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CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO L’OSPEDALE S. FRANCESCO DI NUORO – MEDICINA - DELLA DOTT.SSA XXXXXXXXX XXXXX, MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
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• L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI, con sede legale in Sassari, P.zza Universita’ n. 21, P.IVA 001963509041, nella persona del Rettore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx x. 00;
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• AZIENDA PER LATUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA (ATS SARDEGNA) con sede legale in. Sassari xxx Xxxxxx Xxxxx ( Xxxxx Xxxxx) x. 00 ,00000 Codice fiscale 920058709009 – Partita IVA 00935650903, con sede a Sassari via Xxxxxx Xxxxx d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal Commissario Straordinario Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx nato a Sassari il 15/07/1970 nominato con Delibera Regionale n. 36/25 del 31/08/2021 delegato alla stipula Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Direttore S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1091 del 23/10/2018 concernente i tirocini formativi e di orientamento curriculari
PREMESSA
VISTO l’art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/1980, che prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare l’art. 6 “Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università”;
VISTO l’art. 37 del D.Lgs n. 368 del 17/08/1999, che disciplina l’attività dei medici in formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica all’atto dell’iscrizione alla Scuola di Specializzazione;
VISTO l’art. 38 del D.Lgs n. 368 del 17/08/1999, che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche, previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente;
VISTO il DM 1 agosto 2005 concernente il Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
VISTO il DM 29 marzo 2006, n. 115 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”, ed in particolare il punto 1.2 dell’allegato 1 “Standard generali e specifici per l’accreditamento delle strutture della rete formativa”;
VISTO il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria,
VISTO il DM 13 giugno 2017, n. 402 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”, ed in particolare il punto 1.2 dell’allegato 1 “Standard minimi generali e specifici ed indicatori di performance per l’accreditamento delle strutture della rete formativa”;
CONSIDERATO che la Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente dell’Università degli Studi di Sassari ha interesse ad estendere la propria rete formativa, attraverso la stipula di una convenzione con il soggetto ospitante;
CONSIDERATO che il soggetto ospitante è un istituto accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale per prestazioni ambulatoriali.
CONSIDERATO che, il soggetto ospitante ha manifestato la propria disponibilità a condividere le proprie strutture, attrezzature e personale, per le esigenze didattiche e formative della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente con l’Università degli Studi di Sassari;
VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Sassari rispettivamente nelle date del 21 novembre 2013 e del 27 novembre 2013, con le quali viene approvato lo schema della presente convenzione;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
che costituisce parte integrante della presente convenzione, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2 – Medico in formazione specialistica
La ASSL Nuoro – P.O. San Xxxxxxxxx, mettono a disposizione dell’Università, le proprie strutture, attrezzature e personale per le esigenze didattiche e formative della Scuola di Specializzazione Malattie dell’Apparato Digerente. Nello specifico, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante (di seguito il “Tirocinio” dettagliato nell’Allegato 1) la Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, nata a Nuoro (NU) il 09/05/1991 residente a Orgosolo (NU) in via Sa Perda Lada 17, C.F CCCFNC91E49F979T di seguito il “Tirocinante”.
Art. 3
L’Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 2, per l’espletamento delle attività complementari o integrative di quelle svolte nell’ambito delle strutture di sede della Scuola di Specializzazione predetta, ai fini del completamento della formazione specialistica dei medici in formazione.
Art. 4
Le modalità di accesso del medico in formazione alle strutture di cui all’art. 1 saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio della Scuola, in accordo con i Dirigenti responsabili delle strutture del Soggetto Ospitante.
Il Direttore della Scuola si impegna a comunicare al Soggetto Ospitante il loro periodo di formazione specialistica della Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Art. 5
L’attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, la tipologia degli interventi, che il medico in formazione specialistica dovrà eseguire, dovranno essere preventivamente concordati dal Consiglio della Scuola e dai Dirigenti responsabili delle strutture del Soggetto Ospitante.
Le attività e gli interventi dovranno essere illustrati e certificati dai Dirigenti responsabili delle strutture del Soggetto Ospitante e controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, fornito dall’Università. In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella dei medici strutturati del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
Art. 6
Al fine di consentire all’Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione, come previsto da contratto, i Dirigenti responsabili delle strutture del Soggetto Ospitante dovranno inviare al termine di ciascun mese, alla stessa Università l’attestazione delle presenze su moduli debitamente predisposti. L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del S.S.N. a tempo pieno.
L’attività del medico in formazione specialistica non potrà, in nessun caso, sostituire quella del personale di ruolo del reparto o in servizio.
Art. 7
Agli effetti di quanto previsto nel Decreto Interministeriale 402/2017, allegato 1, si conviene che le coperture assicurative per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi e non connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica, siano poste a carico del medico in formazione specialistica, per il periodo di formazione extra rete formativa.
Art. 8
Per il personale che svolge attività in strutture Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, la Facoltà di Medicina e Chirurgia delibera annualmente, su proposta del Consiglio della Scuola, sia l’affidamento con titolarità di corsi di insegnamento sia l’affidamento di attività didattiche integrative, inclusa quella di tutorato. Per l’affidamento dei predetti compiti di attività didattica frontale, professionalizzante e tutoriale, il Consiglio della Scuola valuta l’esperienza didattica e l’attività di servizio svolta presso strutture specialistiche accreditate, conformi con la tipologia della scuola.
Art. 9
Il Soggetto Ospitante assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l’attività presso le proprie strutture. Il soggetto ospitante si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengono fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del
documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest’ultima ovvero presso l’unità operativa, in base al D.lgs. 81/2008.
Art. 10
Il periodo di frequenza esterna, essendo finalizzato al completamento del piano formativo del medico in formazione, non deve essere recuperato e, conseguentemente, lo stesso continua a godere del trattamento economico spettante, a seguito della procedura di verifica delle presenze previste dall’art. 5.
Il medico in formazione autorizzato alla frequenza esterna dovrà seguire le indicazioni proposte dai tutori, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi o altre notizie di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza, prendere atto che la frequenza non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro, redigere una relazione finale sull’attività di formazione svolta, da consegnare agli uffici competenti entro dieci giorni dal rientro in sede.
Art. 11
Le Parti si impegnano all’osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati – disponibili sui siti internet delle Parti.
Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale”.
Art. 12
La presente convenzione non comporta alcun onere per l’Università, in relazione all’utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal Soggetto Ospitante. Il rappresentante dell’Università con la sottoscrizione della presente convenzione accetta la nomina di responsabile esterno del trattamento dei dati relativi all’attività svolta ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e si impegna provvedere al rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati anche sotto il profilo della sicurezza. Sulla base del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, il medico in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione di Malattie dell’Apparato Digerente che accederà alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante è tenuto alla riservatezza su tutte le informazioni di cui può venire a conoscenza durante lo svolgimento della sua attività.
Art. 13
La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e resterà in vigore fino a quando una delle parti non ne dia formale disdetta.
Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell’anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC
La presente convenzione ha validità nel periodo dello svolgimento dell’attività formativa professionalizzante della Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx.
Eventuali proroghe dovranno essere concordate dalle parti.
Art. 14
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione, ed esecuzione della presente convenzione il foro competente è in via esclusiva quello di Sassari, previo tentativo di conciliazione bonaria.
Art. 15
La presente Convenzione sarà soggetta all’imposta di bollo virtuale secondo l’autorizzazione n.27355 del 31/05/2007 dell’Agenzia delle entrate di Sassari a cura e a spese dell’Università, salvo che la stessa goda dall’esenzione prevista dalla normativa vigente.
L’imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall’art.6 del D.M. 17/6/2014.
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell’art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.
Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all’invio di documenti in formato digitale attraverso l’utilizzazione della casella PEC, ai seguenti indirizzi:
ATS Sardegna: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Università degli studi di Sassari: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
Letto, confermato e sottoscritto;
Università | ATS Sardegna |
Il Magnifico Rettore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx | Il Delegato alla stipula Il Direttore S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx |
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.