CONVENZIONE QUADRO TRA:
UNIFGCLE - Prot. n. 0000910 - III/14 del 11/01/2021 - <NomeRep> n.
CONVENZIONE QUADRO TRA:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – DIPARTIMENTO DELLE CULTURE E DEL MEDITERRANEO: ARCHITETTURA, AMBIENTE, PATRIMONI CULTURALI
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “XXXXXXXX XX” – DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SALENTO – DIPARTIMENTO DI STORIA, SOCIETÀ E STUDI SULL'UOMO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA – DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI, LETTERE, BENI CULTURALI, SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PREMESSO CHE
• le Università hanno quali fini istituzionali primari la promozione, l’organizzazione e lo sviluppo dell’insegnamento, dell’alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica, la preparazione culturale e professionale degli studenti, la promozione nella società civile della cultura e dell’innovazione scientifica e tecnologica;
• tali finalità possono essere perseguite sulla base di rapporti di collaborazione a carattere convenzionale, tra l’altro, con altre Università, che, ai sensi della normativa vigente, possono avere ad oggetto attività didattiche di rilevante impegno che coinvolgano più Atenei;
• il DM n.270/2004 all’art.3 comma 10 prevede che, sulla base di apposite convenzioni, le Università italiane possono rilasciare titoli anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri;
• gli Statuti ed i Regolamenti Didattici di Ateneo delle Università consorziate prevedono la possibilità di istituire e attivare corsi di studio in modalità inter-ateneo sulla base di apposita convenzione che ne regoli l’istituzione e l’attivazione;
CONSIDERATO CHE
• il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali dell’Università degli Studi di Basilicata, il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli “Xxxxxxxx XX”, il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo dell’Università del Salento e il Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Foggia, con l’utilizzo delle rispettive risorse e nell’ambito delle rispettive competenze, hanno deciso di qualificare la propria offerta formativa, attraverso la progettazione, istituzione e attivazione di un corso di Laurea Magistrale inter-ateneo e interclasse in Scienze Antropologiche e Geografiche per i Patrimoni Culturali e la Valorizzazione dei Territori, classe LM-1 – LM-80 (di seguito SAGE);
• l Senati Accademici dei quattro Atenei hanno assunto le deliberazioni di seguito specificate:
⮚ per l’Università degli Studi di Basilicata, delibera del 27/01/2017;
⮚ per l’Università degli Studi “Xxxxxxxx XX” di Napoli, delibera dell’01/02/2017;
⮚ per l’Università del Salento, delibera del 18/01/2017;
⮚ per l’Università degli Studi di Foggia, delibera del 21/07/2017;
• che in data 27 luglio 2017 è stata sottoscritta la convezione per l’istituzione e l’attivazione del Corso di Studio Magistrale Interateneo e Interclasse in "Scienze Antropologiche e Geografiche per i Patrimoni Culturali e la Valorizzazione dei Territori - SAGE " (Classe n. LM1 – LM80) della durata di anni 3;
• che Corso di Studio Magistrale Interateneo e Interclasse in "Scienze Antropologiche e Geografiche per i Patrimoni Culturali e la Valorizzazione dei Territori - SAGE " (Classe n. LM1 – LM80) è stato attivato per gli anni accademici 2017/18,2018/19 e 2019/20;
• che Corso di Studio Magistrale Interateneo e Interclasse in "Scienze Antropologiche e Geografiche per i Patrimoni Culturali e la Valorizzazione dei Territori - SAGE " (Classe n. LM1 – LM80) è stato attivato per l’anno accademico 2020/21;
• che è necessario provvedere al rinnovo della convenzione scaduta in data 31/07/2020;
• che è necessario ampliare e dettagliare le relazioni istituzionali, organizzative e gestionali finalizzate all’espletamento del predetto Corso;
• che Delegati ed Esperti delle Parti hanno definito il progetto formativo e il correlato Ordinamento Didattico del Corso;
TUTTO CIO’ PREMESSO
• l’Università degli Studi della Basilicata, rappresentata dal Rettore pro tempore xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx;
• l’Università degli Studi di Napoli “Xxxxxxxx XX”, rappresentata dal Rettore pro tempore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx;
• l’Università del Salento, rappresentata dal Rettore pro tempore xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
• l’Università degli Studi di Foggia, rappresentata dal Rettore pro tempore xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art.1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Art.2 - Finalità della Convenzione
Le Università convenute intendono rinnovare il rapporto di collaborazione per attuare la condivisione e l’integrazione delle rispettive competenze e specificità attinenti le scienze antropologiche e geografiche, con il fine di proseguire congiuntamente nella gestione del percorso formativo interclasse LM-1 – LM-80, volto ad assicurare tutti gli strumenti conoscitivi necessari per l’applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite ai temi riguardanti le politiche territoriali relative ai patrimoni culturali, alla valorizzazione dei territori e alle dinamiche sociali.
L’impianto del Corso di Laurea è dato dallo schema di Ordinamento e Piano di Studi come inseriti nella Banca Dati Sua CdS; la loro eventuale modifica, proposta dal Consiglio di Corso di Studi, è subordinata esclusivamente all’approvazione da parte del Comitato Paritetico del corso e alle necessarie autorizzazioni ministeriali.
Art.3 – Titolo di Studio
Il diploma di Laurea Magistrale è rilasciato congiuntamente dall’Università degli Studi della Basilicata, dall’Università degli Studi di Napoli “Xxxxxxxx XX”, dall’Università del Salento e dall’Università degli Studi Foggia.
Art.4 - Strutture Didattiche
Costituiscono strutture didattiche del Corso interateneo le rispettive Strutture Primarie degli Atenei convenzionati: Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali dell’Università degli Studi di Basilicata, Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo dell'Università del Salento, Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi “Xxxxxxxx XX” di Napoli, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Foggia.
Tali Strutture individuano nei Docenti appartenenti ai rispettivi Dipartimenti il riferimento scientifico-
didattico per l’elaborazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi formativi contenuti nel corso; si impegnano altresì ad assicurare il sostegno sia didattico che amministrativo a tale Corso mediante l’impiego di propri docenti e personale tecnico amministrativo, di affidamenti o contratti esterni, nei limiti della normativa vigente, nei limiti della normativa e dei regolamenti universitari.
La struttura didattica competente per la gestione del corso è il Consiglio di Corso di Studio Interateneo, composto dai docenti appartenenti ai Dipartimenti di riferimento degli Atenei convenzionati.
Art.5 - Sede amministrativa
La sede amministrativa è attribuita all’Università degli Studi della Basilicata.
La sede amministrativa cura tutti gli aspetti amministrativi e gestionali, la compilazione della Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS), le immatricolazioni, le iscrizioni, le procedure di conseguimento del titolo finale con la relativa stampa delle pergamene, la riscossione delle tasse e del contributo onnicomprensivo annuale, l’amministrazione dei fondi erogati dai sostenitori locali.
Art.6 - Collaborazione istituzionale, amministrativa, didattica e scientifica
Ciascuna delle quattro istituzioni firmatarie:
• garantisce il supporto tecnico amministrativo sia a livello centrale di Ateneo che al livello di sede dipartimentale secondo quanto stabilito all’art. 9 e coerentemente con i regolamenti e gli statuti interni di ciascuna sede;
• garantisce l’accesso alle proprie strutture, mettendo a disposizione le proprie attrezzature didattiche, a beneficio degli studenti, docenti e collaboratori di docenza, dei ricercatori, esercitatori, dottorandi, xxxxxxxx;
• collabora per acquisire risorse economiche, locali, attrezzature e strumentazioni anche da enti terzi, da destinare a uso didattico, al fine di migliorare nel tempo la qualità e la completezza delle attività formative;
• concorre, in funzione delle proprie risorse, al soddisfacimento dei requisiti necessari in termini di docenza come definito nel comma successivo;
• si impegna a non attivare al proprio interno altri corsi di laurea magistrale nelle classi LM-1 e LM-80;
• promuove la mobilità interna degli studenti iscritti, anche favorendo a tale scopo la collaborazione fra i rispettivi Enti per il diritto allo studio al fine di garantire standard minimi comuni a tutti gli studenti iscritti secondo quanto indicato nel relativo protocollo d’intenti parte integrante della presente convenzione;
• promuove la mobilità degli studenti verso l’estero e favorisce al tempo stesso il processo di internazionalizzazione del corso di studio, con particolare riguardo al perseguimento delle finalità dei programmi e progetti promossi dall’Unione Europea.
Le Parti si impegnano inoltre a definire annualmente, almeno due mesi prima della scadenza ministeriale per l’accreditamento del corso di studio, i nominativi dei docenti disponibili per il soddisfacimento dei requisiti di docenza e che saranno pertanto coinvolti nella didattica del corso di studio.
La collaborazione tra i quattro atenei si svolgerà:
• sul piano della diffusione, della comunicazione e del coordinamento dell’attività di orientamento comune nelle rispettive sedi, mettendo in comunicazione i Delegati all’orientamento di ogni sede così da concertare strategie condivise e attraverso l’elaborazione di un condiviso pacchetto informativo riguardante il Corso che poi ogni sede potrà integrare in base alle specificità locali;
• sul piano didattico, attraverso il coordinamento dei programmi di studio su temi integrati e condivisi e di tutte le attività formative del corso;
• sul piano scientifico, attraverso l’elaborazione e lo sviluppo di ricerche su tematiche comuni, entro le quali gli studenti potranno elaborare e preparare le tesi finali;
• sul piano tecnico amministrativo, attraverso la condivisione delle informazioni relative alle carriere degli studenti e la gestione di ogni aspetto amministrativo relativo al Corso secondo quanto stabilito all’art.9.
Art.7 - Risorse
I Dipartimenti citati in premessa hanno la titolarità e si impegnano al rinnovo del corso di Laurea Magistrale Interateneo SAGE nelle classi LM-1 – LM-80.
Le parti concorrono all’attivazione del Corso mediante il conferimento delle seguenti risorse:
1) Docenti di ruolo per la copertura dei requisiti di docenza:
• fino a n. 6 docenti: Università degli Studi di Basilicata;
• fino a n. 2 docenti: Università degli Studi “Xxxxxxxx XX” di Napoli;
• fino a n. 2 docenti: Università degli Studi del Salento;
• fino a n. 2 docenti: Università degli Studi di Foggia.
Ai fini della verifica dei requisiti necessari di docenza e dell'inserimento nella banca dati dell'offerta formativa i nomi, le qualifiche e i settori scientifici disciplinari sono comunicati, in tempo utile dai Direttori delle strutture primarie interessate alla sede amministrativa e ai Rettori delle Università convenzionate.
2) Strutture didattiche e scientifiche: le Università mettono a disposizione le aule per la didattica nonché le strutture e le attrezzature per le attività di Laboratorio.
3) Risorse finanziarie: le entrate derivanti dalle tasse e contribuzioni studentesche e da eventuali altre forme di finanziamento derivanti dall’attivazione del Corso erogate dal Ministero o da altri enti pubblici sono destinate alla copertura finanziaria degli oneri connessi allo svolgimento del corso secondo i criteri illustrati nel successivo art. 8.
4) Gli incarichi didattici istituzionali ai professori e ricercatori strutturati nelle quattro università coinvolte sono conferiti dalla sede amministrativa, previa acquisizione di nulla osta dell’Ateneo di afferenza; gli incarichi didattici relativi ai moduli di insegnamento ovvero ogni altra forma di incarico didattico relativo al Corso di Laurea Magistrale saranno considerati come rientranti nelle forme della didattica istituzionale degli atenei contraenti.
Nel caso di mutuazione di insegnamenti del CdS di cui alla presente convenzione su altri insegnamenti presenti nell’offerta didattica delle quattro sedi consorziate, il carico potrò essere imputato al CdS interateneo solo se il docente incaricato risultasse docente di riferimento di detto corso.
Per quanto riguarda l’eventuale retribuzione dei ricercatori, saranno seguite le norme stabilite da ciascuno degli atenei di afferenza.
I bandi per gli affidamenti o i contratti rivolti a personale non strutturato presso gli Atenei coinvolti sono emessi dalla sede amministrativa, che si fa carico dei relativi oneri.
Art.8 - Riparto delle risorse
Le risorse ricevute da contributori terzi per lo sviluppo del corso sono gestite dalla sede amministrativa con vincolo di destinazione, con particolare attenzione alle indicazioni riportate nell’articolo 6. Nel caso di cessazione delle attività didattiche le risorse sono ripartite tra le sedi secondo le percentuali definite per il riparto del contributo onnicomprensivo annuale versato dagli studenti.
Ai fini della contribuzione onnicomprensiva annuale si rinvia al Regolamento della sede amministrativa.
Le risorse derivanti dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale da parte degli studenti sono ripartite tra gli Atenei coinvolti secondo le seguenti percentuali: 47,5% alla sede amministrativa, 17,5% a ciascuno degli altri Atenei coinvolti; eventuali modifiche della ripartizione delle risorse qui indicata potranno
essere concordate in sede di Comitato Paritetico di Coordinamento e sottoposte all’approvazione dei competenti organi di Ateneo.
L’onere di eventuali attività didattiche retribuite, attribuite per affidamento o contratto, grava sull’Ateneo che deve garantire la copertura delle attività in oggetto; l’Università degli Studi di Basilicata provvederà al pagamento dei relativi compensi e ne tratterrà la spesa sulla quota da trasferirsi all’Ateneo partner.
I costi per l’erogazione della attività didattiche retribuite, attribuite per affidamento o contratto, non possono superare il 70% della quota di contribuzione studentesca accertata nell’Anno accademico precedente a quello in cui essi vengono previsti.
Le eventuali spese di mobilità dei docenti, ai fini della realizzazione dell’attività didattica o in riferimento agli impegni collegiali e di gestione del Corso di studio, sono a carico del Dipartimento di afferenza del docente, fatta salva la disponibilità di specifici fondi messi a disposizione da terzi.
Qualora ad un docente strutturato in uno dei quattro Atenei coinvolti venga attribuito un carico di insegnamento in forma gratuita per un insegnamento erogato in una sede diversa da quella di afferenza, le spese di mobilità sono a carico della sede presso la quale viene erogato l’insegnamento.
La sede amministrativa predispone, entro il 30 settembre di ciascun anno, un rendiconto, riportando le specifiche indicazioni per ogni studente, relativo alla contribuzione onnicomprensiva annuale degli studenti, sulla base del quale si predispongono le ripartizioni sopra enunciate.
Le parti si impegnano a definire con i rispettivi enti per il diritto allo studio gli interventi in materia di borse di studio, premi di merito e di servizi disponibili per gli studenti (ristorazione, trasporto, alloggi, facilities), con l’obiettivo di garantire analoghi servizi agli studenti di tutte le coorti.
Art.9 - Protocolli operativi
Per il funzionamento del Corso di Studio SAGE, sono adottati specifici protocolli operativi – relativi al rilascio del titolo, alla gestione delle carriere degli studenti e degli eventi di carriera (esami), alla trasparenza delle informazioni necessarie all’accreditamento del Corso e alla programmazione dell’offerta didattica annuale - con la finalità di omogeneizzare le modalità di certificazione delle attività didattiche da parte dei rispettivi uffici, nonché la verbalizzazione e la registrazione degli esami, in modo da assicurare l’unicità della carriera universitaria dello studente.
Tali protocolli operativi, riportati rispettivamente agli allegati 1, 2, 3 e 4, formano parte integrante della presente convenzione; l’eventuale modifica dei citati allegati è subordinata esclusivamente all’approvazione da parte del Comitato Paritetico del Corso di Studio.
I dati relativi alle carriere degli studenti iscritti al corso di studio saranno rendicontati dall’Università sede amministrativa, nel rispetto dei diversi adempimenti richiesti.
Scaduta la presente convenzione, compresi gli eventuali rinnovi, le Parti definiranno di comune accordo le modalità con cui gestire le carriere degli studenti che non avranno conseguito il titolo in un numero di anni pari al doppio della durata normale del corso, favorendo il trasferimento degli studenti ad altri percorsi formativi attivi presso le diverse Sedi.
Art. 10 - Modalità di rilascio del Diploma
Compete all'Università degli Studi di Basilicata predisporre il Diploma da rilasciare ai laureati.
Il Diploma di Laurea Magistrale in “Scienze Antropologiche e Geografiche per i Patrimoni Culturali e la Valorizzazione dei Territori” sarà rilasciato con i loghi degli Atenei convenzionati e sottoscritto, congiuntamente, dai Rettori.
Il Diploma viene rilasciato congiuntamente dalle Università degli Studi di Basilicata, dall’Università degli Studi di Napoli “Xxxxxxxx XX”, dall’Università del Salento e dall’Università degli Studi Foggia.
Le Università degli Studi di Napoli “Xxxxxxxx XX”, del Salento e degli Studi Foggia si obbligano a fornire in formato elettronico all'Università degli Studi di Basilicata il logo dell’Ateneo e la firma del Rettore per il Diploma.
Il Consiglio di Corso di Laurea, acquisita la disponibilità degli Atenei consorziati, definirà per ogni anno accademico la scelta della sede dove svolgere la prova finale e la proclamazione.
Art. 11 - Consiglio, Coordinatore, Comitato paritetico di coordinamento, Comitato di indirizzo del corso
Sono preposti all’organizzazione, gestione e funzionamento del Corso di Laurea Magistrale:
• Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale (di seguito CCLM);
• Il Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale;
• Il Comitato di coordinamento.
Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Comitato paritetico di coordinamento, nel rispetto di quanto stabilito negli Statuti e nei Regolamenti didattici degli atenei firmatari e dai regolamenti dei Dipartimenti di riferimento delle quattro Sedi:
• discute e propone le modifiche dell’ordinamento didattico del Corso di Studi (allegato 1) che non prevedano modifiche alla presente convenzione;
• predispone il Regolamento didattico e di funzionamento del Corso di Laurea Magistrale, nonché eventuali ulteriori regolamenti di funzionamento relativi ad ambiti di attività specifici del CdLM;
• definisce e propone il piano di studi e i relativi crediti formativi ai singoli insegnamenti (allegato 2);
• gestisce le istanze degli studenti collegate a tutti gli aspetti della carriera universitaria;
• determina, per ogni anno accademico, gli insegnamenti da attivare e le attività connesse;
• formula proposte sulla congruità del progetto in termini economici ed organizzativi;
• raccoglie osservazioni e formula proposte in merito alla migliore armonizzazione del percorso formativo congiunto con i percorsi formativi attivati nei quattro atenei;
• propone la costituzione del Comitato di Indirizzo e ne definisce la composizione e le modalità di funzionamento attraverso una specifica regolamentazione;
• elabora la strategia di promozione del corso ai fini delle attività di orientamento che annualmente ogni Ateneo convenzionato si impegna a implementare;
• approva i documenti di riesame e collabora al buon andamento dell’Assicurazione della Qualità (AQ) del corso di studio.
Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale può istituire al proprio interno Commissioni alle quali affidare materie di carattere amministrativo/gestionale relative alle carriere degli studenti e/o all’offerta formativa. All’atto della nomina il Consiglio definisce le competenze istruttorie ed eventualmente deliberanti di ciascuna commissione.
Il Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale è eletto tra i professori di ruolo secondo la normativa vigente, nel rispetto delle norme contenute nello Statuto e dei Regolamenti dell’Ateneo che è sede amministrativa del Corso di Studi;
Il Coordinatore del CCLM, in particolare, nel rispetto di quanto stabilito negli Statuti e nei Regolamenti didattici degli atenei firmatari:
• convoca le riunioni del CCLM e del Comitato di coordinamento, di cui al comma successivo;
• rappresenta il Corso di Laurea Magistrale negli incontri con istituzioni esterne;
• intraprende iniziative volte a promuovere il Corso di Laurea Magistrale presso i potenziali utenti;
• promuove i rapporti internazionali connessi con lo sviluppo del Corso di Laurea Magistrale;
• coordina il sistema di Assicurazione della Qualità del corso di studio, avvalendosi della collaborazione della commissione paritetica e del gruppo di riesame, in coerenza con quanto indicato a livello di Ateneo in tema di AQ.
Il Comitato paritetico di coordinamento è composto dai Direttori dei Dipartimenti convenzionati o da loro delegati, cui si aggiunge il coordinatore del Corso di Laurea Magistrale una volta eletto e se diverso dagli altri componenti.
Il Comitato si riunisce almeno due volte l’anno.
Ha validità corrispondente alla durata della convenzione.
Ad esso sono attribuite funzioni propositive e di coordinamento, in particolare nell’ambito del processo di programmazione didattica annuale delle quattro Sedi, al fine di stabilire in modo efficace e tempestivo il contributo richiesto a ciascun Ateneo per l’erogazione dell’offerta formativa e la gestione didattica e scientifica del Corso.
Il Comitato in particolare:
• monitora il percorso formativo, anche acquisendo pareri ed elementi di valutazione forniti dal Comitato di Indirizzo, con lo scopo di definire possibili modifiche nell’Ordinamento e/o nel regolamento didattico da sottoporre al Consiglio di Corso di Laurea Magistrale;
• verifica l’attuazione della convenzione ed il rispetto di quanto in essa previsto, formulando anche le opportune proposte;
• valuta e propone ai contraenti eventuali modifiche alla convenzione;
• predispone annualmente il piano dei costi relativi al Corso di Laurea Magistrale;
• monitora l’applicazione dei protocolli operativi di cui all’art. 9 e le dinamiche di coordinamento tra le sedi consorziate e quella amministrativa in tema di diritto allo studio e gestione delle carriere degli studenti;
• approva le modifiche ai protocolli operativi riportati agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 alla convenzione;
• valuta e propone eventuali risoluzioni a problemi di coordinamento tra le sedi consorziate da sottoporre all’approvazione del CCLM;
• redige una relazione annuale, da trasmettere ai Rettori dei quattro atenei convenzionati interessati, sullo stato di attuazione della convenzione.
Allo scopo di mantenere costante il confronto con le parti interessate al Corso di Xxxxxx, individuare stimoli e percorsi di studio coerenti con le opportunità di applicazione delle conoscenze e competenze acquisite e per la promozione delle opportunità di lavoro per gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale, il Corso di Laurea, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale ha facoltà di dotarsi di un proprio Comitato di Indirizzo. Composizione, obiettivi e modalità di funzionamento del Comitato di Indirizzo sono definiti in un apposito regolamento.
Art. 12 - Durata
La presente convenzione ha la durata di due cicli biennali a partire dall’a. a. 2020/21 e potrà essere rinnovata, previo accordo scritto fra le parti, entro tre mesi dalla data di scadenza, fermo restando che gli effetti della presente convenzione cesseranno definitivamente solo al completamento dei cicli attivati.
La presente convenzione può essere disdetta anticipatamente, per giustificato motivo, comunicato con lettera raccomandata almeno sei mesi prima del termine di ciascun anno accademico. In tal caso i contraenti si impegnano a condurre a termine i cicli della Laurea Magistrale attivati all’atto della comunicazione del recesso.
Art. 13 – Organizzazione e responsabilità della AQ del corso di studio
L’organizzazione e la responsabilità dell’Assicurazione della Qualità del Corso di studio sono coerenti con il Sistema di Assicurazione della Qualità adottato dall’Università degli Studi della Basilicata. Nell’ambito del sistema di AQ del corso di studio, il Consiglio e il coordinatore del Corso di Laurea Magistrale svolgono i compiti previsti all’art. 11.
Inoltre, al termine di ogni anno accademico, la Commissione Paritetica del DiCEM predispone apposita relazione illustrativa del percorso formativo realizzato evidenziando eventuali criticità.
Art. 14 - Responsabilità delle parti
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività oggetto della collaborazione.
Ciascuna parte è civilmente responsabile ai sensi di legge per qualsiasi danno cagionato al personale delle altre strutture durante la permanenza presso la medesima parte.
Ogni parte esonera e comunque tiene indenne le altre da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione ad opera del proprio personale dipendente.
Ciascuna parte, qualora dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti della persona coinvolta.
Art. 15 - Coperture assicurative
L’Università degli Studi di Basilicata ha stipulato coperture assicurative relativamente a :
- polizza “Infortuni cumulativa” a garanzia degli infortuni occorsi a studenti iscritti a corsi di studi presso l’Università degli Studi di Basilicata, compresi quelli frequentanti corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento o comunque partecipanti alle attività didattiche, di ricerca, di formazione e/o di tirocinio, anche se in viaggio di studio o stage, nello svolgimento di tutte le attività necessarie o comunque utili al conseguimento del titolo;
- polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro” per danni a persone e cose causati a terzi, con massimale pari ad € 10.000.000,00;
L'Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX, dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera” per danni a persone e cose dei quali sia tenuto a rispondere;
l'Università degli Studi di Foggia, dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura “Responsabilità civile verso terzi” per danni a persone e cose dei quali sia tenuto a rispondere;
L'Università del Salento dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa per danni a persone e cose dei quali sia tenuta a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge.
Le parti si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio, riservandosi di apportare variazioni – ove necessario – alle condizioni normative ed ai massimali assicurati ed a comunicare alla controparte copia di detta polizza.
Art. 16 - Assicurazioni INAIL
L’Università degli Studi di Basilicata, garantisce agli studenti la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato, ai sensi e nei limiti del
D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni e integrazioni. Si precisa che detta copertura opera solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni
pratiche e di lavoro, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge (Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003).
L’Università degli Studi “Xxxxxxxx XX” di Napoli, l’Università del Salento e l'Università degli Studi di Foggia garantiscono altresì la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato al proprio Personale Docente, Ricercatore e tecnico, ai sensi del
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 17 - Disposizioni comuni agli articoli 15 e 16
In caso di sinistro o infortunio occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si conviene che l'Università presso la quale è avvenuto il fatto si impegna a segnalare l’evento dal momento in cui ne viene a conoscenza (facendo riferimento al numero di polizza al momento in essere):
- se a studente: all'Università degli Studi di Basilicata – Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo, xxx Xxxxxx, x. 00, Xxxxxx, e mail xxxxx@xxx.xx, PEC: xxxxx@xxx.xxxxxx.xx;
- se a personale dipendente: all’Università di appartenenza, ovvero all'Università degli Studi di Basilicata – Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo, xxx Xxxxxx, x. 00, Xxxxxx, e mail xxxxx@xxx.xx, PEC: xxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
Resta inteso che l’esistenza di dette polizze non pregiudica l’esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.
Art. 18 - Disposizioni in materia di sicurezza
Il personale delle parti è tenuto ad uniformarsi ai Regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel reciproco rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9/04/2008 n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all’articolo 20 del citato provvedimento, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Prima dell’accesso nelle sedi di espletamento delle attività delle altre parti, il personale è tenuto ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione.
Art. 19 - Arbitrato
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente contratto.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, qualsiasi controversia o esecuzione di questo contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell’articolo 806 e successivi del Codice di Procedura Civile. L’arbitrato avrà luogo nella località della sede amministrativa.
Il collegio arbitrale sarà composto di quattro arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il quinto, che fungerà da Presidente, dagli altri quattro, oppure, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale della sede amministrativa.
Le decisioni del collegio arbitrale saranno vincolanti per le parti.
Art. 20 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), i dati raccolti saranno trattati, esclusivamente nell’ambito della presente convenzione e per la finalità che essa persegue. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle dette finalità e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
La condizione legittimante la liceità del trattamento dati è quella prevista dall’art. 6. comma 1, lett. b) del Regolamento (UE).
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all’Università degli Studi della Basilicata. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, ovvero di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il titolare del trattamento è: l’Università degli Studi della Basilicata, raggiungibile al seguente indirizzo pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
Art. 21 - Registrazione spese
La presente convenzione è da ricondurre alla fattispecie stabilita dall’art. 15 della Legge n. 241/1990; è redatta in un unico originale e viene sottoscritta con modalità digitale, come previsto dal comma 2-bis del citato art. 15.
E’ soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. n. 642/72 e verrà assolta dall’Università degli Studi della Basilicata in modalità virtuale – giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Potenza n. 41594 /1999.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa, Parte II del D.P.R. n. 131/1986 e le spese sono a carico della parte richiedente.
Art. 22 - Modifiche al presente accordo
Il presente accordo potrà essere modificato d’intesa tra le Parti mediante apposito atto scritto approvato dal medesimo organo che lo ha approvato inizialmente.
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, agli Statuti e ai Regolamenti degli Atenei contraenti, nonché ad eventuali accordi specifici già in essere.
per l’Università degli Studi della Basilicata il Rettore (xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx) | per l’Università degli Studi di Napoli “Xxxxxxxx XX” il Rettore (xxxx. Xxxxxx xxxxxx) | |
per l’Università del Salento il Rettore (xxxx. Xxxxx Xxxxxxx) | per l’Università degli Studi di Foggia il Rettore (xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx) |