ACCORDO DI PROGRAMMA
ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA REALIZZAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S9
2013-2015
ACCORDO, ex artt. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii. e 19 della L. 8 novembre 2000,
n. 328, PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI E DELLE ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA DELL’AMBITO S9
L’anno 2014, il giorno del mese di giugno, presso la sede del Comune Capofila Sapri, ubicata in Villa Comunale, è intervenuto la Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx, in qualità di Commissario ad Acta, giusta D.P.G.R. n. 26 del 25/01/2014 e successiva proroga con n. 104 del 23.04.2014, in sostituzione dei Sindaci dei Comuni di Alfano, Camerota, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Centola, Ispani, Morigerati, Roccagloriosa, Rofrano, San Xxxxxxxx a Piro, Santa Marina, Sapri, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella e
Vibonati, nonché della Provincia di Salerno e il Direttore Generale dell’ASL SALERNO , in 1
nome, per conto e nell’interesse degli Enti che rappresentano.
PREMESSO CHE
- l’art. 2 della Costituzione recita: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;
- l’art. 3 della Carta prevede che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale…E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana…”;
- l’art. 31 della Costituzione recita: “ La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi , con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”;
- l’articolo 32 della medesima Carta prevede che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”;
- dai principi costituzionali e per la loro attuazione, deriva la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n.328;
- la Regione Campania, per dare a sua volta esecuzione alla suindicata legge 328/2000, ha emanato la “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale” 23 ottobre 2007, n.11, successivamente modificata ed integrata dalle successive Leggi 30 gennaio 2008, n.1, 27 gennaio 2012, n.1 e 6 luglio 2012, n.15;
- la Legge quadro n. 328 del 8 novembre 2000 individua il "Piano di Zona" come lo strumento per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, volto, in special modo, a favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà;
- l'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall’art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, stabilisce che “la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività e' garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto”;
- il T.U. EE.LL, ovvero il D.lgs. 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. definisce ed attribuisce le competenze generali degli Enti Locali; pertanto: le Regioni sono istituzionalmente preposte ad indicare gli "obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e su questa base a ripartire le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali"; alle Province spettano "le funzioni amministrative d'interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nel settore dei servizi sanitari, di igiene e 2
profilassi pubblica", così come previsto dall'art. 19, comma 2, lett. H), del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267; ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, così come previsto dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- tale ripartizione è riproposta in materia dei servizi sociali dalla legge 8 novembre 2000, n. 328; pertanto alle Regioni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all’art. 8, alle Province spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all’art.7 ai Comuni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all’art. 6 ;
- le Regioni, attraverso le aziende sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall’art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
- le Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall’art. 3 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, sono costituite in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato;
- le Regioni, allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all’articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell’ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando
strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione;
- le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall’articolo 19 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dall’articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle Regioni;
- i Comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge Regionale della Campania n. 11 del 23 ottobre 2007, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale della Campania n.15/2012, ai fini della organizzazione degli strumenti di programmazione, coordinamento e attuazione delle politiche sociali e sociosanitarie, prevede la ripartizione del territorio regionale in “Ambiti territoriali” e l’individuazione dei suddetti strumenti quali "Piani di Zona” di Ambito, aventi efficacia triennale in attuazione del Piano Sociale Regionale;
- la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 320 del 3 luglio 2012 ha individuato i nuovi Ambiti sociali territoriali, prevedendo, tra gli altri ,l’Ambito S9, comprensivo dei Comuni di Alfano – Camerota - Casaletto Spartano - Caselle in Pittari - Celle di Bulgheria – Centola – Ispani – Morigerati – Roccagloriosa – Rofrano - Santa Marina - San Xxxxxxxx a Piro – Sapri
-Torraca - Torre Orsaia – Tortorella – Vibonati, oltre che della Provincia di Salerno e dell’ASL
di Salerno. 3
- con Decreto Dirigenziale n. 860236 del 21.11.2012 dell’Area Generale di Coordinamento
Assistenza Sociale, Attività sociali, Sport, Tempo libero, Spettacolo –Settore Assistenza sociale, Programmazione e Vigilanza Servizi Sociali, la Regione Campania ha reso “Indicazioni per l’avvio dei nuovi Ambiti, così definiti dalla Delibera di Giunta n.320/2012”;
- in data 28.02.2013 i Sindaci dei suddetti Comuni hanno avviato la formale costituzione del nuovo Ambito con la costituzione e l’insediamento del Coordinamento Istituzionale d’Ambito e con la istituzione dell’Ufficio di Piano, con l’individuazione del Comune Capofila –Comune di Sapri;
- la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 134 del 28.05.2013 ha approvato il
Piano Sociale regionale 2013-2015;
- quindi, con Decreto Dirigenziale n. 308 del 17.06.2013 della succitata Area, la Regione ha approvato le “Indicazioni operative per la presentazione dei Piani di Zona triennali –Piano Sociale Regionale 2013-2015”;
- che con deliberazione n. 593 del 20 dicembre 2013, la Giunta regionale ha disposto di procedere, ai sensi dell’articolo 47 della legge regionale n.11/2007 all’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni afferenti all’Ambito territoriale S9, attraverso la nomina di un Commissario ad Acta;
- che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 26 del 25/01/2014 in attuazione della DGR n. 593 del 20 dicembre 2013, è stato nominato Commissario ad Acta la Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx, con lo specifico mandato di provvedere, in sostituzione degli ordinari organi comunali: 1.1 alla adozione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 11/2007, e alla sottoscrizione della forma associativa per l'esercizio associato delle
funzioni afferenti il sistema integrato locale degli interventi e dei servizi sociali; 1.2 alla adozione e alla presentazione del piano di zona di ambito ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 11/2007, nel rispetto delle indicazioni operative di cui al decreto dirigenziale n. 308 del 17 giugno 2013, nonché alla sottoscrizione dell'accordo di programma;
- che, in data 08/04/2014, il Commissario ad Acta, dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx, giusta D.P.G.R. n. 26 del 25/01/2014 e n. 104 del 23.04.2014 in sostituzione dei Sindaci di Alfano – Camerota - Casaletto Spartano - Caselle in Pittari - Celle di Bulgheria – Centola – Ispani – Morigerati – Roccagloriosa – Rofrano - Santa Marina - San Xxxxxxxx a Piro – Sapri -Torraca - Torre Orsaia – Tortorella – Vibonati, in nome e per conto e nell’interesse degli Enti che rappresenta, ha sottoscritto, ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs n. 267/2000, la Convenzione per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali per i Comuni afferenti all'Ambito territoriale S9, per il periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale 2013-2015; e sulla scorta di tutta la documentazione e dei dati acquisiti presso l’Ufficio di Piano di Zona, ha proceduto alla compilazione dell’Accordo di Programma e del relativo Piano di Zona, in applicazione di quanto disposto dal citato D.P.G.R. n. 26 del 25/01/2014
CONSIDERATO
- che ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 e nel rispetto dell’articolo 117, comma 2, lettera m), e dell’articolo 118, comma 4, della Costituzione Italiana, i progetti personalizzati definiti ai sensi dell’articolo 41, comma 3, lettera b) della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 devono essere programmati, gestiti e monitorati da personale dell’ASL e 4
degli Enti locali, attraverso modalità di cogestione della presa in carico, con soggetti del terzo
settore, insieme agli utenti e loro familiari;
- che ai sensi dell'art. 47 della legge regionale n. 1/2012 le prestazioni socio-sanitarie soggette alla compartecipazione di cui all’allegato 1C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, sono erogate previa approvazione di convenzione tra gli ambiti comunali, previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dalla legge regionale 11/2007 e l’ Azienda sanitaria locale di riferimento.
VISTO
- l’art. 19, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e ss.mm.ii., il quale dispone che “ i Comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 4, per gli interventi sociali e socio- sanitari, secondo le indicazioni del Piano Regionale di cui all’articolo 18, comma 6, a definire il Piano di Zona”;
- l’art. 19, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, che dispone che il Piano di Zona sia adottato attraverso un Accordo di Programma;
- l’articolo 19, comma 3, della medesima legge, il quale precisa che all’Accordo di Programma per l’adozione del Piano Sociale di Zona partecipano i Comuni associati; le Aziende Sanitarie Locali, disciplinate dall’articolo 3, D. Lgs. n. 502/92, così come modificato dal D. Lgs. n.
229/99; gli organismi non lucrativi di utilità sociale (D. Lgs. n. 460/97); gli organismi della cooperazione (cooperative; cooperative sociali, L. n. 381/91, altri organismi a modello mutualistico); le associazioni ed enti di promozione sociale (L. n. 383/2000); le fondazioni e gli enti di patronato; le organizzazioni di volontariato (L. n. 266/91); gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab);
- l’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede la conclusione di Accordi di Programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- l’art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, laddove stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune;
- l’art. 10 della legge regionale n.11/0, il quale dispone che “i Comuni associati, negli ambiti territoriali, adottano il piano di zona degli interventi e servizi sociali di cui al successivo art. 21 della medesima legge, nell’ambito delle direttive del Piano sociale regionale e ne garantiscono la realizzazione”;
- l’art. 21, comma 1, della L.R. Campania n.11/2007 e ss.mm.ii., il quale espressamente 5
prescrive che “il piano di zona di ambito è adottato con cadenza triennale …. nel rispetto
del piano sociale regionale attraverso un accordo di programma sottoscritto dai comuni associati in ambiti territoriali e dalla provincia, ai sensi dell’articolo 10 e dell’articolo 11, comma 3, letterab) e sottoscritto in materia di integrazione sociosanitaria, dalla ASL di riferimento.”;
- l’articolo 21, comma 2, della medesima legge, che precisa che “il piano di zona di ambito è adottato previa concertazione, con le province, le comunità montane, le aziende di pubblici servizi alla persona, i soggetti del terzo settore di cui all’articolo 13, le organizzazioni sindacali, gli altri soggetti della solidarietà locale di cui all’articolo 17, gli altri soggetti privati di cui all’articolo 18, che partecipano all’accordo di programma di cui al comma 1 attraverso la sottoscrizione di protocolli di adesione …”;
- che la L.R. Campania n. 11/2007, all’art. 50, prevede la istituzione di un Fondo Sociale Regionale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (comma 1), garantendo, in ogni caso, la copertura dei servizi regionali di sistema e dei livelli essenziali di assistenza sociale a livello territoriale (comma 4) ;
- che la medesima Legge Regionale, all’art. 52 prevede la costituzione da parte dei comuni di un Fondo Unico di Ambito (FUA) per la realizzazione del piano di zona e, all’art. 53, la garanzia da parte dei medesimi enti dell’accesso prioritario ai servizi dei soggetti in condizioni di povertà o con limitata autonomia;
- la Deliberazione con la quale la Giunta Regionale della Campania ha approvato la “Costituzione del Fondo Sociale Regionale (FSR) – anni 2013 e 2015 – per l'applicazione
della I annualità del II Piano Sociale Regionale (PSR) 2013-2015 e programmazione del Fondo per la famiglia;
- il Decreto del Dirigente del Settore Assistenza Sociale della Regione Campania, con il quale è stato approvato il riparto e l’assegnazione della quota di Fondo Sociale Regionale agli Ambiti Sociali Territoriali per l’attuazione del Piano di Zona I annualità del II Piano Sociale Regionale 2013-2015;
VISTE
- le leggi 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. e 8 novembre 2000, n. 328, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii. nonché della legge della Regione Campania 23 ottobre 2007, n.11, come integrata e modificata dalla legge regionale n.15/2012;
Tanto premesso, visto e considerato, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula il seguente accordo di programma, ai sensi dell’art.34, D,Lgs. 267/2000.
SOTTOSCRIVONO
il presente
ACCORDO DI PROGRAMMA 6
PER LA REALIZZAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL PIANO SOCIALE DI ZONA -TRIENNIO 2013/2015 - PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI SERVIZI DI AMBITO ZONALE E PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
PARTE PRIMA
Finalità dell'Accordo di Programma Recepimento della premessa – Finalità – Oggetto –
Principio di leale collaborazione.
Art. 1 Recepimento della premessa
La premessa è parte integrante dell’Accordo di Programma.
L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l’attuazione del Piano di Zona dei servizi socio-sanitari da parte delle Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo di Programma e, più in generale, di tutte le
Amministrazioni che hanno competenza in tema di servizi socio-sanitari, nonché per la coerente ed efficace conduzione del Piano di Zona dell’Ambito S9 stesso e per l'attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dalla legge regionale n. 11/07. I Comuni e gli altri firmatari del presente accordo si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano di Zona dell’Ambito S9 allegato secondo la parte a ciascuno di essi attribuita e in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, si impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona.
Art. 2 Finalità
Il presente Accordo di Programma si propone:
a) di definire le modalità di attuazione del Piano Sociale di Ambito per il periodo 2013-2015;
b) di promuovere la gestione unitaria del Piano di Zona regolando compiutamente l’esercizio associato di alcuni servizi, individuando per ognuno il soggetto tecnico gestore e il soggetto amministrativo responsabile della gestione, nonché le modalità di suddivisione dei costi e le modalità di compartecipazione dei cittadini interessati a tali servizi;
c) di realizzare di concerto con l’ASL SALERNO la piena integrazione tra i servizi sociali comunali e i servizi sociosanitari della ASL, considerando quale area strategica prioritaria la domiciliarità, con particolare riguardo all'obiettivo regionale di incrementare il numero di anziani ultrasessantacinquenni assistiti in A.D.I., in armonia con le linee guida regionali; 7
d) di garantire, inoltre, le prestazioni residenziali e semiresidenziali mediante la definizione di progetti personalizzati definiti dalle Unità di Valutazione Integrata, rinviando le modalità di gestione, organizzazione ed erogazione ai regolamenti dell’ASL Salerno e dell’Ambito S9;
e) di consolidare amministrativamente la gestione associata delle funzioni inerenti i servizi sociali, i servizi sociosanitari e i servizi educativi di competenza dei Comuni appartenenti all’ambito;
f) di prendere atto e riepilogare gli impegni già assunti dalle Amministrazioni comunali e dagli altri sottoscrittori, al fine di confermarne la validità e consolidarne gli impegni;
Art. 3 Oggetto
Il presente Accordo di Programma ha per oggetto:
a) la compiuta definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti istituzionali coinvolti nell’attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona dell’Ambito S9 e nei Programmi delle Attività Territoriali (P.A.T.);
b) il recepimento da parte delle Amministrazione pubbliche coinvolte dei protocolli d’intesa, della Convenzione ai sensi della DGRC 50/2012 e dei regolamenti approvati aventi per oggetto la gestione integrata dei servizi socio assistenziali e sociosanitari.
c) la definizione dei ruoli e delle attribuzioni dell’Ufficio di Piano dell’Ambito S9;
d) l’individuazione dei soggetti pubblici incaricati di agire amministrativamente per la gestione associata delle risorse che confluiscono nel Fondo Unico d’Ambito.
Art. 4
Principio di leale collaborazione
Gli Enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo di Programma con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell’interesse pubblico generale che conduca a soluzioni in grado di realizzare il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l’assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuna di esse è affidataria.
PARTE SECONDA
I rapporti tra i soggetti sottoscrittori.
Priorità – Impegno dei soggetti firmatari – Responsabilità.
Art. 5 Priorità
Gli Enti individuano il Comune di Sapri quale Ente con funzione di Capofila del presente accordo di programma, attribuendogli, a tal fine, le relative responsabilità amministrative.
Il Sindaco dell’Ente Capofila, o suo delegato, assume la rappresentanza legale relativa al
presente accordo di programma nei rapporti con i terzi ed in giudizio. 8
Le componenti istituzionali firmatarie dell’Accordo intendono realizzare in forma integrata
gli specifici interventi nell’ambito dei settori indicati come prioritari dalla Regione Campania nel Piano Sociale Regionale 2013-2015, approvato con delibera di Giunta regionale n. 134 del 28 maggio 2013, così come illustrato nel documento di Piano in allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo:
Ritengono inoltre di individuare, sin da ora, quali strumenti prioritari a supporto della gestione unitaria dei servizi i seguenti atti:
- convenzione ex art.30 D.Lgs 267/00 per la organizzazione la gestione dei servizi sociali e sociosanitari dell’Ambito S9 sottoscritta in data 08/04/2014 da parte del Commissario ad Acta dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx;
- convenzione tra l’ASL Salerno e l’Ambito Sociale, sottoscritta ai sensi della DGRC n.50/2012;
- regolamento di organizzazione e di funzionamento del Coordinamento Istituzionale d’Ambito;
- regolamento per il funzionamento dell’Ufficio di Piano di Ambito;
- regolamento di accesso ai servizi sociali essenziali e prioritari;
- regolamento per il funzionamento del Segretariato Sociale
- regolamento per il funzionamento del Servizio Sociale Professionale;
- regolamento di compartecipazione dell’utenza al costo delle prestazioni;
- regolamento per l’accesso ai servizi sociosanitarie di funzionamento della P.U.A. e della Unità di Valutazione Integrata;
- regolamento del sistema integrato dei controlli interni e del Fondo Unico d’Ambito;
- regolamento per l’affidamento per l’affidamento dei servizi a terzi;
- schema di sintesi della carta dei servizi;
Art. 6
Impegno dei soggetti firmatari
L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari, i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall’accordo stesso e da quanto specificato nell’allegato Piano di Zona nei successivi piani esecutivi e nei regolamenti.
Per quanto riguarda il Piano Sociale di Zona, i sottoscritti Enti assumono gli impegni definiti nel documento di Piano per ogni singola azione e negli atti d’intesa sottoscritti in data odierna.
Le Parti che sottoscrivono il presente Accordo si impegnano, inoltre, a:
a) garantire nell’Ambito territoriale S9 la realizzazione dei servizi afferenti ai livelli essenziali e prioritari di assistenza individuati dalla Regione Campania per l’area sociale e sociosanitaria;
b) realizzare, secondo le rispettive competenze, gli interventi approvati nel Piano Sociale di Zona d’Ambito, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal Piano stesso e precisate, per le prestazioni socio-sanitarie, nella programmazione sottoscritta tra ASL Salerno- Distretto 71 e Ambito S9;
c) dare avvio ad ogni intervento condiviso con il presente atto e con quelli ad esso allegati, prevedendo che i fondi degli interventi e servizi che eventualmente non dovessero essere avviati verranno, ove possibile, riutilizzati per altri progetti nello stesso territorio di riferimento; 9
d) dare, secondo gli indirizzi e le prescrizioni regionali, compiutezza al sistema di integrazione sociosanitaria per l’espletamento dei servizi previsti dal Piano di Zona d’Ambito;
e) garantire l’Assistenza Domiciliare Integrata ed ogni altra prestazione sociosanitaria compartecipata tra Ambito S9 e ASL di Salerno-Distretto 71-, nei termini previsti nel Piano di Zona e nello specifico regolamento, in coerenza con le linee di indirizzo della Regione Campania e compatibilmente con le risorse del F.N.A., sulla base di progetti personalizzati definiti dalle U.V.I.;
f) garantire le prestazioni residenziali e semiresidenziali ai cittadini disabili mediante la definizione di progetti personalizzati definiti dalle Unità di Valutazione Integrata, rinviando per la ripartizione dei costi a quanto definito nella programmazione tra ASL Salerno- Distretto 71e Ambito S9;
g) realizzare la Porta Unica di Accesso alla rete dei servizi sociali e sociosanitari per l’attuazione del welfare d’accesso e la realizzazione di una importante porzione della integrazione sociosanitaria, a partire dalla formulazione delle risposte da fornire ai bisogni degli utenti, conformemente alle attuali linee guida regionali sul sistema dei servizi domiciliari, del quale si impegnano a dare attuazione;
h) dare applicazione alle determinazioni regionali in riferimento alla compartecipazione alla spesa delle prestazioni sociosanitarie in attuazione del Titolo V della legge regionale 23 ottobre 2007;
i) prevedere la gestione, il monitoraggio, la contabilità e la rendicontazione congiunta delle prestazioni sociosanitarie;
L’Amministrazione Provinciale di Salerno, nell’ambito e con i limiti della propria competenza e responsabilità di coordinamento delle iniziative adottate sul territorio provinciale, garantisce la coerenza degli interventi presentati dagli enti locali con gli obiettivi della Legge e della delibera regionale; assicura, nei limiti delle proprie competenze, il presidio delle funzioni di monitoraggio dell'attuazione della Legge e del Piano, di documentazione, promozione e consulenza metodologica; garantisce, infine, assistenza e collaborazione nella definizione di progetto di inserimento lavorativi di soggetti appartenenti a fasce deboli.
L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno si impegna a garantire la gestione dei progetti programmati in compartecipazione ed a intervenire nei servizi e nei progetti indicati nel Piano Sociale di Zona d’Ambito S9 secondo le modalità e le procedure afferenti alle proprie competenze e funzioni e le indicazioni e prescrizioni dettate dalla Regione Campania;
I Comuni associati assumono l’onere di seguire l’esecuzione degli interventi di propria competenza, curandone gli aspetti operativi di realizzazione e provvedendo alla eventuale stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale coinvolte nell’attuazione degli stessi. Inoltre si impegnano a collaborare con gli incaricati della Provincia della fase di monitoraggio in itinere e di valutazione; provvedono, altresì, ad assicurare l’attività amministrativa-contabile di gestione dei progetti per la porzione di eventuale loro competenza, nonché l’attività di rendicontazione della spesa sostenuta, nei termini che definiti dalla Regione Campania.
I Comuni dell’Ambito, infine, si impegnano a promuovere e ad attivare misure di inserimento lavorativo di soggetti in fasce deboli, anche avvalendosi degli strumenti della
Legge 68/1999. 10
Art. 7 Responsabilità
Con l’assunzione degli impegni elencati nel precedente articolo, derivano per le Parti sottoscrittrici del presente atto responsabilità di natura istituzionale e gestionale.
PARTE TERZA ASPETTI ORGANIZZATIVI
Rapporti con il terzo settore - Assetto organizzativo dell’Ufficio di Piano - Competenze Ufficio di Piano - Coordinamento Istituzionale - Funzioni del Coordinamento - La gestione del Piano di Zona - Azioni di comunicazione sociale sugli obiettivi, le attività e i risultati del Piano di Zona.
Art. 8
Rapporti con il terzo settore
Con i soggetti del Terzo Settore, in quanto ritenuti soggetti fondamentali per la realizzazione dei progetti e degli interventi previsti dal Piano di Zona d’Ambito S9, verranno instaurati rapporti formali in virtù di specifiche convenzioni stipulate a seguito di procedure di affidamento ovvero di accreditamento, nonché attraverso la costituzione di un Tavolo
Permanente di confronto al quale saranno invitati a prendere parte tutti gli esponenti delle organizzazioni più rappresentative.
Art. 9 L’Ufficio di Piano
L’Ufficio di piano dell’Ambito S9 è la struttura tecnica di supporto per la realizzazione del Piano Sociale di Zona.
Esso, circa natura, competenze ed organizzazione, si conforma a quanto puntualmente previsto dalla normativa regionale di riferimento (art. 23 L. R.C. n.11/2007) e dallo specifico regolamento d’Ambito, che del presente atto costituisce parte integrante.
Art. 10
Assetto organizzativo dell’Ufficio di Piano
L’utilizzo del personale di ruolo nei Comuni facenti parte dell’Ambito S9 e nella ASL di Salerno necessario alla realizzazione degli obiettivi del Piano di Zona d’Ambito 2013-2015, avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Coordinatore dell’Ufficio di Piano e dei Responsabili del Servizio delle rispettive Amministrazioni di appartenenza, ferma restando la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri di ogni Amministrazione.
Nella definizione dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano e per il suo funzionamento, le Amministrazioni aderenti interessate si impegnano ad individuare in modo puntuale l'eventuale possibilità di un apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane, 11
espresso in giornate/uomo oppure in ore/uomo, ovvero delle risorse economiche necessarie per le risorse umane da acquisire, nei termini di legge, all'esterno.
Le variazioni alla dotazione organica del personale sono deliberate dal Coordinamento Istituzionale.
Nel caso di utilizzo di personale degli Enti convenzionati, il Coordinatore dell’Ufficio di piano farà diretto riferimento alle Amministrazioni dei citati Enti, le quali saranno garanti dei requisiti di idoneità professionale, anche dal punto di vista igienico – sanitario e dei dovuti atti assicurativi.
L’articolazione dell’orario di lavoro, qualora diversa da quella inizialmente concordata, sarà definita previo accordo con l’Amministrazione fornitrice in relazione alle esigenze operative ed organizzative.
Art. 11
Il Coordinamento Istituzionale
Il Coordinamento Istituzionale svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, puntualmente individuate dall’art. 11 della Legge R.C. n.11/2007.
Le modalità di convocazione e di funzionamento del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S9 sono disciplinate dallo specifico regolamento.
Art. 12
La gestione del Piano di Zona
Gli Enti aderenti hanno affidata la gestione del Piano di Zona dell’Ambito S9 attraverso l’istituto della Convenzione ex art. 30 del T.U. n. 267/00, stipulata in data 08/04/2014, avente validità triennale.
Detta Convenzione disciplina, tra l’altro, l’organo competente a nominare il Coordinatore dell'Ufficio di Piano.
Le attività del Piano di Zona saranno finanziate con le risorse economiche messe a disposizione annualmente dal Fondo Regionale per le Politiche Sociali, sulla scorta del Piano di Riparto Regionale, adottato dalla Regione Campania, nell’esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla legge regionale
n. 11/07, in relazione alle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, nonché da eventuali fondi europei aggiuntivi e dalle quote di cofinanziamento dei Comuni.
Art. 13
Quota minima di compartecipazione dei Comuni
I Comuni si impegnano a contribuire alla copertura delle spese di attuazione del Piano di Zona di Ambito 2013-2015 nella misura minima di € 7,00 (euro sette/00) per abitante.
Art. 14
Azioni di informazione, comunicazione istituzionale e promozione della governance
Le azioni di informazione istituzionale sono finalizzate al corretto svolgimento del processo di formazione della volontà, garantendo, altresì, il fondamentale principio di trasparenza nell’attuazione della stessa. 12
Esse sono finalizzate, nel contempo, a promuovere i processi di partecipazione e governance dei
cittadini, in forma singola e o associata.
Nell’ambito delle suddette azioni saranno articolati momenti e luoghi di confronto interistituzionale e con i soggetti delle comunità locali.
Le complessive azioni informative e di comunicazione istituzionale saranno valorizzate attraverso i media, il sito Web dell’Ambito S9, sito Web dell’ASL Salerno e la Carta dei Servizi.
PARTE QUARTA L’ESECUZIONE DELL’ACCORDO
Collegio di vigilanza - Procedimento di arbitrato - Azioni ammissibili in via giurisdizionale- Efficacia dell'attività amministrativa già espletata prima della stipula del presente accordo – Recesso – Durata - Efficacia dell'Accordo – Esenzione del bollo – Registrazione
Art. 15
Azioni ammissibili in via giurisdizionale
Sono ammissibili, in via giurisdizionale tutte le azioni necessarie ed opportune al compimento ed alla tutela degli interventi e dei servizi previsti dal Piano di Zona 2013-2015 dell’Ambito S9, nonché al corretto funzionamento delle strutture di supporto del medesimo Piano.
Art. 16
Foro giurisdizionale competente
Le Parti sottoscrittrici del presente atto individuano, ai fini della definizione di controversie insorte in/per la esecuzione del presente Accordo, i relativi Fori giurisdizionali competenti.
Art. 17
Efficacia dell'attività amministrativa già espletata in vista della stipula del presente accordo
Sono salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assensi, accordi relativi a progetti già approvati, posti in essere da parte degli Enti firmatari del presente atto anteriormente alla stipula del medesimo.
Art. 18 Recesso
Gli Enti sottoscrittori si impegnano, nel caso intendano recedere dal presente Accordo, in
tutto o in parte, di darne comunicazione agli altri sottoscrittori con un anticipo non inferiore a tre mesi, al fine di consentire ai soggetti rimanenti di ridefinire i reciproci obblighi e impegni.
Art. 19 Durata
Il presente accordo ha efficacia per il triennio 2013-2015, fatta salva la possibilità di riformulazione parziale e totale al fine di conformarsi ad eventuale diversa normativa
sopravvenuta ad esso. 13
Art. 20 Efficacia dell’Accordo
L’Accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione mentre sarà opponibile ai terzi dal momento dell’attuazione degli adempimenti di cui all’art. 34, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 21 Esenzione del bollo
La presente scrittura privata gode dell’esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Allegato B art. 16 nel testo integrato e modificato dall’art. 28 D.P.R. 30
Dicembre 1982, n. 955 e D.M. 20 Agosto 1992.
Art. 22 Registrazione
Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell’art. 1 della Tabella Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 23 Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia al contenuto della normativa regionale e nazionale vigente in materia, alla Convenzione ex art. 30 D.lgs. n.267/2000, sottoscritta in data 08/04/2014 ed ai regolamenti di organizzazione allegati al presente atto ed al Piano di Zona 2013-2015 dell’Ambito S9.
Art. 24 Norme finali
Il presente Accordo annulla quelli, analoghi, eventualmente già sottoscritti dai singoli Enti Associati ai sensi della L.R. 11/2007 e ss.mm.ii.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Comune di Xxxxxx | In sostituzione del Rappresentante Legale (D.P.G.R. n. 26 del 25/01/2014) Il Commissario ad Acta Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx |
Comune di Camerota | In sostituzione del Rappresentante Legale (D.P.G.R. n. 26 del 25/01/2014) Il Commissario ad Acta Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx |
Comune di Casaletto Spartano | In sostituzione del Rappresentante Legale (D.P.G.R. n. 26 del 25/01/2014) Il Commissario ad Acta Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx |
Comune di Caselle in Pittari | In sostituzione del Rappresentante Legale (D.P.G.R. n. 26 del 25/01/2014) Il Commissario ad Acta Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx |
Comune di Celle di Bulgheria | In sostituzione del Rappresentante Legale (D.P.G.R. n. 26 del 25/01/2014) Il Commissario ad Acta Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx |
Comune di Xxxxxxx | In sostituzione del Rappresentante Legale (D.P.G.R. n. 26 del 25/01/2014) Il Commissario ad Acta Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx |
Comune di Ispani | In sostituzione del Rappresentante Legale (D.P.G.R. n. 26 del 25/01/2014) Il Commissario ad Acta |
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15
Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx | |
Comune di Morigerati | In sostituzione del Rappresentante Legale (D.P.G.R. n. 26 del 25/01/2014) Il Commissario ad Acta Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx |
Comune di Roccagloriosa | In sostituzione del Rappresentante Legale (D.P.G.R. n. 26 del 25/01/2014) Il Commissario ad Acta Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx |
Comune di Rofrano | In sostituzione del Rappresentante Legale (D.P.G.R. n. 26 del 25/01/2014) Il Commissario ad Acta Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx |
Comune di San Xxxxxxxx a Piro | In sostituzione del Rappresentante Legale (D.P.G.R. n. 26 del 25/01/2014) Il Commissario ad Acta Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx |
Comune di Santa Marina | In sostituzione del Rappresentante Legale (D.P.G.R. n. 26 del 25/01/2014) Il Commissario ad Acta Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx |
Comune di Sapri | In sostituzione del Rappresentante Legale (D.P.G.R. n. 26 del 25/01/2014) Il Commissario ad Acta Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx |
Comune di Torraca | In sostituzione del Rappresentante Legale (D.P.G.R. n. 26 del 25/01/2014) Il Commissario ad Acta Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx |
Comune di Torre Orsaia | In sostituzione del Rappresentante Legale (D.P.G.R. n. 26 del 25/01/2014) Il Commissario ad Acta Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx |
Comune di Tortorella | In sostituzione del Rappresentante Legale (D.P.G.R. n. 26 del 25/01/2014) Il Commissario ad Acta Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx |
Comune di Vibonati | In sostituzione del Rappresentante Legale (D.P.G.R. n. 26 del 25/01/2014) Il Commissario ad Acta Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx |
Provincia di Salerno | Il Presidentee Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx |
A.S.L. SALERNO | Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx |
Ambito Territoriale S9 , lì
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