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COMUNE DI SUMIRAGO
Prov. di Varese
Settore finanziario e tributi
TEL. 0000000000 – FAX 0000000000
COD. FISC. 00309330124
SCHEMA
DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 1 - Affidamento del servizio
Il Comune di Sumirago affida il Servizio di Tesoreria a che accetta, di svolgerlo presso la
propria sede, col proprio personale, nei giorni e nei limiti dell’orario stabilito dalle disposizioni contenute nel C.C.N.L. e negli integrativi aziendali, garantendo di svolgere le operazioni di riscossione e di pagamento in circolarità anche presso le proprie filiali, agenzie e sportelli.
2. Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo fra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici, ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.
Art. 2 - Durata del servizio
1. La presente convenzione ha effetto a decorrere dalla data del 01/07/2009 al 31/12/2013.
2. Dopo la scadenza della convenzione e comunque fino all’individuazione del nuovo gestore, il Tesoriere ha l’obbligo di continuare il servizio per almeno sei mesi.
3. All’atto della cessazione del servizio regolamentato dalla presente convenzione, il Tesoriere è tenuto a depositare presso l’Ente tutti i registri, i bollettari e quant’altro inerente alla gestione del servizio medesimo, senza che rilevi il momento in cui la cessazione si verifica.
Art. 3 - Oggetto e limiti della convenzione
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria del Comune e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’ente e dallo stesso ordinate con l’osservanza della normativa vigente al riguardo, nonché la gestione di titoli e valori.
2. L’esazione è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria disponibilità nelle riscossioni restando sempre a cura dell’ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.
3. Esula dall’ambito del presente accordo la riscossione delle “entrate patrimoniali assimilate” nonché dei contributi di spettanza dell’ente, affidata sulla base di apposita convenzione; è esclusa, altresì, la riscossione delle entrate tributarie affidata ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs n. 446 del 1997. In ogni caso, le entrate di cui al presente comma pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di tesoreria.
In deroga al comma precedente, il tesoriere è tenuto alla vendita dei blocchetti buoni pasto per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria senza oneri ulteriori a carico degli utenti salvo il prezzo complessivo stabilito dal comune.
Il tesoriere è altresì obbligato alla riscossione delle bollette dell’acquedotto applicando su ogni bolletta una commissione di €, 1,00.
La riscossione delle bollette acquedotto viene effettuata, di norma due volte all’anno in date da concordare con l’ufficio tributi del Comune.
4 L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere – ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso – le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, qualora previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente, presso il Tesoriere sono aperti conti correnti bancari intestati all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali.
Art. 4 - Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno: dopo tale data non possono effettuarsi operazioni di cassa sul Bilancio dell’anno precedente.
Art. 5 - Riscossioni
1. Il Tesoriere provvede ad incassare tutte le somme spettanti al Comune per qualsiasi titolo e causa, rilasciando in suo luogo e vece quietanza liberatoria.
2. Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dal Comune su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal
responsabile del Servizio Finanziario o da un suo delegato, contro rilascio di regolari quietanze, numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario. Gli ordinativi di incasso dovranno contenere le indicazioni di cui all’art. 180 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Il Comune si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e la qualifica delle persone autorizzate alla firma degli ordinativi di incasso, nonché le successive variazioni.
4. Il Tesoriere deve accettare, anche in difetto di ordinativo di incasso, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo a favore dell’Ente, rilasciandone ricevuta contenente:
- cognome nome e domicilio del versante, con indicazione delle persone giuridiche, Società commerciali, Associazioni o persone fisiche per cui si esegue l’operazione
- causale del versamento dichiarata dal versante
- ammontare del versamento
- la clausola espressa “salvi i diritti dell’ente”
5. Qualora la ricevuta non contenga tutti gli elementi sopra indicati, il Tesoriere è obbligato ad attivare a suo carico le iniziative per acquisire i dati mancanti, necessari per l’emissione dell’ordinativo di incasso.
6. Il Tesoriere non è tenuto in ogni caso ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi.
7. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all’Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza è disposto esclusivamente dalle stesse persone autorizzate alla firma degli ordinativi di incasso, mediante ordine scritto ovvero previa emissione di reversale. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita il corrispondente importo sul conto di Tesoreria.
8. L’accredito al conto di tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse è effettuato il giorno stesso in cui il Tesoriere ne ha la disponibilità.
9. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso dell’apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò, l’Ente emette, nei termini di cui al precedente comma, i corrispondenti ordinativi a copertura.
Art. 6 - Pagamenti
1. I pagamenti sono disposti dall’Ente ed effettuati dal Tesoriere in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dal Comune su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del Servizio Finanziario o suo delegato.
2. Il Comune si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e la qualifica delle persone autorizzate alla firma dei mandati di pagamento, nonché le successive variazioni.
3. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi previsti dall’art. 185 del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Il Tesoriere darà luogo, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, ai pagamenti previsti dall’art. 185, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00. Il mandato di pagamento verrà emesso, ai fini della regolarizzazione, entro quindici giorni e comunque entro la fine del mese in cui il Tesoriere ha provveduto al pagamento e dovrà riportare l’annotazione: “a copertura del sospeso n……”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dal Comune dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.
6. Salvo i casi di pagamenti disposti in vigenza di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, il Tesoriere esegue i pagamenti:
a) per i mandati emessi in conto competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge;
b) per i mandati emessi in conto residui, entro i limiti delle somme iscritte nell’apposito elenco fornito dal Comune e comunque nei limiti delle disponibilità di cassa e delle linee di credito accordate.
7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo in tal caso titoli legittimi di scarico per il Tesoriere.
8. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi previsti dall’art. 185 del D. Lgs. n. 267/2000, non
sottoscritti dalla persona legittimata, ovvero che presentino abrasioni, cancellature o correzioni in qualsiasi loro parte o discordanza fra la somma scritta in lettere e quella in cifre.
9. L’Ente può disporre, con espressa annotazione sui titoli contenenti l’indicazione delle modalità da utilizzare e gli estremi necessari all’esatta individuazione e ubicazione del creditore, che i mandati vengano estinti con le seguenti modalità:
a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato.
10. E’ previsto, inoltre, come mezzo di pagamento l’assegno-quietanza, spedito al domicilio del beneficiario, senza spese, negoziabile presso qualsiasi istituto di credito.
11. L’utilizzo di altri mezzi di pagamento disponibili o che si renderanno disponibili nel circuito bancario e postale dovrà essere autorizzato dall’Ente.
12. L’Ente può chiedere per iscritto al Tesoriere di procedere all’estinzione di mandati con modalità diverse da quelle indicate nei titoli già trasmessi. La richiesta dovrà essere protocollata e firmata dal responsabile del Servizio Finanziario o suo delegato. Copia della richiesta dovrà essere allegata al mandato di pagamento prima della restituzione all’Ente.
13. I mandati saranno messi in pagamento, di norma, il giorno lavorativo (con riferimento all’orario di servizio delle Aziende di credito) successivo a quello della consegna al Tesoriere, salvo diversa indicazione dell’Ente che potrà richiedere l’anticipazione del termine allo stesso giorno di emissione, ove ne dichiari l’urgenza, oppure il differimento a data successiva.
14. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o postale localizzato il Tesoriere si impegna, a richiesta dell’Ente, a fornire tutte le informazioni necessarie ad attestare l’avvenuto pagamento degli assegni medesimi; si obbliga altresì a riaccreditare al Consorziol’importo degli assegni circolari o postali scaduti o non recapitati per irreperibilità dei destinatari.
15. I pagamenti a favore di persone giuridiche private o di associazioni devono contenere l’indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse. L’accertamento della qualifica incombe all’Ente.
16. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in merito all’applicazione delle norme stesse.
17. Per la trasmissione e il pagamento dei mandati relativi alle retribuzioni del personale dipendente e ai contributi previdenziali si applica la disciplina di cui all’art. 22 della legge 29 ottobre 1987 n. 440 e al Decreto Ministero del Tesoro 12 settembre 1988, salvo la parte applicabile ai soli enti assoggettati al sistema di Tesoreria Unica.
18. Con riferimento al pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento notificate ai sensi di legge, il Tesoriere ha l’obbligo di effettuare i necessari accantonamenti, in funzione delle scadenze, anche tramite apposizione di vincolo sull’eventuale anticipazione di tesoreria.
19. Il Tesoriere provvederà a commutare d’ufficio in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre.
20. Tutte le spese inerenti all’esecuzione dei pagamenti saranno a carico dei beneficiari, salvo diversa e specifica disposizione scritta dell’Ente. Il Tesoriere, pertanto, è autorizzato a trattenere dall’importo nominale del mandato l’ammontare delle spese in questione che sarà annotato sul titolo stesso e costituirà parte integrante della quietanza.
21. A comprova dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni di accreditamento o commutazione e ad apporre il timbro “pagato” con data e propria firma. Il Tesoriere può in alternativa annotare gli estremi della quietanza su documentazione meccanografica da consegnare all’Ente unitamente ai mandati in allegato al proprio rendiconto.
22. L’Ente si impegna a non presentare o trasmettere mandati alla tesoreria oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data o che non determinano effettivo movimento in denaro.
23 L’ente qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di tesoreria provinciale dello stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere entro e non oltre il quinti giorno lavorativo
bancabile precedente la scadenza, apponendo sui medesimi la seguente annotazione “da eseguire entro il……mediante giro fondi dalla contabilità speciale di questo Ente a quella di………intestatario della contabilità n. presso la medesima sezione di tesoreria provinciale dello stato.
Art. 7 Criteri di utilizzo delle giacenze per l’effettuazione dei pagamenti,
Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l’utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti di cui al presente articolo.
Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, l’ente ed il tesoriere adottano la seguente metodologia :
-l’effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere, anche se momentaneamente investite (salvo quanto disposto al successivo comma 3); in assenza totale o parziale di dette somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle somme libere depositate sulla contabilità speciale dell’ente;
-in assenza totale o parziale di somme libere, l’esecuzione del pagamento ha luogo mediante l’utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui al successivo art. 15
L’ente si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate in investimenti finanziari.
Art. 8 - Particolari condizioni di incasso e di pagamento
1. Il pagamento delle indennità di carica e di presenza e delle competenze al personale dipendente dell’Ente che abbiano scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in c/c da aprirsi, su indicazione del beneficiario, presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto Tesoriere, verrà effettuato mediante una operazione di addebito al conto di tesoreria e di accreditamento ad ogni c/c senza spese, con valuta compensata.
2. La valuta di accreditamento di cui al precedente comma deve essere applicata anche per gli accrediti da effettuarsi presso i conti correnti accesi dal personale dipendente presso altri Istituti di credito.
Art. 9 - Trasmissione ordinativi di incasso e mandati di pagamento
1. Gli ordinativi di incasso (reversali) e i mandati di pagamento sono trasmessi dall’Ente al Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da distinta debitamente sottoscritta, in doppia copia, di cui una – vistata dal Tesoriere - fungerà da ricevuta.
Art. 10 - Rimborso spese su bonifici
1. L’ammontare del rimborso spese su bonifici disposti a favore di creditori titolari di conti correnti intrattenuti presso Aziende di credito diverse dal Tesoriere viene quantificato in €
e posto a carico del beneficiario.
2. Ai fini dell’applicazione degli oneri di cui al comma precedente i mandati emessi nell’arco della medesima giornata a favore di un unico soggetto andranno regolati, a fronte della medesima modalità di pagamento, con applicazione del rimborso ad un solo mandato.
3. Sono esonerati dall’applicazione degli oneri in narrativa:
- le competenze del personale dipendente
- le indennità di carica, di presenza ed i rimborsi spese a favore dei componenti del consiglio comunale e della Giunta Comunale.
- i bonifici di importo inferiore ad € 260,00.
Art. 11 - Imposta di bollo
1. I mandati di pagamento debbono recare l’indicazione se le operazioni in essi ordinate siano o meno da assoggettare all’imposta di bollo.
Art. 12 - Trasmissione documenti contabili al Tesoriere
1. L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere:
- all’inizio di ciascun esercizio, l’elenco provvisorio dei residui previsto dal Regolamento di Contabilità
- nelle more dell’esecutività del bilancio di previsione, copia della deliberazione relativa all’esercizio provvisorio
- copia del provvedimento consiliare di deliberazione del Bilancio di Previsione debitamente esecutivo
- copia del Bilancio di previsione
- copia delle deliberazioni aventi per oggetto prelievi dal Fondo di Riserva e variazioni di bilancio
- copia della deliberazione consiliare di approvazione del Rendiconto di gestione, esecutiva ai sensi di legge
- copia del Conto del Bilancio
- copia dell’elenco definitivo dei residui attivi e passivi
- comunicazione riguardante le rate di mutuo in scadenza nell’esercizio per le quali è previsto l’obbligo di versamento a carico del Tesoriere
- copia della deliberazione consiliare di nomina dei Revisori dei conti e delle deliberazioni di modifica dello stesso
- copia del Regolamento di Contabilità e delle deliberazioni esecutive di modifica dello stesso
- copia del Regolamento di Economato e delle deliberazioni esecutive di modifica dello stesso
- copia degli atti di nomina degli agenti contabili e degli eventuali loro sostituti.
Art. 13 - Obblighi gestionali del Tesoriere
1. Il Tesoriere è tenuto nel corso dell’esercizio ai seguenti adempimenti:
a) aggiornamento, conservazione e trasmissione quotidiana all’Ente del giornale di cassa con evidenza dei sospesi di entrata e quelli di spesa (rispettivamente, operazioni di incasso effettuate in difetto di reversale e pagamenti eseguiti senza la preventiva emissione del relativo mandato)
b) aggiornamento, conservazione e trasmissione mensile all’Ente della verifica di cassa (incassi e pagamenti, con evidenza delle operazioni non ancora regolarizzate relative a incassi e pagamenti eseguiti in carenza di reversale e di mandato, nonché delle reversali emesse e non riscosse e dei mandati emessi e non pagati)
c) aggiornamento, conservazione e trasmissione mensile o trimestrale all’Ente della documentazione relativa alla gestione dei titoli connessi ai lasciti testamentari a favore del Comune e delle azioni di proprietà dell’Ente
d) aggiornamento, conservazione e trasmissione mensile all’Ente della documentazione relativa alla gestione dei titoli connessi alle eventuali operazioni di reinvestimento delle giacenze di cassa eccedenti il fabbisogno ordinario
e) intervento alla stipulazione dei contratti ed a qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza
f) conservazione copia verbali verifica di cassa ordinarie e straordinarie
g) in concorso con l’Ente, compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa, nonché ogni altra comunicazione, certificazione o statistica prevista dalla normativa in vigore nei periodi di validità della convenzione
h) eventuali altre evidenze previste dalla normativa in materia.
Art. 14 - Verifiche ed ispezioni
1. L’Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia, come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 e ogni qual volta lo ritenga necessario od opportuno. Il Tesoriere deve esibire, ad ogni richiesta, tutta la documentazione relativa alla gestione della tesoreria.
2. L’organo di revisione dell’Ente ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria e può effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro Funzionario dell’Ente il cui incarico è eventualmente previsto nel Regolamento di Contabilità .
Art. 15 - Utilizzo di somme a specifica destinazione
1. L’Ente, previa apposita deliberazione dell’organo esecutivo da adottarsi di norma all’inizio di ogni esercizio finanziario, può richiedere al Tesoriere l’utilizzo delle somme aventi specifica destinazione, comprese quelle rinvenienti da mutui. Il ricorso all’utilizzo di tali somme vincola una corrispondente quota dell’anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, attivata e libera da vincoli.
2. L’Ente non può deliberare e richiedere l’utilizzo delle somme a specifica destinazione qualora non abbia ricostituito, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, i fondi vincolati utilizzati in precedenza o versi in stato di dissesto finanziario. In quest’ultimo caso, il divieto opera dalla data della deliberazione di dissesto e si intende esteso alla fase di risanamento, intendendosi come tale il periodo di cinque anni decorrente dall’anno per il quale viene redatta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Art. 16 - Anticipazioni di tesoreria
1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente presentata di norma all’inizio di esercizio e corredata della deliberazione dell’organo esecutivo, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio dell’entrate dell’Ente accertate nel penultimo anno precedente.
2. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta, limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa e, più specificamente, in vigenza dei seguenti presupposti:
- assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata
- contemporanea incapienza del conto di tesoreria
- assenza dei presupposti per l’utilizzo di somme a specifica destinazione.
3. La richiesta di anticipazione deve essere comunque preceduta dalla previsione nel Bilancio dell’Ente, anche a seguito di variazione, degli stanziamenti necessari per l’utilizzo e il rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi sulle somme che si ritiene di utilizzare.
4. Alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo dell’anticipazione, e di accredito, in sede di rientro, viene attribuita la valuta corrispondente alla giornata in cui è stata effettuata l’operazione.
5. Gli interessi sulle anticipazioni sono calcolati per il periodo e per l’ammontare di effettivo utilizzo delle somme, al tasso , con liquidazione trimestrale esente da commissione sul massimo scoperto.
6. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l’immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli.
7. Il Tesoriere, in seguito all’eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell’Ente ai sensi dell’art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000, può sospendere l’utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione. Tale possibilità assume carattere assolutamente eccezionale ed è consentita soltanto quando si presenti concretamente il rischio di un'inclusione dell’esposizione in questione nella massa passiva di competenza dell’Organo straordinario di liquidazione.
8. In caso di cessazione del servizio, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante le anzidette esposizioni all’atto del conferimento dell’incarico.
Art. 17 - Gestione del servizio in pendenza di procedure di esecuzione
1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme destinate al pagamento delle spese indicate dall’art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. L’operatività dei limiti di cui al precedente comma è subordinata alla quantificazione delle somme destinate alle spese di che trattasi, da operarsi con deliberazione dell’organo esecutivo.
3. Ai fini del rendiconto della gestione, l’ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi.
Art. 18 - Garanzie fideiussorie
1. Il Tesoriere si impegna, su richiesta dell’Ente, a rilasciare polizze fideiussorie nei casi previsti dalle norme vigenti.
2. Le polizze fideiussorie devono essere rilasciate gratuitamente, ma l’attivazione è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria di cui al precedente art. 16.
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Art. 19 - Custodia e amministrazione titoli e valori
1. Il Tesoriere assume in custodia e amministrazione i titoli e i valori di proprietà dell’Ente a titolo gratuito.
2. Alle stesse condizioni sono altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzioni a favore del Comune, con l’obbligo per il tesoriere di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini comunicati per iscritto e sottoscritti dal Responsabile del servizio contratti.
3. Il tesoriere provvede alla riscossione dei depositi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali rilasciando ai depositanti apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria. I prelevamenti e restituzioni sono effettuati su semplice nulla osta, a firma del Responsabile del servizio contratti, sul verso delle ricevute a suo tempo rilasciate ai depositanti.
4. Le cauzioni provvisorie, versate da terzi in contanti, sono accettate in base a semplice richiesta dei presentatori e sono incassate dal tesoriere con rilascio di apposite quietanze contabilizzate su un conto infruttifero. La restituzione avviene su semplice nulla osta, a firma del Responsabile del servizio contratti, sul verso delle ricevute a suo tempo rilasciate ai depositanti.
5. I titoli ed i valori sono contabilizzati per il loro valore nominale; le azioni e le carte valori per il numero e per il valore nominale, rispettivamente.
Art. 20 - Tasso creditore e debitore
1. Sulle giacenze di cassa esistenti presso i conti di tesoreria, compreso quello eventualmente acceso per la gestione del servizio di economato, il Tesoriere riconoscerà il seguente tasso di interesse:
2. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 16 verrà applicato il seguente tasso di interesse:
3. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario attivare durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle stesse condizioni previste per le anticipazioni ordinarie.
Art. 21 - Condizioni di valuta
1. Il Tesoriere si impegna ad applicare le seguenti valute:
a) riscossioni in contanti, assegni circolari, vaglia postali: giorno stesso dell’incasso
b) riscossioni con procedura POS: giorno lavorativo successivo all’incasso
c) pagamenti: addebito sul conto di tesoreria con valuta pari alla data di effettivo pagamento
d) xxxx contabili interni: stesso giorno delle operazioni di riscossione e pagamento.
Art. 22 - Resa dei Conti
1. Entro il termine dei un mese successivo alla chiusura dell’esercizio, il Tesoriere rende, sui modelli conformi a quelli approvati con D.P.R. n. 194/96:
a) Conto del Tesoriere, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso, dai mandati di pagamento e dalle relative quietanze
b) Conto della gestione dell’agente contabile consegnatario delle azioni dell’Ente.
Art. 23 - Condizioni per lo svolgimento del servizio
1. Il servizio di tesoreria viene effettuato a titolo gratuito.
2. Sono a carico del Tesoriere tutte le spese inerenti al servizio, comprese l'imposta di bollo e le spese vive (spese postali, stampati, spese telegrafiche, spese tenuta conto, ecc.). Restano a carico dell’Ente le spese di cui all’art. 8, comma 1, della presente convenzione.
3. Il Tesoriere svolge il servizio con procedure informatizzate utilizzando programmi compatibili con quelli di contabilità in uso presso l’Ente durante la vigenza della presente convenzione, attraverso l’acquisto, l’installazione e manutenzione di un sistema per l’home banking e conseguente impegno a provvedere al finanziamento di tutto quanto necessario per il funzionamento del sistema stesso.
4. Il Tesoriere si obbliga ad attivare, su richiesta e previa stipula di apposita convenzione, tutte le forme di pagamento in uso, ivi comprese le carte di credito, bancomat, ecc.
Art. 24 - Responsabilità del Tesoriere
1. Il Tesoriere, a norma dell’art. 211 del D. Lgs. n. 267/2000, è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’Ente.
2. Per eventuali danni causati all’Ente o a terzi, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
Art. 25 - Sanzioni per inadempienze
1. In caso di grave inadempienza agli obblighi assunti dal tesoriere con la presente convenzione, il Consorzio instaurerà il procedimento di rivalsa dei danni subiti.
2. E’ fatto salvo il diritto del Consorzio di dichiarare unilateralmente la decadenza del rapporto per reiterate e persistenti violazioni degli obblighi assunti.
Art. 26 - Spese di stipula e registrazione della convenzione.
1. Le spese di stipulazione e della eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra spesa conseguente sono a carico del Tesoriere. Ai soli fini della determinazione dei diritti di segreteria di cui all’art. 40 della legge 604/1962, il valore convenzionale del contratto è determinato in misura pari alla media dei fondi di cassa dell’ultimo triennio (2006-2008) quale risultante dai conti consuntivi (€.
Art. 27 - Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione e dal capitolato d’oneri, si fa rinvio alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia, e, in particolare, al D. Lgs. n. 267/2000 e al Regolamento di Contabilità in vigore alla data dell’indizione della gara di affidamento del servizio. Tutte le modifiche apportate al Regolamento di Contabilità verranno notificate al Tesoriere.
Art. 28 - Domicilio delle parti
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze derivanti dalla stessa, il Comune e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi, come di seguito indicato:
- Comune di Sumirago – Via X. Xxxxxxx 21 – 21040 Sumirago
- Tesoriere
Art. 29 – Controversie
1.Eventuali controversie verranno devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dall’Ente, uno nominato dal Tesoriere ed il terzo, Presidente del Collegio arbitrale, nominato in accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio.
2. Il Collegio arbitrale si pronuncerà secondo diritto.