La contrattazione di secondo livello per imprese prive di rappresentanze sindacali
La contrattazione di secondo livello per imprese prive di rappresentanze sindacali
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03.04.2018
PREMI DI PRODUTTIVITA’
La legge di stabilità 2016
Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016
Accordi territoriali Accordi aziendali
PREMI DI PRODUTTIVITA’
DEFINIZIONE
L’art. 2 del D.I. 25 marzo 2016 definisce «premi di risultato» assoggettabili alle agevolazioni fiscali previste quelle «somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ……. nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili».
La legge di Stabilità 2016 ha previsto la possibilità, a richiesta dei lavoratori, di richiedere, in tutto o in parte, i premi istituiti con accordo sindacale, sotto forma di benefit (welfare aziendale)
ACCORDI AZIENDALI
I contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività o redditività, qualità, efficienza ed innovazione il cui raggiungimento sia VERIFICABILE in modo obiettivo attraverso INDICATORI NUMERICI individuati
A tal fine le imprese dovranno depositare in via telematica presso la DTL competente, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo aziendale, quest’ultimo unitamente ad una DICHIARAZIONE di CONFORMITA’ dell’accordo alle disposizioni del decreto
La dichiarazione di conformità va redatta secondo il MODELLO allegato al decreto ove sono indicati, a titolo esemplificativo, una serie di indicatori
«quantitativi»
MODELLO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
PREMI DI PRODUTTIVITA’
La legge di stabilità 2016
Decreto Interministeriale del
25 marzo 2016
Accordo Interconfederale Confindustria – Cgil – Cisl – Uil del 14 luglio 2016
Accordi territoriali
ACCORDO INTERCONFEDERALE 14 LUGLIO 2016
L’Accordo consente alle imprese prive di rappresentanza sindacale (R.S.U./R.s.a.)
due possibilità:
❖ stipulare ACCORDI AZIENDALI con le organizzazioni di categoria di CGIL, CISL, UIL, relativi a premi di risultato avvalendosi dell’assistenza delle associazioni aderenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria aventi competenza sindacale cui aderiscono o alle quali conferiscono espresso mandato;
❖ aderire allo SCHEMA CONTRATTUALE – TIPO territoriale allegato all’A.I.
N.B. L’Accordo Interconfederale NON stabilisce un secondo livello di contrattazione
ACCORDI TERRITORIALI
Associazioni e xx.xx. territoriali possono stipulare accordi territoriali che, sulla base dello schema-tipo allegato all’A.I., contengano le condizioni e le regole che i premi di risultato devono rispettare affinchè possano beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal
D.I. 25 marzo 2016
ACCORDI TERRITORIALI
REGOLE PER ACCEDERE AI BENEFICI FISCALI
1. I premi devono contenere uno o più indicatori, anche in via alternativa, per la misurazione degli incrementi di: produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
2. La condizione di incrementalità degli obiettivi deve essere rispettata, ossia l’incremento deve poter essere verificato, nell’arco di un periodo congruo, attraverso indicatori numerici appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali.
ACCORDI TERRITORIALI
COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI
le imprese associate al Sistema Confindustriale o che conferiscono espresso mandato, che si avvalgono dell’accordo territoriale invieranno una comunicazione scritta ai lavoratori dichiarando che, in applicazione del medesimo, viene istituito un premio di risultato.
CONTENUTI COMUNICAZIONE
⮚ il periodo di riferimento;
⮚ la composizione del premio e gli indicatori adottati;
⮚ la stima del valore annuo medio pro capite del premio e le sue modalità di corresponsione , ivi compresa l’eventualità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di welfare aziendale.
ACCORDI TERRITORIALI
COMUNICAZIONE AL COMITATO
La medesima comunicazione deve essere trasmessa dall’azienda ad un apposito comitato composto da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie:
valutare la conformità dei contenuti della comunicazione all’accordo
territoriale;
valutare l’andamento dell’attuazione dell'accordo territoriale;
redigere un rapporto, su dati aggregati, dei premi istituiti nel territorio ai fini del monitoraggio degli effetti dell’accordo territoriale,
Il comitato effettuerà la valutazione di conformità entro 10 giorni dall’invio della
comunicazione
ACCORDI TERRITORIALI
COMUNICAZIONE RENDICONTAZIONE
Allo scadere del termine del periodo di riferimento individuato per la misurazione delle performances, una volta effettuati i conteggi di verifica dei risultati, l’Azienda provvederà a comunicare ai lavoratori per iscritto le risultanze circa il raggiungimento o meno degli obiettivi e conseguentemente circa la corresponsione o meno del premio.
“DECONTRIBUZIONE” UN INCENTIVO AL COINVOLGIMENTO PARITETICO DEI LAVORATORI
• Decreto Legge n. 50/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 ripristina la decontribuzione in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
• La novella normativa, introduce, alle condizioni già previste per la fruizione del beneficio fiscale, la riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro su un massimo imponibile di 800€ ed una decontribuzione totale a favore del lavoratore.
• doppio vantaggio:
1. il datore di lavoro fruisce della diminuzione del costo nell’erogazione del premio
2. il lavoratore, il cui premio subisce il prelievo fiscale sostitutivo, almeno su una quota, non subisce anche quello contributivo.
• Tali agevolazioni sono riconosciute a condizione che sia stato sottoscritto, secondo le regole contenute nella legge di Stabilità 2016 e nel successivo Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, un contratto collettivo di secondo livello nel quale si prevedano specifiche forme di partecipazione dei lavoratori.
• Detto contratto collettivo aziendale o territoriale, deve essere stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze aziendali, e deve prevedere premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione misurabili e verificabili e siano coinvolti pariteticamente i lavoratori
• E’ sempre necessario procedere, ai sensi di quanto previsto dal D.I. 25 marzo 2016, al deposito, con modalità esclusivamente telematiche entro i 30 giorni successivi alla sottoscrizione del contatto collettivo, presso le sedi dell’Ispettorato del Lavoro competenti per territorio unitamente alla dichiarazione di conformità alle disposizioni contenute nel Decreto citato.
La partecipazione dei lavoratori
• La norma, come già nella precedente formulazione, richiama la necessità di coinvolgere “pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188” al fine di poter riconoscere il beneficio su una quota di premio erogato.
• L’inciso è un evidente rimando all’art. 46 della Costituzione il quale riconosce il diritto del lavoratori a collaborare nella gestione delle aziende nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi .
• Esempio di collaborazione, si ha attraverso un piano che stabilisca la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operino i lavoratori e siano finalizzati al miglioramento delle aree produttive.
• al fine di beneficiare della nuova previsione è necessario “che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno “dal basso” che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro.”
• Sia il decreto interministeriale, sia la circolare dell’Agenzia delle Entrate, menzionano schemi organizzativi mirati ad accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, escludendo al contempo che tale obiettivo possa essere condotto unicamente in gruppi di semplice consultazione, addestramento o formazione.
Si possono avere diverse classificazioni di partecipazione secondo due differenti punti di osservazione. Il primo distingue la modalità della partecipazione
di organismi di rappresentanza.
si instaura senza la mediazione
PARTECIPAZIONE DIRETTA:
PARTECIPAZIONE INDIRETTA:
avviene attraverso una rappresentanza collettiva di tipo sindacale
Il secondo punto di osservazione distingue il livello della partecipazione:
PARTECIPAZIONE ORGANIZZATIVA:
attiene al coinvolgimento dei lavoratori nella gestione ordinaria dell’impresa
PARTECIPAZIONE STRATEGICA:
attiene al coinvolgimento dei lavoratori nelle grandi scelte sul futuro dell’impresa (investimenti, modelli di businness)
PARTECIPAZIONE OPERATIVA:
attiene al coinvolgimento dei lavoratori nella gestione quotidiana del lavoro e in particolare nell’organizzazione del lavoro di fabbrica
Nei Paesi manifatturieri avanzati si assiste negli ultimi anni al crescere della partecipazione OPERATIVA ed ORGANIZZATIVA
Infatti la partecipazione DIRETTA dei lavoratori alla gestione ed innovazione dei processi produttivi è un rilevante fattore di PRODUTTIVITA’
La PARTECIPAZIONE DIRETTA
consente:
individuazione e riduzione degli SPRECHI in particolare in ambito risorse umane e materiali
aumento della MOTIVAZIONE delle
PERSONE
attivazione più rapida di nuovi
MODELLI ORGANIZZATIVI e di
nuove TECNOLOGIE
gestione più efficiente delle
TECNOLOGIE, dei FLUSSI
PRODUTTIVI e del rapporto
UOMO/MACCHINA
Si possono individuare 6 forme di partecipazione diretta
3 riguardano le SINGOLE PERSONE:
❖ colloquio individuale
❖ consultazione individuale
❖ delega stabile di compiti
3 riguardano il LAVORO DI GRUPPO:
❖ gruppi di progetto
❖ circoli di qualità
❖ teamworking
❖ In futuro probabilmente si apriranno spazi di intervento decisionale da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti nell’ambito dell’organizzazione e della qualità del lavoro (partecipazione diretta)
❖ In questa direzione si muove il rinnovato CCNL dei metalmeccanici nel quale è stato creato un organismo operativo quale il
«comitato consultivo di partecipazione»
La misura dell’agevolazione
• La nuova decontribuzione non interviene ripristinando i vecchi sgravi contributivi attivi fino al 2015, ma inaugura un nuovo regime che consiste nella riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota IVS (Indennità, Vecchiaia, Superstiti) a carico del datore di lavoro e nel completo esonero dai contributi da parte del lavoratore.
• Tale agevolazione è applicabile su massimo 800 euro annui concessi ai lavoratori sotto forma di premi di risultato da parte dei propri datori di lavoro a condizione che l’impresa coinvolga pariteticamente i dipendenti nelle modalità sopra richiamate e che siano erogate in esecuzione di un contratto collettivo di secondo livello.
• Tale misura potrà essere riconosciuta unitamente alla detassazione dei premi, la quale sarà applicabile fino a un massimo di 3.000 euro annui, di cui, però, solo 800 euro potranno essere al contempo oggetto della riduzione contributiva in esame.
• Va però sottolineata una sostanziale differenza rispetto al regime previgente. Nonostante lo ‘sconto’ riconosciuto sul versamento contributivo, la precedente versione dello sgravio contributivo dei premi di produttività non comportava alcun decremento della posizione pensionistica del dipendente, che si vedeva comunque accreditare contribuzione piena anche sulle somme in seguito ‘decontribuite’. In un’ottica di bilanciamento della spesa pubblica, l’art. 55 specifica invece che, per i premi oggetto del beneficio contributivo dei lavoratori coinvolti pariteticamente, ‘è corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici’, con conseguente riduzione dell’accantonamento contributivo ad essi riferiti.
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