PREMESSA
ACCORDO MONDIALE SALUTE E SICUREZZA DEL GRUPPO GDF SUEZ
PREMESSA
Uno degli obiettivi dei firmatari dell’accordo mondiale GDF SUEZ del 16 novembre 2010 sui diritti fondamentali, il dialogo sociale e lo sviluppo sostenibile consisteva nel promuovere il dialogo sociale, in particolare al fine di concludere degli accordi mondiali su specifici temi, tra cui la salute e la sicurezza.
La salute e la sicurezza di tutti è al centro del progetto umano e sociale di GDF SUEZ. L'ambizione del Gruppo è fare di ognuno, dirigente, manager, dipendente, fornitore, una persona impegnata e attenta alla sua salute, alla sua sicurezza e a quella degli altri.
Tale requisito fondamentale è stato concretizzato il 23 febbraio 2010 attraverso la firma di un accordo europeo di Gruppo, che definisce i principi fondamentali della politica di GDF SUEZ in quest'ambito, completato da un piano di azione Gruppo per il periodo 2010-2015, che definisce le azioni concrete da attuare in suddetto periodo.
GDF SUEZ e le Federazioni Sindacali Mondiali hanno voluto rafforzare ed ampliare questi primi impegni attribuendo ad essi, attraverso il presente Accordo, una dimensione mondiale.
1 Per ottenere riferimenti sul concetto di sfera di influenza, vedere i principi direttivi delle società multinazionali dell'OCSE e i principi direttivi relativi alle imprese e ai diritti umani delle Nazioni Unite. A titolo esemplificativo, la sfera di influenza di GDF SUEZ può includere: le partnership, gli accordi di coproduzione, i fornitori e/o venditori e gli imprenditori e subappaltatori aventi un rapporto con gli stessi
PARTE 1: CAMPO DI APPLICAZIONE
Il campo di applicazione giuridico del presente Accordo sui principi fondamentali in materia di salute e sicurezza è mondiale. Il presente Accordo completa e si fonda, senza sostituirlo né annullarlo, sull'accordo europeo di Gruppo del 23 febbraio 2010 (e successivi emendamenti) che continua ad essere applicato in Europa. Si applica inoltre a tutte le unità ed aziende GDF SUEZ delle filiali integrate globalmente nell'area di consolidamento di GDF SUEZ. Nella misura del possibile, il presente Accordo si applica anche alle unità ed aziende che fanno parte della sfera di influenza di GDF SUEZ, senza limitazioni geografiche.
PARTE 2: PRINCIPI
La promozione e il mantenimento del più alto livello di benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori, qualunque sia la loro attività, e la prevenzione delle assenze dal lavoro per motivi di salute2 a causa delle loro condizioni di lavoro,3 si fondano sul rispetto di xxxx (8) principi fondamentali:
1. Presa in considerazione dei rischi in tutti i processi decisionali
Prima di prendere qualsiasi decisione (progetto, acquisizione, investimento, gestione, organizzazione importante, contratto con un cliente…) bisogna identificare i pericoli e valutare i rischi allo scopo di controllarli.
La presa in considerazione dei rischi deve anche essere un criterio preponderante, integrato nell'insieme dei processi del Gruppo ed in particolare nei processi di acquisto.
La salute e la sicurezza delle persone devono prevalere sulla continuità delle prestazioni.
Le decisioni in termini di valutazione e controllo dei rischi devono tenere conto del parere delle persone esposte al rischio. Per identificare i pericoli e gestire i rischi, al fine di rispondere agli impegni in materia di salute e sicurezza, devono essere attribuite le risorse adeguate.
2. Approccio partecipativo alla prevenzione delle situazioni a rischio
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 4
si fonda sulla
constatazione che esiste una correlazione tra il numero di incidenti, eventi di rilievo, in particolare quelli la cui gravità è potenzialmente elevata, malfunzionamenti e situazioni pericolose.
L’identificazione delle situazioni a rischio e l’attuazione di misure preventive e correttive necessitano della collaborazione attiva e congiunta della Direzione, degli esperti nel campo della salute e della sicurezza, dei dipendenti e delle loro organizzazioni sindacali (o in mancanza delle stesse, dell'istanza o dell'organizzazione più rappresentativa a
2 Ad esempio: infortunio e malattia
3 Questa definizione è tratta dalla definizione comune dell'OIT/OMS della salute sul luogo di lavoro. Il pericolo fa riferimento alle proprietà
intrinseche di qualcosa, mentre il rischio fa riferimento al grado di esposizione ad un pericolo e alla probabilità che causi dei danni
4 La regola Salute e Sicurezza Gruppo n°3 definisce i requisiti minimi da rispettare per garantire una gestione efficace degli incidenti e degli
eventi di rilievo legati alle attività delle entità di GDF SUEZ e mira a prevenirne la ripetizione attraverso un'analisi delle cause profonde e una comunicazione idonea
seconda dei paesi)5, allo scopo di ridurre durevolmente il numero di situazioni e di comportamenti a rischio. L’analisi condivisa da questi diversi attori degli infortuni, delle malattie professionali, degli incidenti e delle situazioni pericolose che ne viene fatta deve condurre alla ricerca e al trattamento delle cause profonde tecniche, organizzative, umane e/o relative all’ambiente di lavoro.
3. Promozione di un clima di fiducia e dialogo
Il coinvolgimento che ci si attende da ogni lavoratore dipende dalla promozione di un clima di fiducia e di dialogo che associa l'insieme del personale e mira ad eliminare i rischi quanto possibile, ridurre i rischi e costruire un'autentica cultura della salute e della sicurezza comune ed integrata.
La motivazione di ogni lavoratore è favorita incoraggiando le proposte in materia di prevenzione, pedagogia e valorizzazione dei successi.
In quest'ambito, l'identificazione degli errori è fonte di progresso. La maggior parte delle volte, gli errori hanno cause organizzative e umane.
Peraltro, il Gruppo si impegna ad assistere qualsiasi dipendente che si trovi coinvolto in questioni giuridiche relative a problemi di salute o sicurezza legati alla sua attività professionale, di concerto con il dipendente interessato.
4. Gerarchizzazione della prevenzione
Questo impegno consiste nell’osservare i seguenti criteri per ordine di importanza:
• eliminare i rischi alla loro fonte,
• ridurre la probabilità dell’occorrenza dell’evento temuto attraverso misure preventive che mirano a limitare l’esposizione ai rischi ad un livello conforme al principio di ottimizzazione ALARP– As Low As Reasonably Practicable,
• attuare delle misure di protezione collettive (ad es. sicurezza integrata) allo scopo di ridurre la gravità potenziale dell’evento temuto,
• indossare il materiale protettivo individuale.
5. Intercomparazione, condivisione e feedback
La comparazione interna ed esterna (benchmark 6 ) e il feedback permettono di individuare e condividere le buone prassi nonché accrescere la nostra capacità di agire nel campo della prevenzione. Questi accorgimenti tengono conto dell'analisi degli incidenti, eventi di rilievo, anomalie industriali, situazioni pericolose e rischi per la salute. È anche possibile osservare e sottoporre ad audit altri indicatori quantitativi e qualitativi discussi con il "Comitato di riferimento ampliato Salute e Sicurezza".
6. Grado di prevenzione e di protezione per i nostri fornitori di servizi7
a quello dei nostri dipendenti
almeno equivalente
I fornitori di servizi e i lavoratori esterni contribuiscono alla qualità delle nostre attività e alla sicurezza delle nostre procedure. In quest'ambito, dobbiamo definire per iscritto, promuovere con essi le condizioni di salute e di sicurezza in linea con le nostre esigenze e garantirne il monitoraggio.
Allo scopo di limitare i rischi, occorrerà in particolare fare in modo di limitare il numero di livelli di subappalto.
7. Rispetto delle normative e delle regole interne
La conformità alle normative locali è un obbligo. Inoltre, a tutte le entità, qualunque sia la sede geografica e le circostanze, saranno applicate delle regole Gruppo. Tali regole impongono degli obblighi minimi che possono essere più vincolanti rispetto ai requisiti locali.
Tali normative, regole e istruzioni devono essere note, capite e rispettate da tutti coloro che devono applicarle.
Gli errori potranno essere sanzionati in quanto colpe solo se in base ad un’analisi approfondita risultano commessi intenzionalmente e/o ripetutamente.
8. Preparazione alla gestione delle crisi
Ogni entità, qualunque sia la sua dimensione, elabora, in collaborazione con i rappresentanti del personale, un piano di emergenza interno che assicura la continuità delle operazioni, a condizione che la salute e la sicurezza dei dipendenti non sia compromessa. Tale piano deve comportare:
• le procedure di allerta e le procedure di evacuazione,
• le risorse necessarie per trattare e padroneggiare tutte le situazioni di emergenza prevedibili,
• l’organizzazione della gestione della crisi con incluso un piano di continuità delle attività.
Il mantenimento del carattere operativo dei piani di emergenza interni deve essere verificato regolarmente attraverso idonee esercitazioni. Il feedback di queste esercitazioni e degli incidenti o eventi di rilievo reali alimenteranno il processo di miglioramento continuo.
7 Le regole salute e sicurezza Gruppo n°1 e 2 definiscono rispettivamente i requisiti minimi da rispettare quando si fa ricorso ad un lavoratore interinale o quando alcune attività sono affidate ad aziende esterne
PARTE 3: I PUNTI DI APPOGGIO
L’approccio alla prevenzione si fonda sul coinvolgimento dei dirigenti e di tutto il personale, sul dialogo sociale e su un dispositivo di management e di comunicazione. Esso deve favorire il rafforzamento di una cultura comune nel campo della salute e della sicurezza del Gruppo.
Articolo 3.1: Il coinvolgimento dei manager
nel campo della salute e della sicurezza consiste in particolare a:
o assicurare un ambiente di lavoro sano e sicuro attraverso l’identificazione dei pericoli, la valutazione e il controllo dei rischi e la sorveglianza,
o favorire un sistema di responsabilità interna forte che chiarisca e formalizzi i ruoli e le responsabilità di ognuno integrando il dialogo sociale con i dipendenti e le loro organizzazioni sindacali (o in mancanza delle stesse, con l'istanza o l'organizzazione più rappresentativa a seconda dei paesi),
o attribuire gli incarichi verificando l’adeguatezza delle competenze e dell’organizzazione alla mole di lavoro,
o assumere direttamente la responsabilità operativa della sicurezza con il supporto degli esperti,
o formare e sviluppare le competenze:
• della gerarchia, al management della salute e della sicurezza,
• del personale, alla valutazione dei rischi e all’applicazione delle relative istruzioni,
o informare tutti i lavoratori dei loro diritti di:
▪ ricevere informazioni e corsi di formazione sui pericoli inerenti al loro lavoro e il modo per svolgerlo in piena sicurezza,
▪ rifiutare di eseguire o interrompere il lavoro pericoloso se esistono motivi ragionevoli per credere che tale lavoro possa nuocere alla salute o alla sicurezza,
▪ giocare pienamente un ruolo significativo nel sistema di responsabilità interna, in particolare attraverso l'Istanza dedicata alla Salute e Sicurezza (o in mancanza della stessa, con l'istanza o l'organizzazione più rappresentativa a seconda dei paesi),
o mobilitare i dipendenti, individualmente e collettivamente, in un approccio partecipativo di miglioramento continuo e di mantenimento delle pratiche di eccellenza,
8 La regola salute e sicurezza Gruppo n° 6 rende obbligatoria la valutazione annuale dei manager sul loro grado di coinvolgimento, i loro risultati e quelli del loro staff nel campo della salute e della sicurezza
9 La regola salute e sicurezza Gruppo n°5 definisce i requisiti minimi da rispettare per l'attuazione di un sistema di permessi di lavoro
o mostrare l’esempio con il proprio comportamento, professionalità e precisione,
o mostrare il proprio impegno con una presenza regolare sul posto e a fianco dei propri collaboratori,
o sospendere o arrestare un’attività se non può essere svolta nelle condizioni di salute e sicurezza richieste,
o integrare, accompagnare e sostenere i dipendenti portatori di handicap e coloro che riprendono la loro attività a seguito di un infortunio o una malattia.
Articolo 3.2: Il coinvolgimento di tutti i lavoratori
La salute e la sicurezza richiedono la partecipazione di tutti i lavoratori, qualunque siano le funzioni che svolgono nell'azienda10. Questo coinvolgimento consiste concretamente:
o nell'istituire un sistema di responsabilità interna forte che integri il dialogo sociale con i dipendenti e le loro organizzazioni sindacali (o in mancanza delle stesse, con l'istanza o l'organizzazione più rappresentativa a seconda dei paesi),
o nel rispettare il diritto dei lavoratori di conoscere i pericoli sul luogo di lavoro e rifiutare o interrompere il lavoro pericoloso,
o nel comprendere e applicare le regole e le istruzioni,
o nel partecipare attivamente ai corsi di formazione, per sviluppare le competenze nella valutazione dei rischi e nell’applicazione delle relative istruzioni,
o nell’accertarsi che i pericoli connessi all’esercizio di ogni attività siano stati identificati e che i rischi siano stati valutati e controllati prima di ogni operazione. Nel caso di un pericolo grave e imminente, nel cessare l’attività immediatamente,
o nel fare attivamente attenzione alla propria salute, alla propria sicurezza e a quella degli altri,
o nel fare conoscere sia le situazioni pericolose che le buone prassi,
o nel prendere delle iniziative e proporre dei miglioramenti.
Articolo 3.3: Dialogo sociale
La salute e la sicurezza sono delle problematiche collettive di coesione sociale, che necessitano di una volontà di dialogo e di concertazione da parte di tutte le parti.
A livello del Gruppo, un “Comitato di riferimento ampliato Salute e Sicurezza” sarà costituito da xxxxxxx xxxx (8) rappresentanti della Direzione e da otto (8) rappresentanti dei lavoratori, possibilmente dipendenti delle filiali di GDF SUEZ.
I rappresentanti dei lavoratori proverranno normalmente dalle organizzazioni seguenti: IndustriALL (2), PSI (2), BWI (2) e 2 membri del "Comitato direttivo Salute e Sicurezza europeo GDF SUEZ". Di comune accordo, le organizzazioni che nominano gli otto rappresentanti dei
10 Le istanze di rappresentanza del personale e le organizzazioni sindacali giocano un ruolo essenziale nel miglioramento della salute e della sicurezza delle parti interessate nell'azienda
lavoratori cercheranno di ottenere una rappresentanza di tutte le regioni geografiche degli insediamenti di GDF SUEZ e di includere almeno tre (3) donne.
Il ruolo del "Comitato di riferimento ampliato Salute e Sicurezza" è verificare che gli impegni e i principi del presente Accordo siano rispettati nonché proporre azioni migliorative.
Il Comitato segue l’evoluzione delle performance relativamente alla salute e alla sicurezza, nel rispetto delle disposizioni legali e delle norme e raccomandazioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, e può trasmettere i propri suggerimenti alla Direzione Salute e Sicurezza di GDF SUEZ.
Due volte all'anno, i membri del "Comitato di riferimento ampliato Salute e Sicurezza" saranno informati delle attività e degli eventi di rilievo.
Una volta all'anno, la Direzione Salute e Sicurezza di GDF SUEZ presenterà una sintesi delle attività Salute e Sicurezza e i risultati al "Comitato di riferimento ampliato Salute e Sicurezza", in particolare relativamente all'attuazione dei principi e degli impegni del presente Accordo.
Localmente in ogni entità, i Comitati dedicati alla Salute e alla Sicurezza (o in mancanza degli stessi, le organizzazioni più rappresentative a seconda dei paesi) e i rappresentanti della Direzione, con l’assistenza di medici del lavoro e di esperti nel campo della salute e della sicurezza, seguono i risultati in materia di salute e sicurezza e partecipano all’identificazione delle situazioni pericolose, alla pianificazione e al monitoraggio delle misure preventive.
Articolo 3.4: Piano di azione a Medio Termine e Comunicazione
Nell'ambito dello sviluppo del dialogo sociale, i lavori del "Comitato di riferimento ampliato Salute e Sicurezza" e gli obiettivi stabiliti nel piano di azione saranno sistematicamente condivisi con i rappresentanti delle Federazioni Sindacali Mondiali alla riunione annuale del "Comitato di riferimento ampliato" in presenza della Direzione Generale. Le informazioni saranno trasmesse come minimo un mese prima dell'adunanza annuale del Comitato di riferimento ampliato.
A seguito di suddetti scambi di informazioni, la Direzione Salute e Sicurezza GDF SUEZ comunicherà ai responsabili Salute e Sicurezza dei Rami del Gruppo, le analisi, le osservazioni e le raccomandazioni del "Comitato di riferimento ampliato Salute e Sicurezza" e del "Comitato di riferimento ampliato " in merito alle decisioni prese.
Inoltre, è essenziale che la comunicazione sia trasmessa sia dall'alto che dal basso. La comunicazione deve promuovere:
🟃 la conoscenza:
◦ della politica in materia di salute e sicurezza,
◦ degli obiettivi perseguiti,
◦ e dei risultati.
🟃 la condivisione del feedback e delle buone prassi interne ed esterne.
La comunicazione deve essere trasparente, concreta, positiva, partecipativa, per rafforzare la cultura della salute e della sicurezza, e deve permettere di rispondere a qualsiasi interrogativo sulla salute e la sicurezza sollevato dal personale.
GDF SUEZ deve anche comunicare sulla prevenzione o la riduzione dei rischi con i clienti, i fornitori di servizi e più generalmente con i terzi impattati dai suoi impianti e attività. La comunicazione deve estendersi a tutti gli utenti dei suoi prodotti e servizi e al pubblico interessato.
PARTE 4: SPECIFICI OBIETTIVI DI PROGRESSO
Attraverso il presente Accordo mondiale, GDF SUEZ si impegna più specificatamente a perseguire i seguenti obiettivi di progresso:
🟃 L’eradicazione degli incidenti mortali aventi un rapporto di causalità con le attività del Gruppo11,
🟃 La riduzione continua del numero di infortuni sul lavoro, restando focalizzati sulla qualità delle statistiche ed evitando che esse determinino conseguenze negative (ad esempio: diminuzione del numero di denunce allo scopo di raggiungere l'obiettivo),
🟃 Il miglioramento continuo della salute sul lavoro 12 eliminando i prodotti contenenti sostanze tossiche sostituibili, in particolare le sostanze CMR (Cancerogene Mutagene e Reprotossiche).
Peraltro, le parti firmatarie condividono la sfida rappresentata dalle attività subappaltate in materia di salute e sicurezza, sia per il personale delle aziende che per i terzi.
Dato che il subappalto è particolarmente presente durante le fasi di costruzione di progetti industriali e di infrastrutture, GDF SUEZ si impegna affinché per ogni progetto 13, in forte sviluppo sul fronte internazionale, sia redatta una procedura salute e sicurezza che permetta di garantire:
🟃 che sia realizzata una valutazione dei rischi per ogni fase del progetto: lancio, pianificazione, realizzazione, chiusura e trasferimento,
🟃 che la normativa locale relativa alla salute e alla sicurezza sia identificata e rispettata,
11 GDF SUEZ ha elaborato 9 "Regole salvavita" che sono al centro di un sistema in cui ogni persona ha un ruolo da giocare e che mirano a realizzare l'obiettivo zero incidenti mortali o gravi
12 La regola Salute e Sicurezza Gruppo n°7 definisce i requisiti minimi che tutte le entità del Gruppo devono rispettare al fine di proteggere e preservare, a medio e lungo termine, la salute dei dipendenti del nostro Gruppo e dei nostri fornitori di servizi
13 La regola salute e sicurezza Gruppo n°9 definisce i requisiti minimi in materia di salute e sicurezza che devono essere rispettati da tutte le entità del Gruppo nell'ambito dei vari progetti
🟃 che le clausole dei contratti con i subappaltatori includano obblighi da rispettare in materia di salute e sicurezza,
🟃 che l'accettazione finale includa dei criteri di accettazione e controllo degli aspetti legati alla salute e alla sicurezza.
PARTE 5: CLAUSOLE FINALI
Il "Comitato di riferimento ampliato Salute e Sicurezza" è incaricato del monitoraggio dell'Accordo, in conformità con le condizioni di cui all'Articolo 3.3, e della definizione degli indicatori e delle modalità di monitoraggio degli stessi.
Il presente Accordo sarà tradotto in tutte le lingue necessarie. Tuttavia, farà fede unicamente la versione redatta in lingua inglese (la versione originale). Le questioni di interpretazione relative al presente Accordo sono di competenza esclusiva del "Comitato di riferimento ampliato Salute e Sicurezza".
Il presente Accordo entrerà in vigore il 13 maggio 2014 ed è concluso per una durata illimitata. È possibile apportarvi emendamenti d'intesa con la Direzione GDF SUEZ e con almeno 2 delle organizzazioni sindacali mondiali firmatarie.
Il presente Accordo potrà essere denunciato con preavviso di sei mesi da una qualsiasi delle parti. In caso di recesso, i firmatari convengono di incontrarsi nel corso del periodo di preavviso (sei mesi) per tentare di sostituire l'accordo con una versione emendata.
Il presente Accordo è firmato in 5 esemplari. Ogni Sindacato Mondiale firmatario avrà una copia originale.
Parigi, 13 maggio 2014
Per GDF SUEZ SA e le filiali del Gruppo, Xxxxxx XXXXXXXXXX | Per BWI, |
Per IndustriALL, | Per PSI, |