CAPITOLATO DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS 50/2016 MEDIANTE L’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DELLA REGIONE LOMBARDIA (SINTEL) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RADIOSORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE , DEL CONTROLLO E DI SICUREZZA RADIOLOGICA DELLE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTE ALL’ASST DI MELEGNANO E DELLA MARTESANA PER 24 MESI - CON EVENTUALE OPZIONE DI ULTERIORI 6 MESI -
CIG: 7327944AAE
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Melegnano di seguito denominata anche Azienda Appaltante, intende procedere, in conformità a quanto previsto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/16 ad una procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di sorveglianza fisica della radioprotezione, di controllo di qualita’ e di sicurezza delle apparecchiature radiologiche, e per il rischio Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) Rischio Campi Elettromagnetici (CEM),da destinarsi all’ASST di Melegnano e della Martesana:
Il servizio è disciplinato dalle seguenti disposizioni normative:
- D.Lgs.17.3.95 n.230 recante "Attuazione Direttive Euratom 80/836, 84/467, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti “.
- D.M. Sanità 2 Agosto 1991 aggiornato dal D.M. Sanità 3 Agosto 1993 e modificato dal DPR 8 Agosto 1994 n.542.
- D.M. 14.02.1997 e successive modificazioni.
- D. Lgs. 241/00 recante “attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”
- D. Lgs. 187/00 recante “Attuazione della direttiva 97/43 Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche”
- D.Lgs. 257/2001 recante: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”
- Circolare n. 5/2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale recante: “Decreto Legislativo 26/05/2000 n. 241: attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo totale posto a base di gara. Il criterio per la valutazione delle offerte è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 D.Lgs. 50/2016.
ART. 2. DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO
L’appalto ha durata di mesi 24, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto oltre ad eventuale opzione di mesi 6.
Il contratto non potrà essere ceduto in tutto o in parte, né essere eseguito da differenti operatori economici .Si segnala che la base d’asta è comprensiva di tutte le spese vive, di trasferta o altro, che l’aggiudicatario a qualsiasi titolo dovrà sostenere per la corretta e completa esecuzione dell’appalto. Pertanto non verranno riconosciute, a nessun titolo, all’aggiudicatario somme ulteriori rispetto al corrispettivo offerto al ribasso sulla base d’asta e oggetto di aggiudicazione.
L’importo complessivo posto a ribasso quale base di gara è pari a complessivi € 142.125,00.=iva esclusa di cui:
∼ € 113.700,00.=iva esclusa per il servizio di radioprotezione per mesi 24
∼ € 28.425,00:0.=iva esclusa per eventuale opzione di mesi 6
ART. 3 - COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DA INTERFERENZE
Gli oneri per la sicurezza da interferenze, vengono stimati in euro 1.500.00=oltre iva e non sono soggetti a ribasso.
ART. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le strutture presso le quali dovrà essere espletato il servizio sono:
Presidio Ospedaliero di Vizzolo Predabissi, Melzo, Cernusco Sul Naviglio, PreSST di Gorgonzola, Pot di Vaprio d’Adda, Cassano d’Adda e Trezzo d’Adda e Strutture territoriali afferenti, ivi compresi quelli che eventualmente si aggiungeranno durante la durata contrattuale.
ART. 5 – PERSONALE DEL SERVIZIO
Il personale per lo svolgimento del servizio in oggetto dovrà essere:
- esperto qualificato;
- esperto in fisica medica, come definito dal X.X.xx n° 187/2000;
- fisico esperto della sicurezza in risonanza magnetica;
- addetto alla sicurezza Laser Elettromedicali.
Ai fini dell’ammissione alla gara l’esperto qualificato dovrà essere iscritto all’elenco di cui all'art.78 del D.Lgs. 230/95 s.m.i.
L’esperto in fisica medica dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs 187/2000. Per le necessità di valutazione legate alla presenza di pazienti sottoposti ad esame di medicina nucleare, si richiede che il concorrente metta a disposizione le competenze di un esperto qualificato di II° grado.
ART. 6 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
6.1 Descrizione delle apparecchiature radiologiche
Le apparecchiature sono descritte nell’Allegato A - “ Elenco apparecchiature ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA”. Si prega di prestare attenzione a tutti i fogli di lavoro che compongono l’allegato A xls Elenco apparecchiature ASST DI MELGNANO E DELLA MARTESANA nominati “Vizzolo”, “Cernusco”, “Gorgonzola”, “Melzo”, “Vaprio”, “Trezzo”.
6.2 Prestazioni Il servizio deve essere costantemente assicurato anche eventualmente con sostituti, comunicati preventivamente all’ASST.
Le prove di accettazione devono essere effettuate entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione del termine dell’avvenuta installazione
Le prove di verifica devono essere effettuate entro 48 ore dalla comunicazione del ripristino, dal lunedì al sabato, non festivi; entro 24 ore per TAC, mammografi, angiografi
Funzioni di segreteria: Predisposizione delle deleghe previste dalla normativa in vigore e delle comunicazioni di legge da inviare agli organi di vigilanza, tenuta e aggiornamento dei registri di radioprotezione e supporto e supervisione nella tenuta dei registri di qualità.
6.2.1 Prestazioni di esperto in fisica medica radiologia (diagnostica per immagini, radiologia interventistica, complementare alle attivita’ chirurgiche e odontoiatriche):
- Collaborazione con Responsabile Impianto Radiologico per predisposizione manuale di Garanzia della Qualità, così come previsto dalla Circolare n. 50 della Regione Lombardia. Il manuale dovrà essere predisposto entro 1 mese dall’affidamento.
- Collaborazione con Responsabili degli Impianti Radiologici per predisposizione dei protocolli di controlli di qualità per le apparecchiature radiologiche;
- Responsabilità dei controlli di qualità di cui all'art. 8 del D.Lgs. 187/00 (accettazione, stato, costanza) delle apparecchiature radiologiche e della valutazione livelli diagnostici di riferimento (LDR);
- Responsabilità della formazione dei TSRM per effettuazione di controlli di costanza con frequenza giornaliera/settimanale/mensile;
- Responsabilità della Valutazione dose assorbita all’utero a seguito di indagini diagnostiche;
- Responsabilità delle valutazioni dosimetriche nelle attività che comportano alte dosi ai pazienti;
- Gestione dello scadenziario dei controlli e pianificazione delle sessioni di misura.
Inoltre in caso di necessità di prove di stato a seguito di sostituzione del tubo radiogeno oppure di modifiche significative per la qualità del fascio, i Responsabili degli impianti radiologici avranno cura di darne tempestiva comunicazione all’Esperto in Fisica Medica.
Per le valutazioni di cui sopra, il personale TSRM dell’ASST incaricato dal Responsabile Impianto Radiologico, dovrà mettere a disposizione dell’Esperto in Fisica Medica i dati necessari.
L’aggiudicatario mette a disposizione tutta la strumentazione necessaria per l’effettuazione dei controlli di qualità (multimetri, camere a ionizzazione, filtri attenuatori, fantocci per risoluzione e macchia focale). Per la strumentazione richiesta è prevista periodica taratura presso centro SIT a carico della medesima ditta aggiudicataria.
L’aggiudicatario deve inoltre essere in grado di utilizzare protocolli software e fantocci dedicati di cui eventualmente fossero dotate le apparecchiature presenti in Ospedale e che fossero ritenuti validi per la valutazione delle prestazioni dal Medico Responsabile delle apparecchiature stesse.
In caso di nuove acquisizioni di apparecchiature critiche, quali TAC e mammografi, sarà cura della ditta esterna fornire all’ASST la consulenza necessaria per l’eventuale inserimento nel capitolato di acquisto di idonei fantocci dedicati che resteranno di proprietà dell’Azienda Ospedaliera, ma che l’aggiudicatario si impegna a utilizzare per eseguire al meglio le prove di qualità.
6.2.2 Prestazioni di Xxxxxxx Qualificato
L’esperto qualificato deve assicurare la sorveglianza fisica per la protezione dei Lavoratori e della Popolazione ( art. 77 del D.Lgs 230/95 e s.m.i.).
I compiti sono illustrati all’art. 79 del D.Lgs 230/95 e s.m.i., nelle modalità indicate all’art. 80 dello stesso D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e con documentazione formale di cui all’Art. 81 dello stesso Decreto Legislativo.
Inoltre, oltre ad ogni altro adempimento alla normativa vigente in materia di radioprotezione, l’Esperto qualificato sarà chiamato a partecipare all’annuale riunione periodica di sicurezza.
Attualmente i lavoratori classificati esposti dell’A.S.S.T di Melegnano e della Martesana sono
circa 165 .
6.2.3 Prestazioni di Esperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica L’Esperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica deve assicurare l’adempimento della normativa vigente ed in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica n . 542/94 s.m.i..
6.2.4 Prestazioni dell’Addetto alla Sicurezza Laser
L’Addetto alla Sicurezza deve assicurare la gestione degli adempimenti di sicurezza per l’utilizzo di apparecchiature laser in ambito sanitario ( norma CEI 76-6 e s. m. i. ) Linea Guida della Regione Lombardia “ Prevenzione dei rischi da sorgenti di radiazioni non ionizzanti impiegate in ambito sanitario e D.Lgs n. 81 e s.m.i.).
ART. 7 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
La Formazione A Distanza del personale esposto alle radiazioni ionizzanti, alla risonanza magnetica e all’uso di Radiazioni Ottiche Artificiali ROA - (Laser) (secondo quanto previsto dal D.Lgs. 230/95, D.Lgs. 187/00 s.m.i e dalle circolari regionali attuative), è a carico dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario deve garantire quanto segue:
- Valutare le figure professionali da formare, prendendo come riferimento iniziale il personale attualmente esposto, quello autorizzato all’ingresso nel sito di risonanza magnetica e all’uso di Radiazioni Ottiche Artificiali ROA - (Laser)
- Comunicare alla segreteria del Servizio di Radioprotezione l’elenco degli operatori esposti, autorizzati all’ingresso in RM e/o all’uso dei Laser con esplicitata la posizione rispetto alla formazione, evidenziando il mancato assolvimento degli obblighi formativi previsti dalla norma.
- Assicurare l’attività di formazione prescritta dalla normativa vigente mediante corsi FAD sui seguenti temi: Radiazioni Ionizzanti, Radiazioni Ottiche Artificiali ROA - (Laser) e Rischio Campi Elettromagnetici (CEM). La Formazione a Distanza deve essere erogata da Provider accreditato e assegnazione dei crediti ECM ai partecipanti, devono rimanere attivi
per almeno sei mesi. I crediti erogati devono essere esplicitati unitamente alla durata standard prevista per il corso espressa in ore, ai fini del riconoscimento orario ai partecipanti all’attività formativa. I corsi FAD devono prevedere la comunicazione almeno trimestrale ad ASST dei partecipanti iscritti e dei risultati raggiunti. L’ASST promuoverà la partecipazione ai corsi e inoltrerà gli eventuali solleciti. L’erogazione della Formazione a distanza dovrà essere compatibile con le postazioni di lavoro informatiche aziendali.
L’aggiudicatario dovrà assicurare, su richiesta dell’ASST, l’attività di docenza a corsi di formazione in aula organizzati dall’Ufficio Formazione dell’Azienda, per massimo 40 ore anno e compenso da concordare. L’attività di docenza dovrà comprendere Test ingresso/uscita e Materiale didattico per ogni partecipante (copia cartacea o digitale)
ART. 8 - VARIABILITA' DELLE PRESTAZIONI
Il contratto sarà modificato nei casi appresso indicati:
- variazione del numero di apparecchi radiogeni: fino al 15%;
- variazione del numero degli operatori controllati, fino al 20%.
ART. 9 - REQUISITI GENERALI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’aggiudicatario è tenuto alla esecuzione a regola d’arte del servizio oggetto del contratto. Nella esecuzione, lo stesso deve agire con la diligenza del buon professionista, con una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica pubblica ed assistenziale delle attività e dei servizi dell’ASST di Melegnano e della Martesana. Dovrà essere garantito, da parte del Fisico Sanitario, il rispetto di tutte le norme e regolamenti vigenti in tema di radioprotezione e controlli sugli apparecchi di RNM e sui laser medici.
ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE
Ai sensi dell’art. art.103 comma 1 del D. Lgs 50/16), L’aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo pari al dieci per cento dell’importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento dell’importo contrattuale, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento secondo quanto disposto dall’art. 103 del Codice. Il deposito in questione si intende
a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
ART. 11 – PAGAMENTI
Le prestazioni saranno addebitate mensilmente a questa ASST ed il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura. E’ prevista la fatturazione elettronica.
Le fatture elettroniche indirizzate all’ASST Melegnano e della Martesana devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx.
Denominazione Ente: | ASST Melegnano e della Martesana |
Codice iPA | asstmm |
Codice Univoco Ufficio | UFTAVP – LOTTO 1 |
Nome dell’Ufficio | Uff_eFatturaPA |
Cod. fisc. del servizio di F.E. | 09320650964 |
Partita Iva | Cod. fisc. del servizio di F.E. 09320650964 |
Indirizzo PEC | protocollo@pec.asst-melegnano- xxxxxxxxx.xx |
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente:
1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:
1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.
L’ASST ha conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.a. per l’esecuzione dei pagamenti per conto delle suddette Amministrazioni.
La società aggiudicataria, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A.
L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".
Le disposizioni in materia di “Split payment” introdotte dalla Legge di Stabilità per l’anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l’IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto
le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l’importo relativo all’IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:
“SPLIT PAYMENT” –art. 17 ter del DPR n. 633/1972
e i pagamenti da parte delle Aziende ospedaliere, per le acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell’IVA applicata in fattura.
Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell’IVA e dovrà provvedere al versamento dell’IVA direttamente all’Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Con la Legge n. 190/2014 (cd Legge di stabilità 2015), è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:
Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici-nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17.
Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7- bis, co. 3 , lettera a) – nuova lettera d-quater) del comma 6 dell’art. 17.
Per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di “REVERSE CHARGE” si chiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura:
“IVA DA VERSARE AI SENSI DELL’ART. 17 TER DEL DPR N. 633/1972”
Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa secondo le modalità espressamente previste dalla legge.
Ai fini di poter consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo dei servizi/forniture effettivamente rese per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione del servizio/ con indicazione dell’importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate.
La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione dell’appalto da parte degli uffici competenti e dal DEC o del referente aziendale dell’appalto, in subordine al collaudo favorevole.
L’ASST di Melegnano e della Martesana procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.
L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (art. 17 “Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive”); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.
Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore.
La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall’ASST, in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.
ART. 12 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI - CIG
Ai sensi dell’art.3 c.8 della L.136/2010 s.m.i, l’aggiudicatario si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.136/10 s.m.i., ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.
La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese qualsiasi interesse lavori, ai servizi e alle forniture sia
inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge
ART. 13 - PENALI E SANZIONI PER INADEMPIMENTO
L’ASST di Melegnano e della Martesana , verifica periodicamente la regolare esecuzione del contratto e la sua corrispondenza alle norme previste dal Capitolato e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.
Al riscontro di eventuali violazioni, omissione o disapplicazione delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero la corretta e puntuale esecuzione del servizio, l’ASST provvederà a contestarle per iscritto alla ditta aggiudicataria affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.
Alla ditta aggiudicataria verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni che dovranno pervenire al protocollo dell’A.O. entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione.
In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni prodotte non siano ritenute sufficienti, l’ASST potrà procedere ad applicare la penale prevista dagli atti di gara o dal contratto, senza ulteriori indugi.
In particolare, per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, in applicazione dell’articolo 145 comma 3 del DPR 207/10, l’ASST potrà applicare una penale giornaliera dello 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore ad un limite massimo del 10%, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’ ASST non coperto dall’importo delle penali.
L’applicazione di tre penalità di cui al precedente comma, autorizza l’ASST a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto dell’ASST al risarcimento di ogni eventuale danno.
Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
L’aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e del contratto.
Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’ASST di Melegnano e della Martesana e devono essere adeguatamente motivate. Le riserve, che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall’ASST che emanerà gli opportuni provvedimenti.
ART. 14 - RISOLUZIONE E DISDETTA DEL CONTRATTO
L’ASST può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile,
b) qualora venga stipulato un contratto convenzione o accordo quadro, analogo all’oggetto del presente bando , dalla CONSIP SPA o ARCA Lombardia, ed abbia un prezzo inferiore a quelloi della presente procedura;
c) per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico. In tal caso l’A.O. sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto;
d) in caso di frode, di grave negligenza e di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio, ove siano state applicate almeno 3 penalità, a meno che la gravità dell’inadempimento non sia tale da configurare, di per sé, giusta causa di risoluzione;
e) in caso di insufficienza qualitativa e quantitativa nell’espletamento della prestazione, di gravità tale da compromettere la buona esecuzione;
f) qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
g) quando a carico dell’aggiudicatario sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari, o per contravvenzione alle disposizioni di cui al X.Xxx 231/2001;
h) inadempimento degli oneri ed obblighi previsti a carico dell’aggiudicatario in favore dei propri dipendenti;
i) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
j) in caso di cessione del contratto e/o di subappalto non autorizzato;
k) L’accertamento in ordine al conferimento di incarico di lavoro autonomo viziato dalla presentazione, ad opera dell’interessato, di documenti falsi o colpiti da invalidità non sanabile;
l) nei casi di morte dell’aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante dell’aggiudicazione;
m) Xxx l’ASST ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dalla lettera d) alla lettera e) dovrà contestarle per iscritto all’aggiudicatario, fissando un termine non inferiore a 20 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine l’ASST adotterà le determinazioni ritenute opportune.
Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
Qualora l’aggiudicatario dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, l’ASST tratterrà senz’altro a titolo di penale il deposito cauzionale ed addebiterà inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
L’aggiudicatario sarà comunque tenuto ad effettuare una comunicazione a mezzo raccomandata A/R all’A.O. e la disdetta avrà effetto decorsi 6 mesi dal ricevimento della stessa.
ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell’aggiudicataria fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.
Vietata la cessione del credito.
Per ciò che concerne il subappalto si rinvia alla disciplina di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016.
ART. 16 – DURC – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
La regolarità contributiva è requisito indispensabile sia per la stipulazione del contratto, che per la stessa partecipazione alle procedure di evidenza pubblica. Di conseguenza, l’aggiudicatario deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda, e conservare tale regolarità non solo per tutto lo svolgimento della procedura di gara, pena l’esclusione, ma anche durante l’esecuzione del servizio.
La Stazione Appaltante, in caso di irregolarità riscontrate durante l’esecuzione del servizio, sospenderà i pagamenti delle fatture successive a quella per la quale è stata chiesta la
regolarità contributiva e chiederà all’Aggiudicatario la regolarizzazione della sua posizione entro 90 giorni pena la risoluzione del contratto.
ART. 17 CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ D’ECCEZIONI
L’aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e dal contratto.
Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’A.O. e devono essere adeguatamente motivate.
Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall’A.O. che emanerà gli opportuni provvedimenti.
ART. 18 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
E’ altresì facoltà dell’Amministrazione Appaltante verificare la congruità economica del contratto, nell’eventualità in cui la Consip o la Centrale Regionale Acquisti della Regione Lombardia dovessero stipulare convenzione per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal contratto, ove l’aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o Centrale Regionale Acquisti.
Ove la stazione appaltante ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 gg. dalla relativa formale comunicazione.
A tale recesso l’aggiudicatario non potrà frapporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.
ART. 19- SPESE CONTRATTUALI
Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico dell’aggiudicatario, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta della S.S. Gestione Aziendale delle Procedure di Gara.
ART. 20- FORO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dal rapporto del servizio, le parti espressamente concordano di eleggere quale Xxxx esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Lodi, e di escludere, pertanto, l’eventuale giudizio al foro normativamente disciplinato dal c.p.c..
Vizzolo 19/12/2017