REGIONE PIEMONTE BU5 01/02/2018
REGIONE PIEMONTE BU5 01/02/2018
Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 45-6237
L.R. 34/2004 - Programma pluriennale delle Attivita' Produttive 2015/2017 - Mis. 1.9 di cui alla D.G.R. n. 30 - 4504 del 29.12.2016 e D.G.R. n. 24 - 6163 del 15.12.2017 - Contratti di sviluppo - Cofinanziamento contratti di sviluppo ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del Decreto Ministeriale 9 dicembre 2014. Approvazione schema di accordo di sviluppo tra Mise, Regione, Invitalia Spa e la soc. Igor srl.
ERRATA CORRIGE
Per mero errore materiale il testo della deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2017, n. 45-6237, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 4 del 25 gennaio 2018 in modo difforme dal testo deliberato.
Si ripubblica qui di seguito la summenzionata deliberazione in modo corretto.
A relazione dell'Assessore Xx Xxxxxx: Premesso che:
il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24/9/2010, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione amministrativa e con il Ministro del turismo, pubblicato nella G.U. del 24/12/2010, n. 300, in attuazione dell’art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, disciplina la concessione, attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo, di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno;
in particolare gli artt. 8 comma 1, 9 comma 3 e 10 comma 2 del decreto prevedono la possibilità da parte delle Regioni, di cofinanziamento dei contratti di sviluppo da realizzarsi nelle aree di competenza;
il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ‘Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, (cd “Decreto del fare”), all’articolo 3 ha rifinanziato lo strumento dei contratti di sviluppo, consentendone l’applicazione anche a favore delle aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, PMI, limitatamente al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
il decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 97 del 28 aprile 2014, ridefinisce, in attuazione del suddetto articolo 3, le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi attuati mediante la sottoscrizione dei contratti di sviluppo;
il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, reca l’adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all’art. 43 del citato decreto-legge n. 112 del 2008;
il decreto 9 dicembre 2014, al fine di dare continuità all’attuazione della disciplina relativa ai contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, disciplina le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all’art. 43 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 133 in conformità alle disposizioni stabilite dal Regolamento GBER, valide per il periodo 2014 – 2020, per le domande presentate a partire dalla data di apertura dei termini di presentazione delle domande, fissata con il sopraccitato decreto di cui all’art. 9 c. 1;
l’art. 9 bis del decreto del 9 dicembre 2014 - Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni – ha istituito, limitatamente alle domande di agevolazioni presentate ai sensi dell’art. 9 del medesimo decreto, per i programmi di sviluppo che prevedono un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero a 20 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, la possibilità di formare oggetto di Accordi di Sviluppo tra il Ministero, l’Agenzia e l’impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate.
Premesso, inoltre, che:
la legge regionale n. 34/2004 in materia di “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive” disciplina gli interventi per lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive, per l’incremento della competitività e per la crescita del sistema produttivo e dell’occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici;
con la D.G.R. n. 30 – 4504 del 29.12.2016 si è provveduto a prorogare e integrare il Programma pluriennale delle attività produttive 2011/2015 L.R. 34/2004 approvato con D.G.R. n. 36-2237 del 22/06/2011 e modificato con D.G.R. n. 34-2830 del 07/11/2011, con D.G.R. n. 22-4139 del 12/07/2012, con D.G.R. n. 1-7100 del 17/02/2014, con X.X.X. x. 00-000 del 04/08/2014;
la citata DGR 30-4504 del 29.12.2016 ha, tra l’altro, approvato la misura 1.9 che prevede il cofinanziamento dei contratti di sviluppo, con una dotazione finanziaria di 4 milioni di Euro che risultano già impegnati a valere sul cap. 215382 (imp. 1910/2017).
Dato atto che:
- in data 12 dicembre 2016, la società IGOR S.r.l., con sede legale a Xxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00, ha presentato all’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (INVITALIA) una proposta relativa ad un programma di sviluppo industriale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli denominata “Gorgonzola 4.0”, finalizzata all’ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento esistente allo scopo di realizzare un caseificio tecnologicamente avanzato nel comune di Cameri (NO);
- l’istanza presentata dalla società XXXX X.x.x. xx INVITALIA S.p.A. in data 8 marzo 2017 ed integrata in data 7 luglio 2017, è stata finalizzata ad attivare le procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 per sostenere il programma di sviluppo proposto con la suddetta domanda;
- con la nota n. 5265/ININN-GRINV del 13 marzo 2017 INVITALIA S.p.A. ha trasmesso l’istanza ed i relativi allegati alla Regione Piemonte;
- con la nota n. 7468/ININN-GRINV del 12 aprile 2017, integrata con nota n. CDS0009669/ININN-GRINV del 28 luglio 2017, l’Agenzia ha trasmesso le valutazioni in merito alla rilevanza strategica secondo i criteri previsti dal comma 2 dell’articolo 9-bis.
Dato atto, inoltre, che:
con nota del 26.07.2017 prot. 218/UC API, l’Assessorato alle Attività produttive ha comunicato la volontà di cofinanziare l’accordo di sviluppo proposto dalla società XXXX s.r.l. con l’istanza dell’8 marzo 2017, come integrata in data 11.07.2017, a valere sui fondi regionali residui destinati al cofinanziamento dei Contratti di sviluppo di cui alla D.G.R. 30 – 4504 del del 29.12.2016;
il programma di investimento denominato: “Gorgonzola 4.0” presentato dalla società XXXX s.r.l. risponde alla verifica della sussistenza del requisito della rilevanza strategica ai sensi dell’art. 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014 - accordo di sviluppo;
con deliberazione della Giunta regionale n. 24 – 6163 del 15.12.2017 si è stabilito coerentemente con la programmazione regionale di procedere al cofinanziamento di ulteriori programmi di sviluppo proposti ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del decreto 9 dicembre 2014, attivando le procedure
previste, e stabilendo che il suddetto cofinanziamento sia attuato con la concessione di un contributo in conto capitale, nella misura pari al 5% degli investimenti agevolabili, con un limite massimo di € 350.000,00;
l’istanza dell’accordo di sviluppo presentato dalla suddetta società XXXX s.r.l. ai sensi dell’art. 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014 ammonta ad un investimento agevolabile pari ad € 22.820.640,00;
il Ministero dello sviluppo economico, come da suddette note dell’Agenzia, intende finanziare l’accordo di sviluppo per la parte di propria competenza, per complessivi Euro 8.033.092,00, utilizzando le risorse libere da impegni assegnate allo strumento dei contratti di sviluppo dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 maggio 2017;
il cofinanziamento regionale ammissibile relativo all’accordo di sviluppo sopraccitato, ai sensi della DGR n. 24 – 6163 del 15.12.2017 ammonta a € 350.000,00 quale limite massimo concedibile in luogo del 5% (pari ad € 1.141.032,00) dell’importo massimo agevolabile di € 22.820.640,00 nel rispetto del limite del massimale previsto.
Dato atto, inoltre, che:
il presente provvedimento si inserisce nell’ambito della notifica predisposta dall’Italia di cui alla decisione del 9 giugno 2017 n. 3867 final (SA.47694), che ha approvato il regime di aiuto “Contratti di sviluppo agroindustriali” conforme agli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 (2014/c 204/01);
il suddetto cofinanziamento regionale di € 350.000,00 del programma di investimento proposto dalla società IGOR srl trova copertura nell’ambito delle risorse disponibili già impegnate sul cap. 215382 (imp. 1910/2017).
Ritenuto di approvare, nell’ambito del Programma pluriennale delle Attività Produttive 2015/2017 - Mis. 1.9 di cui alla D.G.R. n. 30 – 4504 del 29.12.2016 ed alla D.G.R. n. 24 – 6163 del 15.12.2017, lo schema di Accordo di Sviluppo, allegato (allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e mediante il quale il Ministero dello sviluppo Economico e la Regione si propongono di sostenere gli investimenti proposti dalla società IGOR S.r.l. da realizzarsi nel comune di Cameri (NO), nel periodo 2017/2019, volto a favorire la competitività dell’impresa, nonché a rafforzare la struttura produttiva dei territori di riferimento;
visto l’art. 56 comma 2 lettera b) dello Statuto; visto l’art. 6 della l.r. 22/11/2004 n. 34 e s.m.i.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.
Tutto ciò premesso e considerato;
la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
-di dare atto che il programma di investimento denominato: “Gorgonzola 4.0” presentato dalla società XXXX s.r.l. con sede legale a Xxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00, risponde alla verifica della sussistenza del requisito della rilevanza strategica ai sensi dell’art. 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014 - accordo di sviluppo;
-di cofinanziare il programma di investimento denominato Gorgonzola 4.0” presentato dalla società IGOR s.r.l. conformemente con quanto disposto dalla D.G.R . n. 24 – 6163 del 15.12.2017, e coerentemente con i requisiti della programmazione regionale, mediante la concessione di un contributo in conto capitale di € 350.000,00;
-di approvare lo schema dell’accordo di sviluppo (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, mediante il quale il Ministero dello sviluppo Economico e la Regione si propongono di sostenere gli investimenti proposti dalla società IGOR Srl. da realizzarsi nel comune di Cameri (NO), nel periodo 2017/2019, volto a favorire la competitività dell’impresa, nonché a rafforzare la struttura produttiva dei territori di riferimento;
-di dare atto che il presente provvedimento si inserisce nell’ambito della notifica predisposta dall’Italia di cui alla decisione del 9 giugno 2017 n. 3867 final (SA.47694), che ha approvato il regime di aiuto “Contratti di sviluppo agroindustriali” conforme agli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 (2014/c 204/01);
-di far fronte alla suddetta spesa volta al cofinanziamento dell’Accordo di sviluppo con le risorse disponibili già impegnate sul cap. 215382 (imp. 1910/2017);
-di demandare il Direttore Regionale Competitività del Sistema Regionale alla stipula dell’accordo di Sviluppo tra il Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Piemonte, Invitalia Spa e la società proponente Xxxx Xxx.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della LR 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparenza”.
(omissis)
Allegato
ALLEGATO A) SCHEMA DI ACCORDO DI SVILUPPO
TRA
IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
LA REGIONE PIEMONTE
L’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)
E
LA SOCIETÀ IGOR S.R.L.
di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti”
PREMESSO CHE
La materia dei contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è disciplinata dal decreto 9 dicembre 2014 che stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal Regolamento GBER
n. 651/2014, valide per il periodo 2014 - 2020.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 dicembre 2016, n. 297 recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014, ha introdotto l’articolo 9-bis che prevede che le domande di agevolazioni, presentate ai sensi dell’articolo 9 del decreto 9 dicembre 2014, relative a programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni, possono formare oggetto di Accordi di Sviluppo tra il Ministero, l’Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - INVITALIA (nel seguito Agenzia) e l’impresa proponente, nonché le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, a condizione che il programma di sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.
Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è finalizzato, tra l’altro, al finanziamento di progetti strategici, di rilievo nazionale, interregionale e regionale.
La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in particolare, il comma 703 dell’articolo 1, ha disposto l’impiego della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione mediante Piani operativi rispondenti ad aree tematiche nazionali.
Con delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, sono state individuate, in applicazione dell’articolo 1, comma 703, lett. c), della richiamata legge di stabilità 2015, le aree tematiche di interesse del FSC, e sono state determinate le risorse FSC destinate a Piani operativi afferenti alle aree tematiche.
Con delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 52 è stato approvato il Piano Operativo “Imprese e competitività FSC 2014-2020” finalizzato a promuovere l’innovazione industriale su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo produttivo, tecnologico e occupazionale di aree di crisi e la transizione industriale di comparti produttivi strategici verso produzioni a maggiore valore aggiunto, prevedendo, a tal fine, tra le linee di intervento per sostenere e potenziare gli investimenti l’utilizzo dei “Contratti di sviluppo” per favorire la realizzazione di progetti di investimento strategici e di rilevante dimensione in campo industriale, dei servizi e in quello turistico.
VISTO
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l’adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- l’articolo 43, comma 1, lett. b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che attribuisce all’Agenzia le funzioni di gestione relative all’intervento di cui al medesimo articolo;
- la circolare 25 maggio 2015, n. 39257 recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche e integrazioni in materia di contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 ed, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lett. e), cpv. 1 che ha introdotto l’articolo 9-bis concernente gli “Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni”;
- la nota 21 febbraio 2017, n. 9062 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha dettato all’Agenzia disposizioni operative per l’attivazione delle procedure di cu al suddetto articolo 9-bis;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 maggio 2017, n. 117, con il quale è stata costituita una riserva pari a euro 229.125.000 per il finanziamento degli Accordi di sviluppo di cui al sopra citato articolo 9-bis;
- il Piano Operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 approvato dal CIPE in data 1 dicembre 2016;
- gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, approvati dalla Commissione europea con decisione 2014/C 204/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 204/01 del 1 luglio 2014;
- la Decisione C(2017) 3867 final del 9 giugno 2017, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti denominato “Contratti di sviluppo agroindustriali”;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- in particolare, l’art. 1, comma 1, lett. b), che ha introdotto l’art. 19-bis concernente “Disposizioni specifiche per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”
- la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017, recante indicazioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;
- la deliberazione della Giunta n. 30 – 4504 del 29.12.2016 con la quale la Regione Piemonte ha provveduto ad integrare e prorogare il Programma 2011/2015 per le attività produttive, in attuazione della L.R. 34/2004, inserendo la nuova scheda di misura denominata “Contratti di Sviluppo”,
- la domanda del 12 dicembre 2016, con la quale la società IGOR S.r.l. ha presentato all’ Agenzia una proposta relativa ad un programma di sviluppo industriale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli denominata “Gorgonzola 4.0”, finalizzata all’ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento esistente allo scopo di realizzare un caseificio tecnologicamente avanzato nel comune di Cameri (NO);
- l’istanza presentata dalla società IGOR S.r.l. all’Agenzia in data 8 marzo 2017 ed integrata in data 7 luglio 2017, finalizzata ad attivare le procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 per sostenere il programma proposto con la suddetta domanda presentata in pari data;
- la nota n. 5265/ININN-GRINV del 13 marzo 2017 con la quale l’Agenzia ha trasmesso l’istanza ed i relativi allegati alla Regione Piemonte;
- la nota n. 7468/ININN-GRINV del 12 aprile 2017, integrata con nota n. CDS0009669/ININN-GRINV del 28 luglio 2017, con la quale l’Agenzia ha trasmesso le valutazioni in merito alla rilevanza strategica secondo i criteri previsti dal comma 2 dell’articolo 9-bis;
- la nota del 26.07.2017 prot. n.218/UC API, con la quale la Regione Piemonte ha manifestato la volontà di cofinanziare l’accordo di sviluppo proposto dalla società IGOR S.r.l. con l’istanza dell’8 marzo del 2017, come integrata in data 11.07.2016;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 24 - 6130 del 15.12.2017 con la quale la Regione Piemonte ha fissato criteri e modalità al cofinanziamento regionale per i programmi oggetto dell’Accordo di Sviluppo ai sensi dell’art. 9 bis del D.M. dell’9 dicembre 2014;
- la deliberazione della Giunta regionale n.
del
con la quale la Regione
Piemonte ha approvato il testo del presente Accordo di programma, destinando all'uopo la somma complessiva di Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00);
- il decreto
con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato
la sottoscrizione dell’Accordo;
- l’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
CONSIDERATO CHE
- la domanda di Contratto di sviluppo inoltrata prevede che la società IGOR S.r.l., realizzi un programma di sviluppo industriale, denominato “Gorgonzola 4.0”, per un importo massimo agevolabile pari ad € 22.820.640,00, comprendente investimenti produttivi in macchinari, impianti tecnologici e attrezzature, volti alla realizzazione di un innovativo impianto per la produzione e stagionatura del gorgonzola, con la finalità di riorganizzare e potenziare la propria unità produttiva sita in Cameri (NO);
- con la realizzazione del suddetto programma, l’impresa mira ad ampliare la capacità produttiva dell’impianto esistente in Piemonte, al fine di ottenere un miglioramento qualitativo del prodotto, una maggior efficienza del ciclo produttivo ed una contestuale riduzione dei costi produzione, con l’obiettivo di incrementare l’esportazione di Gorgonzola DOP ed in particolare, la propria quota di export, attualmente pari al 45% dell’intera produzione nazionale destinata ai mercati esteri, favorendo in tal modo il rafforzamento dell’intera filiera produttiva del settore lattiero-caseario;
- il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Piemonte, a seguito di incontri preliminari con l’impresa, hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute occupazionali sui territori interessati;
- la nuova occupazione generata nello stabilimento di Cameri (NO) dalla realizzazione del presente programma agevolato è pari a n. 50 unità;
- la realizzazione dell’investimento proposto favorirà la competitività dell’azienda e delle imprese dell’intera filiera;
- alla luce della valutazione dell’Agenzia trasmessa con le citate note del 12 aprile 2017 e del 28 luglio 2017, nonché delle valutazioni successive alle negoziazioni, il programma di sviluppo industriale proposto è da considerarsi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e, pertanto, ritenuto coerente con i criteri previsti dall’articolo 9-bis, comma 2, introdotto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, in particolare in relazione alla coerenza degli investimenti al piano nazionale Industria 4.0;
- il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Piemonte intendono pertanto sottoscrivere un Accordo di Sviluppo (l’Accordo) con la società IGOR S.r.l., ai sensi dell’articolo 9-bis del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, introdotto dal citato decreto 8 novembre 2016;
- l’Agenzia sulla base delle verifiche preliminari, giudica il documento progettuale coerente con i requisiti richiesti per l’applicazione della normativa relativa ai contratti di sviluppo;
- sulla base dei dati progettuali inoltrati, e delle preliminari verifiche dell’Agenzia, si stima che l’attuazione dell’intervento comporterà le seguenti spese e costi ammissibili:
IGOR S.r.l. | Investimenti previsti | Investimenti massimi agevolabili | Agevolazioni concedibili | Agevolazioni massime concedibili | |
Contributo c/impianti | Finanziamento agevolato | ||||
Investimenti produttivi | 22.820.640,00 | 22.820.640,00 | 0.000.000,00 | - | 0.000.000,00 |
- pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta pari a Euro 8.215.430,00
(ottomilioniduecentoquindicimilaquattrocentotrenta/00);
- a tale somma è necessario aggiungere i costi di gestione dell’intervento, nella misura massima di Euro 167.662,00 (centosessantasettemilaseicento sessantadue/00);
- la Regione Piemonte, in relazione al predetto contratto di sviluppo, coerentemente con le modalità e criteri stabiliti con DGR 24 - 6130 del 15.12.2017 intende far fronte all’apporto di sua competenza, pari a complessivi Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), di cui Euro 7.000,00 (settemila/00) per costi di gestione, tramite l’utilizzo delle risorse residue destinate al cofinanziamento dei contratti di sviluppo con deliberazione della Giunta regionale n. 30-4504 del 29 dicembre 2016;
- il Ministero dello sviluppo economico intende far fronte all’apporto di sua competenza, per complessivi Euro 8.033.092,00 (ottomilionitrentatremilanovantadue/00), di cui Euro 160.662,00 (centosessantamilaseicentosessantadue/00) per costi di gestione, utilizzando le risorse libere da impegni assegnate allo strumento dei contratti di sviluppo dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 maggio 2017;
- la società IGOR S.r.l., in conformità alle disposizioni previste all’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiara di non aver affidato, a decorrere dall’entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, di natura autonoma o subordinata, incarichi a ex dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico o della Regione Piemonte che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero o della Regione che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
Tutto ciò premesso, le Parti:
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Premesse)
Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente
Accordo.
Articolo 2
(Finalità)
1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Piemonte si propongono di sostenere gli investimenti proposti dalla IGOR S.r.l., come descritti nella proposta di contratto di sviluppo, da realizzare nel comune di Cameri (NO), nel periodo 2017-2019, finalizzato a favorire la competitività dell’impresa, nonché rafforzare la struttura produttiva dei territori di riferimento;
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Piemonte si impegnano a mettere a disposizione risorse per l’attuazione del Contratto di sviluppo di cui alla domanda presentata in data 12 dicembre 2016 ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii. Tale impegno è da ritenersi subordinato all'esito positivo dell'istruttoria di cui all'articolo 9 del suddetto decreto, tenuto conto degli ulteriori requisiti e condizioni di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017.
Articolo 3
(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)
1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è disposta nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa dei Contratti di sviluppo e nel rispetto delle intensità massime di aiuto stabilite dagli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 ed è subordinata alla valutazione di merito, da parte dell’Agenzia, della proposta di contratto di sviluppo indicata all’articolo 2, punto 1, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii, nonché dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017. Resta, pertanto, fermo che per effetto del presente Accordo l’impresa non matura alcun diritto alle agevolazioni.
Articolo 4
(Quadro finanziario dell’Accordo)
1. Al fine di consentire il finanziamento del contratto di sviluppo proposto dalla società IGOR S.r.l., i cui costi ammissibili saranno definiti secondo quanto indicato all’articolo 3, le Parti mettono a disposizione risorse finanziarie nel limite massimo di Euro 8.383.092,00 (ottomilionitrecentottantatremilanovantadue/00), con la seguente ripartizione:
IGOR S.r.l. | Investimenti massimi agevolabili | Contributo massimo concedibile | Finanziamento Agevolato | Agevolazione massima concedibile | Copertura Euro |
Investimenti produttivi | 22.820.640,00 | 8.215.430,00 | - | 8.215.430,00 | MiSE: 8.033.092,00 Xxxxxxx Xxxxxxxx:000.000,00 |
Costi di gestione | 167.662,00 |
2. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Piemonte, nel limite indicato nella precedente tabella, sono poste a carico degli stanziamenti programmati con la deliberazione della Giunta regionale n. 30 – 4504 del 29.12.2016;
3. Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico nel limite indicato nella precedente tabella, sono poste a carico del decreto del ministro dello sviluppo economico 9 maggio 2017;
4. Sia le risorse nazionali che quelle regionali sono rese disponibili nella contabilità speciale 1726 e saranno trasferite periodicamente all’Agenzia sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.
Articolo 5
(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)
1. La società IGOR S.r.l. si impegna al pieno rispetto di tutti gli obblighi ed impegni di cui al contratto di sviluppo presentato, ai sensi di quanto previsto del decreto 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii.;
2. La IGOR S.r.l. decade dal beneficio ricevuto qualora:
a. riduca l’entità dell’investimento dichiarato nella proposta di contratto di sviluppo e/o nell’istanza di attivazione dell’Accordo di sviluppo in misura tale da pregiudicarne l’organicità e la funzionalità;
b. nei 5 anni successivi alla data di conclusione del programma agevolato, decida di delocalizzare o cessare la propria attività .
3. La I.G.O.R. S.r.l. decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del programma agevolato, non mantenga i livelli occupazionali dichiarati nella proposta di contratto di sviluppo e/o nell’istanza di attivazione dell’Accordo di Sviluppo, salvo scostamenti adeguatamente motivati che potranno essere valutati, ed eventualmente approvati, dalle parti pubbliche del presente Accordo.
Articolo 6
(Impegni dei soggetti sottoscrittori)
1. Le “Parti” del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo;
utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
procedere periodicamente alla verifica dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dall’Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato Tecnico di cui all’articolo 7.
2. Al fine di trasferire al Ministero dello sviluppo economico la provvista massima di Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) la Regione Piemonte si impegna, in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, a versare l’importo di rispettiva competenza, con le seguenti modalità:
- 80% entro novanta giorni dalla firma del presente Accordo; - 20% a saldo, a seguito della relazione di avvenuta realizzazione del progetto di investimento redatta da Invitalia, comprensiva dell’indicazione dell’investimento finale ammesso e del calcolo delle agevolazioni spettanti (fatte salve eventuali successive rettifiche della Commissione di accertamento ministeriale) Il Ministero dello sviluppo economico si impegna a trasferire periodicamente le somme all’Agenzia, sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.
Articolo 7
(Comitato tecnico)
1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito un Comitato tecnico per l’attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi di cui al presente Accordo composto da cinque membri, di cui due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, tra i quali viene individuato il Presidente, uno in rappresentanza della Regione Piemonte, uno in rappresentanza dell’Agenzia ed uno in rappresentanza della società IGOR S.r.l.
2. Il Comitato tecnico ha il compito di provvedere a:
monitorare e coordinare le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo;
valutare le eventuali variazioni dell’Accordo, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che siano approvate all’unanimità dalle Parti pubbliche;
verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nel presente Accordo, predisponendo un’apposita relazione.
3. Il Comitato tecnico si riunisce almeno una volta all’anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte.
Articolo 8
(Durata dell’Accordo)
1. Il presente Accordo ha durata fino al 30 giugno 2021 ovvero fino alla eventuale precedente data di completamento della erogazione delle agevolazioni previste dal contratto di sviluppo.
2. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogare l’efficacia dell’Accordo o di rinnovarlo in tutto o in parte.
3. Il presente Accordo cesserà di avere efficacia tra le Parti in ogni caso in cui cessi di avere efficacia ovvero sia dichiarato risolto il contratto di sviluppo sottoscritto.
Articolo 9
(Disposizioni generali e finali)
1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L’efficacia dell’Accordo resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti.
3. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all’articolo 7, possono aderire all’Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
4. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.
Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.
Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.
Ministero dello sviluppo economico
Direttore Generale degli incentivi alle imprese Xxxxx Xxxxxxx
Regione Piemonte
Direttore Competitività del sistema regionale Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx
Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.P.A. (INVITALIA)
Amministratore delegato Xxxxxxxx Xxxxxx
XXXX X.x.x.
Amministratore delegato Xxxxx Xxxxxxxx