SCHEMA DI CONTRATTO FORNITURA SALGEMMA DA SILOS
SCHEMA DI CONTRATTO FORNITURA SALGEMMA DA SILOS
CIG ……………
CV …………….
TRA
R.A.V. Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l’Italia S.p.A., con sede in ………………….
C.F. ……………………. e P.V.A nel seguito denominata “Committente” ,
in persona …………………. nella sua qualità di ………………..
E
……………….. con sede in …………………. C.F. ……………………. e P.V.A.
………………nel seguito denominata “Contraente”, in persona nella sua
qualità di ………………..
PREMESSO
- che il Committente è concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già A.N.A.S.) in seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, dell'Autostrada ;
- che il Committente, ha indetto una procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento della fornitura in in epigrafe esperita in data…………. / ed in data /;
- che a seguito dell'anzidetta procedura è risultata aggiudicataria l'Impresa ;
- che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato l'iter della procedura con conseguente aggiudicazione all'Appaltatore comunicata al medesimo con nota del ……… Prot ;
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota;
- che nel presente contratto con il termine “Codice” si intende il X.X.xx 18.04.2016 n° 50;
- che nel presente contratto con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi.
Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
OGGETTO DEL CONTRATTO
Costituisce oggetto del presente Contratto la fornitura di complessive:
a) tonnellate di salgemma sfuso da silos avente le seguenti
caratteristiche:
- granulometria: mm 0,5/5;
- tenore NaCl: 98% min;
- anti-ammassante: 100 – 200 ppm;
- umidità all’origine 0,3% max;
- trasporto: con autotreno con cassone coperto ribaltabile; reso: franco destino;
b) eventuale stoccaggio presso il fornitore dei fondenti di cui al precedente punto a) a partire dal 1 aprile e fino al 30 settembre.
TERMINE E MODALITA’ DI CONSEGNA
Il salgemma verrà fornito dalla Contraente in conformità a quanto previsto nell’offerta che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Quanto in oggetto verrà consegnato dalla Contraente, con spese di trasporto a proprio carico e mediante idonei con autotreno con cassone coperto ribaltabile che preservino il prodotto dagli agenti atmosferici, entro e non oltre 8 giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione dell’ordine /ovvero entro e non oltre il minore tempo di … giorni naturali e consecutivi offerto in sede di gara /, in quantità non inferiore a 150 tonnellate/giorno (circa 5 automezzi) /ovvero non inferiore al maggiore quantitativo di … tonnellate/giorno (circa … automezzi) offerto in sede di gara/.
Qualora sia specificato negli ordinativi la modalità di urgenza o consegna nei giorni di sabato, domenica e festivi, i tempi di consegna franco Posto Neve non dovranno essere superiori a 48 ore, per un minimo garantito di 150 ton/giorno (pari a circa 5 mezzi).
Nel caso in cui le consegne, ricadano in un giorno festivo di divieto di circolazione dei mezzi pesanti potrà essere concordata con la Società la proroga della scadenza al successivo primo giorno lavorativo (lunedì-sabato). In alternativa potrà essere attuata la procedura di cui la punto 3.2) del Capitolato tecnico che costituisce parte integrante del presente Contratto.
PENALI
Nella eventualità che la fornitura e le prestazioni richieste non venissero eseguite correttamente e/o effettuate nei termini indicati, R.A.V. S.p.A. si riserva la facoltà di applicare alla Contraente le penali di cui al punto 6) del Capitolato tecnico che costituisce parte integrante del presente Contratto. Qualora la somma delle penali fosse tale da superare questo valore massimo sarà facoltà di R.A.V. S.p.A. risolvere il Contratto. La Contraente prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderà il diritto di R.A.V. S.p.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall’applicazione delle penali, come sopra determinati, potranno essere compensati da parte di R.A.V. S.p.A. con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo. Violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui D. Lgs n. 81/2008 comporteranno l’applicazione di una penale aggiuntiva pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto alle 24 ore per porre in essere le attività di cui all’articolo “ Sicurezza sul lavoro”.
CARATTERISTICHE DEL SALGEMMA
Il salgemma fornito dovrà possedere le caratteristiche tecniche e qualitative come definite dal punto 2) del Capitolato tecnico che costituisce parte integrante del presente Contratto.
VERIFICHE DI CONFORMITA’
La R.A.V. S.p.A. si riserva il diritto di effettuare la verifica di quanto fornito per riscontrarne la rispondenza con quanto richiesto, con le modalità di cui al punto 4) del Capitolato tecnico che costituisce parte integrante del presente Contratto.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Committente ha individuato è l’Xxx. Xxxx Xxxxx Xxxxx quale soggetto affidatario dei compiti propri del Responsabile Unico del Procedimento.
REFERENTE TECNICO
Prima dell’inizio delle prestazioni in oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Contratto, la Contrente dovrà comunicare all’Unità Organizzativa di R.A.V. S.p.A. competente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio referente Tecnico; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione delle prestazioni oggetto del Contratto.
AMMONTARE DEL CONTRATTO
L'importo presunto netto del contratto è di € …………..
REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo di cui al presente contratto è fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto.
Non verrà riconosciuta – anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c..
DURATA DEL CONTRATTO
La durata della fornitura è prevista in 24 mesi dalla data della sottoscrizione del contratto
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE
Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell'Appaltatore è il / i Sig.
…………….. nato a ………………….. il firmatario del presente atto nella sua
qualità di / giusta procura allegata al presente contratto. /
CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
La cauzione definitiva nella misura del …% (determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 103 del Codice) dell'importo contrattuale, pari, quindi, ad € …………. è stata prestata dall’Appaltatore mediante ............. .
Si conviene espressamente che tale cauzione è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto.
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA’ ASSOLUTA
L’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.
Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore. L’Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne da immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura – Ufficio terrritoriale del Governo della Provincia dove ha sede il Committente o l’Amministrazione concedente.
TERMINI DI FATTURAZIONE
La Contraente potrà emettere fattura ad avvenuta consegna dei quantitativi corrispondenti a ciascun buono d’ordine consegnati con esito positivo e valorizzati con l’applicazione del prezzo unitario netto offerto in sede di gara, comprensivo di ogni onere di caricamento e trasporto fino a destinazione, che resterà invariato per l’intera durata del contratto..
FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fattura in originale, contenente i riferimenti del Presente Contratto e gli estremi dei documenti di trasporto ove previsti, dovrà essere inviata per posta a:
RAV – Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S p A Loc les Iles
11010 ST XXXXXX (AO)
Il numero del presente Contratto dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti. La Contraente potrà emettere la fattura esclusivamente alla fine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, se non diversamente indicato. Il pagamento, le cui condizioni sono riportate nella prima pagina del presente Contratto ( 60 gg d. r. f.) , sarà effettuato da
R.A.V. S p A esclusivamente a mezzo bonifico bancario su Istituto e Conto precedentemente comunicati dalla Contraente, previa restituzione della copia del Contratto firmata per accettazione ed a seguito di rilascio del benestare da parte dell’Unità competente di R.A.V. S p A. L’eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere ufficialmente comunicata a Essediesse-Società di servizi S p A-Via A. Bergamini, n 50 00159 Roma e a R.A.V. SpA Loc les Iles snc 11010 St Xxxxxx Aosta. Verranno respinte le fatture mancanti delle indicazioni richieste od indirizzate diversamente. Le Parti si danno atto che R.A.V. S p A, e per essa Essediesse S p A, potrà a suo insindacabile giudizio
comunicare l’avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all’indirizzo precedentemente comunicato dalla Contraente.
INVARIABILITA’ DEI PREZZI
I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.
La Contraente, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere , nel corso del rapporto, circostante che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all’adempimento delle prestazioni contrattuali
SICUREZZA SUL LAVORO
La Contraente, prima dell’inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura nell’area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. La Contraente è tenuta a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D. Lgs.n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La Contraente è tenuta altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti:
a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
c) curare che tutte le attrezzatture ed i mezzi d’opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
d) informare immediatamente R.A.V. SpA in caso di infortunio o di incidente, fornendo le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri dipendenti e ogni incidente, ottemperando, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.
R.A.V. SpA avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni alla Contraente circa l’osservanza di quanto previsto nella presente clausola.
In caso di mancata osservanza da parte della Contraente delle previsioni di cui alla pente clausola, R.A.V. SpA ha il diritto di risolvere il Contraente per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità della Contraente per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell’esercizio delle attività contrattuali. In tutti i casi in cui siano accertate da R.A.V. SpA , violazioni da parte della Contraente o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del Contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato l’eventuale cantiere. Nei predetti casi la Contraente dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttiva opportune.
Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art.26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al
fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla Contraente e quelle svolte dai lavoratori di R.A.V. SpA e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell’esecuzione del Contratto. Il DUVRI sarà suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al Contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l’esecuzione dei lavori o durante la prestazione. I costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza previsti dal DUVRI sono a pari a 0,00 Euro.
PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto – e se cooperative anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.
Il Committente provvederà alle verifiche di cui all’art. 105, comma 9 del Codice.
In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del Codice.
Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6 del Codice.
TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
In conformità con le politiche che R.A.V. SpA intende perseguire in tema di tutela dell’ambiente, sicurezza dei lavoratori, e ,più in generale, in un ottica di sviluppo sostenibile, la Contraente si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:
1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e , in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
2) Promuovere l’adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull’ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
3) Rafforzare l’attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla sicurezza.
4) Includere la tutela dell’ambiente e l’impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza. A tal fine la Contraente dovrà:
- Fornire tutte le informazioni eventualmente richieste da R.A.V. SpA relative agli impatti ambientali prodotti dalle propri attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;
- Permettere visite ispettive anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa diffida ad adempiere, gli inadempimenti di cui alle seguenti clausole: “Termini e modalità di consegna” e “ Sicurezza sul lavoro”. Costituiscono., altresì motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa diffida ad adempiere:
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente Contratto, la Contraente comprometta l’esecuzione a regola d’arte di quanto oggetto del presente Contratto;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Contratto o nei documenti in esso richiamati in relazione allo svolgimento delle prestazioni richieste;
c) quando la Contraente non rispetti tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione delle attività disciplinate dal presente Contratto;
d) quando in particolare risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza.
In caso di risoluzione del Contratto per colpa della Contraente, R.A.V. SpA avrà diritto al risarcimento del danno.
CODICE ETICO
La Contraente si obbliga ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali contenute nel Codice Etico è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx.xx e la Contraente dichiara di avere preso piena conoscenza del suo contenuto. La violazione anche di una sola delle disposizione nel Codice Etico darà la facoltà ad
R.A.V. SpA di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente Contratto, comunicando per iscritto alla Contraente la volontà di volersi avvalere della presente clausola, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. Con la sottoscrizione del presente Contratto la Contraente dichiara di non avere rapporti con le pubbliche amministrazioni tali da incidere sul predetto codice etico.
CESSIONE DEL CREDITO
Resta convenuto che eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente Contratto sono regolate dall’art. 1264 del codice civile ed avranno efficacia solo previa notifica per iscritto da parte della Contraente (via posta o mezzo fax) al Responsabile Tecnico del Contratto ed in assenza di qualsivoglia impedimento giuridico-legale.
CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
QUALITA’ E VENDOR RATING
R.A.V. S p A si riserva la facoltà di verificare la qualità di esecuzione delle prestazioni effettuate dalla Contraente e la loro conformità alle previsioni del presente Contratto con qualsiasi mezzo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’espletamento di visite ispettive effettuate con personale proprio o tramite professionisti incaricati da R.A.V. S p A. I risultati che scaturiranno dall’elaborazione dei dati relativi alla qualità ed alla puntualità di esecuzione, nonché all’efficacia della struttura amministrativa, commerciale e tecnica, potranno essere utilizzati per una valutazione della Contraente attraverso il sistema di Vendor rating, con l’obbiettivo di attuare le opportune azioni di miglioramento
RECESSO
R.A.V. SpA si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi con preavviso di almeno 15 giorni. Il recesso avrà efficacia decorsi 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Contraente. La Contraente avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni realizzate ed accettate oltre al mancato utile predeterminato nella misura percentuale del 5% calcolato sull’importo del Contratto non eseguito.
SUBCONTRATTO
Resta convenuto che eventuali subcontratti stipulati dalla Contraente al fine di adempiere alle obbligazioni previste dal presente Contratto dovranno essere soggetti ad autorizzazione scritta da parte dell’ufficio Acquisti di R.A.V. SpA. Tale autorizzazione non ridurrà la piena e complessiva responsabilità della Contraente per le obbligazioni assunte con l’accettazione del presente Contratto, rimanendo quest’ultima unica e sola responsabile nei confronti di
R.A.V. SpA che è esonerata da qualsiasi pretesa del subcontraente o da richieste di danni che dovessero derivare a terzi dall’esecuzione delle attività del subcontraente. Se durante l’esecuzione delle attività dovessero venire meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell’autorizzazione e comunque R.A.V. SpA accertasse l’inadeguatezza delle prestazioni rese dal subcontraente, al ricevimento della relativa comunicazione scritta la Contraente dovrà prendere immediate misure per la sospensione del subcontraente dalle attività. Il venir meno di tale subcontraente non darà alcun diritto alla Contraente di pretendere indennizzi, risarcimento di danni o di perdite ovvero la proroga della data fissata per l’ultimazione delle prestazioni.
Il subcontraente dovrà essere in possesso di un’attestazione di qualificazione dei requisiti di ordine generale, tecnico –organizzativi ed economico – finanziari attinenti ai lavori da eseguire rilasciata da un organismo regolarmente autorizzato.
La richiesta di autorizzazione per il subcontratto dovrà essere inoltrata all’Ufficio Acquisti di R.A.V. SpA con sufficiente anticipo (almeno una settimana) e ad essa dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) Denominazione del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;
2) copia del contratto, che dovrà prevedere il costo della sicurezza relativa all’attività subaffidata non soggetto a ribasso e contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l’indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma;
3) DURC in corso di validità
RESPONSABILITA’ DELLA CONTRAENTE
La contraente nei confronti del proprio personale si impegna ad osservare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi, i contratti collettivi di lavoro, nonché a provvedere all’assicurazione, alla tutela antinfortunistica e previdenziale. La Contraente dovrà in ogni momento, a semplice richiesta di R.A.V. SpA, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. Tutti gli oneri e le sanzioni civili previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia restano, in tal modo a completo carico della Contraente. Con l’accettazione del presente Contratto, R.A.V. SpA resta completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante l’esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto.
IMPEGNO DI RISERVATEZZA
L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.
L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare.
È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.
È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti si danno reciproco atto che i
dati personali relativi a ciascuna parte (sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati , al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, compresa la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli Istituti bancari segnalati. Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all’art.7 del suddetto decreto.
Resta espressamente inteso che le Parti dichiarano di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del presente Contratto sono:
- per R.A.V. SpA: R.A.V. SpA, così come costituita in testa al presente Contratto;
- per la Contraente : il destinatario del presente Contratto, nella persona del suo Legale Rappresentante.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 159/2011 S.M.I.
Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art. 1353 c.c. in relazione all’esito delle verifiche di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.
In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all’Appaltatore il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti di cui all’art. 2041 c.c..
SPESE E REGIME FISCALE DELL'APPALTO
L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità dei Lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto.
Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.
L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani.
Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE -
Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente contratto d'appalto o comunque a questo connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Aosta.
La presente viene inviata alla Contraente in duplice copia e costituisce proposta ai sensi dell’art. 1326 c.c. Essa si intende valida solo se accettata entro 10 giorni dalla data della relativa ricezione mediante la restituzione ad R.A.V. SpA- Ufficio Acquisti – Loc les Iles
snc 11010 St Xxxxxx (AO) a mano o a mezzo raccomandata A.R., della seconda copia sottoscritta dal Legale Rappresentante della Contraente.
IL COMMITTENTE IL CONTRAENTE
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. la Contraente approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Penali, Normativa antimafia, Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa, Cessione del Credito, Responsabilità della Contraente, Riservatezza e Foro Competente.
IL CONTRAENTE
Allegati:
- Capitolato Tecnico – Edizione 2017