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NORME CHE REGOLANO I RAPPORTI CON L’ASSICURATO
ART. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 e 1898 C.C..
ART. 2. ALTRE ASSICURAZIONI
L’Assicurato, a parziale deroga di quanto disposto dall’art.1910 C.C. è esonerato dalla preventiva comunicazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, l’Assicurato deve tuttavia darne avviso per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma del terzo comma dell’art.1910 C.C..
In caso di attivazione di altra compagnia, le prestazioni e le garanzie previste nel contratto saranno operanti, entro i limiti indicati, quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori importi addebitati all’Assicurato stesso dalla compagnia che ha erogato la prestazione o la garanzia superando il proprio massimale.
ART. 3. EFFICACIA E DURATA DELLE SINGOLE ADESIONI
La copertura assicurativa ha una durata di 12 mesi dalla data di messa in copertura.
ART. 4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.
ART. 5. LIMITI DI ESPOSIZIONE E LORO SUPERAMENTO
I massimali previsti per le Prestazioni e Xxxxxxxx qui di seguito riportate si intendono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. Le eventuali spese sostenute direttamente dall’Assicurato per una prestazione saranno rimborsate, previa presentazione di validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali), esclusivamente se contemplate e preventivamente autorizzate dalla Società, fatte salve le eventuali esclusioni e/o franchigie previste. Nel caso in cui la prestazione erogata dalla Centrale Operativa preveda dei costi extra o superiori ai limiti di rimborso che restano a carico dell’Assicurato, la Società è tenuta preventivamente a quantificare tali costi, che verranno saldati direttamente dall’ Assicurato.
ART. 6. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI E LIMITI DI RESPONSABILITÀ
In caso di Prestazioni o Xxxxxxxx non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.
La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad una sua mancata o ritardata prestazione a causa dell’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza, di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile. La Società non si assume, altresì, alcuna responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dal fornitore o per i danni da questo provocati.
ART. 7. TERMINE DI PRESCRIZIONE
Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polizza è di due anni a norma dell’art. 2952 C.C..
ART. 8. ASSICURATI
L’assicurazione si intende valida a favore dell’Assicurato, presente nell’elenco degli aventi diritto.
Inter Partner Assistance S.A.
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni
Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxx - Tel.06/42118.1
Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxx Xxxxxx 000 - Xxxxxxxx sociale Є 130.702.613 interamente versato - 100% AXA Partners Holding S.A.
N. Iscrizione all’Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni I.00014 - Autorizzazione Ministeriale n. 19662 del 19.10.1993 Registro delle Imprese di Roma RM – Numero REA 792129 - Part. I.V.A. 04673941003 - Cod. Fisc. 03420940151
Internal
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Glossario
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione ovvero il Cliente del Contraente titolare di un contratto di fornitura di energia o servizi.
Animale domestico: il cane o gatto di proprietà dell’Assicurato o di un suo familiare convivente, così come indicato dalla Contraente nell’apposita Scheda Identificativa riportante il numero di microchip/tatuaggio o di libretto sanitario.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxx – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.
Estero: tutti i Paesi del Mondo esclusa l’Italia.
Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l’Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.
Inabilità temporanea (IT): la temporanea incapacità fisica, totale o parziale, di attendere alle proprie occupazioni. Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea.
Istituto di cura: la struttura veterinaria, regolarmente autorizzata per diagnosi e cure, presso la quale viene effettuato l’intervento chirurgico.
Italia: il territorio della Repubblica italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio:
- improvvisa: la malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all’Assicurato;
- preesistente: la malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'assicurazione.
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.
Nucleo familiare: il coniuge e i figli dell’Assicurato iscritti nello stato di famiglia.
Paese di origine: ai termini della presente Polizza si intende l’Italia.
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Residenza: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxx.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ART. 1. ESTENSIONE TERRITORIALE
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
ART. 2. ASSICURATI
Le prestazioni assicurative sono dovute all’Assicurato o a un suo familiare convivente, i cui dati siano stati comunicati dal Contraente alla Società, nella sua qualità di proprietario di un cane o di un gatto.
L’assicurazione è operante se:
• esiste un regolare libretto sanitario intestato all'animale e, nel caso in cui si tratti di un cane, un sistema di identificazione dell'animale stesso (ad es. tatuaggio);
• l'animale è ospitato in xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx'Xxxxxxxxxx;
• l’animale è di proprietà dell’Assicurato o di una persona del suo nucleo familiare (come specificato nelle Definizioni).
Si precisa che in caso di vendita o cessione dell’animale assicurato, la garanzia si intende automaticamente cessata. La Società si riserva la facoltà di verificare se l’animale è correttamente vaccinato qualora il proprietario risieda in zone dove la vaccinazione è obbligatoria.
ART. 3. OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
• mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;
• con costi a carico della Società entro il limite di 3 (tre) sinistri per animale assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
• senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;
• entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza;
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.
ART. 4. PRESTAZIONI GARANTITE
01 - Consulenza veterinaria d’urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti, in caso di infortunio o malattia improvvisa del proprio Animale domestico, di valutarne urgentemente lo stato di salute e non riesca a reperire il proprio veterinario di fiducia, potrà contattare direttamente la Centrale Operativa per ottenere consulenza telefonica veterinaria.
La Centrale Operativa non fornirà diagnosi, ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere le informazioni di cui necessita.
02 - Spese ricerca per smarrimento
Qualora l’Animale domestico dell’Assicurato sia stato dichiarato scomparso alle autorità competenti, la Centrale Operativa terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca per tutte le spedizioni organizzate da Organismi di salvataggio civili o militari o da Organismi specializzati pubblici o privati fino a concorrenza del massimale di euro 500,00.
03 - Presa a carico pensione in caso di ricovero del padrone/Pet Sitter
In caso di ricovero dell’Assicurato la Centrale Operativa è a disposizione per fornire assistenza nella ricerca e nella presa a carico di una pensione disponibile ad ospitare l’Animale domestico durante l’assenza per ricovero dell’Assicurato. In alternativa, la Centrale Operativa, d’accordo con l’Assicurato, effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà al domicilio dell’Assicurato.
La prestazione è fornita entro il limite di euro 50,00 al giorno per un massimo di 6 giorni.
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04 - Teleconsultazione
Qualora l’Assicurato abbia bisogno di organizzare un consulto veterinario telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa del proprio animale domestico, la Centrale Operativa trasferirà la chiamata al proprio servizio medico veterinario che valuterà, con il consenso dell’Assicurato, se proseguire il colloquio per telefono o passare alla modalità video chiamata, il tutto protetto dal segreto medico.
05 - Prescrizione medica
Nel caso in cui l’Assicurato lo richieda, il servizio medico veterinario provvederà, successivamente alla consulenza telefonica e nel caso in cui questa preveda l’assunzione di un farmaco, a trasmettere una ricetta medica bianca presso la farmacia più vicina al luogo in cui trova l’Assicurato, in modo che quest’ultimo o un suo delegato possano acquistare il medicinale prescritto.
06 - Consegna farmaco veterinario
Qualora l’Assicurato abbia bisogno di reperire urgentemente un farmaco veterinario, conseguentemente a infortunio o malattia improvvisa del proprio Animale domestico e non possa allontanarsi dal quest’ultimo, potrà chiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio domicilio (o al luogo in Italia dove questi risiede temporaneamente). La Centrale Operativa provvederà, rispettando le norme che regolano l’acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il luogo in cui si trova l’Assicurato il denaro, la prescrizione e l’eventuale delega necessari all’acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 (ventiquattro) ore successive.
La Società terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.
ART. 5. ESCLUSIONI
Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a) guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
b) infortuni conseguenti all’uso dell’animale per la caccia;
c) infortuni accaduti durante le manifestazioni sportive;
d) uso professionale dell’animale;
e) uso dell’animale in violazione dalla legislazione vigente (maltrattamenti, manifestazioni vietate, combattimenti)
f) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
g) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
h) dolo o colpa grave dell’Assicurato o di chi abbia in cura, custodia o controllo l'animale;
i) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
j) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
k) violazione della legislazione in materia di salute e di importazione degli animali;
l) partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell’animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti
m) combattimento di animali;
n) utilizzo dell'animale a scopo riproduttivo.
Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l’/il (ri)assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
ART. 6. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa al seguente numero telefonico:
06 42115418
La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.
Inoltre, l’Assicurato dovrà qualificarsi come “ASSICURATO GELSIA” e comunicare:
• numero di polizza
• cognome e nome;
• recapito telefonico al quale essere contattato;
• prestazione richiesta.
La denuncia dovrà essere effettuata prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi. L’inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.
A parziale deroga resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 C.C.).
Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa ovvero da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.
La Società ha facoltà di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.