aggiudicazione che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti. Restano di competenza dell’amministrazione appaltante l’adozione del provvedimento definitivo, le comunicazioni di cui all’articolo 79 commi 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e la decisione su eventuali informative ai sensi dell’articolo 243 bis del medesimo decreto legislativo.
8. Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, su deliberazione adottata dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.
9. È data facoltà agli enti appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, dell’Ufficio regionale, indipendentemente dall’importo dell’appalto.
10. Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre componenti in possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure: a) un dirigente dell’Amministrazione regionale o un dirigente dell’Amministrazione statale anche a riposo esperto in materie giuridiche, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all’Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della Commissione legislativa ‘Affari istituzionali’ dell’Assemblea regionale siciliana; b) un dirigente tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, previo parere della Commissione legislativa ‘Affari istituzionali’ dell’Assemblea regionale siciliana; c) un dirigente o un funzionario dell’ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall’ente di competenza.
11. Il presidente di ciascuna sezione provinciale, in caso di indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gara in ragione delle richieste pervenute, costituisce una seconda commissione di gara, la cui composizione è pubblicata sul sito web dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.
12. Nell’ipotesi della costituzione di una seconda commissione di gara, ai sensi del comma 11, le due commissioni sono così composte:
a) la prima:
1) dal componente di cui alla lettera a) del comma 10, che la presiede;
2) da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale; 3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 10;
b) la seconda:
1) dal componente di cui alla lettera b) del comma 10, che la presiede;
2) da un altro dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;
3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 10.
13. Nessun ulteriore compenso è dovuto per la partecipazione alla seconda commissione costituita ai sensi del comma 11.
14. La commissione di gara della sezione centrale dell’Ufficio è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali territorialmente interessate per l’appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta da non meno di tre componenti, compreso il presidente di turno. Nel caso in cui questi sia anche presidente di una sezione territorialmente interessata, le funzioni di presidenza del seggio sono assunte da altro presidente di sezione provinciale, individuato nell’ordine previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, recante ‘Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici’.
15. Nei casi di cui al comma 6, in cui il contratto di lavori sia affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le commissioni di cui ai commi 10, 12 e 14 sono integrate da due componenti tecnici esterni all’Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze nelle materie ritenute dall’amministrazione appaltante come prevalenti al fine della valutazione dell’offerta. Tali componenti saranno individuati mediante sorteggio pubblico da esperirsi successivamente alla data di presentazione delle offerte da parte del presidente di turno della sezione centrale, attingendo all’Albo di cui all’articolo 8, comma 7. Gli oneri discendenti dal presente comma sono a carico delle somme a disposizione previste nell’ambito di ogni singolo appalto.
16. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale che assume anche le funzioni di componente supplente, in seno alla commissione di gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 10, senza che ciò importi deroga rispetto alle disposizioni di cui al comma 21.
17. Nell’ambito degli uffici di segreteria tecnicoamministrativa, la cui dotazione non può superare le trenta unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o dagli enti territoriali interessati. 18. Con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità sono nominati i dirigenti preposti alle segreterie tecnico-amministrative ed il personale da assegnare.
19. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 10, fatto salvo quanto previsto dal comma 12.
20. All’atto dell’accettazione dell’incarico ciascun componente delle sezioni è tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.
21. I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni ed in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori anni due. Durante tale periodo i componenti prestano servizio presso l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell’Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L’incarico di componente della commissione, fatto salvo quanto disposto al primo periodo, non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.
22. Ai componenti delle commissioni di cui ai commi 10 e 14 del presente articolo di nomina regionale spetta un’indennità annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 26. Per gli altri componenti l’eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza. Per i componenti tecnici di cui al comma 15 l’indennità è inserita nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai componenti delle commissioni, dipendenti dell’Amministrazione regionale, in luogo dell’indennità annua lorda è corrisposto, fermo restando il disposto di cui all’articolo 36, comma 1, dell’allegato ‘A’ al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all’articolo 35, lettere d) ed e) del medesimo allegato, per importo complessivamente equivalente all’indennità di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.
23. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal regolamento di cui al comma 26. La gara è espletata nella seduta ordinaria successiva al termine di cinque giorni lavorativi a partire dalla scadenza del termine fissato per la nomina della commissione di gara di cui al comma 6.
24. Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta motivata del presidente di una sezione provinciale, può disporre l’affidamento dell’attività di espletamento della gara di appalto di competenza di questa ad altra sezione provinciale. La
Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori
1. È istituito l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (UREGA).
2. L’Ufficio di cui al comma 1 è altresì competente per l’espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto e di contratti di concessione di lavori pubblici. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e di funzionamento del predetto Ufficio, per le finalità di cui al presente articolo.7
3. L’Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni territoriali aventi sede nei comuni capoluoghi delle Città metropolitane o dei liberi Consorzi comunali. Il predetto Ufficio costituisce struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ed è articolato in servizi.
4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d’appalto e di concessione per lavori e le opere di interesse relativo ad un territorio di due o più Città metropolitane ovvero liberi Consorzi comunali con importo a base d’asta superiore a quello individuato dall’articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni nonché attività di coordinamento delle sezioni territoriali.
5. Le sezioni territoriali svolgono attività di espletamento delle gare d’appalto e di concessione per i lavori e le opere di interesse di area vasta, intercomunale e comunale con importo a base d’asta superiore a quello individuato dall’articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Gli enti appaltanti possono avvalersi, con motivata richiesta, dell’Ufficio regionale, indipendentemente dall’importo dell’appalto o della concessione.
7. Presso ciascuna sezione territoriale è costituita una commissione di gara composta da tre componenti in possesso di adeguata professionalità e, per il componente di cui alla lettera c), è indicato un supplente nel caso di impedimento permanente del titolare. I componenti ed i supplenti sono scelti rispettivamente tra le seguenti figure:
a) un dirigente dell’Amministrazione regionale o un dirigente dell’Amministrazione statale anche in quiescenza esperto in materie giuridiche, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all’Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati in quiescenza provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali;
b) un dirigente tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;
c) un dirigente o un funzionario dell’ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall’ente di competenza contestualmente alla richiesta di cui al comma 19.
facoltà di affidare ad altra sezione provinciale l’espletamento di una gara è esercitata prima dell’inizio della procedura e pubblicata sul sito web dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.
25. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 26.
26. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in relazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, approva le modifiche al regolamento per il funzionamento dell’Ufficio di cui al presente articolo emanato con decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1.
27. Entro il 31 dicembre 2011 l’Amministrazione regionale provvede al rinnovo dei componenti delle sezioni provinciali dell’UREGA, di cui al comma 10, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Per l’effetto decadono i precedenti provvedimenti di nomina.”
7 Così come disposto all’articolo 1, comma 5 della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1 la delibera della Giunta regionale è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale.
8. Il presidente di ciascuna sezione territoriale, in caso di indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gara in ragione delle richieste pervenute, costituisce una seconda commissione di gara, la cui composizione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.
9. Nell’ipotesi della costituzione di una seconda commissione di gara, ai sensi del comma 8, le composizioni delle due commissioni sono le seguenti:
a) la prima commissione è composta:
1) dal componente di cui alla lettera a) del comma 7, che la presiede;
2) da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione territoriale;
3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 7;
b) la seconda commissione è composta:
1) dal componente di cui alla lettera b) del comma 7, che la presiede;
2) da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione territoriale diverso da quello di cui al punto 2) della lettera a);
3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 7.
10. Nessun ulteriore compenso è dovuto per la partecipazione alla seconda commissione costituita ai sensi del comma 8.
11. La commissione di gara della sezione centrale dell’Ufficio è costituita dai presidenti delle sezioni territoriali interessate per l’appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta da almeno tre componenti, compreso il presidente di turno. Nel caso in cui questi sia anche presidente di una sezione territorialmente interessata, le funzioni di presidenza della commissione di gara sono assunte da altro presidente di sezione territoriale, individuato nell’ordine previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Xxxxxxx 00 xxxxxxx 0000, x. 0, xxxxxxx “Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici”, e successive modifiche ed integrazioni.
12. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui alle lettere a) e
b) del comma 7, fatto salvo quanto previsto dal comma 8.
13. All’atto dell’accettazione dell’incarico ciascun componente delle sezioni presenta dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.
14. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale che assume anche le funzioni di componente supplente, in seno alla commissione di gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 7, senza che ciò comporti deroga rispetto alle disposizioni di cui al comma 17.
15. Nell’ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa, la cui dotazione non può superare le trenta unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali, di area vasta o dagli enti territoriali interessati.
16. Con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità sono nominati i dirigenti preposti alle segreterie tecnico- amministrative ed il personale da assegnare.
17. I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni ed in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori due anni. Durante tale periodo i componenti prestano servizio presso l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell’Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L’incarico di componente della commissione, fatto salvo quanto disposto al primo periodo, non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.
18. Ai componenti esterni delle commissioni di gara di nomina regionale spetta l’indennità annua lorda di funzione determinata con decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli altri componenti l’eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza. Ai componenti delle commissioni di gara, dipendenti dell’Amministrazione regionale, in luogo dell’indennità annua lorda è corrisposto, fermo restando quanto disposto dall’articolo 36, comma 1, dell’allegato “A” al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all’articolo 35, lettere d) ed e), del medesimo allegato, per importo complessivamente equivalente all’indennità di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005,
n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.
19. Il procedimento istruttorio propedeutico all’espletamento della gara è concluso dalle Sezioni territoriali competenti ovvero dalla sezione centrale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, che può essere inoltrata dalla stazione appaltante soltanto a conclusione di tutti gli adempimenti amministrativi di propria competenza; eventuali integrazioni ovvero correzioni del bando e del disciplinare di gara sono inoltrate alla sezione territoriale competente ovvero alla sezione centrale, entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine di cui al primo periodo, sono attivati i relativi procedimenti disciplinari.
20. Per tutte le procedure di gara, ivi comprese quelle da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le attività riguardanti il controllo del rispetto dei termini di presentazione delle offerte, delle dichiarazioni, del possesso dei requisiti generali e speciali con l’eventuale soccorso istruttorio, sono svolte dalla competente commissione di gara, fatte salve le verifiche a cura della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 81 del decreto legislativo n. 50/2016.
21. Le commissioni di gara costituite ai sensi dei commi 7 ed 8 svolgono le gare d’appalto di lavori da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.
22. Nel caso di procedura di gara da svolgersi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da tre componenti e, per ciascun componente titolare, è altresì sorteggiato un supplente, il quale sostituisce il componente titolare esclusivamente nel caso di comprovato impedimento permanente. La commissione è così costituita:
a) il presidente è individuato mediante sorteggio fra gli iscritti ad apposito albo istituito presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, in cui sono iscritti d’ufficio i componenti di cui al comma 7, lettere a) e b), e i dirigenti tecnici in servizio presso le sezioni territoriali dell’UREGA nonché, previa verifica del curriculum professionale, i dirigenti tecnici in servizio presso gli uffici del Genio civile e presso i servizi territoriali del Dipartimento regionale della protezione civile ed i dirigenti tecnici dell’Amministrazione regionale che ne facciano richiesta;8
b) il secondo componente è individuato mediante sorteggio fra i tecnici esterni all’Amministrazione regionale, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto, attingendo dall’albo di cui all’articolo 8, comma 7, ed utilizzando i criteri stabiliti dallo stesso articolo 8, comma 6;
c) il terzo componente è nominato dalla stazione appaltante, entro lo stesso termine indicato per il sorteggio di cui al comma 23.
23. Il sorteggio pubblico è svolto dal presidente di turno della sezione centrale, entro il termine di sette giorni lavorativi, inclusi i tempi di pubblicità, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, ed ha luogo fra gli iscritti all’albo istituito ai sensi del comma 22, lettera a), e fra i
8 Così come disposto dall’articolo 1, comma 4 della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, è istituito apposito albo istituito presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e sono determinate le modalità di iscrizione allo stesso dei dirigenti tecnici dell’Amministrazione regionale che ne facciano richiesta.
componenti tecnici esterni iscritti all’albo di cui al comma 22, lettera b), appartenenti tutti ai comprensori territoriali di seguito individuati: comprensorio territoriale 1 (sezioni territoriali dell’UREGA di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta), comprensorio territoriale 2 (sezioni territoriali dell’UREGA di Enna, Catania, Messina, Ragusa e Siracusa). La medesima procedura è adottata nel caso in cui per qualsiasi causa sia necessario sostituire uno dei componenti sorteggiati; in tale ipotesi, il termine per il sorteggio decorre dalla data di comunicazione della causa che rende necessaria la sostituzione. Il sorteggio dei componenti ha luogo fra i soggetti che non siano già impegnati in due commissioni. La composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti sono pubblicati sui siti istituzionali della stazione appaltante, dell’UREGA competente e del Dipartimento regionale tecnico.
24. In casi eccezionali, su esplicita determinazione della stazione appaltante giustificata dalla complessità dell’appalto, la commissione giudicatrice è integrata da ulteriori due componenti, il primo sorteggiato nei modi e nei termini previsti dal comma 23 fra i componenti tecnici esterni, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto, attingendo all’albo di cui all’articolo 8, comma 7, il secondo nominato dalla stazione appaltante.
25. All’atto dell’accettazione dell’incarico, ciascun componente della commissione giudicatrice dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità ed astensione previste dall’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 50/2016. La commissione giudicatrice così costituita si insedia immediatamente dopo la conclusione delle attività previste al comma 20. Alla conclusione dei lavori, la commissione giudicatrice trasmette alla commissione di gara, costituita ai sensi dei commi 7 e 8, un verbale contenente l’esito della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico per gli adempimenti di cui al comma 33.
26. L’importo del compenso da corrispondere a ciascun componente tecnico esterno di cui al comma 22, lettera b), oltre IVA ed oneri riflessi, è correlato al numero di concorrenti ammessi all’esame dell’offerta tecnica ed economica, prescinde dal numero delle sedute ed è determinato come segue:
a) 3.000 euro ove il numero di concorrenti ammessi sia inferiore o uguale a cinque e le operazioni siano concluse nel termine di quindici giorni lavorativi dalla data di insediamento della commissione giudicatrice;
b) 6.000 euro ove il numero di concorrenti ammessi sia superiore a cinque ed inferiore o uguale a dieci e le operazioni siano concluse nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice;
c) 10.000 euro ove il numero di concorrenti ammessi sia superiore a dieci e le operazioni siano concluse nel termine di quarantacinque giorni lavorativi dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice.
27. I compensi di cui al comma 26 sono corrisposti ai presidenti delle commissioni giudicatrici sorteggiati fra i dirigenti tecnici iscritti all’albo istituito ai sensi del comma 22, lettera a). Tale compenso non è dovuto ai presidenti di cui al comma 7, lettere a) e b), ed ai dirigenti tecnici in servizio presso le sezioni territoriali dell’UREGA.
28. Nel caso in cui i termini indicati dal comma 26 siano superati per indisponibilità del componente tecnico esterno, il compenso spettante a questi è ridotto del 30 per cento qualora il ritardo sia inferiore o uguale al doppio del termine assegnato, ovvero del 50 per cento qualora il ritardo superi il doppio dello stesso termine. Nella seconda ipotesi il componente tecnico esterno è sospeso dal relativo albo per dodici mesi. Le medesime riduzioni dei compensi sono applicate nei confronti dei presidenti di cui al comma 27, che abbiano titolo a percepirli, ove il ritardo sia causato da una loro indisponibilità, fatto salvo in ogni caso l’esercizio dell’azione disciplinare.
29. Le spese correlate all’insediamento del presidente e dei componenti tecnici esterni sono individuate fra le somme a disposizione del quadro economico dell’appalto.
30. Per gli appalti e le concessioni di lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016, la formazione e la composizione delle commissioni giudicatrici da parte degli UREGA è disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni nonché dai relativi provvedimenti di attuazione. Sino alla concreta attivazione dell’albo previsto dall’articolo 78 del decreto legislativo n. 50/2016, per gli appalti e le concessioni di lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo
n. 50/2016, la formazione e la composizione delle commissioni giudicatrici da parte degli UREGA è disciplinata dal presente articolo.
31. All’esito dei lavori, la commissione giudicatrice trasmette una relazione all’UREGA competente, nella quale sono indicati i tempi per l’espletamento dell’attività, le date delle sedute, pubbliche e riservate, e le eventuali criticità riscontrate.
32. Tutte le procedure di gara si svolgono senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.
33. La competente commissione di gara presso l’UREGA, costituita ai sensi del comma 7 ovvero del comma 8, adotta la proposta di aggiudicazione che viene trasmessa alla stazione appaltante. Restano di competenza della stazione appaltante l’adozione del provvedimento di aggiudicazione e le comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
34. Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta motivata del presidente di una sezione territoriale, può disporre l’affidamento dell’attività di espletamento della gara di appalto o di concessione di competenza di questa ad altra sezione territoriale. La facoltà di affidare ad altra sezione territoriale l’espletamento di una gara è esercitata prima dell’inizio della procedura e pubblicata sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.
35. Con cadenza semestrale, ciascuna sezione territoriale dell’UREGA trasmette al Dipartimento regionale tecnico, per il tramite della sezione centrale, una tabella riassuntiva nella quale sono indicate le procedure di gara richieste dalle stazioni appaltanti, le procedure iniziate e quelle concluse, con indicazione per ciascuna di esse dei tempi per l’espletamento delle attività amministrative e dei lavori da parte della commissione giudicatrice. Le tabelle sono pubblicate sul sito istituzionale dell’UREGA del Dipartimento regionale tecnico e dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.
Art. 10.
Prezzario regionale e aggiornamento prezzi
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono fissati i criteri generali per la formazione del prezzario regionale. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è adottato il prezzario unico regionale per i lavori pubblici, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, gli enti di cui all’articolo 2. Il prezzario deve contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nei lavori pubblici nella Regione.
2. Il prezzario unico regionale è aggiornato, ogni ventiquattro mesi, anche con riferimento al prezzario unico nazionale, con la stessa procedura di cui al comma 1.
3. Entro tre mesi dall’ entrata in vigore di un nuovo prezzario regionale gli enti di cui all’articolo 2, al fine di evitare ritardi e maggiori costi nella esecuzione degli appalti, possono procedere, senza necessità di aggiornamento dei relativi prezzi, all’indizione della gara per i progetti la cui approvazione in linea tecnica sia intervenuta entro i tre mesi precedenti l’entrata in vigore del prezzario.
4. Gli enti di cui all’articolo 2, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale, prima dell’indizione della gara devono aggiornare, a meno di parere motivato negativo del responsabile del procedimento, fondato sull’assenza di significative variazioni economiche, i prezzi dei progetti senza
necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni. L’aggiornamento è effettuato sulla base del prezzario regionale vigente.
Art. 11.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 12.
Albo unico regionale
1. È istituito presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, mediante procedure di evidenza pubblica, l’Albo unico regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, i professionisti ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di cui all’Allegato II A, categoria 12 dello stesso decreto legislativo, di importo complessivamente non superiore ad euro 100.000. Al predetto Albo attingono per l’affidamento degli incarichi gli enti di cui all’articolo 2.
2. I dipartimenti regionali che affidano incarichi per le finalità previste nell’Albo di cui al comma 1, effettuano la selezione comparativa tra i soggetti iscritti nell’Albo unico regionale secondo le modalità di cui agli articoli 91, comma 2, e 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Con decreto dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è emanato un avviso pubblico per la costituzione dell’Albo unico regionale.
4. Con le medesime procedure di evidenza pubblica utilizzate per la sua istituzione, l’Albo è aggiornato con cadenza almeno semestrale.
Art. 13.
Congruità dei compensi per i servizi
1. In applicazione dei principi degli articoli 89 e 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell’artico lo 262 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, quando, a seguito della pubblicazione di un bando da parte degli enti di cui all’articolo 2, per l’affidamento di servizi o di appalto integrato, un concorrente ritenga che l’ammontare del corrispettivo complessivo del servizio posto a base di gara non sia stato determinato in aderenza alle modalità di cui al citato articolo 262, può presentare richiesta di verifica del corrispettivo posto a base di gara all’Ordine professionale di riferimento territorialmente competente, dandone notizia alla stazione appaltante. Nel caso in cui l’Ordine, con provvedimento motivato del Consiglio, ritenga fondata la segnalazione, può inoltrare alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta di verifica, e, contestualmente, al Dipartimento regionale tecnico di cui all’articolo 4, apposita comunicazione al riguardo, formulando le proprie proposte di modifica. Il Dipartimento regionale tecnico, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Ordine, effettua le verifiche di cui all’articolo 4, comma 4, lettera i) e promuove le attività volte a rimuovere le criticità rilevate, formulando le proposte correttive alla stazione appaltante, dandone contestuale riscontro all’Ordine.
2. Allo scopo di garantire la congruità e l’omogeneità dei corrispettivi professionali inerenti ai servizi
di cui al decreto legislativo n. 163/2006, Allegato II A, categoria 12, i Responsabili unici del procedimento (RUP) degli enti di cui all’articolo 2 possono richiedere agli Ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara. Qualora, entro dieci giorni, da parte degli ordini professionali non pervenga risposta alla verifica richiesta, gli enti possono procedere ugualmente.
3. Per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e al comma 2, le singole stazioni appaltanti destinano, a valere sulle somme a disposizione, un importo pari allo 0,2 per mille dell’importo dei lavori a base d’asta, a favore dell’Ordine professionale competente per materia e per
territorio. Qualora il bando per l’assegnazione del servizio comporti la partecipazione di professionalità diverse, l’importo è trasferito agli ordini professionali territorialmente competenti, corrispondenti alle professionalità risultanti aggiudicatarie del servizio.
4. Nel caso di aggiudicazione del servizio a professionalità diverse, alla ripartizione delle risorse assegnate all’ordine professionale prevalente provvede il medesimo ordine, con le modalità fissate da apposite convenzioni stipulate tra gli ordini professionali della Regione.
Art. 149.
Concorsi di idee
Art. 15.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 16.
Procedure per le espropriazioni e le occupazioni
9 Articolo abrogato dall’articolo 24, comma 2 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8. Il testo previgente era il seguente: “1. L’articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, è introdotto con le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
‘5 bis. Nei casi di cui al comma 5, in cui si ritenga prevalente il valore innovativo dell’idea progettuale, la qualità dell’ideazione e della realizzazione sotto il profilo tecnologico, ingegneristico e/o architettonico, le stazioni appaltanti applicano la procedura del concorso di idee.’.
2. L’articolo 108 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni è introdotto con le seguenti modifiche:
a) i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
‘3. Per i lavori, nel bando possono essere richiesti non più di cinque elaborati, di livello non superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione, ferma restando comunque la presentazione degli elaborati richiesti nel bando. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all’importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
4. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). È facoltà della stazione appaltante affidare altresì, al vincitore, con procedura negoziata, la direzione dei lavori, a condizione che tale facoltà sia esplicitata nel bando di concorso. Il soggetto vincitore deve essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica, indicati nel bando, in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
5. Diversamente da quanto previsto dal comma 4, l’idea premiata può essere acquisita in proprietà dalla stazione appaltante dietro pagamento di predeterminato premio in denaro, non inferiore all’80% della tariffa professionale prevista per il progetto preliminare, a condizione che detta facoltà sia esplicitata ed adeguatamente motivata nel bando.
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). ’.
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
‘6 bis. Con decreto del Presidente della Regione, previa della delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.’.
3. L’articolo 109 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è introdotto con le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
‘1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può procedere all’esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso è affidato l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 108. Tutte le precedenti condizioni devono essere previste ed adeguatamente motivate nel bando.’
1. Si applicano nella Regione le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 17.10
Certificazione antimafia
Art. 18.
Interventi per l’approvvigionamento idropotabile
1. L’Amministrazione regionale provvede, per l’approvvigionamento idropotabile dei comuni della Regione, al finanziamento dei lavori di costruzione, completamento, rifacimento, ristrutturazione e riparazione di acquedotti da alimentare con acque pubbliche, in favore di enti pubblici regionali, locali ed istituzionali e dei consorzi, sulla scorta di apposita dichiarazione, rilasciata sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante dell’ente richiedente il finanziamento, attestante la disponibilità giuridica o l’uso dell’acqua utilizzata, purché sia pendente il perfezionamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di acque.
Art. 19.11
10 Articolo abrogato dall’articolo 24, comma 2 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8. Il testo previgente era il seguente: “1. Le disposizioni che prevedono l’obbligo della certificazione antimafia sono estese, nel caso di società che partecipano ad appalti pubblici, ai componenti dell’organo di amministrazione e del collegio sindacale.”
11 Articolo abrogato dall’articolo 24, comma 2 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8. Il testo previgente era il seguente: “1. Per le finalità di cui all’articolo 81 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, le stazioni appaltanti ricorrono, rispettivamente:
a) al criterio del prezzo più basso quando l’oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate;
b) al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa quando le caratteristiche oggettive dell’appalto inducano a ritenere prevalenti, ai fini dell’aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l’organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l’impatto ambientale, la metodologia utilizzata.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano il criterio di cui alla lettera b) del comma 1 per gli appalti di lavori di valore superiore alla soglia comunitaria. In tale caso il riparto dei parametri da utilizzarsi è così articolato: 30 per cento offerta economica; 60 per cento offerta tecnica; 10 per cento tempi di realizzazione dell’appalto. Nella valutazione dell’offerta tecnica almeno un quarto e non più di un terzo del punteggio complessivo è attribuito in relazione al costo del lavoro ed alla previsione dell’utile di impresa, determinato, per le finalità del presente articolo in misura pari al 10 per cento dell’offerta.
3. Le stazioni appaltanti hanno comunque facoltà di ricorrere al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso qualora tale scelta sia più conveniente per le medesime amministrazioni aggiudicatrici sotto il profilo della qualità dei lavori realizzati e del rapporto con il prezzo a base d’asta.
4. Per gli appalti di servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006, Allegato II A, categoria 12, il criterio delle offerte è esclusivamente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
5. In applicazione dei principi scaturenti dalla sentenza Xxxxx xx Xxxxxxxxx X.X. X. 000/00 e C. 148/06, hanno carattere transfrontaliero gli appalti di lavori, servizi o forniture di valore superiore alla soglia comunitaria. Hanno altresì carattere transfrontaliero gli appalti di lavori, servizi o forniture, finanziati, cofinanziati o realizzati con fondi comunque erogati dalla Regione o dalle amministrazioni aggiudicatrici aventi sede in Sicilia, anche se di valore inferiore alla soglia comunitaria, ove agli stessi siano ammesse, in percentuale pari o superiore al 5 per cento, imprese aventi sede in nazioni dell’Unione europea, diverse dall’Italia.
6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006. In tal caso non si applica l’articolo 87, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 163/2006. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.
Criteri di aggiudicazione
Art. 20.
Certificazione della spesa di fondi extraregionali
1. Il certificato di collaudo approvato dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti, costituisce atto finale del procedimento relativo agli appalti di lavori, servizi e forniture, finanziati con fondi regionali, nonché per la certificazione della spesa finanziata con fondi extraregionali.
Art. 21.
Sicurezza e conservazione dei beni culturali
1. Le risorse derivanti dall’attuazione dell’articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono destinate nei limiti del 50 per cento alla sicurezza e alla conservazione dei beni culturali di cui all’articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.”.
2. Con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana, di concerto con l’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e l’Assessore regionale per l’economia, sono definiti i criteri e le modalità per l’utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al comma 1.
Art. 22.
Nucleo tecnico per la finanza di progetto
1. È confermata l’istituzione del Nucleo tecnico per la finanza di progetto presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. Il Nucleo svolge attività istruttoria nell’individuazione dei progetti strategici, promuove l’utilizzo ed il finanziamento privato delle infrastrutture, fornisce i primi elementi di valutazione sulla redditività delle opere per cui si intende fare ricorso al finanziamento privato, coordina gli interventi di finanza di progetto con la programmazione delle risorse del POR Sicilia e degli accordi di programma quadro.
2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione stabilisce con proprio decreto l’organizzazione, la composizione e il trattamento economico dei componenti del Nucleo anche esterni all’Amministrazione regionale.
3. Il Nucleo svolge la propria attività in collaborazione con l’Unità tecnica - Finanza di progetto istituita presso il CIPE, ai sensi dell’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 27 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell’UPB 1.5.1.1.2, capitolo 112535; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri, valutati in 18 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 1.5.1.1.2.
Art. 23.
Norme per l’accelerazione dei procedimenti di finanza di progetto
1. Al fine di accelerare l’esecuzione delle opere infrastrutturali realizzate anche con capitali privati, i procedimenti di finanza di progetto in corso di esecuzione o aggiudicati, anche in via provvisoria, alla data di entrata in vigore della presente legge, prescindono dal parere della Commissione regionale per i
7. Nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici, l’offerta economica non può in nessun caso prevedere la rinuncia a qualsiasi previsione di utile. Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo delle lavorazioni, in sede di verifica delle offerte anomale, una percentuale di utile di impresa inferiore al 4 per cento può essere ammessa a giustificazione, comunque rimessa alle valutazioni della stazione appaltante, soltanto se il concorrente attesti, con dichiarazione resa nelle forme di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere aggiudicatario per l’esecuzione di altri lavori, pubblici o privati, avendo quindi necessità di non rimanere inattivo. “
lavori pubblici, previsto dall’articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, ove non ancora reso alla stessa data.
Art. 24.
Utilizzazione di materiale proveniente dal riciclo degli inerti
1. Le stazioni appaltanti, gli enti locali, i dipartimenti regionali, gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione nonché le società a partecipazione regionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successivi provvedimenti attuativi, prevedono nei bandi di gara e nei capitolati d’appalto specifiche disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali attraverso l’utilizzo di una quota di materiali, non inferiori al 30% del fabbisogno, provenienti dal riciclo degli inerti, a condizione che gli stessi siano dotati di apposita certificazione che attesti che le caratteristiche prestazionali di detti materiali e prodotti soddisfino i requisiti richiesti dalle vigenti norme tecniche internazionali e nazionali per l’utilizzo di materiali nella realizzazione delle opere considerate.
2. A tale fine, i soggetti di cui al comma 1 configurano la prestazione tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;
b) minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;
c) minore produzione di rifiuti;
d) utilizzo di materiali recuperati e riciclati;
e) utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
f ) utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.
Capo II
Norme in materia di lavori pubblici e di gestione di porti turistici
Art. 25.
Norme in materia di opere di infrastrutturazione viaria delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina
1. Una quota del 10 per cento delle risorse riprogrammabili provenienti dalle economie accertabili a valere sulle risorse destinate ai programmi di riqualificazione urbana e residenziale, è destinata, previa ripartizione territoriale della spesa, alla realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, con prioritaria destinazione alle opere funzionali allo sviluppo turistico comprese nei piani approvati dai commissari straordinari per l’emergenza traffico.
Art. 26.
Disposizioni per l’affidamento della gestione di porti turistici
1. Gli enti locali territoriali, per i porti turistici realizzati con finanziamenti pubblici da essi ottenuti e collaudati a partire dal decennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono delegati dalla Regione ad espletare la gara di evidenza pubblica per l’affidamento della loro gestione in concessione.
2. Il bando deve prevedere come base d’asta il canone di concessione di cui alle vigenti disposizioni da corrispondere alla Regione maggiorato dell’eventuale offerta in aumento. L’ente locale indica nel bando la somma che deve essere versata ogni anno dall’affidatario e che costituisce il corrispettivo dell’investimento pubblico determinato sulla base del piano finanziario di gestione da redigersi a cura del medesimo ente locale.
TITOLO II
Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale.
Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.
Disposizioni transitorie, finanziarie e finali
Capo I
Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale
Art. 27.
Interpretazione dell’articolo 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, come sostituito dal comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, dopo le parole ‘legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20’ sono aggiunte le parole ‘in quanto uffici equivalenti alle strutture previste dalla tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni’.
Art. 28.
Competenze dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
1. Alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “Demanio marittimo” sono aggiunte le parole “Demanio idrico fluviale”.
Capo II
Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali
Art. 29.
Definizione delle procedure di assegnazione di alloggi agli appartenenti alle forze dell’ordine
1. Le procedure per l’assegnazione in locazione degli alloggi realizzati nel territorio regionale ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52 e della legge 27 dicembre 1983, n. 730, destinati agli appartenenti alle forze dell’ordine e trasferiti al patrimonio dei comuni ai sensi del comma 441 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono definite, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, in favore dei soggetti richiedenti, appartenenti alle forze dell’ordine, che risultino occupanti di fatto dei medesimi alloggi alla data del 31 dicembre 2001, sulla base di verbale di consegna della prefettura, in deroga ai limiti di reddito previsti per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 30.
Autorizzazione di strutture per il rifugio ed il ricovero di animali
1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali nonché nelle cave anche dismesse e nelle aree sottoposte a vincoli, è autorizzato il mantenimento di strutture esistenti destinate al rifugio ed al ricovero di cani e di gatti, in attività alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2007, n. 7, purché sia verificata la compatibilità ambientale della struttura ed il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza previste dalle norme vigenti. Le strutture devono essere adeguate ai requisiti minimi di cui all’Allegato II del citato decreto n. 7/2007, previsti per le strutture esistenti.
2. In applicazione del comma 1, i comuni interessati, in deroga agli strumenti urbanistici, provvedono al rilascio delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti.
3. Nei terreni confiscati alle organizzazioni criminali di tipo mafioso, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti è autorizzata la realizzazione di strutture per il rifugio ed il ricovero di cani e di gatti, purché sia verificata la compatibilità ambientale della struttura ed il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza previste dalle norme vigenti. Tali strutture devono essere realizzate secondo i requisiti di cui all’Allegato I del citato decreto n. 7/2007.
Capo III
Disposizioni transitorie, finanziarie e finali
Art. 31.
Norme transitorie
1. Xxxxx restando i termini di cui al comma 1 dell’articolo 1, gli appalti di lavori, servizi e forniture i cui bandi siano pubblicati entro il 31 dicembre 2011 possono essere affidati ed eseguiti sulla base della normativa previgente, fermo restando l’obbligo del loro adeguamento alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Sono comunque fatti salvi i progetti approvati in linea tecnica anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l’obbligo del loro adeguamento alla disciplina scaturente dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 successivamente al 31 dicembre 2011.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010 possono essere inseriti nei programmi regionali di spesa, quale che ne sia la fonte finanziaria, lavori dotati del livello di progettazione minima prevista dallo stesso D.P.R. n. 207/2010.
3. È abrogato il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16.
4. Per tutti gli incarichi di collaudo conferiti e non ancora liquidati alla data di pubblicazione della presente legge, si applica quanto disposto dal comma 20 dell’articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n.109, coordinata con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 32.
Abrogazione di norme
1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) gli articoli 9, 13, 15, 16, 17, 21, 22 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19;
b) gli articoli 1, 2, 25, 28, 30 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
c) gli articoli 7, 16, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto, 30, commi quinto, sesto, settimo, ottavo della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21;
d) la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;
e) gli articoli 148, 149, 154 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25; f ) l’articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
g) la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, con esclusione dell’articolo 42, comma 1;
h) la legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, con esclusione dell’articolo 30 e degli articoli da 32 a 43;
i) i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 126 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
j) l’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2005, n. 9;
k) i commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 dell’articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16;
l) gli articoli 1, 2, 3, 4 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 23;
m) l’articolo 1, commi 1, 2 e 7 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20;
n) l’articolo 55 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;
o) gli articoli 1, comma 1, 2 e 3 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16.
Art. 33.
Testo coordinato
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il testo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dalla presente legge, coordinato con le norme di cui al capo I del titolo I della presente legge.
Art. 34.
Norma finanziaria
1. Per le finalità dell’articolo 4 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 70 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle disponibilità dell’UPB 7.2.1.1.1, capitolo 212019 nonché con le assegnazioni che, annualmente, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici trasferisce alla Regione ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli esercizi finanziari 2012 e 2013 la spesa, valutata in 140 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 7.2.1.1.1.
2. Agli oneri discendenti dall’applicazione dell’articolo 5, valutati per l’esercizio finanziario 2011 in 58 migliaia di euro, si provvede annualmente con le disponibilità dell’UPB 8.2.1.1.2, capitolo 272523, del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.
3. Agli oneri discendenti dall’applicazione dei commi 22 e 26 dell’articolo 9, valutati per l’esercizio finanziario 2011 in 221 migliaia di euro, si provvede annualmente con le disponibilità dell’UPB 7.2.1.1.1, capitolo 276515, del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.
4. Per l’attuazione della presente legge il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, con proprio decreto, su proposta congiunta dei dipartimenti interessati, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2011.
Art. 35.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 12 luglio 2011. LOMBARDO
Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica CHINNICI Assessore regionale per le infrastrutture
e la mobilità RUSSO
Assessore regionale per la salute RUSSO
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all’art. 1, comma 2:
Per il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” vedi nota all’epigrafe.
Note all’art. 1, comma 3:
– L’art. 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata. Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del POR Sicilia 2007-2013.” così dispone:
«Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche.
– 1. Nell’Amministrazione della Regione Siciliana, l’attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, nonché dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per l’attività di coordinamento, è di competenza dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici - dipartimento dei lavori pubblici, che cura anche i rapporti con gli altri enti, con le Regioni, con lo Stato e con la Comunità europea.
2. Ai fini della prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche deve essere utilizzata una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d’asta offerti dalle imprese in fase di aggiudicazione per i lavori di opere edili appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione siciliana.
3. L’Assessorato regionale dei lavori pubblici - Dipartimento dei lavori pubblici - emana apposito decreto attuativo per la individuazione della quota percentuale da utilizzare nei ribassi d’asta e la tipologia dei servizi che devono essere finanziati da ogni stazione appaltante.
4. Le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli organismi paritetici per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavori di edilizia, istituiti ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni.
5. L’Assessorato regionale dei lavori pubblici - Dipartimento dei lavori pubblici - entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare un apposito schema tipo di convenzione da stipularsi tra ogni ente appaltante e i corrispondenti organismi paritetici territoriali.
6. Per la finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2007, la spesa di 25 migliaia di euro cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 6.2.1.1.2 - cap. 272513. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 la spesa annua valutata in 30 migliaia di euro trova riscontro nel bilancio pluriennale per il triennio 2007- 2009, U.P.B. 6.2.1.1.2.”
– L’art. 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16, recante “Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti”, così dispone:
«Protocolli di legalità e di tutela dei lavoratori. – 1. Dopo l’articolo 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente: “Art. 20 bis. Clausole di legalità e di tutela dei lavoratori - 1. La Regione, al fine di sviluppare strategie comuni volte alla crescita della legalità del lavoro, alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori, promuove un patto per la diffusione delle buone pratiche sperimentate in materia, mediante intese ed accordi con gli enti locali, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, le organizzazioni imprenditoriali e gli organi paritetici costituiti ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nei contratti pubblici di appalto la Regione e le stazioni appaltanti promuovono la sottoscrizione di specifici protocolli tra le stazioni appaltanti stesse, le imprese appaltatrici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni imprenditoriali e gli organismi paritetici, finalizzati alla realizzazione di ulteriori misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché al miglioramento dell’organizzazione del lavoro.
3. Gli adempimenti di cui all’articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 e del decreto dell’Assessorato dei lavori pubblici 23 ottobre 2008, sono posti in essere contestualmente alla stipulazione del contratto di appalto. Ove tali adempimenti non siano posti in essere, il responsabile unico del procedimento informa l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la nomina di un commissario ad acta senza oneri a carico del bilancio regionale.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, possono essere utilizzate, oltre alle indicazioni di cui al Protocollo di legalità Accordo quadro Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx del 12 luglio 2005, le indicazioni riguardanti gli appalti pubblici di cui al “Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica amministrazione”, condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009 e la direttiva del Ministro dell’interno del 23 giugno 2010 concernente controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali. Resta salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di risoluzione o nullità del contratto previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni”.”
Nota all’art. 2, comma 1, lettera b):
L’art. 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”, così dispone:
«Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori. – 1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 28:
a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici;
b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dall’articolo 142;
c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all’allegato I, nonché lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori;
e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell’i.v.a., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera d) del presente comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei servizi;
f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell’amministrazione aggiudicatrice;
g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell’articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L’amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all’amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L’amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall’articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;
h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui all’articolo 207, qualora, ai sensi dell’articolo 214, devono trovare applicazione le disposizioni della parte II anziché quelle della parte III del presente codice.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
3. Le società di cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad applicare le disposizioni del presente codice limitatamente alla realizzazione dell’opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti condizioni:
1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell’opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.
4. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle norme del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse può essere erogato solo dopo l’avvenuto affidamento dell’appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.”
Nota all’art. 4, comma 2:
La Tabella ‘A’ della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.”, per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta la seguente:
“DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
Presidenza della Regione
– Segreteria generale.
– Ufficio legislativo e legale.
– Dipartimento regionale della protezione civile.
– Dipartimento regionale della programmazione.
– Dipartimento regionale degli affari extraregionali. Assessorato regionale delle attività produttive
– Dipartimento regionale delle attività produttive.
Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
– Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana. Assessorato regionale dell’economia
– Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.
– Dipartimento regionale delle finanze e del credito.
Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità
– Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti.
– Dipartimento regionale dell’energia.
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
– Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.
– Dipartimento regionale del lavoro.
– Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative. Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
– Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.
– Dipartimento regionale delle autonomie locali. Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
– Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.
– Dipartimento regionale tecnico.
Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale
– Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale. Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
– Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura.
– Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura.
– Dipartimento regionale degli interventi per la pesca.
– Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali. Assessorato regionale della salute
– Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.
– Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico. Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
– Dipartimento regionale dell’ambiente.
– Dipartimento regionale dell’urbanistica.
– Comando del corpo forestale della Regione Siciliana. Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
– Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.”
Nota all’art. 4, comma 3, lettera a):
L’allegato II A categoria 12 del del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”, così dispone:
Categorie | Denominazione | Numero di riferimento CPC | Numero di riferimento CPV |
12 | Servizi attinenti all’architettura e | 867 | da 74200000-1 a 74276400-8, e |
all’ingegneria, anche integrata; servizi | da 74310000-5 a 74323100-0, e | ||
attinenti all’urbanistica e alla | 74874000-6 | ||
paesaggistica; servizi affini di consulenza | |||
scientifica e tecnica; servizi | |||
di sperimentazione tecnica e analisi |
Nota all’art. 4, comma 5, lettera b):
Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”, così rispettivamente dispongono:
“Art. 19 - Contratti di servizi esclusi. – 1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici:
a) aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente codice;
b) aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;
c) concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d’Italia;
e) concernenti contratti di lavoro;
f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell’esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.
2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un’altra amministrazione aggiudicatrice o ad un’associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.
Art. 20 - Appalti di servizi elencati nell’allegato II B. – 1. L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati). 2. Gli appalti di servizi elencati nell’allegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente codice.
Art. 21 - Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell’allegato II A sia servizi elencati nell’allegato II B. – 1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell’allegato II A che servizi elencati nell’allegato II B sono aggiudicati conformemente all’articolo 20, comma 1 se il valore dei servizi elencati nell’allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell’allegato II A.
Art. 22 - Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni. – 1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni.
Art. 23 - Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus. – 1. Il presente codice non si applica agli appalti delle stazioni appaltanti relativi alla prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus, già esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell’articolo 2, paragrafo 4, della stessa.
Art. 24 - Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi. – 1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l’ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
Art. 25 - Appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia. – 1. Il presente codice non si applica:
a) agli appalti per l’acquisto di acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le attività di cui all’articolo 209, comma 1 (acqua);
b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un’attività di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 208 (gas,
energia termica ed elettricità) e all’articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).
Art. 26 - Contratti di sponsorizzazione. – 1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all’allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all’allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.
2. L’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.”
Nota all’art. 4, comma 6:
Gli articoli 66 e 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”, così rispettivamente dispongono:
“Art. 66 - Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi. – 1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all’articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3.
2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell’allegato X, punto 1, lettere a) e b).
3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.
4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui all’articolo 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio.
5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l’unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.
7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all’articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
8. Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.
10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di committente conformemente all’articolo 63, comma 1, devono menzionare la data della trasmissione dell’avviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.
11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l’avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.
12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, è limitato a seicentocinquanta parole circa.
13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.
14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell’informazione trasmessa, in cui è citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione.
15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresì pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo.
Art. 122 - Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia. – 1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all’articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
2. L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
3. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all’articolo 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori e nell’albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l’articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell’albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a venti giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell’articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito;
e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell’invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;
f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l’avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;
g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell’urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle
procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l’offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell’invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.
7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all’allegato IX A, punto 5 (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l’indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all’articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva; non si applica l’articolo 65, comma 1. 7-bis. [I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero].
8. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
9. Per lavori d’importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si applica l’articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3.”
Nota all’art. 4, comma 10:
L’art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.”, così dispone: “Misure urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione regionale. – 1. Al fine di ottimizzare l’impatto funzionale della riforma dell’amministrazione regionale e di sovvenire alle urgenti necessità di piena funzionalità amministrativa della Regione, nell’ambito di un processo di progressivo adeguamento al vigente ordinamento statale, sono introdotte le seguenti disposizioni.
2. L’individuazione delle strutture intermedie dei dipartimenti regionali è operata su proposta dell’Assessore competente, sentito il dirigente generale interessato, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. Il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 600. Resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici. Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e il comma 3 dell’articolo 57 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
3. L’accesso di cui all’articolo 6, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è attivato, con le medesime procedure e alle stesse condizioni ivi previste, entro il 31 dicembre 2006.
4. L’incarico di dirigente generale è conferito, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, nonché ai soggetti di cui al comma 8 dell’articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
5. L’incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell’amministrazione regionale (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto) purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all’avere espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione, purché non siano incorsi nella valutazione negativa di cui all’articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell’incarico di cui al presente comma.
6. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo per un periodo non inferiore ad un anno, a dirigenti di prima, seconda e terza fascia; i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall’ordinamento regionale. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell’incarico di cui al presente comma.
7. Il limite del 5 per cento di cui al comma 8 dell’articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è elevato al trenta per cento.
8. I rinnovi contrattuali di cui all’articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono essere disposti, una sola volta, anche per un periodo minimo di un anno.”
Nota all’art. 4, comma 11:
L’art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.”, così dispone: Tipologia delle strutture operative. – 1. L’organizzazione amministrativa della Regione è articolata in strutture di massima dimensione, strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, ed unità operative di base. Le strutture operative della Regione sono aggregate, per funzioni omogenee, nella Presidenza della Regione e in assessorati sottoposti rispettivamente alla direzione politica del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
2. Le strutture di massima dimensione sono articolate in strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, in unità operative di base e uffici semplici. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordinamento infrassessoriale e attività serventi rispetto a quelle svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro articolazioni organizzative. In ciascun servizio sono aggregate, secondo criteri di organicità e completezza, funzioni e compiti omogenei. Le strutture di massima dimensione sono in sede di prima applicazione quelle di cui alla tabella A allegata alla presente legge; successivamente si procede con regolamento ai sensi del comma 3. Il numero dei dirigenti generali è eguale a quello delle strutture di massima dimensione, maggiorato di otto.
3. In sede di prima applicazione le attuali direzioni regionali costituiscono i dipartimenti. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tramite regolamento, sono individuati i rispettivi servizi. Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione della legge sul decentramento di funzioni agli enti locali sono ridefiniti, nel numero e nelle funzioni i dipartimenti e i relativi servizi. L’individuazione dei dipartimenti e dei servizi è ispirata ai principi di cui all’articolo 3 ed in particolare all’attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso.
4. (comma abrogato).
5. È istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, l’Ufficio di gestione del contenzioso del lavoro al fine di assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Enti pubblici omogenei o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o di parte del contenzioso comune.
6. Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la collaborazione all’attività politica, il Presidente della Regione e gli Assessori si avvalgono di uffici posti alle proprie esclusive dipendenze, coordinati da un dirigente di livello non inferiore alla seconda fascia (2), con competenze di supporto e raccordo con l’Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; lo stesso svolge altresì i poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio.
7. La Giunta regionale può deliberare l’istituzione di uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di specifici programmi e progetti di rilevante entità e complessità per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni. Gli uffici speciali possono operare tramite l’impiego coordinato di più strutture organizzative, anche appartenenti a diversi assessorati. La dotazione di personale e quella strumentale dell’ufficio è determinata, unitamente agli obiettivi ed alla loro durata, con l’atto istitutivo. Agli stessi sono preposti dirigenti di prima, seconda o terza fascia.”
Nota all’art. 5, commi 1, 2 e 4:
L’art. 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.”, così dispone:
“Conferenza di servizi. – 1. L’articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Art. 15. - 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui gli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Se il motivato dissenso di cui all’articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è espresso da un’amministrazione regionale o locale in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio artistico, della salute o dell’incolumità pubblica, l’amministrazione procedente, in caso di dissenso tra dipartimenti o uffici equiparati dell’amministrazione regionale, tra quest’ultima e un ente locale o un ente non territoriale o in caso di dissenso tra enti locali, entro dieci giorni rimette la decisione alla Giunta regionale.
3. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Regione valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un periodo non superiore a trenta giorni.”.”
Nota all’art. 5, comma 13:
Il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 gennaio 1934, n. 5.
Nota all’art. 5, commi 16 e 18:
Per l’art. 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.”, vedi nota all’art. 5, commi 1, 2 e 4.
Nota all’art. 5, comma 23:
L’art. 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, recante “Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.”, così dispone:
“1. Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 i progetti elencati nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.
2. Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano, mediante:
a) un esame del progetto caso per caso; o
b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.
Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).
3. Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell’allegato III.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall’autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico.”
Note all’art. 6, comma 9:
– L’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.”, così dispone:
«Accordi di programma. – 1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L’accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L’accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato.
5. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli
enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all’accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8. Allorché l’intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell’accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all’accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.».
– L’art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, recante “Norme integrative della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, riguardante norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia urbanistica e di regime dei suoli.”, così dispone:
Procedura per l’esecuzione di opere di interesse statale o regionale non coincidenti con le previsioni degli strumenti urbanistici.
Qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l’assetto territoriale, possono essere autorizzati dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, sentiti i comuni interessati. Nel caso di avviso contrario da parte di uno o più comuni interessati, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente adotta le proprie determinazioni sentito il Consiglio regionale dell’urbanistica.
I comuni sono obbligati ad esprimere il loro parere su richiesta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto. Trascorso infruttuosamente detto termine, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente nomina, senza diffida, un commissario ad acta per la convocazione del consiglio o dei consigli comunali.
In caso di mancato pronunziamento del consiglio o dei consigli nel termine di trenta giorni dalla data per la convocazione, si prescinde dal parere.
Nelle more dell’adozione dei piani territoriali provinciali di cui all’articolo 12 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 ed all’articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per le opere indicate al primo comma del predetto articolo 12.
Le autorizzazioni assessoriali costituiscono a tutti gli effetti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai piani comprensoriali, ai piani settoriali e ai piani territoriali di coordinamento.
Dette autorizzazioni vengono notificate ai comuni interessati e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.”
– L’art. 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2001.”, così dispone:
«Norme urbanistiche. – 1. Ai fini dell’approvazione dei progetti relativi agli interventi cofinanziati con il POR Sicilia 2000/2006 e con i Programmi operativi nazionali e che comportino varianti agli strumenti urbanistici comunali, il sindaco del comune interessato indice una conferenza di servizi con le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, dandone avviso pubblico ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. In caso di opere di interesse intercomunale, la conferenza viene indetta dal presidente della provincia.
2. Nelle more dell’approvazione della legge di riforma dei consorzi ASI e del coordinamento con la normativa concernente i piani comunali per gli insediamenti produttivi e le aree artigianali, gli insediamenti produttivi esistenti nella zona D degli strumenti urbanistici comunali già regolarmente autorizzati, possono effettuare, in deroga alle disposizioni contenute negli stessi strumenti urbanistici, gli ampliamenti degli immobili aziendali strettamente necessari e motivati da esigenze produttive in misura non superiore al 30 per cento della superficie coperta e sempre che non abbiano in precedenza usufruito di deroghe ampliative.
3. Le disposizioni previste dall’articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, relative agli insediamenti produttivi in verde agricolo, si applicano a tutti gli interventi inseriti oltre che nei contratti d’area ed in altri analoghi strumenti di programmazione negoziata approvati dal CIPE o relativi ad interventi finanziati dallo Stato con la legge 19 dicembre 1992,
n. 488, o concernenti interventi finanziati dall’Unione europea, anche a singole iniziative imprenditoriali private, da realizzarsi con fondi propri, nell’ipotesi in cui non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali né aree attrezzate artigianali e industriali o su porzioni dell’area interessata insistano precedenti insediamenti produttivi.
4. I lotti di terreno ricadenti nelle aree dei piani per gli insediamenti produttivi comunali possono essere assegnati in proprietà alle imprese beneficiarie fermo restando il diritto di prelazione da parte del comune nei trasferimenti successivi all’assegnazione.
5. Alle aree gravate da usi civici sulle quali insistono tradizionali attività produttive ancora in esercizio non si applicano le norme dei Piani territoriali paesistici, se in contrasto con l’esercizio dell’uso civico nella sua originaria estensione.
6. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 sono soppresse le parole “alberghiero o ricettivo in genere”.
7. Gli enti locali territoriali possono cambiare la destinazione d’uso di immobili che, realizzati con fondi pubblici, per le ragioni più varie, non sono stati mai utilizzati o si trovano in stato di abbandono. Il cambio di destinazione d’uso è approvato con atto motivato e corredato di relazione tecnica dall’organo deliberante. Ove la modifica di destinazione d’uso dovesse risultare difficoltosa o troppo onerosa l’ente può alienare il bene.
8. All’articolo 10 della legge regionale 6 aprile del 1996, n. 16, come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150”;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3 bis:
“3 bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere l’inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale di 0,03 mc/mq. Il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto”;
c) dopo il comma 11 è inserito il seguente comma 12:
“12. Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera nelle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali”.
9. Si applica l’articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88.
10. Il secondo comma dell’articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è così sostituito:
“Sull’istanza del consiglio comunale l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente provvede con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla richiesta, previo parere favorevole del Consiglio regionale dell’urbanistica e previa acquisizione del concerto dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta”.
11. L’articolo 57 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è così sostituito:
“Con l’osservanza delle procedure previste dall’articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell’articolo 15 della medesima legge limitatamente a:
a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico;
b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti, nonché ad ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi”.
12. Per l’esecuzione delle opere da eseguirsi all’interno dei porti e per la realizzazione degli impianti di depurazione non sussiste l’obbligo di arretramento previsto dall’articolo 15, comma primo, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.
13. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai progetti ed ai piani di settore, relativi alle iniziative pubbliche e private inserite nei PRUSST (programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio) di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario, del 27 novembre 1998, n. 278.”.
– La legge 18 aprile 1962, n. 167, recante “Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 aprile 1962, n. 111.
Note all’art. 6, comma 10:
– L’art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.”, così dispone: «Alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali. – 1. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi sono autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto o per i fini indicati agli articoli 24 e 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e al comma 3 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.
1-bis. I comuni e le province possono altresì procedere alla alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprietà, ancorché abbiano usufruito negli anni precedenti di contributo o finanziamento in conto capitale o in conto interessi dallo Stato o dalle regioni. La cessione delle unità immobiliari deve avvenire con priorità assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di affitto, di concessione o comodato. Gli istituti di credito autorizzati possono concedere mutui ipotecari ai cessionari anche fino al 90 per cento del valore di cessione, corrispondendo agli enti proprietari il valore ammesso a mutuo. Gli stessi enti possono prestare garanzia parziale agli istituti mutuanti in misura non superiore al 40 per cento del prezzo di cessione. I comuni e le province possono utilizzare i proventi per le finalità previste al comma 1; nella eventualità di alienazioni di valore non inferiore ai 500 milioni di lire, qualora non utilizzino almeno il 50 per cento del ricavato per interventi di edilizia economica e popolare saranno esclusi dai programmi regionali e nazionali di nuova formazione sulla materia per i successivi nove anni.
2. Gli enti locali che abbiano deliberato le alienazioni di cui al comma 1, nelle more del perfezionamento di tali atti, possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito. Possono altresì utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui, purché si impegnino esplicitamente a reintegrarle con il ricavato delle predette alienazioni.
3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-quater, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazioni di beni di loro proprietà. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalità previste dai commi precedenti, nonché per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.
3-bis. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.
3-ter. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell’ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.
3-quater. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l’Unione delle province d’Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità, intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi.».
– Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 settembre 2000, n. 227, S.O.
Nota all’art. 6, comma 18:
L’art. 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.”, così dispone:
«Documento di programmazione economico-finanziaria. – 1. Entro il termine di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), di ogni anno, il Governo della Regione presenta all’Assemblea regionale siciliana, ai fini delle conseguenti deliberazioni da adottare, comunque con il voto d’Aula, entro il 31 agosto di ciascun anno, il documento di programmazione economico- finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo rimanente della legislatura e, comunque, non inferiore al periodo compreso nel bilancio pluriennale.
2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione degli andamenti dell’economia siciliana, tenendo conto dei risultati e delle prospettive dell’economia internazionale e nazionale, sono indicati:
a) i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi del settore pubblico regionale;
b) gli obiettivi macro-economici individuati dal Governo regionale per il periodo considerato ed in particolare quelli riguardanti lo sviluppo del reddito e dell’occupazione, alla luce anche degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione economico-finanziaria comunitari e nazionali;
c) gli obiettivi, definiti in rapporto alle previsioni del prodotto interno lordo regionale, del fabbisogno della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, al netto ed al lordo degli interessi e del debito della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
d) gli obiettivi, coerenti con le previsioni di cui alle lettere b) e c), di riduzione del fabbisogno complessivo ed in particolare delle spese correnti della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, al netto ed al lordo degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
e) gli indirizzi per procedere alla variazione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione siciliana e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale;
f) gli indirizzi per la legislazione di spesa regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere b), c), d) nel rispetto degli indirizzi di cui alla lettera e) e con la valutazione di massima dell’effetto economico-finanziario di ciascun tipo di intervento legislativo in rapporto all’andamento tendenziale.
3. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i criteri e le regole che devono essere adottati nella predisposizione del disegno di legge “finanziaria”, di cui all’articolo 3, evidenziando il riferimento agli indirizzi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2.
4. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.
5. Per la definizione del documento di programmazione economico- finanziaria di cui al presente articolo, il Governo della Regione consulta preventivamente le organizzazioni sindacali e le categorie del mondo del lavoro e della produzione e la Conferenza Regione autonomie locali.”
Nota all’art. 6, comma 25:
Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, vedi nota all’epigrafe.
Nota all’art. 6, comma 28:
Per l’art. 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata. Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del POR Sicilia 2007-2013.” vedi nota all’art. 1, comma 3.
Nota all’art. 7, comma 2, lettera a):
L’art. 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”, così dispone:
«Cauzione definitiva. – 1. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l’articolo 75, comma 7.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all’articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.”
Nota all’art. 7, comma 2, lettera b):
L’art. 173 e il comma 7 dell’art.176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”, così rispettivamente dispongono:
“Art. 173 - Modalità di realizzazione. – 1. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 53, la realizzazione delle infrastrutture è oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale.
Art. 176 - Affidamento a contraente generale. – 7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l’articolo 118 si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.”
Nota all’art. 7, comma 3:
Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, recante “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 giugno 2000, n. 131.
Nota all’art. 8, comma 1:
Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, vedi nota all’epigrafe.
Nota all’art. 8, comma 5:
Per l’art. 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”, vedi nota all’art. 1, comma 1.
Nota all’art. 9, comma 7:
Gli articoli 79 e 243-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”, così rispettivamente dispongono:
“Art. 79 - Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. – 1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all’aggiudicazione di un appalto, o all’ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi della decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:
a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura;
b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 68, commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
c) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell’accordo quadro.
3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono fornite:
a) su richiesta scritta della parte interessata;
b) per iscritto;
c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.
4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere talune informazioni relative all’aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di accordi quadro o all’ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell’operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
5. In ogni caso l’amministrazione comunica di ufficio:
a) l’aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
b) l’esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione;
b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro;
b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
5-bis. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l’utilizzo di quest’ultimo mezzo è espressamente autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell’avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all’indirizzo di posta elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta. La comunicazione è accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera c), e fatta salva l’applicazione del comma 4; l’onere può essere assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a), b), e b-bis), mediante l’invio
dei verbali di gara, e, nel caso di cui al comma 5, lettera b-ter), mediante richiamo alla motivazione relativa al provvedimento di aggiudicazione definitiva, se già inviata. La comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione, e la notizia della spedizione sono, rispettivamente, spedita e comunicata nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva l’oggettiva impossibilità di rispettare tale contestualità a causa dell’elevato numero di destinatari, della difficoltà di reperimento degli indirizzi, dell’impossibilità di recapito della posta elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato.
5-ter. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.
5-quater. Fermi i divieti e differimenti dell’accesso previsti dall’articolo 13, l’accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del presente articolo è consentito entro dieci giorni dall’invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia. Non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell’accesso adottati ai sensi dell’articolo 13. Le comunicazioni di cui al comma 5 indicano se ci sono atti per i quali l’accesso è vietato o differito, e indicano l’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l’accesso sia consentito durante tutto l’orario in cui l’ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.
5-quinquies. Il bando o l’avviso con cui si indice la gara o l’invito nelle procedure senza bando fissano l’obbligo del candidato o concorrente di indicare, all’atto di presentazione della candidatura o dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni; il bando o l’avviso possono altresì obbligare il candidato o concorrente a indicare l’indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni.
Art. 243-bis - Informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale. – 1. Nelle materie di cui all’articolo 244, comma 1, i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.
2. L’informazione di cui al comma 1 è fatta mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall’interessato, o da un suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in ogni caso la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori. L’interessato può avvalersi dell’assistenza di un difensore. La comunicazione può essere presentata fino a quando l’interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale. L’informazione è diretta al responsabile del procedimento. La comunicazione prevista dal presente comma può essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica della commissione di gara ed è inserita nel verbale della seduta e comunicata immediatamente al responsabile del procedimento a cura della commissione di gara.
3. L’informativa di cui al presente articolo non impedisce l’ulteriore corso del procedimento di gara, né il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall’articolo 11, comma 10, né il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
4. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall’interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela. L’inerzia equivale a diniego di autotutela.
5. L’omissione della comunicazione di cui al comma 1 e l’inerzia della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonché ai sensi dell’articolo 1227 del codice civile.
6. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, è impugnabile solo unitamente all’atto cui si riferisce, ovvero, se quest’ultimo è già stato impugnato, con motivi aggiunti.».
Nota all’art. 9, comma 14:
L’art. 7 del decreto del Presidente della Xxxxxxx 00 xxxxxxx 0000, x. 0, xxxxxxx “Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici.”, così dispone:
«Sedute della commissione centrale. – 1. Le sedute della commissione centrale sono presiedute dal presidente della commissione provinciale di turno. Svolge le funzioni di vice presidente il soggetto che alla successiva turnazione sarà chiamato a svolgere le funzioni di presidente. La rotazione opera a cadenza bimestrale, secondo l’ordine fissato con il decreto assessoriale di nomina delle commissioni provinciali.
2. Le sedute della commissione centrale sono valide se sono presenti tutti i componenti. Essa adotta le proprie determinazioni a maggioranza dei componenti.
3. All’inizio di ogni semestre, il presidente di turno determina con apposito provvedimento il calendario delle sedute ordinarie. La cadenza di esse è, di regola, quindicinale, salva diversa necessità correlata al carico di lavoro sorto. Il calendario è pubblicato nel sito internet dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici.
4. La commissione, ove non si riunisca nelle date prefissate ai sensi del comma 3, è convocata in via straordinaria dal presidente con un preavviso scritto di 10 giorni liberi. Il provvedimento di convocazione straordinaria è pubblicato nel sito internet dell’Assessorato dei lavori pubblici.
5. Alla seduta partecipa un membro dell’ufficio di segreteria tecnico- amministrativa con funzioni di verbalizzatore.
6. Le sedute della commissione centrale sono pubbliche.”
Nota all’art. 9, comma 20:
La legge 27 marzo 2001, n. 97, recante “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 aprile 2001, n. 80.
Nota all’art. 9, comma 22:
Gli articoli 35 e 36 dell’allegato ‘A’ al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10, recante “Recepimento dell’accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000/2001 - Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli uffici di Gabinetto - Nuovo ordinamento professionale del personale - Contratto collettivo regionale di lavoro dell’Area della dirigenza.”, così rispettivamente dispongono:
“Art. 35 - Struttura della retribuzione. – A decorrere dal 1° ottobre 2001, la struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale si compone delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità;
c) retribuzione di posizione parte fissa;
d) retribuzione di posizione parte variabile;
e) retribuzione di risultato.
Art. 36 - Trattamento economico fisso per i dirigenti. – 1. Secondo quanto previsto per la prima applicazione del l’art. 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, con la dotazione finanziaria stabilita dall’art. 12, comma 1, e dall’art. 11 comma 7, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, a decorrere dal 1° ottobre 2001, ai dirigenti di seconda e terza fascia compete il seguente trattamento economico fisso su base annua, comprensivo del rateo di 13ª mensilità:
a) stipendio tabellare L. 70.000.000.
b) retribuzione individuale di anzianità, comprendente ogni ulteriore elemento fisso della retribuzione, ove acquisito e spettante in applicazione dei previgenti contratti collettivi;
c) retribuzione di posizione - parte fissa L. 15.000.000.
2. Il trattamento economico indicato al comma 1, lettera a), contiene ed assorbe la misura dell’indennità integrativa e la
P.E.O. negli importi in godimento alla data di stipulazione del presente contratto.
3. A decorrere dal 1° ottobre 2001 fatto salvo quanto statuito con deliberazione n. 326 del 18 dicembre 2000 ai dirigenti di prima fascia compete il seguente trattamento economico fisso annuo:
– stipendio tabellare pari a L. 85.000.000.”
Nota all’art. 9, comma 26:
Il decreto del Presidente della Xxxxxxx 00 xxxxxxx 0000, x. 0, xxxxxxx “Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici.”, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 25 febbraio 2005, n. 8.
Nota all’art. 12, comma 1:
Per l’allegato II A, categoria 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, vedi nota all’art.4 comma 3.
Note all’art. 12, comma 2, e all’art.14, comma 1:
– L’art. 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” così dispone:
“Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. – 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un’amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale;
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l’importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’articolo 28.
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
7. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.”
– L’art. 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per effetto delle modifiche apportate dagli articoli che si annotano, risulta il seguente:
“Procedure di affidamento. – 1. Per l’affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all’articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all’articolo 120, comma 2- bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell’articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
4. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l’accettazione, da parte del nuovo progettista, dell’attività progettuale precedentemente svolta. L’affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storicoartistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
‘5 bis. Nei casi di cui al comma 5, in cui si ritenga prevalente il valore innovativo dell’idea progettuale, la qualità dell’ideazione e della realizzazione sotto il profilo tecnologico, ingegneristico e/o architettonico, le stazioni appaltanti applicano la procedura del concorso di idee.’.
6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l’affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
7. I soggetti di cui all’articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l’affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III, direttamente a società di ingegneria di cui all’articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, pur ché almeno l’ottanta per cento della cifra d’affari media realizzata dalle predette società nell’Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
8. È vietato l’affidamento di attività di progettazione coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.”
Note all’art. 13, comma 1:
– L’art. 89 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” così dispone:
“Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi. – 1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza o meno dell’aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l’offerta è o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui all’articolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.
3. Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dell’articolo 87, comma 2, lettera g).
4. Alle finalità di cui al presente articolo le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze.”
– L’art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” così dispone: “Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti. – 1.Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini
dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento.
3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all’articolo 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l’aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l’aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
4. [I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell’articolo 4 del decretolegge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155].
5. Una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l’incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l’importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all’aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d’intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l’istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario.
7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l’assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.”
– L’art. 262 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, così dispone:
“Corrispettivo. – 1. Le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento i corrispettivi di cui al comma 2, ove motivatamente ritenuti adeguati.
2. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell’intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da
redigere. Tale quota del corrispettivo è aumentata sulla base degli incrementi stabiliti dalle tariffe professionali per il rimborso delle spese. In modo analogo è determinato il corrispettivo per la direzione lavori, per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riguardo ai correnti prezzi di mercato e con riferimento agli importi posti a base di gara.
3. All’importo stimato del corrispettivo complessivo è applicabile da parte dei concorrenti un ribasso percentuale unico, relativo alle prestazioni professionali e alle spese.
4. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l’applicazione delle norme che disciplinano l’affidamento del servizio con esclusione delle parti eseguite all’interno della stazione appaltante.”.
Nota all’art. 13, comma 2:
Per l’allegato II A, categoria 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” vedi nota all’art. 4, comma 3.
Nota all’art. 14, comma 1:
Per l’art.91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, vedi nota all’art.12, comma 2.
Nota all’art. 14, comma 2, lettera a) e lettera b):
L’art. 108 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per effetto delle modifiche apportate dall’articolo che si annota, risulta il seguente: “Concorso di idee. – 1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi di idee finalizzati all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
3. Per i lavori, nel bando possono essere richiesti non più di cinque elaborati, di livello non superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione, ferma restando comunque la presentazione degli elaborati richiesti nel bando. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all’importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
4. È facoltà della stazione appaltante affidare altresì, al vincitore, con procedura negoziata, la direzione dei lavori, a condizione che tale facoltà sia esplicitata nel bando di concorso. Il soggetto vincitore deve essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica, indicati nel bando, in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
5. Diversamente da quanto previsto dal comma 4, l’idea premiata può essere acquisita in proprietà dalla stazione appaltante dietro pagamento di predeterminato premio in denaro, non inferiore all’ 80% della tariffa professionale prevista per il progetto preliminare, a condizione che detta facoltà sia esplicitata ed adeguatamente motivata nel bando.
6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
‘6 bis. Con decreto del Presidente della Regione, previa della delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.’.
Nota all’art. 14, comma 3
L’art.109 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per effetto delle modifiche apportate dall’ articolo che si annota, risulta il seguente: “Concorsi in due gradi. – ‘1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può procedere all’esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso è affidato l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 108. Tutte le precedenti condizioni devono essere previste ed adeguatamente motivate nel bando.’.
2. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all’esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Il bando può altresì prevedere l’affidamento diretto dell’incarico relativo alla progettazione definitiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto preliminare.
Nota all’art. 16, comma 1:
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A).” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O.
Nota all’art. 19, comma 1:
L’art. 81 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, così dispone:
“Criteri per la scelta dell’offerta migliore. – 1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.”
Note all’art. 19, comma 4:
– Per il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Allegato II A, categoria 12, recante“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” vedi nota all’art. 4, comma 3.
– Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».” vedi nota all’epigrafe.
Nota all’art. 19, comma 5:
Le sentenze della Corte di Giustizia U.E. C.147/06 e C.148/06 sono pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea C 143 del 17 giugno 2006. e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 154 dell’1 luglio 2007.
Note all’art. 19, comma 6:
– L’art. 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, così dispone:
“Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse. – 1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta.
4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3. [Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, la stazione appaltante richiede all’offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88. All’esclusione potrà provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio].”
– L’articolo 87, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, così dispone:
“Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse. – 1. Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta, procedendo ai sensi dell’articolo 88. All’esclusione può provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio (184).
2. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:
a) l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
d) l’originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
e) [il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro];
f) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato;
g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all’articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all’articolo 7, D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
4-bis. Nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
5. La stazione appaltante che accerta che un’offerta è anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l’offerente, quest’ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall’amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l’aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un’offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.”.
Nota all’art. 19, comma 7:
L’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).”, così dispone:
“Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. – 1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque
attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.”
Note all’art. 21, comma 1:
– Per l’art. 26 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” vedi nota all’art. 4, comma 5 , lettera b).
– Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Nota all’art. 22, comma 3:
L’art.7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.”, così dispone:
“Istituzione dell’Unità tecnica - Finanza di progetto. – 1. È istituita, nell’ambito del CIPE, l’Unità tecnica - Finanza di progetto, di seguito denominata «Unità».
2. L’Unità ha il compito di promuovere, all’interno delle pubbliche amministrazioni, l’utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell’ambito dell’attività di verifica prevista all’articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell’ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.
3. L’Unità fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nella attività di individuazione delle necessità suscettibili di essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
4. L’Unità assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell’articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e nelle attività di indizione della gara e della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le modalità previste dall’articolo 37-quater della citata legge n. 109 del 1994 .
5. L’Unità esercita la propria attività nel quadro degli interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici.
6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le modalità organizzative dell’Unità.
7. L’organico dell’Unità è composto di 15 unità, scelte in parte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalità esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico. Le modalità di selezione sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
8. I componenti dell’Unità sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell’ambiente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.
9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati il trattamento economico spettante ai componenti dell’Unità e l’ammontare delle risorse destinate al suo funzionamento.
10. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall’anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale sull’attività dell’Unità e sui risultati conseguiti.”
Nota all’art. 23, comma 1:
L’articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.”, così dispone:
“Pareri sui progetti e Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici. – 1. Dopo l’articolo 7 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti articoli:
“Art. 7 bis. Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e Commissione regionale dei lavori pubblici - 1. Per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere sui progetti in linea tecnica è espresso dal responsabile del procedimento.
2. I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo vengono resi dalla Conferenza speciale di servizi che è convocata con le modalità e l’osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell’articolo 7 dall’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, sulla base del progetto definitivo o esecutivo delle opere inviato dal responsabile del procedimento. Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l’opera o la maggiore estensione della stessa. Il voto del presidente in caso di parità determina la maggioranza.
3. La Conferenza speciale di servizi acquisisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche.
4. Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del progetto di cui al comma 2.
5. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:
a) l’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, in qualità di presidente;
b) il responsabile del procedimento;
c) i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di componenti;
d) un dirigente dell’ufficio del Genio civile.
6. Le funzioni di segretario della Conferenza speciale di servizi sono svolte da un dirigente dell’ufficio del Genio civile.
7. L’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di cinque consulenti tecnico-giuridici scelti tra liberi professionisti di comprovata esperienza o docenti universitari.
8. Con decreto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento, per i partecipanti ed i consulenti della Conferenza speciale di servizi.
9. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano, altresì, per l’acquisizione degli assensi di competenza, i responsabili di enti e/o società private proprietari di immobili e/o infrastrutture interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto.
10. I pareri sui progetti di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, istituita quale organo tecnico consultivo della Regione. La Commissione regionale esprime anche il parere nei casi di appalto-concorso di cui al comma 4 dell’articolo 20.
11. La Commissione regionale svolge attività di consulenza tecnica per la Regione e, per consulenze di particolare complessità, su richiesta degli altri enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2.
12. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento per l’esecuzione di lavori pubblici di cui al comma 10, il responsabile del procedimento, o il soggetto privato attuatore di interventi, richiede la convocazione della Commissione regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente, nonché il responsabile del procedimento.
13. Il parere della Commissione regionale, da rendersi su progetti definitivi o esecutivi ai sensi dell’articolo 16, sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di opere pubbliche.
14. La Commissione regionale assume i provvedimenti di competenza con l’osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell’articolo 7. Il voto del presidente della Commissione regionale, in caso di parità, determina la maggioranza.
15. La Commissione regionale è composta dal Dirigente generale del Dipartimento regionale dei lavori pubblici, dal Dirigente generale dell’ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici, dall’Avvocato generale della Regione o da un suo delegato, dall’Ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da sei consulenti tecnico-giuridici nominati dall’Assessore regionale per i lavori pubblici.
16. L’Assessore regionale per i lavori pubblici designa il presidente tra i componenti della Commissione regionale, a cui è attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalità di cui al comma 7 dell’articolo 7.
17. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente tecnico dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici.
18. Con decreto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento relativamente ai componenti ed ai consulenti della Commissione regionale.
19. Per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici si applicano le procedure previste per la Conferenza speciale di servizi.
20. Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell’articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, partecipa alla Conferenza speciale o alla Commissione regionale l’autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
21. Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadono in parchi e riserve naturali ed in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza speciale di servizi o la Commissione regionale si esprimono sul progetto preliminare, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente.
22. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini di cassa.
23. All’onere di cui al comma 22 si provvede in termini di competenza con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, codice 1001) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).
24. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704).
Art. 7 ter. Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici - 1. Nelle more della compiuta applicazione del capo I della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è istituito l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici.
1-bis. L’Ufficio è altresì competente per l’espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto disciplinate agli articoli 37 bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto dell’Assessore per i lavori pubblici e previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e funzionamento per le finalità di cui al presente comma e degli articoli 37 bis e seguenti.
2. L’Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi delle province regionali.
3. L’Ufficio costituisce struttura intermedia dell’Ispettorato tecnico dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici ed è articolato in servizi.
4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d’appalto per le opere di interesse sovra-provinciale con importo a base d’asta superiore a 1.250 migliaia di euro nonché attività di coordinamento delle sezioni provinciali.
5. Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle gare d’appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale per i lavori con importo a base d’asta superiore a 1.250 migliaia di euro.
5-bis. Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta motivata del presidente di una sezione provinciale, può disporre l’affidamento dell’attività di espletamento della gara di appalto di competenza di questa ad altra sezione provinciale. La facoltà di affidare ad altra sezione provinciale l’espletamento di una gara va esercitata all’inizio della procedura e pubblicata sul sito internet dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici.
6. Le sezioni centrale e provinciali redigono un verbale delle operazioni di gara che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti nonché ai soggetti collocatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria. Il verbale costituisce proposta ai fini dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte dell’organo competente dell’amministrazione appaltante.
7. Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici su deliberazione adottata dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione dell’Assemblea regionale siciliana
8. È data facoltà alle amministrazioni appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, delle sezioni provinciali, indipendentemente dall’importo dell’appalto.
9. Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre componenti in possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure:
a) un dirigente amministrativo dell’Amministrazione regionale o un dirigente dell’amministrazione statale anche a riposo, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all’Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della Commissione “Affari istituzionali” dell’Assemblea regionale siciliana;
b) un dirigente tecnico dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, previo parere della Commissione “Affari istituzionali” dell’Assemblea regionale siciliana;
c) un dirigente o un funzionario dell’ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall’ente di competenza.
9-bis. Il presidente di ciascuna sezione provinciale, in caso di indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gara in ragione delle richieste pervenute, costituisce una seconda commissione di gara, la cui composizione è pubblicata sul sito internet dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici.
9-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, nell’ipotesi della costituzione di una seconda commissione di gara, le due commissioni sono così composte:
a) la prima:
1) dal componente di cui alla lettera a) del comma 9, che la presiede;
2) da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;
3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 9;
b) la seconda:
1) dal componente di cui alla lettera b) del comma 9, che la presiede;
2) da un altro dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;
3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 9.
9-quater. Nessun ulteriore compenso è dovuto per la partecipazione alla seconda commissione costituita ai sensi del comma 9 bis.
10. La commissione di gara della sezione centrale dell’Ufficio è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali territorialmente interessate per l’appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta da non meno di tre componenti, compreso il presidente di turno. Nel caso in cui questi sia anche presidente di una sezione territorialmente interessata, le funzioni di presidenza del seggio sono assunte da altro presidente di sezione provinciale, individuato nell’ordine previsto dall’art. 7 del decreto del Presidente della Xxxxxxx 00 xxxxxxx 0000, x. 0, xxxxxxx “Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici”.
11. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico- amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale che assume anche le funzioni di componente supplente, in seno alla commissione di gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 9, senza che ciò importi deroga rispetto alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo.
12. Nell’ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa, la cui dotazione non può superare le trenta unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o dagli enti territoriali interessati.
12-bis. Con provvedimento dell’Ispettore generale dell’Ispettorato tecnico dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici sono nominati i dirigenti preposti alle se-greterie tecnico-amministrative ed il personale da assegnare.
13. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per i lavori pubblici, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 9 fatto salvo quanto previsto dal comma 9 bis.
14. All’atto dell’accettazione dell’incarico ciascun componente delle sezioni è tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.
15. I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni ed in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori anni due. Durante tale periodo i componenti in attività di servizio sono distaccati presso l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell’Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L’incarico di componente della commissione, fatto salvo quanto disposto al primo periodo, non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.
16. Ai componenti delle commissioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo di nomina regionale spetta un’indennità annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 17. Per gli altri componenti l’eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza. Ai componenti le commissioni, dipendenti dell’Amministrazione regionale, a decorrere dall’anno 2008, in luogo dell’indennità annua lorda è corrisposto, fermo restando il disposto di cui all’articolo 36, comma 1, dell’allegato al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all’articolo 35, lettere d) ed e) del medesimo allegato, per importo complessivo equivalente all’indennità di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.
17. Entro il 30 novembre 2002 la Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale per i lavori pubblici approva lo schema di regolamento per il funzionamento dell’ufficio di cui al presente articolo.
17-bis. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal regolamento di cui al comma 17. La gara è espletata nella seduta ordinaria successiva al termine di due giorni a partire dalla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione.
18. A decorrere dal duecentodecimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al comma 17 gli enti appaltanti sono obbligati ad applicare le procedure di cui al presente articolo. 19. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo si provvede ad imputare il relativo onere a carico del bilancio regionale relativo all’esercizio finanziario 2003.”.
Nota all’art. 24, comma 1:
Il decreto Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, recante “Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo”, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2003, n. 180.
Nota all’art. 27, comma 1:
L’articolo 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante “Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell’attività amministrativa”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
“Modifiche alla tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. – 1. Alla tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per la Presidenza della Regione sono apportate le seguenti modifiche: Presidenza della Regione siciliana Uffici equiparati – Ufficio della Segreteria di Giunta.
2. Per l’ufficio di cui all’articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il quale per propria destinazione deve agire in via intersettoriale con tutti i rami di amministrazione con funzioni di Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea e per quello con funzioni di Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea, l’individuazione del dirigente preposto è operata ai sensi e per gli effetti giuridici ed economici dell’articolo 11, commi 4 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 in quanto uffici equivalenti alle strutture previste dalla tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Alla tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’Assessorato regionale della sanità sono apportate le seguenti modifiche: Assessorato regionale della sanità Le parole “- Dipartimento regionale Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera-igiene pubblica” sono sostituite con le seguenti: “– Dipartimento regionale per l’assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti del Fondo sanitario – Dipartimento regionale per le infrastrutture, lo sviluppo e l’innovazione, per la comunicazione e per l’informatizzazione del settore sanitario”.
4. All’organizzazione conseguente alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
5. Per le finalità di cui ai precedenti commi è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 240 migliaia di euro, da iscrivere all’UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215708, cui si provvede quanto a 100 migliaia di euro mediante riduzione della spesa di cui alla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo 128, UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702 e quanto a 140 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.2.8.1, capitolo 613910, del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.
6. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 400 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.
7. Per l’attuazione del presente articolo il ragioniere generale della Regione è autorizzato, con proprio decreto, su proposta congiunta dei dipartimenti interessati, ad apportare le necessarie variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005.”.
Nota all’art. 28, comma 1:
L’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: “Attribuzioni degli Assessorati regionali. – 1. Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:
a) Assessorato regionale delle attività produttive: industria. Cooperazione, escluse le attività delle cooperative edilizie. Commercio, mostre, fiere, mercati. Artigianato. Commercio con l’estero, attività promozionali all’estero e internazionalizzazione delle imprese. Vigilanza sugli enti di settore e sulle cooperative. Aiuti alle imprese. Autorizzazione e vigilanza sulle attività ricettive. Ricerca applicata ed innovazione dei processi produttivi;
b) Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana: patrimonio archeologico, architettonico, archivistico, bibliotecario, etnoantropologico e storico-artistico. Tutela dei beni paesaggistici, naturali e naturalistici. Attività di promozione e valorizzazione delle tradizioni e dell’identità siciliana;
c) Assessorato regionale dell’economia: bilancio. Documenti contabili e finanziari. Dpef. Tesoro. Vigilanza enti regionali. Coordinamento finanza pubblica. Ufficio di statistica della Regione. Controlli interni all’Amministrazione regionale di regolarità amministrativo- contabile. Partecipazioni regionali. Liquidazione enti economici. Demanio e patrimonio immobiliare regionale. Rapporti finanziari Stato-Regione. Entrate e riscossioni. Credito regionale. Risparmio;
d) Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità: energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive. Cave, torbiere e saline. Servizi di pubblica utilità di interesse regionale. Vigilanza enti di settore;
e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro: programmazione, funzionamento e qualità del sistema integrato dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari. Promozione e sostegno delle famiglie. Promozione e sostegno del terzo settore. Inclusione sociale. Vigilanza e controllo sulle Ipab. Servizio civile. Lavoro. Attività ispettive e di vigilanza sul lavoro. Emigrazione ed immigrazione. Cantieri di lavoro. Fondo siciliano per l’occupazione. Servizi pubblici per l’impiego. Ammortizzatori sociali. Politiche attive del lavoro. Orientamento e servizi formativi e per l’impiego. Ciapi. Incentivi per l’occupazione. Formazione in azienda e nell’ambito dei rapporti di lavoro. Tirocini e stage in azienda. Apprendistato e contratti di inserimento. Fondo per l’occupazione dei disabili. Lavori socialmente utili e workfare. Statistiche. Diritti civili. Pari opportunità. Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori. Rapporti con gli enti pubblici relativi;
f) Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica: gestione del personale regionale in servizio e coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale. Formazione e qualificazione professionale del personale regionale (14). Trasparenza, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti. Autoparco. Acquisizione di beni e servizi per gli uffici regionali, salva la competenza della soprintendenza di Palazzo d’Orleans e dei siti presidenziali. [Attività informatiche della Regione e della Pubblica Amministrazione regionale e locale; coordinamento dei sistemi informativi]. Rapporti con gli enti locali e loro consorzi, ivi inclusi i compiti di vigilanza e controllo. Finanza locale, fatte salve le competenze dell’Assessorato regionale dell’economia. Polizia locale. Operazioni elettorali e referendarie in ambito regionale;
g) Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità: lavori pubblici, con esclusione di quelli di interesse nazionale. Interventi di edilizia cooperativistica, economica e popolare o comunque sovvenzionata. Trasporti. Programmazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di comunicazione e trasporti. Motorizzazione civile. Espropriazione per pubblica utilità. Programmazione, realizzazione e gestione dei porti, inclusi quelli turistici. Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale. Vigilanza enti di settore;
h) Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale: funzioni e compiti regionali in materia di istruzione di ogni ordine e grado. Formazione professionale. Assistenza scolastica ed universitaria. Ricerca scientifica. Edilizia scolastica ed universitaria. Vigilanza sugli enti di settore;
i) Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: programmazione e coordinamento interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare, rurale e forestale. Interventi strutturali ed infrastrutturali in agricoltura. Valorizzazione settore agroalimentare. Trasformazione industriale dei prodotti agricoli. Caccia. Demanio trazzerale. Usi civici. Vigilanza enti di settore. Pesca. Demanio forestale;
l) Assessorato regionale della salute: sanità. Programmazione sanitaria. Gestione finanziaria del fondo sanitario. Patrimonio ed edilizia sanitaria. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Igiene pubblica e degli alimenti. Sanità animale. Vigilanza sulle aziende sanitarie. Vigilanza enti di settore;
m) Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente: urbanistica e pianificazione. Tutela e vigilanza ambientale. Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale. Demanio marittimo. Demanio idrico fluviale. Difesa del suolo. Protezione del patrimonio naturale. Tutela dall’inquinamento. Parchi e riserve naturali regionali. Corpo forestale. Vigilanza sugli enti di settore;
n) Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: turismo. Professioni turistiche. Promozione turistica in Italia e all’estero. Manifestazioni ed eventi. Sport. Spettacolo. Cinema, teatri e orchestre. Promozione attività musicali, teatrali, cinematografiche ed artistiche in genere. Vigilanza enti di settore.”
Note all’art. 29, comma 1:
– La legge 6 marzo 1976, n. 52, recante “Interventi straordinari per l’edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 marzo 1976, n. 75.
– La legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)” è pubblicata nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 28 dicembre 1983, n. 354.
– Il comma 441 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” così dispone: “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all’accertamento di eventuali difformità urbanisticoedilizie. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell’articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, nonché agli alloggi di cui al comma 442.”
– L’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, recante “Provvedimenti urgenti nel settore dell’edilizia. Interventi per gli immobili di Siracusa-Ortigia. Provvedimenti per l’approvvigionamento idrico”, così dispone:
“Censimento ed assegnazione alloggi. – 1. I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, integrano i dati del censimento effettuato ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1 e dell’articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, censendo, attraverso avviso pubblico, anche i soggetti che alla data del 31 dicembre 2001 avevano in godimento di fatto alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati o acquistati con finanziamenti regionali o con assegnazione di fondi dello Stato alla Regione o al comune, sempre che si tratti di alloggi per cui manchi un provvedimento di assegnazione o ai quali gli assegnatari abbiano esplicitamente rinunciato.”.
Nota all’art. 30, comma 1:
L’allegato II del decreto del Presidente della Xxxxxxx 00 xxxxxxx 0000, x. 0, xxxxxxx “Regolamento esecutivo dell’art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 “Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.”, è pubblicato nella Gazz. Uff. Reg. sic. 6 aprile 2007, n. 15.
Nota all’art. 30, comma 3:
La legge 31 maggio 1965, n. 575, recante “Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 giugno 1965, n. 138.
Nota all’art. 31, commi 1 e 2:
Per il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” vedi nota all’epigrafe.
Nota all’art. 31, comma 4:
L’art.22 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi”, così dispone:
“Collaudi. – 1. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a
200.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente i 500.000 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. È obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei seguenti casi:
a) in caso di opere di particolare complessità;
b) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
c) in altri casi individuati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
3. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
4. La nomina del collaudatore tecnico-amministrativo è di competenza del Presidente della Regione o dell’Assessore regionale competente per le opere direttamente finanziate ad altri enti o di propria competenza, ferma restando l’imputazione della spesa per il collaudo alla quota per spese tecniche previste in progetto ai sensi della presente legge. L’Amministrazione regionale interessata deve ricevere lo stato finale e gli atti necessari entro la metà del tempo indicato nel capitolato speciale d’appalto per l’esecuzione del collaudo; nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, l’Amministrazione regionale interessata, non oltre novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di stipulazione del contratto, procede alla nomina. Decorso infruttuosamente tale termine la nomina è effettuata dalle amministrazioni aggiudicatrici. Gli incarichi di collaudo statico sono conferiti dall’amministrazione aggiudicatrice. La nomina del collaudatore tecnico-amministrativo, nel caso di opere non finanziate dalla Regione, è di competenza dell’ente che finanzia l’opera medesima.
5. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici liberi professionisti con specifica competenza, purché iscritti da almeno dieci anni negli albi degli ordini professionali per opere di importo superiore ad un milione di euro. Per opere di importo pari o inferiore a un milione di euro la suddetta anzianità è ridotta a cinque anni. Per queste ultime gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo possono essere affidati anche a tecnici pubblici funzionari, con anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e muniti di idonea professionalità. Il corrispettivo dei predetti incarichi di collaudo grava sulla somma di cui al comma 1 dell’articolo 18 ed è determinato secondo quanto ivi previsto.
6. Se il collaudo è affidato a commissioni, queste possono comprendere pubblici funzionari e/o dirigenti, in servizio con almeno dieci anni di anzianità nella rispettiva qualifica presso la pubblica amministrazione, fatto salvo il disposto dell’articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
7. Ai fini dell’affidamento degli incarichi di cui ai commi 5 e 6 l’anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione e quella eventuale di iscrizione agli albi degli ordini professionali con la medesima competenza sono cumulabili, sempreché non siano contestuali.
8. L’anzianità è rilevata dagli elenchi degli ordini professionali provinciali o dalle tabelle delle amministrazioni.
9. Gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, a tecnici appaltatori di opere pubbliche o interessati negli appalti stessi; non possono altresì essere affidati a legali rappresentanti, amministratori, soci, sindaci o dipendenti o consulenti stabili di imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetto l’appalto affidato. Tali requisiti devono risultare da apposita dichiarazione degli interessati, presentata contestualmente all’accettazione dell’incarico e con firma autenticata a norma di legge.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nell’affidamento di incarichi di collaudo a propri funzionari e/o dirigenti ai sensi del comma 4, tenuto conto della capacità e delle esperienze professionali, devono osservare il principio della rotazione degli incarichi stessi, nonché quello della loro equa ripartizione anche in relazione all’entità finanziaria dell’opera.
11. Non possono essere conferiti incarichi di collaudatore, di collaudatore statico o di componente di commissione di collaudo, in corso d’opera o finale, di componente di commissione giudicatrice di appalto - concorso, di componente di commissione giudicatrice di concorso di progettazione, di componente di commissione giudicatrice di concessione di costruzione e gestione, nonché di componente di commissione di appalto per forniture di beni o servizi, a chi nei due anni precedenti la data del conferimento abbia ricevuto uno o più di detti incarichi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi iniziali, cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, esclusa IVA.
12. Non può inoltre conferirsi incarico di collaudatore, di collaudatore statico, di componente di commissione di collaudo, a chi abbia in corso altro di tali incarichi relativamente ad appalto di lavori pubblici affidato alla stessa impresa con cui intercorre il contratto oggetto del nuovo incarico. Il divieto vige anche nel caso in cui il precedente rapporto concerna una delle imprese riunite titolari del nuovo contratto o un raggruppamento di imprese che comprenda l’appaltatore o una delle imprese riunite cui è affidata la realizzazione dell’opera.
13. Le amministrazioni e gli enti non possono conferire consecutivamente allo stesso soggetto incarichi di collaudo di opere eseguite dalla medesima impresa.
14. I limiti e i divieti di cui ai commi 11 e 12 operano anche quando si intende conferire l’incarico di componente di commissione di collaudo a funzionari e/o dirigenti dell’ente appaltante.
15. Nell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non si tiene conto degli incarichi non retribuiti perché svolti nell’adempimento dei compiti di istituto.
16. I componenti di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato a pronunziarsi l’ufficio o l’organo di cui fanno parte, non possono ricevere incarichi retribuiti di studio, di progettista, direttore dei lavori o collaudatore anche statico relativamente a tali opere.
17. L’assenza degli impedimenti di cui al presente articolo deve risultare da apposita dichiarazione resa dagli interessati contestualmente all’accettazione dell’incarico.
18. I componenti di organi consultivi della Regione o degli enti locali, che abbiano reso dichiarazioni non veritiere in ordine alle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo, decadono automaticamente dall’incarico. La revoca è dichiarata dall’autorità competente alla nomina.
19. Per le opere di importo superiore a 2.500 migliaia di euro, esclusa I.V.A, si procede alla nomina di commissioni di collaudo, composte da due componenti. Per le opere di importo superiore a 5.000 migliaia di euro, esclusa I.V.A., il numero dei componenti le commissioni di collaudo è elevato a tre; in tal caso almeno due dei componenti devono essere in possesso di professionalità tecnica.
20. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti a commissioni di più professionisti, ai fini dell’applicazione delle tariffe professionali, si intendono affidati a componenti riuniti in collegio. Per i collaudi riguardanti lavori caratterizzati dalle presenze di più categorie specialistiche, deve essere specificata, nel disciplinare d’incarico, l’attribuzione ai singoli tecnici della categoria per la quale sono chiamati ad effettuare le attività di collaudo.
21. Le commissioni di collaudo possono essere integrate da un componente diplomato, nominato fra i dipendenti dell’ente cui spetta la nomina del collaudatore, appartenente alla categoria non inferiore a quella di istruttore, con compiti di segreteria.
22. Al medesimo spetta un compenso pari ad un terzo dell’onorario del singolo collaudatore, oltre al rimborso delle spese documentate. Lo stesso criterio di rimborso delle sole spese documentate è applicato a tutti gli altri componenti della commissione di collaudo.
23. Resta salva la facoltà di conferire incarichi di collaudo a tecnici diplomati nei limiti delle specifiche competenze ed, in tal caso, agli stessi è corrisposto un onorario determinato secondo le tariffe di appartenenza.
24. Gli incarichi di collaudatore, anche statico, o di componente di commissione di collaudo non possono essere conferiti, a pena di nullità, prima dell’affidamento dei lavori.
25. Le norme del presente articolo si applicano per gli incarichi affidati dopo l’entrata in vigore della presente legge.”.
Note all’art. 32, comma 1:
– La legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, recante “Primi provvedimenti per la semplificazione delle procedure amministrative e per l’acceleramento della spesa” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 1° aprile 1972, n. 15.
– La legge regionale 10 agosto 1978 n. 35, recante “Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l’acceleramento e la semplificazione delle relative procedure” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 12 agosto 1978, n. 35.
– La legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, recante “Norme per l’esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia” è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 2 maggio 1985, n. 18.
– La legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, recante “Nuove norme in materia di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi, nonché modifiche ed integrazioni della legislazione del settore” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 16 gennaio 1993, n. 3.
– La legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante “Interventi straordinari per l’occupazione produttiva in Sicilia.” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 settembre 1993, n. 42.
– La legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante “Disposizioni per l’attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 23 dicembre 2000, n. 61, S.O. n. 32.
– La legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 10 agosto 2002, n. 37.
– La legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 21 maggio 2003, n. 23.
– La legge regionale 28 dicembre 2004, n. 1, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 31 dicembre 2004, n. 56.
– La legge regionale 3 agosto 2005, n. 9, recante “Disposizioni urgenti per consentire l’espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 5 agosto 2005, n. 33.
– La legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, recante “Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 2 dicembre 2005, n. 52.
– La legge regionale 5 dicembre 2006, n. 23, recante “Accelerazione delle procedure di gara per l’appalto di lavori pubblici. Costituzione di una seconda commissione di gara presso le sezioni provinciali. Variazione dei prezzi dei materiali da costruzione.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 7 dicembre 2006, n. 56.
– La legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata. Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del POR Sicilia 2007- 2013.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 31 agosto 2007, n. 40.
– La legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, recante “ Norme in materia di aiuti alle imprese.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 14 agosto 2009, n. 38, suppl. ord. n. 27.
– La legge regionale 3 agosto 2010, n. 16, recante “ Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 agosto 2010, n. 35.
Nota all’art. 32, comma 1:
Per il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” vedi nota all’epigrafe.
LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 719
«Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni». Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Xxxxxxx il 3maggio 2011.
Trasmesso alla Commissione ‘Ambiente e territorio’ il 3 maggio 2011.
D.D.L. n. 515
«Tutela dei lavoratori in occasione di appalti pubblici di servizi. Modifica dell’articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Currenti, Greco, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Mineo, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Scilla il 4 febbraio 2010.
Trasmesso alla Commissione ‘Ambiente e territorio’ il 19 febbraio 2010.
D.D.L. n. 673
«Norme in materia di conferimento di incarichi di collaudo e progettazione».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Xx Xxxxx, Musotto il 20 gennaio 2011. Trasmesso alla Commissione ‘Ambiente e territorio’ il 9 febbraio 2011.
Abbinati nella seduta n. 152 del 10 maggio 2011.
Esaminati dalla Commissione nelle sedute nn. 152 del 10 maggio 2011, 153 dell’11 maggio 2011, 154 del 25 maggio 2011. Deliberato l’invio in Commissione ‘Bilancio’ (II) e al Comitato per la qualità della legislazione del testo coordinato nella seduta n. 153 dell’11 maggio 2011.
Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 63 del 17 maggio 2011. Parere reso dalla Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 235 del 18 maggio 2011.
Deliberato ulteriore invio al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 154 del 25 maggio 2011. Esitato per l’Aula nella seduta n. 154 del 25 maggio 2011.
Relatore: Faraone.
Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 259 del 7 giugno 2011, n. 261 del 14 giugno 2011, n. 262 del 15 giugno 2011, n.
263 del 16 giugno 2011 e n. 264 del 21 giugno 2011.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 264 del 21 giugno 2011.