Consorzio per i
Consorzio per i
Servizi di Igiene del Territorio TV1
Regolamento Consortile per la disciplina della TARES
COMUNE PONTE DI PIAVE (Provincia di Treviso)
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24.04.2013
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 15.05.2013 al 31.05.2013
Entrato in vigore il 01.06.2013
CAPO I
PRESUPPOSTO, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA
Art. 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade private soggette ad uso pubblico. Il presente regolamento viene redatto ai sensi dell'art. 14, c. 29 del D.L. 06/12/2011 convertito con L. n. 214 del 22/12/2011.
Art. 2 - Presupposto e ambito di applicazione della tariffa
1. La gestione dei rifiuti comprendente le attività di raccolti, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti è disciplinata dal Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La tariffa, ai sensi dell'art. 238 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010, è da considerarsi il corrispondente dovuto dall'utenza per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.
3. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della quota fissa della tariffa, che viene comunque applicata a copertura dei costi fissi ed indivisibili del servizio.
4. La tariffa è determinata dall'Assemblea del Consorzio sulla base del Piano Finanziario redatto ai sensi del D.P.R. 158/99 e del regolamento di cui all'art. 14, c. 12 L. n. 214 del 22/12/2011 ed è applicata e riscossa, ai sensi del c. 31 del predetto art. 14 e dell'art. 117 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, dal soggetto gestore del servizio, quale affidatario del servizio.
Art. 3 - Soggetti Passivi
1. La tariffa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo ( proprietà, usufrutto, uso, comodato, locazione, ecc.) occupi ovvero conduca locali od aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune.
2. Per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali, direzionali e artigianali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte, come definite all'art. 6, comma 2, lettera e ), in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori, con diritto di rivalsa sull'occupante o conduttore.
3. Per le locazioni o concessioni in uso di locali di durata inferiore all'anno, nonché per le abitazioni e relative pertinenze ed accessori locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario o dal concedente con diritto di rivalsa sul locatario o concessionario.
4. Per i locali e le aree destinate ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (es.:
residence, affittacamere, bed and breakfast, e simili) la tariffa è dovuta da colui che gestisce l'attività.
5. In caso di occupazione abusiva è responsabile in solido con i titolari di diritti reali e/o obbligatori l'occupante i locali o le aree scoperte dell'obbligazione tariffaria sui medesimi locali ed aree scoperte.
Art. 4 - Obbligazione Tariffaria
1. La tariffa e commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria da parte del soggetto passivo.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione e termina il giorno in cui viene presentata regolare comunicazione di cessazione, nei termini di cui all'art. 15, debitamente documentata.
3. In caso di ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria cessa dalla data di presentazione dalla comunicazione stessa, salvo il caso in cui l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali e delle aree oltre la data ivi indicata..
4. In caso di omessa comunicazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria termina automaticamente dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato, ovvero nelle circostanze ove il gestore del servizio sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine dell'utilizzo del servizio stesso (ad esempio, cessazione dalla fornitura di servizi a rete, decessi e simili), o per azione di recupero d'ufficio.
5. Le modifiche concernenti caratteristiche dell'utenza tali da comportare variazioni in diminuzione della tariffa richiesta per l'anno di riferimento, vengono direttamente effettuate sulla fattura tariffaria relativa al medesimo periodo temporale – e su richiesta del soggetto interessato – ovvero, negli anni successivi e nel rispetto dei termini ordinari di prescrizione, mediante domanda dell'interessato diretta alla restituzione della somma indebitamente versata. In tale ipotesi, conformemente al disposto di cui all'art. 2033 c.c., gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda.
6. La tariffa è applicata per intero anche quando nella zona in cui e attivato il servizio è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'edificio.
Art. 5 - Articolazione e commisurazione della tariffa
1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La tariffa dovuta annualmente dalle singole utenze si compone di due quote, una fissa ed una variabile. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi complessivi inerenti il servizio, cosi come risultanti dal piano finanziario di cui al successivo comma 5.
3. La tariffa sarà cosi calcolata: a) per le utenze domestiche
• la quota fissa non terrà conto della superficie dei locali e delle aree, e verrà ripartita per un terzo in funzione dei numero dei componenti e per i due terzi in funzione dell'utenza attivata;
• la quota variabile sarà commisurata alle effettive quantità di rifiuti prodotti secondo le modalità di misurazione adottate, applicando una franchigia (espressa in litri ) calcolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e rapportata proporzionalmente ai mesi di occupazione, da definire annualmente.
b) per le utenze non domestiche:
• la quota fissa secondo il metodo definito dal D.P.R. 158/99;
• la quota variabile sarà commisurata alle effettive quantità di rifiuti prodotti secondo le modalità di misurazione adottate.
4. Per le utenze facenti parte di un condominio con cassonetto multiutente la tariffa viene commisurata come di seguito indicato:
• la quota fissa viene calcolata come indicato al precedente comma 3;
• la quota variabile viene addebitata al condominio, utilizzando l'importo €/litro previsto per le utenze domestiche. Il condominio potrà rivalersi sui singoli condomini sulla base delle singole quote millesimali corrispondenti ai locali ed alle aree in proprietà o in uso esclusivo.
5. Per le utenze site in zone non servite dal sistema di raccolta “porta a porta” del rifiuto secco, la parte variabile della tariffa viene calcolata nel modo seguente:
a) per le utenze domestiche: vengono addebitati gli svuotamenti minimi, con possibilità di applicazione delle riduzioni previste dal presente regolamento, esclusa quella per distanza dal cassonetto;
b) per le utenze non domestiche: la parte variabile viene forfetizzata maggiorando la tariffa fissa imputabile alla singola attività del 50 % con possibilità di applicazione delle riduzioni previste dal presente regolamento esclusa quella per distanza dal cassonetto.
6. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, attraverso la quantificazione della quota fissa e della quota variabile, avvengono sulla base della redazione di un apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato, dell'entità dei costi di gestione e del tasso di inflazione programmato, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
7. Il piano finanziario, redatto dal gestore del servizio, deve essere trasmesso ai Comuni almeno 30 giorni prima della data di approvazione da parte dell'assemblea consortile. Il piano finanziario è accompagnato da una relazione illustrante le scelte di politica tariffaria, il metodo di calcolo e di attribuzione della tariffa, nelle sue parti fissa e variabile, ad ogni tipologia di utenza, nonché le modalità di gestione delle agevolazioni e riduzione tariffarie. Il soggetto gestore del servizio deve evidenziare tutte le voci di costo che determinano l'entità del servizio offerto.
8. L'assemblea del Consorzio approva annualmente i coefficienti di produttività dei rifiuti e le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa che per la quota variabile, proposte dal soggetto gestore del servizio in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. Qualora le tariffe non vengano adottate, sono prorogate le tariffe già in vigore.
9. Il soggetto gestore, qualora in sede di consuntivo annuale dei costi del servizio erogato accerti la mancata piena copertura dei costi dell'anno precedente, potrà recuperare la differenza imputando i maggiori costi al Piano Finanziario dell'anno successivo con i seguenti criteri:
a) nell'esercizio successivo se tale differenza è inferiore al 10%;
b) in non meno di due annualità a decorrere dall'esercizio successivo, se la differenza è s uperiore al 10% del totale dei costi esposti nel piano finanziario.
Nel caso in cui il soggetto gestore accerti una eccedenza delle entrate derivanti dalla tariffa rispetto ai costi a consuntivo, tale differenza sarà computata in diminuzione dei costi nel piano finanziario dell'anno successivo.
10. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale magnetica o elettronica dei dati si procederà alla commisurazione delle quantità dei rifiuti nei seguenti modi:
• in caso di perdita o danno completo e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso si farà riferimento alle modalità di calcolo della quota variabile applicando il sistema presunto del DPR; 158/99;
• in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato.
Art.6 - Utenze domestiche: numero di persone occupanti i locali
1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in domestiche residenti e in domestiche non residenti, a seconda che siano o meno occupate o condotte da nuclei familiari che hanno la residenza nel Comune, come risulta dal registro dell'anagrafe della popolazione tenuto dal Comune stesso.
2. In sede di prima applicazione, poiché le denunce presentate ai fini della tassa asporto rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 507/93, non riportano, di regola, il numero degli occupanti l'abitazione, tale dato viene desunto d'ufficio dal predetto registro dell'anagrafe della popolazione.
3. Per la tariffazione si tiene conto della situazione al 1 gennaio dell'anno di competenza o, se posteriore, a quella di iscrizione anagrafica oppure di inizio dell'occupazione o della conduzione; è comunque fatto salvo il conguaglio per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno, se comunicate nei termini di cui all'articolo 15.
4. Per i soggetti non residenti e i cittadini residenti all'estero, qualora non sia stata presentata la relativa comunicazione, e fatte salve le verifiche d'ufficio disposte dal soggetto gestore del servizio, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a 2 nella generalità dei casi, salvo diversa comunicazione effettuata dal titolo dell'utenza.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al pagamento dell'obbligazione con vincolo di solidarietà
6. Nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso istituti o strutture sanitarie o comunitarie che possano attestare tramite certificazione la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa.
Art. 7 - Locali ed aree tariffabili
1. Si considerano locali tariffabili ai fini della determinazione della parte fissa della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualsiasi sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ovvero rifiuti pericolosi. Sono in ogni caso da considerarsi tariffabili le superfici utili di:
a) tutti i vani principali ed accessori adibitati a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
b) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi ( compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto od alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato;
c) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
d) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavanderie, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, degli istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere, delle scuole di ogni ordine e grado;
e) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali (escluse le superfici che , per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali non assimilati agli urbani), delle caserme, delle stazioni, ecc.;
f) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi ove si formano rifiuti urbani ed assimilati ( esempio: uffici, laboratori, magazzini, e simili).
2. Si considerano aree tariffabili:
a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte, destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
b) tutte le aree dei distributori di carburanti riservate al rifornimento e tutte le superfici dei locali accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari ( servizi igienici, punti di vendita, ecc.), con esclusione delle aree impraticabili ( in quanto recintate o aree verdi), delle aree di sosta temporanea, delle aree di accesso e uscita autoveicoli e delle aree destinate ad autolavaggio dei veicoli, purchè per queste ultime venga presentata idonea documentazione del corretto smaltimento (MUD ai sensi della L. 70/94).;
c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico od al patrimonio indisponibile dello Stato o degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani;
e) le aree scoperte attrezzate in quanto utilizzate o destinate, in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività.
f) la superficie tariffabile è misurata, per i locali sul filo interno dei muri e per le aree scoperte, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Le frazioni di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadrato si omettono, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
Art. 8 - Classificazione dei locali e delle aree
1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza, della superficie occupata o condotta, nonché della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi che afferiscono alla medesima utenza, come evidenziato nella tabella 1 allegata.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui è svolta anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
3. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso, tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee, come evidenziato nella tabella 2 allegata.
4. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati nelle tabelle di cui al D.P.R. 158/99 vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di
attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.
5. Nel caso di più attività distintamente specificate ma esercitate promiscuamente nell'ambito degli stessi locali od aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale cosi come indicata nella visura camerale
6. La tariffa applicabile ad ogni attività è unica anche in presenza di superfici che presentano diversa destinazione d'uso ma sono strumentali all'esercizio dell'attività stessa (ad esempio: superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.). Le tariffe sono viceversa distinte nell'ipotesi di complesso unitario ove è possibile suddividere i locali e le aree destinate ad attività diverse, ancorché ricomprese nel medesimo atto di autorizzazione all'esercizio.
7. Sono classificati nella stessa categoria del bene principale i locali e le aree scoperte operative, pertinenziali o accessorie dello stesso
Art. 9 - Esclusioni ed esenzioni
1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Presentano tali caratteristiche:
a) i locali delle abitazioni non utilizzati, in quanto privi di mobili e suppellettili, o con mobili collocati alla rinfusa e non allacciati o all'utenza elettrica o al servizio idrico, le soffitte e le cantine non abitabili e non agibili in base ai vigenti regolamenti edilizi, ecc.;
b) i locali destinati ad uso non abitativo e le aree, privi di arredi, impianti ed attrezzature, oppure in caso di mancato esercizio di attività commerciali, professionali, produttive, per sospensione o revoca della licenza, fallimento o altro motivo documentato:
c) stalle, fienili, serre a terra, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e dei materiali agricoli, granai, ove si producono rifiuti agricoli per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento;
d) le superfici di edifici o loro parti adibite in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, nonché gli oratori, con esclusione delle abitazioni dei ministri di culto;
e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio dell'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro , e simili);
f) locali destinati esclusivamente a centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
g) terrazze scoperte e simili;
h) cavedi, locali e cortili interni non accessibili.
2. Non sono altresì soggetti alla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati al servizio per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Per le utenze non domestiche, nel computo della superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché rifiuti pericolosi, dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. In caso di accertato illegittimo conferimento di tali rifiuti, fatta salva l'azione penale, si applicano le maggiorazioni di cui al successivo art. 20, oltre al pagamento delle spese necessarie allo smaltimento dei rifiuti illegittimamente conferiti.
4. In riferimento al precedente comma, per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi e magazzini), in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilati agli urbani, qualora risulti difficile determinare la superficie soggetta a tariffazione in quanto le relative operazioni non sono esattamente localizzate, la superficie rientrante nel calcolo della tariffa è determinata forfettariamente, applicando le percentuali di riduzione come sotto indicato, rispetto alla categoria di appartenenza
• lavorazione marmo e cemento, magazzini di materiali edili, verniciature, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 50%;
• attività di tessitura, depositi carta, stracci, rottami ferrosi e metallici, lavorazione materie plastiche e vetroresine, lavanderie a secco e tintorie non industriali: 40%;
• idraulici e termotecnici, falegnamerie, attività agricolo-alimentari e vetrerie: 30%;
• carrozzerie, autofficine, officine meccaniche, di carpenteria metallica e tornerie, elettrauto, gommisti, tipografie, stamperie e laboratori per incisioni, laboratori fotografici e eliografici, produzione allestimenti pubblicitari ed insegne luminose, ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici, odontoiatrici e di analisi: 20%.
La riduzione di cui sopra è concessa su espressa richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani.
5. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati e non assimilati agli urbani, non comprese fra quelle indicate al comma 4, si fa ricorso al criterio analogico.
Art. 10 - Riduzione ed agevolazioni
1. La tariffa, limitatamente alla quota fissa, è ridotta in relazione alla minore produttività dei rifiuti per ciascuna diversa tipologia di destinazione d'uso dei locali e delle aree, come di seguito indicato:
a) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione dagli utenti non residenti e/o non dimoranti abituali (ad esempio: cittadini iscritti all'AIRE) per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella comunicazione originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o di dimora abituale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione od in comodato. Il soggetto obbligato deve produrre la documentazione idonea comprovare
dell'assenza (ad esempio tramite certificazione anagrafica, bollette e utenze a rete);
b) del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte qualora siano adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo (periodo inferiore a 183 giorni all'anno), ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La riduzione si intende estesa anche alle attività stagionali esercitate da Enti, Associazioni e Parrocchie e alle attività commerciali che, pur se autorizzate ad un'apertura annuale, di fatto esercitano per un periodo inferiore ai 183 giorni previa comunicazione da parte del Comune all'ente gestore delle attività interessate;
c) del 50% per i locali destinati ad aule, biblioteche scolastiche, sale insegnanti, delle scuole di ogni ordine e grado (statali, paritarie, parificate e legalmente riconosciute);
2. Per le utenze domestiche aventi area verde scoperta e per le utenze non domestiche aventi area verde scoperta di pertinenza, la parte variabile della tariffa è ridotta da in minimo del 20% ad un massimo del 70 %, nel caso in cui venga attuato nella medesima area scoperta (di pertinenza per le utenza non domestiche) il recupero della frazione umida e del verde con formazione di materia organica, riutilizzabile nella pratica agronomica (compostaggio), utilizzando idonea attrezzatura omologata o concimaia, nel rispetto delle norme igienico- sanitarie, regolamentari e del codice civile.
Il comune comunica al soggetto gestore la percentuale scelta con le modalità di cui all'art. 24 comma 2.
3. Le riduzioni tariffarie di cui ai commi precedenti sono applicate su specifica domanda da parte dei soggetti interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dal giorno di presentazione della domanda . La domanda ha effetto anche per gli anni successivi qualora sussistono le medesime condizioni. Gli utenti sono altresi tenuti a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione di tali riduzioni, entro 60 giorni dalla data di variazione delle condizioni; in mancanza, il soggetto gestore del servizio provvede al recupero delle somme dovute a decorrere dalla data di concessione del beneficio, comprensive della maggiorazione per omessa comunicazione e degli interessi, come disciplinato ai successivi articoli 19 e 20. Il soggetto gestore del servizio può compiere tutti gli accertamenti opportuni, così come disposto al successivo art. 18.
4. Per le abitazioni tenute a disposizione (c.d. “seconde case” ad uso esclusivo del proprietario dagli utenti domestici residenti, che abbiano dichiarato espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, la tariffa è dovuta nella misura pari alla sola quota fissa, rapportata a n. 1 occupanti, purchè risultino predisposte all'uso e purchè l'utente abbia provveduto alla restituzione dei contenitori forniti dal gestore del servizio. Qualora l'utente non abbia provveduto alla restituzione dei contenitori forniti dal gestore del servizio, la parte variabile della tariffa sarà commisurata all'effettiva quantità di rifiuti prodotti secondo le modalità di misurazione adottate, applicando la franchigia (espressa in litri) rapportata ad 1 (uno) occupante del nucleo familiare.
5. La tariffa è altresi dovuta nella misura pari alla sola quota fissa per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti presso istituti di cura o case di riposo, purchè gli utenti al momento della comunicazione abbiano provveduto alla restituzione dei contenitori forniti dal soggetto gestore.
6. Il Comune può comunicare annualmente al soggetto gestore, entro i termini previsti per la redazione del Piano Finanziario, l'elenco dei soggetti interessati alle agevolazioni (riduzioni tariffarie della quota fissa o della quota variabile fino all'esclusione totale) per:
• locali destinati ad aule, biblioteche scolastiche, sale insegnanti delle scuole già denominate “materne”, “elementari” e “medie”;
• locali adibiti a sedi e uffici comunali e locali diversi da quelli di cui al punto precedente od aree adibite a sedi, uffici e servizi per i quali il Comune sostiene le relative spese di funzionamento per contratto, convenzione o norma di legge;
• nuclei familiari in situazioni di disagio ai sensi degli specifici regolamenti comunali;
• esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre 183 giorni;
• specifiche situazioni debitamente documentate , che l'Amministrazione Comunale avrà cura di segnalare;
• altre situazioni di particolare rilevanza socio-economica a giudizio dell'Amministrazione Comunale.
Art. 11 - Tariffa per le attività di agriturismo
1. Per le utenze non domestiche che esercitano attività agrituristica definite come tali dalla normativa vigente, è riconosciuta una riduzione della tariffa : percentuale sulla quota fissa della tariffa commisurata ai giorni di apertura previsti dal Piano Agrituristico, mentre la quota variabile della tariffa rimane calcolata in base agli effettivi conferimenti registrati.
2. Affinchè possa applicarsi la riduzione di cui ai commi precedenti, l'utente dovrà presentare al Soggetto Gestore del Servizio:
• Il Piano Agrituristico approvato dalla Provincia di Treviso;
• Documentazione relativa ai rifiuti speciali derivanti da attività agricola smaltiti nell'anno precedente, entro il 15 gennaio dell'anno successivo o, in caso di nuova apertura, la convenzione stipulata con soggetto autorizzato entro i termini previsti dall'art. 15 comma 1 del presente regolamento.
Art. 12 - Manifestazioni ed eventi
1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi (stadio comunale, palasport e simili) e/o di aree e locali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso dell'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti obbligatori da inserire all'atto del provvedimento di autorizzazione tra il promotore delle manifestazioni e/o il gestore dell'impianto e il soggetto gestore del servizio rifiuti, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto, salvo il caso che il Comune ne assuma direttamente l'onere, all'atto della Autorizzazione della manifestazione o dell'evento.
2. In mancanza di stipula del contratto di cui al comma precedente, la tariffa è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva.
Art. 13 - Tariffa temporanea
1. La tariffa temporanea per la gestione dei rifiuti urbani o ad essi assimilati è applicata nei confronti di chiunque occupi ovvero conduca temporaneamente (meno di 183 giorni l'anno in modo anche non ricorrente), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico ovvero aree private gravate da servitù di passaggio, o aree private soggette a produzione di rifiuti urbani messe a disposizione della collettività da parte del proprietario.
2. La tariffa temporanea è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione e dai coefficienti individuati per la specifica attività insediata, divisa per 365 e maggiorata del 100% con un minimo di € 12,00 ad evento per occupazioni sporadiche e non ricorrenti, senza applicazione di alcuna riduzione o agevolazione, anche nel caso di occupazione di aree scoperte. In mancanza di corrispondente voce d'uso nella classificazione vigente della categoria è utilizzato l'ammortare della tariffa annuale della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti urbani.
3. L'utente è tenuto a comunicare al soggetto gestore del servizio, prima dell'effettiva occupazione, tutti i dati necessari all'applicazione della tariffa temporanea, e ad effettuare il versamento della stessa secondo le modalità stabilite dallo stesso soggetto gestore del servizio.
Art. 14 - Tariffa per attività mercatali
1. Le attività mercatali non sono soggette al pagamento della tariffa temporanea di igiene ambientale come di seguito stabilita esclusivamente nel caso in cui le stesse conferiscano i rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dall'attività stessa al servizio pubblico di raccolta mediante sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente gestore.
2. La tariffa fissa per attività mercatali ricorrenti e per quelli senza posteggio fisso viene calcolata come indicato per il metodo normalizzato; per la parte variabile viene addebitato un importo pari alla parte fissa.
3. Il Comune è tenuto a fornire la banca dati delle attività mercatali su supporto informatico secondo il tracciato richiesto dal soggetto gestore, o cartaceo.
CAPO II GESTIONE DELLA TARIFFA
Art. 15 - Comunicazione
1. I soggetti di cui all'art. 3 hanno l'obbligo di richiedere l'attivazione e la cessazione del servizio, comunicando al soggetto gestore del servizio stesso l'inizio e la cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali e delle aree tariffabili, nonché la variazione degli elementi che determinano la tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, delle superfici e/o della destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte, ecc.), entro i 60 giorni successivi al loro verificarsi.
2. Le comunicazioni devono in ogni caso contenere:
a) i dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale ecc, ) del soggetto che la presenta;
b) la qualità (occupante, conduttore, o rappresentate legale, amministratore) del soggetto che la presenta;
c) l'indicazione della denominazione, dello scopo sociale o istituzionale, del codice fiscale o della partita IVA, del codice ISTAT dell'attività, nonché della sede principale, legale o effettiva e di ogni unità locale a disposizione per le utenze non domestiche
d) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciate e le loro ripartizioni interne;
e) il numero effettivo degli occupanti l'abitazione, se residenti nel Comune, ovvero i dati identificativi, se non residenti;
f) la data di inizio o di cessazione dell'occupazione o della conduzione, ovvero la data di inizio della variazione degli elementi che determinano la tariffa;
g) i dati identificativi dell'eventuale subentrante in caso di cessazione;
h) la data di presentazione della comunicazione.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentate legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite fax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
4. Le comunicazioni originarie hanno effetto dal giorno nel corso del quale ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione e dura fino al giorno in cui è cessata l'occupazione o la conduzione, con contestuale riconsegna del contenitore. Esse sono efficaci anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa restano invariate.
5. Le variazioni intervenute nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la tariffa (modificazioni del numero dei componenti il nucleo famigliare, delle superfici imponibili e/o della destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte, ecc.), che perdurino per un periodo superiore ai 183 giorni, hanno effetto dal giorno di inizio delle variazioni stesse, se comunicate nei termini di cui al comma 1, in caso contrario dal 1 gennaio dell'anno successivo, salva l'applicazione delle penalità previste al comma 4 dell'art. 20.
6. Il soggetto gestore dei servizi comuni degli edifici in multiproprietà e dei centri commerciali, direzionali ed artigianali integrati, nonché l'amministrazione di condominio, devono presentare al soggetto gestore del servizio rifiuti, entro il termine di cui al comma 1, comunicazione per i locali e le aree di uso comune e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione o conduzione, l'elenco degli occupanti o conduttori dei locali e delle aree, sia di uso esclusivo che comune.
7. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafiche o di variazione di residenza, deve informare i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della tariffa.
Art. 16 - Riscossione
1. Il soggetto gestore del servizio provvede alla riscossione della tariffa, secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
2. Il pagamento di quanto dovuto deve essere effettuato entro i termini indicati nel documento di addebito. Il documento di addebito deve essere strutturato in modo da permettere una semplice, chiara e trasparente lettura dei dati da parte dell'utente e dovrà contenere l'indirizzo e il numero di telefono dello sportello informazioni.
3. Il soggetto gestore emetterà la fattura relativa all'acconto per l'intero anno solare di rifermento, in base alle tariffe a preventivo deliberate dall'assemblea, nel periodo marzo- agosto de medesimo anno.
La fattura di acconto sarà pagata in due rate aventi scadenza rispettivamente 30 e 90 giorni dalla data di spedizione della fattura.
Il soggetto gestore calcolerà, alla fine di ciascun anno solare di riferimento, la tariffa variabile €/litro a consuntivo. Questa sarà determinata dal quoziente derivante dal rapporto tra la quota variabile dell'anno solare di riferimento e il totale dei litri effettivamente rilevati
dalle letture strumentali per ogni singola utenza, integrati con i minimi di conferimento deliberati.
Il soggetto gestore emetterà la fattura relativa al conguaglio entro il primo quadrimestre dell'anno successivo all'anno solare di riferimento.
La fattura di conguaglio sarà pagata in un'unica rata avente scadenza 30 giorni dalla data di spedizione della fattura.
Nel caso in cui il conguaglio risultasse a favore dell'utenza questo verrà riportato a credito nella successiva fattura. Nel caso di utenze cessate la somma verrà rimborsata dal soggetto gestore.
4. Nel caso in cui per l'anno solare di riferimento l'assemblea non abbia provveduto all'approvazione delle tariffe di cui al comma 3, il soggetto gestore potrà emettere la fattura relativa all'acconto avvalendosi delle tariffe approvate dall'assemblea l'anno precedente.
5. Le fatture aventi importo totale inferiore rispettivamente a:
• 50,00€ per le utenze domestiche
• 350,00€ per le utenze non domestiche avranno un'unica scadenza 30 giorni dalla data documentata di spedizione della fattura.
6. Nel caso in cui la fattura inviata all'utente risultasse inesatta per errori o per mancate comunicazione da parte del medesimo, che comportano la riemissione o la rispedizione della fattura all'utente, il pagamento dell'importo dovuto sarà previsto in un'unica rata e dovrà essere effettuato a 30 giorni dalla data di rispedizione della fattura qualora la nuova emissione sia successiva alle scadenze indicate nella precedente fattura.
Art. 17 - Riscossione coatta
1. In caso di mancato o parziale pagamento della tariffa entro i termini stabiliti, il soggetto Gestore provvederà al recupero coatto delle somme dovute, maggiorate degli interessi di cui all'art. 21, delle spese di recupero del credito e delle successive occorrende.
2. Per tardivo pagamento si intende quello effettuato entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza indicata nel documento di addebito, oltre i 30 giorni il pagamento si considera omesso.
3. La riscossione coatta della tariffa è effettuata direttamente dal soggetto Gestore del servizio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 446/1997, mediante notifica di apposita ingiunzione di pagamento come previsto dal Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.
4. L'ingiunzione di pagamento, esecutiva di diritto ai sensi dell'art. 229 del D. Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, deve essere sottoscritta e notificata, anche a mezzo lettera raccomandata a.r, direttamente dal soggetto Gestore, il quale provvederà a nominare al suo interno un responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 al quale sono attribuite tutte le ulteriori attività necessarie per la riscossione coatta della tariffa e dei relativi accessori.
5. L'ingiunzione di cui ai commi precedenti deve contenere le indicazioni:
• della tariffa dovuta;
• degli atti di riscossione anche stragiudiziale eventualmente posti in essere in precedente;
• degli interessi dovuti, delle eventuali sanzioni, e delle spese per il recupero coatto;
• del termine entro cui deve avvenire il pagamento;
• del termine entro cui l'atto può essere impugnato e dell'autorità avanti alla quale è proponibile l'impugnazione;
• del responsabile del procedimento nominato dal soggetto Gestore.
6. In caso di mancato pagamento nei termini di cui all'ingiunzione, il soggetto Gestore procederà all'esecuzione forzata sui beni del debitore, anche avvalendosi degli strumenti di cui alla L. 22 novembre 2002 n. 265, ovvero comunque a mente degli artt. 474 e seguenti del codice di procedura civile, nel rispetto dei termini di prescrizione di cui agli artt. 2946 e seguenti del codice civile.
7. Resta impregiudicata al soggetto Gestore, nel rispetto della disciplina vigente, il porre in essere il recupero coatto mediante decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e segg. c.p.c.
8. Prima di procedere al recupero coatto, è data facoltà al soggetto Gestore di valutare l'opportunità e la convenienza di procedere con modalità stragiudiziali al recupero delle somme dovute, ovvero di addivenire a transazione debitamente motivata su crediti di incerta riscossione.
9. Una volta intrapresa l'azione di recupero della tariffa, al soggetto Gestore è data facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza di continuare l'azione intrapresa.
Art. 18 - Controllo
1. Il soggetto gestore del servizio svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa, nonché controlla i dati comunicati ai sensi del precedente art. 15.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, il soggetto gestore del servizio effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune. A tal fine, gli uffici comunali sono tenuti a comunicare al soggetto gestore del servizio, le variazioni anagrafiche della popolazione residente (nascite, decessi, variazioni di residenza e domicilio, l'esatta composizione dei nuclei familiari), nonché tutte le altre variazioni riguardanti i locali e le aree interessate (ampliamento, ristrutturazione, licenze commerciali e simili).
3. In caso di riscontro di omesso o parziale comunicazione ai sensi del precedente art. 15 il soggetto gestore del servizio intraprende le azioni necessarie per la regolarizzazione dell'utenza e per il recupero delle somme dovute dalla stessa. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione presentandosi c/o gli uffici competenti esibendo regolare denuncia di iscrizione / cessazione / variazione / o inviando lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comporteranno l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il soggetto gestore del servizio, decorso tale termine, procede emettendo documento di addebito in base agli elementi indicati nel successivo comma 4.
4. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il soggetto gestore del servizio ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni ha facoltà di:
a) invitare gli occupanti e/o i conduttori dei locali e delle aree interessate ad esibire o trasmettere atti e documenti (es. contratti e scritture private atte ad accertare le date di presso l'ufficio per fornire chiarimenti ovvero risponde a questionari relativi a fatti, atti e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento a dette richieste, qualora sia necessario verificare elementi rilevanti per l'applicazione della
tariffa ( superfici o destinazione d'uso), personale dipendente del soggetto gestore del servizio, su apposita autorizzazione comunale e previo avviso da c omunicare all'utente almeno cinque giorni prima della verifica, sono deputati, muniti di tesserino di riconoscimento, ad accedere ai locali ed alle aree interessate alla verifica stessa;
b) utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune e, previo accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete; richiedere a uffici pubblici o ad enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.
5. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.
Art. 19 - Xxxxxxx e rimborsi
1. La cessazione dell'utenza dà diritto all'abbuono ovvero al rimborso dell'importo pagato a valere per il periodo compreso dal giorno successivo a quello indicato nella comunicazione di cessazione, ove debitamente documentata, ovvero dal giorno successivo a quello di presentazione della comunicazione di cessazione, e l'ultimo giorno documentalmente addebitato.
2. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella stessa misura del tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali dalla data del pagamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errori, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il soggetto gestore del servizio dispone lo storno dell'importo all'atto dei successivi addebiti, ovvero la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.
Art. 20 - Violazioni e penalità
1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui all'articolo 15, il soggetto gestore del servizio determina in via presuntiva le superfici occupate o condotte e gli altri contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione o la conduzione in base ad elementi precisi e concordati. Per determinare gli elementi necessari, il soggetto gestore del servizio si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'articolo 18.
2. In caso di riscontro di omessa, tardiva, infedele od incompleta comunicazione, ovvero di t ardivo, parziale o omesso versamento il soggetto gestore del servizio, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, emette atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente alle maggiorazioni ed agli interessi moratori cosi come stabilito al successivo comma 4 ed all'articolo 21 del presente regolamento.
3. Gli atti di cui al comma precedente, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili alla tariffa e la loro destinazione d'uso, i periodi tariffati, la tariffa applicata unitamente alle spese, alle maggiorazioni ed interessi richiesti, e le norme regolamentari e/o legislative violate.
4. Il soggetto gestore del servizio irroga le seguenti maggiorazioni una-tantum in aggiunta alla tariffa, a titolo di risarcimento per danno finanziario e rimborso spese ed oneri di controllo dell'ufficio:
a) 150,00 euro in caso di omessa comunicazione di occupazione, di conduzione, o di variazione degli elementi determinanti la tariffa;
b) 50,00 euro in caso di tardiva comunicazione di occupazione, di conduzione, o di variazione degli elementi determinati la tariffa, se perviene spontaneamente entro un anno dalla data di cui all'art. 15;
c) 75,00 euro in caso di infedele, inesatta, od incompleta comunicazione di occupazione, di conduzione, o di variazione degli elementi determinati la tariffa.
d) Se vengono rinvenuti rifiuti a lato del contenitore, è addebitato il costo di un doppio svuotamento, dandone comunicazione immediata all'utente.
Art. 21 - Interessi moratori
1. Per omesso o parziale pagamento, il soggetto gestore del servizio provvederà ad addebitare sugli importi dovuti, gli interessi moratori calcolati su base giornaliera in misura del tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali. In caso di ritardato pagamento la maggiorazione sarà di 2 punti percentuali.
Art. 22 - Trattamento dati
1. L'acquisizione di informazioni relative agli utenti è un processo indispensabile per l'applicazione della tariffa.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato dal soggetto gestore della tariffa o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente. Tali soggetti sono obbligati alla garanzia della tutela della riservatezza dei dati trattati attraverso la non divulgazione verso l'esterno dei dati stessi.
Art. 23 - Contenzioso
1. In materia di contenzioso riguardante sia il pagamento della tariffa, sia l'irrogazione delle maggiorazioni, delle spese e degli interessi sarà adita l'Autorità competente
CAPO III
DISPOSIZIONE TRANSITORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
Art. 24 - Banche dati e percentuali di ripartizione
1. In fase di prima applicazione della tariffa sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dagli archivi comunali, sia informatici che cartacei, utilizzati ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché ogni altro dato utile alla corretta applicazione della tariffa cosi come prevista dal presente regolamento. In ogni caso, il soggetto gestore del servizio ha tempo 2 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento, per adeguare le banche dati dei Comuni, limitatamente alla determinazione
delle superfici tariffabili ed alla classificazione delle utenze alle norme del presente regolamento.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento il soggetto gestore applica i coefficienti di produttività dei rifiuti e le tariffe deliberate dall'assemblea del Consorzio. La percentuale di ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche della tariffa può essere comunicata dal Comune perentoriamente entro 30 giorni dalla data di invio del Piano Finanziario da parte del soggetto gestore, ed in ogni caso dovrà rientrare in una delle seguenti categorie:
% UTENZE DOMESTICHE | % UTENZE NON DOMESTICHE |
80 | 20 |
70 | 30 |
60 | 40 |
50 | 50 |
In caso di mancata comunicazione da parte del Comune entro il termine anzidetto, verrà applicata la percentuale di ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche più prossima a quella determinata l'anno precedente.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni dell'art. 14 della l. n. 214 del 22/12/2011 e nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni, ed ad ogni altra norma applicabile in materia.
4. Tutte le successive norme integrative e modificate della legislazione vigente nella materia oggetto del presente regolamento costituiscono automatica modificazione del regolamento stesso.
CAPO IV
TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 25 - Oggetto
1. Il presente Capo disciplina l'applicazione del tributo comunale sui servizi ai sensi dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
Art. 26 - Istituzione e quantificazione
1. Il Tributo comunale sui servizi è istituito a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
2. Il Tributo di cui al precedente comma 1 è commisurato alla superficie di ogni unità immobiliare, determinata ai sensi dell'art. 14, commi 9, 9 bis e 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
3. Nel caso in cui la tariffa relativa al servizio di gestione dei rifiuti sia applicata su base giornaliera, si procederà analogamente anche per la determinazione del tributo sui servizi.
Art. 27 - Riscossione
1. Il Tributo comunale sui servizi è versato al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, con versamenti da effettuarsi con lo stesso numero di rate ed entro gli stessi termini previsti per la tariffa relativa al servizio di gestione dei rifiuti.
2. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
Art. 28 - Violazioni e sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 38 a 43, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
Art. 29 - Funzionario responsabile
1. Il Sindaco designa il funzionario cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresa quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso a locali ed aree assogettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con adeguato preavviso.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente comma 2 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da Euro 100,00 ( cento/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00).
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile.
Art. 30 - Esclusioni ed agevolazioni
1. Le esclusioni e le agevolazioni previste in relazione alla tariffa relativa al servizio di gestione dei rifiuti si applicano anche al tributo di cui al presente capo, fermo restando il limite massimo alla riduzione, pari al 30%, stabilito dall'articolo 14, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nei casi ivi contemplati.
Art. 31 - Norme transitorie e finali
1. In via transitoria per l'anno 2013, ai fini della individuazione e determinazione delle superfici da assoggettare al tributo sui servizi, si considerano, salvo conguaglio, le superfici
risultanti dalle banche dati in possesso del soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti. Il tributo comunale sui servizi è pertanto corrisposto, nella fase transitoria, a titolo di acconto e salvo conguaglio.
2. Per l'anno 2013, il pagamento del tributo sui servizi è effettuato, per quanto attiene agli acconti, in base alla misura standard pari a 0,30 Euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al pagamento degli acconti relativi alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento del tributo sui servizi fino a 0,40 Euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Capo, si rinvia al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nonché alle ulteriori disposizioni normative in materia.
CAPO V ENTRATA IN VIGORE
Art. 32 - Entrata in vigore ed abrogazioni
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2013.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2013 è soppressa, sull'intero territorio comunale, la Tariffa Integrata Ambientale di cui al vigente regolamento consortile.
3. L'accertamento e la riscossione della Tariffa Integrata Ambientale di cui al vigente regolamento consortile, i cui presupposti si sono verificati entro l'anno 2012, continuano ad essere gestiti, anche successivamente al 1 gennaio 2013, sulla base della previgente disciplina.
4. Rimangono valide, nei limiti in cui risultano compatibili con la nuova disciplina tariffaria, e fino alla modificazione delle condizioni relative ai requisiti, le comunicazioni e dichiarazioni rese ai sensi del vigente regolamento consortile per l'applicazione della Tariffa Integrata Ambientale.
5.
TABELLE
tabella 1
Classificazione delle utenze domestiche
Numero occupanti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 o più |
tabella 2
Classificazione delle utenze non domestiche
Tipologia di attività | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, palestre | |
2 | Cinematografi e teatri | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | |
4 | Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi, parchi divertimenti | |
5 | Stabilimenti balneari, stazioni, aero porti e aree di sosta camper | |
6 | Esposizioni autosaloni | |
7 | Alberghi con ristorante | |
8 | Alberghi senza ristorante | |
9 | Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti | |
10 | Ospedali e case di cura | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | |
12 | Banche ed istituti di credito | |
13 | Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli | |
14 | Edicola, famacia, tabaccaio, plurilicenze | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli-ombrelli, antiquariato | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | |
17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione | |
21 | Attività artigianali di produzione di beni specifici | |
22 | Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pubs | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie, mense aziendali | |
24 | Bar, caffè, pasticcerie | |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste, spacci aziendali | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | |
28 | Ipermercati di genere misti | |
29 | Banchi di mercato, generi alimentari | |
30 | Discoteche, night club, sale giochi |
tabella 3
TABELLA FRANCHIGIA SU QUOTA VARIABILE PER UTENZE DOMESTICHE (Tabella approvata con Delib. Ass. n. 4 del 07/03/06, in vigore dal 01/01/06.) | ||
Numero componenti dell'utenza | N° svuotamenti minimi (da 120 lt) | Franchigia annuale (lt) |
1 | 2 | 240 |
2 | 3 | 360 |
3 | 4 | 480 |
4 | 5 | 600 |
5 | 6 | 720 |
6 e più componenti | 7 | 840 |