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<.. image(Document Cover Page. Document Number: 7476/20. Subject Codes: ECOFIN 249 RELEX 278 NIS 4 COEST 67 MED 4 XXXXX 00 XXXXX 000. Heading: NOTA DI TRASMISSIONE. Originator: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea. Recipient: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della crisi della pandemia di Covid-19. Commission Document Number: COM(2020) 163 final. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 22 aprile 2020. Interinstitutional Files: 2020/0065 (COD). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5056722973065765886_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2020/0065 (COD)
Bruxelles, 22 aprile 2020 (OR. en)
7476/20
ECOFIN 249
RELEX 278
NIS 4
COEST 67
MED 4
ELARG 27
CODEC 298
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 22 aprile 2020
Destinatario: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2020) 163 final
Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della crisi della pandemia di Covid-19
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 163 final.
All.: COM(2020) 163 final
7476/20 sp
ECOMP 1A IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 22.4.2020
COM(2020) 163 final 2020/0065 (COD)
Proposta di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della crisi della pandemia di Covid-19
{SWD(2020) 63 final}
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
• Motivi e obiettivi della proposta
La pandemia di Covid-19 si è ormai diffusa in tutto il pianeta: più di 2 milioni di persone sono state contagiate e quasi 140 000 persone a cui era stato diagnosticato il contagio hanno perso la vita (stando ai dati dell'OMS del 17 aprile). Inizialmente la risposta si è concentrata sul salvare vite umane in tutto il mondo, con l'adozione di varie misure volte a contenere la diffusione del virus e il rafforzamento dei sistemi sanitari. Molte di queste misure hanno portato le società e le economie a uno stallo, ma non può esservi alcun compromesso tra salvare vite umane e posti di lavoro. Al contrario, controllare il virus è una condizione indispensabile per uno sviluppo sostenibile, sia questo economico o sociale.
Diverse sono inoltre le misure adottate rapidamente per limitare le conseguenze economiche della crisi. Ciononostante, oltre che dall'impatto di una recessione mondiale e da gravi tensioni sui mercati finanziari, quest'anno la maggior parte dei partner dell'allargamento e del vicinato, se non tutti, saranno toccati da una recessione. Sebbene il fattore scatenante della crisi sia il medesimo per tutti, la durata e la gravità possono differire a seconda delle strutture economiche nazionali e delle rispettive capacità di adottare efficaci misure di contrasto. Insieme al crollo degli scambi commerciali e all'avversione al rischio che provoca una generale fuga dai mercati emergenti, la recessione contribuisce a mettere sotto forte pressione la loro bilancia dei pagamenti (BdP). A seconda della diffusione del virus, nonché delle sue conseguenze economiche, esiste peraltro un rischio chiaro e imminente per la sicurezza e la stabilità sociale con possibili ricadute all'interno e all'esterno della regione.
È in tale contesto che la Commissione europea propone il ricorso a un'assistenza macrofinanziaria (AMF) per sostenere dieci partner del vicinato nel contesto della crisi della Covid-19.
L'AMF rientra nel kit di strumenti di risposta alle crisi esterne dell'UE ed è utilizzata, in combinazione a un accordo di esborso dell'FMI soggetto a un programma concordato di riforme economiche, per affrontare situazioni di crisi della bilancia dei pagamenti. In questa situazione eccezionale, la Commissione propone programmi di AMF anche per i partner che beneficiano di finanziamenti di emergenza dell'FMI che non richiedono azioni preliminari e/o condizionalità, ad esempio attraverso lo strumento di finanziamento rapido (Rapid Financing Instrument — RFI). I programmi di "AMF di crisi" avranno pertanto una durata più breve (12 mesi anziché 2,5 anni) e prevederanno solo due esborsi: il primo sarà erogato non appena possibile dopo l'adozione della decisione di AMF e dopo il corrispondente accordo su un protocollo di intesa con ciascun beneficiario; il secondo una volta che saranno soddisfatte le condizioni precisate nei protocolli di intesa. Come per qualsiasi assistenza macrofinanziaria, tale condizionalità è specifica per ciascun partner allo scopo di assicurare che sia pienamente adeguata, nel quadro dello strumento per l'AMF, a stimolare la stabilità macroeconomica, migliorando nel contempo la gestione macroeconomica complessiva, rafforzando la governance economica e la trasparenza e migliorando le condizioni per una rinnovata crescita sostenibile. Inoltre, dovrà essere formulata in modo tale da poter essere attuata tenendo conto del lasso di tempo più breve e del contesto della pandemia in corso.
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a dieci partner per un totale di 3 miliardi di EUR. L'assistenza assumerebbe la forma di prestiti a medio termine.
L'AMF dell'UE proposta mira ad aiutare i partner a coprire parte del loro fabbisogno urgente di finanziamenti esterni nel contesto dei programmi dell'FMI attualmente in fase di attuazione, riducendo in tal modo le vulnerabilità a breve termine dell'economia in termini di bilancia dei pagamenti connesse alla crisi della Covid-19. L'assistenza proposta favorirebbe la stabilizzazione esterna e, in tal modo, offrirebbe alle autorità un margine politico per attuare misure volte a contrastare le ricadute economiche della crisi della Covid-19, incoraggiando nel contempo l'attuazione delle riforme tese a migliorare la gestione macroeconomica, la governance economica, la trasparenza e le condizioni per una rinnovata crescita sostenibile.
L'AMF proposta è in linea con gli obiettivi delle strategie di allargamento e di vicinato dell'UE e manderebbe ai partner della regione il messaggio che l'UE è pronta a sostenerli in un momento di crisi senza precedenti. In questo contesto la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni preliminari di ordine politico ed economico per dare esecuzione all'assistenza macrofinanziaria del tipo e dell'entità proposti.
L'AMF proposta concerne la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Georgia, il Regno hascemita di Giordania, il Kosovo*, la repubblica di Moldova, il Montenegro, la Repubblica di Macedonia del Nord, la Repubblica tunisina e l'Ucraina. Tuttavia la situazione è ancora in evoluzione e la crisi della Covid-19 manifesta aspetti via via più problematici anche in altri paesi. L'AMF resta disponibile anche per altri paesi ammissibili in situazioni di difficoltà con la bilancia dei pagamenti che dovessero manifestarsi in seguito. La Commissione avvierà inoltre una discussione sull'ambito di applicazione dello strumento di assistenza macrofinanziaria e sul modo in cui interagisce con altre politiche esterne dell'UE.
L'importo dell'AMF si basa su una stima preliminare del fabbisogno di finanziamento esterno residuo dei partner e tiene conto della loro capacità di autofinanziarsi con le proprie risorse, in particolare con le riserve internazionali a loro disposizione, nonché delle risorse fornite dall'FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell'importo dell'assistenza tiene conto anche della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della preesistente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell'UE e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione.
Partner dell'allargamento
L'Albania è particolarmente vulnerabile alle conseguenze economiche della pandemia a causa delle strette relazioni economiche con alcuni Stati membri dell'UE fortemente colpiti, dell'importanza del turismo e del suo elevato fabbisogno di rifinanziamento. La limitata capacità del settore sanitario e i danni del terremoto di novembre 2019, che hanno già assorbito il ridotto margine di bilancio disponibile, aggravano la situazione. Ciononostante il governo ha rapidamente adottato misure di sostegno alle politiche pari al 2 % circa del PIL a vantaggio delle imprese e delle famiglie interessate e del settore sanitario. In base al bilancio riveduto, nel 2020 il disavanzo pubblico dovrebbe raggiungere il 4 % del PIL e il debito pubblico potrebbe superare il 69 % del PIL – sebbene tali previsioni sembrino ottimistiche. Per quest'anno le istituzioni internazionali pronosticano un calo del PIL reale del 5 % circa.
* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
Oltre al disavanzo pubblico il governo deve rifinanziare un ammortamento del debito estero per 545 milioni di EUR (3,8 % del PIL). A parziale copertura di tale operazione era inizialmente prevista l'emissione di Eurobond per 500-600 milioni di EUR, ma, considerata l'attuale situazione, sembra altamente improbabile che si possa immettere sul mercato un importo così elevato. Dopo il sostegno dello strumento di finanziamento rapido dell'FMI, i prestiti della Banca mondiale e le sovvenzioni a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA) dell'UE, il deficit di finanziamento potrebbe raggiungere il 2,5 % del PIL o circa 350 milioni di EUR. In questo contesto è giustificata l'AMF pari a 180 milioni di EUR.
In Bosnia-Erzegovina lo scoppio della pandemia di Covid-19 ha gravemente esacerbato il rallentamento dell'economia già in corso andando a colpire in particolare i trasporti e il turismo, ma anche le rimesse dei lavoratori, che rappresentano circa il 5 % del PIL e sono di vitale importanza, in particolare per le famiglie a basso reddito. Le ultime proiezioni per il 2020 prevedono un calo dell'attività economica del 10 % circa e un forte aumento della disoccupazione. Nonostante i dati di bilancio piuttosto solidi, la capacità del paese di creare in tempi rapidi il margine di bilancio necessario è molto limitata. Le autorità bosniaco-erzegovine hanno già chiesto finanziamenti di emergenza all'FMI per un importo massimo di 330 milioni di EUR (quasi il 2 % del PIL). Il rallentamento dell'economia determinerà un forte calo delle entrate e un netto aumento dei trasferimenti, con una conseguente forte crescita del fabbisogno di finanziamento. Le attuali stime dell'FMI indicano un deficit di finanziamento residuo di circa 500 milioni di EUR (2,8 % del PIL) nel 2020, dopo i contributi dell'FMI (fino a 330 milioni di EUR, quasi il 2 % del PIL) e della Banca mondiale (circa 20 milioni di EUR, o 0,1 % del PIL). A causa del basso rating del credito del paese, l'accesso ai mercati finanziari internazionali è molto limitato, mentre i mercati finanziari nazionali non sono sufficientemente profondi per far fronte alle necessità di finanziamento restanti. In questo contesto è giustificata l'AMF pari a 250 milioni di EUR.
Lo scoppio della pandemia di Covid-19 e il conseguente blocco delle attività economiche perturba i flussi degli scambi commerciali e quelli finanziari incidendo profondamente sull'economia del Kosovo. Le rimesse, che rappresentano oltre il 10 % del PIL, finanziano una parte sostanziale del consumo privato, mentre le esportazioni di servizi destinate alla diaspora (principalmente il turismo) attenuano un disavanzo commerciale molto profondo nel settore delle merci (oltre il 40 % del PIL). Un'altra vulnerabilità dell'economia kosovara è rappresentata dal fragile settore privato, dominato da microimprese con limitate riserve di liquidità. In questo contesto, nel 2020 si prevede una contrazione del PIL reale del 5 % circa. Nonostante i dati di bilancio piuttosto solidi nel 2019, il margine è molto limitato. Il Kosovo non ha accesso ai mercati finanziari internazionali (a causa della mancanza di un rating del credito), quasi due terzi del suo debito totale sono detenuti da un'esigua base di investitori con la banca centrale e il fondo pensione fiduciario del Kosovo che rappresentano rispettivamente il 23 % e il 38 % del totale. La combinazione del crollo delle entrate pubbliche e degli elevati pagamenti di base da un lato e delle misure di risposta alla crisi dall'altro costituisce un grave rischio di liquidità. Secondo le stime dell'FMI le entrate pubbliche diminuiranno del 50-60 % su base annua in aprile-giugno, mentre il governo provvisorio ha approvato un pacchetto di emergenza da 180 milioni di EUR. Per quanto riguarda il saldo della banca pubblica, che è già sceso al di sotto della soglia dello 4,5 % del PIL fissata per legge, si prevede un ulteriore ribasso al 2,5 % del PIL nel 2020. Su richiesta del Kosovo, il 10 aprile il consiglio dell'FMI ha approvato un'assistenza di liquidità di emergenza dell'FMI pari a 51,6 milioni di EUR attraverso l'RFI. Secondo le attuali proiezioni, il deficit di finanziamento residuo è stimato a 210 milioni di EUR. In questo contesto è giustificata l'AMF pari a 100 milioni di EUR.
Il Montenegro è particolarmente esposto alle conseguenze economiche della pandemia a causa della forte dipendenza dal settore del turismo e dell'elevato fabbisogno di finanziamento esterno. Il 2020 è segnato da una profonda recessione, dato che le istituzioni internazionali prevedono per il paese una contrazione dell'economia reale del 9 %. Il turismo, uno dei settori più colpiti, rappresenta oltre il 20 % del PIL ed è una delle principali fonti di valuta estera, occupazione e gettito fiscale. Tuttavia, le misure di contenimento del coronavirus hanno bloccato il turismo e i viaggi in un momento in cui tali attività stavano per entrare nell'alta stagione. Nonostante il margine di bilancio limitato, il governo ha rapidamente adottato misure di sostegno strategico pari a circa il 2 % del PIL per aiutare l'economia ad affrontare le conseguenze della pandemia. Tali misure riguardano in particolare il differimento dei pagamenti di imposte e contributi sociali, una moratoria sui rimborsi dei prestiti e sui canoni di affitto per la locazione di beni demaniali, nonché sovvenzioni per le imprese e i lavoratori. Secondo le stime preliminari del ministero delle Finanze, nel 2020 il disavanzo pubblico supererà il 7 % del PIL e il debito pubblico aumenterà di 2,6 punti percentuali raggiungendo l'82 % del PIL e diventando il più elevato della regione. Il deficit di finanziamento dopo i prestiti dell'FMI e della Banca mondiale e le sovvenzioni dell'UE potrebbe ammontare a circa 120 milioni di EUR. In questo contesto è giustificata l'AMF pari a 60 milioni di EUR.
Nella Macedonia del Nord l'economia è fortemente perturbata dal momento che le misure di contenimento sociale estese hanno pesanti ricadute sulla produzione e sull'occupazione, e il commercio estero è fortemente colpito. Le proiezioni attuali indicano una diminuzione del PIL reale pari a circa il 4 % nel 2020. Il governo ha adottato misure coraggiose in modo tempestivo per sostenere la liquidità delle PMI e l'occupazione nei settori più colpiti nei mesi di aprile e maggio, ma il margine di bilancio per compensare le conseguenze socioeconomiche della crisi è limitato. Nello scenario più favorevole, per il 2020 il governo stima un calo delle entrate del 20 % rispetto al bilancio iniziale e prevede di riassegnare le spese senza aumentare il massimale. Sulla base del PIL del 2019, ciò comporterebbe un disavanzo dell'8 % circa. I trasferimenti privati dall'estero, comprese le rimesse dei lavoratori, e i flussi di investimenti esteri diretti dovrebbero diminuire notevolmente, riducendo la copertura delle riserve. Inoltre, nel periodo 2020-2021 il governo e le imprese pubbliche dovranno far fronte ad un fabbisogno di rifinanziamento, interno ed esterno, particolarmente elevato, per un totale di 1,65 miliardi di EUR (circa il 7,3 % del PIL del 2019 in ciascuno dei due anni). Sono inclusi l'ammortamento di 500 milioni di EUR di Eurobond del 2014, di parti degli Eurobond del 2015 e della garanzia basata sulle politiche della Banca mondiale del 2013, nonché il rimborso di grandi prestiti commerciali stranieri dell'impresa pubblica per le strade statali, incaricata della realizzazione delle principali infrastrutture di trasporto stradale. Il governo ha chiesto assistenza all'FMI tramite l'RFI, che ammonta a 177 milioni di EUR, nonché un prestito della Banca mondiale. Secondo le stime attuali, dopo i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni concessi dall'FMI, dalla Banca mondiale e dall'UE resterà un deficit di finanziamento di circa 330 milioni di EUR. In questo contesto è giustificata l'AMF pari a 160 milioni di EUR.
Vicinato orientale
Secondo le previsioni, quest'anno la Georgia entrerà in una profonda recessione, abbinata ad un fabbisogno di finanziamento crescente. L'economia georgiana è fortemente colpita dalla crisi del coronavirus. Le stime recenti, che tengono conto dell'impatto del virus, indicano una contrazione economica del 4 % circa nel 2020. A causa del costo delle misure per attenuare l'impatto della crisi, dell'aumento della spesa sanitaria e del calo delle entrate, nel 2020 il disavanzo pubblico dovrebbe salire a circa l'8 % del PIL. La bilancia dei
pagamenti del paese si deteriorerà anche a causa delle minori entrate derivanti dall'esportazione di servizi (in particolare dal turismo), dei minori afflussi di rimesse, del probabile minore afflusso di IDE e del deflusso di investimenti di portafoglio. Il deficit di finanziamento esterno è stimato indicativamente dall'FMI a circa 1,6 miliardi di USD per il 2020-2021 e la Georgia avrà bisogno di assistenza da parte dei suoi partner internazionali per colmare questa lacuna. Il 14 aprile le autorità hanno concluso un accordo tecnico (staff-level agreement) con l'FMI che prevede un aumento dell'attuale programma dell'Extended Fund Facility (EFF), ad oggi quasi interamente erogato, di circa 375 milioni di USD, 308 dei quali saranno erogati nel 2020. Sono inoltre in corso negoziati con la Banca mondiale, l'ADB, l'AFD, la KfW e la BEI perché aumentino i prestiti basati sulle politiche. La Georgia è destinataria di un programma di AMF attualmente in corso la cui ultima rata da 25 milioni di EUR dovrebbe essere erogata nel secondo trimestre del 2020, a condizione che venga data attuazione alle condizioni concordate e che, per la maggior parte, sono già state soddisfatte. Nel complesso, sulla base delle informazioni disponibili, restano da coprire circa 900 milioni di USD del deficit di finanziamento stimato per quest'anno. Poiché vi sono buone prospettive di contributi anche da altri creditori, è giustificato un nuovo programma AMF di 150 milioni di EUR.
Le misure volte a fermare la diffusione del virus Covid-19 e le conseguenze della recessione mondiale dovrebbero avere un forte impatto sull'economia della Repubblica di Moldova (in prosieguo Moldova) nel 2020. I principali canali di trasmissione della crisi sono le rimesse (che rappresentano il 15 % del PIL nazionale) e il commercio con i paesi colpiti dalla crisi, in particolare gli Stati membri dell'UE. Secondo le previsioni, nel 2020 l'economia della Moldova subirà una recessione, mentre la bilancia dei pagamenti e le finanze pubbliche saranno sottoposti a forti pressioni a causa della crisi. Il deficit di finanziamento esterno è stimato indicativamente a 800 milioni di USD (circa il 7 % del PIL) nel 2020 e il deficit di finanziamento di bilancio a 10,5 miliardi di MDL (circa 550 milioni di USD). Poiché negli ultimi anni sia il debito pubblico sia le riserve internazionali hanno seguito un andamento positivo, sostenuti da un programma triennale di Extended Credit Facility/Extended Fund Facility dell'FMI, la Moldova dispone di un certo margine di intervento per contrastare gli shock, ma non a lungo e chiaramente entro certi limiti. L'FMI è pronto ad aumentare di circa 240 milioni di USD (220 milioni di EUR) il sostegno di emergenza al paese per attenuare gli effetti economici della crisi della Covid-19. La Moldova partecipa a un programma di AMF e la seconda e terza rata, che insieme ammontano a 70 milioni di EUR, possono essere erogate se le condizioni sono soddisfatte prima della scadenza del programma nel luglio 2020. Inoltre, i crediti già annunciati dalla Russia per un importo di 200 milioni di EUR per il 2020, e destinati principalmente agli investimenti infrastrutturali, potrebbero essere riassegnati per affrontare gli effetti della crisi. Tuttavia, considerato l'accesso limitato ai mercati internazionali dei capitali, la Moldova avrebbe bisogno di assistenza supplementare per coprire il deficit di finanziamento esterno. In questo contesto è giustificato un nuovo programma di AMF con una dotazione di 100 milioni di EUR.
In Ucraina, quest'anno la stabilità macrofinanziaria ha subito una rinnovata pressione, in particolare dopo l'improvviso rimpasto del governo avvenuto all'inizio di marzo, in concomitanza con lo scoppio della crisi mondiale del coronavirus. Le condizioni del mercato finanziario hanno subito un forte deterioramento a metà marzo, quando i rendimenti degli Eurobond sovrani sono quasi triplicati, prima di stabilizzarsi intorno all'8 %, rispetto al 4,4 % di fine gennaio. Un effetto negativo sulla fiducia, alimentato dalla prospettiva di una profonda contrazione (le previsioni oscillano tra il 4 % e il 9 % nel 2020), ha prodotto un aumento della domanda di valuta estera. La Banca nazionale dell'Ucraina ha dovuto vendere
l'equivalente di 2,2 miliardi di USD nella seconda metà di marzo, riducendo così le proprie riserve internazionali ufficiali di oltre l'8 % rispetto ai 27 miliardi di USD comunicati a fine febbraio 2020. Il bilancio 2020 riveduto, adottato dal parlamento il 13 aprile, prevede un fondo per il coronavirus di 2,5 miliardi di EUR per misure immediate per contrastare la diffusione della Covid-19. Alla luce del deterioramento previsto delle finanze pubbliche dovuto alla recessione e delle spese supplementari legate alla crisi, il disavanzo di bilancio del 2020 è stato riveduto al 7,5 % del PIL, o l'equivalente di 11 miliardi di USD. Se una parte di tale disavanzo può essere finanziata a livello nazionale, nel 2020 giungeranno a scadenza anche 5 miliardi di USD in rimborsi del debito pubblico estero. Secondo le stime dell'FMI, per il 2020 il deficit complessivo di finanziamento esterno ammonta a circa 12 miliardi di USD. In tale contesto, l'FMI ha accettato di aumentare la portata del programma triennale recentemente negoziato da 5,5 miliardi di USD a 10 miliardi di USD, 3,5 dei quali saranno disponibili quest'anno. Insieme a un prestito della Banca mondiale e alla quota residua di 500 milioni di EUR del programma di AMF dell'UE in corso, per la quale sono state soddisfatte le condizioni e che dovrebbe essere erogata nel secondo trimestre del 2020 (non appena le azioni preliminari per il nuovo programma dell'FMI saranno state attuate), sono disponibili finanziamenti per circa 5 miliardi di USD. La parte rimanente del deficit di 12 miliardi di USD dovrebbe essere coperta da finanziamenti ufficiali supplementari o attraverso un prelievo delle riserve ufficiali internazionali. In tale contesto, un nuovo programma di AMF con una dotazione totale di 1,2 miliardi di EUR è giustificato.
Vicinato meridionale
È inevitabile una recessione in Giordania, con pressioni crescenti sulla bilancia dei pagamenti, che riflettono il margine di manovra limitato del paese. Si prevede che la pandemia di coronavirus avrà un impatto significativo sull'economia giordana con effetti negativi sui flussi commerciali, le catene del valore globali e il turismo. A causa di un margine di bilancio limitato, finora la Giordania è intervenuta principalmente con misure di politica monetaria per contenere i danni all'economia. In una condizione di blocco generalizzato, tuttavia, l'efficacia di tali misure è ridotta. È probabile che nel 2020 l'economia entri in una fase di recessione con gravi conseguenze per il tasso di disoccupazione già elevato (circa il 19 % alla fine del 2019). Secondo le previsioni il disavanzo pubblico supererà il 5 % del PIL, in particolare a causa del previsto calo delle entrate fiscali. È probabile quindi che il debito pubblico lordo superi il 100 % del PIL nel 2020. Per mantenere bassi gli oneri per interessi e favorire la sostenibilità del debito sarà fondamentale garantire prestiti agevolati per il finanziamento del disavanzo pubblico. Ancora prima della pandemia di coronavirus la Giordania doveva far fronte a un notevole fabbisogno di finanziamenti esterni. In questo contesto l'UE ha adottato un'operazione di AMF da 500 milioni di EUR nel gennaio 2020. Con la crisi della Covid-19 tale fabbisogno è aumentato ulteriormente. Ci si attende una crescita del disavanzo delle partite correnti a seguito del forte calo del turismo, mentre un notevole aumento dei tassi d'interesse a cui sono soggette le economie emergenti nei mercati finanziari potrebbe mettere a rischio il rinnovo di eurobond del valore di 1,25 miliardi di USD che scadono nell'ottobre 2020. In base alle informazioni attuali restano da coprire circa 1,5 miliardi di USD del deficit di finanziamento stimato per quest'anno; il sostegno
supplementare di AMF di 200 milioni di EUR è garantito e sarà combinato con il programma di AMF esistente per un totale di 700 milioni di EUR1.
In Tunisia un notevole fabbisogno di finanziamenti richiede il sostegno internazionale alla luce della crisi economica crescente. È probabile che la Tunisia entri in recessione nel 2020, poiché il crollo della domanda mondiale e l'effetto delle misure di contenimento introdotte a metà marzo per fermare la diffusione del coronavirus incideranno profondamente sull'attività economica. Sebbene siano state adottate misure monetarie e fiscali per attenuare l'impatto economico della crisi, persistono squilibri macroeconomici, il margine di manovra resta limitato e il fabbisogno di finanziamenti esterni è destinato ad aumentare nel corso dell'anno. La recessione eserciterà una forte pressione sull'occupazione e sulla stabilità sociale e comporterà anche un grave deterioramento del bilancio, con una riduzione delle entrate e una pressione supplementare sulle spese a sostegno dell'economia e del sistema sanitario. Di conseguenza sono probabili un aumento significativo del disavanzo pubblico e un innalzamento del debito pubblico nel 2020. Il governo prevede un disavanzo pubblico superiore a quello stimato (al 4,3 % del PIL), per il quale occorrerebbe mobilitare circa 1 miliardo di USD (pari al 2,6 % del PIL) di finanziamenti esterni supplementari. Il fabbisogno della bilancia dei pagamenti sarà ancora maggiore (circa il 4,7 % del PIL), considerate le ripercussioni previste della pandemia sul settore privato e il suo accesso ai finanziamenti esterni. Il brusco calo delle rimesse e del turismo (oltre il 7 % del PIL), malgrado la diminuzione del prezzo del petrolio, determinerà anche una riduzione degli afflussi di valuta estera. È molto probabile che nel 2020 il governo non sarà in grado di coprire il proprio fabbisogno di finanziamenti dai mercati nazionali e internazionali e ha richiesto aiuti di emergenza all'FMI per un importo equivalente a 753 milioni di USD (100 % della quota del paese). Quest'anno il governo necessita di circa 3,5 miliardi di USD di finanziamenti esterni, con picchi di rimborsi in aprile e giugno che eserciteranno pressione sulla liquidità. Il fabbisogno di finanziamenti è destinato inoltre a crescere ulteriormente in linea con la risposta alla Covid-19 e il suo impatto sul bilancio, mentre l'accesso ai mercati finanziari rimarrà molto difficile nel corso dell'anno e la prevista emissione di 1,1 miliardi di USD sul mercato non può più essere data per scontata. In base alle informazioni disponibili restano da coprire circa 2,5 miliardi di EUR del deficit di finanziamento stimato per quest'anno; il programma di AMF di 600 milioni di EUR è garantito.
• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'operazione di AMF proposta si svolge in un contesto particolare di estrema urgenza connessa alla pandemia mondiale di coronavirus. La proposta di AMF è coerente sia con l'impegno dell'UE a sostenere i partner dell'allargamento e del vicinato con difficoltà economiche nell'immediato, sia con i principi che disciplinano l'uso dello strumento di AMF, tra cui il carattere eccezionale, le condizioni politiche preliminari, la complementarità, la condizionalità e la disciplina finanziaria. La Commissione continuerà a controllare e valutare, durante il periodo di validità dell'operazione di assistenza macrofinanziaria, il rispetto dei suddetti criteri, compresa la valutazione, in stretto collegamento con il Servizio europeo per l'azione esterna per quanto riguarda le condizioni politiche preliminari.
1 A condizione di una rapida adozione della decisione omnibus relativa all'AMF, la Commissione intende unire l'attuazione della presente decisione per la Giordania a quella relativa all'AMF da 500 milioni di EUR adottata nel gennaio 2020. Ciò significherebbe convenire su un protocollo d'intesa unico con la Giordania, in cui la prima e la seconda erogazione combinano parti di prestiti delle due decisioni, mentre la terza erogazione proverrebbe esclusivamente dalla decisione di gennaio 2020. I periodi di disponibilità previsti dalle due decisioni sarebbero rispettati.
Nell'attuazione dell'assistenza la Commissione assicurerà la coerenza con le operazioni di AMF recenti e in corso, in particolare quelle nel quadro delle seguenti decisioni relative all'AMF:
• decisione (UE) 2016/1112 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia;
• decisione (UE) 2017/1565 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria a favore della Repubblica di Moldova;
• decisione (UE) 2018/598 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Georgia;
• decisione (UE) 2018/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina;
• decisione (UE) 2020/33 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2020, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania.
• Coerenza con le altre normative dell'Unione
L'UE sta mobilitando tutti gli strumenti disponibili e si coordina strettamente con gli Stati membri e con le istituzioni finanziarie europee al fine di organizzare una risposta esterna efficace alla crisi della Covid-19 all'insegna dell'approccio "Team Europa". L'AMF dell'UE s'inserisce nel quadro di tale approccio per le regioni dell'allargamento e del vicinato e integra un totale di 3,87 miliardi di EUR mobilitati a titolo dello strumento di assistenza preadesione e dello strumento europeo di vicinato, che comprendono il blending e contributi a strumenti finanziari attraverso la piattaforma d'investimento per il vicinato e il forum sugli investimenti nei Balcani occidentali. Inoltre i prestiti per investimenti nel settore pubblico e privato continueranno ad essere erogati nell'ambito del mandato per i prestiti esterni della Banca europea per gli investimenti. Il vicinato beneficerebbe inoltre dei programmi di investimenti sostenuti da 0,5 miliardi di EUR di garanzie del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, riorientati per la maggior parte verso il finanziamento delle PMI.
Sostenendo le autorità nell'adozione di un quadro adeguato di politica macroeconomica e di riforme strutturali a breve termine, l'assistenza macrofinanziaria dell'UE permetterebbe di aumentare il valore aggiunto dell'impegno globale dell'Unione e di migliorare l'efficacia del suo intervento mediante altri strumenti finanziari.
2 BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
• Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 212 del TFUE. Data l'attuale situazione di emergenza la presente proposta potrebbe basarsi anche sull'articolo 213 del TFUE. La Commissione ha tuttavia deciso di presentarla sulla base dell'articolo 212 del TFUE per seguire la procedura legislativa ordinaria con il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo. La Commissione conta sulla cooperazione del Parlamento europeo e del Consiglio per una rapida adozione.
• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta non è di competenza esclusiva dell'UE. Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui gli obiettivi di ripristino della stabilità macroeconomica a breve termine nel beneficiario non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le ragioni principali sono la più ampia portata e un più agevole coordinamento tra i donatori al fine di massimizzare l'efficienza dell'assistenza.
• Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità: essa si limita ad emanare le disposizioni minime per raggiungere gli obiettivi di stabilità macroeconomica a breve termine, attenuando il rischio di inadempimento, e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo.
Vista l'entità del fabbisogno di finanziamenti esterni dei beneficiari nel 2020 e nel 2021, l'ammontare dell'assistenza coprirà una parte relativamente limitata di tale fabbisogno. Tenuto conto dell'assistenza promessa ai beneficiari da altri donatori e creditori bilaterali e multilaterali, questa ripartizione degli oneri è considerata appropriata per l'UE.
• Scelta dell'atto giuridico
Il finanziamento di progetti o l'assistenza tecnica non sarebbero strumenti adeguati o sufficienti per conseguire gli obiettivi macroeconomici illustrati in precedenza. Il principale valore aggiunto dell'assistenza macrofinanziaria rispetto ad altri strumenti dell'UE risiede nella sua rapida attuazione per ridurre la pressione finanziaria esterna dei beneficiari nell'immediato e contribuire a creare un quadro macroeconomico stabile, anche promuovendo una bilancia dei pagamenti e una posizione di bilancio sostenibili, nonché un quadro propizio alle riforme strutturali. Contribuendo a creare un quadro generale adatto alle politiche macroeconomiche e strutturali, l'AMF può migliorare l'efficacia delle azioni finanziate nei beneficiari nell'ambito di altri strumenti finanziari dell'UE più specifici.
3 RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Tutte le operazioni di AMF sono soggette a una valutazione ex-post, che è solitamente effettuata entro due anni dalla fine del periodo di disponibilità definito nella decisione legislativa che concede l'assistenza. L'obiettivo è duplice: i) esaminare l'impatto dell'AMF sull'economia del beneficiario, in particolare sulla sostenibilità della sua posizione esterna; ii) valutare il valore aggiunto dell'intervento dell'UE.
Le valutazioni svolte finora concludono che queste operazioni di AMF contribuiscono al miglioramento della sostenibilità esterna, della stabilità macroeconomica e dell'attuazione di riforme strutturali del beneficiario. Le operazioni di assistenza macrofinanziaria hanno avuto un effetto positivo sulla bilancia dei pagamenti del beneficiario e hanno contribuito ad allentare i vincoli di bilancio, portando inoltre ad una crescita economica leggermente più sostenuta.
Tutte le valutazioni evidenziano che un'importante qualità dell'AMF rispetto a fonti alternative di finanziamento è costituita dalle condizioni estremamente agevolate, ad esempio
i tassi d'interesse relativamente bassi, la lunga durata e il lungo periodo di grazia, che generano margine di bilancio e contribuiscono alla sostenibilità del debito pubblico.
Le valutazioni ex post confermano inoltre che le precedenti AMF sono state attuate efficacemente e che sono state ben coordinate con altri programmi dell'UE e con programmi di altri donatori (in particolare l'FMI e la Banca mondiale). La condizionalità politica dell'AMF e la condizionalità dell'FMI risultano distinte, ma sono complementari e si rafforzano a vicenda. Le esperienze recenti dimostrano che la presenza di due programmi indipendenti ma coordinati rafforza la capacità di ottenere risultati attraverso una condizionalità complementare e risorse finanziarie combinate.
Le valutazioni indicano inoltre le carenze di ciascuna operazione di AMF: le più comuni sono la mancanza di visibilità e il processo negoziale talvolta lungo. La Commissione prenderà ulteriormente in considerazione i limiti individuati in una prossima valutazione relativa alle operazioni svolte nel periodo 2010-2020, il cui avvio è previsto nel 2020. Tale valutazione potrebbe inoltre costituire una valida base per un'ulteriore riflessione sulla portata e su altri aspetti dello strumento di AMF nonché sul modo in cui interagisce con altri strumenti di politica esterna dell'UE.
Tutte le relazioni finali delle valutazioni ex post completate relative a operazioni di AMF sono pubblicate all'indirizzo xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx-xxx- financial-affairs-policies-and-spending-activities_en.
• Consultazioni dei portatori di interessi
L'AFM è fornita quale parte integrante della risposta dell'UE e della più ampia risposta internazionale alla crisi della Covid-19. Nel preparare le presente proposta di assistenza macrofinanziaria, i servizi della Commissione si sono consultati sia con il Fondo monetario internazionale, che sta preparando programmi di finanziamento consistenti, che con altri creditori e donatori multilaterali e bilaterali. La Commissione ha inoltre avuto regolari contatti con le autorità nazionali dei potenziali beneficiari.
• Assunzione e uso di perizie
Vista la necessità di una procedura di approvazione urgente, la Commissione, coadiuvata se necessario da esperti esterni, effettuerà una valutazione operativa della qualità e dell'affidabilità dei circuiti finanziari pubblici e delle procedure amministrative dei beneficiari.
• Valutazione d'impatto
L'assistenza macrofinanziaria dell'UE è uno strumento finanziario di emergenza volto a ridurre il rischio di inadempimento e crollo economico dei partner coprendo il fabbisogno di finanziamenti esterni a breve termine dei beneficiari e sostenendo al tempo stesso misure politiche volte a rafforzare la bilancia dei pagamenti e le posizioni di bilancio e a stimolare una crescita sostenibile dinamica. La proposta di AMF è pertanto esentata dall'obbligo di svolgere una valutazione d'impatto conformemente agli orientamenti per legiferare meglio (SWD(2015) 111 final) della Commissione poiché in una situazione di emergenza, che richiede una risposta tempestiva, vi è l'imperativo politico di agire rapidamente.
4 INCIDENZA SUL BILANCIO
L'assistenza prevista sarebbe fornita sotto forma di prestiti e dovrebbe essere finanziata mediante l'assunzione di prestiti che la Commissione effettuerà a nome dell'UE. L'incidenza dell'assistenza sul bilancio corrisponderà alla dotazione, ad un tasso del 9 %, degli importi erogati nel Fondo di garanzia per le azioni esterne dell'UE. Presupponendo l'erogazione dei prestiti nel 2020 e conformemente alle norme che disciplinano il meccanismo del Fondo di garanzia2, la dotazione avrà luogo nell'anno n+2, dove l'anno n indica l'anno dell'erogazione. L'impatto dei prestiti erogati nel 2020 ricadrà quindi sul bilancio del 2022, per un importo massimo di 270 milioni di EUR. Se una parte dei prestiti dovesse essere erogata nel 2021, la dotazione corrispondente avrà luogo nel bilancio 2023.
La Commissione ritiene che gli importi stanziati nel fondo di garanzia costituiscono una riserva adeguata per proteggere il bilancio dell'UE da passività potenziali connesse a tali prestiti di AMF. Non si può tuttavia escludere che l'attuale situazione macroeconomica e la potenziale concentrazione di esposizioni al rischio di credito possano aumentare la necessità di stanziare risorse di bilancio supplementari nel corso della durata dei prestiti.
La Commissione ritiene che l'incidenza di bilancio delle operazioni di AMF proposte potrà essere inserita nella sua proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale.
5 ALTRI ELEMENTI
• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
L'Unione europea mette a disposizione dei partner un'AMF per un importo complessivo di 3 miliardi di EUR, sotto forma di prestiti a medio e lungo termine, che contribuiranno a coprire il loro fabbisogno di finanziamenti esterni per il periodo 2020-2021.
Sulla base di una valutazione preliminare del fabbisogno di finanziamenti gli importi dell'AMF messi a disposizione sono distribuiti ai beneficiari nel modo seguente:
• 180 milioni di EUR per la Repubblica d'Albania;
• 250 milioni di EUR per la Bosnia-Erzegovina;
• 150 milioni di EUR per la Georgia;
• 200 milioni di EUR per il Regno hascemita di Giordania;
• 100 milioni di EUR per il Kosovo;
• 100 milioni di EUR per la Repubblica di Moldova;
• 60 milioni di EUR per il Montenegro;
• 160 milioni di EUR per la Repubblica di Macedonia del Nord;
• 600 milioni di EUR per la Repubblica tunisina;
• 1,2 miliardi di EUR per l'Ucraina.
L'erogazione dell'assistenza si articolerà in due rate. Il versamento della prima rata è previsto per la metà del 2020. La seconda rata potrebbe essere versata nel quarto trimestre del 2020 o nella prima metà del 2021, a condizione che le misure politiche associate siano state attuate tempestivamente.
2 Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).
L'assistenza sarà gestita dalla Commissione. Conformemente al regolamento finanziario si applicano le disposizioni specifiche in materia di prevenzione delle frodi e di altre irregolarità.
La Commissione e le autorità di ciascun partner stipuleranno un protocollo d'intesa separato per ciascun partner sulle riforme associate all'operazione di AMF proposta, comprese la tempistica e la sequenza delle misure. Com'è inoltre consuetudine per l'AMF, gli esborsi saranno subordinati, fra l'altro, a progressi soddisfacenti con il programma dell'FMI e all'uso costante dei fondi FMI da parte del partner.
La proposta contiene una clausola di temporaneità. L'AMF proposta sarebbe messa a disposizione per 12 mesi a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa.
La Commissione riferirà annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente. La Commissione valuterà inoltre il conseguimento degli obiettivi dell'assistenza, anche nel contesto di una valutazione ex post che la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità dell'assistenza.
2020/0065 (COD)
Proposta di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della crisi della pandemia di Covid-19
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) L'attuale crisi della Covid-19 ha effetti molto dannosi sulla stabilità economica e finanziaria delle regioni dell'allargamento e del vicinato. Nei paesi partner la bilancia dei pagamenti e la situazione di bilancio sono deboli e in rapido peggioramento e l'economia si sta avviando verso una recessione. Solidi motivi spingono a un intervento dell'UE rapido e deciso a sostegno di queste economie. La presente proposta di assistenza macrofinanziaria dell'Unione interessa pertanto dieci paesi partner: Repubblica d'Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo*, Montenegro e Repubblica di Macedonia del Nord nella regione dell'allargamento; Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina nel vicinato orientale e Regno hascemita di Giordania e Repubblica tunisina nel vicinato meridionale (di seguito "paese/i partner").
(2) Il carattere urgente dell'assistenza è connesso alla necessità immediata per i paesi partner di ottenere fondi a integrazione di quelli che saranno forniti mediante altri strumenti dell'UE, dalle istituzioni finanziarie internazionali, dagli Stati membri dell'UE e da altri donatori bilaterali, al fine di creare un margine di manovra a breve termine che consenta alle autorità di attuare misure volte a contrastare le ripercussioni economiche della crisi della Covid-19.
(3) Le autorità di ciascun paese partner e il Fondo monetario internazionale (FMI) hanno concordato o prevedibilmente concorderanno a breve un programma che sarà sostenuto da un accordo di finanziamento con l'FMI.
(4) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno alla bilancia dei pagamenti non vincolato e non specifico, destinato a coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni del beneficiario
* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
parallelamente a un accordo di esborso con il Fondo monetario internazionale soggetto a un programma concordato di riforme economiche. Nel contesto della crisi della Covid-19 l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere disponibile anche per i paesi partner che beneficiano di finanziamenti di emergenza provenienti dall'FMI, che possono essere erogati senza azioni preliminari e/o condizionalità, ad esempio attraverso lo strumento di finanziamento rapido (Rapid Financing Instrument, RFI). Tale assistenza dovrebbe pertanto essere di durata più breve, limitata a due erogazioni e volta a sostenere l'attuazione di un programma di intervento contenente una serie limitata di misure di riforma.
(5) Il sostegno finanziario dell'Unione a favore dei paesi partner è coerente con la politica dell'UE definita nell'ambito delle politiche di allargamento e di vicinato.
(6) In quanto paesi in fase di adesione/preadesione o interessati dalla PEV, i paesi partner sono ammissibili a ricevere l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.
(7) Poiché si prevede che, a causa del forte aumento, il fabbisogno di finanziamenti esterni dei paesi partner sia di gran lunga superiore alle risorse che saranno fornite dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, si ritiene che, nelle circostanze eccezionali attuali, la concessione di un'assistenza macrofinanziaria da parte dell'Unione sia una risposta appropriata alla richiesta dei paesi partner di sostenere la loro stabilizzazione finanziaria. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sosterrebbe la stabilizzazione economica, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell'accordo finanziario con l'FMI.
(8) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe mirare a sostenere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna dei paesi partner, sostenendo così un rinnovato sviluppo economico e sociale.
(9) L'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione si basa su una stima preliminare del fabbisogno di finanziamento esterno residuo di ciascun paese partner e tiene conto della capacità del paese di autofinanziarsi con le proprie risorse, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse messi a disposizione dall'FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell'importo dell'assistenza tiene conto anche della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della preesistente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell'Unione e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione.
(10) La Commissione dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali, gli obiettivi e le misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell'Unione.
(11) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione nei confronti dei paesi partner. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza.
(12) È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sostenga l'impegno dei paesi partner nei confronti dei valori condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.
(13) La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere subordinata alla condizione preliminare del rispetto, da parte dei paesi partner, di meccanismi democratici effettivi, compresi un sistema parlamentare multipartitico e lo Stato di diritto, e dei diritti umani. È inoltre opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e l'assunzione di responsabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche nei paesi partner e promuovano riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile e il risanamento di bilancio. Il rispetto delle condizioni preliminari e il conseguimento di tali obiettivi dovrebbero essere oggetto di un monitoraggio regolare da parte della Commissione e del servizio europeo per l'azione esterna.
(14) Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, i paesi partner dovrebbero adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza. È inoltre opportuno prevedere controlli da parte della Commissione, verifiche contabili da parte della Corte dei conti e l'esercizio delle competenze da parte della Procura europea.
(15) L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio (in quanto autorità di bilancio dell'Unione).
(16) Gli importi delle dotazioni richieste per l'assistenza macrofinanziaria dovrebbero essere coerenti con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.
(17) È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.
(18) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
(19) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da stabilire in un protocollo d'intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità del paese partner sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerato l'impatto potenzialmente rilevante di un'assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione a ciascun paese partner, si dovrebbe ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione del protocollo d'intesa con il Montenegro e alla procedura d'esame per l'adozione del protocollo d'intesa con gli
3 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
altri paesi partner contemplati dalla presente decisione, nonché rispettivamente a ciascuna di tali procedure per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento dell'assistenza,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L'Unione mette a disposizione della Repubblica d'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Georgia, del Regno hascemita di Giordania, del Kosovo, della Repubblica di Moldova, del Montenegro, della Repubblica di Macedonia del Nord, della Repubblica tunisina e dell'Ucraina ("i paesi partner") assistenza macrofinanziaria ("l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione") per un importo totale massimo di 3 miliardi di EUR al fine di sostenere la stabilizzazione economica dei paesi partner e un programma sostanziale di riforme. L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno urgente di sostegno alla bilancia dei pagamenti dei paesi partner individuato nel programma sostenuto dall'FMI ed è resa disponibile come segue:
(a) 180 milioni di EUR per la Repubblica d'Albania;
(b) 250 milioni di EUR per la Bosnia-Erzegovina;
(c) 150 milioni di EUR per la Georgia;
(d) 200 milioni di EUR per il Regno hascemita di Giordania;
(e) 100 milioni di EUR per il Kosovo;
(f) 100 milioni di EUR per la Repubblica di Moldova;
(g) 60 milioni di EUR per il Montenegro;
(h) 160 milioni di EUR per la Repubblica di Macedonia del Nord;
(i) 600 milioni di EUR per la Repubblica tunisina;
(j) 1,2 miliardi di EUR per l'Ucraina.
2. L'intero importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogato a ciascun paese partner sotto forma di prestiti. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell'Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie e a prestarli al paese partner. La durata massima dei prestiti è in media di 15 anni.
3. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e il paese partner. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a tali istituzioni.
4. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di 12 mesi a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo di intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
5. Qualora, nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, il fabbisogno di finanziamento del paese partner diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la annulla.
Articolo 2
6. La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata alla condizione preliminare del rispetto, da parte del paese partner, di meccanismi democratici effettivi, compresi un sistema parlamentare multipartitico e lo Stato di diritto, e dei diritti umani.
7. La Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna monitorano il rispetto di tale condizione preliminare durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.
8. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio4.
Articolo 3
9. La Commissione concorda con le autorità di ciascun paese partner, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie, chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, da stabilire in un protocollo d'intesa ("il protocollo d'intesa") comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa sono coerenti con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dal paese partner con il sostegno dell'FMI.
10. Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche nei paesi partner, anche ai fini del ricorso all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell'Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione.
11. Le condizioni finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità di ciascun paese partner separatamente.
12. La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, continuino ad essere soddisfatte, verificando anche che le politiche economiche del paese partner siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.
4 Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
Articolo 4
13. Alle condizioni previste al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in due rate. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 3.
14. Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio5.
15. La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
(a) la condizione preliminare di cui all'articolo 2;
(b) un bilancio costantemente soddisfacente dell'attuazione di un accordo di credito non cautelare con l'FMI;
(c) l'attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie concordate nel protocollo d'intesa.
Il versamento della seconda rata non è effettuato, in linea di principio, prima di tre mesi dal versamento della prima rata.
16. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o dell'annullamento.
17. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla banca centrale del paese partner. Alle condizioni che saranno concordate nel protocollo d'intesa, tra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al ministero delle Finanze come beneficiario finale.
Articolo 5
18. Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti relative all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano trasformazione delle scadenze a carico dell'Unione, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.
19. Se le circostanze lo consentono e qualora il paese partner ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni per le operazioni di assunzione del prestito.
20. Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito e il paese partner ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti iniziali o può procedere a una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della scadenza dei prestiti assunti, né un aumento
5 Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).
dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
21. Le spese sostenute dall'Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico del paese partner.
22. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Articolo 6
23. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio6.
24. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è attuata in gestione diretta.
25. L'accordo di prestito di cui all'articolo 3, paragrafo 3, contiene disposizioni:
(d) che assicurano che il paese partner verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione siano stati correttamente utilizzati, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita;
(e) che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio7, al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio8 e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio9 e, per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata riguardante la Procura europea, il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio10. In particolare, a tal fine, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (XXXX) è espressamente autorizzato a svolgere indagini, in particolare controlli e verifiche sul posto, comprese operazioni di informatica forense e colloqui;
6 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
7 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
8 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
9 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (XXXX) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
10 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(f) che autorizzano espressamente la Commissione o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi controlli e verifiche sul posto;
(g) che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le verifiche contabili documentali e sul posto, come le valutazioni operative;
(h) che assicurano che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, il paese partner è stato coinvolto in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
(i) che assicurano che tutti i costi sostenuti dall'Unione in relazione all'assistenza finanziaria siano a carico del paese partner.
26. Prima dell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione la Commissione analizza, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni del paese partner che sono pertinenti ai fini dell'assistenza.
Articolo 7
27. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
28. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione per il Montenegro è applicato l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011, mentre all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione per gli altri paesi partner contemplati dalla presente decisione è applicato l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 8
29. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione dell'attuazione. La relazione:
(j) esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione;
(k) valuta la situazione economica e le prospettive dei paesi partner, nonché i progressi ottenuti nell'attuazione delle misure di politica di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
(l) indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio dei paesi partner e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.
30. Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.
Articolo 9
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1. Titolo della proposta/iniziativa
1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
1.3. Natura della proposta/iniziativa
1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
1.6. Xxxxxx e incidenza finanziaria
1.7. Modalità di gestione previste
2. MISURE DI GESTIONE
2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2. Sistema di gestione e di controllo
2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.2. Incidenza prevista sulle spese
3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento
3.3. Incidenza prevista sulle entrate
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1. Titolo della proposta/iniziativa
Assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della pandemia di Covid-19
1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB11
Settore interessato: Affari economici e finanziari
Attività: Affari economici e finanziari internazionali
1.3. Natura della proposta/iniziativa
X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione
🞎 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria12
X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente
🞎 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione
1.4. Obiettivi
1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa
"Il rilancio dell'occupazione, della crescita e degli investimenti: promuovere la prosperità anche al di fuori dell'UE"
1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate
Obiettivo specifico n.
"Promuovere la prosperità anche al di fuori dell'UE" Attività ABM/ABB interessate
Le attività concernenti la DG ECFIN riguardano:
a) il sostegno alla stabilità macroeconomica e la promozione delle riforme a favore della crescita al di fuori dell'UE, anche attraverso dialoghi economici regolari con i paesi partner principali e l'erogazione di assistenza macrofinanziaria, e
b) il sostegno al processo di allargamento e all'attuazione delle politiche di allargamento e di vicinato dell'UE nonché delle altre priorità dell'UE nei paesi partner, mediante analisi economiche, consulenze e valutazioni delle politiche.
11 ABM: activity-based management (gestione per attività) ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività)
12 A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
1.4.3. Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
• Contribuire a coprire il fabbisogno di finanziamenti esterni del paese partner nel contesto di un deterioramento significativo dei conti con l'estero generato dall'attuale crisi della Covid-19.
• Alleggerire il fabbisogno di finanziamenti del bilancio del paese partner.
• Sostenere lo sforzo di risanamento di bilancio e di stabilizzazione esterna nell'ambito del programma previsto dell'FMI.
• Sostenere le riforme strutturali mirate a migliorare la gestione macroeconomica complessiva, a rafforzare la governance economica e la trasparenza nonché a migliorare le condizioni per una crescita sostenibile.
1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.
Le autorità dei paesi partner dovranno riferire periodicamente ai servizi della Commissione su una serie di indicatori economici e presentare una relazione completa sul rispetto delle condizioni concordate prima dell'erogazione delle rate dell'assistenza.
Se necessario, dopo la valutazione operativa dei circuiti finanziari e delle procedure amministrative nei paesi beneficiari, i servizi della Commissione continueranno a monitorare la gestione delle finanze pubbliche. Le delegazioni dell'UE nei paesi partner riferiranno regolarmente sulle questioni legate al monitoraggio dell'assistenza. I servizi della Commissione rimarranno in stretto contatto con l'FMI e con la Banca mondiale per usufruire delle conoscenze derivanti dalle loro attività in corso nei paesi partner in questione.
La proposta di decisione prevede la presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio di una relazione annuale comprensiva di una valutazione dell'attuazione dell'operazione. Entro due anni dalla scadenza del periodo di attuazione è prevista una valutazione indipendente ex post dell'assistenza.
1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine
L'erogazione dell'assistenza sarà subordinata al rispetto delle condizioni politiche preliminari e all'attuazione soddisfacente di un accordo di finanziamento tra il paese partner e l'FMI. La Commissione e le autorità del paese partner concorderanno inoltre specifiche condizioni politiche elencate in un protocollo d'intesa.
L'erogazione dell'assistenza si articolerà in due rate. Il versamento della prima rata è previsto per la metà del 2020. La seconda rata potrebbe essere versata nel quarto trimestre del 2020 o nella prima metà del 2021, a condizione che le misure politiche associate a ciascuna rata siano state attuate tempestivamente.
1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea
Lo strumento di assistenza macrofinanziaria è uno strumento politico volto a ridurre il fabbisogno di finanziamenti esterni a breve e medio termine. Nel contesto dell'attuale crisi della Covid-19, l'AMF consentirà di fornire alle autorità uno spazio di politica economica per costruire una risposta economica efficace alla crisi. Aiutando il paese partner a superare le difficoltà economiche aggravate dalla crisi della Covid-19, l'AMF proposta contribuirà a promuovere la stabilità macroeconomica e politica di tali paesi. L'AMF integrerà le risorse messe a disposizione dalle istituzioni finanziarie internazionali, dai donatori bilaterali e da altre istituzioni finanziarie dell'UE. In questo modo contribuirà all'efficacia complessiva del sostegno finanziario della comunità internazionale nonché di altre forme di assistenza finanziaria dell'UE, comprese le operazioni di sostegno al bilancio.
Oltre all'incidenza finanziaria dell'AMF, il programma proposto rafforzerà l'impegno di riforma e l'aspirazione dei governi a relazioni più strette con l'UE. Questo risultato sarà ottenuto, fra l'altro, grazie alle appropriate condizioni alle quali è subordinata l'erogazione dell'assistenza. In un contesto più ampio il programma indicherà che l'UE è pronta a sostenere i paesi partner nei momenti di difficoltà economica.
1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Le operazioni di assistenza macrofinanziaria nei paesi partner sono soggette a una valutazione ex post. Dalle valutazioni finora eseguite (su programmi di AMF portati a termine) risulta che queste operazioni contribuiscono, sebbene a volte indirettamente e in maniera modesta, al miglioramento della sostenibilità esterna, alla stabilità macroeconomica e all'attuazione di riforme strutturali nel paese partner. Nella maggior parte dei casi le operazioni di assistenza macrofinanziaria hanno avuto un effetto positivo sulla bilancia dei pagamenti del paese partner e hanno contribuito ad allentare i vincoli di bilancio, portando inoltre a una crescita economica leggermente più sostenuta.
1.5.4. Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
L'UE è uno dei principali donatori dei Balcani occidentali nonché del vicinato meridionale e del vicinato orientale, di cui sostiene le riforme economiche, strutturali e istituzionali, come pure la società civile. In tale contesto l'AMF integra altre azioni o strumenti esterni dell'UE utilizzati per sostenere i paesi partner. L'AMF è inoltre in linea con il quadro di sostegno unico che definisce i settori prioritari in cui si concentrano gli aiuti bilaterali nell'ambito dello strumento europeo di vicinato e dello strumento di assistenza preadesione per il periodo 2014-2020.
Il principale valore aggiunto dell'AMF rispetto ad altri strumenti dell'UE risiede nella capacità di contribuire a creare un quadro macroeconomico stabile, anche attraverso la promozione di una bilancia dei pagamenti e di una posizione di bilancio sostenibili nonché un quadro propizio all'avanzamento delle riforme strutturali. L'AMF non fornisce un sostegno finanziario sistematico e cessa non appena la situazione finanziaria esterna del paese partner sia ricondotta su un percorso sostenibile.
L'AMF è inoltre complementare agli interventi previsti dalla comunità internazionale, in particolare i programmi di aggiustamento e di riforma sostenuti dall'FMI e dalla Banca mondiale.
1.6. Xxxxxx e incidenza finanziaria
X Proposta/iniziativa di durata limitata
– 🞎 Proposta/iniziativa in vigore da giugno 2020 a maggio 2021
– 🞎 Incidenza finanziaria dal 2022 al 2023
🞎 Proposta/iniziativa di durata illimitata
– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
– e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7. Modalità di gestione previste13
X Gestione diretta a opera della Commissione
– 🞎 a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
– 🞎 a opera delle agenzie esecutive
🞎 Gestione concorrente con gli Stati membri
🞎 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
– 🞎 a paesi terzi o organismi da questi designati;
– 🞎 a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
– 🞎 alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
– 🞎 agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
– 🞎 a organismi di diritto pubblico;
– 🞎 a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– 🞎 a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– 🞎 alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.
– Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
13 Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: xxxx://xxx.xx.xxx/xxxx/xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xx.xxxx
2. MISURE DI GESTIONE
2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
Le azioni finanziate nell'ambito della presente decisione saranno attuate in regime di gestione diretta dalla Commissione, in sede e con il sostegno delle delegazioni dell'Unione.
L'assistenza in oggetto ha carattere macroeconomico ed è concepita in linea con il programma economico sostenuto dall'FMI. I servizi della Commissione monitoreranno l'intervento basandosi sui progressi compiuti nell'attuazione dell'accordo con l'FMI e delle misure di riforma specifiche che saranno concordate con le autorità dei paesi partner in un protocollo d'intesa (cfr. anche punto 1.4.4) a una frequenza consona al numero di rate.
2.2. Sistema di gestione e di controllo
Le operazioni di AMF proposte presentano rischi fiduciari, nonché rischi legati alle politiche attuate e alla situazione politica generale.
Vi è il rischio che l'AMF possa essere usata in modo fraudolento. Poiché l'AMF non è destinata a spese specifiche (contrariamente, ad esempio, al finanziamento di progetti), tale rischio dipende da fattori quali la qualità generale dei sistemi di gestione presso la Banca centrale e il ministero delle Finanze dei paesi partner, le procedure amministrative e le funzioni di sorveglianza, la sicurezza dei sistemi informatici e l'adeguatezza delle capacità di audit interno ed esterno.
Un secondo rischio deriva dalla possibilità che i paesi partner non riescano a rispettare le obbligazioni finanziarie nei confronti dell'UE relative ai prestiti di AMF proposti (rischio di default o rischio di credito); ciò potrebbe essere causato, per esempio, da un altro notevole deterioramento della bilancia dei pagamenti e della situazione di bilancio dei paesi partner.
2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito
L'assistenza macrofinanziaria sarà oggetto di procedure di verifica, controllo e audit, effettuate sotto la responsabilità della Commissione, anche tramite l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e dalla Corte dei conti europea, come previsto dall'articolo 129 del regolamento finanziario.
Ex ante: valutazione da parte della Commissione dei sistemi di gestione e di controllo nei paesi partner. Per ciascun paese partner, la Commissione, con l'eventuale supporto tecnico di consulenti, effettua una valutazione operativa ex ante dei circuiti finanziari e dell'ambiente di controllo. Per garantire un livello ragionevole di garanzia di una sana gestione finanziaria, è condotta un'analisi delle procedure contabili, della separazione dei compiti e dell'audit interno/esterno della Banca centrale e del ministero delle Finanze. Qualora siano individuate carenze, esse saranno oggetto di condizioni da attuare prima dell'erogazione dell'assistenza. Inoltre, ove necessario, sono introdotte modalità specifiche di pagamento (ad esempio conti separati).
Nel corso dell'attuazione: controlli da parte della Commissione delle dichiarazioni periodiche dei paesi partner. Il pagamento è soggetto 1) al monitoraggio, da parte del personale della DG ECFIN, in stretto coordinamento con le delegazioni dell'UE e con i portatori di interessi esterni come l'FMI, dell'attuazione delle condizionalità concordate e 2) alla normale procedura di controllo stabilita dal circuito finanziario (modello 2) utilizzato dalla DG ECFIN, compresa la verifica da parte dell'unità finanziaria del rispetto delle condizioni cui è subordinata l'erogazione della succitata assistenza. Le erogazioni relative alle operazioni di AMF possono essere soggette a verifiche ex post (documentali e/o in loco) supplementari e indipendenti da parte dei funzionari del gruppo di controllo ex post della DG. Tali verifiche possono essere anche avviate su richiesta dell'ordinatore sottodelegato competente. L'interruzione e la sospensione dei pagamenti, le rettifiche finanziarie (attuate dalla Commissione) e i recuperi possono essere effettuati se necessario (tale eventualità non si è finora materializzata) e sono previsti esplicitamente nelle convenzioni di finanziamento con i paesi partner.
I sistemi di controllo in essere, quali le valutazioni ex ante o ex post, hanno assicurato un tasso di errore effettivo per i pagamenti relativi all'AMF dello 0 %. Non vi sono casi noti di frode, corruzione o attività illecite. Le operazioni di AMF hanno una logica di intervento chiara, che consente alla Commissione di valutarne l'impatto. I controlli consentono la conferma dell'affidabilità e del conseguimento degli obiettivi e delle priorità strategici.
2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.
Per ridurre il rischio di uso fraudolento sono state e saranno adottate diverse misure.
In primo luogo, l'accordo di prestito prevede una serie di disposizioni su accertamenti, prevenzione delle frodi, audit e recupero dei fondi in caso di frodi o corruzione. Si prevede inoltre di subordinare l'assistenza, soprattutto nel settore della gestione delle finanze pubbliche, a specifiche condizioni miranti a migliorare l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità. L'assistenza è inoltre versata su un conto ad hoc presso la Banca centrale del paese partner.
Inoltre, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, se necessario i servizi della Commissione eseguiranno una valutazione operativa dei circuiti finanziari e amministrativi del paese partner per accertarsi che le procedure di gestione dell'assistenza finanziaria, compresa l'AMF, forniscano garanzie adeguate. La valutazione riguarderà in particolare i seguenti aspetti: preparazione e esecuzione del bilancio, controllo finanziario interno nel settore pubblico, audit interno ed esterno, appalti pubblici, gestione della liquidità e del debito pubblico e indipendenza della banca centrale. Gli sviluppi in questo campo saranno inoltre attentamente controllati dalle delegazioni dell'UE in ciascun paese partner. La Commissione ricorre altresì all'assistenza di sostegno al bilancio per aiutare i rispettivi partner a migliorare i loro sistemi di gestione delle finanze pubbliche, impegno fortemente sostenuto da altri donatori.
Infine l'assistenza macrofinanziaria sarà oggetto di procedure di verifica, controllo e audit, effettuate sotto la responsabilità della Commissione, anche tramite l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e dalla Corte dei conti europea, come previsto dall'articolo 129 del regolamento finanziario.
3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
• Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio
Rubrica del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 | Linea di bilancio | Tipo di spesa | Partecipazione | |||
Diss./Non diss.14 | di paesi EFTA15 | di paesi candidati16 | di paesi terzi | ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario | ||
4 | 01 03 02 Assistenza macrofinanziaria | Diss. | X. | X. | X. | X. |
0 | 01 03 06 Dotazione del Fondo di garanzia | Non diss. | N. | N. | N. | N. |
• 01 03 06 – Secondo la proposta della Commissione, il fondo di garanzia per le azioni esterne deve essere finanziato conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di garanzia mediante gli stanziamenti della linea di bilancio 01 03 06 ("Dotazione del fondo di garanzia") al tasso del 9 % delle passività totali in essere. L'importo della dotazione viene calcolato all'inizio dell'esercizio "n" come la differenza tra l'importo-obiettivo e le attività nette del fondo alla fine dell'esercizio "n-1". L'importo della dotazione è iscritto nell'esercizio "n" nel progetto di bilancio "n+1" e di fatto versato in un'unica operazione all'inizio dell'esercizio "n+1" a partire dalla linea di bilancio "Dotazione del fondo di garanzia" (linea di bilancio 01 03 06). Di conseguenza, il 9 % dell'importo effettivamente versato verrà considerato nell'importo-obiettivo alla fine dell'esercizio "n-1" ai fini del calcolo della dotazione del fondo.
• N.B.: l'MFF per il 2021-2027 prevede una nuova nomenclatura di bilancio, che non è stata tuttavia ancora adottata. L'incidenza sul bilancio rientrerà quindi nelle nuove linee di bilancio.
14 Diss. = stanziamenti dissociati / Non-diss. = stanziamenti non dissociati.
15 EFTA: Associazione europea di libero scambio.
16 Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
3.2. Incidenza prevista sulle spese
3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
Rubrica del quadro finanziario pluriennale | 4 | L'UE quale partner globale |
DG: ECFIN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTALE | ||
• Stanziamenti operativi | |||||||
Linea di bilancio 01 03 06 — Dotazione del fondo di garanzia | Impegni | 1) | 270,0 | 270,0 | |||
Pagamenti | 2) | 270,0 | 270,0 | ||||
Linea di bilancio 01 03 02 - Assistenza macrofinanziaria (valutazione operativa e valutazione ex post) | Impegni | 3 a) | 0,350 | 0,450 | 0,800 | ||
Pagamenti | 4 a) | 0,350 | 0,450 | 0,800 | |||
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici17 | - | - | - | - | |||
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale | Impegni | =1+3 | 0,350 | 270,0 | 0,450 | 270,8 | |
Pagamenti | =2+4 | 0,350 | 270,0 | 0,450 | 270,8 |
17 Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
Rubrica del quadro finanziario pluriennale | 5 | "Spese amministrative" |
Mio EUR (al terzo decimale)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTALE | ||
DG: ECFIN | ||||||
• Risorse umane | 1,614 | - | 0,007 | 0,009 | 1,630 | |
• Altre spese amministrative | 0,240 | - | - | - | 0,240 | |
TOTALE DG ECFIN | Stanziamenti | 1,854 | - | 0,007 | 0,009 | 1,870 |
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale | (Totale impegni = Totale pagamenti) |
Mio EUR (al terzo decimale)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTALE | ||
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale | Impegni | 2,204 | 270,007 | 0,459 | 272,670 | |
Pagamenti | 2,204 | 270,007 | 0,459 | 272,670 |
3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
– 🞎 La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
– X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
Specificare gli obiettivi e i risultati ⇩ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTALE | ||||||||
RISULTATI | |||||||||||||
Tipo18 | Co sto me dio | N. | Costo | N. | Costo | N. | Costo | N. | Costo | N. totale | Costo totale | ||
OBIETTIVO SPECIFICO 119… | |||||||||||||
- Risultato | Valutazione operativa | 5 | 0,350 | ||||||||||
- Risultato | Dotazione del Fondo di garanzia | 1 | 270,0 | ||||||||||
- Risultato | Valutazione ex post | 3 | 0,450 | ||||||||||
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1 | |||||||||||||
COSTO TOTALE | 0,350 | 270,0 | 0,450 | 270,8 |
18 I risultati sono prodotti e servizi che saranno forniti (ad es.: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
19 Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici...".
3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
– 🞎 La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
– X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTALE |
RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale | |||||
Risorse umane | 1,614 | - | 0,007 | 0,009 | 1,630 |
Altre spese amministrative | 0,240 | - | - | - | 0,240 |
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale | 1,854 | - | 0,007 | 0,009 | 1,870 |
Esclusa la RUBRICA 520 del quadro finanziario pluriennale of the multiannual financial framework | |||||
Risorse umane | |||||
Altre spese di natura amministrativa | |||||
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale |
TOTALE |
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
20 Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane
– 🞎 La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
– X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) | |||||
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) | 7,5 | 0,03 | 0,04 | ||
XX 01 01 02 (nelle delegazioni) | |||||
XX 01 05 01 (ricerca indiretta) | |||||
10 01 05 01 (ricerca diretta) | |||||
•Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)21 | |||||
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) | 5,75 | 0,03 | 0,03 | ||
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) | |||||
XX 01 04 aa 22 | - in sede | ||||
- nelle delegazioni | |||||
XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta) | |||||
10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta) | |||||
Altre linee di bilancio (specificare) | |||||
TOTALE | 13,25 | 0,06 | 0,07 |
XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
Funzionari e agenti temporanei | Direttore ECFIN Dir. D: controllare e gestire l'operazione, tenere i contatti con il Consiglio e il Parlamento per l'adozione della decisione e l'approvazione del protocollo d'intesa, negoziare il protocollo d'intesa con le autorità del paese beneficiario, esaminare le relazioni, condurre missioni e valutare l'andamento dell'osservanza della condizionalità. Capounità/capounità aggiunto ECFIN Dir. D: assistere il direttore nel gestire l'operazione, nel tenere i contatti con il Consiglio e il Parlamento per l'adozione della decisione e l'approvazione del protocollo d'intesa, nel negoziare con le autorità del paese beneficiario il protocollo d'intesa e l'accordo di prestito (insieme alla Dir. L), nell'esaminare le relazioni e nel valutare l'andamento dell'osservanza della condizionalità. |
21 AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane professionista in delegazione.
22 Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
Economisti dell'ECFIN, settore AMF (Dir. D): preparare la decisione e il protocollo d'intesa, tenere i contatti con le autorità e le IFI, condurre missioni di verifica, preparare le relazioni dei servizi della Commissione e le procedure della Commissione connesse alla gestione dell'assistenza, tenere i contatti con gli esperti esterni per la valutazione operativa e la valutazione ex post. BUDG Direzione E (Unità E1, E2 e E3 sotto la supervisione del direttore): preparare l'accordo di prestito, negoziarlo con le autorità del paese beneficiario, farlo approvare dai servizi competenti della Commissione e firmare da entrambe le parti. Dare seguito all'entrata in vigore dell'accordo di prestito. Preparare la o le decisioni della Commissione sull'operazione o le operazioni di assunzione del prestito, dare seguito alla presentazione della o delle richieste di fondi, selezionare le banche, preparare ed eseguire la o le operazioni di finanziamento ed erogare i fondi al paese beneficiario. Svolgere le attività di back-office riguardanti il rimborso del prestito/dei prestiti. Preparare le relazioni su queste attività. | |
Personale esterno |
3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
– X La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
– 🞎 La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
– 🞎 La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento
– X La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
– La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | Totale | |||
Specificare l'organismo di cofinanziamento | ||||||||
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati |
3.3. Incidenza prevista sulle entrate
– X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
– 🞎 La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
– 🞎 sulle risorse proprie
– 🞎 sulle entrate varie
Mio EUR (al terzo decimale)
Stanziamenti | Incidenza della proposta/iniziativa23 | ||||||||||
Linea | di | bilancio | delle | disponibili per | |||||||
entrate: | l'esercizio in | Anno | Anno | Anno | Anno | Inserire gli anni necessari per evidenziare | |||||
corso | N | N+1 | N+2 | N+3 | la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | ||||||
Articolo …………. |
Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.
23 Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.