CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Sky Alps® s.r.l. svolge l'attività di organizzazione e vendita di pacchetti turistici e l’attività di intermediazione di singoli servizi turistici. I pacchetti ed i servizi illustrati nel proprio catalogo saranno offerti in vendita alle condizioni nello stesso descritte fatto salvo quanto indicato nelle presenti condizioni di contratto e all'atto della conferma di prenotazione.
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal Viaggiatore unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Quando il contratto è intermediato da una Agenzia di viaggio la conferma della prenotazione viene inviata dall’ Organizzatore all'Agenzia di Xxxxxx, quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici e dei servizi turistici collegati, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo (in seguito CdT), specificamente dagli artt. 32 al 51-novies, per come modificato dal decreto Legislativo n. 62 del 21 maggio 2018, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302, nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. I contratti aventi ad oggetto esclusivamente l’offerta di un singolo servizio turistico di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato singolo servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste, dalla succitata Direttiva europea 2015/2302, in favore dei viaggiatori. Il venditore e/o l’intermediario, che si obbligano a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo servizio turistico, sono tenuti a rilasciare al Viaggiatore i documenti relativi, che riportino la somma pagata per il servizio e non possono in alcun modo essere considerati organizzatori del viaggio. Per tutti i contratti nei quali è previsto un servizio di trasporto, si applicano le condizioni di trasporto stabilite dal singolo fornitore (es. compagnia aerea, marittima, ferroviaria, autonoleggio, bus) visualizzabili sul sito web e/o presso gli altri canali ufficiali dell’effettivo fornitore e/o del soggetto tenuto a fornire il servizio.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’Organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il Viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o provinciale. L’Organizzatore e il venditore rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore e del venditore, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del Viaggiatore presso la località di partenza.
3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT)
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di Organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi del a normativa vigente;
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista;
d) Xxxxxxxxx o intermediario: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o offra in vendita pacchetti combinati da un Organizzatore.
e) Stabilimento: lo stabilimento definito dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) Supporto durevole: ogni strumento che permette al Viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) Circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) Difetto di conformità: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) Minore: persona di eta' inferiore ai 18 anni;
l) Punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
m) Xxxxxxx: il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti;
n) Causa di forza maggiore: consiste in un evento di una forza tale, al quale non è oggettivamente possibile resistere. Tale evento, per la sua forza intrinseca determina la persona a compiere un atto positivo o negativo in modo necessario ed inevitabile. Alla pari del caso
xxxxxxxx, rileva quale causa di esonero da responsabilità;
o) Singoli servizi Turistici, ovvero solo servizio di trasporto, di soggiorno in una qualsiasi struttura turistica, di noleggio o di un qualunque altro servizio turistico cosi come descritto all’art. 33 comma 1 del D.leg 62/2018;
p) Inizio del pacchetto: l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;
q) Servizio turistico collegato: almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici;
r) Contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo all'intero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, l'insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c) CdT)
Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza”, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del Viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il Viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al Viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegatidi prenotazione per via telematica ove il nome del Viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO – PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FIRMAREVIAGGIATORE
1) Il Viaggiatore sottoscrive una proposta di acquisto del pacchetto turistico anche per il tramite dell’intermediario. Il contratto di viaggio si conclude con la conferma inviata dall’Organizzatore al Viaggiatore anche per il tramite dell’intermediario. Al momento della conclusione del contratto di vendita del pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'Organizzatore o il venditore/intermediario, forniscono al Viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2) Il Viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3) Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) una copia o la conferma del contratto di vendita del pacchetto turistico è fornita al Viaggiatore su carta o su un altro supporto durevole. Lo stesso avviene per i contratti conclusi a distanza (e-commerce).
4) Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21, per i pacchetti turistici.
6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE
1) Prima dell’inizio del viaggio l’Organizzatore e l’intermediario comunicano al Viaggiatore le seguenti informazioni relative al pacchetto turistico:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'Organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il Viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno; b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”); c) ubicazione, caratteristiche principali e la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; d) i pasti forniti inclusi o meno; e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; f) i servizi turistici prestati al Viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; g) la lingua in cui sono prestati i servizi; h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del Viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del Viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il Viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria o dell’intermediario; i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il Viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; j) le modalità di pagamento o le garanzie finanziarie che il Viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; k) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione, in relazione alle quali il Viaggiatore ha l’onere di verificare successivamente eventuali aggiornamenti rinvenibili sul sito istituzionale dell’Organizzatore e dell’intermediario; l) informazioni sulla facoltà per il Viaggiatore di recedere dal contratto di pacchetto turistico in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso richieste dall'Organizzatore ai sensi dell'articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3; m) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del Viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia
o decesso; n) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011 per i pacchetti turistici.
2) L’Organizzatore o l’intermediario/venditore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo o pubblica nel proprio sito web una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto Sky Alps s.r.l., quali a titolo esemplificativo: i) estremi dell’autorizzazione amministrativa di Sky Alps s.r.l.; ii) estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Codice del Turismo per i pacchetti turistici; iii) estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; iv) periodo di validità del catalogo o del programma fuori cataologo; v) parametri e criteri di adeguamento del prezzo di viaggio (art. 39 CdT) per i pacchetti turistici.
7. PAGAMENTI
1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto, all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposto il prezzo complessivo del pacchetto turistico o gestione pratica (vedi art. 8). Il pagamento dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall’Organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del pacchetto turistico richiesto.
2. Il mancato pagamento del prezzo alla data stabilita, al pari della mancata rimessione all’Organizzatore delle somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia venditrice, e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del Viaggiatore. Il pagamento del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’Organizzatore direttamente dal Viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia di Viaggi intermediaria dal medesimo Viaggiatore scelto.
8. PREZZO (ART. 39 CdT)
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Organizzatore.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati di quanto indicato dall’Organizzatore, con un massimo dell’8% (ottopercento) soltanto se il contratto lo preveda espressamente e precisi che il Viaggiatore ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il Viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell ’inizio del pacchetto.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8% (ottopercento) del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT.
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’Organizzatore al Viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.
6. In caso di diminuzione del prezzo, l'Organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al Viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del Viaggiatore.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’Organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L’Organizzatore comunica la modifica al Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% ( ottopercento) ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il Viaggiatore, entro e non oltre i 15 giorni successivi, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere le spese di recesso. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
3. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4; b) del termine di 15 giorni entro il quale il Viaggiatore è tenuto a informare l’Organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2; c) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità
o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT)
1. Il Viaggiatore può altresì recedere dal contratto di pacchetto turistico senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: (i) aumento del prezzo del pacchetto in misura eccedente l’8%; (ii) modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’Organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal Viaggiatore; (iii) non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal e già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra e relativamente ai pacchetti turistici, il Viaggiatore può: (i) accettare la proposta alternativa ove formulata dall’Organizzatore; (ii) richiedere la restituzione delle somme già corrisposte anche mediante l’erogazione di un voucher. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al Viaggiatore che receda da un qualsiasi tipo di contratto di pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma o di quelle previste dall’art. 9 comma 2 di queste Condizioni Generali, saranno sempre addebitate per intero le quote di gestione pratica e/o l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative facoltative richieste al momento della prenotazione e/o conclusione del contratto, nonchè saranno applicate le Penali previste al comma 3.1.
3.1 In caso di annullamento del contratto da parte del Viaggiatore, saranno applicate sul costo dell’intero pacchetto turistico le penali previste alle seguenti condizioni:
- nessuna penale, se l’annullamento viene effettuato dal Viaggiatore con un preavviso superiore a 30 giorni di calendario dalla data di arrivo prevista (check-in) presso la struttura alberghiera;
- penale del 50% (cinquantapercento) del costo del pacchetto turistico, se l’annullamento viene effettuato dal Viaggiatore nel periodo compreso tra 30 e 15 giorni di calendario prima della data di arrivo prevista (check-in) presso la struttura alberghiera;
- penale del 90% (novantapercento) del costo del pacchetto turistico, se l’annullamento viene effettuato dal Viaggiatore nel periodo compreso tra 14 e 5 giorni di calendario prima dalla data di arrivo prevista (check-in) presso la struttura alberghiera;
- nessun rimborso del costo del pacchetto turistico, se l’annullamento viene effettuato dal Viaggiatore con un preavviso inferiore a 5 giorni di calendario rispetto alla data di arrivo prevista (check-in) presso la struttura alberghiera, oppure alla mancata presentazione (cd. “No Show”) nel giorno previsto di arrivo presso la struttura alberghiera o al check in del luogo di partenza per il servizio di trasporto.
Per giorni di calendario si intendono tutti i giorni della settimana, inclusi sabato, domenica e festivi.
In caso di acquisto di pacchetto saranno escluse dal calcolo della penale, le tasse aeroportuali per l’importo pubblicato nei più comuni sistemi CRS.
Condizioni speciali di annullamento:
Considerata la situazione pandemica da Covid-19 al Viaggiatore è concessa la facoltà di annullamento della prenotazione senza alcun costo, fatta eccezione per le tasse aeroportunali e/o di soggiorno, nel caso in cui il Governo italiano emani provvedimenti che prevedono indicazioni restrittive relativamente ai viaggi in luoghi, ove è situata la struttura alberghiera o in prossimità di essa.
Inoltre, al Viaggiatore è concessa la facoltà di annullamento della prenotazione senza alcun costo, fatta eccezione per le tasse aeroportunali e/o di soggiorno, nel caso in cui si verifichi una o più “Circostanze inevitabili e straordinarie” (cosi come definite sopra al § 3 lettera “g”).
3.2 Eccezioni alle penalità in caso di annullamento del contratto da parte del Viaggiatore: le penali applicabili, in caso di recesso del Viaggiatore potranno essere più restrittive rispetto a quelle indicate al comma 3.1, in caso di prenotazioni effettuate su particolari strutture alberghiere e/o prenotazioni con tariffe/listini ridotti (es. tariffe promozionali o scontate), con tariffe a disponibilità limitata e/o legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture o per costi di servizi già resi, anche parzialmente, e non rimborsabili. Le condizioni di penale più restrittive rispetto a quelle standard saranno sempre evidenziate all’atto del preventivo (quindi prima della conclusione del contratto) e della eventuale conferma.
Nessun rimborso spetterà al Viaggiatore negli ulteriori seguenti casi:
- interruzione del viaggio o soggiorno non causata dall’Organizzatore;
- impossibilità di poter effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti di identità (con particolare attenzione ai documenti ne- cessari per i minori) o di qualsiasi altro adempimento necessario per effettuare il viaggio come visti, permessi, vaccinazioni obbligatorie, etc; il controllo della validità dei documenti è obbligo personale del Viaggiatore, non delegabile.
La non imputabilità al Viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza, non legittima il recesso senza penali, previsto per legge nei pacchetti turistici solo per le circostanze oggettive, inevitabili e straordinarie, riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al precedente comma 2, nonchè per le ipotesi di cui al comma 1 del presente Articolo; è infatti sempre prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposite polizze assicurative che tutelano il Viaggiatore, nell’eventualità in cui debba annullare il viaggio, dal rischio economico derivante dall’applicazione delle succitate penali.
Le predette polizze facoltative, previste a tutela del Viaggiatore e da acquistare al momento della sottoscrizione del contratto, sono sempre pubblicate e consultabili nel sito web di Sky Alps s.r.l.
4. Nel caso di gruppi precostituiti, le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico.
5. L’Organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al Viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se l’Organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie o eventi di forza maggiore e comunica il recesso al Viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
6. L’Organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 5 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso, anche per il tramite di voucher. Nei predetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati e stipulati con terzi.
7. Ai sensi dell art. 41 comma 7 del Codice del Turismo in caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali (es, fuori dalla sede dell’agenzia di viaggi, in Fiere o altri eventi etc) il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Trascorso il periodo previsto per esercitare il diritto di recesso, in caso di cancellazione del Viaggiatore saranno applicate le penali previste all’art 3. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti,dopo il predetto termine dei 5 gg., il diritto di recesso é escluso. In tale ultimo caso, l'Organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adegua- tamente l'esclusione del diritto di recesso.
11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT)
1. Il Viaggiatore, previo preavviso dato all’Organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. Ogni modifica richiesta dal Viaggiatore a prenotazioni già accettate non obbligano l’Organizzatore nei casi in cui non possono essere soddisfatte. In ogni caso qualsiasi richiesta di modifica comporta per il cliente l’addebito fisso di almeno € 35,00 per prenotazione a titolo di costi amministrativi e gestionali. Potranno essere prese in considerazione, con tale addebito, unicamente le seguenti richieste: (i) cambio nome nelle prenotazioni di solo soggiorno fino a 7 gg. lavorativi prima dell'inizio del soggiorno stesso; (ii) cambio nome nelle pratiche comprendenti trasporto, unicamente se comunicato 7 gg. lavorativi prima della partenza. Non saranno possibili variazioni di nominativi per prenotazioni di pacchetti comprendenti biglietti di trasporto con nave o treno, se non mediante la corresponsione delle penali previste da tali vettori per i casi specifici (si rimanda alle condizioni generali dei singoli vettori o a quanto riportato nelle conferme di prenotazione). Le modifiche di date saranno trattate come recesso del Viaggiatore dal contratto (art. 10 delle presenti condizioni generali). La diminuzione del numero dei passeggeri all’interno di una pratica è da intendersi come “annullamento parziale” regolato sempre dalle disposizioni del medesimo art.10.
12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità di uno dei servizi contenuti in un pacchetto turistico, per come previ- sto all’art. 11 comma 2 e ss., i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:
2. In prossimità della data di partenza del pacchetto turistico o comunque con congruo anticipo rispetto a tale data il Viaggiatore ha l’onere di verificare sul sito istituzionale dell’Organizzatore se sono sopraggiunte informazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle che l’Organizzatore ha fornito in fase di conclusione del contratto (cfr. Precedente § 6).
3. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito del a Polizia di Stato xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/000/.
4. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia venditrice o all’Organizzatore.
5. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’Organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dal ’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il Viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’opuscolo informativo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore e/o del venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il Viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore
e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
9. Il Viaggiatore è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
10. Il Viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’Organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il Viaggiatore e l’Organizzatore (cfr. art. 6, comma 1° lett. h).
11. L'Organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dal a Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed al oggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il Viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’Organizzatore o il venditore che abbia risarcito il Viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il Viaggiatore fornisce all’Organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT).
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE (ART. 42 CdT)
1. L'Organizzatore è responsabile dell ’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall ’Organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi del 'articolo 1228 del codice civile.
2. Il Viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal Viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il Viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il Viaggiatore specifichi un termine.
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal Viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il Viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del Viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il Viaggiatore.
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del Viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i costi dell ’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per Viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall ’articolo 2, parag rafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili al ’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del Viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore concede al Viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
9. Il Viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il Viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al Viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.
11. Laddove,a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all ’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del Viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7.
14. REGIME DIRESPONSABILITÀ DEL VENDITORE (ARTT. 50 - 51 quater CdT)
1. Il Venditore è responsabile dell ’esecuzione del mandato conferitogli dal Viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.
2. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al Viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.
3. Il diritto del Viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità del Venditore si prescrive in due anni a decorrere dal a data del rientro del Viaggiatore nel luogo di partenza.
15. LIMITI DEL RISARCIMENTO (ART. 43, comma 5)
Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del Viaggiatore nel luogo di partenza. Invece, il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del Viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
16. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE (ART. 44 CdT)
1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all ’esecuzione del pacchetto direttamente al Venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all' Organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per l’Organizzatore.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT)
1. L’Organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al Viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui al 'articolo 42, comma 7 CdT, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, al e autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il Viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
2. L'Organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal Viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 10 CdT)
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione e tramite il Venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall ’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal Viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, al e condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ART. 36, comma 5, lett. g) CdT)
L’Organizzatore potrà proporre al Viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’Organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
20. PROTEZIONE DELVIAGGIATORE (ART. 47 CdT).
1. L’Organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del Viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie o emesse dai Fondi di cui al comma 3 del ’art. 47 del CdT, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all ’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del Viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del Viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del Viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore o del venditore.
3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell ’Organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al Viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli40 e 42 CdT.
21. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative al e modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il Viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dal ’art.11 del Reg. CE 2111/2005.
22. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi del ’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e del ’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è Tenuto l’ Organizzatore. Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati si rimanda all’informativa estesa presente nella sezione “privacy” sul sito dellì Organizzatore all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xx/xxxxxx/xxxxxxx.
23. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.