REGOLAMENTO DELEGA AL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA STIPULA DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI TERZI
REGOLAMENTO DELEGA AL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA STIPULA DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI TERZI
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto | i commi 1, 8, 9 dell’art. 7 del D.P.R. 275/99 che prevedono la possibilità di stipulare: • accordi di rete con altre istituzioni scolastiche per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, • convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi, • accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale; |
Visto | il D.P.R. 275/1999: • art. 4 comma 3 che prevede nell'ambito dell'autonomia didattica possano essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali, • art. 8 comma 5, che prevede la possibilità di definire il curricolo di scuola anche attraverso un'integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, • art. 9 commi 2 e 3 che prevede la possibilità di sviluppare i curricoli determinati a norma dell’articolo 8 del medesimo D.P.R. arricchiti con discipline e attività facoltative che, per la realizzazione di percorsi formativi integrati, le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali ; • art. 11 del D.P.R. 275/99 che prevede che le iniziative finalizzate all’innovazione possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell’articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, |
Vista | la legge 241/90 sul Procedimento amministrativo e l’accesso agli atti, • Art. 14, 14 bis, 14 ter sull’utilizzo delle conferenze di servizio ; • Art. 15 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5 |
APPROVA
il presente Regolamento di delega al Dirigente scolastico pro-tempore dell’esercizio dei poteri richiamati nel preambolo normativo per la stipula di accordi, convenzioni, accordi di programma o di collaborazione comunque denominati con soggetti terzi pubblici, privati e del terzo settore. L’esercizio della delega deve avvenire nelle forme e nei limiti specificati nell’articolato che è parte integrante del presente regolamento.
Art. 1 – Premessa
Le premesse costituiscono parte integrante e essenziale del presente atto. Si intende per delegato il Dirigente scolastico che esercita i poteri delegati dal Consiglio di istituto e delegante il Consiglio di istituto che trasferisce l’esercizio di poteri propri al delegato.
Art. 2 - Oggetto di delega
Il consiglio di Istituto delega al dirigente scolastico pro-tempore l’esercizio dei poteri richiamati nel preambolo normativo per la stipula di accordi, convenzioni, accordi di programma o di collaborazione comunque denominati con soggetti terzi pubblici, privati e del terzo settore, in forma individuale, associativa e di rete.
Art. 3 – Ambiti oggettivi di esercizio della delega: ambiti e limiti
Il consiglio di istituto delega al dirigente scolastico la stipula delle seguenti tipologie di accordi di collaborazione:
Ambiti | Limiti finanziari | Limiti xxxxx.xx | |
A.1 | Accordi di rete con istituzioni scolastiche per lo sviluppo di progetti/attività didattiche (a favore degli alunni), formative (a favore del personale scolastico) e amministrativo-contabili (per il funzionamento contabile, di supporto e generale dell’Istituto), nel rispetto delle prerogative del Collegio docenti. | Impegni di spesa max 1.000,00 | Durata progetto prevista nello stesso, approvato dagli XX.XX. e inserito nel POF |
Verifica | |||
imputabilità | |||
spesa | |||
(DSGA) | |||
A.2 | Convenzioni con Associazioni, Onlus, Fondazioni, ecc. senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti/attività didattiche (a favore degli alunni), formative (a favore del personale scolastico) e amministrativo-contabili (per il funzionamento contabile, di supporto e generale dell’Istituto), nel rispetto delle prerogative del Collegio docenti, | Impegni di spesa max 1.000,00 | Durata progetto prevista nello stesso, approvato dagli XX.XX. e inserito nel POF |
Verifica | |||
imputabilità | |||
spesa | |||
(DSGA) | |||
A.3 | Convenzioni con EE.LL, Istituti di ricerca, Università, Albi professionali, ecc. per la realizzazione di progetti/attività didattiche (a favore degli alunni), formative (a favore del | Impegni di spesa max 1.000,00 | Durata progetto prevista nello stesso, approvato dagli |
personale scolastico) e amministrativo-contabili (per il funzionamento contabile, di supporto e generale dell’Istituto), nel rispetto delle prerogative del Collegio docenti, | XX.XX. e inserito nel POF Verifica imputabilità spesa (DSGA) | ||
A.4. | Convenzioni con soggetti privati che prestano attività di impresa per la realizzazione di progetti/attività didattiche (a favore degli alunni), formative (a favore del personale scolastico) e amministrativo-contabili (per il funzionamento contabile, di supporto e generale dell’Istituto), nel rispetto delle prerogative del Collegio docenti. | Impegni di spesa max 1.000,00 | Durata progetto prevista nello stesso, approvato dagli XX.XX. e inserito nel POF Ammissibile solo se non sono possibili attività negoziali privatistiche Verifica imputabilità spesa (DSGA) |
A.5 | Accordi di programma, Protocolli di intesa, Conferenze di servizio, Accordi di collaborazione per la realizzazione di progetti/attività didattiche (a favore degli alunni), formative (a favore del personale scolastico) e amministrativo-contabili (per il funzionamento contabile, di supporto e generale dell’Istituto), nel rispetto delle prerogative del Collegio docenti, | Non possono essere impegnate risorse della scuola. Manifestano solo la volontà della Scuola di perseguire obiettivi comuni con altri soggetti. | Durata progetto pluriennale |
Art. 4 – Ambiti esclusi espressamente
Sono esclusi dalla delega di cui al precedente art. 3 tutti gli accordi di collaborazione che prevedono condizioni diverse da quelle che caratterizzano le deleghe A1., A2., A3., A4., A5.. Sono altresì esclusi gli accordi di collaborazione a carattere continuativo, stabili o organizzati in Associazioni, Fondazioni, ecc.
Art. 5 – Obblighi per la stipula degli accordi di collaborazione
1. Il dirigente scolastico è obbligato a presentare al Consiglio di Istituto nella prima riunione utile gli accordi di collaborazione stipulati sulla base del presente regolamento per la ratifica degli stessi.
2. La stipula di qualunque accordo di collaborazione deve essere strumentale al conseguimento degli obiettivi didattici, formativi e amministrativi dell’Istituto o ispirarsi a valori e principi che, pur non perseguiti con una specifica attività/progetto, rientrano nella missione istituzionale dell’Istituto.
3. L’attività/progetto deve essere deliberato dagli organi collegiali e inserito nel Piano dell’Offerta Formativa, salvo che esso si renda necessario/opportuno per lo sviluppo dell’attività/progetto già previsto dal POF.
4. Ove sia necessario l’utilizzo del Fondo di istituto sono obbligatorie sia la preventiva delibera del
Consiglio di Istituto sui compiti e funzioni retribuibili, sia la Contrattazione integrativa di istituto.
5. Ogni accordo deve indicare tassativamente finalità, obiettivi e attività, obblighi e doveri dei vari contraenti, risorse finanziarie impegnate o acquisibili, clausole di recesso, foro competente.
Art. 6 – Potere di controllo, di riforma e di annullamento del Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto, pur nel rispetto della delega effettuata con il presente regolamento, riserva a sé il potere di vigilanza sulle attività negoziali delegate con potere di annullamento, riforma e transazione nei casi in cui gli accordi stipulati violino i poteri e i limiti previsti.
Art. 7 – Durata del Regolamento
La durata del regolamento è triennale.