SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LE SPESE IN ECONOMIA, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LE SPESE IN ECONOMIA, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1 – Ambito di applicazione Art. 2 – Definizioni
TITOLO II PRINCIPI
Art. 3 – Principi generali
Art. 4 – Efficacia amministrativa ed economicità Art. 5 – Divieto di frazionamento artificioso
TITOLO III
CALCOLO DEL VALORE STIMATO DEGLI APPALTI E RELATIVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Art. 6 - Calcolo del valore stimato degli appalti Art. 7 - Spese di piccola entità
Art. 8 - Procedura per acquisti urgenti di modico valore Art. 9 – Affidamenti diretti
Art. 10 – Procedure sotto soglia europea
TITOLO IV
POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 11 – Poteri di spesa
Art. 12 – Responsabile del Procedimento - Individuazione funzioni e responsabilità
TITOLO V
PROCEDURE SOTTO SOGLIA EUROPEA
Art. 13 - Autorizzazione a contrarre
Art. 14 – Selezione degli operatori economici
Art. 15 – Modalità di richiesta e di presentazione delle offerte Art. 16 – Requisiti di partecipazione
Art. 17 – Criteri di aggiudicazione Art. 18 – Procedura di aggiudicazione
Art. 19 – Forme e modalità di pubblicità Art. 20 – Criteri di aggiudicazione
Art. 21 – Offerta
Art. 22 – Garanzia a corredo dell’offerta
Art. 23 - Fasi della procedura di aggiudicazione OEPV Art. 24 – Norme particolari in materia di aggiudicazione Art. 25 – Offerta irrevocabile
Art. 26 – Anomalia delle offerte
TITOLO VI
AGGIUDICAZIONE DELLE GARE SOTTO SOGLIA DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI
Art. 27 – Aggiudicazione
Art. 28 – Stipula del contratto Art. 29 – Pagamenti
Art. 30 – Interessi
TITOLO VII
AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI CONSULENZA SPECIALISTICA ED INCARICHI PROFESSIONALI
Art. 31 – Affidamenti di incarichi di consulenza specialistica ed incarichi professionali
TITOLO VIII
NORME CONTRATTUALI DI CARATTERE GENERALE
Art. 32 – Assicurazioni
TITOLO IX
COLLAUDO CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33 – Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario Art. 34 – Foro competente
Art. 35 – Norme finali ed entrata in vigore
PREMESSA
Il decreto legislativo n. 50/2016 ha recepito in un unico testo normativo, il nuovo Codice Unico Appalti, le direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE recanti la disciplina sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. L’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti è avvenuta il 20/4/2016. Il Codice Appalti, in attuazione dei criteri direttivi conferiti con la legge delega, prevede per le spese sottosoglia per le Imprese pubbliche (quale è ATC Esercizio SPA) e per quelle appartenenti ai settori speciali (ATC SPA svolge l’attività indicata all’art. 118 – Servizi di trasporto) un rinvio ai regolamenti delle imprese che comunque devono essere conformi al rispetto dei principi del Trattato UE a tutela della concorrenza.
L’art. 30 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 recita infatti “Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza”
Il richiamo ai “rispettivi regolamenti” appare come un sostanziale adempimento: viene, quindi, riservato e fatto carico alle stazioni appaltanti/imprese pubbliche dell’onere di prevedere una disciplina “aziendale” in merito dove non vi sia già oppure non sia richiamabile una disciplina legislativa non espressamente derogata o abrogata dal Codice. Il legislatore si è, altresì, preoccupato di indirizzare la potestà regolamentare e la sua applicazione, ribadendo la necessità del rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza.
Il presente Regolamento garantisce pertanto la qualità delle prestazioni ed il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti ATC ESERCIZIO si impegna a rispettare, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità previste dal codice degli appalti e dal regolamento stesso. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codice degli appalti, ai criteri, previsti nella documentazione di gara, ispirati a esigenze di tutela della salute e dell'ambiente. Il presente Regolamento garantisce inoltre che ATC ESERCIZIO non intende limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici. ATC Esercizio S.p.a. adotta quindi il presente Regolamento per la gestione dei contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie, e individua attraverso di esso gli strumenti più adatti per agire con flessibilità, efficacia, efficienza, adottando procedure improntate a criteri di snellezza nei processi di acquisto.
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1 – Ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina l’attività negoziale di valore inferiore alle soglie comunitarie (sotto soglia) della società ATC ESERCIZIO S.p.A., con sede in La Spezia, Xxx Xxxxxxxx 0, ai sensi dell’art. 36 comma 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Art. 2 – Definizioni
Ai fini del presente Regolamento, si applicano le definizioni che seguono:
- ATC Esercizio S.p.a.: il soggetto economico che regola la sua attività negoziale nel rispetto delle norme del presente Regolamento (successivamente denominato nel presente Regolamento come “ATC Esercizio”);
- Attività negoziale: l’attività che si esplica con la stipulazione di contratti, a cui si perviene tramite procedura di gara con confronto concorrenziale fra più soggetti o negoziazione diretta con un singolo soggetto. In generale dal contratto derivano impegni di spesa o previsioni di ricavo;
- Organi di Amministrazione: soggetti, previsti nello statuto di ATC Esercizio o, più in generale, nell’organizzazione aziendale, ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifici nell’ambito del presente Regolamento;
- Codice : Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- Lavori: esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte da ATC Esercizio;
- Forniture: beni strumentali o di consumo acquistati da ATC Esercizio per i propri bisogni;
- Servizi: prestazioni di terzi acquisite da ATC Esercizio per i propri bisogni;
- Albo fornitori: albo dei fornitori e prestatori di servizi di ATC Esercizio in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali;
- Procedura negoziata: procedura di gara in cui ATC Esercizio, direttamente o a seguito di un’indagine sul mercato, consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell’appalto;
- Bando o Avviso di gara: documento, da pubblicarsi con le modalità di volta in volta definite, con cui ATC Esercizio segnala la necessità di acquisire lavori, servizi e/o forniture, contenente, se necessario, l’indicazione dei requisiti minimi di ordine generale, economico e tecnico ritenuti opportuni;
- Spese di piccola entità: spesa che si effettuano tramite il servizio interno di cassa di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché a spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione.
- Affidamento diretto: procedura di affidamento in cui ATC Esercizio negozia direttamente con un soggetto di propria scelta le condizioni per l’affidamento di beni, servizi o lavori entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento (per importo inferiori a € 40.000,00 art. 36 D.Lgs. 50/2016 – per qualsiasi importo in riferimento a quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs 50/2016);
- Procedure sotto soglia europea
Procedure negoziate, relative ad affidamenti di importo ricompreso, per Servizi e Forniture, tra euro 40.000,00 e la soglia comunitaria di riferimento, per il lavori tra euro 40.000,00 e euro 150.000,00 (almeno 5 operatori) e tra euro 150.000,00 e euro 1.000.000,00 (almeno 10 operatori), Art. 10 del presente Regolamento. Dette soglie vengono modificate in seguito alle modifiche apportate all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016.
TITOLO II
PRINCIPI
Art. 3- Principi generali
I principi che regolano le azioni e le attività di ATC ESERCIZIO Sono quelli indicati nella premessa. La pubblicità degli avvisi di gara e l’informazione sull’esito della procedura devono essere garantite nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 72, 73, 76 e 132 del Codice dei contratti.
Non possono essere richieste garanzie o imposte penalità non previste nel Codice dei Contratti.
Si rammenta che le specifiche tecniche relative agli appalti disciplinati dal presente Regolamento non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, né far riferimento ad un marchio, un brevetto o un tipo, o ad un’origine o produzione specifica, che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione è consentita nel caso in cui si rendesse necessaria al fine di garantire una descrizione sufficientemente precisa e intellegibile dell’oggetto dell’appalto, a condizione che sia accompagnata dall’espressione “o equivalente”.
Art. 4 – Efficacia amministrativa ed economicità
Rispetto all’azione interna le procedure, le azioni e le attività devono essere ispirate al principio di economicità, e cioè all’impiego ottimale delle risorse a disposizione; devono conformarsi al principio di efficacia e cioè all’obbligo di conseguire un determinato risultato tramite un’azione idonea; devono riferirsi al principio di efficienza e cioè all’obbligo di rapportare i costi con i benefici derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato.
Art. 5 –Divieto di frazionamento artificioso
Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l’applicazione delle norme del presente Regolamento o quelle del Codice.
In particolare, non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all’anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio di carattere continuativo annuale.
Analogo divieto è disposto per forniture, somministrazioni e lavori che vengono frazionate allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del presente Regolamento o a quelle del Codice.
TITOLO III
CALCOLO DEL VALORE STIMATO DEGLI APPALTI E RELATIVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Art. 6 – Calcolo del valore stimato degli appalti
Ai fini dell’applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato da ATC ESERCIZIO. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni, rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara e quinto d’obbligo.
Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l’intera durata degli stessi.
Si rinvia comunque, per quanto non previsto dal presente articolo, all’art 35 del Codice.
Art. 7 – Spese di piccola entità
Per le spese di piccola entità si fa riferimento al “Regolamento per la gestione di cassa interna” che sia allega (ALL. 1) al presente regolamento divenendone parte integrante.
Art. 8 – Procedura per acquisti urgenti di modico valore
Per acquisti di importo non superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00), in casi di manifesta e motivata urgenza come meglio definito al successivo art. 9 inerente il regolare svolgimento dei servizi di trasporto in condizioni di sicurezza per persone, animali o cose. I fornitori possono essere individuati direttamente dal competente ufficio AA a seguito di regolare richiesta proveniente dall’area PS.
Art. 9 – Affidamenti diretti
In particolare, per i lavori, servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila) è consentito l’affidamento diretto, adeguatamente motivato e solo se l’esclusività del bene sul mercato renda ostativo l’esperimento di una gara, da parte del responsabile del procedimento.
Possono essere disposte direttamente e per qualsiasi importo, senza necessità di confronto concorrenziale, le spese relative a:
a. l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;
b. l'acquisto, la rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;
c. la partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per viaggi e trasferte;
d. l'espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione;
e. servizi postali e telegrafici, pratiche auto;
f. imposte e tasse in genere (quali bollo e valori bollati, registro, vidimazioni libri, compenso su ruolo per servizio di riscossione, raccolta di rifiuti solidi urbani ecc.);
g. diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, per passi carrabili, per visure metriche, catastali ed ipotecarie, per licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali, per licenze di esercizio di depositi, officine ed uffici, per tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, ecc.;
h. tasse di circolazione dei veicoli per i servizi di linea ed ausiliari;
i. personale;
j. affari legali, notarili e di giustizia;
k. pagamento di multe ed ammende, salva rivalsa nei confronti dei responsabili delle infrazioni;
l. spese per contratti di sponsorizzazione;
m. servizi alberghieri e di ristorazione;
n. servizi di trasporto.
Possono, altresì, essere disposte direttamente e per qualsiasi importo, senza necessità di confronto concorrenziale, le spese relative ad acquisti urgenti e indifferibili relativi alla manutenzione dei mezzi e degli immobili ed in attuazione di adempimenti in materia di sicurezza. In relazione alle suddette tipologie, sono qualificati urgenti e indifferibili gli acquisti di beni, gli affidamenti di lavori e le prestazioni di servizi di natura inderogabile determinati da eventi imprevedibili non imputabili ad ATC ESERCIZIO, al punto che la mancata realizzazione è tale da produrre danni o pregiudizi all’esercizio delle attività aziendali.
Gli acquisti urgenti e indifferibili sono comunque ammessi nella misura strettamente necessaria, quando i termini stabiliti per le normali procedure non possono essere rispettati.
E’ inoltre possibile l’affidamento diretto, per qualsiasi importo, per le motivazioni specificate nell’elenco dell’ art. 125 del D.Lgs 50/2016.
Art. 10 – Procedure sotto soglia europea
Per gli affidamenti di appalti di forniture, lavori e servizi, di importo complessivo stimato al di sotto delle soglie europee, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, si adottano le seguenti procedure:
Lavori da 40.000,00 a 150.000,00 mediante procedura negoziata previa consultazione ove esistenti di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Appalti di forniture e servizi da 40.000,00 a 418.000,00 mediante procedura negoziata previa consultazione ove esistenti di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite appositi elenchi di operatori economici o l’albo fornitori. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
Per lavori oltre 1.000.00,00 di euro si seguono le procedure ordinarie. La procedura negoziata può prevedere una seconda fase di negoziazione tendente a conseguire dal/i concorrente/i che ha/hanno presentato offerta ulteriori miglioramenti, secondo quanto prescritto dall’avviso di gara. In ogni caso deve essere espletata una procedura di confronto che garantisca la par condicio a tutti i concorrenti.
Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
TITOLO IV
POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 11 - Poteri di spesa
L’esercizio del potere di spesa, nonché la competenza ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento, è demandato all’amministratore unico della Società.
Art. 12 - Responsabile del Procedimento - Individuazione funzioni e responsabilità
Tutte le fasi di ogni singolo procedimento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un “Responsabile del procedimento”. La funzione di responsabile del procedimento è attribuita, senza alcuna formalità, al Dirigente del servizio competente.
Il responsabile del procedimento è colui che esprime le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni e il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto, provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addivenire alla conclusione del contratto, è incaricato di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell’esecutore di lavori.
L’attività e le competenze del responsabile del procedimento sono individuate nelle linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 – recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” – approvate dal consiglio dell’autorità con delibera 1096 del 26 Ottobre 2016.
Nell’ambito delle proprie funzioni, il responsabile del procedimento può avvalersi delle competenze dei diversi dipendenti aziendali, anche delegando specifiche attività.
La responsabilità della procedura rimane sempre e comunque attribuita al responsabile del procedimento, come sopra individuato.
TITOLO V
PROCEDURE SOTTO SOGLIA EUROPEA
Art. 13 – Autorizzazione a contrarre
Le gare sotto soglia europea sono autorizzate con deliberazione dell’Organo di amministrazione, mediante formale approvazione dei documenti di gara o della richiesta di offerta e le altre norme generali che regolano la gara o sono funzionali all’affidamento. Le gare si svolgono in conformità a quanto descritto nei successivi articoli e conformemente a quanto indicato linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 – recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” – approvate dal consiglio dell’autorità con delibera 1097 del 26 Ottobre 2016.
Art. 14– Selezione degli operatori economici
Salvo l’affidamento diretto, per le procedure negoziate relative a lavori, forniture e servizi è necessario promuovere il più possibile la concorrenza che ATC ESERCIZIO garantisce mediante la rotazione degli operatori economici . Resta salva la facoltà di ATC ESERCIZIO di invitare l’operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l’aggiudicazione di contratti di pari oggetto.
I soggetti da invitare alle procedure si individuano di norma tra quelli iscritti nell’elenco dei Fornitori per le categorie merceologiche di forniture e servizi e di lavori oggetto della procedura; nel caso in cui non vi siano soggetti iscritti all’Elenco Fornitori o non sussistano in numero tale da assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, ATC ESERCIZIO potrà procedere ad una preliminare ricognizione sul mercato dei soggetti potenzialmente in grado di realizzare le forniture, i servizi ed i lavori oggetto della procedura.
Art. 15 – Modalità di richiesta e presentazione delle offerte
Le richieste d’offerta possono essere inviate a mezzo posta, posta elettronica certificata o via fax e devono contenere tutti gli elementi richiesti da ATC ESERCIZIO per partecipare alla selezione (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, elementi e caratteristiche tecniche della prestazione richiesta, modalità di esecuzione della prestazione, clausole contrattuali, documentazione richiesta ai fini dell’aggiudicazione, ecc.). Le offerte possono essere inviate, entro un termine fisso, stabilito nella richiesta, per fax o posta elettronica certificata, soltanto ove ciò sia consentito nella richiesta d’offerta per procedure sino a 2.000,00 Euro ovvero per motivata urgenza; negli altri casi l’offerta deve pervenire in busta chiusa e sigillata, al recapito indicato nell’invito, entro termine fisso, preventivamente stabilito.
Nello stabilire i termini per la ricezione delle offerte dovranno essere tenute in considerazione la natura e la complessità delle prestazioni (lavori, servizi e forniture), il tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte e quello per gli eventuali sopralluoghi, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto e comunque non potranno essere inferiori a giorni 15 (quindici) dalla data della richiesta di offerta, e fino ad un termine massimo di 35 giorni. Solo in caso di oggettive ed eccezionali circostanze, non imputabili alla stazione appaltante, il responsabile del procedimento ha facoltà, con decisione motivata, di ridurre tali termini.
L’ordine dovrà, comunque, contenere la descrizione dell’oggetto del contratto, i termini di esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro, eventuali termini e modalità di accertamento delle qualità e quantità dei beni forniti, delle prestazioni o dei lavori eseguiti, i termini e le modalità di pagamento.
Se il fornitore non è iscritto nell’elenco dei Fornitori si provvederà a richiedere i documenti per l’iscrizione.
Art. 16 – Requisiti di partecipazione
Il concorrente può partecipare alle diverse procedure di spesa solo qualora sia in possesso dei requisiti di ordine generale, economico e tecnico ritenuti opportuni e elencati nella relativa richiesta di offerta.
Art. 17– Criteri di aggiudicazione
I criteri di aggiudicazione debbono essere indicati nelle richieste d’offerta e sono quelli previsti dall’art. 95 commi 3 e 4 del Codice. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi ed il metodo di valutazione devono essere menzionati nella richiesta di offerta. I metodi e le formule sono quelli previsti dalle linee guida ANAC n. 2, di attuazione del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 – recanti “offerta economicamente più vantaggiosa” – approvate dal consiglio dell’autorità con delibera 1005 del 21 Settembre 2016.
Art. 18 - Procedura di aggiudicazione
Per le procedure per l’affidamento di contratti di valore inferiore a 40.000,00 Euro e, indipendentemente dal valore del contratto, quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso, l’apertura e valutazione delle offerte è demandata al responsabile del procedimento; nei casi in cui la l’affidamento e previsto in base alla OEPV, la valutazione delle offerte è demandata ad un’apposita commissione nominata alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 20.
L’aggiudicazione ed il conseguente affidamento sono disposti dagli organi di cui agli artt. 2 e 11 del presente Regolamento.
Art. 19 – Forme e modalità di pubblicità
Gli avvisi sui risultati delle gare sono pubblicati, entro 30 giorni dalla conclusione di un contratto, sul sito informatico di ATC ESERCIZIO e sul sito informatico dell’Osservatorio regionale dei contratti della Regione Liguria.
Tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti di servizi, forniture, lavori e opere, vengono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente di ATC ESERCIZIO, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo
120 del codice del processo amministrativo, sono altresì comunicati nel caso di procedura negoziata o pubblicati nel caso di procedure ordinarie, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento.
Art. 20- Criteri di aggiudicazione
La gara è di norma aggiudicata al migliore offerente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo nei seguenti casi:
a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai
requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 10, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
La valutazione delle offerte nelle procedure basate sull’offerta economicamente più vantaggiosa è demandata alla Commissione di aggiudicazione ai sensi di quanto indicato all’art. 23 del presente Regolamento. Come previsto dal comma 13 dell’art. 77 (commissione di aggiudicazione) del D. Lgs. 50/2016 l’articolo stesso non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate da ATC ESERCIZIO quando svolge l’attività prevista dall’art. 118 del codice destinata a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto filoviario, ovvero mediante autobus.
Può comunque essere decisa la nomina della Commissione di aggiudicazione anche nei casi in cui la stessa non sia prevista.
Art. 21 – Offerta
Il plico dovrà essere contenuto in busta chiusa recante i dati identificativi del soggetto offerente, ragione sociale e/o denominazione sociale nonché l’oggetto della gara e dovrà recare in evidenza la scritta “NON APRIRE”.
Le modalità di trasmissione e/o consegna della busta ad ATC Esercizio saranno indicate, di volta in volta, nel disciplinare e/o nella lettera invito e/o richiesta d’offerta.
Art. 22 - Garanzia a corredo dell’offerta
ATC ESERCIZIO, unitamente alla documentazione amministrativa, richiede, al concorrente le garanzie previste dal Codice.
Analogamente si rinvia alle disposizioni di cui al Codice ed altre disposizioni di legge vigenti in materia per l’individuazione delle modalità di prestazione delle garanzie richieste.
Le garanzie e le relative modalità di prestazione delle stesse saranno indicate da ATC Esercizio , di volta in volta, nel disciplinare e/o nella lettera invito e/o richiesta d’offerta.
Art. 23- Fasi della procedura di aggiudicazione OEPV
Nel giorno, nell'ora e nella sede indicati nei documenti da gara, in seduta aperta al pubblico, il seggio di gara o direttamente il RUP avvalendosi di funzionari da lui individuati, procedono come segue:
I FASE
1) accertamento dell’osservanza delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti;
2) apertura delle buste regolarmente presentate contenenti la documentazione amministrativa per verificarne il contenuto e per consentire la successiva verifica dei requisiti generali (art. 80) previsti dalla normativa sugli appalti e dei requisiti speciali dettati dagli atti di gara;
3) apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica per prendere atto del relativo contenuto e per verificare la presenza dei documenti richiesti negli atti di gara;
4) accertamento dell’insussistenza dei motivi di non ammissione regolamento stabiliti nei documenti di gara;
5) elencazione dei concorrenti ammessi;
6) sigillatura della busta contenente l’offerta tecnica.
II FASE
7) iniziano le attività di valutazione e di graduazione nel merito delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate.
Al termine dei lavori la Commissione comunicherà l’esito delle valutazioni al seggio di gara che procederà quindi, in seduta pubblica convocata con comunicazione scritta:
IIIFASE
1) a dare lettura dei punteggi tecnici;
1) all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
2) alla dichiarazione di validità delle offerte economiche;
3) all’assegnazione del punteggio relativo all’elemento economico;
4) all’attribuzione del punteggio complessivo;
5) alla dichiarazione dell'aggiudicazione.
I compiti e le funzioni della Commissione di cui sopra possono essere, in sede di approvazione delle norme che regolano la gara, integrati e/o modificati in relazione a esigenze e finalità connesse allo specifico appalto cui si riferisce la procedura di gara o in relazione ad adempimenti di legge.
Art. 24 – Norme particolari in materia di aggiudicazione
Se non diversamente prescritto dal bando di gara, si procede ad aggiudicazione nel caso in cui risulti ammessa anche una sola offerta valida, salvo che la stessa risulti non conveniente o inidonea in relazione all’oggetto del contratto.
Le offerte non sono soggette a variazioni in sede di gara.
Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa miglior offerta ovvero, nelle gare da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa, alle offerte di due o più concorrenti venga attribuito lo stesso miglior punteggio complessivo, si procede mediante sorteggio seduta stante, salvo diversa prescrizione del bando di gara.
Art. 25- Offerta irrevocabile
L'offerta, che si considera proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1329 e 1331 c.c., è impegnativa per il concorrente per un periodo non inferiore a 180 giorni, sempre che il bando di gara non disponga diversamente.
Art. 26 - Anomalia delle offerte
E’ facoltà di ATC Esercizio, ove ravvisi la presenza di offerte anomale rispetto al valore dell’appalto, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta., esaminare gli elementi giustificativi del prezzo o del corrispettivo che saranno richiesti al soggetto aggiudicatario ed eventualmente agli altri soggetti che seguono in ordine di graduatoria, anche dopo esame in contraddittorio.
Si procederà all’esclusione dell’offerta risultata anomala anche dopo l’esame delle osservazioni presentate.
TITOLO VI
AGGIUDICAZIONE DELLE GARE SOTTO SOGLIA DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI
Art. 27 - Aggiudicazione
La proposta di aggiudicazione presentata dal RUP e dalla commissione aggiudicatrice è soggetta ad approvazione dell’Organo di amministrazione competente. Comunque l’aggiudicazione è efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti e comunque decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione.
Art. 28 - Stipula del contratto.
La formalizzazione dell’affidamento avverrà solo dopo la presentazione della documentazione richiesta e dell’eventuale verifica dei requisiti oggetto di autocertificazione e dell’eventuale verifica preliminare in ottemperanza alla vigente normativa (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, antimafia, DURC, cauzione definitiva, ecc.).
A seguito dell’aggiudicazione e previo rilascio da parte dell’aggiudicatario della cauzione definitiva e delle polizze assicurative, se richieste, e, in caso di appalto di lavori, dei Piani di sicurezza come regolati dal D. Lgs. 81/2008 , si procede alla stipula del contratto, decorso il termine dilatorio, nelle forme sotto indicate, salvo il caso di differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. La formalizzazione dell’affidamento ad opera del responsabile competente, tenuto conto del valore, avverrà mediante contratto.
Si stabilisce che, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 il contratto sia stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
Il contratto, ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i., dovrà riportare i seguenti dati:
- il codice CIG (codice identificativo gara);
- il codice CUP (codice unico progetto), se previsto;
- clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 3 della citata legge.
La consegna dei lavori e/o delle forniture e/o dei servizi può essere effettuata dalla competente direzione lavori e/o responsabile del procedimento e/o direttore dell’esecuzione del contratto solo a seguito dell’intervenuta formalizzazione dell’affidamento, salvi i casi in cui è consentito procedere alla consegna dei lavori e/o forniture e/o servizi in via d’urgenza ai sensi delle vigenti norme statali e regionali di settore e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.
Restano salve le procedure previste in materia di trasparenza e gli adempimenti nei confronti dell’ X.X.XX. e dell’Osservatorio regionale ove previste.
Art. 29 – Pagamenti
ATC ESERCIZIO corrisponde all’Appaltatore il corrispettivo derivante dall’offerta economica presentata, di norma mediante pagamenti per stati di avanzamento.
Negli appalti di lavori e di servizi, sarà emesso un certificato, o altro documento autorizzativo del pagamento, al raggiungimento di una percentuale predeterminata, ovvero il certificato sarà emesso periodicamente, sulla base di quanto previsto dal contratto.
Il pagamento verrà effettuato, come riportato in apposita clausola, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002.
Non si darà luogo ad alcun pagamento in presenza di irregolarità contributiva rilevata dal modello DURC.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere.
Negli appalti di forniture di norma si procede al pagamento delle fatture nel termine sopra indicato di 60 giorni.
ATC Esercizio provvederà all’emissione dei bonifici bancari per il pagamento dei corrispettivi nei confronti degli appaltatori utilizzando i conti dagli stessi dichiarati, dedicati ai fini del rispetto della
L. n. 136/2010 e s.m.i.. Ogni bonifico dovrà altresì riportare, ove previsto, il CIG e il CUP relativo al procedimento di cui trattasi.
Art. 30 – Interessi
In caso di ritardo nel pagamento rispetto al termine previsto, verranno corrisposti gli interessi legali.
TITOLO VII
AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI CONSULENZA SPECIALISTICA E DI INCARICHI PROFESSIONALI
Art. 31 – Affidamenti di incarichi di consulenza specialistica e di incarichi professionali Limitatamente agli incarichi di consulenza e/o professionali per i quali è richiesta specifica elevata competenza e/o qualificata professionalità, il relativo affidamento consegue, di norma, ad una procedura semplificata nella quale ATC ESERCIZIO invita almeno tre soggetti tra quelli iscritti nell’Elenco Fornitori per le categorie professionali e/o di servizi oggetto della procedura.
Nel caso in cui non vi siano soggetti iscritti all’Elenco Fornitori o non sussistano in numero da assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, ATC ESERCIZIO potrà - previa preliminare ricognizione sul mercato dei soggetti potenzialmente in grado di eseguire l’incarico oggetto della procedura - procedere all’affidamento diretto.
L’individuazione del soggetto affidatario del servizio avviene dando adeguata motivazione della scelta; in particolare dovrà tenersi conto:
- dell’attitudine e dell’esperienza risultanti dal curriculum o dai precedenti incarichi assunti presso ATC ESERCIZIO e realtà aziendali analoghe per dimensione e/o tipologie di attività;
- della necessità, di norma, di evitare il cumulo degli incarichi;
- del nesso di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.
L’affidamento degli incarichi di cui al comma 1 avviene previa autorizzazione espressa da parte dei soggetti di cui al precedente art. 11 sulla richiesta motivata del responsabile della funzione aziendale richiedente l’attivazione dell’affidamento ed in esito all’esperimento della procedura di cui al comma 1.
TITOLO VIII
NORME CONTRATTUALI DI CARATTERE GENERALE
Art. 32 – Assicurazioni
ATC ESERCIZIO, in relazione alla particolare natura dei contratti, può richiedere all’Appaltatore una polizza assicurativa, da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, del tipo a copertura di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.
La polizza dovrà anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti di ATC ESERCIZIO o persone da quest’ultima incaricate per specifiche attività nell’ambito del contratto.
La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
TITOLO IX
CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33- Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario Per i contratti di appalto di lavori trova applicazione l’art. 205 del Codice. Per i contratti di servizi e forniture trova applicazione l’art. 206 del Codice.
L’appaltatore è tenuto a presentare contestazioni ad ATC ESERCIZIO, per lettera raccomandata ed entro 15 giorni solari dal manifestarsi delle cause che originano la contestazione stessa. Ai fini di quanto sopra farà fede la data di spedizione della raccomandata.
L’Appaltatore deve nella suddetta comunicazione indicare con precisione l’oggetto della contestazione, l’entità e le corrispondenti ragioni di ciascuna domanda.
Le contestazioni proposte dall’Appaltatore senza che si attenga alle modalità procedurali, di contenuto ed ai termini sopra indicati sono inefficaci ed improduttive di effetti nei confronti di ATC ESERCIZIO.
Art. 34 - Foro competente
Per qualunque controversia che potesse sorgere nell’esecuzione di contratti disciplinati dal presente Regolamento, ai sensi dell’articolo 28 c.p.c., foro competente esclusivo, se non diversamente concordato fra le parti, sarà a tutti gli effetti quello della Spezia, eletto giurisdizione ordinaria.
Art. 35 - Norme finali ed entrata in vigore
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, ATC ESERCIZIO tratterà i dati forniti dai concorrenti, con il consenso espresso degli interessati nei casi di legge, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale stipula e gestione del contratto. I concorrenti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 del suddetto decreto. Il titolare del trattamento dei dati è ATC ESERCIZIO S.p.A.., nella persona del legale rappresentante pro tempore.
Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge in vigore pro tempore.
Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di adozione dello stesso da parte degli organi competenti.
Il presente Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito di ATC ESERCIZIO.