Direttiva 2014/33/UE E PER LA VERIFICA DELL’ACCORDO PREVENTIVO IN DEROGA Art.17 bis
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE
Direttiva 2014/33/UE
E PER LA VERIFICA DELL’ACCORDO PREVENTIVO XX XXXXXX
Xxx.00 xxx
XXX 00 aprile 1999 n. 162 e s.m.i. Decreto attuativo del 19/03/2015
MATRICE DELLE REVISIONI | ||||
Rev. | Data | DESCRIZIONE delle MODIFICHE | Redatto da | Approvato da |
00 | 10/12/12 | Nuova emissione | RQ | VRB-21-2012 |
01 | 10/06/13 | Esclusione attività non coperte da notifica | RQ | VRB-11-2013 |
02 | 30/06/15 | Transizione alle Norme | RQ | VRB-09-2015 |
03 | 30/10/15 | Par. 9.9 Riesame e decisione sulla certificazione | RQ | VRB-15-2015 |
04 | 15/02/16 | Nuova Direttiva 2014/33/UE | RQ | VRB-05-2016 |
05 | 12/09/16 | Xxxxxxx Xxxxxxx Documentale Accredia | RQ | VRB-20-2016 |
06 | 04/03/19 | Aggiornamento al GDPR Reg. UE 679/2016 | RQ | VRB-04-2019 |
07 | 06/11/2019 | Aggiornamento dei riferimenti normativi | RQ | VRB-32-2019 |
SOMMARIO
1 SCOPO 4
2 CAMPO DI APPLICAZIONE 4
2.1 VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI ASCENSORI – CERTIFICAZIONE UE 4
2.2 Verifica dell’Accordo preventivo in Deroga degli Ascensori 4
3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 5
4 DEFINIZIONI 5
5 PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA 6
6 RESPONSABILITÀ 7
7 IMPEGNI DEL RICHIEDENTE 7
7.1 Analisi dei rischi 7
7.2 Documentazione tecnica 7
7.3 Ascensore Tipo 7
7.4 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE E MARCATURA CE 7
7.5 Gestione dei reclami 7
7.6 Rispetto del regolamento e del rapporto contrattuale 8
8 IMPEGNI DELL’ORGANISMO 8
8.1 Cause di forza maggiore 8
9 ITER DI CERTIFICAZIONE 8
9.1 Accesso ai servizi di valutazione della conformità – Presentazione della Domanda 9
9.1.1 Dati necessari alla compilazione della domanda 9
9.1.2 Dati necessari alla compilazione della domanda per la richiesta di accordo preventivo in deroga 9
9.2 Riesame della domanda e invio dell’offerta 9
9.3 Accettazione dell’Offerta e invio della documentazione tecnica 9
9.3.1 Documentazione tecnica per la procedura di cui all’Allegato V – Esame Finale 10
9.3.2 Documentazione tecnica per la procedura di cui all’Allegato VIII – Verifica dell’Unità 10
9.3.3 Documentazione tecnica per accordo preventivo in deroga senza il rispetto dei requisiti della norma armonizzata UNI EN 81-21 11
9.3.4 Documentazione tecnica per accordo preventivo in deroga in conformità ai requisiti della norma armonizzata UNI EN 81- 21 11
9.4 Riesame dell’Ordine e inizio dell’Iter di Certificazione 12
9.5 Verifica Documentale 12
9.5.1 Verifica della documentazione tecnica 12
9.5.2 Verifica della documentazione tecnica per l’accordo preventivo in deroga 12
9.6 Esito della Verifica Documentale e comunicazione dei rilievi 12
9.7 Valutazione Funzionale 13
9.8 Verifiche Supplementari 13
9.9 Riesame e decisione sulla certificazione 13
9.10 MARCATURA CE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE PER ALLEGATO V E ALLEGATO VIII 13
9.11 Esito negativo della valutazione della conformità 14
9.12 Elenco delle Certificazioni 14
9.13 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER ALLEGATO V E ALLEGATO VII 14
9.14 Conservazione della Documentazione per l’accordo preventivo in deroga 14
10 VALIDITÀ E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE E DEL CONTRATTO 14
10.1 CERTIFICATI ALLEGATI V E VIII 14
11 RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE 14
11.1 Rinuncia 14
11.2 Sospensione 14
11.3 Revoca 14
12 RECLAMI E RICORSI 15
13 CONTENZIOSI 15
14 RISERVATEZZA 15
15 VOLTURA DELLA CERTIFICAZIONE 15
16 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE 15
17 MODIFICA DELL’ASCENSORE O DEL SGQ 15
18 ESTENSIONE/RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE 15
19 MODIFICHE DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE 16
20 MODIFICHE AL REGOLAMENTO 16
21 CONDIZIONI ECONOMICHE 16
21.1 Variazioni dell’Offerta, del Tariffario e diritto di Recesso 16
21.1.1 Variazione dell’Offerta 16
21.1.2 Variazione del Tariffario 16
21.1.3 Recesso e preavviso 16
1 Scopo
Il presente Xxxxxxxxxxx definisce le prassi generali adottate da ECO Certificazioni S.p.A. (ECO) per la conduzione delle attività di valutazione della conformità degli Ascensori, secondo le modalità previste dall’art. 6-bis del DPR 30 aprile 1999 n. 162 e s.m.i. (Decreto) per l’attuazione della Direttiva 2014/33/UE (Xxxxxxxxx), che l’Installatore (Richiedente), devono seguire per ottenere e mantenere la Certificazione CE del prodotto. Se non diversamente indicato le attività di cui al presente regolamento sono condotte con riferimento all’Accreditamento in possesso dell’Organismo.
ECO rende disponibile l’ultima versione aggiornata del Regolamento sul proprio sito WEB all’indirizzo xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx, presso la propria sede, o su richiesta del Richiedente provvede ad inviarne copia in formato elettronico.
Le modifiche e le integrazioni al Regolamento, sono gestite mediante l’emissione di revisioni successive, nelle quali le porzioni di testo modificate sono evidenziate con linee verticali a lato dello stesso. Il Regolamento è parte integrante del contratto sottoscritto tra ECO e il Richiedente. ECO applica sempre l’ultima revisione emessa ed è onere del Richiedente verificarne i contenuti a seguito dell’emissione di eventuali aggiornamenti che saranno pubblicati sul sito web dell’Organismo, ed adeguarsi ad essi. ECO provvede ad inviare informativa alla clientela sull’emissione di una nuova revisione del regolamento.
2 Campo di applicazione
Il Regolamento è applicato da ECO alle attività di:
▪ valutazione della conformità degli ascensori ai fini della certificazione CE di prodotto secondo la Direttiva 2014/33/UE.
▪ verifica dell’accordo preventivo in deroga secondo i casi previsti dall’art. 17bis del DPR 30 aprile 1999 n. 162 e s.m.i.
Il Regolamento descrive gli impegni e le responsabilità assunte da XXX e dal Richiedente che presenta domanda di valutazione della conformità.
Nel presente regolamento il termine “ascensore” è utilizzato anche in luogo del termine “montacarichi”.
2.1 Valutazione della conformità degli Ascensori – Certificazione UE
ECO conduce le valutazioni della conformità degli ascensori con velocità di spostamento superiore a 0,15 m/s, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, destinati al trasporto:
▪ di persone;
▪ di persone e cose;
▪ soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico.
secondo le modalità definite dall’art. 16 della Direttiva e dall’art. 6-bis del Decreto applicando le procedure descritte:
▪ all’Allegato V “Esame Finale”;
▪ per ascensori progettati e fabbricati in conformità a un ascensore modello sottoposto all’esame UE del tipo di cui all’allegato IV1
▪ per ascensori progettati e fabbricati secondo un sistema di qualità approvato in conformità all’allegato XI2
▪ all’Allegato VIII “Verifica dell’Unità”3;
2.2 Verifica dell’Accordo preventivo in Deroga degli Ascensori
ECO verifica l’accordo preventivo in deroga secondo i casi previsti dall’art.17bis del Decreto.
L’art. 17bis del Decreto definisce le modalità che il richiedente può adottare per attestare la conformità della soluzione tecnica rispettando quanto richiesto dal DPR 19/03/2015.
1 art. 6-bis, comma 1, lettera a), numero 1 del Decreto
2 art. 6-bis, comma 1, lettera b), numero 1 del Decreto
3 art. 6-bis, comma 1, lettera c) del Decreto
3 Documenti di riferimento
Per la definizione del rapporto che intercorre tra XXX e il Richiedente, si applicano i requisiti contenuti nei documenti seguenti:
▪ Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione).
▪ Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 “Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio";
▪ Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE (rifusione);
▪ Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015 n. 8 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.”;
▪ Decreto attuativo del 19 marzo 2015 inerente la documentazione da presentare all’organismo notificato ai fini dell’ottenimento dell’accordo preventivo per l’installazione di ascensori in deroga.
▪ Linee Guida emesse della Comunità Europea e Pareri Condivisi emessi dai gruppi di lavoro della Commissione Europea;
▪ ISO/IEC 17065:2012 "Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi"
▪ UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 “Valutazione della conformità – vocabolario e principi generali generale”;
▪ GUIDE IAF – EA applicabili
▪ Regolamenti Generali, Regolamenti Tecnici e disposizioni dell’Ente Unico di Accreditamento (ACCREDIA), negli schemi e settori coperti da accreditamento;
L’individuazione di norme cogenti e/o leggi applicabili al prodotto, è responsabilità del Richiedente, che può prendere a riferimento le norme e le specifiche tecniche emesse da comitati di normazione internazionali quali UNI, EN, ISO, IEC, CEI, CEN e CENELEC. Le norme armonizzate riferibili alla Direttiva, pubblicate e periodicamente aggiornate dalla Commissione Europea sono consultabili al seguente indirizzo internet:
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxx_xx.xxx
L’Organismo verificherà che il Richiedente abbia definito e formalizzato, sia un metodo di individuazione, sia le modalità di aggiornamento e attuazione delle stesse, quando applicabile.
Per le norme richiamate senza riferimento datato si intendono valide le edizioni in vigore all’atto della presentazione della domanda di certificazione.
4 Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si riportano le definizioni seguenti:
Ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide;
Montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;
Supporto del carico: la parte dell'ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle;
Ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I negli ascensori derivati dell’ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza per ascensori identici
Installatore: la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e dell’immissione sul mercato dell’ascensore;
Fabbricante: la persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per ascensori o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;
Rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un
mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti specificati;
Importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un componente di sicurezza per
ascensori originario di un paese terzo
Distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori
Operatori economici: l’installatore, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore
Messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un componente di sicurezza per ascensori per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito
Immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori; oppure la fornitura di
un ascensore per l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
Marchio: Logo grafico, identificativo di un Organizzazione;
Organismo di valutazione della conformità: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni (nel presente regolamento può essere abbreviato con OdC o CAB);
Ispettore (ISP): personale che svolge attività di Certificazione o più in generale di valutazione della conformità dei prodotti;
Valutazione della conformità: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza posti dal Decreto, relativi a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori;
Verifica: fase del processo di valutazione della conformità condotta dal personale incaricato dall’organismo che ha come oggetto la
valutazione del rispetto dei requisiti applicabili alla documentazione redatta dal richiedente o al prodotto da questi fabbricato.
Rilievo: riscontro oggettivo di un evento o di una condizione che evidenzia una NC o consente l’espressione di una Osservazione o di un Commento;
Non conformità (NC): mancato soddisfacimento da parte del Richiedente di un requisito, richiamato da una Direttiva, da una norma o da una legge vigente, applicabile all’ambito considerato, che inficia il valore dell’attestazione CE di Conformità in termini di efficace e credibile assicurazione della conformità del prodotto;
Responsabilità: onere assunto o derivante dalla conduzione di un processo, dall’esecuzione di un lavoro, o dalla gestione di un incarico (o mansione) affidato e da svolgere con il dovuto impegno.
Reclamo: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, ACCREDIA), relativamente ai servizi forniti dall’Organismo e, in genere, all’operato del medesimo;
Ricorso: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse
dall’Organismo;
La terminologia e le definizioni utilizzate nella documentazione a supporto dello svolgimento delle attività necessarie al rilascio del Certificato CE di conformità, rispettano quanto contenuto nei seguenti documenti:
▪ Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione).
▪ Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 “Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio";
▪ Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015 n. 8 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta della corretta applicazione Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.”;
▪ Decreto attuativo del 19 marzo 2015 inerente alla documentazione da presentare all’organismo notificato ai fini dell’ottenimento dell’accordo preventivo per l’installazione di ascensori in deroga.
▪ Norma UNI XXX XX XXX/XXX 00000 “Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali”
5 Principi di imparzialità e trasparenza
ECO concede pariteticamente a tutte le realtà, pubbliche o private, di accedere ai servizi di Certificazione, senza addurre distinzione alcuna sulla base della dimensione Aziendale, dell’appartenenza a qualsivoglia organizzazione o associazione, o del numero di Certificati conseguiti per gli ascensori installati. Unica eccezione è fatta per le realtà sottoposte a provvedimenti legali di restrizione, che impediscono loro la commercializzazione di prodotti soggetti a Certificazione di conformità UE.
Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività di valutazione della conformità e Certificazione, ECO precisa, anche tramite la sottoscrizione di opportuni codici comportamentali, che il proprio personale direttivo e tecnico non è soggetto ad indebite pressioni interne o esterne, di carattere commerciale, finanziario o altro, che possano condizionare negativamente il lavoro svolto.
Il personale interessato dalle attività di valutazione della conformità finalizzate al rilascio della Certificazione di conformità UE, non è coinvolto in attività che possano minare la fiducia nella propria indipendenza, imparzialità ed integrità professionale. Inoltre, l’Organismo non svolge attività di progettazione né direttamente né in forma consulenziale, non commercializza prodotti e/o sistemi oggetto delle verifiche ispettive o di Certificazione di conformità UE, né fornisce servizi di assistenza tecnica ai soggetti, oggetto delle Valutazioni o Certificazioni, per i settori coperti dall’Accreditamento, né svolge altre attività che possano compromettere la fiducia nel proprio operato.
6 Responsabilità
Nel presente regolamento sono dettagliate le reciproche responsabilità ed impegni che il Richiedente e XXX, sono chiamati a rispettare al fine di consentire il corretto svolgimento delle singole fasi previste dall’iter di Certificazione, secondo le modalità e le tempistiche descritte nei paragrafi seguenti e nei documenti contrattuali sottoscritti dalle parti.
ECO premette che alcune fasi dell’attività (es. prove e misurazioni) potrebbero essere svolte da soggetti terzi (quali laboratori o altri soggetti notificati o accreditati, comunque qualificati da ECO). L’affidamento di tali attività è sempre subordinato all’approvazione del Richiedente, previa comunicazione scritta controfirmata per accettazione. La responsabilità finale dell’attività resta esclusivamente in capo a ECO.
7 Impegni del Richiedente
Il Richiedente si impegna a fornire la massima collaborazione ai rappresentanti di ECO durante tutte le fasi dell’iter di Certificazione descritte nel par. 9.0. Predispone eventuali permessi e autorizzazioni per consentire l’accesso alle aree interessate dallo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, siano esse interne od esterne alla realtà esaminata. Consente l’accesso in loco o la fornitura in copia, di tutti i documenti che ECO ritiene utile esaminare ai fini della concessione della valutazione di conformità richiesta.
Inoltre, il Richiedente, prima di inoltrare ad ECO la richiesta di valutazione della conformità degli Ascensori, secondo una delle modalità di cui al par. 2, ha la responsabilità di predisporre almeno quanto segue in ottemperanza ai requisiti posti dal Decreto. Tutta la documentazione fornita dal Richiedente a supporto delle attività di valutazione della conformità dovrà essere predisposta in lingua italiana (o in alternativa in lingua inglese, tranne per i documenti destinati all’utilizzatore finale che devono essere in lingua italiana).
7.1 Analisi dei rischi
Nel rispetto dei requisiti posti dall’Allegato I della Direttiva4, il Richiedente, deve dare evidenza di aver svolto un’analisi dei rischi per individuare quelli afferenti il prodotto e che lo stesso sia stato progettato e costruito tenendo presente tale analisi. Per gli aspetti connessi con l’installazione dell’ascensore deve essere data evidenza dello scambio di informazioni tra l’installatore e la persona responsabile della realizzazione dell’edificio.5
7.2 Documentazione tecnica
Nel rispetto dei requisiti posti dagli Allegati della Direttiva che descrivono la procedura di valutazione della conformità prescelta, il Richiedente, deve dare evidenza di aver redatto la documentazione tecnica richiesta per l’Ascensore nella quale è dimostrata la conformità ai requisiti posti dalla Direttiva e a quelli eventualmente da essa richiamati6 o richiamati da altre direttive applicabili7. Il documento deve essere comprensivo delle istruzioni dell’ascensore come definite al par 6.2 dell’Allegato I della Direttiva.
7.3 Ascensore Tipo
Il Richiedente è tenuto a dimostrare la conformità dell’Ascensore Tipo per il quale richiede l’applicazione della procedura di valutazione di conformità prevista dall’Allegato V della Direttiva secondo quanto indicato dal comma 1 lettera a) e lettera b) dell’Articolo 16 della stessa, fornendo ad ECO il Certificato emesso da un organismo Notificato per le procedure di valutazione della conformità previste dall’Allegato IV o dall’Allegato XI. Con riferimento all’articolo 44 della Direttiva sono ritenuti ancora validi i Certificati CE di tipo riferibili all’Allegato V della Direttiva 95/16/CE e i Certificati di approvazione del Sistema di Gestione per la Qualità riferibili all’Allegato XIII della stessa Direttiva.
7.4 Dichiarazione di Conformità UE e Marcatura CE
Come disposto dall’Articolo 17 della Direttiva il Richiedente deve predisporre un documento attestante la Dichiarazione di Conformità UE dell’ascensore installato. La Dichiarazione deve avere la struttura e i contenuti previsti dall’Allegato II sezione B della Direttiva. Eventuali informazioni attinenti dati riferibili all’esito dell’Iter di Certificazione dovranno essere riportati in bozza, fino alla conclusione positiva dello stesso.
Inoltre, nel rispetto dei requisiti posti dall’Articolo 19 della Direttiva, il Richiedente deve provvedere alla Marcatura CE dell’Impianto secondo i principi generali esposti dall’Articolo 30 del Regolamento 765/2008/CE, predisponendo in cabina quanto previsto dal par. 5 dell’Allegato V o dell’Allegato VIII della Direttiva in funzione della procedura di valutazione della conformità prescelta.
7.5 Gestione dei reclami
Il Richiedente deve dare evidenza di gestire i reclami8 riferibili all’ascensore oggetto della valutazione della conformità di valutazione della conformità per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, provvedendo a:
▪ registrare i reclami
▪ gestire i reclami mediante la conduzione di opportuna attività d’indagine, tenendo traccia delle risultanze delle stesse e delle risposte fornite in merito
4 Comma 3 Allegato I della Direttiva
5 Art. 6 comma1 della Direttiva
6 I requisiti possono essere riferibili a norme armonizzate, leggi cogenti o regolamenti vigenti, o richiamati da altre Direttive applicabili
7 Es. Direttiva Macchine 2006/42/CE, EMC 2014/30/UE, e LVD 2014/35/UE
8 rif. 4.1.2.2.c).1, 4.1.2.2.j).1 e 4.1.2.2.j).2 ISO/IEC 17065:2012 e Articolo 7, comma 4 della Direttiva
▪ formalizzare ed attuare eventuali azioni correttive si rendessero necessarie a seguito del reclamo, registrandone opportunamente i contenuti e gli esiti
Qualora non fossero pervenuti reclami in merito all’ascensore oggetto della valutazione di conformità, il richiedente deve dare evidenza di aver predisposto quanto necessario per l’eventuale registrazione e gestione degli stessi. La documentazione, le registrazioni relative ai reclami e al loro trattamento deve essere resa disponibile agli ISP che eseguono la valutazione di conformità. Qualora il Richiedente non ritenesse necessario provvedere alla costituzione del registro e alla registrazione degli eventuali reclami dovrà fornirne motivata valutazione all’Organismo.
7.6 Rispetto del regolamento e del rapporto contrattuale
Il Richiedente si impegna a rispettare ogni punto del presente regolamento e ad onorare qualsiasi ulteriore impegno derivante dalla sottoscrizione dei documenti contrattuali previsti dall’iter di Certificazione. Inoltre, si impegna a garantire quanto segue:
▪ fornire supporto ai rappresentanti di XXX, mettendo a disposizione il proprio personale responsabile per le attività coinvolte dalle attività di valutazione della conformità, durante l’orario di lavoro e per tutto il periodo coinvolto dall’iter di Certificazione;
▪ favorire lo svolgimento delle attività di valutazione, nei tempi e nei modi concordati nelle comunicazioni ufficiali;
▪ favorire l’accesso dei rappresentanti di ECO a tutte le aree coinvolte dalle valutazioni, alle registrazioni (modifiche documentazione tecnica, soluzione dei reclami etc.), al personale coinvolto nella progettazione e fabbricazione, installazione, etc.;
▪ predisporre le autorizzazioni necessarie a consentire l’accesso dei rappresentanti di ECO, anche qualora affiancati dal personale delle Autorità competenti o di ACCREDIA, ai siti ove sono stabiliti i cantieri o ai locali ove sono collocati gli ascensori istallati, oggetto della valutazione della conformità.
▪ favorire la risoluzione delle NC emerse nel corso dell’iter di Certificazione, consentendo a ECO di verificare la risoluzione delle stesse, mediante le evidenze delle azioni correttive intraprese;
▪ non mettere in commercio l’ascensore oggetto della Certificazione fino alla conclusione positiva dell’Iter;
▪ adempiere ai pagamenti nei modi e nei tempi definiti dai documenti contrattuali sottoscritti;
▪ non omettere o tralasciare di comunicare a ECO qualsiasi informazione pertinente all’iter di Certificazione o all’ascensore oggetto della valutazione di conformità richiesta;
▪ utilizzare e pubblicizzare la Certificazione esclusivamente nell’ambito dei limiti per la quale è stata concessa evitando di arrecare discredito all’Organismo;
▪ consentire lo svolgimento delle verifiche richieste, comunicate anche con preavviso minimo, al personale incaricato da XXX, anche qualora affiancato da personale di ACCREDIA o degli Enti preposti;
▪ consentire ad ECO verifiche supplementari motivate da segnalazioni gravi afferenti l’ascensore certificato, anche in affiancamento al personale delle Autorità competenti o di ACCREDIA. Tali verifiche possono essere eseguite senza preavviso o con preavviso minimo di 5 giorni lavorativi, il rifiuto comporta la revoca della Certificazione. Non è consentito ricusare gli ispettori proposti9;
▪ conservare copia della Dichiarazione di Conformità UE, del Certificato rilasciato dall’Organismo e della documentazione tecnica per
un periodo minimo di 10 anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato
8 Impegni dell’Organismo
ECO si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie, a pianificare e svolgere le attività di valutazione della conformità secondo quanto prescritto dalla Direttiva. Si impegna inoltre a rendere disponibili le risorse necessarie a svolgere eventuali verifiche supplementari e tutte le attività richieste ai fini della sorveglianza e del mantenimento della Certificazione concessa.
ECO garantisce inoltre le adeguate coperture assicurative relativamente ai rischi che potrebbero derivare al Richiedente, dalla conduzione delle attività di valutazione della conformità di cui al presente Regolamento.
8.1 Cause di forza maggiore
XXX non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali inadempienze dovessero verificarsi a causa di circostanze oggettivamente
imprevedibili, preventivamente all’assunzione dell’incarico conferitogli dal Richiedente per la valutazione della conformità degli ascensori. Pariteticamente XXX non potrà essere ritenuto responsabile per il mancato rispetto delle tempistiche concordate qualora dovessero
essere imputabili a ritardi da parte del Richiedente, o per l’insorgere di NC imputabili al suo operato.
9 Iter di Certificazione
L’iter di Certificazione condotto da ECO prevede lo svolgimento delle fasi descritte nei paragrafi successivi. Il processo, si svolge secondo le prescrizioni della Direttiva, delle norme armonizzate di cui al par. 3 e delle leggi cogenti in materia. Ogni fase è condotta secondo procedure e regolamenti interni predisposti da ECO, consultabili dal Richiedente presso la sede Direzionale dell’Organismo, limitatamente al settore pertinente la Certificazione.
9 ciò si applica alle procedure di valutazione della conformità che lo prevedono.
9.1 Accesso ai servizi di valutazione della conformità – Presentazione della Domanda
Per accedere ai servizi di valutazione della conformità offerti da ECO, il Richiedente presenta una domanda di Certificazione. ECO ha predisposto i seguenti modelli di domanda, ottenibili in formato elettronico su richiesta del Richiedente, o direttamente scaricandoli dal sito web dell’organismo.
▪ Domanda di Esame Finale - Allegato V (Mod151)
▪ Domanda di Verifica dell’Unità - Allegato VIII (Mod152)
▪ Domanda di verifica per accordo preventivo in deroga (Mod309)
La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante del Richiedente, o da persona opportunamente autorizzata10.
Nel caso il Richiedente sia il Rappresentante autorizzato dell’installatore, ECO si riserva di richiedere allo stesso di comprovare
l’affidamento del mandato scritto che lo autorizza ad agire in relazione ai compiti specificati11.
9.1.1 Dati necessari alla compilazione della domanda
Il Richiedente, deve compilare il modello di domanda relativo alla procedura di valutazione prescelta, fornendo i dati inerenti a:
▪ il nome e l’indirizzo dell’installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e
l’indirizzo di quest’ultimo (ragione sociale, indirizzo e stato giuridico etc.)
▪ Il nominativo e i recapiti della persona incaricata di mantenere i rapporti con ECO
▪ la descrizione dell’impianto ascensore (tipologia di azionamento, velocità, n. di fermate, portata, etc.)
▪ norma/e armonizzate di riferimento utilizzata/e per la fabbricazione e installazione dell’ascensore o il Certificato qualora abbia
adottato la procedura di cui all’allegato V della Direttiva
▪ L’indirizzo del luogo di installazione dell’ascensore e la data presunta di disponibilità per la verifica.
9.1.2 Dati necessari alla compilazione della domanda per la richiesta di accordo preventivo in deroga
Il Richiedente, deve compilare il modello di domanda relativo alla procedura di valutazione prescelta, fornendo i dati inerenti a:
▪ Le generalità del richiedente (ragione sociale, indirizzo e stato giuridico etc.)
▪ Il nominativo e i recapiti della persona incaricata di mantenere i rapporti con ECO
▪ la descrizione dell’impianto ascensore (tipologia di azionamento, velocità, n. di fermate, portata, etc.)
▪ norma/e di riferimento utilizzate per la deroga ovvero applicazione o non applicazione della norma UNI EN 81-21
▪ L’indirizzo del luogo di installazione dell’ascensore.
▪ Il tipo di deroga richiesto.
9.2 Riesame della domanda e invio dell’offerta
Ricevuta la domanda, ECO controlla che sia stata compilata correttamente con tutte le informazioni richieste. Qualora la documentazione risulti priva di alcuni dati o allegati, ECO provvederà a richiedere gli stessi in forma scritta.
A seguito del riesame effettuato, XXX invia al Richiedente un’offerta per le attività richieste (Mod155, Mod156, Mod189). L’offerta contiene l’indicazione della documentazione tecnica che il Richiedente dovrà fornire all’Organismo, per consentire l’avvio dell’Iter di certificazione, la quantificazione economica per i servizi di valutazione della conformità, e la dichiarazione che il legale rappresentante del Richiedente dovrà restituire firmata e timbrata. La dichiarazione specifica tra l’altro che:
▪ la domanda non è stata presentata ad un altro Organismo di Certificazione12;
▪ l’approvazione di ogni punto del presente regolamento e del conseguente impegno a rispettarlo per tutto il corso dell’iter di
Certificazione e tutta la durata del contratto.
9.3 Accettazione dell’Offerta e invio della documentazione tecnica
L’accettazione dell’Offerta e la dichiarazione del legale rappresentante, costituiscono Ordine e Contratto per le attività di Certificazione richieste.
Il Richiedente accettando l’offerta dell’Organismo, si impegna inoltre a:
▪ fornire tutta la documentazione tecnica necessaria alla valutazione della conformità dell’Ascensore prevista dalla procedura indicata;
▪ a considerare il presente regolamento parte integrante al rapporto contrattuale sottoscritto con l’Organismo;
▪ ad accettare tutte le clausole di cui ai documenti di domanda e di offerta, compreso le clausole identificate come vessatorie.
Il Richiedente provvede ad allegare all’accettazione dell’offerta e alla sottoscrizione della dichiarazione del Legale Rappresentante, la documentazione tecnica richiesta, prima della verifica funzionale dell’impianto per consentire l’esecuzione dell’esame documentale.
La documentazione tecnica deve contenere quanto indicato nei paragrafi seguenti13.
10 La firma del Legale Rappresentante del Richiedente ne attesta la validità legale
11 Art. 2 comma 8 della Direttiva
12 La Direttiva richiede esplicitamente tale dichiarazione da parte del Richiedente ad indicare che lo stesso affiderà la valutazione di conformità di cui alla domanda presentata, esclusivamente a ECO e a nessun altro Organismo.
13 L’elenco coincide con quanto riportato in offerta.
9.3.1 Documentazione tecnica per la procedura di cui all’Allegato V – Esame Finale
La documentazione richiesta dall’Organismo, per valutare la conformità dell’Ascensore comprende:
▪ Descrizione generale dell’ascensore (tipo di impianto, sistema di azionamento, portata e n. passeggeri, velocità nominale, n. ingressi e piani serviti, corsa, ecc.)
▪ Progetto d’insieme dell’ascensore
▪ La documentazione riguardante le disposizioni che sono state adottate per effettuare l'installazione al fine di garantire la conformità dell'ascensore all’ascensore modello, corredata dei disegni o schemi di installazione
▪ Schemi elettrici
▪ Schemi idraulici se pertinenti
▪ Certificato di Esame UE del Tipo dell’ascensore modello Certificato secondo le modalità previste dalla procedura di cui all’Allegato IV della Direttiva, oppure il Certificato di Conformità del Sistema di Garanzia Qualità Totale del fabbricante, valutato secondo la procedura di cui all’Allegato XI della Direttiva, eventualmente integrato dalla relazione di calcolo e della progettazione qualora questa non sia stata condotta in conformità alle norme armonizzate14, comprensivi:
▪ Le Dichiarazione di conformità UE dei Componenti di Sicurezza utilizzati nella fabbricazione dell’ascensore, ed eventualmente i Certificati di Esame UE del Tipo, quali ad esempio: dispositivi di bloccaggio delle porte di piano, dispositivi paracadute di cui al punto 3.2 dell’allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti incontrollati , dispositivi di limitazione di velocità eccessiva, ammortizzatori ad accumulazione di energia (a caratteristica non lineare o con smorzamento del movimento di ritorno, ammortizzatori a dissipazione di energia, dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi di paracadute. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di circuiti di sicurezza con componenti elettronici.
▪ Certificati dei materiali utilizzati quali ad esempio, porte EI, vetri e cristalli, funi, catene, tubazioni, sistemi antideflagrazione, etc., ove presenti.
▪ Attestazioni richieste per esecuzioni di processi speciali quali ad esempio saldature, brasature, ecc., coinvolti nelle fasi di installazione, ove applicabile
▪ Copia del Manuale o Libretto di Istruzioni redatta in lingua italiana15 contenente quanto previsto dal paragrafo 6.2 dell’Allegato I della
Direttiva, ovvero:
▪ i disegni e gli schemi necessari all'utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all'ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al par. 4.4 dell’Allegato I della Direttiva.
▪ un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche
▪ Copia della Targhetta prevista dalla Marcatura CE, par. 5 dell’Allegato I16 della Direttiva
▪ Copia della Dichiarazione di conformità UE redatta secondo quanto indicato dall’Articolo 17 della Direttiva con la struttura e i contenuti
previsti dall’Allegato II sezione B della Direttiva (vedi par. 7.4 del presente Regolamento).
▪ Dichiarazione a firma dell’installatore che attesti lo scambio delle reciproche informazioni tra l’installatore e la persona responsabile della realizzazione dell’edificio17, sulle misure adeguate a garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell’ascensore.
9.3.2 Documentazione tecnica per la procedura di cui all’Allegato VIII – Verifica dell’Unità
La documentazione richiesta dall’Organismo, per valutare la conformità dell’Ascensore comprende:
▪ Analisi dei rischi che evidenzi quali requisiti essenziali siano stati considerati e quali soluzioni siano state adottate per soddisfarli (ad esempio le soluzioni indicate dalle norme armonizzate)18
▪ Elenco delle norme armonizzate applicate completamente o in parte
▪ Descrizione generale dell’ascensore indicante tutti i dati utili quali ad esempio, tipo di impianto, tipo di azionamento, n. max. di passeggeri, portata massima, dimensioni della cabina, n. di piani serviti, corsa totale, numero e posizione degli accessi, velocità nominale e ogni altro dato utile.
▪ Disegni o schemi di progettazione e fabbricazione
▪ Schemi elettrici
▪ Schemi idraulici se pertinenti
▪ I risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire dall’installatore
▪ Certificati dei materiali utilizzati quali ad esempio porte EI, vetri e cristalli, funi, catene, tubazioni, sistemi antideflagrazione, ecc.
▪ I Certificati di Esame UE del Tipo e le Dichiarazione CE di conformità dei Componenti di Sicurezza utilizzati nella fabbricazione dell’ascensore, quali: dispositivi di bloccaggio delle porte di piano, dispositivi paracadute di cui al punto 3.2 dell’allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti incontrollati , dispositivi di limitazione di velocità eccessiva, ammortizzatori ad
14 Con riferimento all’articolo 44 della Direttiva sono ritenuti ancora validi i Certificati CE di tipo riferibili all’Allegato V della Direttiva 95/16/CE
e i Certificati di approvazione del Sistema di Gestione per la Qualità riferibili all’Allegato XIII della stessa Direttiva fino a loro scadenza.
15 Comma 7 Art. 4-bis del Decreto
16 la Marcatura CE segue i principi generali esposti dall’Articolo 30 del Regolamento 765/2008/CE, ed in particolare quanto previsto dal par. 5
dell’Allegato V della Direttiva.
17 Art. 6 comma1 della Direttiva
18 La sola dichiarazione di realizzazione dell’Ascensore secondo le norme armonizzate non sostituisce tale sezione della documentazione tecnica
accumulazione di energia (a caratteristica non lineare o con smorzamento del movimento di ritorno, ammortizzatori a dissipazione di energia, dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi di paracadute. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di circuiti di sicurezza con componenti elettronici.
▪ Attestazioni richieste per esecuzioni di processi speciali quali ad esempio saldature, brasature, etc, coinvolti nelle fasi di installazione
▪ Copie del Manuale o Libretto di Istruzioni redatti in lingua Italiana19 contenenti quanto previsto dal paragrafo 6.2 dell’Allegato I della
Direttiva, ovvero:
▪ i disegni e gli schemi necessari all'utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all'ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al par. 4.4 dell’Allegato I della Direttiva.
▪ un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche
▪ Copia della Targhetta prevista dalla Marcatura CE, par. 5 dell’Allegato I20 della Direttiva
▪ Copia della Dichiarazione di conformità UE redatta secondo quanto indicato dall’Articolo 17 della Direttiva con la struttura e i contenuti previsti dall’Allegato II sezione B della Direttiva (vedi par. 7.4 del presente Regolamento).
▪ Dichiarazione a firma dell’installatore che attesti lo scambio delle reciproche informazioni tra l’installatore e la persona responsabile della realizzazione dell’edificio21, sulle misure adeguate a garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell’ascensore
9.3.3 Documentazione tecnica per accordo preventivo in deroga senza il rispetto dei requisiti della norma armonizzata UNI EN 81-21
▪ Documentazione attestante Impedimenti oggettivi: dovrà essere presentata dichiarazione e/o documentazione necessaria a dimostrare gli impedimenti oggettivi non superabili di cui al paragrafo 1), punti I-II-III dell’allegato I DPR 19/03/2015. Le dichiarazioni o i documenti di cui al presente punto devono essere sottoscritte, o firmate per copia conforme, dal proprietario e/o da tecnico abilitato secondo le rispettive competenze con firma elettronica valida ai sensi di legge (formato p7m) o in originale.
▪ L'analisi dei rischi: riferita specificatamente alle difformità, rispetto alla norma UNI EN 81-20 per gli spazi in fossa/testata e per la mancanza di uno o di entrambi. L’analisi dei rischi deve indicare il luogo dove verrà installato l'impianto e riportare la marca, il numero di fabbrica e/o altro elemento identificativo dell'impianto stesso. L'analisi dei rischi dovrà in seguito essere conservata dal proprietario dell'edificio e dell'impianto o dal suo rappresentante legale, validata in ogni pagina da parte dell'Organismo che certificherà l'impianto di cui sopra e munita di timbro e firma dell'Organismo che l'ha validata. L’analisi dei rischi dovrà essere inviata con apposta firma digitale ai sensi di legge o in originale.
▪ Piante e sezioni: su fogli formato A4, relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato con firma elettronica valida ai sensi di legge (formato p7m) o in originale.
▪ Dichiarazione di attestazione: circa l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità di tutto o in parte della stessa, sottoscritta con firma digitale o in originale da progettista avente titolo, iscritto all’Albo. La dichiarazione dovrà riportare anche, qualora ne esistano le condizioni, la dichiarazione che l'opera risponde al soddisfacimento di quanto previsto dalla norma UNI EN 81-20 nel caso in cui esistano degli spazi accessibili situati sotto la traiettoria della cabina o del contrappeso o della massa di bilanciamento.
▪ Relazione tecnica: redatta dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata con apposta firma digitale ai sensi di legge o in originale.
▪ Copia del libretto di manutenzione: da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto riguarda la difformità in fossa
o in testata con i riferimenti specifici dell’impianto.
L’Organismo può riservarsi di richiedere documentazione accessoria qualora essa possa essere ritenuta necessaria.
9.3.4 Documentazione tecnica per accordo preventivo in deroga in conformità ai requisiti della norma armonizzata UNI EN 81-21
▪ Documentazione attestante Impedimenti oggettivi: dovrà essere presentata dichiarazione e/o documentazione necessaria a dimostrare gli impedimenti oggettivi non superabili di cui al paragrafo 1), punti I-II-III dell’allegato I DPR 19/03/2015. Le dichiarazioni
o i documenti di cui al presente punto devono essere sottoscritte, o firmate per copia conforme, dal proprietario e/o da tecnico abilitato secondo le rispettive competenze con firma elettronica valida ai sensi di legge (formato p7m) o in originale.
▪ Dichiarazione: sottoscritta dall'installatore con firma digitale o in originale nella quale dovranno essere descritti i punti della norma UNI EN 81-21, presi in considerazione;
▪ Piante e sezioni: su fogli formato A4, relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato con firma elettronica valida ai sensi di legge (formato p7m) o in originale.
▪ Dichiarazione di attestazione: circa l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità di tutto
o in parte della stessa, sottoscritta con firma digitale o in originale da progettista avente titolo, iscritto all’Albo. La dichiarazione dovrà riportare anche, qualora ne esistano le condizioni, la dichiarazione che l'opera risponde al soddisfacimento di quanto previsto dalla norma UNI EN 81-21 nel caso in cui esistano degli spazi accessibili situati sotto la traiettoria della cabina o del contrappeso o della massa di bilanciamento.
19 Comma 7 Art. 4-bis del Decreto
20 la Marcatura CE segue i principi generali esposti dall’Articolo 30 del Regolamento 765/2008/CE, ed in particolare quanto previsto dal par. 5
dell’Allegato VIII della Direttiva.
21 Art. 6 comma1 della Direttiva
▪ Relazione tecnica: redatta dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata con apposta firma digitale ai sensi di legge o in originale.
▪ Copia del libretto di manutenzione: da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto riguarda la difformità in fossa o in testata con i riferimenti specifici dell’impianto.
L’Organismo può riservarsi di richiedere documentazione accessoria qualora essa possa essere ritenuta necessaria.
Tutte le dichiarazioni di attestazione dovranno essere presentate ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
9.4 Riesame dell’Ordine e inizio dell’Iter di Certificazione
ECO riesamina l’accettazione dell’Offerta e la dichiarazione del legale rappresentante per verificare che non siano state apportate modifiche e che ogni campo sia stato compilato come richiesto. Nel caso siano riscontrate carenze o inesattezze, saranno richieste le integrazioni e i chiarimenti del caso prima di dare inizio all’iter di certificazione.
L’incaricato di XXX provvede ad aprire una nuova pratica e a comunicare al Richiedente l’accettazione dell’incarico, indicando i nominativi dell’Ispettore e/o dell’Auditor, che eseguiranno l’attività (Mod89/Mod310).
Il Richiedente, può ricusare i nominativi indicati entro 2 gg. lavorativi, circostanziandone le motivazioni per iscritto22. Qualora le motivazioni trovassero fondato riscontro, XXX procederà ad un nuovo affidamento d’incarico, segnalando i nuovi nominativi al Richiedente.
9.5 Verifica Documentale
La prima fase dell’Iter consiste nella verifica della conformità della documentazione prodotta dal Richiedente. L’ispettore incaricato da XXX procede ad esaminare i documenti contenuti nella documentazione tecnica, in funzione della procedura di valutazione della conformità indicata dal Richiedente.
9.5.1 Verifica della documentazione tecnica
L’ispettore incaricato da ECO valuta la completezza della documentazione tecnica redatta dal richiedente così come descritta nel par 9.3 e successivi per valutarne il rispetto dei requisiti posti dalla Direttiva. La valutazione può essere eseguita presso la sede dell’Organismo o sul luogo ove è installato l’ascensore sul quale verrà eseguita la successiva verifica funzionale, secondo le indicazioni fornite al Richiedente all’atto dell’approvazione dell’offerta.
Oltre alla verifica della completezza della documentazione tecnica fornita dal Richiedente condotta sulla base degli elenchi riportati in precedenza, la valutazione è volta a riscontrare l’applicabilità dei singoli Requisiti Essenziali di Sicurezza di cui all’Allegato I della Direttiva, all’ascensore oggetto della domanda e le soluzioni adottate dal Richiedente. Dalla documentazione tecnica deve inoltre risultare l’applicazione delle norme armonizzate, o in alternativa l’indicazione delle valutazioni, dei calcoli, delle prove e di quant’altro eseguito per eliminare e/o minimizzare i rischi connessi con l’utilizzo dell’ascensore.
9.5.2 Verifica della documentazione tecnica per l’accordo preventivo in deroga
L’Iter di verifica consiste nella verifica della conformità della documentazione prodotta dal Richiedente. L’ispettore incaricato da XXX procede ad esaminare i documenti contenuti nella documentazione tecnica, in funzione dell’utilizzo o non utilizzo della norma UNI EN 81- 21, indicata dal Richiedente.
L’ispettore incaricato da ECO valuta la completezza della documentazione tecnica redatta dal richiedente così come descritta nel par 9.3 e successivi per valutarne il rispetto dei requisiti posti dalla normativa cogente. La valutazione può essere eseguita presso la sede dell’Organismo o sul luogo ove sarà installato l’ascensore qualora l’ispettore lo dovesse ritenere necessario.
La verifica di conformità per l’accordo preventivo in deroga prevede esclusivamente la verifica della documentazione tecnica quindi alla stessa non segue la Valutazione Funzionale richiamata al par. 9.6 e descritta al par. 9.7. Qualora l’Organismo lo ritenesse opportuno potrà comunque condurre una verifica del sito ove avverrà la futura installazione dell’impianto Ascensore.
9.6 Esito della Verifica Documentale e comunicazione dei rilievi
Qualora al termine della verifica documentale emergessero Non conformità (NC), ECO fornirà l’elenco delle stesse in forma scritta.
l’ISP procederà a condurre la verifica funzionale a seguito della valutazione Documentale, solo qualora la pertinenza delle NC eventualmente emerse non impedisca la conduzione di un adeguato riscontro sulla correttezza dell’installazione dell’ascensore. In questo caso ECO comunicherà in unica soluzione sia le NC emerse dall’esame documentale, sia le eventuali NC riscontrate a seguito della verifica funzionale.
A seguito della comunicazione dell’elenco dei rilievi emersi, il Richiedente potrà scegliere di adeguare la propria documentazione e di apportare le modifiche necessarie all’impianto o di rinunciare al proseguimento dell’Iter. In quest’ultimo caso la rinuncia dovrà essere comunicata a ECO a mezzo Raccomandata A/R con ricevuta di ritorno. La rinuncia comporta la chiusura dell’Iter di Certificazione e l’addebito degli importi relativi alle attività condotte (vedi par. 11.1).
Qualora il Richiedente decida di proseguire con la Certificazione, potrà procedere ad adeguare la propria documentazione ed apportare
le eventuali modifiche all’impianto, risolvendo i rilievi emersi e dandone comunicazione a ECO entro il periodo di tempo indicatogli,
22 Esistenza di fondati conflitti d’interesse, precedente comportamento non etico, etc.
comunque non superiore ai sei (6) mesi23, pena la chiusura con esito negativo dell’Iter di Certificazione. Le evidenze oggettive degli adeguamenti richiesti sono valutate da ECO in occasione della verifica funzionale o mediante lo svolgimento di una verifica supplementare.
Se il numero delle NC e la loro estensione non consentissero il normale proseguimento dell’Iter, XXX informerà il Richiedente della necessità di eseguire una nuova Verifica Documentale a seguito della risoluzione dei rilievi emersi. Gli importi previsti di cui alle voci d’offerta saranno nuovamente addebitati in occasione della nuova Verifica.
9.7 Valutazione Funzionale
L’attività di verifica della conformità dell’impianto è condotta presso la/e sede/i indicata/e dal Richiedente nel modulo di Domanda. Le verifiche richieste per completare l’iter di Certificazione comprendono:
▪ Eventuali adeguamenti della documentazione a seguito delle NC e Osservazioni emerse in occasione della Verifica documentale e di cui al par. 9.6;
▪ L’esame dell’ascensore indicato nella domanda di Certificazione, per il riscontro di corrispondenza a quanto dichiarato nella documentazione tecnica. ECO effettua i controlli, le misurazioni e le prove funzionali necessarie per verificare se le soluzioni adottate soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla Direttiva24;
Qualora emergessero Rilievi, quali NC, Osservazioni e/o Commenti, ECO indicherà la risoluzione degli stessi, come requisito per l’emissione del Certificato di conformità, entro un periodo massimo di sei (6) mesi.
9.8 Verifiche Supplementari
In tutte le occasioni nelle quali sorgesse l’esigenza di riscontrare l’ottemperanza del Richiedente alle prescrizioni poste sia nel corso dell’iter di Certificazione25 che a valle della concessione del Certificato, ECO si riserva la facoltà di eseguire verifiche supplementari. Tali verifiche sono solitamente svolte presso la sede o le sedi indicate inizialmente dal Richiedente e sono comunicate e motivate da ECO informa scritta. I costi per lo svolgimento delle attività di verifica supplementare sono intesi a carico del Richiedente e comunicati per mezzo di un’opportuna offerta economica.
9.9 Riesame e decisione sulla certificazione
A conclusione positiva di tutti gli accertamenti e adempimenti previsti, ECO riesamina i contenuti della pratica e decide in merito alla Certificazione.
In caso di decisione positiva, XXX notifica al Richiedente un:
▪ Certificato di Esame Finale - Allegato V
▪ Certificato di Conformità dell’Unità - Allegato VIII
▪ Certificato di Idoneità dell’Accordo preventivo in deroga
Ove specificato nel documento d’offerta, la spedizione del documento avviene solo dopo l’avvenuto pagamento degli importi residui concordati per l’attività di verifica eseguita.
Il Richiedente potrà utilizzare il Certificato ricevuto solo per i fini previsti dalla Direttiva e in riferimento all’impianto per il quale è stato rilasciato da ECO, inserendo i dati necessari sulla dichiarazione di conformità che allegherà allo stesso e per tutti gli ulteriori adempimenti previsti. I documenti eventualmente consegnati dall’ISP al termine della verifica funzionale, non sono sostitutivi del Certificato.
Successivamente il Richiedente è autorizzato ad apporre la marcatura CE, secondo le prescrizioni poste dalla Direttiva, esclusivamente sull’impianto descritto nell’allegato tecnico al Certificato.
9.10 Marcatura CE e Dichiarazione di Conformità UE per Allegato V e Allegato VIII
Il Richiedente, in conformità a quanto prescritto descritto nel par. 7.4 del presente Regolamento, dovrà dare evidenza ad ECO di aver ottemperato all’obbligo d’apposizione della Marcatura CE, riportante a seguito il numero 0714 identificativo di ECO quale Organismo notificato alla Commissione Europea.
Il Richiedente dovrà provvedere a fornire all’Organismo copia della Dichiarazione UE di Conformità redatta in conformità all’Allegato II
della Direttiva (lettera B) riportante i dati seguenti:
▪ nome e indirizzo dell'installatore dell'ascensore (Ragione sociale ed indirizzo completo);
▪ se del caso, ragione o denominazione sociale e indirizzo del rappresentante autorizzato;
▪ descrizione dell'ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie e indirizzo in cui l'ascensore è installato;
▪ anno di installazione dell'ascensore;
▪ tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa l'ascensore;
▪ una dichiarazione attestante la conformità dell’ascensore alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione
▪ eventualmente, richiamo alle norme armonizzate di riferimento;
▪ se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato l’esame UE del tipo degli ascensori di cui all’allegato IV, parte B, e riferimento al certificato di esame UE del tipo rilasciato da detto organismo notificato;
23 Eventuali deroghe temporali saranno valutate dal RS del settore in riferimento alle singole situazioni contingenti.
24 I requisiti si intendono estesi alle prescrizioni poste dalle norme armonizzate applicabili.
25 Come ad esempio il riscontro della risoluzione di NC, etc.
▪ se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia della qualità applicato dalla persona responsabile della progettazione e della fabbricazione dell’ascensore26, conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli allegati X, XI o XII
▪ nome e funzione della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome dell’installatore o del suo rappresentante autorizzato;
▪ luogo e data della firma;
▪ firma
9.11 Esito negativo della valutazione della conformità
Qualora il Richiedente non ottemperi entro i termini prestabiliti alla risoluzione dei Rilievi emersi a seguito della verifica documentale o a seguito della verifica funzionale previste dalle procedure di valutazione della conformità, ECO non potrà dare corso alla delibera della Certificazione. XXX informerà il Richiedente della conclusione negativa dell’iter di Certificazione con lettera raccomandata A/R27 indicando le motivazioni della decisione, dando corso alle comunicazioni previste dalla Direttiva e addebitando i costi per le attività condotte. Il Richiedente può presentare una nuova domanda di Certificazione o presentare motivato ricorso secondo le modalità previste dal par. 12. La comunicazione è inoltrata agli altri Organismi, al ministero pertinente e per conoscenza ad Accredia, oltre che agli altri Enti eventualmente coinvolti.
9.12 Elenco delle Certificazioni
ECO predispone e mantiene aggiornato un elenco delle certificazioni emesse. Tale elenco, riportante la ragione sociale del Richiedente e il suo indirizzo, l’identificazione del prodotto certificato, il numero del Certificato o certificato rilasciato, con relativa data di emissione, viene reso disponibile al competente Ministero con periodicità trimestrale.
Inoltre, se applicabile, ECO comunica ad ACCREDIA i dati delle Organizzazioni certificate nei settori per i quali è accreditato nel rispetto di quanto descritto nel Regolamento applicato.
9.13 Conservazione della Documentazione per Allegato V e Allegato VII
Il Richiedente si impegna a conservare copia della documentazione tecnica, copia dei Certificati comprensivi dei loro allegati e della Dichiarazione di Conformità UE per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell’impianto. ECO mantiene copia della documentazione redatta nel corso dell’iter di Certificazione.
9.14 Conservazione della Documentazione per l’accordo preventivo in deroga
La documentazione ricevuta dal Richiedente unitamente all’analisi dei rischi approvata da ECO dovrà in seguito essere conservata dal proprietario dell'edificio e dell'impianto o dal suo rappresentante legale, validata in ogni pagina da parte dell'Organismo che certificherà l'impianto di cui sopra e munita di timbro e firma dell'Organismo che l'ha validata.
10 Validità e Rinnovo della Certificazione e del Contratto
I contratti sottoscritti tra XXX e il Richiedente hanno durata pari alla durata dell’iter di Certificazione. Il Richiedente ha facoltà di recedere dal contratto secondo le modalità di cui al par. 21.1. Il richiedente può riprodurre il Certificato, esclusivamente nella sua integrità, corredandolo dell’allegato ad esso riferito. La riproduzione parziale non è consentita. Le modalità sono descritte nell’Allegato A al presente Regolamento.
10.1 Certificati Allegati V e VIII
La validità del Certificato è subordinata esclusivamente al rispetto dei requisiti riportati nell’allegato tecnico allo stesso.
XXX non ha alcun obbligo successivo il rilascio degli stessi al Richiedente.
11 Rinuncia, Sospensione e Revoca della Certificazione
11.1 Rinuncia
Il Richiedente può rinunciare in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo alla Certificazione (rinuncia in itinere)
Il Richiedente la Certificazione comunica la rinuncia a proseguire l’Iter di Certificazione, con lettera Raccomandata A/R inviata a ECO e provvede al pagamento di quanto dovuto per le attività svolte da ECO. L’Organismo provvede ad informare i soggetti interessati, dell’esito negativo del processo di valutazione.
11.2 Sospensione
Per le procedure di valutazione di cui agli Allegati V e VIII della Direttiva non è prevista la sospensione del Certificato, a seguito di delibera
positiva da parte dell’Organismo.
11.3 Revoca
Per le procedure di valutazione di cui agli Allegati V e VIII della Direttiva non è prevista la revoca del Certificato, a seguito di delibera
positiva da parte dell’Organismo.
26 Art. 16 comma 2 della Direttiva
27 In alternativa può essere utilizzato un corriere convenzionato o altra forma che preveda l’attestazione di consegna, (es. ricevuta brevi manu)
12 Reclami e Ricorsi
Il Richiedente può presentare reclamo in merito alle attività condotte da ECO. L’Organismo analizza il contenuto del reclamo per individuare le azioni necessarie alla gestione e risoluzione dello stesso in conformità alle procedure interne adottate. XXX fornisce sempre risposta scritta e motivata ai reclami ricevuti, sia che questi risultino infondati, sia che questi risultino fondati. In quest’ultimo caso propone le azioni risolutive degli stessi.
ECO non prende in considerazione i reclami presentati in forma anonima. La PG13 per la Gestione dei reclami e ricorsi adottata da ECO è disponibile per la consultazione sul proprio sito web.
Qualora il Richiedente non risulti soddisfatto della risposta di XXX al reclamo inviato, o non condivida l’esito delle decisioni assunte dall’Organismo, può procedere a formalizzare un ricorso nei confronti dello stesso. il ricorso deve essere presentato in forma scritta, con lettera Raccomandata A/R, circostanziando le motivazioni dello stesso e le evidenze necessarie a sostenere la propria tesi. Il ricorso deve essere presentato entro quindici (15) giorni lavorativi, dalla notifica della decisione contro cui si ricorre.
Entro i cinque (5) giorni lavorativi successivi alla ricezione del ricorso, ECO comunica a mezzo fax il recepimento del Ricorso e i nominativi delle persone cui viene affidata la gestione e risoluzione dello stesso. Il recepimento e la gestione del ricorso non sospendono la vigenza delle decisioni prese da ECO fino alla conclusione della relativa trattazione.
Qualora il Richiedente non sia soddisfatto della risoluzione del ricorso o del reclamo può sempre adire al contenzioso con XXX.
13 Contenziosi
Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia del Regolamento per la Certificazione, è competente, esclusivamente, il Foro di Ravenna.
14 Riservatezza
Le attività svolte da ECO non possono prescindere dalla valutazione di dati e documenti che rappresentano elementi sensibili del know- how Aziendale e/o informazioni soggette a garanzia della privacy del Richiedente Per garantire la necessaria riservatezza sugli stessi, ECO adotta quanto prescritto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 circa il trattamento dei dati forniti dal Richiedente. Adotta inoltre provvedimenti volti alla protezione dei dati e delle informazioni ottenuti nel corso delle attività di valutazione della conformità, delle attività di prova e/o misura e più in generale durante tutte le fasi che coinvolgono i processi relativi all’erogazione dei servizi offerti.
XXX non rivela i dati e le informazioni di cui sopra, salvo che ove previsto o richiesto da disposizioni di legge28, chiedendo in ogni caso il consenso o producendo un’informativa scritta al Richiedente interessato, estende l’obbligo della riservatezza a tutto il personale interno ed esterno coinvolto nelle attività di cui al presente Regolamento e adotta opportune misure di controllo, gestione e conservazione delle informazioni veicolate su supporti informatici.
Il Richiedente approva esplicitamente che le informazioni e gli atti afferenti la Certificazione siano accessibili ad ACCREDIA e al Comitato di Certificazione di ECO per le attività di controllo previste dalle Norme di riferimento.
15 Voltura della Certificazione
Per le procedure di valutazione di cui agli Allegati V e VIII della Direttiva e per le procedure di valutazione di cui all’art. 17bis del Decreto e s.m.i. non è prevista la voltura del Certificato.
16 Xxxxxxxx di salvaguardia delle Certificazioni emesse
Al fine di tutelare i prodotti certificati, nel caso in cui responsabilità giuridiche derivanti dalle proprie operazioni possano comportare conseguenze gravi da un punto di vista della sopravvivenza dell’Organismo di Certificazione, ECO si impegna a sottoscrivere degli accordi con altri Organismi di Certificazione di pari qualificazione per garantire la validità delle certificazioni rilasciate senza aggravio di costi per le aziende certificate, fino alla naturale scadenza dei contratti sottoscritti con le stesse.
Tale processo verrà avviato solo previo consenso scritto delle Organizzazioni certificate da ECO che, in alternativa, hanno diritto di rinunciare alla Certificazione.
17 Modifica dell’ascensore o del SGQ
Il Richiedente si impegna a non apportare alcuna modifica all’impianto successivamente alla verifica funzionale condotta dall’Organismo
e prima del rilascio del Certificato da parte dello stesso.
Eventuali modifiche successive alla consegna del Certificato da parte di ECO, dovranno essere gestite in conformità all’art. 14 del Decreto per tramite soggetto Accreditato. ECO non risponde di eventuali modifiche apportate dal richiedente successivamente al rilascio del Certificato, come indicato al par. 10.
18 Estensione/Riduzione della Certificazione
Per le procedure di valutazione di cui agli Allegati V e VIII della Direttiva non è prevista l’estensione/riduzione del Certificato.
28 Ad es. nei casi previsti dalla Direttiva, o su richiesta della magistratura, etc.
19 Modifiche dei requisiti di Certificazione
L’emissione di nuove edizioni delle norme armonizzate, o il mutare del panorama legislativo afferente gli ascensori, possono modificare i requisiti posti per l’ottenimento della Certificazione.
XXX si impegna a comunicare tempestivamente al Richiedente, la necessità di recepimento dei nuovi requisiti, informandolo inoltre sulla data limite per l’adeguamento alle nuove disposizioni e formalizzare una proposta economica dettagliata per la conduzione di verifiche supplementari necessarie al riscontro dell’adeguamento del Richiedente ai nuovi requisiti, qualora questi intervengano a seguito della presentazione della domanda di certificazione, o nel corso dell’iter di Certificazione.
20 Modifiche al Regolamento
L’aggiornamento continuo del panorama normativo e legislativo applicabile alle attività condotte da ECO e coinvolte dal presente regolamento, potrebbe richiedere la modifica di uno o più paragrafi dello stesso.
ECO rende disponibile l’ultima versione aggiornata del Regolamento sul proprio sito WEB, presso la propria sede o provvede ad inviarne copia in formato elettronico su richiesta dei clienti.
Il Richiedente si impegna ad adeguarsi alle nuove condizioni poste dal Regolamento, secondo quanto indicato al par. 1. L’aggiornamento
del Regolamento non può essere considerata giusta causa di recesso dal contratto sottoscritto con XXX.
21 Condizioni Economiche
Le condizioni economiche riportate all’interno dell’Offerta redatta da ECO per le attività di cui al presente regolamento, si basano sulle informazioni contenute nella Domanda inviata dal Richiedente di cui al par. 9.2 e fanno riferimento alle voci del Tariffario29, definito dalla Direzione dell’Organismo.
Il Richiedente che vuole accedere ai servizi di Certificazione, dovrà accettare l’Offerta di ECO, secondo le modalità riportate nel par. 9.3, impegnandosi inoltre a rispettare le condizioni di pagamento in essa contenuti.
21.1 Variazioni dell’Offerta, del Tariffario e diritto di Recesso
Modifiche alle condizioni economiche sottoscritte dal Richiedente, possono essere applicate da ECO qualora ravvisi delle difformità tra i dati comunicati dal Richiedente all’atto della compilazione della Domanda e quanto riscontrato nel corso delle successive attività di verifica previste dall’Iter di Certificazione. Oppure a seguito di revisioni del Tariffario.
21.1.1 Variazione dell’Offerta
Nel caso in cui siano riscontrate condizioni difformi da quelle dichiarate nella Domanda, che giustifichino un supplemento di attività di verifica, XXX comunica al Richiedente le integrazioni economiche necessarie sospendendo l’Iter di Certificazione fino all’accettazione delle stesse.
Al Richiedente che rifiuta l’integrazione economica presentata, XXX comunica l’interruzione dell’Iter di Certificazione, quantificando gli importi per le sole attività già svolte.
21.1.2 Variazione del Tariffario
Il Tariffario applicato da ECO è periodicamente rivisto dalla Direzione dell’Organismo. In caso di variazioni rispetto alle condizioni economiche sottoscritte, XXX comunica al Richiedente i nuovi importi applicati alle attività di verifica, a mezzo fax, e-mail o posta ordinaria.
Il Richiedente ha facoltà di rifiutare le nuove condizioni economiche entro un (1) mese dalla data di comunicazione. Rifiutando i nuovi importi, il Richiedente vedrà decadere la validità della Certificazione alla naturale scadenza del contratto o in occasione della prima verifica di sorveglianza.
Per le attività eventualmente già svolte nel corso del mese previsto per la rinuncia, Xxx applicherà le condizioni economiche precedenti la variazione del Tariffario.
21.1.3 Recesso e preavviso
Il Richiedente può recedere dal contratto sottoscritto con ECO dandone comunicazione scritta, esclusivamente prima dell’avvio dell’iter
di certificazione.
Successivamente allo svolgimento delle attività di valutazione della conformità il Richiedente non potrà rivolgersi ad altro organismo
all’infuori di ECO, come indicato rispettivamente al comma 6 dell’Allegato V e al comma 4 dell’Allegato VIII della Direttiva.
Qualora il Richiedente non adempia agli impegni economici assunti con ECO, l’Organismo si riserva la facoltà di emettere una lettera di
diffida e la comunicazione alle autorità preposte.
29 Il Tariffario è consultabile presso la sede dell’Organismo a seguito di richiesta scritta da parte del legale rappresentante del richiedente.
ALLEGATO A - PUBBLICITÀ E USO DELLA CERTIFICAZIONE
Il Richiedente può rendere noto e pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l’ottenimento della Certificazione del prodotto, riproducendo integralmente l’Attestato o il Certificato ottenuto, ingrandendolo o riducendolo, a colori o in bianco e nero, purché lo stesso resti leggibile e non subisca alterazione alcuna.
Soluzioni differenti da quelle definite all’interno del presente paragrafo devono essere autorizzate, in forma scritta da ECO.
Il Fabbricante deve evitare utilizzi ingannevoli o ambigui della Certificazione rilasciata da ECO e deve evitare che la Certificazione possa intendersi estesa anche a prodotti non coperti dal certificato rilasciato da ECO.
Nel caso di utilizzo non conforme del certificato rispetto a quanto indicato nel presente paragrafo, ECO si riserva di intraprendere opportuni provvedimenti nei confronti del fabbricante, ivi compreso il ricorso ad opportune azioni legali e la revoca della Certificazione concessa.
L’utilizzo del Marchio dell’Organismo e del Marchio Accredia, sulla documentazione pubblicitaria predisposta dal Richiedente, deve essere
approvato da ECO, secondo le modalità indicate dal RG02 “Regolamento per uso del Marchio”. L’Allegato è parte integrante del Regolamento.
Informativa ai sensi dell’art 13 D.lgs. 196/03 e Regolamento UE nr. 679/2016
Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.196/03 ed in seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016 conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del citato Regolamento Europeo, desideriamo comunicarvi quanto segue:
Finalità del trattamento:
I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta da ECO CERTIFICAZIONI S.p.A. saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità: amministrative, contabili, commerciali.
I vostri dati non riguarderanno dati di natura così detta “sensibile”, potranno invece riguardare dati di natura “giudiziaria”, in caso di controversia.
Si ricorda a questo proposito che per dato sensibile si intende: “qualsiasi dati personale idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, dati biometrici e dati idonei a rivelare le abitudini sessuali”. Per dato giudiziario si intendono: “i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 3 comma 1 lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR 313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di procedura penale.
Modalità del trattamento:
I Vs. dati verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati diretta presso l’interessato o mezzo strumenti elettronici quali la posta elettronica, i dati saranno raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi, il trattamento verrà posto in essere con e senza l’ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati, la conservazione dei dati avverrà in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non eccedente il periodo sotto indicato.
Base giuridica del trattamento:
La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda su un contratto siglato tra le parti o su proposte di contratto (offerta commerciale).
Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento:
Ai sensi dell’art. 6 la liceità del trattamento si basa sul consenso espresso da parte dell’interessato.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere:
La natura del conferimento dei dati da parte Vostra è obbligatoria per l’erogazione dei prodotti richiesti, in caso di rifiuto, risulterà impossibile fornirvi da noi.
Comunicazione dei dati a terzi:
I Vs. dati potranno essere comunicati in fase di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.
I Vs. dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, per la tenuta della contabilità.
Tempi di conservazione:
I Vs. dati personali saranno conservati per n. 10 (dieci) anni, dalla cessazione del rapporto di fornitura, ove non diversamente specificato da legislazione specifica applicata.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato:
Non è presente un processo decisionale automatizzato, i dati non sono oggetto di profilazione.
Intenzione del Titolare del trattamento dati personali:
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
Titolare e Responsabile del trattamento:
Titolare del trattamento dei dati è ECO CERTIFICAZIONI S.p.A., con sede legale a Faenza (RA), in xxx Xxxxxxxxx x.00, nella persona di Xxxxxx Xxxxx. Contatti del Titolare del trattamento, mail: xxxx@xxx-xxxx.xx
Il Responsabile del trattamento designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti, è il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’art. 7 di cui si riporta il testo integrale.
Art. 7 D.Lgs. 196/2003 e art. 15 Regolamento UE 679/2016 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni di cui alla lettera a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
In particolare, l’interessato può in qualsiasi momento chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
La cancellazione dei dati non è ammessa nei casi in cui la legislazione applicata ne preveda il mantenimento per un periodo specificato.
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