Allegato 4.2.d
Allegato 4.2.d
Convenzione Dipartimentale per collaborazione in specifici progetti/singoli temi con Società
Il presente schema regola lo svolgimento di attività di collaborazione tra il Politecnico e una o più società, avente ad oggetto lo svolgimento in comune di una specifica attività o progetto, ovvero l’instaurazione di un rapporto di collaborazione pluriennale inerente ad una tematica specifica di competenza del Dipartimento.
La Convenzioni Dipartimentale definisce gli impegni delle parti nell’ambito della collaborazione e ne regola altresì le relative modalità di esecuzione.
CONVENZIONE
Tra
il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, di seguito il “Politecnico”, rappresentato dal Direttore del
Dipartimento
Prof. , nato a
il
domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, delegato dal Rettore con D.R. a seguito di approvazione da parte di , nella seduta del
e
la società , C.F./P.I. , con sede legale in , via
, di seguito la “Società”, rappresentata da , nato/a a
il , domiciliato/a per la presente carica presso la sede della società
Politecnico e la Società anche indicate singolarmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”
Premesse
a. Il Politecnico e la Società intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca e trasferimento tecnologico condotte dal Politecnico possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate dalla Società.
b. (Eventuale) Tra il Politecnico e la Società sono già intercorse forme di collaborazione tra le quali, ad esempio, .
c. (Eventuale, per convenzioni che prevedono collaborazione in ambito didattico) La Società può contribuire all'attività didattica del Politecnico sia in termini di disponibilità dei propri dipendenti, sia come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali, ad esempio, tesi di laurea, nonché di strutture per stage e favorire attività didattiche integrative a compendio della formazione accademico- professionale degli studenti, anche al fine di fornire loro l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro.
d. (Eventuale, per convenzioni che prevedono collaborazione in ambito didattico) Allo scopo di rendere disponibili al contesto produttivo operatori particolarmente qualificati, la Società è interessata a collaborare con il Politecnico al fine di promuovere dottorati di ricerca nel campo .
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Definizioni
1. Ai fini della presente Convenzione le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:
a. “Accordo Attuativo”: indica le diverse forme di accordo, previste dal “Regolamento convenzioni e contratti per attività in collaborazione o per conto di terzi” del Politecnico di Torino, che vengono utilizzate al fine di dare attuazione alle attività e accordi oggetto della Convenzione.
b. “Background”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti da una parte prima dell’avvio dell’attività oggetto della presente Convenzione.
c. “Sideground”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una parte durante il periodo di efficacia del presente contratto ma non in esecuzione dello stesso.
d. “Diritti di Proprietà Industriale”: indica la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 ovvero il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, anche di fatto, alle indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, le opere del disegno industriale, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate (know how), le nuove varietà vegetali.
e. “Diritti di Proprietà Intellettuale”: indica la disciplina dettata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive modificazioni con riguardo alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale.
f. “Risultato”: indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione delle attività in cui si concretizzerà la presente Convenzione e in ragione di esse, indipendentemente dal fatto che possano essere suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa o meno.
Articolo 2 – Finalità della Convenzione
1. Il Politecnico e la Società si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e quella imprenditoriale, attuando alcune forme di collaborazione concernenti studi e ricerche specifiche (eventuale: “formazione e didattica”) e consulenze di carattere scientifico su problemi particolari.
2. Le attività di cui agli articoli 3 e 4, ed eventuali altre forme di collaborazione, sono di volta in volta definite mediante la stipula di appositi Accordi Attuativi secondo quanto previsto dal "Regolamento convenzioni e contratti per attività in collaborazione o per conto terzi" del Politecnico che richiameranno la presente Convenzione.
Articolo 3 – Oggetto della collaborazione per attività di ricerca e consulenza
1. Il Politecnico e la Società favoriscono la collaborazione reciproca in attività di ricerca nei settori
; tali collaborazioni potranno svolgersi, attraverso specifici accordi, nelle seguenti forme:
a. collaborazione per studi e ricerche, per i quali si prevede una durata medio/lunga ed un elevato impegno di risorse;
b. consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici o relativi a problemi contingenti da espletarsi in tempi brevi e con limitato impegno di risorse;
c. commesse di ricerca affidate dalla Società al Politecnico;
d. partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali
e. supporto ad iniziative di ricerca e innovazione, finanziate dal Politecnico, tramite l’erogazione di sponsorizzazioni da parte della Società.
Articolo 4 (Eventuale) – Oggetto della collaborazione per attività di didattica e formazione
1. La Società dichiara la propria disponibilità a offrire, attraverso specifici accordi, al Politecnico il supporto per le seguenti attività:
a. svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
b. organizzazione di visite e stage indirizzati agli studenti;
c. organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
d. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui il Politecnico e la Società aderiscono;
e. per il personale del Politecnico, possibilità di accesso alla biblioteca della Società e la possibilità di consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili, in conformità con quanto disposto nel successivo punto 7.
2. Le attività di tirocinio saranno regolate da apposite Convenzioni redatte ai sensi della normativa vigente e secondo gli schemi vigenti presso il Politecnico di Torino.
3. La Società è inoltre disponibile, a seguito di specifici accordi, a:
a. mettere a disposizione i propri laboratori per lo svolgimento della ricerca, in conformità con quanto disposto nel successivo articolo 6;
b. finanziare posti aggiuntivi di Dottorato con programmi di ricerca nel campo
;
c. finanziare borse di studio e/o assegni di ricerca;
d. supportare iniziative di didattica o formazione finanziate dal Politecnico tramite l’erogazione di sponsorizzazioni.
4. Il Politecnico, tramite il proprio personale interessato, e con l'accordo dei Direttori di Dipartimento a cui detto personale afferisce, è disponibile a:
a. consentire al personale della Società l’accesso alle biblioteche dei Dipartimenti del Politecnico e la consultazione di libri e letteratura scientifica ivi disponibili;
b. sottoporre agli allievi interessati argomenti per monografie e tesi su temi di interesse della Società.
5. La Società e il Politecnico dichiarano inoltre il proprio interesse a collaborare congiuntamente ed eventualmente con terze parti, sui seguenti temi:
a. realizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione per ingegneri e/o architetti;
b. progettazione di corsi integrativi per neolaureati;
c. progettazione di Master universitari;
x. xxxxxxxxxxxx e svolgimento di seminari su tematiche di avanguardia.
Le sopra citate attività saranno pianificate annualmente e potranno essere subordinate alla stipula di appositi accordi in cui verranno definite modalità e condizioni, anche economiche, per detto supporto.
Articolo 5 - Responsabili
1. Il Politecnico indica quale referente e responsabile della presente Convenzione , cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con la Società. L’eventuale sostituzione del responsabile deve essere comunicata tempestivamente alla Società per iscritto.
2. La Società indica quale referente e responsabile della presente Convenzione il Sig. , cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con il Politecnico. L’eventuale sostituzione del responsabile deve essere comunicata tempestivamente al Contraente per iscritto.
3. I responsabili della Convenzione sono incaricati di elaborare annualmente una sintetica relazione sulle attività svolte nell’ambito del presente accordo, per tutta la durata dello stesso, che sarà resa disponibile ai rispettivi referenti istituzionali/responsabili al fine del monitoraggio e della valutazione delle attività.
4. Tutte le comunicazioni e la documentazione riguardanti la presente Convenzione dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:
- per la Società ; [indicare nome, cognome, xxxxxxxxx, telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di PEC]
- per il Politecnico . [indicare nome, cognome, xxxxxxxxx, telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di PEC]
Articolo 6 – Durata e rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata di …. anni a partire dalla data di stipula, e potrà essere rinnovata alla scadenza tramite scambio di lettera fra le parti.
Articolo 7 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature
1. Qualora sia necessario, la Società consente al personale del Politecnico incaricato dello svolgimento dell’attività l’accesso alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.
(Eventualmente può inserirsi, in aggiunta, quanto segue)
“Allo stesso modo, qualora si rendesse necessario, la Società può consentire al personale del Politecnico l’accesso alle proprie strutture nonché delle proprie attrezzature di laboratorio, individuate di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nell’Ateneo ed in conformità ed osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.”
2. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù della presente Convenzione, ha accesso alle strutture e alle apparecchiature della controparte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terzi.
3. Le Parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civile.
4. L’utilizzo delle attrezzature di controparte è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
(Eventualmente può inerirsi, in aggiunta, quanto segue)
“La Società concede in uso a titolo gratuito al Politecnico le proprie apparecchiature elencate nell’allegato n. , fino al , affinché siano utilizzate dal Politecnico per la ricerca di cui all’art. 1. Qualora le apparecchiature siano utilizzate negli spazi della Società le relative spese per la copertura assicurativa contro i rischi di danneggiamento, perimento fortuito, furto e incendio, nonché le spese di trasporto, sono a carico della Società (Eventualmente: In questo caso il Politecnico si impegna a rimborsare alla Società un importo pari al % delle predette spese, debitamente documentate).
Per accordo delle parti non trovano applicazione gli artt. 1805, c. 1, e 1806 c.c. La Società dichiara inoltre che la strumentazione data in comodato è esente da vizi.”
Articolo 8 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
2. Le Parti sono responsabili per l’attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, i Datori di lavoro di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori esaustiva formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria adeguata in relazione a tutti i rischi ai quali i lavoratori sono esposti.
4. In caso di accesso presso i locali ed i laboratori del Politecnico di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) di detto Decreto, afferente alla Società, essa dovrà fornire:
- una dichiarazione di idoneità alla mansione;
- copia degli attestati di avvenuta formazione generale e specifica;
- la scheda rischio-mansione,
- relativi all’attività svolta dal personale interessato.
5. Sarà impegno del Politecnico fornire al personale della Società le informazioni relative ai rischi specifici presenti presso i propri locali, le misure di prevenzione e protezione, comprese le procedure di emergenza ed evacuazione, l’addestramento sul corretto uso delle attrezzature di lavoro attinenti alle attività oggetto dell’Accordo e gli adeguati dispositivi di protezione individuali. Ogniqualvolta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento nella valutazione dei rischi, sarà compito del Politecnico aggiornare le informazioni di cui sopra, comunicandole al Servizio Prevenzione e Protezione della Società. Reciprocamente, la Parte Terza provvederà a quanto previsto dal presente punto, in caso di accesso presso luoghi di lavoro della Parte Terza di dipendenti, collaboratori o altro personale, comunque definito ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., del Politecnico.
6. Il Politecnico e la Società si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dall’Accordo alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui all’Accordo nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni dei Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione.
8. In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una Parte all’altra per scopi di ricerca comune, la Parte cedente dovrà verificare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt. 70-72 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e sarà onere della struttura ricevente adottare idonee misure di prevenzione e protezione.
9. Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi, i datori di lavoro di Politecnico e Società, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza. Lo scambio delle informazioni dovrà avvenire per il tramite dei Servizi di prevenzione e protezione delle Parti e nello specifico:
• Politecnico di Torino – Servizio prevenzione e protezione, mail xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
• Società - Servizio prevenzione e protezione, ………….
Articolo 9 – Oneri finanziari
1. La promozione e la realizzazione delle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione non comportano scambio di denaro o altra utilità tra le Parti. Ciascuna Parte sosterrà i costi e gli oneri derivanti dalle attività previste nella Convenzione.
2. Eventuali oneri ulteriori saranno determinati nei singoli Accordati Attuativi di cui all’art. 2 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Articolo 10 – Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale
1. La titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale, nonché di Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore, alle opere del disegno industriale sui Risultati derivanti dalle attività condotte dalle Parti in attuazione della presente Convezione, sarà regolata secondo quanto concordato al presente articolo.
2. Nel caso in cui, in esecuzione delle attività condotte dalle Parti in attuazione della presente Convezione, si raggiungano Risultati suscettibili di formare oggetto di privativa, le Parti seguiranno le disposizioni seguenti.
OPZIONE A (versione semplificata, da utilizzare qualora in attuazione della Convenzione le Parti stipuleranno successivi Accordi Attuativi, rimanda la disciplina ai successivi accordi)
3. La titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, nonché dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale realizzati dall’inventore in esecuzione delle attività in cui si concretizzerà la presente Convenzione sarà specificamente regolata nell’ambito degli Accordi Attuativi che le Parti stipuleranno, in conformità ai principi dettati dalla vigente disciplina regolamentare d’Ateneo.
OPZIONE B (da utilizzare qualora in attuazione della Convenzione sia già prevista una specifica attività da condurre congiuntamente con la Società per il raggiungimento di un obiettivo comune, con l’impiego di risorse messe a disposizione da entrambe le Parti)
3. La Titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, nonché dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale conseguiti in esecuzione dell’attività condotta in collaborazione tra le Parti sarà disciplinata come segue a seconda che
a) i Risultati siano stati conseguiti esclusivamente dal personale di una delle Parti
b) i Risultati siano stati conseguiti congiuntamente dal personale di entrambe le Parti.
4. In caso di Risultati conseguiti esclusivamente dal personale di una delle Parti, la titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, nonché dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale spetterà alla Parte che li ha conseguiti.
5. In caso di Risultati conseguiti congiuntamente dal personale di entrambe le Parti, i Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, nonché i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e
alle opere del disegno industriale realizzati dall’inventore in esecuzione delle attività in cui si concretizzerà la presente Convenzione, spettano congiuntamente alle Parti in pari quota, salva la possibilità di concordare per iscritto nel corso dell’attività la modifica delle quote di contitolarità, tenuto conto degli apporti di ciascuna delle Parti all’attività inventiva, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali spettanti a ciascun inventore ai sensi della vigente normativa.
6. Le Parti si daranno pronta comunicazione del conseguimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di privativa e collaboreranno nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati stessi.
7. Nel caso in cui le Parti decidano concordemente di procedere alla tutela dei Risultati, la domanda di privativa sarà depositata in contitolarità tra le stesse. Le Parti concorderanno con separato atto la specifica disciplina relativa alle modalità di gestione dei diritti in contitolarità, fermo restando che ogni onere e spesa sarà equamente condiviso tra le Parti ovvero in ragione delle quote di titolarità di ciascuna Parte sui diritti di cui al comma 5. Il Contraente potrà comunque utilizzare, anche dopo la cessione del titolo, i Risultati per finalità di didattica e di ricerca.
8. Qualora la Società non abbia interesse al deposito della domanda di privativa, ne darà comunicazione scritta al Politecnico nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dei Risultati.
9. Nel caso di cui al precedente comma 8, il Politecnico avrà la facoltà di ottenere dalla Società la cessione a titolo gratuito della sua quota di titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore, alle opere del disegno industriale sui Risultati, che sarà formalizzata con idoneo atto scritto tra le Parti. Il Politecnico potrà successivamente valutare in piena autonomia l’opportunità di procedere, a propria cura e spese, alla brevettazione/registrazione dei Risultati ceduti, fermo restando il diritto morale di ciascun inventore di essere riconosciuto autore dei Risultati.
10. In ogni caso, qualora le attività svolte in esecuzione della presente Convenzione rientrino nell’ambito di progetti ammessi a finanziamenti regionali, nazionali o sovranazionali, la disciplina in tema di allocazione e gestione dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore, alle opere del disegno industriale sui Risultati, se diversa, prevarrà su quella contenuta nella presente Convenzione.
Articolo 11 – Accesso ai Risultati e alle conoscenze
1. Al termine delle attività svolte in collaborazione tra le Parti in esecuzione della presente Convenzione, la Società potrà accedere ai Diritti di proprietà Industriale e Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore, alle opere del disegno industriale sui Risultati di titolarità del Politecnico e/o al Background di titolarità di quest’ultimo oppure potrà accedere in via esclusiva ai Diritti di proprietà Industriale e Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore, alle opere del disegno industriale sui Risultati di titolarità congiunta, previo pagamento del rispettivo prezzo di mercato.
2. Ciascuna Parte è titolare dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale relativi al proprio Background e al proprio Sideground.
3. Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nella presente Convenzione implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.
4. Fermo restando quanto disposto all’articolo 14, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell’ambito delle attività in cui si concretizzerà la presente Convenzione e in ragione della loro esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata della Convenzione, con espresso divieto di sub-licenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.
5. Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall’altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.
Articolo 12 – Divulgazione e pubblicazione dei Risultati
1. La Società potrà divulgare e pubblicare, previo assenso del Politecnico, i Risultati suscettibili di formare oggetto di privativa, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei Risultati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 14.
2. Il Politecnico potrà divulgare e pubblicare, previo assenso della Società, i Risultati suscettibili di formare oggetto di privativa, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei Risultati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 14. A tal fine il Politecnico dovrà richiedere espressamente l’autorizzazione alla Società, trasmettendo copia di quanto si intende pubblicare. L’assenso della Società si intenderà tacitamente concesso, decorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione alla divulgazione.
3. Le Parti potranno divulgare e pubblicare liberamente i Risultati non suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa.
Articolo 13 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
1. Il presente Accordo, così come gli Accordi Attuativi in cui si concretizzerà la collaborazione tra le Parti, non conferiscono alle Parti alcun diritto di utilizzare alcun segno distintivo dell’altra Parte.
2. L’utilizzo dei segni distintivi del Politecnico può essere concesso solo previa autorizzazione scritta del medesimo, secondo le modalità disciplinate nella regolamentazione interna applicabile.
Articolo 14 – Riservatezza
1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione della presente Convenzione, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata della presente Convenzione e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte;
b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione;
c) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
e) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
c) le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di ricerca;
d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
e) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.
Articolo 15 – Trattamento dati personali
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”).
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla/al Convenzione/Contratto ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Politecnico, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della/del Convenzione/Contratto.
3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base alla/al presente Convenzione/Contratto, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla/al Convezione/Contratto.
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte.
5. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in X.xx Xxxx xxxxx Xxxxxxx, x. 00, 00000 Xxxxxx, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx., per informazioni e chiarimenti: xxxxxxx@xxxxxx.xx.; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: xxx@xxxxxx.xx.
6. La società/ente autorizza il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti la presente Convenzione tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca/consulenza, nominativo del committente.
Articolo 16 – Recesso e risoluzione
1. Le Parti hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione solamente per giustificati motivi o di risolverla consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra Parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di .
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, la Società è obbligata nei confronti del Politecnico per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Politecnico alla Società.
4. (Opzionale. Se inserito dovrà essere riportato il riferimento in calce al contratto per sottoscrizione specifica di questa clausola) “Ai sensi dell’art. 1456 c.c. la presente Convenzione si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata dell’oggetto;
c. Inadempimento o mancato trasferimento di fondi – ove eventualmente previsto – da parte della Società.
La Parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola.
In caso di risoluzione della Convenzione ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento della Società, quest’ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Politecnico, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patito.”
Articolo 17 - Clausola di forza maggiore
1. Nessuna delle Parti sarà reciprocamente responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da ritardi o inadempienze nell'esecuzione totale o parziale dei propri obblighi contrattuali, qualora tali ritardi o inadempienze derivino da un evento di forza maggiore o ad altri eventi, occorrenze o cause comunque al di fuori del proprio controllo e ad esse non imputabili.
2. In particolare, ciascuna Parte potrà sospendere l'esecuzione dei propri obblighi qualora tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa a causa di un evento imprevedibile, indipendente dalla sua volontà quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pandemie, sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime, terremoti e altre calamità naturali.
3. La Parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente, per iscritto o tramite PEC, all'altra Parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.
Articolo 18 – Legge applicabile e Controversie
1. La presente Convenzione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le Parti, nell’adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalla presente Convenzione, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.
2. Ogni controversia concernente l’interpretazione o l’esecuzione della presente Convenzione è definita amichevolmente tra le Parti.
3. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della Convenzione, è il foro di Torino.
Articolo 19 – Registrazione e spese
1. La presente Convenzione viene redatta in due originali, ognuno dei quali custodito da ciascuna Parte.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5, primo comma D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.
3. Le spese di bollo inerenti il presente accordo sono a carico delle Parti in misura paritaria.
Torino,
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ( ) | IL RESPONSABILE SCIENTIFICO ( ) |
( ) |
Pur essendo le clausole del presente accordo frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 6 (Durata e rinnovo),10 (Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale), 11 (Accesso ai Risultati e alle conoscenze), 12 (Divulgazione e pubblicazione dei risultati), 13 (Utilizzo dei segni distintivi delle Parti), 14 (Riservatezza), 16 (Recesso e risoluzione), 17 (Clausola di forza maggiore) e 18 (Legge applicabile e Controversie).
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ( ) | IL RESPONSABILE SCIENTIFICO ( ) |
IL LEGALE RAPPRESENTANTE |
( )