ALLEGATO D
Agente della Riscossione per le province siciliane
ALLEGATO D
(Schema di Contratto)
CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “GESTIONE INTEGRALE DEL PROCESSO DI NOTIFICA DEGLI ATTI ESATTORIALI IN OGNI SUA FASE, DALLA STAMPA DEL DOCUMENTO, ALLA RENDICONTAZIONE FINALE DEGLI ATTI”
TRA
SERIT SICILIA S.p.A., con sede legale in Palermo, Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx, n.8, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, Capitale Sociale Euro 10.400.00,00, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Palermo al n. 008339201500, P. IVA 04739330829, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del Direttore Generale, Dott. xxxxx, (di seguito, per brevità, anche solo “Stazione appaltante”),
E
- , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del
presente atto in , Via , in persona del legale rappresentante Xxxx. ,
giusta poteri allo stesso conferiti da (di seguito, per brevità, anche
“Società aggiudicataria”),
Disciplinare di gara – Allegato D - Schema di Contratto- Firma/e per accettazione:
PREMESSO CHE
1. Il presente appalto ha per oggetto la gestione integrale del processo di notifica degli atti esattoriali in ogni sua fase, dalla stampa del documento, alla rendicontazione finale degli atti. S’intendono atti esattoriali le cartelle di pagamento, gli avvisi di intimazione, gli avvisi di mora nonché le deleghe passive ove previste.
2. Il servizio deve comprendere, anche, l’acquisizione - e la fornitura alla “Stazione appaltante” – delle immagini ottiche di tutti i documenti lavorati e prodotti – anche da altri Enti e/o Uffici – durante il processo di notifica, in conformità a quanto previsto e disciplinato dal Capitolato
Tecnico.
3. La “Stazione appaltante”, ha indetto una gara comunitaria con il sistema della procedura aperta a favore dell’offerta più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 55 e 83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..
4. La Società, , avendo presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa, è Aggiudicataria della gara bandita dalla “Stazione appaltante”.
Tutto quanto premesso tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Valore delle premesse e norme regolatrici
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto così come il Capitolato Tecnico –con le relative Appendici - ed il Disciplinare di Gara (Allegati “1 e 2”), l’Offerta Economica (Allegato “3”), l’Offerta Tecnica (Allegato “4”) e la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
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2. L’esecuzione del contratto è regolata, in via gradata, dalle clausole del presente atto, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
Articolo 2 Oggetto
1. La “Stazione appaltante” affida alla “Società aggiudicataria”, che accetta, la prestazione del servizio di gestione integrale del processo di notifica degli atti esattoriali in ogni sua fase, dalla stampa del documento, alla rendicontazione finale degli atti come meglio indicato nel Capitolato Tecnico, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni ivi contenute, nonché in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto.
Le modalità ed i termini di svolgimento del servizio sono tassativamente quelli previsti dall’allegato Capitolato Tecnico, che fa parte integrante del presente Contratto.
Articolo 3
Durata, erogazione del servizio e luogo di esecuzione
1. Il presente Contratto ha una validità di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipula del medesimo.
2. Tutte le attività pianificate all’inizio e durante il periodo di efficacia del presente Contratto dovranno concludersi entro la data di scadenza del Contratto medesimo, salvo diverso espresso accordo tra le parti. Resta fermo che tutte le commesse affidate prima della scadenza di questo ultimo, dovranno essere espletate secondo quanto previsto nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara, ancorché perverranno a definizione successivamente alla naturale scadenza del presente Contratto.
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Articolo 4
Obbligazioni specifiche della Società aggiudicataria
1. Sono a carico della “Società aggiudicataria”, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo art. 9, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, nonché le spese anche di trasferta, relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto.
2. La “Società aggiudicataria” si obbliga a:
• rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale impartite dalla “Stazione appaltante” così come dettagliate nel Capitolato Tecnico, che è parte integrante del presente Contratto, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto;
• consentire alla “Stazione appaltante” di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
• a manlevare e tenere indenne la “Stazione appaltante” da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell’esecuzione del presente Contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti;
• eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto;
• assicurare che il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di prestazione del servizio;
• garantire la disponibilità di risorse umane adeguate per numero e professionalità, al corretto espletamento del servizio, nonché la dotazione di strumenti idonei per tutte le occorrenti
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attività complementari. Assume, anche, l’impegno di procedere - entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto - all’apertura di almeno una sede operativa in ogni capoluogo di provincia della Regione Siciliana.
3. La “Società aggiudicataria” assume l’impegno di:
- gestire le commesse delle notifiche in modo uniforme, utilizzando il medesimo software (di tipo client server o web based che preveda - tra l’altro - funzionalità di import export dei dati) in tutto il territorio della Regione Siciliana;
- dotarsi di un data-base di tipo relazionale transazionale;
- memorizzare tutti i dati presenti nel data-base su uno specifico server dedicato esclusivamente all’attività di notificazione;
- prevedere una procedura di back up dei dati, giornalmente eseguita, e di restore in caso di anomalia/perdita dei dati.
4. La “Società aggiudicataria” dichiarerà di disporre, e si obbligherà ad avvalersi, esclusivamente di personale proprio dipendente, od assimilato, il cui rapporto di lavoro dovrà essere regolamentato dalle disposizioni normative vigenti in materia, di comprovata fiducia per capacità, affidabilità, moralità e condotta. Detto personale adibito allo svolgimento della notifica sarà previamente autorizzato dalla “Stazione appaltante” a svolgere le funzioni di messo notificatore, con rilascio di nomina, senza che da ciò possa derivare alcun vincolo di dipendenza formale o sostanziale con la “Stazione appaltante” medesima. La “Società aggiudicataria” si obbliga, altresì, a tenere indenne la “Stazione appaltante” da ogni spesa che quest’ultima dovrà sostenere per resistere ad eventuali azioni intraprese dal proprio personale e da terzi.
5. La “Società aggiudicataria” dichiarerà, altresì, di disporre di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte contrattualmente.
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6. La “Società aggiudicataria” dichiarerà inoltre, e lo garantirà, che l’attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
7. In caso di inadempimento da parte della “Società aggiudicataria” degli obblighi di cui ai precedenti commi, la “Stazione appaltante”, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà avvalersi della risoluzione del Contratto ai sensi del successivo art. 15.
8. Poiché dalla sottoscrizione del Contratto non sorgerà alcun diritto di esclusiva, la “Società aggiudicataria” prende atto che la “Stazione appaltante” potrà, insidacabilmente, valutare l’opportunità di esercitare in proprio parte del servizio oggetto del Contratto.
Articolo 5
Attività di controllo e verifica di regolare esecuzione
1. La “Stazione appaltante”, nell’arco della durata del Contratto, potrà effettuare l’attività di controllo circa il rispetto di quanto richiesto e prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “1”), nonché di quanto indicato nell’Offerta tecnica (Allegato “4”) dalla “Società aggiudicataria”.
2. Detta attività di controllo potrà essere effettuata direttamente dal personale della “Stazione appaltante” o da esperti esterni da essa incaricati. In ogni caso, la “Società aggiudicataria” si obbliga a fornire alla “Stazione appaltante” o agli esperti esterni dalla stessa incaricati, i dati relativi alle prestazioni contrattuali ed a prestare piena collaborazione per rendere possibile la menzionata attività di controllo.
3. Le prestazioni eseguite verranno sottoposte a Verifica di regolarità, in relazione alle condizioni, prescrizioni e specifiche tecniche contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nel
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Disciplinare di Gara (Allegati 1 e 2) nonché nell’Offerta tecnica (Allegato “4”).
La menzionata Verifica di regolarità sarà eseguita in contraddittorio tra la “Stazione appaltante” e la “Società aggiudicataria”.
4. Delle attività di verifica verrà redatto apposito verbale a firma congiunta della “Stazione appaltante” e della “Società aggiudicataria” .
5. In caso di esito negativo della Verifica di regolarità, la “Società aggiudicataria” è obbligata ad effettuare ex novo le attività irregolarmente espletate – ove i termini previsti dal presente Contratto / Capitolato tecnico lo consentano – nonché ad apportare all’attività svolta le modifiche o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune dalla “Stazione appaltante”, entro il termine che sarà da quest’ultima indicato. Apportate le menzionate modifiche e/o integrazioni da parte della “Società aggiudicataria”, sarà ripetuta la Verifica di regolarità.
Articolo 6 Responsabile del Servizio
1. La “Società aggiudicataria” provvede a nominare il sig. , quale Capo Progetto e quindi Responsabile del Servizio che sarà il referente responsabile nei confronti della “Stazione appaltante” per l’esecuzione del presente Contratto. La “Stazione appaltante” può chiedere alla “Società aggiudicataria” la sostituzione del Capo Progetto, ove ritenuto opportuno.
Articolo 7
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. La “Società aggiudicataria” dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dalla “Società aggiudicataria” medesima, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di
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controllo da parte della “Stazione appaltante”.
2. La “Società aggiudicataria” si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. La “Società aggiudicataria” si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. La “Società aggiudicataria” si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano la “Società aggiudicataria” anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
Articolo 8 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto. Pertanto la “Società aggiudicataria” assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, nonché di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario
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o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio;
b) che la “Stazione appaltante” abbia espressamente autorizzato la “Società aggiudicataria” a comunicare a specifici soggetti.
3. La “Società aggiudicataria” è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, la “Società aggiudicataria” dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Tale obbligo di riservatezza permarrà per il periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto alla “Società aggiudicataria” di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione della “Stazione appaltante”; ciò anche nel caso in cui la “Società aggiudicataria” dovrà citare i termini essenziali del presente contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. I predetti obblighi di riservatezza verranno rispettati dalla “Società aggiudicataria” anche dopo la cessazione del rapporto con la “Stazione appaltante”.
6. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, la “Stazione appaltante” ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che la “Società aggiudicataria” sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla “Stazione appaltante”. La “Società aggiudicataria” si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto Codice della privacy in materia di protezione dei dati personali.
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Articolo 9 Corrispettivi
1. Il corrispettivo per la prestazione del servizio oggetto del Contratto, è pari ad Euro
, =, ( / ), IVA esclusa, per ciascun atto notificato.
2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione della prestazione a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dalla “Società aggiudicataria”.
3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dalla “Società aggiudicataria” in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto, fatto salvo che per gli adeguamenti ISTAT, nonché gli adeguamenti derivanti da eventuali incrementi o decrementi tariffari delle raccomandate postali in misura superiore al 5%, applicati da Poste Italiane S.p.A..
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla “Società aggiudicataria” dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. La “Società aggiudicataria” non potrà vantare diritto ad altri compensi.
Articolo 10
Variazione dei volumi oggetto del contratto
1. Il numero degli atti affidati per la notifica potrà ridursi o aumentare in misura non superiore al 50% - rispetto a quello stimato pari a circa n. 2.100.000 annui – senza dar luogo a variazioni del prezzo unitario del servizio.
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Articolo 11 Fatturazione e pagamenti
1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo verrà pagato in seguito alla completa e
corretta esecuzione dei servizi e delle attività oggetto di Contratto.
2. Più precisamente, detto pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura da parte della “Società aggiudicataria” – in caso di R.T.I. da parte della Capogruppo - che dovrà dalla stessa essere emessa con cadenza mensile e con esclusivo riferimento alle attività oggetto del presente Contratto, compiutamente definite in ogni loro fase nel mese di riferimento.
3. La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e dovrà essere intestata e spedita a SERIT SICILIA S.p.A., Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx n. 8, 90143 – Xxxxxxx (XX), X. XXX 00000000000. La liquidazione della fattura sarà effettuata a 30 (trenta) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, mediante bonifico sul conto corrente n. , intestato alla “Società aggiudicataria” presso , Agenzia o Filiale , in , Via
, Codice IBAN .
4. La “Società aggiudicataria”, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla “Stazione appaltante” le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la “Società aggiudicataria” non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso la “Società aggiudicataria” potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività oggetto del presente Contratto; qualora la “Società aggiudicataria” si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto dalla “Stazione appaltante” ai sensi del successivo art. 15.
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Articolo 12
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico della “Società aggiudicataria” tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla “Stazione appaltante” per legge.
Articolo 13 Cauzione
1. La “Società aggiudicataria”, a garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente atto, ivi comprese quelle future ex ex art. 1938 cod. civ., produce la polizza fideiussoria n.
opportunamente sottoscritta in data / / , con l’Istituto bancario/assicurativo.
2. Tale cauzione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e con la previsione di tutte le ulteriori clausole prescritte nella documentazione della procedura per la scelta del contraente di cui alle premesse.
3. La garanzia opera nei confronti della “Stazione appaltante” a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni che scaturiscono dallo stesso. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, su richiesta della “Società aggiudicataria” a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Pertanto, detta cauzione deve intendersi pienamente operante e non potrà essere svincolata fino alla dichiarazione attestante il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali che sarà rilasciata dalla “Stazione appaltante” al soggetto obbligato.
4. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa, “Società aggiudicataria” dovrà provvedere al suo reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni, senza che
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perciò si renda necessaria un’apposita richiesta della “Stazione appaltante”.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, ciascuna delle quali riveste carattere essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. la “Stazione Appaltante” ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 15.
Articolo 14 Penali
1. La “Stazione appaltante” potrà contestare le inadempienze eventualmente riscontrate nell’esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto, che non siano non riconducibili a colpa della stessa ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, chiedendo alla “Società aggiudicataria”, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di presentare le proprie deduzioni entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo.
In caso di mancato riscontro o di conferma delle inadempienze contestate, la “Stazione
appaltante” potrà applicare a detta “Società aggiudicataria” le seguenti penali:
⮚ stampa degli atti esattoriali in violazione della tempistica prescritta al punto 1 del Capitolato Tecnico: 0,5% del prezzo unitario per singolo atto e per ciascun giorno di ritardo;
⮚ postalizzazione degli atti esattoriali oltre i termini previsti al punto 2, pag. 4, del Capitolato Tecnico (180 + 20 per i ruoli ordinari, 80 + 20 per quelli straordinari; entrambi i termini decorrono dalla data di assenso alla stampa degli atti comunicata dalla “Stazione Appaltante” alla “Società aggiudicataria”): 5% del prezzo unitario per singolo atto e per ciascun giorno di ritardo;
⮚ trasmissione dei flussi telematici, afferenti l’attività di notificazione, oltre il termine previsto al punto 2 del Capitolato Tecnico:
- 1% del prezzo unitario per singolo atto e per ciascun giorno di ritardo in caso d’invio dei
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flussi telematici oltre il 30° ed entro il 60° giorno;
- 5% del prezzo unitario per singolo atto e per ciascun giorno di ritardo in caso d’invio dei flussi telematici oltre il 61° giorno. Detta penale verrà applicata con riferimento a tutto il periodo di ritardo nell’invio dei flussi di rendicontazione con riferimento ai termini contrattualmente previsti;
⮚ trasmissione dei flussi telematici afferenti l’attività di rendicontazione oltre i termini indicati al punto 3.2 del Capitolato Tecnico:
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo, in caso di invio del flusso telematico entro il quinto giorno lavorativo;
- € 250,00 per ogni giorno di ritardo, in caso di invio del flusso telematico oltre il quinto giorno lavorativo;
⮚ omessa fornitura alla “Stazione appaltante” delle informazioni da quest’ultima richieste entro il termine previsto nel punto 3.4 del Capitolato Tecnico:
- € 50,00 per il primo giorno di ritardo nella trasmissione delle informazioni richieste;
- € 250,00 dal secondo giorno di ritardo in poi.
2. Resta inteso che, ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la “Stazione appaltante” si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 c.c..
3. In caso di ripetute inadempienza contestate, è facoltà della “Stazione appaltante” procedere alla
risoluzione del Contratto.
4. La “Stazione appaltante” per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla “Stazione appaltante” a qualsiasi titolo.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la
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“Società aggiudicataria” dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. La “Stazione appaltante” potrà applicare alla “Società aggiudicataria” penali sino a concorrenza della misura massima pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo complessivo massimo di cui all’art. 9, comma 1; tuttavia, qualora l’importo complessivo delle penali applicate alla “Società aggiudicataria” raggiunga la somma complessiva pari al 10% del predetto corrispettivo complessivo massimo, la “Stazione appaltante” ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità di cui al successivo articolo e richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno.
Articolo 15 Risoluzione
1. In caso di inadempimento della “Società aggiudicataria” anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, la “Stazione appaltante” potrà diffidare la “Società aggiudicataria” ad eseguire la prestazione entro un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa raccomandata A.R.
Qualora l’inadempimento persista, la “Stazione appaltante” potrà considerare risolto di diritto il presente Contratto, applicando la penale prevista dall’art. 16, nonché procedendo nei confronti della “Società aggiudicataria” per il risarcimento dell’ulteriore danno.
2. In ogni caso, si conviene che la “Stazione appaltante” potrà risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla “Società aggiudicataria” con raccomandata A/R, nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla “Società aggiudicataria” nel corso della procedura di cui alle premesse;
b) accertamenti antimafia eseguiti presso la Prefettura con esito positivo;
c) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle
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norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto;
d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della “Stazione appaltante”, ai sensi del precedente articolo 13;
e) inosservanza di quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara, il mancato rispetto della percentuale minima di notificazione degli atti tramite messo che dovrà essere pari, almeno, all’85% dei documenti affidati per singola cartellazione;
f) sopravvenuta impossibilità della “Società aggiudicataria” di adempiere ai propri obblighi;
g) inadempienza a quanto previsto dal paragrafo 7 del Capitolato Tecnico;
h) dichiarazione di fallimento o altra procedura concorsuale della “Società aggiudicataria”.
i) negli altri casi di cui agli articoli (l’elenco è esemplificativo): 4 (Obbligazioni specifiche della “Società aggiudicataria”), 8 (Riservatezza), 11 (Fatturazione e pagamenti), 13 (Cauzione), 14 (Penali), 18 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 19 (Divieto di cessione del contratto e del credito), 22 (Trasparenza).
3. La dichiarazione di risoluzione del Contratto è comunicata dalla “Stazione appaltante” con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di risoluzione del Contratto, la “Stazione appaltante” procederà all’incameramento integrale della cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, e/o ad applicare una penale equivalente, nonché a procedere nei confronti della “Società aggiudicataria” per il risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 16 Recesso
1. Salvo i casi di cui al successivo articolo, la “Stazione appaltante” ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi
Disciplinare di gara – Allegato D - Schema di Contratto- Firma/e per accettazione:
momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi alla “Società aggiudicataria” con lettera raccomandata A/R.
2. Dalla data d’efficacia del recesso, la “Società aggiudicataria” dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla “Stazione appaltante”.
3. In caso di recesso della “Stazione appaltante”, la “Società aggiudicataria” ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi.
4. La “Società aggiudicataria” rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 17 Recesso per giusta causa
1. La “Stazione appaltante” ha diritto, nei casi di giusta causa, ovvero di reiterati inadempimenti della “Società aggiudicataria”, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari, da comunicarsi alla “Società aggiudicataria” con lettera raccomandata A/R.
2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si conviene che ricorre un’ipotesi di giusta causa:
i) qualora sia stato depositato contro la “Società aggiudicataria” un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari della “Società aggiudicataria”;
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ii) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico della “Società aggiudicataria” siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
iii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
3. Dalla data di efficacia del recesso, la “Società aggiudicataria” dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla “Stazione appaltante”.
4. In caso di recesso della “Stazione appaltante”, è riconosciuto alla “Società aggiudicataria” il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
Articolo 18
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. La “Società aggiudicataria” assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della “Stazione appaltante” azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, la “Società aggiudicataria” si obbliga a manlevare e tenere indenne la “Stazione appaltante”, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese
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eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, la “Stazione appaltante” è tenuta ad informare prontamente la “Società aggiudicataria” delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti della “Stazione appaltante”, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 19
Divieto di cessione del contratto e del credito
1. È fatto espresso divieto alla “Società aggiudicataria” di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È fatto divieto alla “Società aggiudicataria” di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all’incasso.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la “Stazione appaltante” avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 20 Subappalto
1. Il subappalto è consentito esclusivamente per l’esecuzione delle attività di stampa degli atti esattoriali e per l’acquisizione ottica dei documenti previsti per l’esecuzione del processo di notificazione.
2. Il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
3. Il subappalto può essere concesso solo a favore di società in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 o di certificazione equivalente.
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4. In ogni caso, l’indicazione dell’intenzione di avvalersi di subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità della “Società aggiudicataria”.
5. La quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del Contratto.
6. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può assolutamente formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. È ricompreso in detto articolo quanto stabilito nell’articolo 8 del Disciplinare di Xxxx, parte integrante del presente Contratto.
Articolo 21 Avvalimento
1. L’avvalimento è regolato dall’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
Articolo 22 Trasparenza
1. La “Società aggiudicataria” espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;
c) dichiara di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno
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rispetto di tale normativa,
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la “Società aggiudicataria” non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa della “Società aggiudicataria”, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 23 Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.
Articolo 24
Trattamento dei dati, consenso al trattamento.
1. Ai sensi di quanto previsto dal Codice sulla privacy in tema di protezione dei dati personali, le parti dichiarano di acconsentire alla comunicazione ed all’utilizzazione dei propri dati personali e di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del Contratto medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità
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per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La “Stazione appaltante” esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del presente Contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate verbalmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dalla predetta normativa.
Articolo 25 Clausola finale
1. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente contratto da parte della “Stazione appaltante” non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti i quali possono essere fatti valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali taciti accordi operativi, attuativi o integrativi; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Palermo, lì .
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La Società aggiudicataria La Stazione appaltante
Il Legale Rappresentante Il Direttore Generale
Le parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Esse, dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto stabilito e convenuto, dichiarano di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., gli articoli qui di seguito indicati: Articolo 4 (Obbligazioni specifiche della “Società Aggiudicataria”), Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 8 (Riservatezza), Articolo 9 (Corrispettivi), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 13 (Cauzione), Articolo 14 (Penali), Articolo 15 (Risoluzione), Articolo 16 (Recesso), Articolo 17 (Recesso per giusta causa), Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto e del credito, divieto di subappalto oltre quanto stabilito dall’articolo 6 del capitolato tecnico); Articolo 22 (Trasparenza), Articolo 23 (Foro competente).
Palermo, lì .
La Società aggiudicataria La Stazione appaltante
Il Legale Rappresentante Il Direttore Generale
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NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In riferimento al Contratto per l’affidamento del servizio di “ gestione integrale del processo di notifica degli atti esattoriali in ogni sua fase, dalla stampa del documento alla rendicontazione finale degli atti ”, col presente atto, Serit Sicilia S.p.A. nomina la Società XXXXXXXX in persona del Legale rappresentante Sig. XXXXXXX - quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dall’articolo 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
La Società XXXXXX (di seguito denominata “Responsabile”), nell’accettare la predetta nomina, si obbliga ad attenersi alle istruzioni fornite dalla Serit Sicilia S.p.A. (di seguito denominata “Titolare”), così come di seguito analiticamente specificate, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
1 - Notifiche al Garante
1.1 Il Responsabile dovrà fornire al Titolare tutte le informazioni, da questi richieste, necessarie per effettuare la notificazione al Garante, prevista dall’articolo 37 del Codice.
1.2 Il Responsabile dovrà comunicare tempestivamente al Titolare ogni cambiamento intervenuto nei dati necessari per effettuare la suddetta notificazione.
2 - Modalità di trattamento dei dati e requisiti dei dati personali
2.1 In relazione alle operazioni di trattamento poste in atto per l’esecuzione dei compiti previsti dagli accordi, il Responsabile dovrà provvedere affinché i dati personali siano utilizzati in modo lecito, secondo correttezza e per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività che gli sono state affidate.
3 - Informativa agli interessati
3.1 Il Responsabile dovrà fornire al Titolare tutte le informazioni in suo possesso, per consentirgli di adempiere all’obbligo di informativa degli interessati.
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4 - Diritti degli interessati
4.1 L’accesso ai dati personali da parte degli interessati, effettuato ai sensi dell’articolo 13 del Codice, sarà gestito direttamente dal Titolare.
4.2 Il Responsabile dovrà prontamente collaborare con il Titolare, fornendo le necessarie informazioni, per consentirgli di soddisfare le richieste degli interessati.
5 - Cessazione del trattamento
5.1 In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Responsabile dovrà fornire al Titolare le informazioni utili per consentirgli di notificare al Garante, in via preventiva, la loro destinazione.
5.2 Il Responsabile dovrà provvedere affinché, nel tempo necessario al trasferimento dei dati personali, nessuno, all’infuori del destinatario specificato dal Titolare, possa avere accesso ai dati stessi.
6 - Nomina degli incaricati
6.1 Il Responsabile dovrà individuare, ai sensi dell’articolo 30 del Codice, i propri incaricati del trattamento ed impartire loro, per iscritto, istruzioni coerenti rispetto alle disposizioni in materia di privacy ed alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
6.2 Il Responsabile dovrà vigilare sull’operato degli incaricati, avendo cura, in particolare, che vengano osservate le istruzioni loro impartite e siano garantite la riservatezza e la sicurezza delle informazioni trattate.
7 - Misure di sicurezza
7.1 Il Responsabile dovrà adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del Codice.
7.2 Il Responsabile dovrà osservare tutte le disposizioni, inerenti le misure minime di sicurezza da adottare per il trattamento dei dati personali, dettate dagli articoli 33, 34, 35 e 36, nonché quanto disposto dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B) dello stesso Xxxxxx.
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7.3 Il Responsabile dovrà adottare ogni altra misure di sicurezza in relazione all’evoluzione tecnica del settore ed all’esperienza maturata nello svolgimento delle singole operazioni di trattamento.
8 - Obblighi nei confronti del Titolare
8.1 Al termine della commessa il Responsabile dovrà restituire, senza averne tratto copia, la documentazione trasmessa dal Titolare, impegnandosi a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, le notizie ed i dati pervenuti a sua conoscenza, se non previa espressa autorizzazione scritta del Titolare stesso.
8.2 Il Responsabile è tenuto a dare immediata comunicazione scritta al Titolare di tutte le iniziative che intende porre in essere e che comportano una gestione dei dati non prevista in Contratto.
8.3 Il Responsabile dovrà informare prontamente il Titolare di ogni episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi l’applicazione del Codice (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, richieste degli interessati, ecc.), anche ai fini di eventuali ulteriori istruzioni che si rendano necessarie a seguito dei particolari casi sopravvenuti.
9 - Ulteriori istruzioni
9.1 Ogni ulteriore istruzione che il Titolare intenderà impartire dovrà essere comunicata per iscritto al Responsabile e da questi accettata, sempre per iscritto.
9.2 Il Responsabile dovrà consentire al Titolare, sulla base di accordi preventivi, periodiche verifiche circa il rispetto del Codice e l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate.
In relazione a quanto sopra, la sottoscrizione del presente atto vale come accettazione, da parte della Società XXXXXXXXXXX, della nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali effettuata da Serit Sicilia S.p.A. e di tutto ciò che detta nomina comporta.
Serit Sicilia S.p.A. La Società
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
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