CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE FORTI E LIBERI
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
FORTI E LIBERI
SITO IN VIALE X.XXXXXXXX
- MONZA -
INDICE
Parte I - Prestazioni oggetto della concessione
Art. | 1 | - OGGETTO DELLA CONCESSIONE |
Art. | 2 | - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE |
Art. | 3 | - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE |
Art. | 4 | - PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI |
Art. | 5 | - ONERI DEL CONCEDENTE |
Art. | 6 | - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO |
Art. | 7 | - ONERI DEL CONCESSIONARIO |
Art. | 8 | - UTILIZZO DELLA PISTA DI ATLETICA |
Art. | 9 | - PALAZZINA STORICA |
Art. | 10 | - UTILIZZI DA PARTE DELL’ISITUTO SCOLASTICO |
Art. | 11 | - UTILIZZI DIRETTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE |
Art. | 12 | - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
Art. | 13 | - INNOVAZIONI E/O MIGLIORIE |
Art. | 14 | - BAR -RISTORO |
Art. | 15 | - STRUMENTI DI CONTROLLO DEGLI INTERVENTI |
Art. | 16 | - GESTIONE DELLA SICUREZZA – REGISTRI ANTINCENDIO |
Art. | 17 | - MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO |
Art. 18 - TARIFFE DI ACCESSO ED ORARI Art. 19 – PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONI Art. 20 – SUB CONCESSIONE
Art. 21 - VERBALE DI CONSEGNA E RESTITUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO
Parte II - Clausole contrattuali
Art. 22 - DURATA DELLA CONCESSIONE
Art. 23 - PERSONALE ADDETTO E TUTELA DELLO STESSO Art. 24 - DEPOSITO CAUZIONALE
Art. 25 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI
Art. 26 - CANONE DI GESTIONE
Art. 27 - CONTRIBUTO ALLA GESTIONE
Art. 28 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE Art. 29 - SURROGHE E PENALI
Art. 30 - REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE
Art. 31 - VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO Art. 32 - RECESSO
Art. 33 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Art. 34 - FORO COMPETENTE
Art. 35 - PRIVACY
Art. 36 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Art. 37 - STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE – SPESE, IMPOSTE E TASSE
Parte I - PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Art. 1 – Oggetto della concessione
Il Comune di Monza concede l’impianto, collocato nell’area identificata nel Foglio 20 Particelle 000-000-000 del Comune di Monza, interamente recintata, consistente essenzialmente in:
• una palestra polivalente dotata di tribuna e impianto di illuminazione e audio;
• due spogliatoi atleti con relativi servizi;
• un locale infermeria;
• due spogliatoi arbitri con relativi servizi;
• gruppo di servizi per il pubblico;
• locali tecnici;
• una pista di atletica leggera;
• una palazzina dotata, al piano terra, di un bar, una palestra con relativi servizi e spogliatoi e, al primo piano, di uffici;
• oltre alle aree di accesso, impianti elettrici, idraulici e qualsiasi altro impianto od attrezzatura accessoria compresi entro le recinzioni del centro sportivo.
L’impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e perfettamente noto al Concessionario. Tale gestione consiste nella conduzione diretta dell’impianto: l’attività di gestione dovrà essere programmata e pianificata all’inizio di ogni annualità sportiva.
L’affidamento in gestione prevede che il concessionario si faccia carico del rischio operativo e gestionale dell’impianto sportivo, ricevendo un contributo dall’Amministrazione Comunale, a parziale copertura dei servizi erogati per la gestione dell’impianto, così come meglio specificato al s uccessivo art.27.
Art. 2 – Finalità della concessione
Interesse e obiettivo principale dell’Amministrazione Comunale è quello di favorire, nell’ambito dell’utilizzo, la promozione sportiva di base e lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d’uso delle strutture e delle attrezzature. Il concessionario si obbliga ad utilizzarli e gestirli secondo le previsioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’avviso di selezione pubblica, in conformità con il “piano gestionale” presentato in sede di gara e costituente allegato (A) parte integrante della presente concessione.
È quindi vietata, pena la risoluzione della concessione, ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata dall’Amministrazione Comunale.
Art. 3 - Programmazione delle attività sportive e ricreative
In attuazione della proposta di gestione pluriennale di cui al precedente articolo 2, il Concessionario trasmette al Concedente, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione (per il primo anno) e successivamente entro il 30 luglio di ogni anno, il programma dettagliato di utilizzo degli impianti sportivi e degli spazi ricreativi per la stagione sportiva dell’anno successivo. Sono escluse dal suddetto programma le attività dipendenti da calendari che, alla data del 30 luglio, siano ancora in corso di definizione in quanto in attesa di convalide da parte delle Federazioni o di calendari sovraterritoriali. Per tali attività il concessionario ne trasmette la programmazione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui i calendari predetti siano stati resi ufficiali.
Il programma dettagliato di utilizzo dovrà indicare gli orari di apertura degli impianti sportivi e gli utilizzi del Concessionario per la realizzazione delle attività sportive in modo da garantire sempre il servizio sul territorio comunale.
Al fine della verifica dell’attuazione della proposta di gestione pluriennale, il Concessionario trasmette al Concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, la relazione analitica riportante i dati numerici relativi all’utilizzo degli impianti sportivi (gruppi e numero utenti medi settimanali distinti per periodo invernale ed estivo, tipologia di attività svolta, numero accessi alla struttura, ecc…).
Art. 4 – Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti
Il Concessionario conviene con il Concedente che l’impianto deve mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti: lo stesso, infatti, deve consentire che, per tutta la durata della convenzione, il centro sportivo sia realmente aperto alla comunità e all’intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro). Sono escluse feste, quali manifestazioni partitiche e/o di movimenti politici, con il conseguente divieto di utilizzare, in tutto od in parte, gli impianti concessi per attività non
direttamente riconducibili al corretto utilizzo delle strutture o ed alla loro permanente disponibilità a favore della comunità locale, salvo quando richiesto dal Concedente per scopi di interesse pubblico.
Il Concessionario si obbliga, compatibilmente con il programma di cui al precedente art. 3, comma 1°, a
promuovere ed organizzare le diverse attività e le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare la fruizione e l’utilizzo del Centro sportivo da parte del pubblico.
Il Concedente si riserva l’accesso all’impianto alle condizioni di seguito meglio precisate all’art.11.
Il Concessionario è responsabile, nei limiti meglio di seguito precisati in merito ai rispettivi oneri manutentivi, del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi ed è tenuto a provvedere direttamente all’eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Concedente situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte dello stesso, al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.
Art. 5 – Oneri del Concedente
Sono a carico del Concedente gli interventi di manutenzione straordinaria.
Per i fabbricati ed impianti eventualmente realizzati dal concessionario, previa procedura autorizzativa da parte del Comune di Monza, la manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del Concessionario stesso sino alla scadenza della convenzione.
Art. 6. – Obblighi del Concessionario
Con la sottoscrizione del presente atto, il Concessionario si obbliga:
- ad installare, all’ingresso di ciascun impianto, un cartello recante la dicitura “Comune di Monza - centro sportivo Forti e Liberi” delle dimensioni di mt. 2 per mt. 1 circa, che contenga gli orari di apertura del centro e il simbolo del Comune di Monza, nonché a citare tale intestazione in tutte le comunicazioni al pubblico;
- a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso scritto da parte del Concedente;
- ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all’atto della consegna ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
- a segnalare immediatamente al Concedente tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- a tenere indenne il Concedente da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- ad applicare le tariffe di accesso agli impianti per servizi indifferenziati allegate alla presente convenzione (All. B);
- a segnalare al Concedente le necessità di interventi straordinari alle strutture ed ai campi di gioco e a
richiedere l’autorizzazione qualora siano di competenza del concessionario;
- a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell’area di sedime degli impianti, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l’ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario;
- ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria, comprese le alberature e le aree verdi, necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione e al fine di assicurare costantemente la loro agibilità, il mantenimento in stato di perfetta efficienza, oltre l’idoneità all’uso della struttura, delle sue pertinenze e degli impianti in essa presenti, anche sotto il profilo igienico sanitario;
- ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità
civile;
- a stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia, di telefono, per l’energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti;
- a provvedere, entro la data di affidamento delle attività, ad intestare a proprio nome i contratti di utenza relativi agli impianti esistenti, ovvero a rimborsare integralmente all’attuale intestatario, previo accordo con il medesimo, le spese nel frattempo da esso sostenute a tale titolo e, in ogni caso, a provvedere alla diretta intestazione dei contratti di utenza entro 30 giorni dalla data di approvazione dell’affidamento in uso;
- a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;
- ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Concedente, senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
- a garantire che le attività poste in essere nell’ambito della normale gestione del centro sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai residenti nelle aree limitrofe; fatti salvi gli obblighi del proprietario dell’immobile, tutte le altre autorizzazioni connesse all’uso dello stesso (anche eventuale) permangono in capo al concessionario. Tali autorizzazioni dovranno essere richieste autonomamente ed intestate al legale rappresentante della società sportiva.
- a garantire, nel caso di gare e/o manifestazioni aperte al pubblico, il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza per gli spettatori, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone o cose;
- ad assumere a proprio carico l’onere, nel caso di gare e/o manifestazioni aperte al pubblico, dell’ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge;
- a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport che il
Concedente proporrà di attuare, in accordo con le parti, nel corso di ogni anno;
- a presentare entro il 30 luglio di ogni anno, oltre alla programmazione delle attività prevista dall’art. 3, una relazione riepilogativa delle iniziative effettuate per l’uso pubblico del centro;
- a presentare annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo di gestione della società come
specificato al successivo art. 15;
- a presentare annualmente entro il 30 settembre una relazione analitica riportante i dati numerici come previsto dall’art. 3 comma 3;
- a restituire gli immobili e gli impianti, al termine della convenzione, in condizioni tali da essere
funzionalmente adeguati alla loro destinazione.
Art. 7 – Oneri del Concessionario
Il Concessionario è tenuto a provvedere ai seguenti interventi di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, da effettuare nel rispetto della normativa vigente, di cui si dà un elenco a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti, interni;
- riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e
serramenti interni;
- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o
sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento;
- manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione, con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- manutenzione dei gruppi elettrogeni;
- verifica periodica degli idranti e degli estintori;
- verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti: riparazione e sostituzione della rete di recinzione e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- manutenzione dei pozzi artesiani;
- riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde (il concessionario si impegna a conservare e migliorare il patrimonio e gli spazi verdi esistenti nell’impianto al momento della consegna);
- riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva, quali: panchine, porte di gioco, ecc...;
- vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;
- verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
- verifica biennale di impianti di messa a terra.
È fatto divieto al Concessionario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta dell’Ufficio Concessioni impianti sportivi a terzi.
Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando il Concedente estraneo a qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, fatta salva l’osservanza di quanto disposto al successivo art. 20.
Il Concessionario è tenuto altresì a:
a) provvedere, a proprie cure e spese, allo sgombero della neve all’esterno della palazzina storica per garantire l’accesso e l’agibilità all’impianto, secondo le disposizioni emanate in materia dall’Amministrazione Comunale;
b) provvedere a compiere quanto prescritto dalle autorità di Pubblica Sicurezza e da ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l’uso dell’impianto, nonché ad assicurare il rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni; gli interventi derivanti dall’applicazione di cui al presente punto saranno a totale onere e cura del concessionario qualora derivanti da eventuali manifestazioni mentre, qualora derivanti dall’ordinaria gestione dell’impianto, saranno posti a carico di concedente e concessionario in conformità a quanto disciplinato dal presente capitolato in materia di manutenzioni;
c) provvedere a proprio totale onere e cura alla tenuta di una sala di medicazione completa delle attrezzature e dei farmaci di primo impiego, del materiale di medicazione terapeutico necessari per le emergenze, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
d) obbligo di mantenimento delle attività commerciali pure nel limite massimo del 10% dei ricavi, pena la revoca della concessione ed il conseguente avvio della procedura per un nuovo affidamento;
Art. 8 – Utilizzo della pista di atletica
Attesa la ridotta presenza in città di impianti destinati alla pratica dell’atletica leggera, il Concessionario dovrà riservare una quota di utilizzo della pista di atletica, per un monte ore pari ad ore 12 alla settimana, a favore di società di atletica leggera non concessionarie e che abbiano una radicata presenza nel territorio cittadino: l'utilizzatore dovrà corrispondere al concessionario le tariffe previste e le somme percepite non verranno computate al fine del calcolo della percentuale del 10% delle attività commerciali pure, di cui all'art. 7, u.c. lett. d). Al fine di contemperare le esigenze della concessionaria con le finalità di cui al presente articolo, la riserva di dovrà venire così articolata:
dal lunedì al venerdì 6 ore complessive, a partire dalle ore 21:00; sabato e domenica 3 ore al giorno, a partire dalle ore 14:00.
Art. 9 – Palazzina storica
Al fine di garantire la destinazione museale prevista nel lascito storico del 1941 da parte della società Anonima Pro Palestra Forti e Liberi all’Amministrazione Comunale di Monza, mediante il mantenimento nella Palazzina storica di spazi adibiti a tale fine, la Concessionaria si obbliga ad accettare gli obblighi derivanti dalle convenzioni che il Concedente potrà stipulare con soggetti terzi per il riordino e la valorizzazione della dotazione storica e l’esposizione della stessa in locali della Palazzina storica.
Art. 10 – Utilizzi da parte dell’istituto scolastico
È fatto obbligo al concessionario, per tutta la durata della concessione, di ospitare gratuitamente il Liceo Artistico Xxxxx Xxxxxxxxx, con stipula di una convenzione tra concessionario e scuola che preveda, tra l'altro:
mantenimento dell'attuale monte ore a disposizione della scuola;
obblighi di vigilanza degli alunni e degli spazi concessi, limitatamente ai periodi d'uso, in capo alla scuola, con obbligo di ripristino o risarcimento per danni riconducibili ai periodi d'uso;
Le richieste della scuola dovranno pervenire direttamente al Concessionario entro la data del 30 giugno
di ogni anno (per l’anno scolastico 2018/2019 il calendario verrà definito sulla base delle richieste pervenute al Servizio Sport, d’intesa con lo stesso).
Qualora venisse meno la necessità di utilizzo da parte del Liceo Artistico Statale o di altri istituti scolastici, l’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di utilizzo delle palestre per attività proprie o in collaborazione con terzi. Diversamente, verrà ridefinito il contributo erogato dall’Amministrazione comunale ai sensi del successivo art.27.
Art. 11 – Utilizzi diretti dell’Amministrazione Comunale
Il Concedente avrà facoltà di utilizzo gratuito di n. 5 giornate annue per manifestazioni organizzate in proprio o in collaborazione con terzi, a carattere sportivo e non, compatibili con la struttura, con ingresso gratuito ovvero a pagamento, ma con finalità benefiche, ad esclusione dei servizi accessori (es. tecnico addetto impianti elettrici, personale di sicurezza, pulizia, copertura parterre, ecc…) che dovranno essere rimborsati al Concessionario dall’Amministrazione Comunale o dal soggetto beneficiario.
Le attività dovranno svolgersi in date da concordare con il concessionario, in modo che non intralcino l’attività programmata, comunicandolo con congruo anticipo, per utilizzi compatibili con la destinazione d’uso dell’impianto.
Sono assicurati al Concedente gli spazi già concessi per i camp estivi multisport 2018 , 2019 e 2020, come da allegati (C) al presente capitolato.
Art. 12 – Interventi di manutenzione straordinaria
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono mantenuti a totale carico del Concedente in quanto l'impianto in parola, rispetto ai restanti impianti a bassa o nulla redditività economica, richiede un livello di manutenzione ordinaria, pulizia e custodia di più elevata complessità, nonché una quota di consumi per utenze ben superiore.
Art. 13 - Innovazioni e/o migliorie
Qualsiasi innovazione, modifica, miglioria o addizione il concessionario volesse apportare all'impianto, a proprie spese, dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dal Concedente.
Il progetto definitivo di eventuali opere di miglioria dovrà, nella versione definitiva (quale risulta descritta dall’Articolo 23, settimo comma, d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni regolamentari), essere corredato, ove necessario, dal piano di sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Tale progetto sarà sottoposto al preventivo esame dell’Amministrazione che provvederà a formulare la propria valutazione, con le eventuali indi cazioni modificative e sostitutive, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto completo in ogni sua parte. Il Concessionario si impegna a produrre gli elaborati corretti o modificati secondo le indicazioni impartite dal Concedente; dette correzioni o modificazioni non dovranno comportare una spesa complessiva - per ciascun intervento - inferiore a quanto previsto dal progetto presentato.
Il Concedente dovrà approvare il progetto esecutivo delle opere, cui seguirà la richiesta di permesso di costruire e la denuncia inizio attività.
Per ciascun opera dovrà essere predisposto, se ritenuto necessario dal RUP, il progetto esecutivo redatto con le modalità previste dal quinto comma del richiamato Articolo 23 del d.lgs. n. 50/2017 e successive modifiche e integrazioni. I lavori saranno appaltati dal concessionario ad imprese in possesso dei requisiti prescritti per l’esecuzione di lavori pubblici di identica natura. Le operazioni di collaudo saranno effettuate, a spese del concessionario, a cura di collaudatore/i nominato/i dal Concedente. Le operazioni di collaudo, alle quali il concessionario si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione (ivi comprese le opere di rifacimento e/o di integrazione ordinate dal collaudatore per rendere le opere conformi al progetto e perfettamente utilizzabili), dovranno essere ultimate entro sessanta giorni dal loro inizio, salve le prove che richiedono particolari condizioni per essere eseguite.
Le opere realizzate saranno devolute gratuitamente al Comune di Monza, se totalmente ammortizzati,
con conseguente diritto del concessionario esclusivamente all’indennizzo delle opere/migliorie eseguite, per la parte non ammortizzata, con oneri a carico del concessionario subentrante e senza inserimento dei costi correlati nelle variazioni relative al Quadro Economico iniziale (all.D).
Nel caso di acquisto di beni durevoli questi ultimi saranno inventariati e rimarranno di proprietà comunale.
Art. 14 - Bar-ristoro
Al Concessionario è affidata la gestione del bar all’interno dell’impianto sportivo.
Eventuali spese di arredo e di adeguamento della zona bar/ristorante sono a totale carico del Concessionario. Alla scadenza del presente contratto il bar ed i suoi arredamenti diverranno di proprietà dell’Amministrazione, senza che alcun indennizzo sia dovuto al Concessionario.
Al Concessionario è riconosciuta, altresì, la facoltà di installare, in luoghi del Centro sportivo, preventivamente concordati con i competenti uffici comunali, distributori automatici di bevande e alimenti.
Per la gestione del bar-ristoro, il concessionario deve chiedere ed ottenere le prescritte autorizzazioni di legge, così come relativamente ai distributori automatici di alimenti e bevande.
Il Concessionario, contestualmente alla presentazione delle istanze volte ad ottenere il rilascio da parte dei competenti uffici delle licenze e/o autorizzazioni prescritte, per lo svolgimento delle predette attività, dalla legge o dai regolamenti e, in particolare, dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S), deve presentare al Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti specifica comunicazione relativa all’avvenuta presentazione delle stesse.
Sono a carico del concessionario gli adeguamenti necessari ad ottenere le licenze e le autorizzazioni necessarie all’esercizio del bar.
Qualora lo svolgimento di tale attività complementare comporti la trasformazione a carattere permanente della destinazione di alcuni locali, il Concessionario, prima di avviare i relativi iter autorizzatori presso i competenti uffici, deve ottenere apposito “nulla osta” dal Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti del Comune, volto a verificare il carattere non pregiudizievole delle attività stesse nei confronti del servizio in gestione.
I prezzi delle consumazioni devono essere esposti in modo visibile e non devono superare quelli di mercato privati degli esercizi pubblici. Ai sensi della normativa vigente non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.
Il concessionario, ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, deve rispettare, oltre alla normativa stabilita dalla legge vigente in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che la autorità di pubblica sicurezza preposta riterrà di imporgli, nel pubblico interesse. Le autorizzazioni in argomento saranno rilasciate al Concessionario e saranno valide per tutto il periodo di durata del contratto di conduzione e gestione degli impianti. L’espletamento delle attività complementari dà diritto al concessionario di trattenere per sé gli introiti derivanti dalla gestione. Il Concessionario può svolgere l’attività in oggetto direttamente o affidandola a terzi, senza che ciò costituisca sub-concessione o cessione parziale del presente contratto, nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 20.
Art. 15 – Strumenti di controllo degli interventi
Il Concessionario deve presentare al Concedente, entro il 30 settembre di ogni anno di durata del contratto, il bilancio consuntivo relativo all’anno sportivo passato correlato dal relativo verbale di approvazione del Consiglio di Amministrazione dei soci e il bilancio preventivo. Il concessionario è obbligato a fornire, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di un’eventuale specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che il Concedente riterrà necessari per il completo esame del quadro di cui sopra.
Il Concedente, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere all’impianto sportivo e ai singoli impianti o locali del medesimo, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:
- l’esatta osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni previste nel presente atto;
- la regolare effettuazione delle operazioni di manutenzione atte a mantenere l’impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti.
Il Concessionario dovrà, inoltre, tenere un libretto manutenzioni aggiornato e compilato dalle ditte
specializzate che dovessero intervenire.
A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati, qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti degli impianti e per il personale ai medesimi adibito, il Concedente intima al Concessionario l’esecuzione dei lavori dovuti in base alla presente convenzione e comunque necessari a garantire la sicurezza nell’impianto gestito, inviando formale diffida e assegnando un termine temporale per provvedere. Nel caso di persistenza nel comportamento omissivo, allo scadere del periodo indicato nella diffida, il Concedente si riserva di valutare l’applicazione di penali proporzionate alla gravità dell’inadempimento commesso, salvo i casi di revoca previsti dalla presente convenzione.
Nelle more di realizzazione di interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la situazione di pericolo sia confermata dal Concedente, il Concessionario ha l’obbligo di interdire l’accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori.
Il Concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l’interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli immobili affidati.
Art. 16 – Gestione della sicurezza - registri antincendio
Per tutta la durata del presente contratto, il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell’art.19 del DM 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” e, alla luce del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, deve provvedere a:
- nominare il Responsabile della Sicurezza di ciascun impianto sportivo, il quale deve espressamente accettare l'incarico;
- predisporre il Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di
sicurezza,
al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
- installare/integrare la necessaria segnaletica di sicurezza, per l’individuazione delle vie di uscita, dei
servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio;
- predisporre la planimetria generale per le squadre di soccorso, da esporre all’ingresso dell’impianto, con l’indicazione di: scale e vie di esodo; dei mezzi e degli impianti di estinzione degli incendi; dei dispositivi di arresto dell’impianto elettrico, dell’impianto di distribuzione del gas e del sistema di ventilazione; del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; degli impianti e dei locali con rischio speciale; degli spazi calmi;
- predisporre le planimetrie d'orientamento, da esporre in prossimità delle vie di esodo dallo spazio riservato agli spettatori, con l’indicazione di: spazi calmi;
- posizionare la planimetria stessa (“voi siete qui”);
- nominare il “terzo responsabile”, deputato alla manutenzione e alle verifiche periodiche della centrale termica;
- aggiornare il libretto di centrale termica, con la registrazione delle verifiche periodiche e degli
interventi di manutenzione effettuati;
- richiedere alla A.S.L. competente (o ad altro organismo abilitato) le verifiche periodiche biennali o quinquennali dell’impianto di terra e dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (se presente) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001, e successive modifiche ed integrazioni, e alla conservazione dei verbali rilasciati;
- conservare le dichiarazioni di conformità degli impianti, ai sensi della vigente normativa, complete
degli allegati obbligatori (certificazione requisiti professionali C.C.I.A. e relazione materiali), rilasciate dagli installatori a seguito degli interventi effettuati sugli impianti tecnologici;
- predisporre i registri dei controlli antincendio, uno per ogni sito delle attività soggette alla prevenzione incendi, e tenerli aggiornati rendendoli disponibili in occasione dei controlli delle Autorità competenti.
La compilazione dei suddetti registri è a carico del Responsabile dell’attività e riguarda tutti i controlli e gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e le relative componenti, con specifica funzione antincendio.
I suddetti registri devono essere tenuti presso il Centro sportivo ma, ogni sei mesi, devono essere consegnati in copia all’Ufficio Concessioni impianti sportivi a terzi gli aggiornamenti (le pagine compilate e firmate, secondo le tempistiche definite).
Art. 17 - Manifestazioni aperte al pubblico
Per lo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico il Concessionario dovrà preventivamente ottenere le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in merito e, in qualità di soggetto responsabile, dovrà conformarsi agli obblighi di legge in materia attuali e futuri.
Art. 18 - Tariffe di accesso ed orari
Spettano al Concessionario i proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe per l’accesso e per l’uso dell’impianto sportivo indicate nell’allegato “B” Tariffe, parte integrante della presente convenzione.
Le tariffe proposte potranno essere riviste a partire dal terzo anno di gestione sulla base degli indici
ISTAT. La revisione non potrà essere superiore all’incremento, tra il dicembre dell’annualità precedente e il dicembre dell’anno antecedente a quello in cui viene operata la revisione stessa, dell’indice di variazione ISTAT dei canoni di locazione, e dovrà essere autorizzata dal Dirigente del Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti.
L’accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte, comporta l’immediata risoluzione della convenzione, previa semplice comunicazione raccomandata.
Gli orari di apertura dovranno essere esposti su un pannello chiaramente leggibile all’ingresso di ciascun impianto (pannello recante la dicitura “Comune di Monza - centro sportivo Forti e Liberi” delle dimensioni di 2 mt. x 1 mt. circa che contenga il simbolo del Comune di Monza) e dovranno rispettare quanto formulato nel progetto gestionale presentato in sede di gara.
Art. 19 - Pubblicità e sponsorizzazioni
È consentito al Concessionario l'esercizio di pubblicità all'interno dell’impianto sportivo, nel rispetto delle vigenti norme e tariffe in materia, previa comunicazione all’Ufficio Concessioni Impianti sportivi a terzi per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità.
I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le
aree pertinenti l’impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della presente convenzione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della presente convenzione.
È fatto obbligo al Concessionario di fornire entro i termini di legge il dettaglio della pubblicità esposta all’Ufficio Tributi del Comune, ai fini dell’applicazione della relativa imposta.
È facoltà del Concedente di poter procedere a verifiche e sopralluoghi per il controllo delle suddette disposizioni.
Il Concessionario concede spazi pubblicitari idonei, in forma gratuita, al Concedente per l’affissione di
materiale informativo pubblicitario dello stesso, il cui contenuto non sia in contrasto o, comunque, di nocumento per l’attività commerciale eventualmente svolta dal Concessionario.
Il Concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità.
L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli inconvenienti e danni che, dall’installazione dei mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati a persone e cose.
È data facoltà al concessionario di stipulare contratti di sponsorizzazione, previo nulla osta del Comune di Monza – Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti - con introito da parte del concessionario del contributo di sponsorizzazione. Tali introiti non verranno computati nel 10% di entrate commerciali pure di cui all’art.7, u.c. lett. d).
Art. 20 – Sub-concessione
È fatto espressamente divieto al Concessionario di sub-concedere tutto o in parte e sotto qualsiasi forma il presente atto, pena di decadenza immediata dallo stesso.
È data facoltà al Concessionario di affidare a terzi i servizi sottoelencati, mediante procedura di evidenza pubblica con le modalità previste dal D.lg .vo 50/2016, a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal suddetto decreto:
- bar;
- manutenzioni;
- conduzione caldaie;
- pulizie;
- custodia e servizi di controllo.
I contratti di servizio, corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Sport del Comune di Monza – Ufficio Concessioni impianti sportivi a terzi, prima dell’attivazione del servizio.
Art. 21 – Verbale di consegna e restituzione del centro sportivo
Contestualmente alla stipulazione del presente atto, viene redatto il verbale di consegna degli immobili, delle attrezzature e degli arredi di proprietà comunale, che dovranno essere riconsegnati, alla scadenza della convenzione, nelle medesime condizioni e quantità. Tale verbale, redatto e sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e, come tale, allo stesso materialmente allegato.
Il Concessionario si impegna a sostituire a cura e spese proprie i beni mobili non più utilizzabili a seguito
di rottura o manomissione. Nessuna manchevolezza o inefficienza potrà essere eccepita dal Concessionario se non segnalata nel verbale di consegna e riconosciuta dal Concedente. Resta fatta salva la disciplina dei vizi occulti.
Il Concessionario è obbligato a riconsegnare all’Amministrazione Comunale gli impianti, comprese le addizioni e migliorie, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libero da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata.
Nel caso di inottemperanza l’Amministrazione Comunale procederà allo sgombero d’ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione versata e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere. All’atto della riconsegna degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti i centri oggetto della presente convenzione, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale di restituzione regolare da cui si evinca la consistenza e lo stato di conservazione dei beni. Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per il ripristino del corretto stato manutentivo e di efficienza, l’obbligo del risarcimento.
Parte II - CLAUSOLE CONTRATTUALI
Art. 22 – Durata della concessione
La concessione avrà durata di anni 9 (nove) dalla data di consegna del servizio e comunque sino al 30/06/2027.
È, in ogni caso, escluso il tacito rinnovo.
Art. 23 - Personale addetto e tutela dello stesso
Il Concessionario si impegna a garantire, permanentemente, la presenza e l’opera di tutto il personale necessario per assicurare la perfetta efficienza degli impianti e delle attrezzature, lo stato di perfetta manutenzione, igiene e pulizia dell’intero centro, ivi compresi gli spazi a verde, l’espletamento di tutte le attività (di istruzione, di formazione, di promozione, di assistenza e di sorveglianza) necessarie per l’integrale sfruttamento e per il positivo funzionamento del complesso sportivo, nel numero e con la qualifica dichiarate in sede di gara nel progetto tecnico-gestionale; il personale dovrà essere dotato dei titoli e delle qualificazioni necessarie per l’espletamento delle attività allo stesso affidate. Il Concedente ha facoltà di chiedere e, in tal caso, il Concessionario è tenuto ad attuare - entro novanta giorni dalla richiesta
- l’allontanamento di quelle persone (dipendenti od incaricati) che, con il loro comportamento, costituiscano ragione di giustificate lamentele da parte degli utenti o, comunque, intralcio al buon funzionamento dell’impianto sportivo ove, nonostante la diffida rivolta dal Concedente al Concessionario, la persona interessata non abbia adeguato il proprio comportamento alle esigenze del servizio pubblico.
Il Concedente resta estraneo a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente
o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.
Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
Articolo 24 - Deposito cauzionale
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il Concessionario presterà una cauzione pari ad € 61.485,34 (pari ad un’annualità di canone, determinato applicando l’ammortamento del bene al valore fiscale residuo -così come determinato nel conto patrimoniale dell’Ente e pari ad €. 2.411.189,73, valore abbattuto del 15% in funzione dello stato di conservazione dell'impianto, valutato come “buono”) mediante polizza fideiussoria rilasciata da banca o da primario istituto di assicurazione.
Copia della polizza dovrà essere trasmessa entro e non oltre 20 gg. dalla data di consegna degli impianti all’Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi del Comune di Monza.
Il Concedente provvederà allo svincolo della polizza al termine della concessione, previa verifica da parte degli Uffici Tecnici Comunali del puntuale e corretto adempimento degli obblighi assunti.
La garanzia prestata, contenente la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione e la sua operatività
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi del Comune, garantisce la piena e perfetta esecuzione del presente atto.
Art. 25 – Responsabilità e assicurazioni
Il Concedente non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero deriv are al Concessionario nell’attuazione della convenzione per qualsiasi causa, eccezion fatta per le giornate di utilizzo gratuito dell’impianto a favore del Concedente, secondo quanto previsto nel presente atto.
Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall’Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando il Concedente da qualsivoglia responsabilità e conseguenza civile e penale. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.
A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.
Il Concedente si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi
a rispondere per danni derivanti dalla gestione dell’impianto sportivo dall’esecuzione dell’attività oggetto della convenzione.
Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, deve stipulare, per la stipula del presente contratto, una polizza assicurativa per responsabilità civile “all risk” emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione del presente contratto, con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 senza limite per persona o cose.
Le polizze devono essere mantenute in vigore per l’intera durata del contratto e copia delle medesime deve
essere consegnata all’Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi.
Il Concessionario deve, ogni anno, per tutta la durata della convenzione, consegnare all’amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.
Art. 26 – Canone di gestione
Il canone di gestione dell’impianto, determinato applicando l’ammortamento del bene al valore fiscale residuo (così come determinato nel conto patrimoniale dell’Ente e pari ad € 2.411.189,73), valore abbattuto del 15% in funzione dello stato di conservazione dell'impianto, valutato come “buono”, risulta pari ad € 61.485,34 oltre i.v.a. .
Il pagamento del canone avverrà mediante fatturazione annuale e conseguente regolarizzazione contabile,
tenuto conto dell’erogazione del contributo di cui al successivo art.27.
La fatturazione avverrà con le seguenti scadenze: inizio stagione sportiva acconto € 10.000,00 e saldo a termine stagione sportiva.
Art. 27 – Contributo alla gestione
Al Concessionario verrà erogato dal Concedente un contributo in conto gestione, finalizzato ad assicurare l’equilibrio del Quadro Economico, attesa la classificazione del cespite quale impianto a bassa rilevanza economica. Il contributo annuo, posto a gara quale base d’asta nella misura di €. 52.173,58 (ed assoggettata ad offerta al ribasso), potrà variare in diminuzione, in relazione agli eventuali minori utilizzi della struttura da parte degli istituti scolastici, ovvero dell’incremento delle tariffe annualmente deliberate dal Consiglio Comunale.
Art. 28 – Risoluzione della convenzione
Oltre alle cause di risoluzione di cui all’art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:
- verificarsi, durante il periodo contrattuale, delle clausole di esclusione indicate dall’art. 80 del D.lgs.
50/2016;
- sospensione non autorizzata delle attività per più di n. 45 giorni consecutivi o n. 120 giorni totali non consecutivi nel corso dell’anno;
- utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
- ritardo nell’inizio dell’attività superiore a 90 gg. solari per cause imputabili al Concessionario;
- mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti;
- mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine di 45 gg. dalla data di consegna degli impianti in concessione d’uso;
- affidamento a terzi dei servizi senza la prevista autorizzazione da parte dell’Amministrazione;
- cessione a terzi in tutto o in parte della presente convenzione;
- gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
- mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsti;
- mancato o ritardato pagamento del canone di concessione per più di due rate consecutive.
Art. 29 - Surroghe e penali
In caso di inottemperanza ad uno o più degli obblighi di cui alla presente convenzione, il Concedente provvede alla contestazione scritta, fissando un termine (che il Concessionario riconosce essere perentorio) entro il quale deve provvedere ad ottemperare alla prescrizione violata, nonché a rimuovere gli effetti perduranti della contestata violazione.
Ove il Concessionario non provveda, il Concedente procederà, mediante intervento (diretto od a mezzo di terzo all’uopo incaricato) volto a surrogare il Concessionario, erogando le prestazioni dovute e rivalendosi poi, per le spese sostenute, sulla cauzione; entro i sessanta giorni successivi al prelievo della cauzione, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione stessa ed a consegnarla al Concedente nel suddetto termine, previo inserimento del titolo attestante l’avvenuta reintegrazione. In caso di mancata reintegrazione il rapporto di concessione s’intenderà ipso iure risolto.
Al di là dei casi di risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni, il Concedente comminerà al Concessionario il pagamento delle seguenti penali:
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla richiesta, anche informale, del responsabile dell’Amministrazione nell’esecuzione di interventi posti a carico del Concessionario ai sensi della presente convenzione;
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’intestazione dei contratti di utenza e nel rimborso di quanto dovuto all’Amministrazione o al precedente intestatario;
- € 300,00 per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’attività sportiva della struttura dopo la data di consegna degli impianti fino ad un massimo di 90 giorni, decorsi i quali la concessione si intende risolta;
- € 300,00 per ogni mancata fruizione, imputabile al concessionario, di ogni singola giornata a disposizione dell’Amministrazione Comunale, ai sensi del precedente art. 11;
- da € 100,00 a € 300,00 secondo la gravità dell’infrazione, per ogni altra inosservanza degli obblighi e adempimenti contemplati dalla presente convenzione, non comportante la sua decadenza.
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui il
concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni naturali e conseguenti della comunicazione della contestazione inviata dall’Amministrazione Comunale.
In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, l’Amministrazione Comunale procederà all’applicazione delle citate penali.
È fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
Art. 30 – Revoca per pubblico interesse
Il Concedente potrà revocare la concessione, con preavviso non inferiore ai 2 (due) mesi, per il sopravvenire di motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
Si procederà inoltre alla revoca della concessione ed al conseguente avvio della procedura per un nuovo affidamento, qualora il Concessionario non ottemperi all’obbligo di mantenimento delle attività commerciali pure nel limite massimo del 10% dei ricavi, di cui all’art.7 u.c. lett. d).
Il Concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di 2 (due) mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.
La revoca della concessione da parte dell’Amministrazione Comunale sarà preventivamente comunicata ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni).
Tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell’assetto societario del concessionario, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza del rapporto concessorio dovranno essere comunicati al Concedente entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento.
Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Concedente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del rapporto concessorio, con effetti risolutivi della situazione in essere.
La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l’escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo.
L’importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato dal concess ionario.
L’omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione della concessione e, come tale, sanzionata con l’immediata decadenza del rapporto concessorio, l’escussione della cauzione prestata a garanzia dell’adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno.
Art. 31 - Vicende soggettive del concessionario
Art. 32 - Recesso
Il Concedente si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del Concessionario, anche se non gravi.
Dalla data del recesso il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Concedente, restituendo immediatamente immobili ed attrezzature mobili e fisse adibite al servizio.
È fatta salva l’applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per i quali, oltre che con il deposito cauzionale ed eventuali crediti verso il Concedente, il Concessionario risponde con proprio patrimonio.
Il diritto di recesso è riconosciuto altresì al Concessionario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso.
L’atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A/R o PEC all’Amministrazione Comunale almeno 90 giorni prima.
Art. 33 - Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136 del 13/8/2010 e smi.
A tal fine, tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto, corredate di Codice CIG _______
dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario con addebito sul seguente conto corrente:
IBAN: le persone delegate ad operare sul suddetto c/c risultano essere i sigg.
_______________________________________, nati il __________________________ a _________________
Cod. Fiscale _.
Quanto sopra è dettagliato nel prospetto fornito al Concedente dal Concessionario, che viene materialmente allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
Quanto sopra dovrà essere osservato anche nei casi contemplati dall’art. 20 del presente atto, nonché con
riguardo a tutte le transazioni finanziarie, a qualsiasi titolo, attinenti alla presente convenzione.
Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Monza ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza - della notizia dell’inadempimento della propria controparte (nel caso di affidamento a terzi dei servizi ex art. 16 presente convenzione) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La mancata osservanza di quanto sopra comporterà l’immediata risoluzione di diritto della convenzione, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010.
Art. 34 – Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento della convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Monza.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime l’appaltatore dall’obbligo di eseguire le prestazioni
contrattuali.
Art. 35 – Privacy
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale i dati personali forniti dall’operatore economico saranno raccolti presso il Comune di Monza per le finalità inerenti la presente procedura previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.
Art. 36 – Rinvio a norme di diritto vigenti
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia e alle norme del codice civile in quanto applicabili.
Fanno parte integrante della presente convenzione la planimetria dell’impianto, il verbale di consegna e consistenza e gli allegati sotto elencati.
Art. 37 - Stipulazione della convenzione – spese, imposte e tasse
La convenzione è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dal presente atto sono a carico del Concessionario.
Allegati
A) Quadro economico (presentato in gara dal concessionario)
B) Tariffe
C) Date concessioni camp estivi multisport 2018, 2019 e 2020
D) Piano gestionale (presentato in gara dal concessionario)