COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS BENI PATRIMONIALI
COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS BENI PATRIMONIALI
La presente polizza è stipulata tra
Università degli studi del Piemonte Orientale "Xxxxxx Xxxxxxxx"
e società
Durata del contratto Dalle ore 24.00 del 31/12/2012 Alle ore 24.00 del 31/12/2016
con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati alle ore
24.00 di ogni 31 dicembre
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato.
Assicurato: | l’Ente contraente. |
Assicurazione: | il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza. |
Autocombustione | combustione spontanea senza sviluppo di fiamma. |
Beni immobili: | i fabbricati o loro parti di proprietà od uso a qualunque titolo (es. comodato, uso perpetuo), compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate, recinzioni, impianti idrici, idraulici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione; attrezzature e dispositivi medici fissi, ascensori, montacarichi, scale mobili, palloni pressostatici, impianti od installazioni ed usati nell’attività svolta considerati immobili per natura o per destinazione e quant’altro destinato al servizio dell’immobile. |
Beni immobili artistici: | beni immobili monumentali, aventi valore artistico, storico, monumentale e/o culturale ed in genere tutti quelli soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio, compresi affreschi, statue fisse ed in genere tutti i beni ed oggetti fissi ed infissi. |
Beni mobili: | attrezzature di proprietà o di terzi, in affitto, leasing, comodato, noleggio, custodia o semplice possesso, macchine, mobilio ed arredi, macchine d’ufficio, hardware, attrezzature scientifiche mobili, apparecchi mobili inerenti l’attività istituzionale e materiali relativi, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature elettroniche in genere; tutto quanto inerente all’esercizio dell’attività, le merci, materiale scientifico e di sperimentazione ed analisi, scorte e materiali di consumo, materie prime, imballaggi, escluse sostanze e prodotti esplosivi,compresi oggetti di cancelleria, registri e archivi storici, stampati, armadi di sicurezza, supporti dati, libri, tappeti, quadri, denaro, valori, titoli di credito e tutto quanto inerente l’attività e non rientrante nella definizione di fabbricato, nulla escluso né eccettuato. |
Beni mobili artistici: | i beni mobili soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio. |
Contraente: | il soggetto che stipula l’assicurazione, ossia l’Università degli Studi del Piemonte Orientale "Xxxxxx Xxxxxxxx". |
Enti: | beni materiali mobili od immobili assicurati. |
Franchigia: | la somma che resta a carico dell’assicurato in caso di sinistro. |
Franchigia aggregata annua: | la somma di singole franchigie che determina la massima esposizione finanziaria a carico dell’assicurato., oltre le quali tutti i sinistri sono coperti integralmente dall’assicuratore, ovverosia l’indennizzo sarà liquidato senza l’applicazione della franchigia prevista per singolo evento |
Esplosione: | sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
Furto: | l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. L’autore del furto deve introdursi nei locali contenenti le cose assicurate: violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l’uso di chiave vera anche se fraudolento; per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di |
ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. | |
Implosione: | repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna . |
Incendio: | combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. |
Indennizzo: | la somma dovuta dalla società in caso di sinistro. |
Polizza: | il documento che prova l’assicurazione. |
Premio: | la somma dovuta dal contraente alla Società. |
Preziosi: | gioielli, oro, argento, ed altri metalli preziosi, lavorati o grezzi, perle e pietre preziose. |
Rapina: | sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia avvenuta nei locali indicati in polizza quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. |
Restauro conservativo: | conservazione, manutenzione e consolidamento dei beni senza alterazioni o variazione delle caratteristiche merceologiche, materiali, estetiche e funzionali. |
Restauro integrativo: | ricostruzione delle parti mancanti con tecniche analoghe al costruito, ma |
Apparecchiature elettroniche | sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissioni e ricezione dati; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine. apparecchiature diagnostiche e di cura; attrezzature scientifiche con componenti elettronici; personal computer e mini elaboratori con capacità di memoria centrale superiore a 1 Mbyte; macchine per ufficio elettriche ed elettroniche; registratori di cassa, macchine ed impianti di |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro. |
Scoperto: | la percentuale del danno che resta a carico dell'assicurato. |
Xxxxxxx: | repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione, con l’intesa che gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio. |
Sinistro / Xxxxx: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Sinistro Originario: | il verificarsi del fatto dannoso che origina altri fatti dannosi conseguenti o collegati o concomitanti o indiretti. |
Società/Assicuratore: | l’impresa assicuratrice o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione. |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO
Art. 1) Oggetto dell’assicurazione
La presente polizza è prestata in forma All Risks - “Tutti i Xxxxxx” contro i danni materiali e diretti e/o consequenziali, subiti dai beni assicurati durante il periodo di validità della presente assicurazione, salvo quanto espressamente escluso.
Il contraente esercita tutte le attività e/o competenze istituzionalmente previste o ad essa attribuite o, comunque, che ad essa siano consentite dall’ordinamento giuridico nella sua attività di Università degli Studi, nulla escluso né eccettuato.
Con la presente polizza è assicurato tutto quanto costituisce il patrimonio immobiliare e mobiliare, anche di proprietà di terzi, salvo quanto espressamente escluso.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita beni mobili.
Si precisa che, a parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, l’assicurazione prestata con la presente polizza è operante anche se l'evento è causato o agevolato da colpa grave degli amministratori, dolo e/o colpa grave dei dipendenti e di tutti coloro che partecipino all’attività dell’assicurato o di cui l’assicurato debba rispondere. La presente estensione non comporta onere di premio per il contraente.
Art. 2) Somme assicurate
Le somme assicurate sono le seguenti.
Capitali assicurati | ||
€ 76.466.000,00 | ||
2 | Beni immobili in proprietà o in comodato | € 38.498.000,00 |
3 | Rischio locativo | € 9.970.000,00 |
4 | Beni mobili | € 13.000.000,00 |
5 | Ricorso terzi | € 5.000.00,00 |
Si conviene tra le parti che, fermi restando i criteri di valutazione del danno e del relativo indennizzo ‘rimpiazzo a nuovo’ previsti dalla presente polizza, ai fini della determinazione delle somme assicurate alla partita 4 si farà riferimento al costo storico dei beni, ovverosia al valore presente sul Registro Inventario dell’Ente.
Art. 3) Determinazione del premio
Il premio di polizza è calcolato moltiplicando il tasso pro-mille convenuto per le somme assicurate a ciascun partita.
Art. 4) Xxxxxx esclusi dall’assicurazione
La società non è obbligata in alcun caso per i danni verificatisi in occasione di :
1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
2) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3) maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
4) inquinamento e/o contaminazione ambientale sia graduale che accidentale;
5) trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori del recinto aziendale (questa limitazione non si applica per gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile)
a meno che l’assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi. La società non è obbligata in alcun caso per i danni causati da o dovuti a:
6) guasti accidentali e/o di funzionamento al macchinario da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati e a cestinatura per svista.
Si intendono invece garantiti i guasti accidentali a tutte le apparecchiature elettroniche
7) furto con destrezza, misteriosa sparizione, infedeltà da parte dei dipendenti, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita;
8) collasso strutturale, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
9) interruzione di reazioni termiche che danneggino le merci in lavorazione a meno che non siano provocate da eventi non altrimenti esclusi;
10) deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, ossidazione, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni;
11) imperizia, negligenza, errata manovra;
12) montaggio o smontaggio di impianti o costruzioni o demolizioni di fabbricati.
Nel caso che in conseguenza dei predetti eventi ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la società indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa.
La società non è obbligata in alcun caso per i danni causati da o dovuti a:
13) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché, tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di metri 20 da esse;
14) dolo dell’assicurato e/o contraente o dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori, legale rappresentante;
15) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di prodotto;
16) solidificazione di materiali contenuti in forni, salvo che non siano conseguenza di eventi garantiti che abbiano colpito altri enti assicurati; crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
17) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari
18) perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
19) difetti noti all’assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all’atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la società ne fosse a conoscenza;
20) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
Sono altresì esclusi:
21) i danni di natura estetica;
22) i costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno;
23) l’impiego di esplodenti in genere.
Si precisa altresì che non sono compresi:
24) i danni, anche indiretti, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici – causati o risultanti da:
virus informatici di qualsiasi titolo;
accesso e utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici da parte dei soggetti, dipendenti o meno dall’assicurato, non autorizzati dall’assicurato stesso;
cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici, da qualunque causa derivanti, anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato, ed anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza
a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.
Art 5) Enti esclusi dall’ assicurazione
Sono esclusi i danni a
a) macchinari in leasing, se assicurati con polizza separata, limitatamente alla parte di danno coperta dalla polizza separata;
b) il valore del terreno;
c) boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
d) merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica polizza);
e) aeromobili e natanti;
f) automezzi di proprietà dell’assicurato ed iscritti al P.R.A
g) animali in genere;
h) beni mobili posti all'aperto quando danneggiati da eventi atmosferici.
Art. 6) Delimitazioni di garanzia e precisazioni
1. Per i danni ai supporti di dati e agli archivi di dati, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli archivi distrutti o danneggiati. L’indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro. La garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
2. Per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime la società non indennizza:
a) i danni causati da umidità, stillicidio;
b) i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a dodici cm. dal pavimento.
3. Si intendono comprese le spese necessarie per riparare e sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi nei quali si è verificata la rottura accidentale, comprese quelle necessariamente sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti di fabbricati, anche laddove effettuate per la ricerca del guasto interessato.
4. Per i danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
5. Per i danni materiali diretti occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, la società non risponde dei danni causati da interruzione di processi lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.
6. Per i danni materiali e diretti causati da vento e cose da esso trasportate, pioggia, grandine, neve, ai beni assicurati posti sotto tetto dei fabbricati previsti in polizza, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici tale da essere riscontrata su una pluralità di enti assicurati e non.
Inoltre, ai soli effetti di tali fenomeni atmosferici, sempre riscontrabili su una pluralità di enti assicurati e non, si intendono esclusi dalla garanzia i seguenti beni:
a) gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne, macchinario non fisso per destinazione se posto all'aperto, serramenti, vetrate e lucernari in genere;
b) baracche e/o costruzioni in legno o plastica;
c) merci poste all'aperto
d) alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere.
7. Per i danni causati da gelo la società è obbligata unicamente per i danni materiali e diretti:
a) a macchinari ed impianti;
b) alle cose assicurate a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari;
c) a condizione che lo stabilimento assicurato sia stato occupato, in attività e riscaldato, almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.
8. Per i danni materiali e diretti causati da inondazioni, alluvioni e allagamenti, si intendono esclusi:
a) i beni mobili all'aperto;
b) le merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.
9. Per i danni materiali diretti causati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle settantadue ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.
10. Relativamente ai palloni pressostatici e tettoie, sono esclusi i danni provocati da grandine e collasso strutturale.
11. Per la garanzia furto l’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure
protetta da inferriate fissate nel muro.
I danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura, saranno liquidati previa l’applicazione di uno scoperto del venti per cento sul danno indennizzabile.
12. L'assicurazione opera anche nel caso in cui l’assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, diretta sia verso l’assicurato stesso e/o i suoi dipendenti sia verso altre persone.
13. Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile sono assicurati anche durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, a condizione che:
a) per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicati in polizza;
b) il loro trasporto sia necessario ed in connessione all'espletamento dell'attività svolta dall'assicurato;
La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:
c) il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati; sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
d) gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.
14. In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi i costi di progettazione e gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra. È equiparata a disposizioni legislative la necessità di dare continuità operativa ai servizi di istruzione scolastica, ricerca scientifica ed attività amministrativa e gestionale in genere. La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione e sgombero, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.
15. Per i danni subiti da fabbricati locati a terzi, la società indennizzerà senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile., anche quella parte di pigione che l’assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.
Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall’assicurato-proprietario che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presunta ad essi relativa.
Art. 7) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, permettendo comunque la compensazione fra le partite, la valutazione che le cose assicurate avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri.
Furto
Beni in genere, a esclusione di quelli soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio
Valore commerciale e/o economico del bene.
Beni mobili soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio
Qualora non vi sia stata stima da parte della Soprintendenza alle Belle Arti si stima il valore di mercato attribuito da pubblicazioni specializzate.
Xxxxx (inclusi furto e rapina) ad apparecchi elettronici ed elettrici
Costo di rimpiazzo a nuovo dei beni e delle apparecchiature con altri equivalenti per prestazioni, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché gli oneri fiscali se non recuperabili.
Altri eventi in genere
Beni immobili, esclusi beni artistici: costo di ricostruzione a nuovo
Per i fabbricati l’ammontare del danno è così costituito:
1.1.1 Il primo valore è dato dalla spesa necessaria, nel caso di danno totale, per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell'area, tenendo conto dei materiali e delle tecniche di costruzione adottate in tale fabbricato; nel caso di danno parziale, per ricostruire le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate
1.1.2 Dall’importo così determinato si stima il deprezzamento del fabbricato, stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione d’uso ed ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore delle parti rimaste intatte. Il valore calcolato ai sensi del punto 1.1.1 viene ridotto in base al deprezzamento.
1.1.3 La differenza dei costi stimati tra il punto 1.1.1 e 1.1.2 costituisce il supplemento d’indennizzo.
1.2 Per gli altri beni immobili si stima il costo di ripristino, o di rimpiazzo a nuovo, o di riacquisto, con altri analoghi od equivalenti per caratteristiche.
Beni immobili soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio: costo di ricostruzione
2.1 Si stima il costo di ricostruzione secondo i principi del restauro conservativo per le parti superstiti e del restauro integrativo per le parti da ricostruire. Tali principi sono attuati secondo le indicazioni delle competenti Soprintendenze.
2.2 Si stima il costo di ricostruzione a nuovo o di riparazione delle parti danneggiate di un immobile equivalente per cubatura ma con caratteristiche costruttive atte ad uso civile.
2.3 La differenza dei costi stimati tra il punto 2.1 e 2.2 costituisce il supplemento d’indennizzo.
Beni mobili, esclusi beni artistici
Si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
Beni mobili soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio
Qualora non vi sia stata stima da parte della Soprintendenza alle Belle Arti si stima il valore di mercato attribuito da pubblicazioni specializzate.
Relativamente ai fabbricati non assoggettati al Codice dei beni culturali e del paesaggio, il pagamento del supplemento d’indennizzo, così come definito al punto 1.1.3 del presente articolo, sarà eseguito entro 30 giorni da quando sarà terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Relativamente ai fabbricati assoggettati al Codice dei beni culturali e del paesaggio, il pagamento del supplemento d’indennizzo, così come definito al punto 2.3 del presente articolo, sarà eseguito entro 30 giorni da quando sarà terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 36 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Art. 8) Ispezione delle cose assicurate
La società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il contraente e/o l’assicurato hanno l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 9) Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il contraente e/o l'assicurato devono:
a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile.;
b) darne avviso all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla società entro 30 giorni da quando gli uffici preposti all'assicurazione dell'Ente ne sono venuti a conoscenza, ai sensi dell’art.1913 Codice Civile;
c) in caso di incendio e/o di sinistro presumibilmente doloso fare nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a quantificazione del danno da parte dei periti, senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna.
Art. 10) Esagerazione dolosa del danno
Il contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 11) Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla società, o persona da essa incaricata, con il contraente o persona da esso designata;
oppure, su richiesta delle parti:
b) fra due periti nominati uno dalla società ed uno dal contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro e le decisioni sui punti discordanti vengono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun potere deliberativo.
La società si obbliga a sostenere le spese relative nei limiti dei massimali stabiliti.
Nel verbale di perizia o nel verbale di accordo amichevole verranno indicati: il danno totale, l’indennizzo liquidabile immediatamente e il supplemento d’indennizzo liquidabile al termine della ricostruzione, riparazione o rimpiazzo.
Art. 12 )Mandato dei periti
I periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e la mancanza di ogni circostanza aggravante le condizioni;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che esse avevano al momento del sinistro secondo i criteri espressi nell’articolo Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno effettuato ai sensi della presente polizza. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare.
Il verbale di perizia e/o l’atto di liquidazione amichevole dovranno essere redatti entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per la stima del danno.
I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano ad ogni e qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 13) Liquidazione del danno
La società verifica l'operatività della garanzia, valuta il danno e richiede la documentazione necessaria in relazione al sinistro, provvedendo comunque al pagamento dell'importo periziato o all’emissione della quietanza di pagamento entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della verbale di perizia o dell’atto di liquidazione amichevole, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 del Codice Civile. Nel caso di verbale di accertamento conservativo, la società invierà una proposta di liquidazione con valore di quietanza nel termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del predetto verbale. Nel caso in cui insorgano contestazioni o limitazioni relative alla risarcibilità di una o più partite, la società procederà alla liquidazione delle partite assicurate separatamente, estromettendo dal pagamento solo le partite per cui sia contestata l'indennizzabilità.
Il reiterato mancato rispetto dei termini sopra citati sarà motivo di rescissione del contratto per giusta causa.
Art. 14) Deroga alla proporzionale
Limitatamente a tali beni, la società si impegna a ritenere garantito un ulteriore capitale fino a un massimo del 20%, per cui il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile troverà applicazione soltanto se il valore effettivo ecceda, al momento del sinistro, il valore così maggiorato.
Art. 15) Anticipo indennizzo
In caso di sinistro con danno di prevedibile ammontare superiore a € 100.000,00, il contraente avrà la facoltà di richiedere ed ottenere, fermi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e/o vincolatari, il pagamento di un anticipo dell’indennizzo pari al cinquanta per cento di quello presumibile, che risulterebbe dovuto in base agli elementi acquisiti sino all’atto della richiesta e per il quale non vi siano contestazioni circa l’efficacia della garanzia.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.500.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del danno.
Trascorsi 30 giorni dalla richiesta di anticipo avanzata dal contraente, la società corrisponderà l’anticipo richiesto non prima del novantesimo e non oltre il novantesimo giorno dalla data di denuncia del sinistro.
Art. 16) Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il contraente è esonerato dal dare alla società comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro, però, il contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore
insolvente - superi l’ammontare del danno, la società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 17) Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto di pagamento dell’indennizzo, il contraente o la società possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni. Nel caso in cui il recesso fosse esercitato dalla società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, rimborserà la parte di premio netto relativa la periodo di rischio non corso.
Art. 17 bis) Recesso da garanzia atti di terrorismo
La società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
Agli effetti della presente clausola:
per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa;
per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare turbare o rallentare il normale svolgimento di attività.
La società e il contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di 60 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di disdetta da parte della società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare.
In caso di recesso da parte della società, questa sarà tenuta contestualmente a recedere dall’intero contratto con preavviso di 120 giorni. La società provvederà a rimborsare al contraente la parte di premio imponibile pagato e non goduto, da conteggiarsi sulla base del premio imponibile annuo.
Art. 18) Gestione sinistri e impegni dell'assicuratore
Entro il limite di 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa, o dalla richiesta del contraente, la società si impegna a fornire al contraente un tabulato con il dettaglio dei sinistri comprendente gli elementi identificativi di ciascuno di essi così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato per ciascun sinistro);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato per ciascun sinistro);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).
Decorso tale periodo l'Ente, in caso di inadempimento da parte della società, fisserà un nuovo termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale applicherà una penale di € 250,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna delle statistiche dal termine inizialmente stabilito.
Sono fatte salve diverse esigenze da concordare fra le parti in caso di recesso per sinistro.
Qualora, in vigenza del contratto, l'assicurato rilevasse mutamenti nell'organizzazione della Gestione Sinistri tali da modificare le dichiarazioni sottoscritte all'atto dell'offerta per l'aggiudicazione del presente contratto, il premio relativo alla scadenza annuale precedente i mutamenti intervenuti si intenderà automaticamente diminuito in misura percentuale corrispondente all'eventuale minor numero dei punti che l'offerente avrebbe ottenuto all'atto della sottoscrizione dell'offerta per l'aggiudicazione. L’assicuratore provvederà, entro 30 giorni dalla richiesta scritta inviata dal contraente, al rimborso del maggior premio acquisito.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 19) Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 20) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
L’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza delle dichiarazioni da parte del contraente e/o dell’assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso di validità delle polizze così come all’atto della sottoscrizione delle stesse, non possono comportare, se non per il caso di dolo, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, né la cessazione dell’assicurazione.
Art. 21) Aggravamento del rischio
Verificandosi un aggravamento del rischio tale per cui la situazione di rischio sopravvenuta presenti caratteri della novità e della permanenza, il contraente deve darne comunicazione alla società.
A parziale deroga dell’art. 1898 del Codice Civile, gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società al momento della stipulazione del contratto non possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo né la cessazione dell’assicurazione, fermo restando il diritto della società a pretendere la differenza di premio così come convenuto. Tale differenza sarà calcolata tenuto conto del premio stabilito nel contratto e di quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al momento della stipulazione della polizza, secondo le tariffe a quel medesimo momento praticate.
Si precisa che non costituiscono aggravamento di rischio, e pertanto il contraente e/o l’assicurato sono esonerati dal darne avviso alla società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze del contraente e/o dell’assicurato in relazione alle sue attività, sempreché le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.
Art. 22) Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio a decorrere dalla data di comunicazione del contraente o dell'assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 23) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.
Art. 24) Giurisdizione e foro competente
Per le eventuali controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza le parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste – esclusi gli Organismi di mediazione istituiti presso l’assicurato stesso – che inviterà l’altra parte ad aderire e a partecipare all’incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del d.lgs. 28/2010, nel rispetto del regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del contraente o dell’assicurato, ha sede
nella medesima provincia ove gli stessi risiedono.
In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l’organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.
Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro di Torino.
Art. 25) Rinvio alle norme di legge ed interpretazione del contratto
Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sul contratto di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al contraente e/o agli assicurati.
Non potranno, pertanto, essere tenute in considerazione condizioni di polizza che risultino in contrasto con quanto disciplinato dal presente capitolato.
La firma apposta dal contraente su moduli a stampa forniti dalla società vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.
Art. 26) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla società.
Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 27) Limite massimo di indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 28) Rinuncia all’azione di rivalsa
Salvo il caso di dolo, la società dichiara di rinunciare all’azione di rivalsa che possa competerle ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile verso i responsabili del sinistro, a condizione che anche il contraente non eserciti tale facoltà nei confronti degli stessi responsabili.
Art. 29) Durata dell’assicurazione
La presente polizza ha durata dalle ore 24 del 31 dicembre 2012 alle ore 24 del 31 dicembre 2016, senza tacito rinnovo a tale scadenza.
È comunque data facoltà al contraente di rescinderlo in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, a decorrere dal 31 dicembre 2013 mediante comunicazione raccomandata inviata all'altra parte almeno sessanta giorni prima della data di scadenza interessata.
È in facoltà dell'Amministrazione chiedere alla società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara. Pertanto la società si impegna a rinnovare l’assicurazione, senza opporre eccezione alcuna, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni; il relativo premio dovrà essere
anticipato in via provvisoria dall'Amministrazione.
Art. 30) Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31 dicembre 2012. Il contraente pagherà tramite la propria Tesoreria:
a parziale deroga di quanto disposto dall’art. 1901 del Codice Civile, entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
entro 60 giorni dalla data di consegna al broker e/o al contraente dell'appendice, il premio riferito all'eventuale precisazione e/o variazione e/o regolazione del premio.
Trascorsi i termini sopra indicati, compreso quello di prima annualità, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il termine di tolleranza di cui sopra, in deroga all'art 1901 del Codice Civile, è altresì operante qualora il contraente si avvalga della facoltà di prosecuzione del contratto e la comunicazione sia pervenuta alla società prima della scadenza del medesimo.
Trascorsi i termini sopra indicati, compreso quello di prima annualità, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il termine di tolleranza di cui sopra, in deroga all'art. 1901 del Codice Civile, è altresì operante qualora il contraente si avvalga della facoltà di prosecuzione del contratto e la comunicazione sia pervenuta alla società prima della scadenza del medesimo.
Art. 31) Adempimenti ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136
La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto
Qualora la società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
L’Ente contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La società si impegna a dare immediata comunicazione alla all’Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vercelli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 32) Gestione del contratto
Si prende e si dà atto che la stesura e la gestione del contratto è affidata all’ATI AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers (con sede in Milano - Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0/00, Xxxxxxx xx Xxxxxx
- Corso Marconi n. 10, intermediario iscritto al R.U.I. con matricola B000117871) – GENERAL BROKER SERVICE, in qualità di Intermediario assicurativo ai sensi del d.lgs. 209/2005, incaricata del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell’Ente contraente.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell’ dell’Ente contraente dall’intermediario suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall’ dell’Ente contraente all’intermediario e sarà considerato a tutti gli effetti come liberatorio, ai sensi dell’art.
118 del d.lgs. 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall’Intermediario, in nome e per conto dell’assicurato, all’assicuratore si intenderà come fatta dall’assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall’assicurato all’intermediario si intenderà come fatta all’assicuratore.
Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all’intermediario a spese dell’assicuratore.
L’attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell’Ente contraente e; il compenso dell’intermediario per lo svolgimento dell’incarico affidatogli sarà posto a carico delle compagnie di assicurazione conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla compagnia di assicurazione alla propria rete distributiva. L’opera dell’intermediario sarà remunerata dall’assicuratore aggiudicatario nella misura del 10% (dieci procento) del premio imponibile.
La società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal contraente con il citato intermediario, il contraente stesso comunicherà alla società il nominativo dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo.
Art. 33) Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la società e il contraente e/o l’assicurato devono essere fatte, per il tramite dell’Intermediario, per iscritto, a mezzo di raccomandata A/R, raccomandata a mano, telefax o e-mail.
Art. 34) Coassicurazione e delega (nell'eventualità di coassicurazione)
L’assicurazione è divisa per quote tra le società di seguito indicate:
…………………… …. % delegataria;
…………………… …. % coassicuratrice;
…………………… …. % coassicuratrice.
In caso di sinistro, la società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla società delegataria, concorreranno nel pagamento dell’indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Con la firma della polizza le coassicuratrici danno mandato alla società delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, a condizione che l’Intermediario abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con la delegataria.
Pertanto la firma apposta dalla società delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.
SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO
FRANCHIGIA FRONTALE
Per ogni sinistro è applicata franchigia frontale pari a € 5.000,00.
LIMITE DI INDENNIZZO
Il limite di indennizzo per sinistro e per anno è pari a € 25.000.000,00.
Si precisa che, in ordine alle garanzie sottoelencate, operano i seguenti scoperti, franchigie e limiti di indennizzo, in deroga alla franchigia frontale e al limite di indennizzo per sinistro (fermo il massimo indennizzo annuo pari a € 25.000.000,00) sopra esposti
Garanzia | Limite di indennizzo per sinistro | Franchigia per sinistro |
Alluvioni, inondazioni Scoperto 10% per singolo fabbricato e relativo contenuto interessato dal sinistro, con il minimo dell’importo indicato quale franchigia * | € 20.000.000,00 per sinistro con il limite del 50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto * | € 25.000,00 |
Terremoto Scoperto 10% per singolo fabbricato e relativo contenuto interessato dal sinistro, con il minimo dell’importo indicato quale franchigia* | € 20.000.000,00 per sinistro con il limite del 50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto* | € 25.000,00 |
Terrorismo Scoperto 10% per singolo fabbricato e relativo contenuto interessato dal sinistro, con il minimo dell’importo indicato quale franchigia* | € 15.000.000,00 per sinistro con il limite del 70% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto* | € 10.000,00 |
Eventi sociopolitici Scoperto 10% per singolo fabbricato e relativo contenuto interessato dal sinistro, con il minimo dell’importo indicato quale franchigia* | € 15.000.000,00 per sinistro con il limite del 70% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto* | € 10.000,00 |
Eventi atmosferici, allagamenti Scoperto 10% per singolo fabbricato e relativo contenuto interessato dal sinistro, con il minimo dell’importo indicato quale franchigia* | € 10.000.000,00 per sinistro con il limite del 70% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto* | € 1.000,00 |
Onorari dei periti | € 250.000,00 | nessuna |
Spese demolizione e sgombero | € 250.000,00 | nessuna |
Guasti e fenomeno elettrico ad apparecchiature elettroniche e a beni mobili | € 500.000,00 | € 1.000,00 |
Fenomeno elettrico e guasti ad impianti | € 100.000,00 | € 1.000,00 |
Danni da o per dispersione liquidi a seguito di rottura di vasche e serbatoi | € 100.000,00 | € 2.500,00 |
Beni ad impiego mobile durante l’uso in esterni, limite per singolo bene | € 50.000,00 | € 1.000,00 |
Sovraccarico neve Scoperto 10% per singolo fabbricato e relativo contenuto interessato dal sinistro, con il minimo dell’importo indicato quale franchigia* | € 5.000.000,00 per sinistro e per anno | € 5.000,00 |
Danni da mancata refrigerazione o riscaldamento | € 100.000,00 | € 2.500,00 |
Gelo | € 200.000,00 | € 2.500,00 |
Acqua condotta | € 200.000,00 | € 1.000,00 |
Ricerca e riparazione del guasto | € 50.000,00 | € 1.000,00 |
Furto, rapina ed estorsione anche se iniziate all’esterno, guasti cagionati dai ladri, atti di vandalismo compiuti nell'esecuzione del reato, | € 100.000,00 per sinistro e per anno | € 1.000,00 |
Portavalori – Valori ovunque riposti | € 50.000,00 per sinistro e per anno | € 500,00 |
Oggetti d’arte, preziosi, statue ecc., | € 250.000,00 | € 500.00 |
Cose particolari (disegni, modelli, registri) | € 150.000,00 | € 500,00 |
Beni presso terzi | € 250.000,00 | € 500,00 |
Spese straordinarie per la riparazione o il ripristino di beni immobili e/o mobili, rese necessarie per la ripresa dell'attività | € 250.000.00 | nessuna |
Perdita pigioni | € 250.000,00 | nessuna |
* CLAUSOLA OGGETTO DI VARIANTE MIGLIORATIVA
CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE FRANCHIGIE E/O SCOPERTI CONTRATTUALI
Qualora per un medesimo sinistro siano applicabili diverse franchigie e/o scoperti, imputabili a più eventi dannosi, conseguenti o collegati o concomitanti o indiretti, nel calcolo dell'indennizzo sarà applicato un solo scoperto o una sola franchigia, ovverosia quella applicabile al sinistro originario (come da definizioni). In caso di difficoltà di attribuzione del sinistro originario verrà applicata la franchigia minore tra quelle applicabili.
COSTITUZIONE DEL PREMIO
Capitali | Tasso | Premio imponibile | Tasso lordo | Premio lordo | ||
1 | € 76.466.000,00 | |||||
2 | in comodato | € 38.498.000,00 | ||||
3 | Rischio locativo Beni immobili concessi all’ente in locazione, comodato, concessione | € 9.970.000,00 | ||||
4 | Beni mobili | € 13.000.000,00 | ||||
5 | Ricorso terzi | € 5.000.00,00 |
Premio annuo | |||
Premio imponibile | Accessori | Tasse | Premio lordo |
LUOGO E DATA
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
LE COASSICURATRICI |