Assicurazione R.C. Auto
(Imbarcazioni)
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)
Società Cattolica di Assicurazione – S.p.A
Prodotto: “Cattolica&Motori”
Data di aggiornamento: 01/06/2022 – il presente DIP è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Dati Societari
La SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – S.p.A. ha sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 – 00000 Xxxxxx – tel. 0000000000 – fax 0000000000 – sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx – e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – pec: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Autorizzazione all’esercizio dell’impresa
La Compagnia è stata autorizzata all’esercizio quale impresa di assicurazione a norma dell’art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237. È iscritta all’albo Imprese ISVAP n. 1.00012, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare:
• del Patrimonio Netto è pari a 2.189,378 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685,044 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.497,343 milioni di euro);
• del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.278,148 milioni di euro (a);
• del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 536,901 milioni di euro;
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.597,164 milioni di euro (b)
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 2.065,471 milioni di euro. Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,03 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxx.xx/xx
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
L’ampiezza dell’impegno della Compagnia è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
Puoi concordare con la Compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge ed indicati nel DIP (6,450 milioni di euro per i danni alla persona e 1,300 milioni di euro per i danni alle cose), accettando di pagare un premio più alto.
Massimali
Garanzie estese | Con la sottoscrizione della garanzia di responsabilità civile potrai usufruire gratuitamente dell’estensione alla Condizione speciale D, purché regolarmente identificate in polizza. La garanzia copre i danni involontariamente cagionati a cose od animali di terzi non trasportati. |
Tipo di guida | Non sono previste formule di personalizzazione sulla base del conducente del natante. |
OPZIONI FACOLTATIVE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Estensione limiti di navigazione | Se acquisti questa garanzia, i limiti di navigazione sono estesi al Mar Nero, alle coste orientali dell’Oceano Atlantico, fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie. |
Attività idrosciatoria | Se acquisti questa garanzia, sono coperti i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, durante l’attività idrosciatoria, di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. AUTO pagando un premio aggiuntivo?
Non sono previste garanzie aggiuntive rispetto alla garanzia di base.
Che cosa non è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.
Ci sono limiti di copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Compagnia? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Il contraente o l’assicurato devono comunicare il sinistro R.C. AUTO alla Compagnia o all’Agenzia, presso la quale è stato stipulato il contratto, entro 3 giorni. La denuncia deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia assicuratrice di controparte. Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su xxx.xxxxxx.xx. |
Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto all’assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione. |
Obblighi dell’impresa | La Compagnia deve formulare un’offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro tempi che variano da 30 a 90 giorni dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti di danni a cose o danni a persone. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri il contraente e l’assicurato hanno il diritto di prendere in visione i relativi atti ai sensi del D.M. 191/2008. |
Quando e come devo pagare?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP. |
Sospensione | Non è possibile sospendere il contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Se la stipula del contratto è avvenuta con tecniche di vendita a distanza e intendi avvalerti del diritto di ripensamento, hai 14 giorni di tempo dalla conclusione per recedere dal contratto comunicandolo alla Compagnia. In tal caso hai diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, pari a 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e del contributo al SSN. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP. |
A chi è rivolto questo prodotto?
Il Prodotto Cattolica & Motori è rivolto al proprietario di un’imbarcazione (anche in veste di usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario, o temporaneo intestatario) o all’utilizzatore, che intendono salvaguardare il loro patrimonio dai rischi connessi alla circolazione dell’imbarcazione e riconducibili alla propria responsabilità civile.
Quali costi devo sostenere?
La provvigione media riconosciuta agli intermediari (Agenti) è pari al 12%.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione – S.p.A Servizio Reclami Lungadige Cangrande n° 16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) |
In alternativa al: • Fax n. 045/0000000 • E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Per la garanzia R.C. Auto la Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti della Compagnia, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Per la garanzia R.C. Auto la Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti della Società, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti euro 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Si ricorda che il reclamante potrà attivare: | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - la procedura prevista dall’Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri R.C. Auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non superi euro 15.000; - per la risoluzione delle liti è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione Europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) |
oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.