Contract
Contratto per l’affidamento dell’incarico servizi di vigilanza armata per la sicurezza e la fornitura e messa in opera di due ponti radio e relativa manutenzione presso la sede della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), in Roma – Xxx Xxxxxxx 0.
L’anno , del mese di , il giorno , in Roma, TRA
la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI (codice fiscale n. 80021670585) rappresentata dal Dott. domiciliato per la carica presso la Sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxx, 0 (di seguito per brevità anche “Cassa”)
E
la , con Sede legale in , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. Partita I.V.A. , rappresentata da ---, nato , il , in qualità di _(di seguito per brevità anche “Fornitore”);
di seguito congiuntamente anche le “Parti”
PREMESSO CHE
- a seguito di procedura aperta (CIG: ) indetta dal Consiglio di
Amministrazione della Cassa il
, è stata affidato il servizio oggetto del presente
Contratto a favore della ., come da comunicazione della Cassa al Fornitore del
protocollo n. ;
- la dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e relativi allegati, nonché dal Bando di gara, dal Capitolato d’oneri e dalla offerta presentata in sede di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta medesima;
tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1
(Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici)
1.1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ivi inclusi il Capitolato d’oneri e l’offerta tutta presentata dal Fornitore, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
1.2) Le Parti espressamente accettano, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, comprese quelle di natura tecnica, contenute nel Capitolato d’oneri e nell’offerta tutta presentata dal Fornitore, ove non espressamente richiamate nel presente Contratto, anche qualora le stesse siano migliorative rispetto alle norme contenute nel presente Contratto.
1.3) L’esecuzione del presente Contratto è regolata:
a) dalle clausole del Contratto medesimo, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
c) dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive integrazioni;
e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
1.4) Le Parti espressamente concordano che, in caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti ed i documenti di cui alle premesse, prodotti dalla Cassa, prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore, fatte salve eventuali proposte formulate dal Fornitore ed accettate dalla Cassa in quanto ritenute da quest’ultima migliorative.
Articolo 2
(Oggetto e luogo della prestazione)
2.1) La Cassa affida alla (Fornitore), che accetta, l’incarico dei servizi di vigilanza armata per la sicurezza e la fornitura e messa in opera di due ponti radio e relativa manutenzione presso la sede della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori
Commercialisti (CNPADC), in Roma – Xxx Xxxxxxx 0, così come indicato al successivo punto 2.2) da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato d’oneri ed in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto e nell’offerta tutta presentata dalla medesima i quali, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, ne formano parte integrante e inscindibile.
2.2) Il Fornitore si impegna a fornire, presso la sede della CNPADC in Xxxx, Xxx Xxxxxxx, 0, i seguenti servizi:
A. Servizio di vigilanza, ispezione e controllo accessi e disattivazione impianto di allarme;
B. Servizio di collegamento e pronto intervento su segnalazione allarme;
C. Servizio di inserimento e disinserimento allarme.
A. Servizio di vigilanza, ispezione e controllo accessi e disattivazione impianto di allarme.
Il servizio sarà effettuato da guardie particolari giurate, regolarmente autorizzate, in uniforme, armate e munite di apposito documento di riconoscimento. L’arma in dotazione dovrà essere portata in modo visibile.
Ai fini dello svolgimento del servizio è richiesto l'impiego di:
i. n° 1 (una) guardia particolare giurata per la disattivazione dell’impianto di allarme, ispezione, controllo accessi e vigilanza alle ore 5,45 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì;
ii. n° 1 (una) guardia particolare giurata per il piantonamento fisso con controllo accessi dalle 5,45 alle ore 8,45 e dalle 17,00 alle 21,00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Le guardie incaricate del servizio saranno tenute ad osservare tutte quelle cautele che l’esperienza suggerisce per tale tipologia di servizi, con particolare riguardo ai comportamenti di riservatezza e correttezza consoni ai luoghi ove tali mansioni vengono espletate.
iii. n° 1 (una) guardia particolare giurata per il piantonamento fisso con controllo accessi dalle 8.00 alle ore 13,00 di sabato (n. 1 sabato al mese).
B. Servizio di collegamento e pronto intervento su segnalazione allarme.
Il servizio prevede la fornitura e installazione di due ponti radio e relativa manutenzione che dovranno consentire il collegamento remoto (H 24) degli allarmi installati negli stabili con la centrale operativa; tali dispositivi dovranno essere concessi in comodato d’uso gratuito per tutta la valenza contrattuale. La ditta provvederà a ritirarli al termine del presente contratto.
C. Servizio di inserimento e disinserimento allarme.
La ditta eseguirà il servizio tramite una propria autopattuglia con la quale si recherà presso la sede della Cassa per l’inserimento dell’allarme alle ore 21,00 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, esclusi i sabati, domeniche e festività infrasettimanali. Il servizio prevede inoltre l’inserimento dell’allarme alle ore 13,00 del sabato in cui avverrà l’apertura della Sede (n. 1 sabato al mese).
La ditta si impegna ad intervenire, in caso di allarme, entro il tempo massimo di 15 minuti.
Articolo 3 (Durata dell’appalto)
La durata dell’appalto è fissata in anni 3 (tre) e decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Articolo 4 (Corrispettivi)
4.1) Il corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni stabilite nel presente Contratto è pari a complessivi € (euro /00) oltre IVA, inclusi gli oneri della sicurezza.
4.2) Il predetto corrispettivo è comprensivo di tutte le attività elencate al precedenti articoli
2 e, comunque, di ogni altra attività stabilita nel presente Contratto e in tutti gli atti di gara, compresa l’offerta tutta presentata dal Fornitore e di ogni altra attività ritenuta necessaria alla corretta e regolare esecuzione del presente Contratto.
4.3) Il predetto corrispettivo si riferisce al servizio eseguito a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.
4.4) Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel suddetto corrispettivo contrattuale.
4.5) Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
4.6) Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato.
Articolo 5
(Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)
5.1) Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; in particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
5.2) Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5.3) Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5.4) Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5.5) La Cassa, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente, opera una ritenuta fino al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato al Fornitore solo dopo che il predetto Ispettorato dichiari cessata la situazione di inadempienza. In questa ipotesi il Fornitore stesso non potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo, per il ritardato pagamento.
5.6) Il Fornitore si assume l’onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta della Cassa, di aver adempiuto: (i) al versamento dei contributi previdenziali ai competenti enti di previdenza e assistenza, per la tutela della invalidità, la vecchiaia, per la tutela contro la tubercolosi, la disoccupazione involontaria, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e ogni altra tutela prevista obbligatoriamente per legge; (ii) al pagamento delle retribuzioni in misura non inferiore a quelle previste dal Contratto collettivo di lavoro e all’erogazione di prestazioni eventualmente dovute per conto di enti previdenziali (assegni familiari ecc.).
Articolo 6
(Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore)
6.1) Sono a carico del Fornitore, intendendosi in modo omnicomprensivo remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 4, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale.
6.2) Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto; resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso in modo omnicomprensivo remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4 ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Xxxxx, assumendosene ogni relativa alea.
6.3) Le Parti espressamente concordano che le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Cassa dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici.
6.4) Il Fornitore rinuncia espressamente sin d’ora a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Cassa e/o da terzi autorizzati.
6.5) Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni e disposizioni, tecniche ed operative, relative all’esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dalla Cassa.
6.6) Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Cassa di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
6.7) In caso di grave inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Cassa, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
6.8) In ogni caso, laddove il Fornitore si rendesse inadempiente agli obblighi contrattuali e alle modalità di esecuzione dei medesimi tali dal dar luogo a formale reclamo da parte della Cassa, si conviene fin d’ora che, dopo il terzo richiamo, la Cassa ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Articolo 7 (Responsabilità)
7.1) Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto.
7.2) Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori alla Cassa, al suo patrimonio, al suo personale, ai suoi consulenti, nonché ai relativi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi e ai loro beni mobili e immobili.
Articolo 8
(Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali)
Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altri articoli del presente Contratto, a:
a) manlevare la Cassa dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa, ovvero a danni derivanti dalla esecuzione dell’oggetto del presente Contratto;
b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto nel presente Contratto, nella lettera di invito, nel Capitolato speciale e nell’offerta tutta presentata dal Fornitore, ove non espressamente richiamate nel presente Contratto, anche qualora le stesse siano migliorative rispetto alle norme del presente Contratto e/o rispetto agli atti di gara;
c) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Cassa;
d) manlevare la Cassa per i danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto;
e) manlevare la Cassa per i danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori alla Cassa, al suo patrimonio, al suo personale, ai suoi consulenti, nonché ai
relativi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi e ai loro beni mobili e immobili;
Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti)
9.1) Le Parti espressamente concordano che il pagamento del corrispettivo, di cui al precedente articolo 4, sarà effettuato dalla Cassa in favore del Fornitore al massimo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della relativa fattura, previo comunque:
• puntuale riscontro delle attività rese ed oggetto di fatturazione;
• verifica della regolarità contributiva da comprovare mediante l’invio del DURC in corso di validità;
• acquisizione della dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 rilasciata da codesta Società, circa il rispetto di tutte le norme in tema di assicurazioni sociali ed obbligatorie, dell’avvenuta corresponsione alle maestranze dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e del corretto adempimento in tema di versamento IVA e ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
9.2) Il corrispettivo verrà liquidato dalla Cassa al massimo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della relativa fattura, previa consegna - da parte del Fornitore alla Cassa - della dichiarazione di accertato rispetto di tutte le norme in tema di assicurazioni sociali ed obbligatorie dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di categoria nonché del DURC in corso di validità.
9.3) Il pagamento avverrà mediante bonifico sul conto corrente dedicato n.
intestato al Fornitore presso codice IBAN .
9.4) Il Fornitore prende altresì atto che la Cassa non corrisponderà interessi moratori, qualora l’eventuale ritardo nei pagamenti derivi da fatti non imputabili alla Cassa.
9.5) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Cassa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore
non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9.6) Trova applicazione la disposizione di cui al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come sostituito dall’art. 13 - ter del D.L. 83/2012.
Articolo 10
(Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
10.1) Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
10.2) Le Parti convengono che il presente Contratto si intende risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza aver utilizzato uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse.
Articolo 11
(Delegato della Cassa e Responsabili del Fornitore)
11.1) In relazione all’esecuzione del presente Contratto, le comunicazione tra le Parti
saranno effettuate tramite il delegato della Cassa ed il responsabile del Fornitore.
Pertanto le Parti si danno reciprocamente atto che, in relazione all’esecuzione del presente Xxxxxxxxx, sono nominati delegati rispettivamente l’xxx. Xxxxxx Xxxxx per la Cassa e il sig.
quale responsabile per il Fornitore.
Le Parti potranno cambiare o sostituire per iscritto i referenti nominati nel presente Contratto.
11.2) Le Parti concordano che solo le comunicazioni di natura prettamente operativa saranno effettuate tramite posta elettronica e che, viceversa, le comunicazioni di natura formale saranno effettuate tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: della Cassa: : , ovvero tramite raccomandata a/r.
Articolo 12 (Cauzione e Assicurazioni)
12.1) A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore, alla stipula del presente Contratto, il Fornitore medesimo consegna alla Cassa la cauzione definitiva pari ad un importo di € (euro /00).
12.2) Tale cauzione, identificata dalla polizza n. emessa da , è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Cassa a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dal presente Contratto, ivi inclusa l’escussione per l’applicazione delle penali.
12.3) La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Cassa verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e su istanza scritta del Fornitore.
12.4) Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Cassa.
12.5) Il Fornitore consegna altresì alla Cassa, alla firma del presente Contratto, una polizza assicurativa, a beneficio della Cassa e dei terzi, valida per l’intera durata del Contratto, per la responsabilità civile e la copertura dei danni eventualmente occorsi in conseguenza o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.
12.6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Cassa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
12.7) I documenti citati nel presente articolo sono allegati al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Articolo 13
(Oneri fiscali e spese contrattuali)
13.1) Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative a copia, stampa, carta bollata, registrazione.
13.2) Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del
Fornitore.
Articolo 14
(Riservatezza)
14.1) Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto.
14.2) L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale consegnato dalla Cassa o predisposto dalla stessa in esecuzione del presente Contratto.
14.3) L’obbligo di cui al comma 14.1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
14.4) Il Fornitore, nell’esecuzione del presente Contratto, si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori tutta la normativa in materia di privacy, protezione dei dati personali e, in particolare, le norme di cui D. Lgs. n. 196/2003 e i regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
14.5) Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza e protezione anzidetti.
14.6) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Cassa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Cassa e ai terzi.
14.7) Il Fornitore si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, verranno a conoscenza delle informazioni contenute o inerenti i documenti o gli atti cartacei o elettronici consegnati dalla Cassa.
Articolo 15 (Risoluzione)
15.1) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, così come previsto al precedente art. 6, la Cassa ha la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In particolare le parti concordano che al verificarsi del terzo ritardo di intervento (oltre i 15 minuti dalla segnalazione d’allarme previsti come tempo massimo, come previsto al precedente articolo 2.2) la Cassa potrà risolvere il contratto senza che l’appaltatore possa chiedere somme ulteriori rispetto a quelle contrattuali maturate alla data della risoluzione stessa.
15.2) In ogni caso, si conviene che la Cassa potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse, ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nella lettera di invito, nel Capitolato speciale e nell’offerta tutta del Fornitore;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Cassa, ai sensi del precedente articolo 12;
d) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;
e) nel caso previsto al precedente art. 6.8);
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Cassa, ai sensi del successivo articolo 16;
g) negli altri casi di cui agli articoli 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), 14 (Riservatezza), 17 (Divieto di cessione del Contratto), 19 (Antimafia e condizione particolare di risoluzione).
15.3) Indipendentemente dall’applicazione delle penali, in tutti i casi di risoluzione, la Cassa procederà all’incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. La Cassa avrà inoltre la facoltà di procedere all’esecuzione del Contratto in danno del Fornitore.
Articolo 16
(Brevetti industriali e diritti d’autore)
16.1) Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere indenne e manlevare la Cassa, cooperando inoltre con quest’ultima, qualora la stessa Xxxxx subisca una qualsiasi azione legale intentata o minacciata da terzi sulla base del presupposto che un testo, un disegno, un marchio, un brevetto, un’opera, un servizio o un prodotto offerto dal Fornitore in sede di gara o concepito, elaborato, sviluppato o realizzato nell’esecuzione del presente Contratto, e conseguentemente utilizzato dalla Xxxxx, violi diritti di terzi in genere, ivi inclusi diritti di brevetto, di proprietà industriale ed intellettuale e/o cagioni un pregiudizio a terzi.
In questa ipotesi, la Cassa è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
16.2) Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti promossa nei confronti della Cassa, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per la parte di fornitura eseguita.
16.3) Il Fornitore si impegna a rimborsare alla Cassa qualsiasi danno o spesa, compresi onorari e spese legali o per consulenza di altra natura, che quest’ultima possa aver sopportato (a) in conseguenza di decisioni di corti o collegi arbitrali o in forza di transazioni relative alle predette rivendicazioni e pretese di terzi, (b) per ottenere dai terzi aventi il diritto di disporne la possibilità di continuare ad usare il testo, il disegno, il marchio, il brevetto, l’opera, il servizio o il prodotto in questione o per sostituirlo o modificarlo per renderne lecito l’uso da parte della Cassa.
Articolo 17
(Divieto di cessione del Contratto)
17.1) E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto.
17.2) E’ fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
17.3) In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi 17.1 e 17.2, la Cassa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 18
(Consenso al trattamento dei dati)
Il Fornitore presta il consenso al trattamento dei dati da parte della Cassa, ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all’esecuzione del presente Contratto.
Articolo 19
(Antimafia e condizione particolare di risoluzione)
19.1) Il Fornitore prende atto che l’affidamento della fornitura è subordinato all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia; in particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell’organo di amministrazione del Fornitore, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenza di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
19.2) Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente alla Cassa:
a) l’eventuale istituzione di procedimenti, successivamente alla stipula del presente Contratto, o l’eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi del Fornitore stesso, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione;
b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del Contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187;
c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Contratto.
19.3) Il Fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente Contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente primo comma, il Contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Cassa di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
19.4) Il presente Contratto è condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore e dall’antimafia prefettizia; in tale ipotesi, il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e la Cassa avrà la facoltà di incamerare la cauzione, resta salvo il diritto della Cassa al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 20
(Condizione risolutiva)
Il presente Contratto è risolutivamente condizionato al positivo espletamento di tutte le verifiche previste dagli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nonché alla prestazione della cauzione definitiva e della polizza assicurativa di cui al precedente articolo 12.
Articolo 21 (Foro competente)
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Roma, lì
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a
favore dei Dottori Commercialisti “Fornitore”
La sottoscritta
in qualità di
della . dichiara di avere
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 1 (Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici), Articolo 4 (Corrispettivi), Articolo 5 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 6 (Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore), Articolo 7 (Responsabilità), Articolo 8 (Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali), Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 10 (Obblighi
dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 12 (Cauzione e Assicurazioni), Articolo 13 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 14 (Riservatezza), Articolo 15 (Risoluzione), Articolo 16 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 17 (divieto di cessione del Contratto), Articolo 18 (Consenso al trattamento dei dati), Articolo 19 (Antimafia e condizione particolare di risoluzione), Articolo 20 (Condizione risolutiva), Articolo 21 (Foro competente).
Roma,
“Il Fornitore”