Art. 1 (Autorizzazione alla ratifica)
Art. 1 (Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) Accordo di partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un parte, e il Canada, dall’altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016;
b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e il relativo strumento interpretativo comune.
Art. 2
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dagli articoli 30 e 30.7 degli Accordi stessi.
Art. 3
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.