ACCORDO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE. Anno 2022
Firmato digitalmente da
ANTONELLA APA
CN = APA ANTONELLA C = IT
ACCORDO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE. Anno 2022
(art. 8 quinquies D. Lgs. 502/92)
L’anno 2022, il giorno del mese di in Udine
TRA
L’Azienda Sanitaria Universitaria “Friuli Centrale”, di seguito Azienda - con sede a Udine, Via Pozzuolo n. 330, C.F./P.IVA 02801610300, in persona del Direttore Ge- nerale nonché legale rappresentante p.t, nominato ex LR 27/2018 e giusta Delibera della Giunta Regionale n. 591 del 21 aprile 2021, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx,
E
La Struttura sanitaria “Sanitas Friuli” S.r.l. – di seguito Struttura - con sede legale in Gorizia (GO), Via Xxxxxxxx Veneto, 21 e sede operativa sita in Xxx Xxxxxx, 000/000, C.F./P.I. 01133070316, in persona del legale rappresentante p.t.;
PREMESSO:
1. che l’art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipu- lano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati e che l’art. 8 quin- quies, comma 2-quinquies del medesimo D.Lgs. prevede che l’accreditamento istitu- zionale di cui all’art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del S.S.N. sia sospeso in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali;
2. che l’art. 65, della L.R. 12 dicembre 2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assi- stenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanita- ria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006” prevede che la stipula di accordi contrattuali regionali con le organizzazioni rappresentative
delle strutture private e di accordi aziendali con le strutture accreditate per l’erogazione di prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio Sanitario Re- gionale siano definiti in coerenza con la programmazione regionale che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qua- lità e dei costi;
3. che con L.R. 17 dicembre 2018, n. 27 avente ad oggetto “Assetto Istituzionale e Organizzativo del Servizio Sanitario Regionale” è stata istituita l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, ASU FC, di seguito Azienda, legittimata a stipulare gli accordi contrattuali con le strutture private accreditate, atteso che a far data dal 1 gennaio 2020 sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda sanitaria universitaria in- tegrata di Udine, all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli";
4. che con la DGR n. 1763 del 18/10/2019 avente ad oggetto “X.Xxx. 502/1992, art.8 quater – LR 17/2014, art. 49. Determinazione del fabbisogno di assistenza ai fini dell’accreditamento istituzionale”, la Regione ha identificato gli ambiti specialistici che presentano maggiore criticità in termini di offerta, di tempi d’attesa e conseguente- mente di flussi di mobilità intra ed extraregionale, al fine di orientare le domande di accreditamento da parte delle strutture private;
5. che la DGR n. 1037 del 02/07/2021 – con cui è stato approvato l’Accordo triennale 2021-2023 tra la Regione e le Associazioni rappresentative degli erogatori privati FVG, avente ad oggetto l’erogazione per conto del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate – quantifica le risorse economiche destinate ai singoli operatori privati per l’attività erogata a favore di utenti regionali, ricalcolando gli importi sul budget storico 2011 rivalutato ai sensi del decreto
legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157;
6. che con la citata DGR 1037/2021, la Regione definisce:
− un ulteriore finanziamento per le branche specialistiche individuate dalla DGR 1763/2019 ripartito tra le strutture già accreditate e le strutture di nuovo accredi- tamento;
− una “Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d’attesa” finalizzato all’erogazione di specifiche prestazioni a fronte di un fondo aggiuntivo destinato alle singole strutture private accreditate;
− che, nelle more della definizione degli Accordi fra le Regioni, l’attività di rico- vero e di specialistica ambulatoriale per i cittadini residenti presso le altre Regioni de- ve rispettare il tetto economico fissato dalla norma nazionale in vigore che stabilisce di fare riferimento all’erogato 2011;
− che gli Accordi regionali hanno durata triennale e ricomprendono le presta- zioni rese nei confronti dell’Azienda sanitaria dal 01/01/2021, nelle more del perfezio- namento degli stessi Accordi;
7. che con decreto n. 100 del 28/01/2022, nelle more della stipula degli accordi an- nuali, l’Azienda ha adottato le prime determinazioni per l’anno 2022 relative alla liqui- dazione delle fatture di acconto sul corrispettivo da riconoscere mensilmente alle strutture private accreditate in base a quanto disposto negli Accordi regionali di cui al- la sopra citata DGR 1037/2021;
8. che, per dare esecuzione a quanto previsto dall’articolo 8 (Tariffe e meccanismo di flessibilità) degli Accordi regionali, l’Azienda:
- solo successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, può determi- nare gli importi eccedenti il budget 2021 nel limite del 5% nonché i sottoutilizzi del
budget 2021 inferiori al 5%, basandosi su dati contabili da quantificare oggettivamen- te in fase di definizione della chiusura dell’esercizio 2021 dell’Azienda;
- sulla base della determinazione di cui sopra provvede tempestivamente a comunicare alla Struttura gli importi a conguaglio;
9. che la Struttura è autorizzata all’esercizio di attività sanitaria con provvedimenti n.
4530\dip 1159 del 09.02.2012 e n. 2176\dip 679 del 22.01.2013, rilasciati dall’ “Azienda per i servizi sanitari n. 3 Alto Friuli”, cui è seguita la variazione all’atto auto- rizzativo di cui al provvedimento n. 51884 del 08.11.2019 rilasciato dall’ “Azienda per l’Assistenza sanitaria n.3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli”;
10. che la Struttura è accreditata a pieno titolo dalla Direzione Centrale Salute, Politi- che sociali e Disabilità (di seguito Direzione Centrale Salute) con il decreto n. 1008\SPS del 12.07.2018, integrato con il decreto n. 847\SPS del 15.05.2020, proro- gato con nota prot. n. 20317\P del 02.07.2021, e successivi decreti n. 3446/SPS del 16.12.2021 e 830/GRFVG del 30.03.2022 per l’erogazione di prestazioni ambulato- riali per conto del SSR, nelle seguenti branche specialistiche:
- Oculistica (interventi chirurgici sul cristallino e prestazioni di chirurgia ambula- toriale),
- Cardiologia;
- Dermatologia;
- Endocrinologia/diabetologia;
- Medicina fisica e riabilitativa;
11. che il Decreto del Ministero della Salute del 09/12/2015 recante le “Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”, definisce le pre- stazioni di specialistica ambulatoriale che possono essere erogate a carico del servi-
zio sanitario, solo nel rispetto di determinate condizioni di erogabilità riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeu- tica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni), al medico prescrittore, all’esito delle procedure o accertamenti pregressi;
12. che il DPCM 12/01/2017 definisce ed aggiorna i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 502/1992;
13. che la DGR 22/09/2017 n. 1783 nel recepire quanto disposto dal DPCM 12/01/2017, delibera l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (extra-LEA);
14. che le tariffe attualmente vigenti per la specialistica ambulatoriale, salvo successi- ve modifiche, sono quelle definite nel nomenclatore tariffario regionale di cui alla DGR
n. 1680 del 14/09/2018 e provvedimenti e atti regionali collegati;
15. che la DGR n. 2034 del 16/10/2015 e la DGR n. 1815 del 25/10/2019 definiscono rispettivamente l’organizzazione e le regole per l’accesso alle prestazioni di speciali- stica ambulatoriale e per la gestione delle liste di attesa al fine di assicurare in manie- ra omogenea sull’intero territorio regionale il sistema dell’offerta delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
16. che il Piano Attuativo aziendale, che riporta al suo interno il Programma aziendale per il governo delle liste di attesa per l’anno 2022, è in fase di adozione;
17. che, anche in ragione della valutazione periodica dei tempi di attesa, risulta op- portuno procedere ad un monitoraggio infrannuale dei volumi prestazionali richiesti ed erogati ed addivenire ad eventuale modifica e/o integrazione del presente accor- do;
18. che la Struttura ha dichiarato:
− di confermare il permanere del possesso dei requisiti richiesti in sede di rilascio
dell’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio delle attività nonché di concessio- ne dell’accreditamento;
− di essere in regola con quanto previsto dalla L 68/99 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili);
− di essere in regola con gli obblighi in materia contributiva previsti dalla normativa vigente (DM lavoro e politiche sociali 30/01/2015 art. 2, comma 2, lett. a));
− di essere adempiente con l’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (DPR 602/1973 art. 48-bis);
19. che con Decreto 260 del 04/03/2022 l’Azienda ha adottato lo schema tipo di Ac- cordo Annuale con le Case di Cura e strutture ambulatoriali private accreditate.
Tutto ciò premesso e considerato, le parti stipulano e sottoscrivono il presente con- tratto, redatto tenuto conto dello schema tipo di cui al decreto della Direzione Centrale Salute n. 65/ASAO del 31/01/2014, avente ad oggetto l’acquisto e l’erogazione di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG, con oneri da porre a carico del bilancio delle Aziende sa- nitarie della Regione, opportunamente aggiornato.
Articolo 1
Oggetto del contratto
1. La Struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autoriz- zazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di ac- creditamento, le prestazioni inerenti alle seguenti branche specialistiche:
- oculistica (interventi chirurgici sul cristallino e prestazioni di chirurgia ambu- latoriale);
- cardiologia (nuova branca accreditata);
- dermatologia (nuova branca accreditata);
- endocrinologia\diabetologia (nuova branca accreditata);
- medicina fisica e riabilitativa (nuova branca accreditata).
Articolo 2
Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa
1. Con il presente Accordo viene assegnato alla Struttura una quota del budget ordinario corrispondente al 95% dell’importo di cui alla DGR 1037/2021 pari a
€329.320,93. Gli importi a conguaglio, nei limiti del 5% riferiti alle prestazioni rese a valere sul budget 2021, in esecuzione all’Accordo sottoscritto tra le parti per l’annualità 2021, verranno comunicati dall’Azienda una volta concluso l’iter di defini- zione della chiusura del relativo esercizio dell’Azienda. La comunicazione verrà tra- smessa con le modalità di cui all’articolo “Forma delle comunicazioni”.
2. Si precisa che, in coerenza con quanto definito dalla DGR 1037/2021, even-
tuali prestazioni eccedenti il budget 2022 saranno riconosciute fino a un massimo del 5% da detrarsi dal budget dell’anno successivo; ulteriori prestazioni non verranno ri- conosciute. Parimenti, verranno riassegnati per l’anno successivo sottoutilizzi di bud- get entro e non oltre il 5% del budget stesso.
3. Fermo restando quanto determinato al precedente comma 1, la Struttura si
impegna a realizzare i volumi di attività di seguito indicati:
Descrizione prestazioni di specialistica ambulatoriale e codici tarif- fari | Volumi attesi 2022 |
Intervento sul cristalino con e senza vitrectomia, inclusi esami pre- intervento e controli post-intervento (codicetariffario 13.41) | 185 |
Prima visita oculistica, incluso esame del visus, refrazione con eventuale prescrizione di lenti, tonometria, biomicroscopia, fundus oculi con o senza | 400 |
midriasi farmacologica (codicetariffario 95.02) |
4. La Struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garanti- re la continuità nell’erogazione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto.
5. La Struttura applica le tariffe del nomenclatore tariffario regionale in vigore, approvato con DGR n. 1680 del 14/09/2018 e provvedimenti e atti regionali collegati, al netto del ticket.
Articolo 3
Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa – budget per nuove branche accreditate
1. Il budget assegnato alla Struttura per prestazioni di nuove branche accredita- te a favore di residenti FVG per l’anno 2022 è di € 55.000,00.
2. La Struttura si impegna a erogare i volumi di seguito indicati:
Descrizione prestazioni di specialistica ambulatoriale e codici tariffari | Volumi attesi 2022 |
PRIMA VISITA DERMATOLOGICA (codice 89.7A.7) | 500 |
PRIMA VISITA CARDIOLOGICA Incluso ECG (codice 89.7A.3) | 350 |
PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA (codice 89.7A.8) | 350 |
RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO GRAVE, SEMPLICE per seduta di 45minuti (codice 93.11.2) | 220 |
RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO SEGMENTALE SEMPLICE per seduta di 30minuti(codice 93.11.4) | 220 |
TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO; per seduta di 30 minuti (codi- ce 93.22) | 220 |
3. La Struttura si impegna all’erogazione di interventi riabilitativi per i seguenti quadri clinici (in ordine di priorità):
− Riabilitazione post artroprotesi di anca e ginocchio senza necessità di riabili- tazione in piscina
− Riabilitazione post traumi recenti
− Riabilitazione post distorsione di ginocchio e caviglia senza necessità di riabi- litazione in piscina
− Riabilitazione post distorsione del rachide cervicale senza segni neurologici
− Riabilitazione post intervento per lesioni meniscali
− Riabilitazione per tendinopatie e/o sindromi dolorose miofasciali segmentarie o plurisegmentarie
− Riabilitazione post intervento per tumore mammella, per trattamento dopo i primi 6 mesi
− Riabilitazione per cervicoalgie e lombalgie semplici
− Riabilitazione per esiti stabilizzati di patologie neurologiche.
4. Per i primi cinque quadri clinici, la Struttura si impegna a prendere in carico il paziente entro 10 giorni dalla data di contatto (prenotazione).
5. Al fine di monitorare e valutare quanto sopra disposto, la Struttura si impegna a produrre un report, secondo uno schema fornito dall’Azienda, relativo ai pazienti presi in carico e dal quale si evidenzi la tipologia di quadro clinico, le date di contatto e presa in carico e le prestazioni erogate.
6. La Struttura si impegna prioritariamente all’erogazione di prestazioni di:
93.11.2 | RIEDUCAZIONE MOTORIAINDIVIDUALE IN MOTULESO GRAVE, SEMPLICE Per seduta di 45minuti(Ciclo di dieci sedute) |
93.11.4 | RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO SEGMENTALE SEMPLICE Per seduta di 30minuti(Ciclo di dieci sedute) |
93.22 | TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO Incluso: Addestramento al' uso di prote- si, ortesi, ausili e/o istruzione dei familiari Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute) |
93.39.2 | MASSOTERAPIA PER DRENAGGIO LINFATICO Per seduta (30 minuti ciascuna) Escluso: linfedema da insufficienza venosa primitiva e linfedema cronico non responsivo |
93.56.4 | BENDAGGIO ADESIVO ELASTICO |
99.99.1 | LASERTERAPIA ANTALGICA Per seduta |
93.39.5 | ELETTROTERAPIA ANTALGICA Eletroanalgesia transcutanea (TENS, alto voltaggio) Per seduta di 30minuti(Ciclo di dieci sedute) |
7. Ai sensi della DGR 22/09/2017 n. 1783 “DPCM 12.01.2017: aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (EXTRA LEA)”, alcune prestazioni (laserterapia antalgica, elettro- terapia antalgica, ultrasuonoterapia) sono erogabili esclusivamente per le indicazioni cliniche specificate nell’allegato 2 della precedente DGR 2747/2002 e solamente a residenti regionali (EXTRA LEA FVG).
Articolo 4
Prestazioni erogate a residenti extra regione
1. Nelle more della definizione degli accordi fra le Regioni, l’attività di specialisti- ca ambulatoriale per i cittadini residenti presso altre regioni svolta dagli erogatori pri- vati accreditati del Friuli Venezia Giulia deve rispettare il tetto economico fissato dalla norma nazionale in vigore che stabilisce di fare riferimento all’erogato 2011.
2. L’importo dell’erogato 2011 dalla Struttura per i cittadini residenti presso le al- tre regioni, pari ad € 10.574,64 (come desunto dalle Direttive regionali per la redazio- ne del Bilancio di chiusura 2012 delle Aziende Sanitarie), costituisce quindi il tetto per l’attrazione extraregionale;
3. Eventuali accordi con altre Regioni sui flussi di mobilità extraregionale posso- no essere considerati ai fini dei conguagli definitivi.
Articolo 5
Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie
1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed or- ganizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle pre- stazioni oggetto del presente contratto.
2. La Struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in si- tuazioni di incompatibilità.
3. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti pre- visti dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’Azienda.
4. La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Dire- zione Centrale Salute, determina la risoluzione o la sospensione degli effetti del pre- sente contratto.
5. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accredi- tamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute per gli adempimenti di competenza.
6. La Struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salu- te i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.
7. La Struttura si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata del contratto.
8. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute i documenti
relativi agli accordi con laboratori esterni per l’acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.
Articolo 6
Accesso utenza
1. L’accesso dell’utenza alle prestazioni erogate dalla Struttura avviene tramite proposta motivata del medico di fiducia dell’Assistito su ricettario S.S.N. o altro spe- cialista autorizzato all’utilizzo del ricettario regionale. La Struttura garantisce la parità di trattamento tra utenti, senza alcuna discriminazione tra esenti e non esenti ticket, prevedendo una distribuzione dell’offerta nell’arco di dodici mesi. Al fine di semplifica- re l'accesso dei cittadini alle prestazioni ambulatoriali, la Struttura si impegna ad atti- vare e mantenere aggiornata la propria offerta a CUPweb e la disponibilità della pre- notazione a Call Center regionale.
2. La Struttura è tenuta ad effettuare i controlli sulla regolarità delle prescrizioni mediche, in conformità alle norme in materia di quota di compartecipazione ed esen- zioni, e a verificare e documentare la residenza dell’assistito (con codice fiscale alfa- numerico), rilevandola opportunamente nei sistemi informativi. Non possono essere accettate in esenzione prescrizioni senza l’evidente identificazione del codice di esenzione riportato sulla ricetta dal medico prescrittore. Eventuali errori nelle prescri- zioni saranno segnalati all’Azienda per gli adempimenti di pertinenza.
3. Le agende devono risultare sempre aperte con disponibilità, ossia in qualsia- si giorno dell’anno solare hanno almeno 12 mesi successivi di possibile offerta di pre- notazione. Ogni condizione al di fuori di questa fattispecie è considerata agenda chiusa. Il verificarsi di motivate e riconosciute situazioni che impediscono l’erogazione di una prestazione sanitaria, deve essere comunicato alla Direzione dell’Azienda e al- la Direzione Centrale Salute, secondo i criteri generali della DGR 1815/2019 - Piano
regionale di governo delle liste d’attesa - paragrafo 3.5.
4. Le agende di tutte le prestazioni di primo accesso devono essere articolate per classe di priorità (Breve, Differita, Programmata) come definito dalla citata DGR 1815/2019, assicurando adeguati livelli di collaborazione per il conseguimento degli obiettivi aziendali che prevedono la garanzia erogativa nei tempi previsti per il 90% delle prenotazioni. L’offerta ambulatoriale dovrà essere strutturata dando maggiore disponibilità per posti con priorità B e D.
Articolo 7
Tutela privacy
1. La Struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relative alla protezione delle per- sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circola- zione di tali dati.
2. Nell’effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali e sanitari correla- te all’erogazione delle prestazioni nell’ambito dei compiti assegnati, è tenuta ad os- servare altresì le decisioni del Garante dei dati personali e dell’Autorità giudiziaria, provvedendo ad evaderne le richieste.
3. La Struttura è nominata Responsabile al trattamento dei dati, come previsto dalla suddetta normativa e declinato nel Contratto di designazione, sottoscritto an- nualmente dalle parti, a cui si rimanda per i contenuti specifici.
Articolo 8
Controlli e debito informativo
1. La Struttura si impegna a trasmettere all’Azienda ogni flusso informativo per ciascuna prestazione effettuata secondo la modalità e i tempi previsti dalle disposi- zioni statali e regionali.
2. L’Azienda può chiedere informazioni e documentazione ed attivare verifiche sulle prestazioni erogate dalla Struttura con le modalità previste dalla specifica nor- mativa di settore.
3. L’Azienda in particolare si riserva la possibilità di effettuare controlli anche mediante accertamenti diretti che potranno vertere in:
a) Controlli in applicazione della DGR n. 182 del 02.02.2018 (Revisione del do- cumento che disciplina le modalità di effettuazione dei controlli della qualità e appro- priatezza delle prestazioni sanitarie di cui alla D.G.R. 208/2014 e alla D.G.R. 1321/2014);
b) Controlli amministrativo-contabili basati sulla verifica dell’osservanza delle re- gole amministrative concernenti la corretta attribuzione delle prestazioni secondo le indicazioni del tariffario regionale;
c) Controlli sui volumi di attività erogata.
4. Impregiudicata la facoltà dell’Azienda di avvalersi della diffida ad adempiere di cui all’articolo 1454 del Codice Civile, ogni richiesta avanzata dall’Azienda ai sensi dei commi precedenti deve essere riscontrata dalla Struttura entro e non oltre qua- rantacinque giorni dalla sua notifica secondo le modalità di cui all’articolo “Forma delle comunicazioni”.
Articolo 9
Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi
1. Si applicano le modalità e i termini previsti dall’art. 10 dell’Accordo di cui alla DGR n. 1037/2021. Le prestazioni erogate a cittadini residenti extra Regione vengo- no escluse dalla determinazione dell’acconto, in quanto non comprese nel budget assegnato.
2. L’addebito delle prestazioni sarà effettuato all’Azienda con fatturazione distin-
ta per Azienda regionale di residenza degli utenti, per utenti extraregionali e stranieri.
3. Le emissioni delle fatture mensili in acconto trasmesse entro il 15 del mese saranno liquidate entro il 30 del mese stesso. In caso di trasmissione delle fatture do- po tale termine, il pagamento verrà effettuato entro i 15 gg. successivi alla data di ri- cevimento (protocollo d’arrivo). Le fatture a saldo saranno liquidate entro 90 giorni dal ricevimento.
4. Le fatturazioni di chiusura dell’anno 2022 saranno trasmesse entro e non ol- tre il 15 marzo 2023.
5. L’Azienda provvede a richiedere l’emissione di una nota di credito, che deve essere emessa entro il mese di fatturazione successivo, nel caso in cui, in esito alle operazioni di controllo e previo contraddittorio, venissero riscontrate contestazioni su prestazioni già erogate. In caso di mancata emissione della nota di credito entro il predetto termine, l’Azienda si riserva la facoltà di trattenere le somme dovute dalla prima liquidazione utile.
Articolo 10
Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto.
2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010).
3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione,
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010).
4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
Articolo 11
Decorrenza e durata
1. Conformemente a quanto previsto dall’Accordo adottato con DGR n.
1037/2021, nel rispetto della programmazione annuale aziendale, il presente contrat- to ha durata annuale e concerne il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, pro- ducendo i suoi effetti anche retroattivamente rispetto alla data di sottoscrizione.
2. Fino alla stipula del successivo contratto, che decorre dal 1 gennaio 2023, il contenuto del presente contratto si intende provvisoriamente confermato.
3. Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell’entrata in vigore di disposizioni di legge, statali o regionali.
4. La validità del presente contratto è condizionata alla permanenza dei pre- supposti di autorizzazione e accreditamento della Struttura.
5. Il presente contratto è trasmesso in copia digitale alla Direzione Centrale Sa- lute.
Articolo 12
Risoluzione anticipata del contratto
1. Fatta salva la risoluzione del contratto in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle attività nonché revoca dell’accreditamento, e ferma restando l’immediata interruzione delle prestazioni in caso di mancato mantenimento dei livelli erogativi programmati, il presente contratto si risolve di diritto in caso di grave ina- dempimento, notificato dall’Azienda secondo le modalità di cui all’articolo “Forma del- le comunicazioni”, qualora quest’ultima si renda responsabile:
a) dell’inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia della documenta- zione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate;
b) dell’inosservanza di disposizioni normative di settore o di clausole contrattuali per le quali è prevista la risoluzione del contratto;
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il presente contratto si risolve di di- ritto ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 1454 del Codice Civile a seguito di dif- fida ad adempiere:
a) per mancato adempimento o impedimento a svolgere quanto previsto dall’articolo “Controlli e debito informativo” del presente contratto;
b) circostanziato inadempimento che impedisca la regolare e corretta prosecu- zione del rapporto contrattuale.
3. Nel caso di risoluzione la Struttura ha diritto soltanto al pagamento delle presta- zioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo sciogli- mento del contratto.
4. La Struttura in ogni caso è tenuta a risarcire l’Azienda e la Regione di tutti i danni derivanti dall’inadempimento e conseguente risoluzione del presente contratto.
Articolo 13
Incompatibilità
1. E’ fatto divieto alle strutture private accreditate di avere nel proprio organico o a livelli di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità ex artico- lo 4, comma 7 della legge n. 412/91 e articolo 1, della legge n. 662/96.
2. La Struttura si impegna a fornire all’Azienda l’elenco aggiornato del personale di cui si avvale a qualsiasi titolo, comunicando semestralmente le variazioni interve- nute.
3. A seguito dei controlli, l’accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente nonché la se- gnalazione alla Direzione Centrale Salute per l’adozione delle determinazioni conse- guenti.
Articolo 14
Disposizioni antimafia
1. La Struttura prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.
2. La Struttura si impegna a comunicare immediatamente all’Azienda ogni mo- dificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.
3. L’Azienda si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo alla Struttura.
4. L’Azienda si avvale della facoltà, prevista all’articolo 92, comma 3 del D.Lgs.
159/2011 e s.m.i., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in as- senza dell’informazione antimafia. Qualora gli accertamenti antimafia presso la Pre- fettura competente risultino positivi, il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente.
Articolo 15
Incedibilità del contratto e cessione dei crediti
1. La Struttura si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto e, pertanto, il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte.
2. La successione nella titolarità del contratto può avvenire solo a seguito del trasfe- rimento della titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento, alle condizioni previ- ste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento non- ché dall’art. 7 dell’Accordo approvato con la DGR n. 1037/2021.
3. L’eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, ha efficacia dalla sua notificazione all’Azienda ai sensi dell’art. 1264 del Codice Civile.
4. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi fi- nanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..
Articolo 16
Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso con onere a carico di chi vi ricorre.
3. Sono a carico della Struttura tutti gli altri oneri, anche tributari, e le spese contrat- tuali relativi alla stipula del presente accordo, ad eccezione di quelle che fanno carico all’Azienda per legge.
4. Fermo restando che l’articolo 8 del DPR 642/1972 nei rapporti con la pubblica amministrazione pone a carico dei soggetti privati l’assolvimento dell’imposta di bollo, l’Azienda si avvale della facoltà di assolvere tale imposta in modo virtuale, chiedendo alla Struttura il rimborso del relativo importo.
Articolo 17
Forma delle comunicazioni
1. In corso di esecuzione del contratto, tutte le comunicazioni aventi un effetto giuri- dico tra le parti contraenti per essere valide debbono essere fatte a mezzo PEC ai ri- spettivi recapiti.
Articolo 18
Foro competente
1. Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Udine.
Articolo 19
Norma di rinvio
1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
Il Direttore Generale
Per la Struttura
Il legale rappresentante p.t.
Firmato digitalmente da
ANTONELLA APA
CN = APA ANTONELLA C = IT