CONVENZIONE TRE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE IMPRESE ESERCENTI L’ATTIVITA’ FUNEBRE PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CONCORDATI
CONVENZIONE TRE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE IMPRESE ESERCENTI L’ATTIVITA’ FUNEBRE PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CONCORDATI
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune di Lodi offre ai cittadini la possibilità di usufruire di servizi funebri, erogati dalle Imprese Funebri che intendono aderire alla presente convenzione, autorizzate all’esercizio dell’attività funebre, a prezzi concordati, con oneri a totale carico dei richiedenti.
Le Imprese esercenti l’attività funebre che sottoscrivono la presente convenzione, si impegnano a garantire la regolare esecuzione, nel territorio di Lodi, dei servizi funebri nella tipologia, alle condizioni e ai prezzi massimi previsti nella stessa convenzione.
ART. 2 - DESTINATARI DEI SERVIZI OGGETTO DELLA CONVENZIONE
I servizi di cui alla presente convenzione devono essere richiesti direttamente dagli interessati all’Impresa, scelta liberamente tra quelle aderenti alla convenzione.
I servizi funebri, svolti sul territorio comunale, possono essere richiesti per le sepolture di cittadini residenti oppure per i cittadini non residenti deceduti nel territorio comunale e destinati alla sepoltura nei cimiteri cittadini.
ART. 3 – SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CONVENZIONATI
L’impresa, si impegna, a seguito di specifica richiesta del committente, a proporre il servizio al prezzo massimo convenzionato come segue:
a) Funerale con INUMAZIONE Euro 1.490,00;
b) Funerale con TUMULAZIONE Euro 1.830,00;
c) Funerale con CREMAZIONE Euro 1.600,00; Tale prezzo è comprensivo di:
• Fornitura di idoneo cofano funebre verniciato spessore 2,5 cm. – delle dimensioni standard di cm. 200 x cm. 68- completo di imbottitura, piedini e targhetta anagrafica identificativa del cadavere, eventuale involucro barriera e cassa di zinco;
• Preparazione del cadavere, vestizione, incassamento, chiusura della cassa ed apposizione sigillo;
• Addobbi funebri casa/chiesa/struttura sanitaria (drappo con segnale a lutto e avviso, catafalco, tavolino con album firme);
• Disbrigo pratiche amministrative in LODI;
• Trasporto funebre nel territorio comunale (carro con almeno quattro necrofori dal luogo di decesso al luogo di sepoltura con sosta eventuale per il rito funebre).
• n. 20 manifesti funebri in Lodi
E’ previsto per gli infanti (nati morti ed entro l’anno di età) un prezzo convenzionato di Euro 650,00,
In caso di vestizione notturna o festiva si applica un sovrapprezzo di € 80,00 ai costi di cui all’art. 3 della presente convenzione.
Le imprese sottoscriventi si impegnano, inoltre ad effettuare le seguenti prestazioni aggiuntive o servizi di seconda sepoltura alle sottoelencate tariffe:
Trasporto con relativo disbrigo pratiche per provenienza dagli Ospedali del circondario:
⮚ (Casalpusterlengo, Codogno, Melegnano, Sant’Angelo Lodigiano) € 350,00;
⮚ Trasporto salma fino a 50 Km € 153,00;
⮚ Trasporto salma da 50 a 100 Km € 235,00;
⮚ Trasporto salma da oltre 100 Km esclusi pedaggi € 1,80 al Km;
⮚ Trasporto funebre tra Cimiteri cittadini € 100,00;
⮚ Trasporto per cremazione a Pavia, Cremona e Piacenza in caso di sospensione del funzionamento del forno crematorio di Lodi……………………………… € 220,00.
Il prezzo indicato è riferito ai soli costi di produzione necessari per l’effettuazione del funerale e non comprende i costi sostenuti per:
• Marche da bollo, diritti comunali e sanitari e ogni altra anticipazione che potrebbe esserci all'interno del servizio;
• Concessione della sepoltura e diritti cimiteriali;
• Costi di cremazione (urna cineraria inclusa nel prezzo);
• Eventuale pubblicazioni di necrologie;
• Addobbi floreali se richiesti;
• Spese per eventuale trasporto fuori Comune non contemplate nell’art. 3 della presente convenzione;
• Ogni altra voce non espressamente indicata o oggetto di specifica ulteriore richiesta della famiglia.
Il prezzo citato è esente da IVA e da intendersi come tetto massimo derogabile al ribasso da parte delle imprese funebri.
I pagamenti delle somme dovute per i servizi funebri sono effettuati direttamente dal richiedente dell’Impresa cui è stato affidato il servizio, a seguito di presentazione di fattura.
Nessuna responsabilità è imputabile all’Amministrazione Comunale in caso di insolvenza da parte del richiedente.
ART. 4 – SERVIZI AGGIUNTIVI
Nel caso in cui, per eventuale conformazione o corporatura propria del defunto, si debba procedere all'utilizzo di casse eccedenti le misure standard (di cui all’art. 3 delle presente convenzione), il sovrapprezzo è a carico della famiglia sarà di €. 260,00.
ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE E REVISIONE DEI PREZZI
La presente convenzione avrà durata di cinque anni con decorrenza dalla data di approvazione dello schema di convenzione da parte della Giunta Comunale fino al 31/12/2026.
E’ previsto l’aggiornamento annuale di tutti i prezzi, applicando l’indice dei prezzi al consumo determinato dall’ISTAT a valere dal 1° gennaio di ogni anno.
Fuori dalle ipotesi di risoluzione per infrazioni o inadempienze, le imprese possono risolvere il rapporto con l'Amministrazione Comunale in qualunque momento con preavviso di 3 (tre) mesi formulato per iscritto ed inviato all'Amministrazione Comunale mediante PEC.
In tal caso per tutta a durata della convenzione o fino a sua eventuale revisione, l’Impresa non potrà più aderire alla convenzione stessa.
Ogni impresa in possesso dei requisiti di legge e di quelli richiesti per aderire alla convenzione, può inoltrare all'Amministrazione Comunale formale domanda di adesione al protocollo generale per tutto il periodo di vigenza della convenzione stessa.
La convenzione si intende risolta alla scadenza stabilita senza formalità alcuna di disdetta e senza possibilità di tacita proroga alla scadenza.
ART. 6- MODIFICA DELLA CONVENZIONE
Il Comune si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx condizioni di adesione e apportare eventuali modifiche rese necessarie sia per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante la gestione, per migliorare i servizi e per eventuali adeguamenti a novità legislative nazionali e regionali. In tal caso è fatta salva la possibilità di recesso dell’impresa aderente in caso di mancata accettazione.
La modifica delle condizioni di adesione al servizio sarà resa nota mediante comunicazione trasmessa a mezzo Pec alle imprese aderenti e pubblicazione sul sito del comune di Lodi.
ART. 7- REQUISITI DELLE IMPRESE
L’adesione alla presente convenzione è libera e aperta a tutte le imprese autorizzate ai sensi della vigente Legge Regionale n. 4 del 4 marzo 2019 e del vigente Regolamento della Regione Lombardia 9 novembre 2004 n. 6 e ss. mm. “Regolamento in materia di attività funebre e cimiteriale.
Le imprese aderenti alla convenzione dovranno operare nel rispetto della norma UNI EN 15017/2006 (Standard Requisiti Servizi Funerari), avere la certificazione di qualità secondo la norma ISO 9001/2008 (Sistemi di Gestione per la Qualità).
Tutti i requisiti per l’adesione al Servizio devono permanere per tutta la durata della convenzione, pena la cancellazione dall’elenco.
ART. 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLE IMPRESE
L’impresa di onoranze funebri convenzionata si impegna al rispetto di tutte le condizioni contenute nel presente atto ed, in particolare:
• Ad esporre al pubblico ed applicare dietro richiesta dell’utenza i prezzi massimi convenzionati derogabili al ribasso;
• A rendere evidente presso i propri uffici la propria adesione alle tariffe convenzionate mediante apposita vetrofania concordata con il Comune;
• Si impegna a presentare eventuali variazioni da apportare al catalogo relativo ai cofani e accessori forniti della preventiva autorizzazione dell’ufficio preposto.
• A garantire la giacenza presso i propri magazzini delle tipologie di cofano previste dalla presente convenzione.
• A comunicare al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno l'elenco dei richiedenti il servizio convenzionato.
Le imprese si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione/integrazione dovesse intervenire rispetto ai dati forniti (nomina nuovo rappresentante legale, modifica ragione sociale, personale, contratti di fornitura uomini e mezzi) o comunque relativi alla società aderente.
La modifica della forma societaria comporta necessità di presentare una nuova domanda di adesione con relativi allegati.
ART. 9 – ADEMPIMENTI DEL COMUNE
Il Comune di Lodi si impegna a formare apposito elenco delle imprese aderenti alla presente convenzione ed a pubblicizzare l’iniziativa nelle forme e nei modi ritenuti più idonei e farsi garante del rispetto di quanto concordato con le imprese che scelgono di aderire alla presente convenzione.
Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Comune di Lodi per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, relativi ai rapporti negoziali insorti tra le Imprese funebri e i privati cittadini sulla base delle informazioni dei servizi di cui al presente accordo in quanto le stesse informazioni assolvono un’esclusiva funzione conoscitiva a favore dell’utenza.
ART. 10 – RISOLUZIONE
Il Comune si riserva comunque il diritto di disdetta in qualunque momento in caso di accertati comportamenti delle Imprese non corrispondenti ai contenuti della presente convenzione o comunque contrari ai principi di buona fede, correttezza e di lealtà o per ragioni di tutela del pubblico interesse accertate d’ufficio, senza che ciò dia titola ad alcun risarcimento o rimborso.
ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’impresa dovrà operare nel rigoroso rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) e successive modificazioni e integrazioni in materia di trattamento dei dati personali, mantenendo riservate le informazioni e i dati di cui viene in possesso nel procedimento inerente all’erogazione del Servizio.
ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dalla seguente convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia di Polizia Mortuaria e al vigente Regolamento Comunale per le attività funebri e cimiteriali approvato con atto di Consiglio Comunale n. 75 del 26/06/2000.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in pendenza della presente convenzione, è competente il foro di Lodi.