DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Delibera firmata digitalmente
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 1314 DEL 12/12/2016
Il Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx su proposta della struttura aziendale
U.O.C. Agenzia della Formazione Continua
adotta la seguente deliberazione:
OGGETTO: Approvazione dello schema tipo di contrattodi sponsorizzazione eventi formativi ECM - Delega di firma
Responsabile della struttura proponente: Marchese Custode
Responsabile del procedimento: Marchese Custode
Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera di pari oggetto con num. Provv. 5828
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Delibera firmata digitalmente
IL DIRETTORE DELLA UOC AGENZIA DELLA FORMAZIONE CONTINUA
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni :
n. 872 del 22/07/2016 con cui è stato approvato lo schema di Statuto dell'Azienda USL Toscana sud est;
n. 873 del 22/07/2016 con cui è stato approvato lo schema di Regolamento di Organizzazione dell'Azienda USL Toscana sud est;
n. 876 del 22/07/2016 avente ad oggetto “Seconda applicazione Regolamento Aziendale di organizzazione: nomina incarichi di Staff” amministrativi e tecnici” con cui sono state istituite, nel rispetto del modello organizzativo delineato negli atti regolamentari sopra richiamati, le strutture organizzative professionali e funzionali complesse del supporto tecnico amministrativo e di staff nonché i rispettivi Responsabili;
RICORDATO che con la citata Deliberazione n 876 del 22/07/2016 il sottoscritto Dott Custode Marchese, è stato nominato Direttore della UOC Agenzia della Formazione Continua ;
RILEVATO che tra le funzioni proprie della UOC Agenzia della Formazione Continua, ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 876/2016, rientra lo svolgimento della funzione di Provider ECM ;
RICORDATO che il Provider ECM può concludere accordi di sponsorizzazione con ditte esterne per il finanziamento di eventi formativi del Piano di Formazione ;
RICORDATO che le modalità e le condizioni della sponsorizzazione di eventi formativi sono regolati dalle seguenti fonti normative :
Accordo Stato – Regioni del 05/11/2009
Accordo Stato – Regioni del 19/04/2012
Delibera GRT n 733 del 18/06/2005
E che le condizioni della sponsorizzazione devono trovare formalizzazione in un accordo tra il Provider e lo Sponsor ;
VISTO lo schema di contratto tipo di sponsorizzazione per eventi ECM, allegato 1 , alla presente proposta, di cui forma parte integrante e sostanzialeche risponde ai requisiti previsti dalla normativa sulla materia;
RITENUTO necessario di dover delegare, a seguito della approvazione dello schema di contratto tipo di sponsorizzazione, al Direttore della UOC Agenzia della Formazione Continua , la firma dei contratti di sponsorizzazione di eventi formativi ECM ;
ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;
Delibera firmata digitalmente
Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:
2. di delegare al Dott Custode Xxxxxxxx, Direttore della UOC Agenzia della Formazione Continua, la Firma dei contratti di sponsorizzazione di eventi formativi ECM, e di individuare lo stesso quale referente per la gestione del contratto;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimen- to è il Dr. Custode Marchese, Direttore della UOC Agenzia della Formazione Continua ;
Il Direttore U.O.C. Agenzia della Formazione Continua (Dr. Custode Marchese)
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis che disciplinano la nomina dei Direttori Generali delle Aziende Usl, delle Aziende ospedaliere e degli Enti del SSR;
VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in particolare l’articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;
VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”, che introduce modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare:
- l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, tra cui l'Azienda USL Toscana Sud Est, a decorrere dal 1 gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 29 Febbraio 2016, con il quale Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, con decorrenza dal giorno 1 marzo 2016;
LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore della U.OC. Agenzia della Formazione Continua , avente ad oggetto “ Approvazione schema tipo contratto di sponsorizzazione ”;eventi formativi ECM – Delega di Firma”
PRESO ATTO dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:
1. di far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e
pertanto di:
Approvare lo schema tipo di contratto di sponsorizzazione eventi formativi ECM , allegato 1 al presente atto;
2. di delegare il l Dott Custode Marchese, Direttore della UOC Agenzia della Formazione Continua, alla firma dei contratti di sponsorizzazione degli eventi formativi ECM;
3. che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L 241/90 e s.m.i. è il Dr Custode Marchese, Direttore della UO Formazione, sede operativa di Siena;
4. di incaricare la U.O. Affari Generali:
0. di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge
n. 69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale;
5. di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..
Il Direttore Generale (Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx)
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Tra
L’ Azienda USL SUD EST TOSCANA , con xxxx xxxxxx xx , Xxx
, XXX , X.X. x/x X. XXX
, xx persona di (di seguito “Provider”)
E
PREMESSO che
a) il Provider, ID , è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello Nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
b) il Provider, nel pieno rispetto del “Regolamento dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato- Regioni del 5.11.2009 e per l’accreditamento”, approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13.01.2010 (di seguito per brevità “Regolamento”), dell’Accordo Stato- Regioni del 5.11.2009, dell’Accordo stato-Regioni del 19.04.2012, della Delibera Giunta Regionale Toscana n 733 del 18/06/2005 e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito “Normativa ECM”), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un Evento ECM finalizzato all’aggiornamento professionale di , dal titolo , che si terrà a , nei giorni , meglio descritto nell’Allegato …) (di seguito “Evento”);
c) il Provider, nel rispetto del Regolamento di cui sopra e dell’art. 124 del D. Lgs. 24 aprile 2006,
n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell’Evento;
d) lo Sponsor ha per oggetto sociale l’attività di commercio, tra le altre, di farmaci xxxxxxxxx ed è interessato a sponsorizzare eventi finalizzati alla formazione ed all’aggiornamento professionale;
e) lo Sponsor, operando nella commercializzazione di farmaci xxxxxxx, è interessato a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare l’Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;
f) il Provider ha sottoposto allo Sponsor il programma dell’Evento, chiedendo a quest’ultimo se fosse interessato a contribuirvi come sponsor;
g) lo Sponsor si è dichiarato disponibile a sponsorizzare l’Evento ai termini e condizioni qui di seguito riportati.
TUTTO CIÒ PREMESSO
lo Sponsor e il Provider (qui di seguito anche le “Parti”, se collettivamente indicate) stipulano e convengono quanto segue.
1. Oggetto del Contratto e Generalità
1.1 Le Parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ECM (Educazione Continua in Medicina), il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all’Evento citato al paragrafo
b) delle premesse.
1.2 In particolare, lo Sponsor si obbliga a finanziare l’Evento ECM corrispondendo il compenso concordato ed espressamente indicato al successivo art. 5, mentre il Provider assume l’obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.
1.3 Gli accordi riguardanti la fase esecutiva ed organizzativa della sponsorizzazione all’interno dell’Evento sono stabiliti a parte e vengono dettagliati nell’Allegato 1) al presente contratto di cui è parte integrante.
1.4 Le Parti concordano che le modalità di pagamento del compenso concordato per la sponsorizzazione, di cui al successivo art. 5, ed ogni ulteriore supporto finanziario fornito dallo Sponsor, sono stabiliti a parte e vengono dettagliati nell’Allegato ….) al presente Contratto di cui è parte integrante.
1.5 Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente accordo dà atto di essere a conoscenza del “Regolamento” di cui in premessa ed in particolare delle “Disposizioni in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interessi”, che qui si intendono integralmente richiamate, nonché delle “Determinazioni” approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) in data 08.10.2010 in tema di violazioni del “Regolamento” medesimo.
1.6 I patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l’intero accordo tra la Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le Parti.
2. Obblighi del Provider
2.1 Il Provider si impegna ad organizzare l’Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal “Regolamento”.
Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento della manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor.
2.2 Il Provider è responsabile dell’organizzazione dell’Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell’integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell’Evento. Fin d’ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell’Evento il DR. (di seguito “Responsabile Scientifico”).
2.3 Il Provider dichiara che l’Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e
rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell’Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.
2.4 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell’Evento, il Provider dichiara fin d’ora che sottoporrà a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l’altro, se hanno percepito un’influenza di conflitto d’interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell’Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell’ideazione e realizzazione dell’Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell’Evento da parte dello Sponsor.
2.5 Il Provider si impegna a dichiarare in modo esplicito lo Sponsor commerciale in fase di inserimento dell’Evento nel sistema di accreditamento ECM e sul materiale formativo dell’Evento, indicando, ove richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor, nel pieno rispetto della Normativa ECM.
2.6 L’elenco e gli indirizzi dei partecipanti all’Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all’Evento formativo. Nel caso di reclutamento diretto è possibile per il Provider dare un riscontro solamente sui nominativi segnalati dallo Sponsor.
2.7. Il Provider inoltre si obbliga a offrire spazi per la pubblicità del nome (denominazione sociale e commerciale, logo e marchio) e di eventuali messaggi scritti o audiovisivi ( ma mai in riferimento a nomi di specifici prodotti sanitari), secondo le modalità stabilite con lo Sponsor e sulla base di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali.
2.8 Il Provider inoltre si obbliga a:
a) inserire l’Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
b) esporre il logo aziendale dello Sponsor, secondo la normativa ECM e come più avanti specificato.
2.9 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno …… giorni prima dell’inizio dell’Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all’AIFA prevista dall’art. 124 del D.Lgs. 219/2006. In ogni caso il Programma definitivo dell’Evento deve essere trasmesso almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.
2.10 Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di durata non inferiore a cinque anni.
3. Obblighi dello Sponsor
3.1 Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l’Evento di cui al punto ….. delle premesse ed a fornire le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità nel rispetto dei limiti di cui all’art. 4 del presente Contratto, oltre che della Normativa ECM.
3.2 Lo Sponsor si obbliga a corrispondere un contributo finanziario, nei limiti di quanto indicato sub art. 5 e secondo le modalità riportate nell’Allegato 2) al presente Contratto di cui è parte integrante. Tale contributo dovrà essere destinato ed utilizzato dal Provider, in collaborazione con il Responsabile Scientifico, esclusivamente per la realizzazione dell’Evento di cui al punto b) delle premesse.
4. Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell’Evento
4.1 Al fine di pervenire l’insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alle “Determinazioni” approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 07.10.2010 in tema di violazioni del “Regolamento” e dell’ “Accordo Stato – Regioni” del 5.11.2009, le Parti convengono che:
a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al Responsabile Scientifico dell’Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell’attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno;
b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
c) la progettazione e l’erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell’attività educazionale che sponsorizza;
d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l’erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell’Evento formativo;
e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all’attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l’attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
f) il Provider, raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all’Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;
g) il Provider, nel corso dell’Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM;
h) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l’attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell’Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;
i) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all’interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell’apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;
j) è consentito indicare lo Sponsor all’ultima pagina di depliants, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell’inizio e dopo il termine dell’Evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell’Evento e negli spazi dedicati alla formazione.
k) il provider acquisisce la dichiarazione formale sottoscritta delle fonti di finanziamento negli ultimi due anni da parte di tutti coloro che sono coinvolti nella organizzazione/gestione/erogazione di eventi ECM
5. Corrispettivo e modalità di pagamento
5.1 Il Provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, indicato nell’Allegato ….. del presente Contratto, quanto all’importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell’evento stesso.
6. Durata e Scioglimento del Contratto
6.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all’Evento.
6.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall’Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:
(i) utilizzi il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto o
(ii) violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.
6.3 Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall’Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola, qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.
6.4 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l’Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell’Evento, il Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall’utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.
7. Confidenzialità e riservatezza
7.1 Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all’Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell’Evento stesso (di seguito “Dati Personali”) saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito “Codice della Privacy”).
7.2 Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante, mentre responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Scientifico. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all’Evento e/o da terzi.
7.3 Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del “Regolamento”.
8. Limitazioni di responsabilità
8.1 La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell’Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione,
cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell’altro.
8.2 Il Provider, nell’osservare i principi di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione e dell’esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., è tenuto a svolgere solo quelle attività previste dal contratto e dagli allegati.
8.3 Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell’ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal “Regolamento”.
9. Varie
9.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
9.2 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da entrambe le Parti.
9.3 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di ………..
9.4 Il Provider si impegna a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relativi a analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor.
10 Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, come disposto dall’art. 5 del
D.P.R. 131/86.
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