Contract
Il presente contratto, sconta una imposta di bollo |
pari ad € 45,00 ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 |
assolta in sede di registrazione. |
Il presente contratto è comprensivo di n. 3 allegati |
in Pdf di cui n.1 allegato soggetto a bollo sin |
dall’origine e sconta una imposta di bollo pari ad |
Euro 192,00 (autorizzazione I. di F. di |
Roma n. 100363/73 REP 2/T) |
REPERTORIO N. 12951
Contratto relativo all’accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii., con un solo operatore economico, per l’affidamento del servizio di noleggio di 180 autocarri con conducente occorrenti per il trasporto di materiale elettorale nell’ambito del territorio di Roma Capitale in occasione delle consultazioni elettorali che si terranno nel triennio 2018- 2019-2020, suddiviso in tre lotti di uguale importo e numero di autocarri in ragione del numero di sezioni elettorali ricadenti nei Xxxxxxxx xx Xxxx Xxxxxxxx.
Xxxxx x. 0: n. 60 autocarri;
Lotto n. 2: n. 60 autocarri; Lotto n.3: n. 60 autocarri.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di marzo, avanti a me, Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx, Vice Segretario Generale di “ROMA CAPITALE,” avente ufficio per ragioni di carica in Campidoglio - Palazzo Senatorio - intervengono al presente contratto a mezzo di rappresentante come infra specificato:
1) “ROMA CAPITALE” con sede in Campidoglio, Palazzo Senatorio, in persona dell’Xxx. Xxxxxxxx XXXXXXX, nata a Foggia il giorno 4 gennaio 1967, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa - Centrale Unica Beni e Servizi - incaricata con Ordinanza della Sindaca n. 61 del 21 aprile 2017 - che interviene al presente contratto giusta i poteri che Le derivano
dall’art. 107, comma 3, lettera c) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dall’art. 34 del vigente Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina
n. 8 del 7 marzo 2013.
ROMA CAPITALE ha codice fiscale n. 02438750586;
2) “AGON SOCIETÀ COOPERATIVA a r.l.” con sede in Roma, Via Libero Leonardi n. 12, iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, numero di iscrizione 09955201000, corrispondente al codice fiscale, nella persona del Sig. Xxxxxx XXXX, nato a Roma il 2 febbraio 1958 e quivi domiciliato per la carica presso la sede societaria, ove sopra, che interviene al presente contratto nella sua qualità di Amministratore unico della Società, in forza dei poteri a Lui conferiti dall’Assemblea dei soci del 9 maggio 2017, giusta copia conforme delle pagine 98 e 99 del “Libro dei Verbali Assemblee dei soci” della società, certificata dal Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXX, Notaio in Roma, in data 26 febbraio 2018, repertorio n. 5223, che in copia informatica certificata conforme all’originale dal Notaio medesimo, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, si allega sub A).
“AGON SOCIETÀ COOPERATIVA a r.l.” d’ora innanzi sarà
indicata come CONTRAENTE.
I Signori comparenti, delle cui identità personali, qualifiche, idoneità, validità ed efficacia di ciascun certificato elettronico di
firma digitale io Vice Segretario Generale sono certo,
premettono:
che ROMA CAPITALE, con determinazione dirigenziale del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale Unica Beni e Servizi (di seguito: Dipartimento) n. 553 del giorno 15 dicembre 2017, conservata in atti, stabiliva di provvedere, mediante procedura aperta, all’accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii., con un solo operatore economico, per l’affidamento del servizio di noleggio di
180 autocarri con conducente occorrenti per il trasporto di materiale elettorale nell’ambito del territorio di Roma Capitale in occasione delle consultazioni elettorali, che si terranno nel triennio 2018-2019-2020, suddiviso in tre lotti di pari importo di € 333.936,00 (trecentotremilanovecentotrentasei e centesimi zero) ciascuno, per un valore massimo totale stimato per il periodo triennale - comprensivo del costo indicativo del personale al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa - di € 1.001.808,00 (unmilioneunomilaottocentotto e centesimi zero) ed oneri della sicurezza pari a zero;
che, a seguito della gara espletata il giorno 1 febbraio 2018, giusta verbale repertorio n. 12939, pari data, che si allega sub B), è stata proposta, per tutti e tre i lotti, l’aggiudicazione nei confronti del CONTRAENTE, che ha offerto per ciascun lotto il ribasso del 2,5% (due e centesimi cinque per cento) sull’importo presunto a base di gara indicando i costi della manodopera pari
ad € 21.600,00 (ventunomilaseicento e centesimi zero) e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a
€0, 28 (zero e centesimi ventotto);
che con determinazione dirigenziale del Dipartimento n. SU/92 del
13 febbraio 2018, conservata in atti, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva al CONTRAENTE;
che, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011, l’efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all’accertamento, conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle verifiche del Prefetto competente, dell’esistenza a carico del CONTRAENTE di una delle cause di decadenza, sospensione, divieto di cui all’art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del D. Lgs. sopracitato;
che le parti dichiarano espressamente l’urgenza della sottoscrizione del presente contratto;
che, ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice penale, il CONTRAENTE dichiara di avere piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, giusta anche la dichiarazione conservata in atti.
Tutto ciò premesso e confermato come parte integrante e sostanziale del presente atto, i Xxxxxxx comparenti convengono e stipulano quanto appresso:
ART. 1
ROMA CAPITALE, come sopra rappresentato, stipula con il
CONTRAENTE l’accordo quadro relativo al servizio indicato in premessa.
Le prestazioni e gli interventi complessivamente oggetto del presente accordo quadro, indicate nel relativo Schema di accordo quadro e Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, saranno affidate al CONTRAENTE che accetta, con eventuali contratti applicativi secondo la periodicità e le condizioni presuntivamente individuate negli artt. 1, 2, 3 e 4 dello Schema di accordo quadro medesimo senza avviare un nuovo confronto competitivo e secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d’asta proposto dal CONTRAENTE medesimo. Le condizioni e i termini prestazionali, già individuati nello Schema di accordo quadro e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, saranno specificati negli eventuali singoli contratti applicativi, che l’affidatario si impegna a sottoscrivere, con i contenuti minimi individuati nel successivo art. 12 del presente contratto.
Il presente contratto di accordo quadro relativo al servizio
viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei suddetti provvedimenti, nello Schema di accordo quadro e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, relativi ai tre lotti, che in un unico inserto si allega sub C), nell’offerta prodotta dal CONTRAENTE e sarà, inoltre, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che, conosciute ed accettate dal CONTRAENTE medesimo, costituiscono parte integrante del presente contratto
di accordo quadro.
Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto di accordo quadro, in quanto in esso richiamati e pur non essendo allo stesso materialmente allegati, avendo comunque efficacia vincolante tra le parti per essere dalle stesse pienamente conosciuti ed accettati senza riserva alcuna:
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
gli atti della gara, il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del
17 novembre 1983, del quale il CONTRAENTE dichiara espressamente di aver preso conoscenza e di accettarne tutte le condizioni.
ART. 2
La durata dell’accordo quadro è di tre anni con decorrenza dal giorno 2 marzo 2018 sino al 31 dicembre 2020, giusta determinazione dirigenziale del Dipartimento n. SU/92/2018, innanzi citata, e comunque, fino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d’asta proposto dal CONTRAENTE, secondo le specifiche modalità individuate nell’art. 2 dello Schema di accordo quadro, che trovasi allegato sub C) al presente atto.
Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito
indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale complessivo preventivato derivante dal ribasso offerto dal CONTRAENTE, per ciascun lotto, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l’importo contrattuale complessivo derivante dal ribasso offerto dal CONTRAENTE, venga raggiunto in un termine inferiore a quello preventivato.
ROMA CAPITALE si riserva, inoltre, di non sottoscrivere un numero di contratti applicativi corrispondenti a quelli preventivati ovvero di sottoscrivere i contratti applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato.
Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, ed in ogni caso per una durata complessiva comunque inferiore o al massimo pari ai 4 anni previsti dall’art. 54, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii., ROMA CAPITALE si riserva, con apposita determinazione dirigenziale, ove ritenuto assolutamente funzionale alla realizzazione dell’intervento e nei limiti preventivamente determinati strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell’ultimo contratto applicativo e quindi dell’intero accordo quadro.
Pertanto, qualora l’ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell’accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che il CONTRAENTE possa pretendere
indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
Parimenti, qualora straordinarie esigenze legate alle disponibilità finanziarie, nel corso della durata dell’intero accordo quadro, rendano non integralmente fruibili le risorse economiche per ciascun contratto applicativo rispetto agli importi presunti come indicativamente individuati e secondo la periodicità riportata nell’articolo 4 dello Schema di accordo quadro, che trovasi allegato sub C) al presente atto., ROMA CAPITALE si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare al CONTRAENTE l’intero importo complessivo al netto del ribasso d’asta, o parte di esso, anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati senza che il CONTRAENTE medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione.
ART. 3
IL CONTRAENTE si impegna a comunicare tempestivamente a ROMA CAPITALE, indipendentemente dall’affidamento degli eventuali contratti applicativi, nella vigenza dell’accordo quadro, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi incluse le modificazioni soggettive di cui all’art. 80 comma 3, del D.Lgs. n.50/2016.
ART. 4
Con la stipula del presente contratto di accordo quadro non è dovuto da parte di ROMA CAPITALE al CONTRAENTE alcun
corrispettivo.
Il CONTRAENTE si impegna a sottoscrivere i relativi eventuali contratti applicativi - comprensivi dei conseguenti oneri
- ogni qual volta richiesti da ROMA CAPITALE ed a eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro.
Il corrispettivo contrattuale dovuto da ROMA CAPITALE al CONTRAENTE per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro per l’intero periodo triennale al netto del ribasso proposto e per i periodi presuntivamente indicati all’art. 4 dello Schema di accordo quadro, che trovasi allegato sub
C) al presente atto, verrà determinato, di volta in volta, in ciascun eventuale contratto applicativo.
L’importo complessivo presunto dovuto da ROMA CAPITALE al CONTRAENTE, successivamente alla sottoscrizione degli eventuali contratti applicativi, è fissato, al netto dei predetti ribassi e per il periodo innanzi indicato - giusta determinazione dirigenziale del Dipartimento n. 92/2018, innanzi citata - in € 325.587,60 (trecentoventicinquemilacinquecentottantasette e centesimi sessanta) per ciascun lotto, per un importo complessivo di € 976.762,80 (novecentosettantaseimilasettecentosessantadue e centesimi ottanta), al netto delI’I.V.A. in conformità alle aliquote
previste dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da ROMA CAPITALE.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
In nessun caso è consentito quale corrispettivo contrattuale l’”intero importo”.
Il valore sopra indicato, che si affida con il presente accordo quadro, potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni contenute nello Schema di accordo quadro, che trovasi allegato sub C) al presente atto.
ART. 5
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il CONTRAENTE si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificato dall’art. 7 del Decreto Legge 12 novembre
2010 n. 187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente dell’accordo quadro. Il Codice identificativo di gara (CIG) per il lotto 1 è 7318866748, per il lotto 2 è 7318802D7, per il lotto 3 è
7318891BE8.
Il CONTRAENTE si impegna, inoltre, senza riserva alcuna, al rispetto degli obblighi contenuti nel “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura
U.T.G. di Roma e Roma Capitale - che dichiara di ben conoscere e accettare e che viene conservato in atti presso il Dipartimento. Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub - contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile. Verrà applicata una penale pari al 10% del valore del sub - contratto stesso a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di automatica risoluzione del vincolo contrattuale.
Il CONTRAENTE si impegna, senza riserva alcuna, al rispetto degli obblighi previsti dal “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di
tutti gli organismi partecipati” - approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione della Giunta Capitolina medesima n. 18 del 31 gennaio 2018 - che dichiara di ben conoscere e accettare e che viene conservato in atti presso il Dipartimento.
Nel caso di violazione di uno degli impegni assunti con l’accettazione del suddetto Protocollo di Integrità, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto nonché all’immediato incameramento della cauzione definitiva. Verrà contestualmente applicata una penale pari al 5% del valore del contratto.
L’Amministrazione può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici quali indicati dall’art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l’eventuale diritto al risarcimento del danno e l’applicazione delle eventuali penali.
In ottemperanza al “Protocollo di azione” sottoscritto in data 19 luglio 2017 con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che il CONTRAENTE dichiara di ben conoscere e accettare, parimenti conservato in atti presso il Dipartimento, Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice civile ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del presente atto sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. .
ART. 6
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii. e dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs n. 50/2016.
ART. 7
Le parti prestano il loro consenso affinchè il Segretario Generale di Roma Capitale, anche per mezzo dei propri Uffici, tratti e conservi i loro dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003. Pertanto, in relazione agli adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli.
ART. 8
Il CONTRAENTE, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente accordo quadro, ha costituito il deposito cauzionale definitivo, relativo ai tre lotti, con la polizza fidejussoria n. 00231491000013, prestata dalla SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA’
COOPERATIVA – Agenzia di Roma Cinecittà – 002314 - in data 27 febbraio 2018 e successiva appendice, nell’interesse del
CONTRAENTE ed a favore di ROMA CAPITALE, fino alla concorrenza di € 97.677,00 (novantasettemilaseicentosettanta- sette e centesimi zero), corrispondenti all’ammontare del deposito cauzionale dovuto ex art. 103 comma 1 del D. X.xx. n.50/2016.
La fidejussione prestata con detta polizza è conservata in atti presso il Dipartimento e cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità “finale” secondo le modalità individuate nell’art. 13 dello Schema di accordo quadro, che trovasi allegato sub C) al presente atto.
IL CONTRAENTE, affidatario degli eventuali contratti applicativi, si impegna a mantenere attivo il deposito cauzionale definitivo per tutta la durata del presente accordo quadro indipendentemente dall’affidamento degli eventuali contratti applicativi in conformità alle indicazioni dell’art. 13 dello Schema di accordo quadro.
ART. 9
Tutte le spese, comunque inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico del CONTRAENTE che chiede, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, essendo l’appalto in questione soggetto all’imposta sul valore aggiunto.
ART. 10
Per ogni controversia derivante dal presente contratto di accordo quadro e dagli eventuali contratti applicativi è esclusa la competenza arbitrale, ed è competente il Foro di Roma.
ART. 11
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del CONTRAENTE, derivanti dal presente contratto di accordo quadro e dagli eventuali contratti applicativi, si procederà all’applicazione delle penali secondo le modalità e gli importi indicati nell’art. 7 dello Schema di accordo quadro, che trovasi allegato sub C) al presente atto.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto dei contratti.
La risoluzione del singolo contratto applicativo determina la risoluzione dell’accordo quadro.
Le parti espressamente approvano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile i seguenti articoli contenuti nello Schema di accordo quadro, che trovasi allegato sub C) al presente atto, portante:
art. 14 “Assicurazioni a carico dell’impresa di ciascun contratto applicativo”, comma 1 (responsabilità esclusiva dell’esecutore del contratto applicativo in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che
dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, qualunque ne sia la natura o la causa); comma 2 (obbligo dell’esecutore del contratto applicativo di adottare, nella esecuzione delle relative prestazioni, tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi con conseguente esonero da responsabilià di Roma Capitale); art. 23 “Recesso del contratto”, comma 1 (facoltà di Roma Capitale di recedere unilateralmente dal contratto di accordo quadro).
ART. 12
Per ciascuna tornata di consultazione elettorale e/o referendaria che avrà luogo nel corso delle annualità 2018/2019/2020 verrà stipulato apposito contratto applicativo per il noleggio di 60 autocarri con conducente per ciascun lotto.
In caso di elezioni che prevedano il turno di ballottaggio verrà stipulato un unico contratto applicativo comprendente due tornate elettorali.
ROMA CAPITALE si riserva di variare la periodicità e la decorrenza degli eventuali contratti applicativi qualora accertate esigenze di coordinamento funzionale ovvero di disponibilità economica impongano una diversa ottimizzazione organizzativa.
La particolare natura dei servizi in argomento rende possibile solo una generica calendarizzazione dei contratti applicativi, la cui sottoscrizione rimane vincolata all’emanazione
dei decreti di indizione delle consultazioni elettorali o referendarie.
ROMA CAPITALE si riserva, qualora si determinasse a sottoscrivere i relativi contratti applicativi, nell’economia delle risorse disponibili, di affidare l’importo complessivo presunto delle prestazioni inerenti il servizio oggetto dell’accordo quadro al CONTRAENTE, al netto del ribasso d’asta offerto.
Tutti gli interventi e le prestazioni contrattuali saranno affidate e specificate di volta in volta all’esecutore con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi, che saranno sottoscritti a cura del Dirigente competente con scrittura privata non autenticata da registrarsi ai sensi della normativa vigente.
Prima di sottoscrivere i relativi contratti applicativi, in conformità alle indicazioni fornite dall’X.X.XX., si procederà a richiedere l’emissione del CIG derivato.
Il CIG derivato sarà indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo.
Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d’intervento.
Ciascun eventuale contratto applicativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:
a. l’oggetto del servizio e degli interventi da eseguire;
b. la descrizione e consistenza delle prestazioni;
c. le prestazioni principali e secondarie ove ricorrenti, costituenti l’intervento da realizzare;
d. i luoghi interessati dagli interventi;
e. l’importo presunto del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote riferite al servizio;
f. i termini utili per l’esecuzione delle prestazioni e le penalità;
g. i massimali delle polizze di garanzia di esecuzione ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 prestate per la sottoscrizione del singolo contratto applicativo in conformità all’art. 14 dello Schema di accordo quadro;
h. il termine per l’emissione del certificato di verifica dell’attestazione di regolare esecuzione.
Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia delle prestazioni oggetto del servizio da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro.
Il CONTRAENTE rimane obbligato verso ROMA CAPITALE, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno a ROMA CAPITALE, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.
Il CONTRAENTE riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti agli eventuali contratti applicativi comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni ivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
ART. 13
Atto fatto in Roma, in Campidoglio e letto da me, Vice Segretario Generale, ai Signori comparenti i quali, a mia domanda, hanno dichiarato che lo approvano pienamente per essere in tutto conforme alla loro volontà e mi hanno dispensato dal dar lettura degli allegati.
Atto pubblico amministrativo informatico, redatto elettronicamente da me e da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile in pagine venti e viene letto mediante l'uso e il controllo mio personale degli strumenti informatici, ai comparenti e quindi sottoscritto dalle parti alle ore
14 e minuti 35 circa, nelle suddette qualità come appresso mediante apposizione di firma digitale, ciascuna apposta mediante “dispositivo di firma” idoneo del quale, prima della sottoscrizione di me Vice Segretario Generale, è stata previamente accertata la validità ed efficacia temporale di ciascun relativo certificato elettronico qualificato, come rilasciato da Ente certificatore accreditato a rilasciare certificati conformi alla Direttiva Europea 1999/93/CE ed alla normativa nazionale. Immediatamente dopo di ciò io Vice Segretario Generale ho
apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti suddette. Firmato digitalmente da:
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Sig. Xxxxxx Xxxx
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx