Modelli Redditi 2019
Prof. xxxx. Xxxxx Xxxxxx
Professore a contratto di Revisione Aziendale – Università Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara
VII INCONTRO - PROGRAMMA MODELLO REDDITI 2019: PF, LAVORO AUTONOMO
E QUESTIONI D’IMPRESA
MODELLO REDDITI 0000 XX E MODELLO 730 2019
• Scelta od obbligo del modello dichiarativo
• Responsabilità e sanzioni per infedeltà del visto compilativo
• Visto di conformità per le compensazioni tributarie
LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
• Limite quantitativo e qualitativo per i familiari a carico
• Evoluzione dei modelli di famiglia - Le detrazioni per la prassi
REDDITI FONDIARI
• Novità del Quadro RA - Fine rivalutazione del 30% per coltivatori e IAP
• Novità del Quadro RB - Casistiche compilative più frequenti
• Cedolare secca - Questioni particolari
• Alternatività IMU/IRPEF - Casi particolari
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
• Novità del Quadro RC
• Casi particolari del Quadro RC
• Redditi di fonte estera
• Convenzioni OCSE contro le doppie imposizioni
DETRAZIONI E DEDUZIONI
• Novità del Quadro RP
• Questioni critiche del Quadro RP
• Recupero edilizio e riqualificazione energetica
QUADRO RW
• Novità del Quadro RW
• Immobili esteri
• Casistiche compilative più frequenti
REGIMI SEMPLIFICATI
• Regime forfettario
• Criticità del Quadro LM e del Quadro RS
• La gestione dichiarativa dei "semplificati per cassa"
REDDITO D’IMPRESA
• Crediti di imposta e agevolazioni
• Principali variazioni fiscali
REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
• Casi particolari del Quadro RE
INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ
• La compilazione dei nuovi ISA
• La selezione “premiale” per l’accertamento fiscale
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E RAVVEDIMENTO OPEROSO
• Il Quadro DI: le integrative a favore
• Dichiarazioni a sfavore: ravvedimento operoso degli errori dichiarativi ULTIME NOVITÀ FISCALI
MODELLO REDDITI PF E MODELLO 730
TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE | MODELLO DICHIARATIVO |
Persone Fisiche | Certificazione Unica |
Mod. 730 Precompilato | |
Mod. 730 Ordinario | |
Modello Redditi PF | |
Modello Redditi Precompilato | |
Società di persone ed equiparate | Modello Redditi SP |
Società di capitali, enti commerciali ed equiparati | Modello Redditi SC |
Enti non commerciali ed equiparati | Modello Redditi ENC |
1
Contribuente e modello dichiarativo
MODELLO REDDITI PF E MODELLO 730
MODELLO REDDITI PF E MODELLO 730
2
Soggetti interessati
• i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2019), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
• i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrano le condizioni di esonero di cui si dirà in seguito;
• i lavoratori dipendenti ai quali sono state riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2019);
• i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuareritenuted’acconto (per esempio, collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
• i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
• i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso, l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascunaaddizionale superaeuro 10,33;
• i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
MODELLO REDDITI PF E MODELLO 730
3
Soggetti esonerati
MODELLO REDDITI PF E MODELLO 730
4
Soggetti esonerati
MODELLO REDDITI PF E MODELLO 730
5
Soggetti esonerati
MODELLO REDDITI PF E MODELLO 730
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Scadenze termini dichiarativi
- Il mod. 730 dovrà essere presentato:
• entro il 8 luglio 2019 (il termine originario del 7 luglio quest’anno cade di domenica), se presentata al proprio sostituto di imposta che presta assistenza fiscale;
• entro il 23 luglio 2019, se presentata direttamente o tramite intermediario abilitato.
- Il Modello REDDITI Persone Fisiche 2019 deve essere presentato:
• dal 2 maggio 2019 al 1° luglio 2019 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
• entro il 30 settembre 2019 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
MODELLO REDDITI PF E MODELLO 730
7
Modalità di presentazione del modello
Presentazione agli uffici postali
Documentazione trattenuta dall’intermediario
Presentazione telematica tramite un intermediario
Presentazione telematica diretta
Presentazione cartacea
MODELLO REDDITI PF E MODELLO 730
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Modalità di presentazione del modello
Dichiarazione presentata dall’estero
Responsabilità dell’intermediario abilitato
Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione
MODELLO REDDITI PF E MODELLO 730
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Termini e modalità di versamento del modello
DAL
Saldo +
primo acconto
AL
1° LUGLIO
2019
31 LUGLIO
2019
MODELLO REDDITI PF E MODELLO 730
10
Rateazione versamenti
MODELLO REDDITI PF E MODELLO 730 11 Modalità versamenti | ||||
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 – SINTESI | ||||
F24 con saldo zero (per effetto di compensazioni tra debiti e crediti) | ||||
Titolari partita IVA/ Privati | Canali telematici delle Entrate (Fisconline o Entratel), direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. | NO presentazione F24 con servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Xxxxxx, Poste, ecc. | ||
F24 a “debito” con compensazione | ||||
Titolari partita IVA | Canali telematici delle Entrate (Fisconline o Entratel), direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. | NO presentazione F24 con servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Xxxxxx, Poste, ecc. | ||
Privati | Canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), oppure servizi di home banking, remote banking oppure altri messi a disposizione da Banche, Poste, ecc. | |||
F24 a “debito” senza compensazione | ||||
Titolari partita IVA | Canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), oppure servizi di home banking, remote banking oppure altri messi a disposizione da Banche, Poste, ecc. | |||
Privati | Modello cartaceo, servizi telematici delle Entrate (Entratel o Fisconline) o bancari (remote / home banking) | |||
F24 “a debito” con compensazione di crediti IRPEF, IVA, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute | ||||
Titolari partita IVA | Canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel). |
MODELLO REDDITI PF E MODELLO 730
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Modello 730 ordinario - Composizione
• 730/2019, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul
reddito delle persone fisiche che i contribuenti, se si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono presentare nell’anno 2019, per i redditi prodotti nell’anno 2018;
• 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
• 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
• 730-3, relativo al prospetto di liquidazione per l’assistenza fiscale prestata;
• 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;
MODELLO REDDITI PF E MODELLO 730
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Modello 730 precompilato - Fonti
VERIFICHE DA EFFETTUARE | DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE |
corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU) | Certificazione mod. CU o CUPE |
riporto dell’eccedenza di imposta risultante nella dichiarazione dei redditi precedente | Mod. 730/2018 – Mod. Redditi PF 2018 |
diritto e misura delle detrazioni d’imposta applicate (non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione) | Documentazione intestata al contribuente (vedi circ. Agenzia Entrate n. 7/E/2018) |
deduzioni dal reddito (che non risultino superiori ai limiti previsti dalla legge e che siano corrispondenti alle risultanze dei dati della dichiarazione) | |
crediti d’imposta (che non risultino eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati Risultanti dalla dichiarazione) | |
acconti versati o trattenuti | Mod. CU – Mod. F24 |
MODELLO REDDITI PF E MODELLO 730
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Sanzioni visto di conformità infedele
Sanzioni
pecuniarie
• Da 258
• A 2.582
Sanzioni
accessorie
• sospensione facoltà
rilascio visto
• inibizione definitiva al rilascio del visto
• responsabilità civili nei confronti del contribuente
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La “fedeltà” del visto, come ribadito anche
dall’Agenzia delle Entrate, circ. n. 7/E/2018, attiene la verifica:
- della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- delle detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.
I controlli per il visto di conformità per il Modello 730
MODELLO REDDITI PF E MODELLO 730
REDDITI FONDIARI (QUADRO RA - QUADRO RB)
REDDITI FONDIARI
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Quadro RA – Quadro RB
ASPETTI GENERALI
reddito dominicale
dichiarato dal proprietario
reddito agrario
dichiarato da chi coltiva il terreno
Reddito dominicale deriva dalla proprietà, o da altro diritto reale, del terreno -> se il
proprietario o terzi coltivino o meno il terreno è irrilevante, poiché tale reddito compete, in ogni caso, al proprietario.
Reddito agrario costituisce la redditività media derivante dall'esercizio di attività agricole -> deve essere individuato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo per ciascuna coltivazione, effettivamente praticata.
dichiarato da chi coltiva il terreno
reddito agrario
dichiarato dal proprietario
reddito dominicale
REDDITI FONDIARI
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Quadro RA – Quadro RB
ASPETTI GENERALI
➢ Reddito dominicale rivalutato -> 80%
➢ Reddito agrario rivalutato -> 70%
➢ Ulteriore rivalutazione -> 30%
➢ Inapplicabilità ulteriore rivalutazione -> Iap e coltivatori diretti
➢ Per gli anni 2017, 2018, 2019 -> redditi dominicali e agrari -> no IRPEF-> Iap e coltivatori diretti
➢ No rivalutazioni -> terreni in affitto usi agricoli -> giovani imprenditori < 40 anni
REDDITI FONDIARI
18
Quadro RA – Quadro RB
RIVALUTAZIONE DEI TERRENI
➢ Reddito dominicale rivalutato -> 80%
➢ Reddito agrario rivalutato -> 70%
➢ Ulteriore rivalutazione -> 30%
➢ Inapplicabilità ulteriore rivalutazione -> Iap e coltivatori diretti
➢ Per gli anni 2017, 2018, 2019 -> redditi dominicali e agrari -> no IRPEF-> Iap e coltivatori diretti
➢ No rivalutazioni -> terreni in affitto usi agricoli -> giovani imprenditori < 40 anni
Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle
imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l’acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell’affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.
REDDITI FONDIARI
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Quadro RA – Quadro RB
IMPONIBILITÀ DEI TERRENI
reddito dominicale
no IRPEF,
sostituito da IMU
terreno non
affittato
reddito agrario
dichiarato dal
possessore
sì IMU
reddito dominicale
terreno
affittato
sì IRPEF
reddito agrario
dichiarato dal
conduttore
REDDITI FONDIARI
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Quadro RA – Quadro RB
CONTENUTO DEL QUADRO
Specificare:
▪ reddito dominicale per intero (al 100%) anche se il terreno è posseduto per una percentuale inferiore (valore del reddito dominicale risultante dagli atti catastali);
▪ al netto della rivalutazione dell’80%; tenendo presente che:
➢ per il 2018 -> deve essere ulteriormente rivalutato del 30% con eccezione per terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e da IAP iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata);
➢ la rivalutazione dell’80% e del 70% non si applica per i terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni.
terreno non
affittato
terreno
affittato
REDDITI FONDIARI
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Quadro RA – Quadro RB
ASPETTI GENERALI
I contribuenti che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale una o più unità
immobiliari devono compilare, ai fini dichiarativi, il quadro RB, se i medesimi beni immobili sono:
▪ ubicati nel territorio dello Stato;
▪ iscritti o da iscriversi con attribuzione di rendita nel catasto edilizio.
Il quadro RB deve essere utilizzato:
▪ da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dette unità immobiliari -> il titolare della sola "nuda proprietà" non è tenuto all’adempimento dichiarativo;
▪ dal titolare del diritto di abitazione, spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c., che se effettivamente esercitato, si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale;
▪ dai soci di società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, TUIR che producono reddito di fabbricati;
▪ i possessori di beni immobili che non possono essere considerati rurali.
REDDITI FONDIARI
Quadro RA - Quadro RB
22
ASPETTI GENERALI
REDDITI FONDIARI
23
Quadro RA – Quadro RB
ASPETTI GENERALI
Dal 2012 l’IMU ha sostituito l’ICI, l’IRPEF e le relative tassazione sia ad IMU, sia ad IRPEF ed inerenti addizionali.
Al presente, l’IMU non si rende dovuta sulle abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze, se accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9 -> le abitazioni principali non di lusso concorrono, pertanto, alla formazione del reddito complessivo. addizionali per gli immobili che non sono interessati dalla locazione, mentre, se locati, sussiste una duplice.
Costituiscono oggetto di dichiarazione, i seguenti diritti reali di godimento:
▪ superficie;
▪ usufrutto;
▪ uso;
▪ diritto di abitazione; tenendo presente che:
➢ se il fabbricato è di proprietà di un soggetto, ma l’usufrutto è in capo ad un’altra persona, sarà quest’ultima a dover dichiarare il reddito del fabbricato;
➢ se il bene è concesso in comodato, lo stesso deve essere dichiarato dal proprietario, non dal comodatario (es.: caso del familiare che utilizza gratuitamente il bene).
REDDITI FONDIARI
24
Quadro RA – Quadro RB
SOGGETTI ESCLUSI – REGOLE
➢ Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione il contribuente che ha unicamente redditi di terreni e fabbricati in misura non eccedente i 500 euro.
➢ Sono esonerati, inoltre, i contribuenti che hanno avuto redditi unicamente da fabbricati non locati, indipendentemente dal reddito fondiario, per i quali è stata pagata nel 2018 l’IMU, in quanto tali redditi non sono considerati imponibili ai fini delle imposte sui redditi.
➢ Gli immobili abitativi non locati situati nel medesimo Comune ove è ubicata l’abitazione principale concorrono, tuttavia alla determinazione del reddito imponibile per il 50% del relativo reddito.
REDDITI FONDIARI
25
Quadro RA – Quadro RB
REDDITI ESCLUSI – REGOLE
➢ Le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso, il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, validi con decorrenza 1°dicembre 2007, sono contenuti nell'art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 1 comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
➢ le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
➢ i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
REDDITI FONDIARI
26
Quadro RA – Quadro RB
REDDITI ESCLUSI – REGOLE
➢gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l'immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo non ha utilizzato l'immobile;
➢gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve denunciare l‘immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l'intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
➢gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non siano dati in locazione;
➢gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d'impresa.
REDDITI FONDIARI
27
Quadro RA – Quadro RB
REDDITI ESCLUSI – REGOLE
Non vanno altresì dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed
agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili come abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo.
Tale disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12,D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).
REDDITI FONDIARI
28
Quadro RA – Quadro RB
CONTENUTO DEL QUADRO RB
Specificare:
▪ valore della rendita per intero (al 100%) anche se il bene è posseduto al 50% -> compresa quella dell’abitazione principale e delle sue pertinenze;
▪ per i fabbricati non censiti -> rendita catastale presunta (fabbricati similari già censiti esistenti nella stessa zona, costituita da più comuni aventi caratteristiche socio economiche e infrastrutturali omogenee, o stessa zona censuaria, costituita da una porzione di territorio dello stesso comune);
▪ nuova rendita -> se la rendita è stata aggiornata.
N.B.: il dato è obbligatorio con qualsiasi codice di utilizzo (l’omissione non consente la liquidazione delle imposte – solo nel caso particolare “3” può non essere indicato).
REDDITI FONDIARI
29
Quadro RA – Quadro RB
CONTENUTO DEL QUADRO RB
Per ciascun fabbricato è necessario specificare l’effettivo codice di utilizzo:
Codice 2 -> unità immobiliare tenuta a disposizione (U.I.D.);
Codice 3 -> unità immobiliare locata in regime di libero mercato o “patti in deroga” oppure concessa in locazione a canone “concordato” in mancanza dei requisiti di cui al codice 8 -> se opzione per il regime della cedolare secca deve essere sia barrata la casella di colonna 11, sia compilata la sezione II del quadro. Chi presta l’assistenza fiscale deve calcolare sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 21%;
Codice 4 -> unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone) -> se opzione per il regime della cedolare secca deve essere sia barrata la casella di colonna 11, sia compilata la sezione II del quadro. Chi presta l’assistenza fiscale deve calcolare sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 21%;
REDDITI FONDIARI
30
Quadro RA – Quadro RB
Condizioni di ammissibilità dell'applicazione della Cedolare Secca
Per accedere al regime sostitutivo della Cedolare Secca
devono essere rispettate alcune condizioni:
➢ il proprietario o l'usufruttuario dell'immobile oggetto di locazione deve essere una persona fisica; non sarà pertanto applicabile il regime della cedolare secca per gli immobili concessi in locazione di proprietà di imprese, immobiliari o società. Sono esclusi dal diritto di esercitare l'opzione per l'applicazione della cedolare secca i proprietari di immobili o di diritti reali quali uso, usufrutto, godimento, che seppure a destinazione abitativa siano situati all'estero nonché quelli oggetto di sublocazione.
REDDITI FONDIARI
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Quadro RA – Quadro RB
Condizioni di ammissibilità dell'applicazione della Cedolare Secca
➢ le unità immobiliari oggetto di contratto da assoggettare a cedolare secca devono essere destinate ad uso abitativo e rientrare nelle categorie catastali da A/1 a A/11 (con esclusione delle unità accatastate A/10 ovvero uffici o studi privati) e le relative pertinenze, purché queste ultime locate congiuntamente alle unità abitative e senza un limite numerico.
Pertinenze
l'Agenzia delle Entrate precisa che la Cedolare Secca è applicabile
anche per contratti sottoscritti successivamente a quello dell'unità abitativa,
purché tra gli stessi soggetti e a condizione che nel contratto di locazione della pertinenza si
faccia esplicito riferimento al precedente contratto per l'unità residenziale e si attesti la destinazione pertinenziali dell'unità.
REDDITI FONDIARI
32
Quadro RA – Quadro RB
Vengono introdotti nuovi adempimenti per le locazioni brevi, più precisamente per i
contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
REDDITI FONDIARI
33
Quadro RA – Quadro RB
In particolare:
a decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da tale data si applica la cedolare secca con l’aliquota del
21% in caso di opzione;
tali norme si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di
sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, se rientrano nelle “locazioni brevi”;
REDDITI FONDIARI
34
Quadro RA – Quadro RB
In particolare:
i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono trasmettere i dati relativi ai contratti di cui ai punti precedenti conclusi per il loro tramite. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati;
REDDITI FONDIARI
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Quadro RA – Quadro RB
In particolare:
per assicurare il contrasto all’evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui sopra, devono operare (e versare), in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto dell’accredito, e devono rilasciare il modello CU.
Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per la cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
REDDITI FONDIARI
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Quadro RA – Quadro RB
Opzione
In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione) nella sezione I del quadro RB vanno indicati i dati dell’immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”.
REDDITI FONDIARI
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Quadro RA – Quadro RB
Indicazione dati contrattuali
In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione) nella sezione
I del quadro RB vanno indicati i dati dell’immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”.
REDDITI FONDIARI
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Quadro RA – Quadro RB
La cedolare secca è un’imposta sostitutiva che assorbe in se:
➢ l'imposta di registro, da versarsi in sede di registrazione, per le annualità successive, le risoluzioni e le proroghe con l'unica eccezione del caso di cessione del contratto di locazione;
➢ l'imposta di bollo;
➢ l'IRPEF;
➢ l'Addizionale Regionale IRPEF;
➢ l'Addizionale Comunale IRPEF.
Nessun assorbimento o alternatività per quanto concerne invece l'IMU (Imposta
Municipale Immobili) o TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili).
ALTERNATIVITÀ IMU/IRPEF ED ADDIZIONALI |
• Così come stabilito dall’articolo 8, D.Lgs. n. 23/2011, esiste un principio generale di alternatività tra IMU e IRPEF (e relative addizionali) sui redditi fondiari relativi agli immobili non locati. • Nel caso in cui un immobile sconti l’IMU, tale immobile non deve essere assoggettato ad IRPEF. • Unica eccezione: “il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati ad IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 50%”. |
ALTERNATIVITÀ IMU/IRPEF ED ADDIZIONALI |
APPLICAZIONE DEL IRPEF SUGLI IMMOBILI NON LOCATI |
Sussistenza contemporanea delle seguenti condizioni: • possesso (o altro diritto reale) su immobili ad uso abitativo non locato; • assoggettamento ad IMU degli immobili; • immobili ubicati nello stesso Comune ove è posta l’abitazione principale. |
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Quadro RA – Quadro RB
REDDITI FONDIARI
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Quadro RA – Quadro RB
REDDITI FONDIARI
ALTERNATIVITÀ IMU/IRPEF ED ADDIZIONALI |
DEFINIZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE |
• Affinché sia valida la regola del 50% della rendita catastale ai fini IRPEF è necessario il possesso, esclusivo o anche in comproprietà, di tutti gli immobili: sia dell’abitazione principale sia degli altri immobili non locati, tenuti a disposizione del contribuente. • Per immobili non locati si intendono sia le abitazioni tenute a disposizione per qualsiasi motivo (casa vacanze, immobile sfitto), sia gli immobili concessi in comodato ad un familiare. |
ALTERNATIVITÀ IMU/IRPEF ED ADDIZIONALI |
IMMOBILI NON LOCATI |
• Gli immobili non locati non scontano IRPEF, in quanto sono posti in comuni diversi da quello dell’abitazione principale, e per tanto resta valido il principio di alternatività tra IMU e IRPEF. • su tali immobili dovrà essere pagata la relativa IMU. |
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Quadro RA – Quadro RB
REDDITI FONDIARI
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Quadro RA – Quadro RB
REDDITI FONDIARI
ALTERNATIVITÀ IMU/IRPEF ED ADDIZIONALI |
IMMOBILI NON LOCATI POSTI NELLO STESSO COMUNE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE |
• In caso di possesso di immobili non locati posti nello stesso territorio comunale dell’abitazione principale, oltre all’IMU è dovuta l’IRPEF. • Il contribuente è chiamato, infatti, a tassare il reddito fondiario in dichiarazione dei redditi. Lo farà nella misura del 50% della rendita catastale rivalutata, ed aumentata di 1/3. |
REDDITI FONDIARI
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Quadro RA – Quadro RB
ALTERNATIVITÀ IMU/IRPEF ED ADDIZIONALI
ASPETTI DICHIARATIVI
Colonna 12 (Casi particolari IMU): indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l’applicazione dell’Imu:
‘1’ fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall’Imu o per il quale non è dovuta l’Imu per il 2017 ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
‘2’ abitazione principale e pertinenze assoggettate ad Imu. Si tratta, ad esempio, delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (“abitazioni di lusso”). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall’Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze assoggettate ad Imu;
‘3’ immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell’immobile concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2). Sono compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale pur non presenti nel quadro RB. Se i dati del singolo fabbricato sono esposti su più righi, la presente colonna va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione relativa al singolo codice. Ad esempio, nel caso di immobile “di lusso” utilizzato come abitazione principale per una parte dell’anno e in seguito concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due righi in cui sono riportati i dati del fabbricato.
Colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria), colonna 14 (Imponibile cedolare secca 21%), colonna 15 (Imponibile cedolare secca 10%), colonna 16 (Abitazione principale soggetta a IMU), colonna 17 (Immobili non locati), colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a IMU)
Nella colonna 13 va indicato il reddito del fabbricato non concesso in locazione ovvero locato senza opzione per l’applicazione della cedolare secca.
Nella colonna 14 va indicato il reddito del fabbricato locato con opzione per l’applicazione della cedolare secca con aliquota del 21%.
Nella colonna 15 va indicato il reddito del fabbricato locato con opzione per l’applicazione della cedolare secca con aliquota agevolata del 10%.
Nella colonna16 va indicato il reddito non imponibile dell’abitazione principale e delle relative pertinenze assoggettato a IMU.
Nella colonna 17 va indicato il reddito non imponibile degli immobili non locati assoggettati comunque ad IMU.
Nella colonna 18 va indicato il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze non assoggettato a IMU.
Indicare la quota di reddito per ciascun immobile osservando le seguenti istruzioni:
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Quadro RA – Quadro RB
REDDITI FONDIARI
CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI (QUADRO LC)
CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI
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Quadro LC
Il quadro LC è dedicato ad accogliere la liquidazione dell’imposta
sostitutiva sulle locazioni di beni immobili, ovvero la cedolare secca.
Infatti, al fine di consentire una liquidazione unitaria della cedolare secca complessivamente dovuta per il periodo d’imposta dal modello Redditi 2018 è stato introdotto il nuovo quadro LC.
Si tratta di un quadro riassuntivo che recepisce le risultanze dei redditi di locazione dichiarati nel quadro RB e dei redditi diversi indicati nel quadro RL per cui si sia optato, ricorrendone i presupposti, per l’istituto della cedolare secca.
CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI
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Quadro LC
CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI
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Quadro LC
Impatti sul quadro LC del rigo RL10
Per i redditi che derivano dalla sublocazione di beni immobili a uso
abitativo, per periodi non superiori a 30 giorni stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa e di locazione da parte del comodatario dell’immobile ricevuto in suo gratuito per la medesima durata è possibile optare per l’applicazione della cedolare secca. In tale ipotesi, è necessario barrare la colonna 3 (cedolare secca).
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (QUADRO RC)
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
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Quadro RC
Composizione
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
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Quadro RC
Righi da RC1 a RC3, indicare:
• i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
• i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera.
• redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comuni di Campione d’Italia;
• le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell’INPS o di altri Enti.
• le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
• i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006
• i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
• le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto;
• i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%;
• i compensi dei lavoratori soci di cooperative artigiane (comma 114 della legge di stabilità 2016);
• le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale
• le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
• le remunerazioni dei ministri di culto;
• i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle A.S.L. con contratto di lavoro dipendente
• xxxxxxx di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
• collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore;
• partecipazioni a collegi e a commissioni.
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
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Quadro RC
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
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Quadro RC
Modifica modalità tassazione
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
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Quadro RC
Modifica opzione tassazione
OPZIONE TASSAZIONE ORDINARIA
OPZIONE TASSAZIONE SOSTITUTIVA
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI | 53 | |
Quadro RC | ||
Lavoratori frontalieri Residenza in Italia Fascia di esenzione Lavoro in zona di frontiera reddituale € 7.500,00 Quotidianità del trasferimento |
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
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Quadro RC
Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero
Xxxxx dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati
percepiti da contribuenti residenti in Italia:
a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.
DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
Regole di gestione |
• Limite quantitativo e limite qualitativo • Reddito di 2.840,51 euro comprende solo i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF, soggetto a tassazione ordinaria. o regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); o regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della L. 23/12/2014, n. 190); o cedolare secca sulle locazioni. • Tali retribuzioni sono “fuori campo” IRPEF, ma devono, invece, essere considerate rilevanti fiscalmente e inserite nel rigo N1 di una ipotetica dichiarazione dei redditi del familiare che s'intenda considerare a carico" (Circ. n. 3/E/98, par. 2.2). |
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Familiari a carico
DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
Esclusioni |
• Sono invece esclusi dal computo del limite per essere considerati fiscalmente a carico: o gli altri redditi esenti o assoggettati ad imposta sostitutiva; o i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta; o i redditi assoggettati a tassazione separata (circ. n. 55/2002, par. 1). |
Particolarità |
• Coniuge a carico • L. n. 76/2016 (di regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso, c.d. Legge Cirinnà) – Equiparazione • Evoluzione dei rapporti di famiglia e detrazioni fiscali • Figli a carico • Indipendentemente dall’età • Altri familiari – Conviventi e non • Gerarchia delle detrazioni (circ. n. 17/2015) • Cittadini extracomunitari |
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Familiari a carico
DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
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Familiari a carico
DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
DETRAZIONI E DEDUZIONI
NOVITÀ |
• Non sono moltissime quest’anno le novità che riguardano gli oneri detraibili dall’IRPEF e che devono essere indicati nel quadro RP. • Nello specifico, le modifiche rispetto allo scorso anno riguardano: o deduzione erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS: o spese abbonamento trasporto pubblico per importo non superiore a 250 euro. o spese per assicurazione contro eventi calamitosi; o spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici. |
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Quadro RP
DETRAZIONI E DEDUZIONI
NOVITÀ |
• Detrazione del 30% degli oneri per erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle ONLUS, APS, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro (detrazione elevata al 35% per erogazione a favore di ODV). • Contributi associativi alle società di mutuo soccorso: 1.300 euro il limite di detrazione. • Sistemazione a verde: possibile portare in detrazione dall’Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari, nella misura del 36%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità im- mobiliare, dovendo altresì essere ripartito in 10 quote annuali di pari importo. • Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico: introdotte nuove tipologie di interventi agevolabili con aliquota di detrazione al 65% o con aliquote dell’80 o dell’85%. |
NOVITÀ |
• Deduzione premi e contributi versati alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici: a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applicano le medesime disposizioni previste per i dipendenti privati riguardo la deducibilità dei premi e contributi versati per la previdenza complementare e, conseguentemente, da quest’anno è stato soppresso il rigo RP31. • Ristrutturazioni: dal 21 novembre 2018, per alcuni interventi va effettuata la comunicazione all’ENEA. La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. |
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Quadro RP
DETRAZIONI E DEDUZIONI
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Quadro RP
DETRAZIONI E DEDUZIONI
LE «RECENTI» NOVITÀ |
• Alcune novità recentemente introdotte riverberano i loro effetti anche sul modello dichiarativo di questa stagione e riguardano: o le spese sanitarie; o le spese di istruzione; o le spese sostenute dagli studenti universitari “fuori sede” per canoni di locazione; o le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. o gli interventi sugli immobili. |
SPESE SANITARIE |
• Limitatamente agli anni 2017 e 2018, fra le spese sanitarie che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR rientrano le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7, D.M. 8 giugno 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti (art. 5-quinquies, D.L. n. 148/2017). ➢ In conseguenza della predetta indicazione, l’agevolazione non spetta per le spese sostenute per l’acquisto di alimenti senza glutine (che rientrano nella sezione A2 del Registro nazionale), destinati ai celiaci. |
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Quadro RP
DETRAZIONI E DEDUZIONI
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Quadro RP
DETRAZIONI E DEDUZIONI
SPESE SCOLASTICHE |
• Con riferimento alle spese sostenute per la frequenza scolastica, dal 1° gennaio 2017 sono entrate in vigore le disposizioni introdotte dal comma 617, art. 1, L. n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), che hanno modificato la detrazione IRPEF del 19% spettante ai sensi della lett. e-bis), art. 15, comma 1, del TUIR. ➢ In particolare, per l’anno 2018 la detrazione spetta su un importo annuo non superiore a 786 euro. |
UNIVERSITARI FUORI SEDE |
• Limitatamente agli anni d’imposta 2017 e 2018, aggiungendo la lett. i-sexies.01) all’art. 15, comma 1, del TUIR, l’art. 1, commi 23 e 24 della L. n. 205/2017 ha previsto che la detrazione IRPEF del 19% dei canoni di locazione di cui alla precedente lett. i- sexies) spetta anche agli studenti che risiedono in zone montane o disagiate che distano almeno 50 km dall’università e il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa Provincia. ➢ I canoni di locazione pagati rilevano fino a concorrenza di un importo massimo di 2.633 euro. ➢ Allo stato attuale, peraltro, non è ancora chiarissimo il concetto di “zone” montane o disagiate, non facendo la norma neanche nessun richiamo a precise previsioni regolamentari per la definizione di tale perimetro. |
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Quadro RP
DETRAZIONI E DEDUZIONI
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Quadro RP
DETRAZIONI E DEDUZIONI
EROGAZIONI LIBERALI |
• La detrazione IRPEF del 19% spetta anche per le erogazioni a favore degli istituti tecnici superiori (ITS) finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa. • Nel modello 2019 tali spese devono essere inserite nei righi da RP8 a RP13 (da E8 a E10 del Mod.730), indicando in colonna 1 il codice “31” e in colonna 2 l’importo dell’erogazione. • Codice alternativo al «12». |
INTERVENTI SUGLI IMMOBILI E “BONUS” MOBILI |
• Per il periodo di imposta 2018, sono state sostanzialmente prorogate le agevolazioni esistenti e previste per gli interventi volti al recupero edilizio ed alla riqualificazione energetica degli edifici. ➢ Per alcune fattispecie, il beneficio fiscale è stato diversamente disciplinato e/o potenziato. • Per il c.d. “bonus mobili ed elettrodomestici” sono stati introdotti dei paletti. ➢ a decorrere dal 1° gennaio 2018, spetterà soltanto per gli interventi di recupero edilizio iniziati dal 1° gennaio 2017. |
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Quadro RP
DETRAZIONI E DEDUZIONI
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Quadro RP
DETRAZIONI E DEDUZIONI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - PARTI COMUNI |
• La detrazione del 65% spetterà anche per gli interventi di riqualificazione energetica: ➢ relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, • consistenti nell’acquisto e nella posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale con impianti di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili. |
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - PARTI COMUNI – INVOLUCRO DELL’EDIFICIO |
• Nel caso in cui i lavori interessino l’involucro dell’edificio “con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”, la detrazione spetta nella misura del 70%. ➢ Spetta, invece, con aliquota del 75% se gli interventi di riqualificazione, sempre nei condomini, sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale, con la novità di quella anche estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal D.M. 26 giugno 2015 del MISE. ➢ Per tali interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Le detrazioni previste per gli edifici condominiali, inoltre, sono estese agli IACP. |
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Quadro RP
DETRAZIONI E DEDUZIONI
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Quadro RP
DETRAZIONI E DEDUZIONI
SISMA-BONUS |
• Per spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche è prevista una disciplina ad hoc per l’ottenimento del beneficio fiscale nel caso in cui gli edifici ricadano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274. • In relazione a questa tipologia di interventi l’art. 16, comma 1-bis, del D.L. n. 63/2013 aveva previsto il potenziamento al 65% della detrazione IRPEF e, successivamente, la legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) aveva prorogato l’aliquota del 65% alle spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016. |
SISMA-BONUS |
• Dal 2017, per gli interventi antisismici effettuati su costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive la detrazione spetta nella misura del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. • Dal 1° gennaio 2017, inoltre, rientrano anche gli edifici della zona 3, O.P.C.M. n. 3274/03. • L’aliquota della detrazione aumenta: • al 70% nel caso in cui si riduca il rischio sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore (se gli interventi sono realizzati su parti comuni di edifici condominiali la detrazione è elevata al 75%); • all’80% nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell’immobile a due classi di rischio inferiori (se gli interventi sono realizzati su parti comuni di edifici condominiali la detrazione è elevata all’85%). |
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Quadro RP
DETRAZIONI E DEDUZIONI
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Quadro RP
DETRAZIONI E DEDUZIONI
TEMI E SOLUZIONI |
Il rilascio del visto di conformità del Mod. 730 |
• Controllo: o ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU); o ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi; o detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione; o deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione; o dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione; o degli attestati degli acconti versati o trattenuti. |
TEMI E SOLUZIONI |
Spese sanitarie |
• Spese generiche e spese specialistiche - Spese per i figli o prestazioni medico generico (medicina omeopatica); acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici); prestazioni specialistiche; o analisi, terapie; prestazioni chirurgiche; ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici; cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno); o acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, protesi sanitarie; o assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.); prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; • Patologie esenti • Spese estere |
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Quadro RP
DETRAZIONI E DEDUZIONI
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Quadro RP
DETRAZIONI E DEDUZIONI
TEMI E SOLUZIONI |
Interessi passivi per mutui |
• Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% (art. 15, comma 1, lett. a) e b), del TUIR. o mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; o mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. |
TEMI E SOLUZIONI |
Interessi passivi per mutui |
• Definizione di abitazione principale • Limiti di detraibilità • Estinzione e rinegoziazione del mutuo X = 100 x (quota residua primo mutuo + oneri correlati) importo del secondo mutuo • Limiti di detraibilità in caso di mutuo eccedente il costo di acquisto dell’immobile (costo di acquisto dell’immobile + oneri correlati) x interessi pagati capitale dato a mutuo |
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Quadro RP
DETRAZIONI E DEDUZIONI
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Quadro RP
DETRAZIONI E DEDUZIONI