CAMERA ARBITRALE INMEDIAR
Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato
CAMERA ARBITRALE INMEDIAR
REGOLAMENTO DELL’ARBITRATO AMMINISTRATO
I – Premessa
Art. 1 – La Camera arbitrale INMEDIAR
Art. 2 – Vigenza del Regolamento e delle tariffe
II – Regole generali
Art. 3 – Ambito di applicazione
Art. 4 – Regole applicabili all’Arbitrato
Art. 5 – Regole applicabili al merito della controversia Art. 6 – Sede dell’Arbitrato
Art. 7 – Lingua dell’Arbitrato
Art. 8 – Comunicazioni, deposito e trasmissione degli atti Art. 9 – Termini
Art. 10 – Conservazione dei documenti
III – Avvio dell’Arbitrato
Art. 11 – Domanda di Arbitrato Art. 12 – Tentativo di Mediazione Art. 13 – Memoria di replica
Art. 14 – Questioni preliminari e amministrative
IV – Tribunale arbitrale
Art. 15 – Numero degli Arbitri Art. 16 – Requisiti degli Arbitri Art. 17 – Nomina degli Arbitri
Art. 18 – Comunicazione della nomina e accettazione degli Arbitri Art. 19 – Ricusazione degli Arbitri
Art. 20 – Sostituzione degli Arbitri
V – Il procedimento arbitrale ordinario
Art. 21 – Costituzione del Tribunale arbitrale Art. 22 – Poteri del Tribunale arbitrale
Art. 23 – Ordinanze del Tribunale arbitrale Art. 24 – Interpretazione delle norme
Art. 25 – Incontro preliminare
Art. 26 – Programmazione e luogo delle udienze Art. 27 – Le udienze
Art. 28 – Istruzione probatoria Art. 29 – Consulenza tecnica Art. 30 – Domande nuove
Art. 31 – Intervento volontario di un terzo Art. 32 – Precisazione delle conclusioni Art. 33 – Transazione e rinuncia agli atti Art. 34 – Rinuncia alla fase istruttoria
Art. 35 – Arbitrato legato
Art. 36 – Arbitrato con offerta finale
VI – Il procedimento arbitrale semplificato
Art. 37 – Controversie ammesse al procedimento arbitrale semplificato Art. 38 – Regole del procedimento arbitrale semplificato
VII – Il procedimento arbitrale documentale
Art. 39 – Controversie ammesse al procedimento arbitrale documentale Art. 40 – Regole del procedimento arbitrale documentale
VIII – Il lodo arbitrale
Art. 41 – Il lodo arbitrale: deliberazione, forma e contenuto Art. 42 – Deposito e comunicazione del lodo arbitrale
Art. 43 – Lodo parziale e lodo non definitivo Art. 44 – Correzione del lodo arbitrale
IX – Costi del procedimento
Art. 45 – Valore della controversia Art. 46 – Spese
X – Disposizioni finali
Art. 47 – Riservatezza e privacy
Art. 48 – Esclusione di responsabilità Art. 49 – Entrata in vigore
I – Premessa
Art. 1 – La Camera arbitrale INMEDIAR
1. La Camera arbitrale INMEDIAR è un servizio professionale di organizzazione, amministrazione e gestione di procedure arbitrali, realizzato da Works in Progress S.r.l., con sede in Roma alla Via dei Prati Fiscali 253, P.IVA 02675940601, erogato per mezzo della sua Istituzione arbitrale "Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato – INMEDIAR", in breve "INMEDIAR".
2. INMEDIAR non decide le controversie, ma amministra i procedimenti di Arbitrato in conformità al presente Regolamento, in ragione di un parallelo rapporto contrattuale di mandato collettivo, del tutto distinto da quello intrattenuto tra le parti e gli Arbitri, che le parti concludono, per relationem, anche con INMEDIAR, in forza del rinvio al presente Regolamento.
3. INMEDIAR:
a) amministra i procedimenti di Arbitrato in tutte le materie civili per le quali detti procedimenti sono consentiti dalla Legge;
b) su mandato delle parti, nomina Xxxxxxx ed esperti per procedimenti arbitrali non gestiti secondo il presente Regolamento;
c) ha competenza generale su tutte le materie attinenti all’amministrazione dei procedimenti d’Arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti;
d) ha il compito di vigilare che il procedimento arbitrale proceda senza inutili ritardi e nel rispetto della Convenzione arbitrale e del presente Regolamento.
4. Gli Arbitri conservano rispetto a INMEDIAR la più ampia autonomia decisionale.
5. INMEDIAR, pur occupandosi di selezione e nomina di Xxxxxxx, non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile del loro operato, in quanto tutti gli Arbitri, quand'anche selezionati e nominati da INMEDIAR, conservano un esclusivo e diretto rapporto di mandato collettivo con le sole parti.
6. Gli Arbitri non sono in alcun caso autorizzati ad agire in nome o per conto di INMEDIAR, ma hanno il dovere di collaborare lealmente con essa per portare a termine nel minor tempo possibile e nel miglior modo possibile le procedure arbitrali.
7. Poiché tutta l’attività svolta da INMEDIAR è da considerarsi direttamente riconducibile alle parti, gli Arbitri, quand'anche nominati da INMEDIAR in nome e per conto delle parti, maturano e conservano il diritto al compenso per l’attività arbitrale svolta solo nei
confronti delle parti stesse; INMEDIAR, pertanto non assume ed è, anzi, espressamente manlevata all’atto dell’accettazione dell’incarico da parte degli Arbitri o degli eventuali Consulenti tecnici, da qualsiasi responsabilità circa il pagamento, da parte dei compromittenti, dei compensi e dei rimborsi dovuti agli Arbitri e agli altri terzi che, a qualsiasi titolo, dovessero essere intervenuti nel procedimento arbitrale.
8. Arbitri e Consulenti tecnici, accettando il loro incarico, espressamente e irrevocabilmente riconoscono d’intervenire nella procedura arbitrale soltanto in forza di un mandato collettivo ricevuto dai compromittenti, rinunciando, di conseguenza, a qualsiasi pretesa verso INMEDIAR per il pagamento del proprio compenso, se non, una volta maturato il diritto alla liquidazione, nella percentuale pattuita con INMEDIAR rispetto alle somme di denaro già versate dalle parti a INMEDIAR stessa.
Art. 2 – Vigenza del Regolamento e delle tariffe
1. A tutti i procedimenti di Arbitrato sarà applicato il Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda d'Arbitrato.
2. Le tariffe a carico delle parti saranno quelle in vigore al momento della presentazione della domanda d'Arbitrato.
II – Regole generali
Art. 3 – Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento arbitrale (“Regolamento”) disciplina le procedure arbitrali (“Arbitrato”) amministrate dall'Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato - INMEDIAR (“INMEDIAR”).
2. Il Regolamento è applicato nel caso in cui le parti abbiano espressamente indicato il Regolamento nella loro convenzione arbitrale ovvero quando le parti abbiano comunque deferito la controversia a INMEDIAR. Il Regolamento è altresì applicato: quando una parte deposita una domanda di Arbitrato, in conformità a quanto previsto all’art. 11, contenente la proposta di ricorrere a un Arbitrato disciplinato dal Regolamento, e l’altra parte accetta tale proposta.
3. Con il termine “parte”, così come utilizzato nel presente Regolamento, s’intendono le parti dell’Arbitrato e i loro rappresentanti o consulenti legali. Con il termine “Tribunale arbitrale” s’intendono sia l’Arbitro unico, sia il Collegio arbitrale.
4. INMEDIAR ha facoltà di modificare il presente Regolamento senza preavviso.
Art. 4 – Regole applicabili all’Arbitrato
1. L’Arbitrato è disciplinato:
a) dal Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda;
b) dalle regole stabilite di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Tribunale arbitrale se compatibili con il Regolamento;
c) dalle regole disposte dal Tribunale arbitrale.
2. In ogni caso, è fatta salva l’applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
3. Nello svolgimento dell’Arbitrato è attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.
Art. 5 – Regole applicabili al merito della controversia
1. Le parti possono richiedere espressamente che il Tribunale arbitrale decida secondo equità. A meno che le parti non abbiano espressamente richiesto che la decisione avvenga secondo equità, la controversia è decisa dal Tribunale arbitrale secondo diritto.
2. Il Tribunale arbitrale decide in base alla legge scelta dalle parti nella convenzione arbitrale ovvero quella indicata dalle stesse, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale arbitrale. Diversamente, il Tribunale arbitrale applica la legge che ritiene appropriata, tenuto conto di ogni circostanza rilevante nel caso in specie.
3. In ogni caso, il Tribunale arbitrale tiene conto degli usi del commercio applicabili alla controversia.
Art. 6 – Sede dell’Arbitrato
1. La sede dell’Arbitrato è stabilita dalle parti nella convenzione arbitrale. In mancanza la sede dell’Arbitrato s’intende in Tivoli.
2. INMEDIAR, sentite le parti, può disporre che le udienze o le ulteriori attività inerenti il procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede dell’Arbitrato. Ai fini della determinazione di tale luogo, INMEDIAR tiene conto, tra l’altro, della natura della controversia, delle esigenze delle parti e dei testimoni.
Art. 7 – Lingua dell’Arbitrato
1. La lingua dell’Arbitrato è stabilita dalle parti nella convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale arbitrale; in mancanza di accordo, la lingua dell’Arbitrato è determinata dal Tribunale arbitrale.
2. Il Tribunale arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in lingua diversa da quella dell’Arbitrato e può disporre che tali documenti siano accompagnati dalla relativa traduzione nella lingua dell’Arbitrato.
Art. 8 – Comunicazioni, deposito e trasmissione degli atti
1. Le parti devono depositare gli atti e i documenti presso la sede legale di INMEDIAR, in un originale per INMEDIAR, uno per ciascuna altra parte e una copia per ciascun Arbitro.
2. Ove richiesto dalle normative vigenti, sugli atti e sui documenti depositati devono essere apposte le marche da bollo previste, in mancanza delle quali tali atti saranno dati per non depositati.
3. Le comunicazioni, la trasmissione e il deposito degli atti e dei documenti possono essere effettuati anche in forma elettronica mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato da INMEDIAR e agli indirizzi di posta elettronica indicati dalle parti ovvero, a mezzo fax e con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.
4. Il Tribunale arbitrale deve depositare presso INMEDIAR una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza.
5. La comunicazione soggetta a termine si considera tempestiva se notificata prima della scadenza dello stesso.
Art. 9 – Termini
1. I termini previsti dal Regolamento o fissati da INMEDIAR o dal Tribunale arbitrale non sono a pena di decadenza, a meno che detta decadenza non sia espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. INMEDIAR e il Tribunale arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi stabiliti. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo. Il decorso dei termini è sospeso dal 1 al 31 agosto, solo nel caso in cui tale sospensione sia richiesta espressamente e per iscritto dalle parti.
Art. 10 – Conservazione dei documenti
1. INMEDIAR non è tenuta a conservare copia dei documenti depositati dopo la conclusione dell’Arbitrato. Se le parti desiderano la restituzione dei documenti, devono farne richiesta a INMEDIAR entro trenta giorni dalla conclusione dell’Arbitrato.
Eventuali ulteriori accordi in merito alla conservazione dei file o dei documenti devono essere previsti per iscritto e INMEDIAR si riserva il diritto di addebitare eventuali costi aggiuntivi per tale servizio.
III – Avvio dell’Arbitrato
Art. 11 – Domanda di Arbitrato
1. La parte istante (attore) deve depositare presso INMEDIAR la domanda di Arbitrato.
2. La domanda, sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura, deve essere proposta per iscritto, anche utilizzando eventuali moduli predisposti da INMEDIAR. In ogni caso la domanda contiene, ovvero è accompagnata da:
a) nome e domicilio delle parti;
b) descrizione della controversia;
c) indicazione delle domande e relativo valore economico;
d) nomina dell’Arbitro o indicazione del numero di Arbitri e modalità della loro scelta;
e) eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
f) eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia, sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’Arbitrato;
g) la procura conferita al difensore, se nominato;
h) la convenzione arbitrale.
3. La domanda d’Arbitrato deve essere depositata in due originali (uno per la Camera arbitrale, uno per il Tribunale arbitrale) e in tante copie quanti sono gli Arbitri.
4. La data d’inizio dell’Arbitrato decorre dal deposito della domanda.
5. INMEDIAR trasmette la domanda di Arbitrato al convenuto entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data del deposito.
6. L’attore può trasmettere la domanda di Arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso INMEDIAR, che provvede comunque alla sua trasmissione all’altra parte.
7. Se la parte convenuta rifiuta di prendere parte alla procedura, INMEDIAR dà atto per iscritto della mancata risposta o adesione e, in conformità all’art. 27, il Tribunale arbitrale, fissa e notifica la data della prima udienza.
Art. 12 – Tentativo di Mediazione
1. Qualora ne ravvisi l’opportunità, per l’intera durata dell’Arbitrato, il Tribunale arbitrale può invitare in qualunque momento le parti a esperire un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e sue ss. mm. e ii.
2. Anche le parti possono decidere di esperire, in qualsiasi fase dell’Arbitrato, un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e sue ss. mm. e ii.
3. Il tentativo di mediazione non sospende i termini della procedura arbitrale, salva la diversa volontà delle parti.
4. Gli incarichi di Mediatore e Xxxxxxx sono incompatibili per la medesima controversia.
5. Per la medesima controversia, Il Mediatore non può assistere a qualsiasi titolo le parti nel corso dell’Arbitrato, né l'Arbitro può assistere a qualsiasi titolo le parti nel procedimento di mediazione.
Art. 13 – Memoria di replica
1. Il convenuto deve depositare presso INMEDIAR una memoria di replica, sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura, compilando l’apposito modulo predisposto da INMEDIAR ovvero depositando una memoria contenente ovvero accompagnata da:
a) nome e domicilio del convenuto;
b) esposizione della difesa;
c) indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
d) nomina dell’Arbitro o indicazione del numero di Arbitri e modalità della loro scelta;
e) eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
f) eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia, sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’Arbitrato;
g) la procura conferita al difensore, se nominato.
2. La parte convenuta deve depositare presso INMEDIAR la memoria di replica entro venti giorni dalla ricezione della domanda d’Arbitrato. Tale termine può essere prorogato da INMEDIAR per giustificati motivi.
3. INMEDIAR trasmette la memoria di replica alla parte istante entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data del deposito.
4. Il convenuto può trasmettere memoria di replica all’attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso INMEDIAR, che provvede comunque alla sua trasmissione all’altra parte.
5. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l’attore può depositare presso INMEDIAR una memoria di risposta alla domanda riconvenzionale entro venti giorni dalla ricezione della memoria di replica. Tale termine può essere prorogato da INMEDIAR per giustificati motivi.
INMEDIAR notifica la memoria di risposta alla domanda riconvenzionale al convenuto entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data del deposito.
6. Se la chiamata in causa di terzi è consentita in conformità alle norme applicabili, il convenuto deve proporla con la memoria di replica. INMEDIAR trasmette la memoria di replica al terzo chiamato in causa entro il terzo giorno lavorativo successivo dalla data del deposito. Al terzo chiamato in causa si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.
7. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di replica, l’Arbitrato prosegue in sua assenza.
Art. 14 – Questioni preliminari e amministrative
1. INMEDIAR ha facoltà di convocare, e le parti di richiedere, un incontro per discutere le questioni preliminari di procedura.
2. Se una parte contesta l’applicabilità del Regolamento prima della costituzione del Tribunale arbitrale, il responsabile della Camera arbitrale INMEDIAR dichiara in merito alla procedibilità o improcedibilità dell’Arbitrato. Qualora il responsabile della Camera arbitrale INMEDIAR dichiarasse la procedibilità, rimarrà comunque impregiudicata ogni decisione del Tribunale arbitrale al riguardo.
3. Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dall’accordo tra le parti, INMEDIAR può riunire più Arbitrati in caso di controversie tra loro connesse affinché queste siano decise con un unico lodo arbitrale.
4. In caso di riunione di più Arbitrati, INMEDIAR tiene conto di tutte le circostanze, compreso lo stato dei procedimenti arbitrali già in corso.
IV – Il Tribunale arbitrale
Art. 15 – Numero degli Arbitri
1. Se nella convenzione arbitrale non è stabilito, le parti fissano il numero degli Arbitri, decidendo fra Arbitro unico e Collegio arbitrale composto da tre membri.
2. In assenza di accordo tra le parti sul numero degli Arbitri, il Tribunale arbitrale è composto da un Arbitro unico. Tuttavia, INMEDIAR può deferire la controversia a un collegio di tre membri, qualora lo ritenga opportuno per la complessità e per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di Arbitri, il Collegio è composto dal numero dispari di Arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.
Art. 16 – Requisiti degli Arbitri
1. Gli Arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri.
2. Non possono essere nominati Arbitri:
a) i minori;
b) gli interdetti;
c) gli inabilitati;
d) i falliti;
e) i protestati;
f) coloro che sono sottoposti a interdizione dai pubblici uffici;
g) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 0000, x. 00 x 00 xxxxxx 0000, x. 000; 13 settembre 1982, n. 646, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
h) i condannati per reati puniti con la reclusione ai sensi dell'arti. 116 X.X. 00 dicembre 1933, n° 1736 e sue ss. mm., salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
i) i condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto o per altri delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Art. 17 – Nomina degli Arbitri
1. Gli Arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l’Arbitro unico è nominato dal responsabile di INMEDIAR, entro i venti giorni lavorativi successivi al termine di cui al precedente art. 13 comma 2.
3. In caso di accordo delle parti per la nomina di un Arbitro unico, senza indicazione del relativo termine, lo stesso è stabilito da INMEDIAR.
Se la nomina non viene effettuata entro il termine previsto nella convenzione arbitrale o quello stabilito da INMEDIAR, l’Arbitro unico sarà nominato dal responsabile di INMEDIAR entro i venti giorni lavorativi successivi.
4. Se la convenzione arbitrale non contiene alcuna previsione in ordine alla nomina dell’Arbitro unico, INMEDIAR assegna un termine alle parti per detta nomina. Decorso tale termine l’Arbitro unico viene nominato dal responsabile di INMEDIAR entro i successivi venti giorni lavorativi.
5. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il Collegio arbitrale è così nominato:
a) ciascuna parte, nella domanda d’Arbitrato o nella memoria di replica, nomina un Arbitro; in mancanza, l’Arbitro è nominato dal responsabile di INMEDIAR nei venti giorni lavorativi successivi al deposito dell’atto;
b) il Presidente del Tribunale arbitrale è nominato dal responsabile di INMEDIAR nei venti giorni lavorativi successivi al deposito degli atti delle parti con l’indicazione della nomina degli Arbitri;
c) le parti possono stabilire che il Presidente sia nominato di comune accordo dagli Arbitri da esse nominati; se questi non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato da INMEDIAR, il responsabile di INMEDIAR nomina il Presidente nei venti giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine.
6. Se le parti hanno diversa nazionalità o sede legale in Stati diversi, il responsabile di INMEDIAR nomina quale Arbitro unico o quale Presidente del Tribunale arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti. In questo caso, ogni maggiore spesa relativa ai compensi richiesti dall’Arbitro così nominato, ai suoi trasferimenti, a eventuali servizi di traduzione o interpretariato e quant’altro riconducibile al presente comma, è da intendersi a totale carico delle parti, che saranno tenute ad anticiparle a INMEDIAR a semplice richiesta.
7. In caso di Arbitrato con più di due parti, ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle parti sulla nomina del Tribunale arbitrale, o qualora le parti non riescano a provvedervi entro il termine previsto dal Regolamento, INMEDIAR stabilisce il numero e le modalità di nomina degli Arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina. Anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, se al deposito degli atti introduttivi le parti non si raggruppano in due unità, il responsabile di INMEDIAR, senza necessità di tener conto delle nomine eventualmente già effettuate dalle parti, nomina l'intero Tribunale arbitrale.
Art. 18 – Comunicazione della nomina e accettazione degli Arbitri
1. INMEDIAR comunica all’Arbitro l’avvenuta nomina. Nei cinque giorni successivi, l’Arbitro deve trasmettere a INMEDIAR una dichiarazione con la quale accetta la nomina, i compensi previsti per l’esecuzione dell’attività, il tempo stimato per l’emissione del lodo arbitrale, il Regolamento e la dichiarazione d’indipendenza.
2. Con riferimento alla dichiarazione d’indipendenza l’Arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
a) qualsiasi relazione in essere con le parti o i loro difensori che sia rilevante ai fini della propria imparzialità e indipendenza;
b) qualsiasi interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia;
c) qualsiasi pregiudizio o riserva in merito alla materia del contendere.
3. INMEDIAR trasmette copia della dichiarazione alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte a INMEDIAR entro cinque giorni dalla ricezione della dichiarazione.
4. Decorso il termine previsto dal precedente comma 3 l’Arbitro è confermato da INMEDIAR se:
a) ha inviato una dichiarazione d’indipendenza senza precisazioni;
b) le parti non hanno sollevato osservazioni.
5. In ogni altro caso, INMEDIAR decide ai fini della conferma dell’Arbitro.
6. La dichiarazione d’indipendenza può essere ripetuta durante l’intero corso dell’Arbitrato, in caso di fatti sopravvenuti o su richiesta di INMEDIAR.
Art. 19 – Ricusazione degli Arbitri
1. Ciascuna parte può depositare un’istanza motivata di ricusazione degli Arbitri per ogni motivo che possa porre in dubbio l’indipendenza e l’imparzialità degli stessi.
2. L’istanza deve essere depositata presso INMEDIAR entro cinque giorni dalla ricezione della dichiarazione d’indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. L’istanza è comunicata agli Arbitri e alle altre parti da INMEDIAR che stabilisce il termine per l’invio di eventuali osservazioni.
4. Le altri parti possono, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 3, proporre istanza di ricusazione incidentale, pur essendo trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.
5. Sull’istanza di ricusazione decide INMEDIAR sentito l’Arbitro ricusato.
Art. 20 – Sostituzione degli Arbitri
1. L’Arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo Arbitro nelle seguenti ipotesi:
a) l’Arbitro rinuncia all’incarico dopo aver accettato;
b) l’Arbitro non è confermato;
c) INMEDIAR accoglie l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dell’Arbitro;
d) INMEDIAR rimuove l’Arbitro per violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo;
e) l’Arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. INMEDIAR sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal precedente comma 1.
3. Il nuovo Arbitro è nominato dalla parte che aveva nominato l’Arbitro da sostituire.
Se l’Arbitro non è nominato dalle parti entro i termini indicati nella convenzione arbitrale o assegnato da INMEDIAR, oppure l’Arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo Arbitro è nominato da INMEDIAR.
4. INMEDIAR determina l’eventuale compenso spettante all’Arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione, il nuovo Tribunale arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento nel rispetto del termine previsto per l’emissione del lodo arbitrale.
V – Il procedimento arbitrale ordinario
Art. 21 – Costituzione del Tribunale arbitrale
1. INMEDIAR trasmette al Tribunale arbitrale gli atti introduttivi, con i documenti allegati.
2. Gli Arbitri si costituiscono in Tribunale arbitrale entro quindici giorni dalla data di ricezione degli atti e dei relativi allegati. Tale termine può essere prorogato da INMEDIAR per giustificato motivo.
3. La costituzione del Tribunale arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli Arbitri.
Nel verbale vengono indicate la sede e la lingua dell’Arbitrato, oltre alle modalità e ai termini di svolgimento del procedimento.
4. In caso di sostituzione degli Arbitri dopo la costituzione del Tribunale arbitrale, INMEDIAR trasmette al nuovo Tribunale arbitrale copia degli atti e dei documenti del procedimento.
Art. 22 – Poteri del Tribunale arbitrale
1. Il Tribunale arbitrale può emettere provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, nei limiti consentiti da eventuali norme inderogabili applicabili al procedimento. La parte che, prima dell’inizio dell’Arbitrato o nel corso dello stesso, ottenga dall’autorità giudiziaria competente un provvedimento cautelare deve darne
sollecita notizia a INMEDIAR, che ne informa prontamente il Tribunale arbitrale e, se del caso, l’altra parte.
2. Il Tribunale arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporne la riunione, se li ritiene connessi. Il Tribunale arbitrale può disporre altresì la separazione dei procedimenti, qualora si rendesse necessario, tranne nell’ipotesi in cui le domande proposte debbano obbligatoriamente essere decise congiuntamente.
3. Il Tribunale arbitrale può disporre tutti i provvedimenti che ritiene opportuno per garantire la rappresentanza o l’assistenza delle parti.
Art. 23 – Ordinanze del Tribunale arbitrale
1. Salvo quanto previsto in relazione al lodo arbitrale, il Tribunale arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli Arbitri.
3. Le ordinanze devono essere rese per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo Presidente del Collegio arbitrale.
4. Le ordinanze del Tribunale arbitrale sono pronunciate a maggioranza e sono revocabili.
5. Se l’ordinanza è stata emessa fuori udienza, essa è comunicata alle parti con le modalità di cui all’art. 6 del presente Regolamento.
Art. 24 – Interpretazione delle norme
1. Successivamente alla propria costituzione il Tribunale arbitrale è competente ai fini della risoluzione di eventuali controversie relative all’interpretazione e all’applicabilità del presente Regolamento. La decisione del Tribunale arbitrale è definitiva.
2. Ogni questione inerente l’applicazione del presente Regolamento che venga sottoposta a INMEDIAR, è risolta da INMEDIAR in conformità alle proprie procedure amministrative.
3. Le controversie riguardanti l’arbitrabilità della controversia, comprese quelle aventi a oggetto l’esistenza, la validità, l’interpretazione e l’applicabilità della convenzione di Arbitrato, sono rimesse alla decisione del Tribunale arbitrale.
Art. 25 – Incontro preliminare
1. Su richiesta di parte o del Tribunale arbitrale, INMEDIAR può fissare un incontro preliminare con le parti o con i loro consulenti legali o rappresentanti avente a oggetto:
a) l’esame delle memorie delle parti e ogni eventuale ulteriore accordo volto a definire l’ambito della controversia o le modalità di svolgimento delle udienze;
b) la tempistica delle udienze e le modalità di scambio delle informazioni documentali o memorie;
c) ogni altra questione che possa essere portata all’attenzione del Tribunale arbitrale dalle parti.
2. L’incontro preliminare potrà essere condotto telefonicamente e ripetuto a seconda delle circostanze.
3. Il Tribunale arbitrale può richiedere che ciascuna parte produca delle brevi memorie scritte relative alla propria posizione, unitamente a una sintesi dei fatti e degli elementi probatori che la parte intende presentare nonché eventuali deduzioni sulla legge applicabile. Le memorie devono essere depositate presso INMEDIAR e notificate alle altre parti, almeno sette giorni prima della data della prima udienza. Eventuali controdeduzioni o ulteriori memorie scritte potranno essere ammesse o richieste a sola discrezione del Tribunale arbitrale nel rispetto del principio del contraddittorio.
Art. 26 – Programmazione e luogo delle udienze
1. Il Tribunale arbitrale, dopo essersi consultato con le parti presenti, stabilirà la data, l’orario e il luogo delle udienze.
2. Nel caso in cui una parte risulti assente, il Tribunale arbitrale può in ogni caso fissare le udienze senza necessità di ulteriore consultazione con la parte mancante. Alla parte assente viene notificata la data della prima udienza con preavviso di almeno venti giorni, tranne il caso in cui un minore preavviso sia stato concordato tra le parti o sia consentito dalla legge.
Art. 27 – Le udienze
1. Le udienze sono fissate dal Tribunale arbitrale d’intesa con INMEDIAR e comunicate alle parti con congruo preavviso.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo dei propri rappresentanti muniti dei necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
3. Ove il Tribunale arbitrale lo ritenga opportuno e sentite le parti, la partecipazione a una o più udienze può avvenire anche tramite strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza o altro strumento che consenta la verifica dell’identità delle persone collegate).
4. Se una parte non compare in udienza senza giustificato motivo, il Tribunale arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può proseguire con lo svolgimento della procedura. In caso d’irregolarità nella convocazione, il Tribunale arbitrale provvede a una nuova convocazione.
5. Le udienze si concludono con la redazione di un verbale. Il Tribunale arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.
Art. 28 – Istruzione probatoria
1. Il Tribunale arbitrale istruisce la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti nel rispetto di quanto stabilito dalla convenzione arbitrale e delle norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia, e può inoltre disporre l’interrogatorio delle parti.
2. Il Tribunale arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale arbitrale può ordinare alle parti, su richiesta debitamente motivata di una di esse, di produrre specifici documenti, o categorie di documenti; qualora la parte richiesta sollevasse eccezioni, il Tribunale arbitrale le valuterà debitamente e deciderà se ordinarne comunque la produzione o meno. Il richiedente dovrà comunque anticipare i costi e le spese per la preparazione del materiale e per l’assistenza del personale della parte richiesta, che saranno determinati dal Tribunale arbitrale.
4. Il Tribunale arbitrale può delegare un proprio membro per l’assunzione delle prove ammesse.
5. Ove il Tribunale arbitrale disponga un ordine di comparizione di un testimone, la parte più diligente provvede al deposito dell’ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell’Arbitrato e cura le successive incombenze.
6. L’ordinanza del Presidente del Tribunale è depositata dalla parte più diligente presso INMEDIAR che ne cura la trasmissione al Tribunale arbitrale e alle altre parti, e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari.
7. Il Tribunale arbitrale, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della controversia e di ogni altra circostanza, può disporre l’assunzione anticipata delle testimonianze chiedendo al testimone di fornire, nel termine stabilito, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
8. Il Tribunale arbitrale può, omessa ogni udienza, decidere in base ai soli documenti, qualora le parti lo abbiamo previsto nella clausola compromissoria o nella convenzione arbitrale, oppure concordemente lo richiedano, anche nel corso del procedimento, in forma scritta.
Art. 29 – Consulenza tecnica
1. Il Tribunale arbitrale, su istanza di parte o d’ufficio, può nominare uno o più consulenti tecnici d’ufficio o delegarne la designazione a INMEDIAR.
2. Il consulente tecnico d’ufficio è soggetto agli stessi obblighi imposti agli Arbitri dal Regolamento, ivi inclusi quelli previsti ai fini della ricusazione.
3. Il consulente tecnico d’ufficio è tenuto a consentire alle parti di assistere direttamente, o tramite i loro difensori ovvero consulenti tecnici di parte, alle operazioni di consulenza tecnica.
4. In mancanza di nomina di consulenti tecnici d’ufficio, le parti possono comunque designare dei consulenti tecnici di parte.
Art. 30 – Domande nuove
1. Il Tribunale arbitrale decide in merito alle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, nel caso in cui ricorrano le seguenti circostanze:
a) la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione preliminare d’inammissibilità nel merito e il
Tribunale arbitrale non rifiuta espressamente la decisione;
b) la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle oggetto del procedimento arbitrale.
2. In ogni caso, il Tribunale arbitrale consente alle altre parti di replicare per iscritto alle domande nuove, entro un congruo termine.
Art. 31 – Intervento volontario di un terzo
1. In caso d’intervento volontario del terzo, quest’ultimo deve proporre apposita domanda, depositando presso INMEDIAR un atto d’intervento avente il contenuto di cui all’art. 9 del presente Regolamento.
2. INMEDIAR trasmette l’atto d’intervento alle parti e al Tribunale arbitrale. Qualora la domanda proposta con l’atto d’intervento non sia compresa nell’ambito di applicazione della convenzione di Arbitrato, INMEDIAR assegna alle parti e al Tribunale arbitrale un termine non superiore a venti giorni per esprimere il proprio consenso. In mancanza di una manifestazione di consenso delle parti e del Tribunale arbitrale entro tale termine, INMEDIAR dichiara l’improcedibilità dell’intervento del terzo.
3. Il terzo che interviene volontariamente nel processo, senza proporre la domanda di cui al comma 1 che precede, deve depositare presso INMEDIAR un atto avente il contenuto di cui all’art. 9 del presente Regolamento. INMEDIAR trasmette l’atto d’intervento alle parti e al Tribunale arbitrale.
4. L’ordinanza con la quale il Tribunale arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui ciò sia consentito dalle norme applicabili al procedimento, è trasmessa da INMEDIAR al terzo entro sette giorni lavorativi dalla data del deposito.
Art. 32 – Precisazione delle conclusioni
1. Quando il Tribunale arbitrale ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, dichiara la chiusura dell’istruttoria e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Se lo ritiene opportuno o su richiesta di parte, il Tribunale arbitrale può fissare un termine per il deposito di memorie conclusionali e memorie di replica, e un’udienza di discussione finale.
3. Successivamente all’invito del Tribunale arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi
documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui il Tribunale arbitrale decida con lodo parziale, limitatamente all’oggetto di tale lodo.
Art. 33 – Transazione e rinuncia agli atti
1. Le parti o i loro difensori comunicano a INMEDIAR la rinuncia agli atti in caso di transazione o altro motivo, esonerando il Tribunale arbitrale dall’obbligo di emettere il lodo arbitrale.
Art. 34 – Rinuncia alla fase istruttoria
1. Le parti possono rinunciare di comune accordo alla fase istruttoria e chiedere al Tribunale arbitrale di decidere sulla base delle sole memorie scritte e degli eventuali elementi probatori concordati tra le parti.
2. Le deposizioni dei testimoni registrate su qualsiasi supporto o sbobinate sono valide, a condizione che le parti abbiano avuto l’opportunità di ascoltarle e contro-interrogare i testimoni. Il Tribunale arbitrale ha la facoltà, a sua discrezione, di accettare la deposizione di testi o altre deposizioni registrate anche nel caso in cui le altre parti non abbiano avuto la possibilità di contro-interrogarle, ma può attribuire alle stesse un diverso valore probatorio.
3. In qualsiasi momento prima dell’emissione del lodo arbitrale, il Tribunale arbitrale può fissare una nuova udienza di propria iniziativa o su istanza di una delle parti laddove ravvisi un valido motivo. Nel caso di fissazione di tale nuova udienza, i termini per l’emissione del lodo arbitrale come previsti dal presente Regolamento, s’intendono automaticamente prorogati sino a quando il Tribunale arbitrale non dichiari conclusa l’udienza stessa.
Art. 35 – Arbitrato legato
1. In qualsiasi momento precedente all’emissione del lodo arbitrale, le parti possono concordare, per iscritto, l’ammontare minimo e massimo del valore di ciascuna domanda o di tutte le domande proposte nell’Arbitrato. Le parti notificheranno tempestivamente a INMEDIAR una copia del loro accordo scritto specificando importi massimi e minimi concordati.
2. INMEDIAR manterrà confidenziale detto accordo e i relativi importi massimi e minimi concordati non saranno comunicati al Tribunale arbitrale fatto salvo il previo consenso
delle parti.
3. Nel caso in cui l’ammontare riconosciuto con il lodo arbitrale sia pari a un importo compreso tra il valore minimo e massimo concordato dalle parti, il lodo definitivo sarà emesso senza necessità di rettifiche. Nel caso in cui l’ammontare riconosciuto con il lodo arbitrale sia inferiore all’ammontare minimo concordato dalle parti, il lodo definitivo verrà riconosciuto per un importo pari a tale valore minimo. Nel caso in cui l’ammontare riconosciuto con il lodo arbitrale sia superiore all’ammontare massimo concordato dalle parti, il lodo definitivo verrà riconosciuto per un importo pari al tale valore massimo.
Art. 36 – Arbitrato con offerta finale
1. Nel caso in cui le parti decidano di comune accordo di ricorrere a una procedura di Arbitrato con offerta finale, almeno sette giorni prima della prima udienza di Arbitrato le parti si scambiano e forniscono a INMEDIAR per iscritto le rispettive proposte sulla quantificazione dei danni che, a seconda delle circostanze, intendono risarcire o richiedere, e che ritengono adeguate. INMEDIAR trasmetterà tempestivamente al Tribunale arbitrale una copia delle proposte delle parti, fatto salvo il caso in cui le parti decidano di mantenerle confidenziali nei confronti del Tribunale arbitrale. In qualsiasi momento precedente alla conclusione della prima udienza di Arbitrato, le parti possono scambiarsi delle nuove proposte o domande scritte, che sostituiranno le precedenti. Le nuove proposte scritte saranno consegnate a INMEDIAR, che le farà pervenire tempestivamente al Tribunale arbitrale, fatta salva diversa pattuizione tra le parti.
2. Nel caso in cui il Tribunale arbitrale sia a conoscenza delle proposte scritte delle parti, ai fini della decisione tiene conto delle ultime proposte scegliendo quella che riterrà più ragionevole e adeguata.
3. Nel caso in cui il Tribunale arbitrale non sia a conoscenza delle proposte scritte delle parti, emetterà il lodo arbitrale, con possibilità di eventuale rettifica successiva al fine di conformarsi il più possibile alle ultime proposte; in tal caso le ultime proposte saranno recepite nel lodo arbitrale.
VI – Il procedimento arbitrale semplificato
Art. 37 – Controversie ammesse al procedimento arbitrale semplificato
1. Le controversie che, sulla base della clausola compromissioria o della convenzione arbitrale o su espressa e concorde richiesta delle parti –da proporsi congiuntamente per iscritto entro la prima udienza–, possono essere ammesse al procedimento per Arbitrato
semplificato, non devono presentare particolari complessità e devono essere ricomprese entro un limite massimo di valore non superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00), comprendendo in questo limite complessivo anche il valore dell’eventuale domanda riconvenzionale proposta dal Convenuto.
2. Nel caso in cui il limite massimo di valore di cui al comma precedente venisse per qualsiasi ragione superato, ovvero quando la complessità della controversia lo richiedesse, con ordinanza del Tribunale arbitrale l’Arbitrato proseguirà nella forma del procedimento arbitrale ordinario, così come disciplinato dal titolo V.
Art. 38 – Regole del procedimento arbitrale semplificato
1. Il Tribunale arbitrale organizzerà il procedimento arbitrale in tre udienze:
– la prima dedicata a individuare con le parti le questioni da decidere;
– la seconda dedicata all’assunzione delle prove;
– la terza, a breve distanza di tempo, per la discussione della causa e la decisione.
2. Il Tribunale arbitrale, su decisione propria o su richiesta di parte, potrà ascoltare le parti e procedere all'interrogatorio di un numero massimo di due testimoni per parte, che dovranno presentarsi alla seconda udienza, a pena d’inammissibilità.
3. Eventuali domande nuove poste dalle parti nel corso del procedimento arbitrale semplificato comporteranno il suo mutamento in procedimento arbitrale ordinario.
4. Il deposito del lodo arbitrale da parte del Tribunale arbitrale dovrà avvenire entro otto mesi dalla sua costituzione.
5. Allo scadere del termine di cui al comma precedente e in mancanza di richiesta congiunta di proroga, il Tribunale arbitrale potrà decidere sulla base delle risultanze sin lì emerse.
6. Le parti, richiedendo un procedimento arbitrale semplificato, incaricano espressamente il Tribunale arbitrale di decidere sulla base delle risultanze che emergeranno nelle tre udienze sopra descritte e s’impegnano a svolgere tutte le proprie difese durante tali udienze, secondo le indicazioni del Tribunale arbitrale.
7. Relativamente al procedimento arbitrale semplificato, per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente titolo vale quanto è stabilito dal titolo V o, in mancanza, dalla Convenzione arbitrale delle parti o dalla Legge.
VII – Il procedimento arbitrale documentale
Art. 39 – Controversie ammesse al procedimento arbitrale documentale
1. Le controversie che, sulla base della clausola compromissoria o della convenzione arbitrale o su espressa e concorde richiesta delle parti, da proporsi congiuntamente per iscritto entro la prima udienza, possono essere ammesse al procedimento per Arbitrato documentale, non devono presentare particolari complessità e devono essere ricomprese entro un limite di valore non superiore a € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), comprendendo in questo limite complessivo anche il valore dell’eventuale domanda riconvenzionale proposta dal Convenuto.
2. Perché la controversia possa essere ammessa al procedimento solo su documenti è necessario, inoltre, che il Tribunale arbitrale, previa una verifica preliminare della controversia, dichiari che, a suo insindacabile giudizio, il caso concreto rende possibile raggiungere una decisione anche prescindendo dalla audizione orale delle parti e dei testi e dalla discussione orale della causa.
3. Nel caso in cui il valore della controversia per qualsiasi ragione superasse il limite di cui al comma 1 del presente articolo ma rientrasse nei limiti previsti dall'art. 37 comma 1, con ordinanza del Tribunale arbitrale l’Arbitrato prosegue nella forma del procedimento arbitrale semplificato, così come disciplinato dal titolo VI; qualora il valore della controversia non rientrasse in tale limite, l'Arbitrato proseguirà nella forma del procedimento arbitrale ordinario, così come disciplinato dal titolo V. Analogamente l’Arbitrato proseguirà con procedimento semplificato ovvero ordinario quando la complessità della controversia lo richiedesse.
Art. 40 – Regole del procedimento arbitrale documentale
1. In merito alle controversie ammesse al procedimento arbitrale documentale il Tribunale arbitrale potrà, omessa ogni udienza, decidere in base ai soli documenti prodotti dalle parti.
2. Le parti, richiedendo un Arbitrato solo su documenti, esonerano espressamente il Tribunale arbitrale dall’ascoltarle e rinunciano all'audizione di testimoni, impegnandosi a svolgere tutte le proprie difese solo per iscritto secondo le indicazioni del Tribunale arbitrale.
3. Il Tribunale arbitrale, qualora a suo insindacabile giudizio lo ritenesse necessario, potrà comunque ascoltare una o entrambe le parti per richiedere chiarimenti sul contenuto della documentazione prodotta.
4. Le parti possono trasmettere al Tribunale arbitrale dichiarazioni scritte proprie o di terzi contenenti l'esposizione dei fatti; ciascuna di esse, per poter essere presa in considerazione, dovrà contenere in calce la dichiarazione firmata che l' attestazione contiene tutta la verità e nient'altro che la verità, che il firmatario è a conoscenza che la dichiarazione sarà presentata al Tribunale arbitrale e della responsabilità da questi assunta in caso di dichiarazioni non veritiere o reticenti.
5. Le parti potranno trasmettere al Tribunale arbitrale perizie giurate di professionisti iscritti a albi o collegi professionali competenti sulle materie della controversia.
6. Tutti i documenti dovranno essere depositati dalle parti, a pena d’inammissibilità, entro 30 giorni dalla comunicazione alla controparte della domanda d'Arbitrato.
7. Il deposito del lodo arbitrale da parte del Tribunale arbitrale dovrà avvenire entro quattro mesi dalla sua costituzione.
8. Relativamente al procedimento arbitrale documentale, per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente titolo vale quanto è stabilito dal titolo V o, in mancanza, dalla Convenzione arbitrale delle parti o dalla Legge.
VIII – Il lodo arbitrale
Art. 41 – Il lodo arbitrale: deliberazione, forma e contenuto
1. Il lodo arbitrale è deliberato dal Tribunale arbitrale a maggioranza dei voti. La conferenza personale degli Arbitri è necessaria solo se una delle parti o uno degli Arbitri lo richieda, oppure se sia altrimenti previsto dalle norme applicabili al procedimento.
2. Il lodo arbitrale è redatto per iscritto e contiene:
a) l’indicazione degli Arbitri, delle parti e dei loro difensori;
b) l’indicazione della convenzione arbitrale;
c) l’indicazione della natura rituale o irritale del lodo, a quale legge il procedimento è assoggettato e se la decisione è presa secondo diritto o secondo equità;
d) l’indicazione della sede dell’Arbitrato;
e) l’indicazione delle domande proposte dalle parti;
f) l’esposizione dei motivi della decisione;
g) il dispositivo;
h) la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento, con riferimento al provvedimento di liquidazione disposto da INMEDIAR e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
i) la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
3. Il lodo arbitrale è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, nel lodo arbitrale viene dato atto dell’impedimento o del rifiuto degli Arbitri che non lo sottoscrivono.
4. Per ciascuna sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni degli Arbitri possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
Art. 42 – Deposito e comunicazione del lodo arbitrale
1. Se non diversamente disposto dalle parti, il Tribunale arbitrale, in esecuzione del mandato collettivo ricevuto dalle parti, depositerà il lodo arbitrale presso la segreteria di INMEDIAR entro un anno dalla sua costituzione, fatti salvi i diversi termini previsti dal presente Regolamento nel caso di procedimento arbitrale semplificato o documentale.
2. I termini previsti dal presente Regolamento per il deposito del lodo arbitrale possono essere prorogati, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 820 c.p.c., quando vi sia il consenso delle parti o per giustificato motivo.
3. L'Arbitro o il Collegio arbitrale che non rispettino i termini per il deposito del lodo arbitrale presso la segreteria di INMEDIAR sono responsabili, nei confronti di INMEDIAR e delle parti, di qualsiasi danno derivante dal ritardato o dal mancato deposito, e sono comunque tenuti alla restituzione di tutte le somme percepite, a qualunque titolo, relativamente a tale procedimento arbitrale.
4. Il Tribunale arbitrale dovrà depositare il lodo arbitrale presso la segreteria INMEDIAR in tanti originali quante sono le parti, più una copia per ciascuno degli Arbitri.
5. INMEDIAR trasmetterà a ogni parte, con lettera raccomandata A/R, un originale del lodo arbitrale entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data del deposito, a condizione di aver percepito il saldo dei compensi e dei costi della procedura da essa determinati, comprensivi degli onorari e delle spese degli Arbitri e dei Consulenti tecnici d’ufficio e di ogni altro costo, onorario o spesa; le parti esonerano INMEDIAR, espressamente e irrevocabilmente, dall’obbligo di trasmettere il lodo arbitrale sino al decimo giorno
lavorativo successivo al saldo effettivo di tutte le somme dovute.
6. Agli Arbitri è fatto espresso e assoluto divieto di trasmettere direttamente il lodo arbitrale alle parti.
7. L'Arbitro che non rispetti la disposizione di cui al comma precedente:
a) rinuncia a ogni compenso relativo al procedimento arbitrale e s’impegna a restituire a INMEDIAR ogni somma eventualmente già percepita per tale procedimento;
b) s’impegna in solido con tutte le parti debitrici, nei confronti di INMEDIAR, degli altri Arbitri, delle parti vittoriose e di eventuali altri professionisti intervenuti nella procedura, relativamente a ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, dalle parti debitrici per il procedimento arbitrale, ivi comprese le somme dovute dalle parti soccombenti alle parti vittoriose ed eventuali spese sostenute dalle parti creditrici per tentare il recupero del credito in via giudiziale o stragiudiziale, fatto salvo il maggior danno.
Art. 43 – Lodo parziale e lodo non definitivo
1. Il Tribunale arbitrale emette un lodo parziale quando definisce solo alcuni aspetti della controversia, ovvero alcune delle controversie riunite nel procedimento.
2. Il Tribunale arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Tribunale arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.
4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà del Tribunale arbitrale di richiedere proroghe a INMEDIAR.
5. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le stesse disposizioni previste dal Regolamento per il lodo definitivo. Il lodo non definitivo non include la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il lodo parziale può includere la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se definisce la controversia nei confronti di alcune delle parti.
Art. 44 – Correzione del lodo arbitrale
1. È ammessa la possibilità di correzione del lodo arbitrale. L’istanza di correzione deve essere depositata presso INMEDIAR entro trenta giorni dal ricevimento del lodo arbitrale; INMEDIAR, a sua volta, la trasmette al Tribunale arbitrale, che deciderà con ordinanza,
sentite le parti, entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza di correzione.
2. Il provvedimento del Tribunale arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo arbitrale.
3. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle parti, salva diversa determinazione a opera di INMEDIAR.
4. In caso di richiesta da parte del Tribunale arbitrale di verifica del lodo arbitrale prima della sottoscrizione, INMEDIAR potrà segnalare al Tribunale arbitrale l’eventuale mancanza di requisiti formali previsti dalla legge.
IX – Costi del procedimento
Art. 45 – Valore della controversia
1. Il valore della controversia, ai fini della definizione dei costi del procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. INMEDIAR determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale arbitrale. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nel tariffario.
3. In ogni fase del procedimento INMEDIAR, qualora lo ritenga opportuno, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere alle stesse gli importi correlati alle domande.
4. Nel caso di suddivisione del valore della controversia, gli onorari di INMEDIAR e del Tribunale arbitrale non potranno essere superiori al massimo delle tariffe determinate in base al valore complessivo della controversia di cui al comma 1.
Art. 46 – Spese
1. Salvo diversa convenzione con le parti, le tariffe minime e massime per i procedimenti di Arbitrato ordinario, semplificato e documentale sono quelle indicate nell’Allegato A del presente Regolamento.
2. Ciascuna parte dovrà corrispondere a INMEDIAR la propria quota parte delle competenze e delle spese. Le parti possono comunque concordare una diversa ripartizione di oneri e spese. L’accordo di INMEDIAR per la fornitura dei propri servizi è stipulato con la parte,
con il suo consulente legale, o con qualunque altro rappresentante della parte nell’ambito dell’Arbitrato. Il mancato pagamento degli oneri può determinare una sospensione del procedimento.
3. I diritti di segreteria, come indicati nell’Allegato A del presente Regolamento, sono dovuti a INMEDIAR da ciascuna parte richiedente con il deposito della domanda d'Arbitrato, anche nel caso in cui la parte o le parti convenute non aderissero al procedimento, e dalla parte o dalle parti convenute con il deposito delle memorie di replica.
4. Salvo diversa convenzione con INMEDIAR, ciascuna parte dovrà versare le tariffe d’Arbitrato tramite bonifico bancario sul c/c intestato a Works in Progress S.r.l. e indicato sul sito xxx.xxxxxxxx.xx, nei seguenti tempi:
a) quanto ai diritti di segreteria previsti dall’Allegato A del presente Regolamento, all’atto del deposito della domanda d’Arbitrato o della memoria di replica;
b) quanto al 30% delle tariffe previste dall’Allegato A del presente Regolamento, entro la prima udienza o, nel caso di procedimento d’Arbitrato documentale, entro il deposito della documentazione;
c) quanto al saldo delle tariffe e delle spese di procedura, entro il deposito del lodo arbitrale.
5. Il Tribunale arbitrale ha la facoltà di precludere alla parte non in regola con i pagamenti di produrre prove o presentare istanze durante le udienze.
6. Nel caso in cui le parti, per la medesima controversia, abbiano partecipato infruttuosamente a un procedimento di mediazione presso INMEDIAR, le spese di mediazione (escluse le spese d’avvio, le eventuali spese accessorie e i costi vivi del procedimento) da esse versate per la mediazione verranno scontate dalle tariffe massime d’Arbitrato.
7. INMEDIAR liquiderà ai componenti del Tribunale Arbitrale un compenso calcolato in percentuale sulle tariffe arbitrali effettivamente versate dalle parti, secondo l’incarico conferito; nel caso di collegio arbitrale, gli Arbitri nominati dalle parti potranno pattuire con esse un diverso compenso; in questo caso la differenza fra il compenso pattuito dalla parte con l’Arbitro e la quota di tariffa arbitrale a lui spettante da INMEDIAR, resterà a totale carico della parte e da questa andrà direttamente liquidata all’Arbitro.
8. Le parti sono responsabili in solido del pagamento di tutte le tariffe, spese e costi della procedura arbitrale di INMEDIAR. Nel caso in cui una parte abbia corrisposto una quota maggiore di quella a essa spettante in relazione agli oneri, onorari e spese effettivamente dovuti, il Tribunale arbitrale potrà disporre con il lodo arbitrale il pagamento di tali
importi alle parti debitrici.
8. In caso di mancato pagamento, totale o parziale, dell’importo dovuto da una parte, INMEDIAR può richiederlo alle altre parti e fissare un termine per il pagamento.
X – Disposizioni finali
Art. 47 – Riservatezza e privacy
1. INMEDIAR e il Tribunale arbitrale rispettano la natura confidenziale del procedimento e del lodo arbitrale, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dall’autorità giudiziaria.
Art. 48 – Esclusione di responsabilità
1. È esclusa qualsiasi responsabilità in capo al Tribunale arbitrale e a INMEDIAR, ivi inclusi i propri dipendenti o rappresentanti, per qualsiasi azione o omissione connessa allo svolgimento dell’Arbitrato in virtù del presente Regolamento.
Art. 49 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento è in vigore dal 1° gennaio 2022.