COMUNI DI
COMUNI DI
XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, ROURE E FENESTRELLE
Regolamento d’uso del marchio collettivo “Terre del Dahu”
Adottato con deliberazione consiliare
n. in data
Sommario
Finalità, origine e titolarità del Marchio 3
Concessione e requisiti per l’uso del marchio 4
Diritti e obblighi dei concessionari del marchio 6
Domanda di concessione in uso del marchio 7
Entrata in vigore e pubblicità 8
Specifiche marchio “terre del dahu” 10
Elenco classi per le quali si richiede la registrazione 11
Termini di utilizzo del marchio per non concessionari 14
Articolo 1
Finalità, origine e titolarità del Marchio
1. I Comuni di Xxxxxx Xxxxxxxxx, Pomaretto, Roure e Fenestrelle, in quanto enti chiamati alla valorizzazione del tessuto imprenditoriale locale, alla tutela del patrimonio culturale e alla promozione turistica del territorio, intendono promuovere lo sviluppo di un marchio collettivo che faccia riferimento ad elementi caratteristici della tradizione e della storia popolare tipici dell'area geografica delle Valli Chisone e Germanasca.
2. Il riferimento specifico è all'animale chimerico la cui tradizione è particolarmente diffusa nella regione francofona europea di fascia montana, partendo dai Pirenei per arrivare alle Alpi senza escludere il Giura. La denominazione più diffusa, che si riscontra nella Val Chisone, è Dahu, ma a seconda della zona viene citato con altri appellativi, come Dahut, Danut, Daru, Darou, Dairi.
3. Il Dahu viene descritto come il mammifero quadrupede che si è meglio adattato alla marcia a mezza costa in montagna: le gambe a valle più lunghe di quelle a monte gli consentono una eccezionale stabilità sui pendii ripidi. Si racconta, dunque, che i tipi di Dahu siano due: il Dahutus Montanus Dextrogirus che, avendo le zampe destre più corte di quelle sinistre, procede in senso orario, e il Dahutus Montanus Levogirus, che invece ha le zampe sinistre più corte di quelle destre e gira nel senso opposto, cioè antiorario.
4. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra gli enti, i singoli imprenditori, e le associazioni che intendano valorizzare tale marchio.
5. Le finalità del marchio collettivo sono:
− l’accrescimento della capacità innovativa e della competitività sul mercato delle imprese partecipanti;
− la produzione, la promozione e la vendita di prodotti caratterizzati da un valore aggiunto innovativo che li renda più competitivi, in particolare per qualità e legame con la tradizione locale;
− l’ampliamento dell'offerta turistica presente sul territorio al fine di attrarre un maggior numero di visitatori.
6. A tal fine il Comune di Xxxxxx Xxxxxxxxx, a nome e per conto dei Comuni convenzionati, provvede alla registrazione del marchio collettivo “Terre del Dahu”, d’ora in poi denominato “marchio”, in conformità alla vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale. L'adozione del marchio d’impresa collettivo garantisce le modalità di produzione o di confezionamento dei prodotti commercializzati da parte delle imprese aderenti e le modalità di commercializzazione di tali prodotti da parte di ristoratori e commercianti.
7. Il marchio verrà usato applicandolo come etichetta sugli imballaggi dei prodotti, stampato sugli involucri, sui manifesti, sui pieghevoli, come bollino adesivo e in varie altre forme di pubblicità.
8. Ove venga formalmente richiesto, la convenzione può essere allargata ad altri comuni facenti parte dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, che espressamente accettino e condividano le condizioni già stabilite.
Articolo 2 Denominazione e logo
1. Il Marchio è insieme verbale e figurativo e consiste nella scritta “terre del dahu” sormontata dal profilo dell’animale, poggiato su una superficie inclinata tale da richiamare la diversa lunghezza degli arti del lato sinistro rispetto a quello destro. L’aspetto dell’animale richiama quello del camoscio, con corna più pronunciate. Il tutto racchiuso all’interno di una ellisse con asse maggiore disposto in verticale, come di seguito raffigurato
2. Il Marchio dovrà essere apposto nel rispetto delle specifiche indicate nell’allegato 1 al presente Regolamento.
Articolo 3 Zona di produzione
1. La sede legale delle aziende concessionarie del marchio deve essere compresa nel territorio dei comuni convenzionati. La produzione e/o trasformazione del prodotto per il quale si richiede il marchio deve avvenire nel territorio della ex Comunità Montana delle Valli Chisone e Germanasca (Comuni di Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, Usseaux e Villar Perosa), salvo deroghe per fondati motivi valutati dall’organo di controllo.
Articolo 4
Concessione e requisiti per l’uso del marchio
1. Il Comune di Xxxxxx Xxxxxxxxx, a nome e per conto dei Comuni convenzionati e su parere positivo dell’organo di controllo, può concedere in uso il marchio alle imprese, agli hobbisti facenti parte di una associazione, ai b&b e agli affittacamere senza partita I.V.A. ed alle associazioni culturali che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso
dei requisiti indicati al comma 7 del presente articolo e che rispettino le condizioni di cui all’art. 5 del presente Regolamento.
2. L’uso del marchio è concesso a titolo gratuito ai soggetti indicati al comma 1, d’ora in poi denominati “imprese”, che ne fanno domanda con le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati al successivo comma 7.
3. I Comuni convenzionati, in accordo con le imprese coinvolte, istituiscono l'organo di controllo, costituito da n. 4 rappresentanti dei Comuni e n. 3 delle imprese stesse.
4. All'organo di controllo competono le seguenti decisioni:
− valutare le richieste di domande di concessione del marchio;
− proporre modifiche al presente Regolamento;
− esprimere un parere sulle modifiche al presente Regolamento proposte dai Comuni convenzionati;
− controllare il mantenimento dei requisiti per l'utilizzo del marchio anche utilizzando un supporto esterno;
− decidere la revoca della concessione del marchio secondo le modalità indicati al comma 8 del presente articolo.
5. Le decisioni dell’organo di controllo si intendono validamente assunte qualora siano approvate dalla maggioranza dei componenti. A ciascuno dei componenti compete un voto. I voti dovranno essere espressi in forma palese.
6. I componenti dell’organo di controllo durano in carica 5 anni; ciascun Comune è rappresentato dal Sindaco pro tempore o da suo delegato scelto tra gli assessori e i consiglieri dell’Ente, i tre rappresentanti delle imprese vengono eletti dall’insieme delle imprese che hanno ottenuto la concessione del marchio.
7. I concessionari del marchio devono possedere i seguenti requisiti: REQUISITI OBBLIGATORI PER TUTTI
− partecipazione a 2 ore informative-formative sulla leggenda del Dahu e sui prodotti venduti con il marchio;
− esposizione del materiale informativo sul Dahu;
− utilizzo di confezioni e/o etichette dei prodotti contenenti il logo del Dahu.
REQUISITI AGGIUNTIVI PER PRODUTTORI/TRASFORMATORI
− la produzione/trasformazione del prodotto o almeno il 50% delle materie prime utilizzate devono essere locali;
− raggiungimento di almeno 5 punti conteggiati come segue:
• il prodotto è storto: 3 punti;
• il prodotto è a forma di DAHU: 5 punti;
• il prodotto è un esempio di adattamento al territorio alpino: 3 punti;
• il prodotto è trasformato ad hoc per il marchio: 3 punti;
• la confezione è prodotta ad hoc per il marchio: 3 punti;
• il prodotto ha un disciplinare di produzione o è presente un'altra forma di certificazione (bio, eccellenza artigiana, ecc…): 2 punti;
• il prodotto ha una relazione con il Dahu (l'impresa si impegna a dimostrarla e il punteggio viene attribuito dall'organo di controllo a sua discrezione): 2 punti.
Ciascun produttore/trasformatore può ottenere l’assegnazione del marchio per una quantità limitata di prodotti. L’entità sarà valutata dall’organo di controllo in base alla classe commerciale e alla tipologia del prodotto.
REQUISITI AGGIUNTIVI PER RISTORATORI
− presenza nel menù di almeno 3 prodotti del paniere-Dahu e/o di un “Menù del Dahu”.
REQUISITI AGGIUNTIVI PER COMMERCIANTI E STRUTTURE RICETTIVE
− vendita di almeno 3 prodotti del paniere-Dahu (per es. con “angolo del Dahu”).
8. L'organo di controllo, nel caso in cui effettuati i dovuti controlli e verificato il non rispetto da parte di un concessionario del marchio delle condizioni o degli obblighi che danno diritto ad utilizzare il marchio, può disporre la revoca della concessione del marchio, previa contestazione scritta al concessionario con l’assegnazione di un termine per adeguarsi alla prescrizioni previste dal presente Regolamento. Il concessionario avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.
9. Per quanto riguarda la gestione del marchio relativamente ad itinerari o sentieri tematici, guide turistiche, eventi di associazioni o altro, si farà riferimento all’allegato 3 al presente Regolamento – Termini di utilizzo del marchio per non concessionari.
Articolo 5
Diritti e obblighi dei concessionari del marchio
1. Ogni concessionario del marchio ha i seguenti diritti:
a) diritto di partecipare alle decisioni, secondo le procedure indicate di seguito;
b) diritto alla produzione e vendita di prodotti con il marchio di cui al presente regolamento;
c) diritto alla visibilità attraverso l'attività di promozione del marchio, anche attraverso un sito internet e, in generale, attraverso tutti i sistemi comunicativi, promozionali e pubblicitari eventualmente realizzati;
d) diritto alla visione e all’impiego, a titolo gratuito, delle ricerche di mercato, delle strategie e delle procedure che verranno definite;
e) diritto di recedere con effetto immediato chiedendo la cancellazione dall'Elenco dei concessionari.
2. Ogni concessionario del marchio ha l'obbligo di:
a) uniformarsi alle procedure indicate nel presente Regolamento e rispettare quanto contenuto negli allegati che lo riguardano (disciplinari di produzione, linee guide accoglienza, ecc...);
b) rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall’attuazione dei progetti promozionali comuni e di altre iniziative volte a favorire la commercializzazione dei prodotti decisi dall'organo di controllo;
c) non aderire ad altri marchi collettivi in competizione o in contrasto con quello del presente Regolamento;
d) fornire all'organo di controllo annualmente la quantificazione delle vendite effettuate dei prodotti e servizi contraddistinti dal marchio per poter stimarne l'effettiva ricaduta;
e) partecipare ad un momento informativo-formativo di 2 ore sulla tradizione del Dahu, sulle finalità del marchio e sugli standard di qualità dell'accoglienza turistica;
f) esporre in vetrina o altro luogo consono per la fruizione da parte del pubblico il materiale di comunicazione previsto (ad esempio poster, depliant, pannello, vetrofanie, ecc…).
Articolo 6
Domanda di concessione in uso del marchio
1. Le imprese che intendono usare il marchio devono presentare domanda di concessione in uso e di iscrizione nell’elenco dei concessionari, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune capofila, nelle due finestre temporali previste nel corso dell’anno (15 Aprile e 15 Ottobre). La domanda deve essere presentata in modalità cartacea presso gli uffici del Comune capofila o inviata tramite mail o PEC.
2. La domanda di cui al primo comma deve contenere i seguenti dati ed elementi:
− le generalità del soggetto richiedente la concessione d’uso del marchio (denominazione, indirizzo sede legale ed operativa, P. IVA);
− il numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio;
− dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente Regolamento e dei suoi allegati;
− la classe commerciale di appartenenza del prodotto per il quale si richiede la concessione del marchio, in base alla classificazione di cui all’allegato 2 al presente Regolamento – Elenco classi per le quali si richiede la registrazione del marchio collettivo “terre del dahu” (corrispondenti alle classi commerciali per le quali è possibile chiedere la concessione del marchio);
− una breve descrizione delle caratteristiche del prodotto in linea con quelle richieste per far parte del marchio ed eventuale documentazione grafica e/o fotografica ritraente i prodotti ai quali si intende apporre il marchio;
− l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell’iscrizione nell’Elenco e delle necessità istituzionali e di promozione del marchio;
3. L’organo di controllo verifica, due volte l’anno, per le domande presentate entro il 15 aprile e entro il 15 ottobre salvo casi particolari, che, ai sensi del presente Regolamento o dei suoi allegati, il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previste dal presente Regolamento; svolge le attività istruttorie che ritiene opportune, anche mediante verifiche presso l’azienda del richiedente, e decide sulla domanda.
4. Completata l’istruttoria il Comune di Xxxxxx Xxxxxxxxx, a nome e per conto dei Comuni convenzionati, sulla base del parere dell’organo di controllo, comunica al richiedente l’esito dell’esame della domanda che può comportare:
− l’accoglimento e il conseguente inserimento del richiedente nell’elenco dei concessionari e l’assegnazione del relativo Numero di Iscrizione;
− il rigetto della domanda di iscrizione;
− il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l’acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori.
5. Le imprese concessionarie ricevono l’autorizzazione all’utilizzo del marchio e un modello di bollino sul quale è raffigurato il marchio verbale e figurativo di cui all’art. 2.
6. La concessione dura finché l'impresa concessionaria rispetta le condizioni e i requisiti per l’uso del marchio o non presente richiesta scritta di cancellazione dall’elenco dei concessionari.
Articolo 7 Controlli
1. I Comuni titolari del marchio tuteleranno l’uso del marchio stesso vigilando su ogni forma di abuso o azione che possa causare discredito al medesimo. Potranno effettuare, tramite l'organo di controllo di cui all'art. 4, indagini e verifiche finalizzate ad accertare il corretto uso del marchio e il rispetto del presente Regolamento, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dalle imprese concessionarie del marchio.
2. Gli incaricati dell'organo di controllo potranno accedere nelle sedi delle aziende concessionarie del marchio in qualsiasi momento dell’orario di apertura senza obbligo di preavviso.
3. Gli incaricati riferiscono l’esito dei controlli di cui sopra all’organo di controllo anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di revoca della concessione del marchio di cui al precedente art. 4, comma 8.
Articolo 8 Sanzioni
1. Le sanzioni sono di competenza dei titolari del marchio. In particolare le procedure per la revoca della concessione del marchio sono previste nel precedente art. 4, comma 8.
Articolo 9 Controversie
1. I Comuni titolari del marchio, nei limiti inderogabili di legge, sono esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario nei seguenti casi:
• per causa di nullità del marchio;
• per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del marchio;
• per causa di violazione dei diritti di marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all’uso del marchio stesso.
2. Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente la Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale del Tribunale di Torino.
Articolo 10
Entrata in vigore e pubblicità
1. Il presente regolamento entra in vigore a norma di legge e viene pubblicato sul sito web istituzionale a tempo indeterminato.
Allegati al Regolamento:
Allegato 1 – Specifiche marchio “terre del dahu”;
Allegato 2 – Elenco classi per le quali si richiede la registrazione del marchio collettivo “terre del dahu” (corrispondenti alle classi commerciali per le quali è possibile chiedere la concessione del marchio);
Allegato 3 – Termini di utilizzo del marchio per non concessionari.
Allegato 1
Specifiche marchio “terre del dahu”
il Marchio è insieme verbale e figurativo e consiste nella scritta “terre del dahu” sormontata dal profilo dell’animale, poggiato su una superficie inclinata tale da richiamare la diversa lunghezza degli arti del lato sinistro rispetto a quello destro. L’aspetto dell’animale richiama quello del camoscio, con corna più pronunciate. Il tutto racchiuso all’interno di una ellisse con asse maggiore disposto in verticale, come di seguito raffigurato.
La colorazione per la registrazione del marchio è in tonalità di grigio
Allegato 2
Elenco classi per le quali si richiede la registrazione del marchio collettivo “terre del dahu” (corrispondenti alle classi commerciali per le quali è possibile chiedere la concessione del marchio)
Classe 3 - profumeria, olii essenziali
Classe 5 - complementi alimentari per umani e animali Classe 6 - piccoli articoli di chincaglieria metallica Classe 8 - utensili e strumenti azionati manualmente
Articoli di coltelleria, forchette e cucchiai Classe 14 - metalli preziosi e loro leghe
Gioielleria, bigiotteria, pietre preziose e semipreziose Orologeria e strumenti cronometrici
Classe 15 - Strumenti musicali
Classe 16 - carta e cartone; stampati, fotografia, cartoleria e articoli per l’ufficio; materiale per l’istruzione o l’insegnamento
Classe 18 - bagagli e borse per il trasporto, ombrelli e ombrelloni Bastoni da passeggio, fruste, finimenti e selleria Collari, guinzagli e indumenti per animali
Classe 19 - materiali da costruzione on metallici
Classe 20 - mobili, specchi, cornici; contenitori, non di metallo, per lo stoccaggio o per il trasporto; osso, corno, allo stato grezzo o semilavorato;
Classe 21 - utensili e recipienti per il governo della casa e della cucina Pentole e vasellame, pettini e spugne
Vetreria, porcellana e maiolica
Classe 24 - tessuti e loro succedanei, biancheria da casa Tende in materia tessile
Classe 25 - articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria
Classe 26 - merletti, pizzi e ricami, spille, decorazioni per capelli Classe 27 - tappeti
Classe 28 - giochi, giocattoli
Classe 29 - Carne, pesce, pollame e selvaggina estratti di carne
frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti gelatine, marmellate, composte
uova
latte e prodotti derivati dal latte olii e grassi per alimenti Classe 30 - Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè riso
tapioca e sago
xxxxxx e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria gelati
zucchero, miele, sciroppo di melassa lievito, polvere per fare lievitare
sale senape
aceto, salse [condimenti] spezie
ghiaccio [acqua ghiacciata]
Classe 31 - Prodotti dell'agricoltura, dell'acquacoltura, orticoli e forestali allo stato grezzo e non trasformati
granaglie e sementi allo stato grezzo e non trasformati frutta e ortaggi freschi, erbe aromatiche fresche piante e fiori naturali
bulbi di piante, semi e sementi animali vivi prodotti alimentari e bevande per animali malto
Classe 32 - Birre
acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche bevande a base di frutta e succhi di frutta
sciroppi e altri preparati per fare bevande Classe 33 - Bevande alcoliche [escluse le birre] Classe 34 - articoli per fumatori
Classe 41 - divertimento
Attività sportive e culturali
Classe 42 - progettazione e sviluppo di computer e programmi per computer Classe 43 - servizi di ristorazione
Alloggi temporanei
Allegato 3
Termini di utilizzo del marchio per non concessionari
Con riferimento all’articolo 4 comma 9 del regolamento per ‘uso del marchio “Terre del Dahu”, che recita: “per quanto riguarda la gestione del marchio relativamente ad itinerari o sentieri tematici, guide turistiche, eventi di associazioni o altro, si farà riferimento all’allegato 4 (termini di utilizzo del marchio per non concessionari) che, essendo un protocollo d’intesa sottoscritto dai quattro comuni coinvolti, descrive modalità condivise di concessione del marchio.”, si specifica quanto segue:
1) Il marchio può essere richiesto da utilizzatori occasionali operanti sul territorio dei quattro comuni titolari del marchio, quali
o guide e accompagnatori turistici abilitati
o cooperative turistiche
o associazioni culturali, turistiche, sportive regolarmente costituite
o strutture ricettive senza partita IVA
o altre realtà ufficialmente istituite e riconosciute
2) la richiesta deve riguardare
o una specifica attività, evento, manifestazione
o che sia connessa a cultura, storia, tradizione, folklore, enogastronomia del territorio
o che abbia cadenza stagionale (nel caso di escursioni, percorsi tematici, ecc) oppure annuale (nel caso di eventi o manifestazioni)
3) In caso di accoglimento, l’utilizzo del marchio è concesso per quella specifica attività, evento, manifestazione che si svolge nelle date indicate.
4) Nel caso in cui l’attività, evento, manifestazione si ripeta nel tempo, la richiesta dovrà essere rinnovata in ogni occasione.