Comune di PONZANO VENETO
Comune di PONZANO VENETO
Provincia di TREVISO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE di CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e del CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI
(di cui ai commi 816 – 847,art.1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160)
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 02/02/2021
SOMMARIO
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE pag 4
Art. 1 Oggetto del regolamento.....................................................................................pag.4
Art. 2 Presupposto e ambito di applicazione del canone...............................................pag.4 Art. 3 Criteri generali per la valutazione e determinazione del canone.........................pag.5 Art. 4 Suddivisione del territorio in zone.......................................................................pag.6
Art. 5 Soggetti passivi e soggetti attivi...........................................................................pag.6
Art. 6 Modalità di dichiarazione e versamento del canone............................................pag.7 Art. 7 Tariffe...................................................................................................................pag.8
Art. 8 Riscossione coattiva.............................................................................................pag.8
Art. 9 Rimborsi...............................................................................................................pag.9
Art. 10 Xxxxxxxxxxx..........................................................................................................pag.9
Art. 11 Trattamento dei dati personali.............................................................................pag.9
TITOLO II CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER LE OCCUPAZIONI...................................pag.9
Art. 12 Classificazione delle occupazioni secondo tipologia e finalità..............................pag.9 Art. 13 Criteri e modalità di determinazione del canone...............................................pag.10 Art. 14 Esenzioni del canone..........................................................................................pag.11
Art. 15 Xxxxxxxxx e maggiorazioni del canone................................................................pag.12
TITOLO III CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER I MEZZI E LA DIFFUSIONE DI
MESSAGGI PUBBLICITARI ED INSEGNE..........................................................pag.12
Art. 16 Classificazione delle diffusioni di messaggi pubblicitari, installazione di mezzi pubblicitari ed insegne, secondo tipologia e finalità..........................................pag.12
Art. 17 Criteri e modalità di determinazione del canone...............................................pag.13 Art. 18 Esenzioni del canone..........................................................................................pag.14
Art. 19 Xxxxxxxxx, maggiorazioni e importi minimi del canone......................................pag.15
TITOLO IV PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE.........................pag.16
Art. 20 Concessioni ed autorizzazioni. Principi generali.................................................pag.16
Art. 21 Avvio del procedimento amministrativo............................................................pag.17 Art. 22 Termini per la definizione del procedimento amministrativo............................pag.19 Art. 23 Istruttoria...........................................................................................................pag.19 Art. 24 Conclusione del procedimento..........................................................................pag.20
Art. 25 Rilascio della concessione o autorizzazione.......................................................pag.20
Art. 26 Contenuto ed efficacia del provvedimento........................................................pag.20
Art. 27 Obblighi del concessionario...............................................................................pag.21
Art. 28 Revoca, modifica e rinuncia................................................................................pag.21
Art. 29 Decadenza automatica …...................................................................................pag.22
Art. 30 Dichiarazione di decadenza................................................................................pag.22
Art. 31 Xxxxxxxxxx...........................................................................................................pag.22
Art. 32 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive..................................................pag.23 Art. 33 Subentro.............................................................................................................pag.23
Art. 34 Xxxxxxx..............................................................................................................pag.23
TITOLO V LE PUBBLICHE AFFISSIONI pag.23
Art. 35 Gestione del servizio..........................................................................................pag.23
Art. 36 Impianti di proprietà del comune......................................................................pag.24
Art. 37 Canone sul servizio affissione............................................................................pag.24
Art. 38 Xxxxxxx e maggiorazioni.......................................................................................pag.24
Art. 39 Riduzioni ….........................................................................................................pag.24
Art. 40 Modalità del servizio..........................................................................................pag.25
Art. 41 Vigilanza.............................................................................................................pag.26
TITOLO VI MERCATI – CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE DESTINATI A MERCATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.............pag.26
Art. 42 Oggetto..............................................................................................................pag.26
Art. 43 Presupposto.......................................................................................................pag.26
Art. 44 Criteri determinazione del canone, maggiorazioni e riduzioni...........................pag.27 Art. 45 Versamento del canone......................................................................................pag.27
Art. 46 Xxxxxxxx, cessazioni, rimborsi...........................................................................pag.28
TITOLO VII OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI,
SANZIONI ED INDENNITÀ.............................................................................pag.28
Art. 47 Attività di accertamento.....................................................................................pag.28
Art. 48 Occupazioni e diffusione di messaggi abusivi....................................................pag.28 Art. 49 Sanzioni ed indennità.........................................................................................pag.29 TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.............................................................pag.30
Art. 50 Norme transitorie e finali...................................................................................pag.30
TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del Testo Unico degli Enti Locali L. 267/2000, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dalla Legge n. 160/2019, art. 1, dal comma 816 al comma 847, con riguardo alle occupazioni ed esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell’ambito del territorio comunale. Detto «canone», sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 000, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx comunale.
Art. 2 Presupposto e ambito di applicazione del canone
1. Il canone si applica:
• Alle occupazioni di qualsiasi natura, anche abusive o senza titolo, delle aree e spazi, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc..
• Alle occupazioni sulle aree private sulle quali risulta costituita, nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due o più strade comunali. Tra le costituzioni di servitù di pubblico passaggio è integrata anche quella della “dicatio ad patriam” dove il proprietario mette volontariamente a disposizione della collettività il proprio bene. Al fine della valutazione dell’uso pubblico sono considerati anche l’uso continuo, autonomo ed indiscriminato del bene stesso da parte della collettività e l’eventuale manutenzione, illuminazione, pavimentazione sul bene stesso a carico dell’ente.
• Alle occupazioni di suolo e spazi pubblici la cui area sia da commisurare tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati ma, comunque sottratti all’uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell’occupazione. A tali spazi si applica la tariffa relativa all’occupazione principale;
• Alle occupazioni realizzate su strade provinciali, statali o regionali all’interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell’articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
• Alla diffusione dei messaggi pubblicitari, visivi e acustici, mediante mezzi pubblicitari ed insegne, anche abusivi e senza titolo, installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, dell’intero territorio comunale, nonché all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
2. Ai fini dell’applicazione del canone costituisce presupposto qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, comprese le immagini, che indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, risulti oggettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti a cui si rivolge, il nome, l’attività, il prodotto o che comunque promuova o migliori l’immagine del soggetto pubblicizzato.
Vi rientrano, pertanto:
a. I messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
b. I mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un’attività;
c. Tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, un bene, una persona, o un’organizzazione pubblica o privata;
d. Le immagini anche esclusivamente decorative che richiamano, in ogni modo, all’attività esercitata;
Non vi rientrano:
a. semplici cornici perimetrali, aventi funzionalità strumentali o di supporto e che non siano estensioni del mezzo o del messaggio;
b. La mera disponibilità del mezzo, potenzialmente idoneo alla diffusione dei messaggi ed a prescindere dall’effettiva presenza o diffusione degli stessi;
c. la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento (300) centimetri quadrati, salvo i casi espressamente previsti ed ad esclusione della distribuzione di materiale pubblicitario quali manifestini, volantini e similari nonché alla pubblicità sonora, il cui canone viene determinato secondo specifiche disposizioni;
3. L’applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, esclude l’applicazione del canone per l’occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie impositiva calcolata per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente;
4. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
5. Il pagamento del canone n nessun modo sana la diffusione di messaggi non autorizzati.
6. Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l’autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per i quali, le stesse, abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.
Art. 3 Criteri generali per la valutazione e determinazione del canone
1. Ai fini dell’applicazione delle tariffe, le disposizioni contenute nel presente regolamento, ove riferite alla classificazione anagrafica dell’ente, considerano la popolazione residente al 31 dicembre dell’ultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
a. Individuazione delle strade e degli spazi pubblici in ordine di importanza, in base alla suddivisione del territorio comunale in zone, la cui differenza di tariffa standard tra la prima e l’ultima zona non potrà superare il 30%;
b. Entità dell’occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all’unità superiore;
c. Durata dell’occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
d. Graduazione in relazione alla tipologia, finalità, beneficio ritratto, sacrificio imposto alla collettività dell’occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, anche con riferimento al valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, all’impatto ambientale, paesaggistico e di arredo urbano con previsione di specifici coefficienti moltiplicatori, per determinate attività in relazione alle modalità di occupazione/esposizione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area;
e. Il coefficiente moltiplicatore deve essere determinato tra i valori di 0,1 e 15.
3. I criteri generali di calcolo per la determinazione del canone di occupazione o esposizione pubblicitaria sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
a. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie annuali, o permanenti, il canone dovuto, è calcolato moltiplicando la tariffa base annuale per i coefficienti moltiplicatori relativi alla specifica fattispecie, per la superficie espressa normalmente in metri quadrati o lineari dell’occupazione o
dell’esposizione pubblicitaria, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento;
b. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone dovuto è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera per i coefficienti moltiplicatori relativi alla specifica fattispecie, per la superficie espressa normalmente in metri quadrati o lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento;
Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base della specifica fattispecie prevista; le riduzioni non sono cumulabili.
4. Le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
-Sono annuali, o permanenti, quelle la cui durata, risultante dall’atto di concessione o autorizzazione, si protragga per l’intero anno solare con carattere stabile, 24 ore su 24, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
-Sono temporanee quelle la cui durata, risultante dall’atto di concessione o autorizzazione, si protragga per un periodo inferiore all’anno solare e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità;
5. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’autonoma obbligazione;
6. In ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione di Enti pubblici territoriali ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun Ente.
7. La misura complessiva del canone dovuto, per le occupazioni di suolo pubblico temporanee e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, è determinata dalla tariffa standard di cui all’articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n. 160 alla quale si applicano i coefficienti moltiplicatori, maggiorazioni o riduzioni previsti dal presente regolamento. La misura del canone dovuto, viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari, salvo diversa ed espressa disposizione regolamentare.
Art. 4 Suddivisione del territorio in zone
1. Il territorio comunale, per il computo del Canone, è suddiviso in zone come da elencazione allegata al presente regolamento. Ad ognuna delle zone è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta da elementi di centralità, intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare;
2. Nel caso in cui l’occupazione o l’esposizione insista su spazi di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla zona dove l'occupazione o l'esposizione sia predominante
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari non si applica la suddivisione in zone di cui al comma 1.
4. Il Comune, al fine dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie può riservare in determinate aree l'applicazione di una categoria speciale con una maggiorazione della tariffa base fino al 150%. Al fine della sua determinazione si tiene conto delle particolarità della zona con riferimento al flusso turistico, al traffico veicolare o pedonale e alla concentrazione di attività commerciali.
Art. 5 Soggetti passivi e soggetti attivi
1. Soggetti passivi:
- Per le occupazioni di suolo, il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo e senza titolo, in base alla superficie sottratta all’uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido per l’intero al pagamento del canone, salvo il diritto di regresso;
- Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido anche il soggetto pubblicizzato. L’amministrazione può richiedere il versamento del canone indipendentemente ad uno dei soggetti citati, il quale avrà il diritto di rivalsa verso gli altri;
- Il canone è indivisibile, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’articolo 1292 del Codice Civile, salvo il diritto di regresso;
- Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell’amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell’art. 1131 del Codice Civile, in mancanza dell’amministratore sono fatte salve le disposizioni di cui sopra in materia di solidarietà passiva. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune o al suo concessionario, se la riscossione è affidata a terzi, la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
2. Soggetti attivi:
- Il soggetto attivo è il Comune;
- Il Comune, ai sensi dell’articolo 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone ai soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
- Il comune, in caso di affidamento della concessione per l’applicazione, la riscossione e l’accertamento a terzi, attribuisce le funzioni di agente accertatore ai dipendenti del concessionario, in ottemperanza al comma 179, art. 1, della Legge 296 del 27 dicembre 2006.
Art. 6 Modalità di dichiarazione e versamento del canone
1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari annuali o permanenti è dovuto, quale obbligazione autonoma, per anno o frazione di anno solare per cui si protrae l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito prima della consegna o ritiro della concessione/autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. Il termine di scadenza dei pagamenti può essere derogato annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. L'importo del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari annuali o permanenti, aventi inizio nel corso dell’anno, viene determinato in base all’effettivo utilizzo con applicazione, per ogni mese o frazione, della tariffa annuale divisa in dodicesimi.
6. Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie annuali, permanenti o a carattere ricorrente, ai soli fini dell’applicazione del canone e per la semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa, il canone si intende dovuto e confermato per gli anni successivi se non viene formalmente comunicata cessazione entro la data del 31 dicembre dell’anno precedente.
7. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. Qualora l’importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/9. Il mancato versamento od il versamento in ritardo, anche di una sola rata, rappresenta motivo di decadenza dal beneficio della rateazione. Restano salve le applicazioni di indennità, sanzioni e le disposizioni in merito disciplinate in seguito.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un’unica soluzione prima del rilascio dell’autorizzazione/concessione o
della presentazione, in deroga, della relativa dichiarazione per le fattispecie per le quali è esplicitamente prevista, e comunque prima dell’inizio dell’occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.
9. Per le sole occupazioni temporanee superiori a 60 giorni, è consentita la rateazione entro la fine di ciascun mese solare con rate di uguale importo qualora il canone dovuto sia pari o superiore ad € 1.500,00. Il pagamento della prima rata deve avvenire in ogni caso prima dell’occupazione e l’ultima entro la fine dell’occupazione.
10. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, entro il 31/01 di ogni anno, è tenuto ad effettuare la dichiarazione delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti alla data del 31/12 dell’anno precedente ed eseguire il versamento del canone dovuto entro il 31/03 di ogni anno.
11. Il versamento del canone è arrotondato all’Euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
12. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
13. Sono incentivate le forme telematiche di trasmissione, di richiesta, di rilascio di documenti, di pagamento mediante l’utilizzo della piattaforma di cui all’art. 5 del D.lgs. 82/2005 o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall’art. 2-bis del decreto legge n. 193/2016 e, in genere di ogni comunicazione. Analogamente, ed al fine di favorire i contribuenti e lo snellimento dell’azione amministrativa, non si rendono più necessarie forme di vidimazione in uso precedentemente (timbro su locandine e manifesti).
Art. 7 Tariffe
1. La deliberazione tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le due seguenti tipologie tariffarie, salvo le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare, classificate secondo la durata:
a. annua o permanente: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore all’anno solare;
b. giornaliera o temporanea: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare.
3. Per i soggetti che occupano o detengono temporaneamente, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza concessione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, in aggiunta alla tariffa prevista per il canone, si applicherà anche la tariffa giornaliera per la riscossione della tassa rifiuti giornaliera nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti.
Art. 8 Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata mediante gli strumenti di legge al tempo vigenti. In particolare mediante l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all’art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e ss.mm.ii.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Si applicano le procedure del Regolamento generale delle Entrate del Comune.
Art. 9 Rimborsi
1. I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza motivata, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
2. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a € 12,00, al netto degli interessi maturati.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell’eseguito versamento.
4. Il rimborso, se dovuto, deve essere eseguito entro il termine di 180 giorni dalla presentazione della domanda.
5. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare delle occupazioni e/o dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari al rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
Art. 10 Contenzioso
1. Le controversie concernenti l’applicazione del canone restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria.
Art. 11 Trattamento dei dati personali
1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE e s.m.i.
TITOLO II CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER LE OCCUPAZIONI
Art. 12 Classificazione delle occupazioni secondo tipologia e finalità
1. Le concessioni, al solo fine dell’applicazione del canone, sono individuate in base al tipo di occupazioni secondo la seguente classificazione:
a. Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, serbatoi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
b. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo;
c. Chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
d. Tagli strada, manomissioni, lavori e scavi del suolo pubblico;
e. Occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
f. Passi e accessi carrabili;
g. Ponteggi, steccati e simili per occupazioni edili;
h. Mezzi pubblicitari e simili;
i. Aree per spettacoli viaggianti;
j. Occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
k. Occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
l. Tende, tendoni, ombrelloni e similari;
m. Occupazioni generiche;
n. Occupazioni per esposizioni di merce ed offerta servizi;
o. Occupazione autostradali con viadotti e simili, qualora i beni siano affidati in concessione a terzi;
p. Occupazioni con griglie e intercapedini;
q. Occupazioni con stalli in superficie e/o struttura per parcheggi / soste a pagamento il cui servizio sia stato affidato in concessione dal Comune;
r. Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico;
s. Occupazioni con impianti di ricarica veicoli e/o velocipedi elettrici;
t. Occupazioni permanenti con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile.
Art. 13 Criteri e modalità di determinazione del canone
1. Criteri di determinazione del canone:
a. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all’articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00, come previsto dal medesimo comma 831. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze;
b. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo (ad esempio manutenzione, posa cavi e condutture etc.) il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera relativa alle occupazioni con manomissioni stradali o del demanio;
c. qualora all’interno della medesima area di riferimento, siano presenti delle superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato occorre sommare ed arrotondare unicamente la loro superficie complessiva. Viceversa, le superfici superiori al mezzo metro quadrato, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente;
d. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all’area della proiezione verticale dell’oggetto sul suolo medesimo;
e. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale; il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità;
f. Alle occupazioni con gru e mezzi similari, si applica il canone sulla proiezione dello spazio di manovra utilizzata, soprastante il suolo pubblico;
g. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta ad 1/4;
h. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard è ridotta ad ¼ e va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, alla tariffa è applicato un aumento di ¼ ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità;
i. Per occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione;
j. Nel caso di occupazioni soprastanti il suolo con tende, ombrelloni e simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone si determina con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall’area assoggettata al pagamento del canone per l’occupazione del suolo.
k. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 20%.
l. Per le occupazioni con impianti di ricarica elettrica per veicoli e/o velocipedi, il canone deve essere calcolato in base alla superficie dello spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta che rimarranno comunque nella disponibilità del pubblico;
m. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate dal Comune con il rilascio di regolare concessione, il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati;
n. Nel caso di occupazioni affidate in concessione per lo sfruttamento dei beni appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune (ad esempio per i parcheggi a pagamento), il canone è commisurato alla superficie destinata alla prestazione del servizio.
o. Per le occupazioni con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile il canone è commisurato alla superficie occupata e alla eventuale compresenza di più operatori in subconcessione sul medesimo sito. E’ fatto salvo in ogni caso l’ammontare del canone determinato per le concessioni in corso di validità al momento dell’approvazione del presente regolamento.
Art. 14 Esenzioni del canone
1. Sono esenti dal canone:
a. Le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato e ad esclusione di attività non direttamente correlate a tale esercizio, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b. Le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS – di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività d'istituto loro proprie;
c. Le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate e promosse da Enti ed associazioni senza fini di lucro per manifestazioni ed iniziative aventi finalità sociali, umanitarie, religiose politiche, culturali, sin- dacali e sportive ;
d. Occupazioni effettuate con il patrocinio o la partecipazione di un ente pubblico territoriale, avente ef- ficacia limitatamente alla sola circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente, purché prive di ri- levanza economica;
e. Le occupazioni dichiarate esenti con deliberazione motivata della Giunta Comunale in relazione a fina- lità politico – istituzionali o comunque di interesse pubblico;
f. Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
g. Le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
h. Le occupazioni occasionali determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci, per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
i. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
j. Le occupazioni di aree cimiteriali;
k. Le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’attività agricola;
l. Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo eseguite con festoni, luminarie e simili arredi ornamentali, purché non recanti messaggi pubblicitari;
m. Le occupazioni con elementi d’arredo (ad esempio piante ornamentali, vasi, fiori, zerbini lanterne, lampade, lampioni) poste all’esterno degli esercizi pubblici e commerciali, purché non intralcino la circolazione e non vengano anche adoperati per delimitare le aree soggette a canone;
n. Le occupazioni realizzate con attrezzature e beni necessari per l’effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del comune;
o. I passi carrabili;
p. I passi carrabile, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
q. Le occupazioni effettuate con balconi, le verande, tende solari fisse o retrattili, i bow window, le mensole ed in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale ed i gradini;
r. Le occupazioni con pozzetti, griglie, tombini, lucernari e simili;
s. Le occupazioni effettuate con pensiline e le fermate relative al trasporto pubblico, qualora non contengano pubblicità;
t. Le occupazioni con innesti ed allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
u. Le occupazioni con rastrelliere per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
v. Le occupazioni fino a mezzo metro quadrato;
w. A norma dell’art. 57, comma 9 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., il canone non è dovuto per i soli stalli abbinati alla ricarica di veicoli elettrici che rimarranno nella disponibilità del pubblico, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.
x. Occupazioni di spazi soprastanti il suolo, con tende fisse o retrattili, ombrelloni e similari;
y. Occupazioni del suolo pubblico effettuate da parte di ditte o imprese che operano per conto del Co- mune di Ponzano Veneto per la realizzazione di opere previsti dal Comune;
Art. 15 Riduzioni e maggiorazioni del canone
1. Si applicano le riduzioni e le maggiorazioni, come ulteriormente stabilito dal tariffario con gli appositi coefficienti moltiplicatori, come di seguito e per le occupazioni delle seguenti attività:
a. Occupazioni realizzate con spettacoli viaggianti;
b. Occupazioni realizzate per attività edilizie;
c. Occupazioni soprastanti con gru e mezzi similari;
d. Occupazioni che comportano manomissioni stradali o comunque del demanio pubblico;
e. Occupazioni di spazi sottostanti o soprastanti il suolo;
f. Occupazioni di interi tratti stradali, anche alla sola circolazione veicolare;
g. Occupazioni realizzate da pubblici esercizi per la somministrazione di cibi e bevande;
h. Occupazioni per la sosta di veicoli ad uso esclusivo.
TITOLO III CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER I MEZZI E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ED INSEGNE
Art. 16 Classificazione delle diffusioni di messaggi pubblicitari, installazione di mezzi pubblicitari ed insegne, secondo tipologia e finalità
1. Le autorizzazioni, o relativa dichiarazione in deroga, ed al solo fine dell’applicazione del canone, sono individuate in base al tipo di diffusione di messaggi pubblicitari o l’installazione di mezzi o insegne, secondo la seguente classificazione:
a. Mezzi di pubblicità e diffusioni pubblicitarie varie, tra cui rientrano tutti quelli non elencati di seguito;
b. Insegne di esercizio: si definisce insegna di esercizio, ai soli fini dell’applicazione del canone, la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta - o non luminosa. Per insegne di esercizio si intendono comunque quelle contenenti il nome, la ragione sociale, gli indirizzi, le descrizioni delle attività, le indicazioni generiche dei beni venduti e dei prodotti offerti, loghi, stemmi, affreschi ed immagini relative all’attività esercitata, con esclusione di marchi o prodotti specifici di terzi. Non sono considerate insegne di esercizio quelle apposte al di fuori delle sedi effettive dell’impresa, intendendo per sedi effettive i luoghi in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti;
c. Le insegne, ovvero quelle di cui al punto precedente, quando contengano anche pubblicità di altri soggetti, si definiscono insegne miste, ed al fine dell’applicazione del canone rientrano tra le insegne di esercizio quando installate nella sede dell’attività;
d. Striscioni e similari che attraversano strade o piazze;
e. Impianti a messaggio variabile;
f. Veicoli: per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ed al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Il canone è sempre commisurato con tariffa ad anno solare. Il canone non è trasferibile ad altri veicoli;
g. Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui attraverso veicoli e/o velocipedi pubblicitari (ad esempio “Camion Vela”) appositamente adibiti e circolanti nel territorio comunale. Sono considerati come dei mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione; nel momento in cui diventano statici, nel caso di sosta anche per brevi periodi, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, altrimenti tali impianti verranno considerati stabili e sottoposti alla procedura autorizzatoria ed impositiva prevista per gli impianti fissi annuali;
h. Distribuzione, in qualsiasi modo eseguita, di materiale pubblicitario, quali depliants, volantini, manifestini e simili, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
i. Pubblicità sonora;
j. Pubblicità con proiezioni;
k. Mezzi e messaggi atti ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l’attività, anche se riferiti ad indicazioni di pubblica utilità, purché riferiti ad attività commerciali, (ad esempio frecce direzionali, preinsegne e similari).
l. Le pubbliche affissioni, di cui al titolo V.
Art. 17 Criteri e modalità di determinazione del canone
1. Criteri e modalità di determinazione del canone:
a. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte o immagini, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all’unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;
b. Per i messaggi pubblicitari non inseriti all’interno di un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura geometrica piana regolare in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari;
c. Per i mezzi ed esposizioni bifacciali, ovvero a facciate contrapposte, si procede all’applicazione del canone autonomamente per ogni singolo lato, con arrotondamento indipendente al metro quadrato per ciascuna di esse;
d. Solo per la pubblicità effettuata attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa o mezzi similari e qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale,
possono considerarsi un’unica inserzione, nell’ambito dello stesso carrello, con applicazione dell’arrotondamento per ciascun carrello.
e. Si considerano bifacciali i mezzi e le scritte, anche alfanumeriche, il cui messaggio sia autonomamente comprensibile o comunque intuibile da entrambi i lati;
f. Nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello e/o struttura, il canone deve essere autonomamente determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo;
g. Per i mezzi e diffusioni pubblicitarie polifacciali, il canone è determinato in base alla superficie complessiva potenzialmente idonea a diffondere messaggi;
h. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base all’area della superficie complessiva del mezzo stesso;
i. Per i mezzi, fascioni e similari, che per caratteristiche, grafica, forma, colori, anche se privi di messaggi, rappresentino una continuità o rafforzamento di altri mezzi o messaggi o che comunque richiamino in ogni modo il soggetto passivo o la sua attività, si calcola la superficie aggiungendola, se presente, agli altri mezzi considerati;
j. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione permanente tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l’efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario;
k. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante mezzi e strutture che per loro natura hanno delle finalità principali diverse dalla diffusione pubblicitaria (a solo titolo di esempio, tende e vetrine), la superficie impositiva è circoscritta al singolo messaggio pubblicitario, purché il mezzo non sia adibito nella maggior parte della sua superficie alla diffusione stessa;
l. Per mezzi, insegne e la diffusione di singoli messaggi, anche se ciascuno inferiore a 300 centimetri quadrati, esposti in connessione logica tra loro, la superficie sarà determinata in quella complessiva dei messaggi o dei mezzi;
m. I messaggi, mezzi ed insegne aventi caratteristiche od uso diversi o senza contiguità fisica o logica, non possono essere assoggettati al canone con calcolo della superficie complessiva;
n. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiori a 90 giorni di esposizione nello stesso anno solare, sono considerate annuali ai fini della tariffazione;
o. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuati in deroga al rilascio dell’autorizzazione, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali ai fini della tariffazione;
Art. 18 Esenzioni del canone
1. Sono esenti dal canone:
a. I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
b. I messaggi pubblicitari esposti all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all’attività esercitata dall’impresa di trasporto, purché prive di pubblicità riferita a soggetti terzi;
c. Le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
d. Le insegne di esercizio, come definite all’art. 16, di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Al fine del calcolo dei metri quadrati, si considerano gli arrotondamenti per ciascun mezzo autonomamente identificato come insegna od insegna mista;
e. Le indicazioni relative al marchio di fabbrica, ad eccezione delle esposizioni pubblicitarie, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
• Fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
• Fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
• Fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
Qualora la raffigurazione esuli dall’individuare un segno distintivo rappresentato dal marchio di fabbrica, troverà applicazione il canone previsto per le esposizioni pubblicitarie. Non si considerano macchine da cantiere silo e similari adoperati per la produzione dei miscelati di intonaci, malte, vernici e simili;
f. Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
g. I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
h. I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti e visibili solo all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti. La pubblicità in tal caso è esente se esposta esclusivamente in concomitanza dell’evento sportivo considerato;
i. I mezzi pubblicitari situati all’interno dei locali inerenti all’attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi purché attinenti all’attività in essi esercitata che non superino complessivamente la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
j. Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
k. La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
l. Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
m. Sono esonerati dal canone i mezzi pubblicitari delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) costituite ai sensi del D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato.
n. Le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, culturali, sindacali e sportive realizzate da soggetti che non hanno scopo di lucro purché non contenenti anche pubblicità di soggetti commerciali;
o. Le diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio di un ente pubblico territorialmente competente nel comune, purché effettuate senza fini economici e senza l’organizzazione o partecipazione o la presenza nel mezzo di soggetti commerciali;
Art. 19 Riduzioni, maggiorazioni e importi minimi del canone
1. Si applicano le riduzioni e le maggiorazioni, come ulteriormente stabilito dal tariffario con gli appositi coefficienti moltiplicatori, come di seguito e per le esposizioni delle seguenti attività:
a. Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne, qualora effettuate in forma luminosa o illuminata, viene applicata una maggiorazione del 100% della relativa tariffa;
b. Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne aventi dimensioni, calcolate con i relativi arrotondamenti, pari o superiori a 5,00 metri quadrati viene applicata una maggiorazione del 50%;
c. Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne aventi dimensioni, calcolate con i relativi arrotondamenti, superiori a 8,00 metri quadrati viene applicata una maggiorazione del 100%. L’applicazione di questo coefficiente assorbe quello di cui alla lettera b) precedente;
d. Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne, può essere stabilita nel tariffario una maggiorazione, tramite coefficiente moltiplicatore diversificato, uno per superfici fino ad 1,00 metro quadrato ed uno per superfici oltre 1,00 metro quadrato;
e. Alle esposizioni temporanee di manifesti, locandine, cartelli e mezzi similari, la misura di tariffa è pari ad 1/12 della tariffa standard annuale ed è commisurata al mese solare, o frazione di esso, al quale corrisponde un’autonoma obbligazione;
f. Alla distribuzione, in qualsiasi modo eseguita, di materiale pubblicitario, quali depliants, volantini, manifestini e similari, oppure mediante persone circolanti con cartelli o mediante distributore fisso a disposizione del pubblico, si applica la tariffa per il numero di persone impiegate o numero di distributori utilizzati per i giorni di distribuzione, indipendentemente dalla quantità del materiale distribuito o dalla misura dei mezzi, ovvero anche se di superfici inferiori a 300 centimetri quadrati. L’importo minimo del canone comunque dovuto è pari ad € 12,00;
g. All’esposizione di striscioni e mezzi similari che attraversano strade o piazze ;
h. Alla pubblicità sonora la tariffa del canone è applicata a giorno per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite. L’importo minimo del canone comunque dovuto è pari ad € 12,00. Non si applica la misura in metri quadrati;
i. Alla pubblicità con proiezioni luminose si applica un canone giornaliero minimo comunque dovuto pari ad € 20,00. Non si applica la misura in metri quadrati;
j. Ai veicoli che espongono pubblicità annuale per conto proprio e su veicoli di proprietà dell’impresa è applicato un canone annuo indipendentemente dalla superficie utilizzata. Il canone è commisurato e distinto per: autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg, autoveicoli con portata inferiore ai 3.000 kg, motoveicoli ed altri veicoli non ricompresi precedentemente. Per i veicoli circolanti con rimorchio pubblicizzato il canone è raddoppiato;
k. Alle diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, culturali, sindacali e sportive realizzate da soggetti che non hanno scopo di lucro si applica una riduzione del 50% se contenenti pubblicità di soggetti commerciali;
l. Alle diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio di un ente pubblico territorialmente competente nel comune, purché effettuate senza fini economici e con l’organizzazione o partecipazione o la presenza nel mezzo di soggetti commerciali, si applica una riduzione del 50%;
m. Alle pubblicità realizzate con spettacoli viaggianti si applica una riduzione del 50%.
TITOLO IV PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE
Art. 20 Concessioni ed autorizzazioni. Principi generali.
1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute dal rilascio di una concessione da parte del Comune. Devono essere precedute da una concessione anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. La variazione del messaggio pubblicitario esposto ed autorizzato, purché non comporti variazioni alla struttura del mezzo od alle dimensioni, non è soggetta a nuova autorizzazione ma in ogni caso deve essere comunicata.
3. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
4. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all’articolo 23 del codice della strada (DPR 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l’amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell’ente che ha l’amministrazione del bene.
6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1;
7. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere comunicate al Comune o al suo concessionario le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
a) Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
b) Altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
c) Le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è prevista l'autorizzazione da parte del Comune, visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
8. In caso di necessità ed urgenza, per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose o per eseguire lavori che riguardano la pubblica incolumità o servizi di pubblica utilità, l’occupazione o l’esposizione può essere effettuata senza la necessità di uno specifico atto concessorio / autorizzatorio. L’interessato ha tuttavia l’obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale e alla Polizia Municipale indicando la tipologia dei lavori, la superficie occupata e allegando planimetria quotata, documentazione fotografica e relazione firmata del tecnico incaricato o verbale emesso da autorità preposta (Polizia Municipale, Vigili del Fuoco etc.) che attesti la necessità del pronto intervento. Nelle successive 48 ore, e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, la domanda di concessione / autorizzazione deve essere presentata con tutti gli ulteriori adempimenti richiesti per la procedura normale. Alla domanda è allegato l’eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest’ultima si riterrà abusiva. In ogni caso, resta fermo l’obbligo per l’interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione o esposizione.
9. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste nel rispetto dei limiti imposti dal Codice della Strada e Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (articolo 23 D.lgs. 285/1992 – articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 – D.P.R. 610/1996).
Art. 21 Avvio del procedimento amministrativo
1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione per l’occupazione di spazi pubblici o autorizzazione per l’esposizione pubblicitaria inizia con la presentazione della domanda al Comune da inviarsi, di norma per via telematica tramite il portale del Comune ovvero da consegnarsi al protocollo comunale, ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
Nello specifico, le domande sono assegnate ai seguenti servizi competenti per l’istruttoria e rilascio della concessione :
• al servizio commercio/attività produttive per le occupazioni derivanti dall’esercizio di attività commerciali, di pubblico esercizio (plateatici) e spettacoli viaggianti;
• al servizio edilizia privata per le occupazioni derivanti da attività edilizia o legate a normative urbanistiche in genere quali: pensiline, balconi, tende fisse o mobili, bocche di lupo, grate, manufatti per eliminazione barriere portatori di handicap, insegne e mezzi pubblicitari e simili;
• Al servizio patrimonio per le occupazioni delle reti tecnologiche per l’erogazione di pubblici servizi, cavi e condutture da parte di privati, fermate trasporti pubblici e relativa segnaletica, parcheggi riservati a privati e simili, occupazioni di soprasuolo e sottosuolo;
• al servizio di polizia locale per le occupazioni derivanti da attività di edilizia legata a cantieri edili, per manifestazioni culturali, sportive, politiche e simili.
Con il regolamento comunale che disciplina il funzionamento e l’organizzazione dei servizi e degli uffici o con apposito provvedimento della Giunta comunale può essere disposta l’assegnazione della competenza ad uno o più servizi.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione o esposizione pubblicitaria che si intende realizzare. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
3. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
x. Xxx caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell’impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita IVA qualora lo stesso ne sia in possesso, telefono, mail e pec;
b. Nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
c. Nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall’Amministratore; nel caso di assenza dell’Amministratore, la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
d. L’individuazione specifica dell’area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta di occupazione o di installazione del mezzo pubblicitario, oppure, qualora l’installazione avvenga su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l’esposizione pubblicitaria. Eventualmente mediante l'indicazione dell’ubicazione del luogo esatto dell’occupazione o di collocazione dell’esposizione individuato e definito sulla cartografia comunale.
e. L’entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, dell’occupazione o esposizione pubblicitaria oggetto del provvedimento amministrativo;
f. La tipologia dell’occupazione o di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria oggetto della richiesta;
g. Il contenuto del messaggio pubblicitario;
h. L’uso particolare al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico;
i. La descrizione particolareggiata dell’occupazione qualora consista nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto o dell’installazione / esposizione pubblicitaria da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno, corredata da documentazione fotografica od immagini;
j. L’eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi un’attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell’area su cui si svolgerà tale attività;
k. l’impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell’atto di concessione / autorizzazione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per l’occupazione.
4. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
5. Nei casi di cui al precedente comma, il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l’autorizzazione alla effettuazione dell’esposizione pubblicitaria ed all’occupazione del suolo pubblico.
6. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o esposizione pubblicitaria;
7. In deroga, come previsto dal comma 821, lett. e), art. 1 della Legge n. 160/2019, la domanda non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone, prima dell’inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
x. Xxxxxxxxx;
b. Pubblicità su veicoli;
c. Volantini, depliants;
d. Mezzi e esposizioni pubblicitarie all’interno dei locali o comunque non visibili da luogo pubblico;
e. Vetrofanie temporanee;
f. Affissioni del servizio pubblico;
g. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione ed al relativo pagamento del canone, ove non esente;
h. Tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell’art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).
Art. 22 Termini per la definizione del procedimento amministrativo
1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni (30) dalla data di protocollazione della domanda.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine è elevato a 45 giorni;
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.
Art. 23 Istruttoria
1. L’ufficio comunale competente al rilascio della concessione / autorizzazione, ricevuta la domanda o la comunicazione di esposizione pubblicitaria, avvia il corrispondente procedimento istruttorio, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell’occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione prevista, il responsabile formula all’interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento .
3. L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l’integrazione richiesta è presentata all’ufficio.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell’amministrazione ove, per la tipologia dell’occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri.
Art. 24 Conclusione del procedimento
1. Il responsabile del procedimento, riscontrato l’esito favorevole dell’istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, procede alla redazione e alla trasmissione del provvedimento finale al richiedente e al competente concessionario nel caso in cui l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone sia affidato in concessione. Il titolo avrà efficacia dal momento del pagamento del canone determinato. Sarà cura del richiedente ovvero del concessionario comunicare al responsabile del procedimento gli estremi dell'avvenuto pagamento (tramite portale ovvero pec);
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione / autorizzazione l’esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l’occupazione di suolo pubblico o per altre entrate di competenza comunale di natura tributaria o patrimoniale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell’osservanza del piano stabilito.
Art. 25 Rilascio della concessione o autorizzazione
1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all’assolvimento dei seguenti obblighi:
a. Pagamento, se dovute, dell’imposta di bollo ed ogni altra imposta per l’atto;
b. Pagamento dei diritti relativi all’atto, ovvero delle altre spese relative, qualora previsti;
c. Rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall’amministrazione;
d. Versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall’ufficio.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L’entità della cauzione è stabilita dall’ufficio patrimonio, tenuto conto della particolarità dell’occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di
30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell’occupazione, dell’inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l’occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un’altra garanzia, prevista dalla legge.
Art. 26 Contenuto ed efficacia del provvedimento
1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
a. La misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell’occupazione;
b. La misura ed indicazione dell’area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
c. La durata dell’occupazione e l’uso specifico cui la stessa è destinata;
d. Gli obblighi del concessionario;
e. L’importo dovuto del canone disciplinato dal presente Regolamento.
2. Il provvedimento di autorizzazione all'installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
a. La tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
b. La misura ed indicazione dell’area pubblica o privata su cui si possa effettuare l’installazione;
c. La durata dell’autorizzazione e l’uso specifico cui la stessa è destinata;
d. Gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
f. L’importo dovuto del canone disciplinato dal presente Regolamento.
Art. 27 Obblighi del concessionario
1. Il concessionario ha i seguenti obblighi:
a. Rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione;
b. Non può mutare l’uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche;
c. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione;
d. Ripristinare a proprie spese l’assetto dell’area concessa nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull’area, nonché rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta;
e. Utilizzare l’area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
f. Custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione e esibirli a richiesta del personale incaricato dall’amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all’amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
g. Mantenere in ottimo stato l’installazione autorizzata, conservarne l’uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
Art. 28 Revoca, modifica e rinuncia
1. L’amministrazione può revocare d’ufficio o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, nei seguenti casi:
a. Se non è stato corrisposto, anche parzialmente, il canone previsto;
b. Se viene occupato il suolo pubblico o esposta pubblicità in misura maggiore di quella concessa o autorizzata, qualora il titolare della concessione / autorizzazione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
c. Se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi rispetto da quelli per il quale esso è stato concesso;
d. Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l’occupazione o l’installazione pubblicitaria, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti;
e. Per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell’area da parte del Comune. In tal caso, qualora non sia possibile trasferire la concessione / autorizzazione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;
f. In qualsiasi momento il Comune lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivanti dal permanere dell’insanabile pregiudizio a diritti o interessi generali.
2. Se l’occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all’atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento prevista alla lettera e) del precedente comma.
3. Il concessionario può rinunciare all’occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all’amministrazione. La sola interruzione dell’occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
4. Se l’occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo, qualora previsti;
Art. 29 Decadenza automatica
1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
a. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive;
b. L’uso difforme da quello previsto nell’atto di concessione del suolo pubblico o nell’atto di autorizzazione di mezzi pubblicitari, dell’eventuale spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
c. La violazione delle disposizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione, delle norme di legge o di regolamento dettate in materia di occupazione del suolo ed esposizione pubblicitaria che ne fanno previsione;
d. Per gli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell’attività a seguito della chiusura dell’unità locale medesima.
2. L’ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone o il concessionario comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L’occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile della occupazione o esposizione pubblicitaria.
Art. 30 Dichiarazione di decadenza
1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
a. Violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso per l’esposizione pubblicitaria;
b. Violazione degli altri obblighi previsti dall’atto di concessione o autorizzazione.
Art. 31 Estinzione
1. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
a. La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l’avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;
b. La sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
c. Il trasferimento a terzi dell’attività in relazione alla quale è stata concessa l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria, decorsi trenta giorni dall’avvenuto trasferimento.
Art. 32 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive
1. Il comune, anche attraverso il concessionario, procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.
Art. 33 Subentro
1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all’occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all’esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l’attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all’amministrazione una domanda corredata dagli elementi previsti.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l’attività o l’oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell’assolvimento del canone stabilito per la stessa.
Art. 34 Rinnovo
1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune con le stesse modalità previste dall’Articolo 21 del presente Regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
6. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.
TITOLO V - LE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art. 35 Gestione del servizio
1. Con decorrenza dal 01/12/2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l’ordine ed il decoro urbano.
2. Gli introiti del canone sulle pubbliche affissioni devono coprire in ogni caso il costo del servizio, la manutenzione e l’installazione di nuovi impianti affissionali.
3. Il servizio delle pubbliche affissioni, è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del Servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, contenenti comunicazioni
aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, diffusi nell’esercizio di attività economiche.
4. Per le pubbliche affissioni la tariffa è la medesima per tutte le zone del territorio comunale.
Art. 36 Impianti di proprietà del Comune
1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 18 per ogni 1.000 abitanti.
2. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è soggetto a variazioni in ragione di esigenze di forza maggiore o di pubblica utilità.
3. Qualora non esista una ripartizione degli impianti distinta tra affissioni di natura commerciale e quelle aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica, il servizio avrà comunque cura di destinare, ove possibile, separatamente le varie affissioni, affinché non si crei eventuale disagio.
Art. 37 Canone sul servizio affissione
1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per periodi di esposizione di 7 giorni, frazione o multipli, è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge n. 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori e maggiorazioni e/o riduzioni eventualmente previste ed individuate per le diverse tipologie.
3. La tariffa applicabile all’affissione di manifesti è quella standard giornaliera a cui viene applicato un coefficiente moltiplicatore.
4. Il servizio consiste nell’affissione di fogli cartacei, la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli.
5. Il periodo minimo di esposizione, ai soli fini della tariffazione, è pari a 7 giorni. Ulteriori periodi di esposizioni devono comunque essere multipli del primo periodo.
6. La misura minima di canone comunque dovuto è pari ad € 15,00.
Art. 38 Tariffe e maggiorazioni
1. E’ dovuta una maggiorazione del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli.
2. E’ dovuta una maggiorazione del 50% per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è invece applicata una maggiorazione del 100%.
3. E’ dovuta una maggiorazione del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi da lui prescelti.
4. Alle pubbliche affissioni, può essere stabilito nel tariffario un coefficiente moltiplicatore suddiviso per superfici fino ad 1 metro quadrato ed oltre un metro quadrato;
Art. 39 Riduzioni
1. È applicata una riduzione del 50% del canone sul servizio pubbliche affissioni nei seguenti casi:
a) I manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali intendendo per via esclusiva l’assenza di ulteriori soggetti sia organizzatori sia presenti nel manifesto;
b) I manifesti riguardanti in via esclusiva comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, intendendo per via esclusiva l’assenza di ulteriori soggetti con scopo di lucro sia organizzatori sia presenti nel manifesto;
c) I manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, purché privi di soggetti commerciali;
d) Gli annunci mortuari;
e) I manifesti relativi a manifestazioni politiche, culturali, sindacali e sportive realizzate da soggetti che non hanno scopo di lucro ma che contengono pubblicità di soggetti commerciali, si applica una riduzione del 50%;
f) I manifesti relativi a manifestazioni politiche, culturali, sindacali e sportive realizzate da soggetti che non hanno scopo di lucro e patrocinati da un ente pubblico territorialmente competente nel comune, si applica una riduzione del 50% anche se contenenti pubblicità di soggetti commerciali;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera c), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.
3. Per l’applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile e riconducibile al solo ente promotore. Nel caso in cui l’ente non sia l’unico o principale promotore dell’evento e appaia, invece, evidente dall’impostazione grafica del manifesto, il concorso di società e/o sponsor commerciali le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell’ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
4. Per l’applicazione della riduzione di cui al presente articolo, in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione di Enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun Ente.
Art. 40 Modalità del servizio
1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo di prenotazione e con le modalità indicate dall’ufficio affissioni o il concessionario del servizio, secondo i seguenti criteri:
a. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del canone che è annotato in apposito registro, anche elettronico, in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata che potrà essere posticipata fino a sette giorni qualora vi sia ancora la disponibilità di spazi e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato;
b. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l’ufficio affissioni o il concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
c. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l’ufficio affissioni o il concessionario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
d. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;
e. Nei casi di cui alle lettere c) e d) il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico richiedendo il rimborso delle somme pagate;
f. Il committente può richiedere, una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi;
g. L’ufficio affissioni o il concessionario non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, per cause non a lui imputabili, ma nell’eventualità deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi;
h. Per l’esecuzione urgente del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il
materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, oltre al canone dovuto è applicato un canone per diritto di urgenza pari al 20% del canone calcolato per i manifesti, che comunque non può essere inferiore ad Euro 35,00 per ciascuna commissione e ciascun soggetto pubblicizzato;
i. L’ufficio affissione o il concessionario mette a disposizione, per la consultazione al pubblico,le tariffe e l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
j. Le affissioni vengono eseguite con cadenza di massimo una volta alla settimana, salvo l’affissione sia richiesta con pagamento dell’urgenza, e sarà cura dell’ufficio comunicare le relative date;
k. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del presente regolamento in quanto applicabili.
Art. 41 Vigilanza
1. L’ufficio affissioni o il Concessionario, qualora il servizio sia gestito in tale forma, oltre alla Polizia Locale, in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al comune o al concessionario, se lo stesso esegue le rimozioni, un’indennità pari al doppio del canone.
3. I manifesti in eccesso e/o rimossi, oltre a quelli abusivi, verranno conferiti negli appositi siti di smaltimento.
4. Ai fini della contestazione della violazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.
TITOLO VI MERCATI – CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.
Art. 42 Oggetto
1. Ai sensi dell’art.1, comma 837 e seguenti della L.160/2019, il titolo VI del presente Regolamento, disciplina i criteri e le modalità di applicazione del canone di concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati comunali anche in strutture attrezzate.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 114/98, della Legge Regionale n. 10/2001 e del Piano comunale del commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2009;
Art. 43 Presupposto
1. Per l’occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è dovuto, dal titolare della concessione o dall’occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.
2. Per le occupazioni di commercio al dettaglio non ricomprese tra quelle di cui al precedente comma 1 si applica la disciplina e le tariffe stabilite dal presente regolamento.
3. La tariffa per la determinazione del canone dovuto, è stabilita in base alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l’occupazione, alla superficie dell’occupazione espressa in metri quadrati ed alla durata della stessa.
4. Le superfici da assoggettare a canone comprendono i depositi, le attrezzature ed i veicoli che occupano spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio.
5. Le tariffe base da applicare sono approvate con Deliberazione della Giunta Comunale.
6. Per quanto non specificatamente regolamentato in questo titolo si applicano, per quanto compatibili, le altre disposizioni generali del Regolamento Comunale e quelle per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.
Art. 44 Criteri determinazione del canone, maggiorazioni e riduzioni
1. L’importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per tipologia, per la durata del periodo di occupazione ed in base alla misura giornaliera di tariffa vigente ed in relazione alle ore di occupazione consentite ed effettuate, secondo la seguente durata ed i seguenti criteri:
a. Fino a 9 ore giornaliere di occupazione si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 0,9 sulla tariffa giornaliera;
b. Oltre le 9 ore giornaliere e fino alle 24 ore si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1 sulla tariffa giornaliera.
c. Alle occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, per gli operatori commerciali titolari di posto fisso, è applicata una riduzione come da coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe;
d. Alle occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, per gli operatori commerciali non titolari di posto fisso, è applicata una riduzione come da coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe;
e. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, è applicata una maggiorazione come da coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe;
f. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento come definito dal coefficiente moltiplicatore del tariffario, Non sono considerate ricorrenti le occupazioni effettuate da operatori commerciali non titolari di posto fisso;
g. Per le occupazioni dei mercati la cui occupazione si protragga per l’intero anno solare è dovuta una tariffa annuale, da moltiplicare per i metri quadrati di occupazione.
h. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento;
Art. 45 Versamento del canone
1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un’unica soluzione qualora l’importo dovuto per i giorni di occupazione dell’anno solare in corso sia inferiore a euro 300,00. È consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/09 qualora l’importo dovuto sia superiore a € 300,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio-consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato con accredito entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Gli ambulanti non titolari di posto fisso dovranno eseguire un versamento preventivo pari alle presenze volute e che verranno decurtate in base alle presenze effettuate fino ad esaurimento degli importi versati e, una volta esaurito, il castelletto dovrà essere nuovamente reintegrato per poter usufruire di nuove occupazioni. È facoltà del Comune stabilire, eventualmente, altri termini e modalità.
Art. 46 Subentro, cessazioni, rimborsi
1. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell’assolvimento del canone stabilito per la stessa.
2. Nel caso in cui il titolare della concessione rinuncia alla stessa, con la comunicazione di restituzione della concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.
TITOLO VII OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI, SANZIONI ED INDENNITÀ’
Art. 47 Attività di accertamento
1. All’accertamento delle violazioni dal presente Regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 179 i dipendenti designati del Comune o del Concessionario, qualora il servizio sia stato affidato in concessione.
2. L' avviso di accertamento emesso a seguito di una rilevazione fatta da un soggetto incaricato dal Comune o dall'eventuale Concessionario, diverso dalle figure individuate al comma 1, rimane a tutti gli effetti valido purché venga redatto sulla base della rilevazione svolta e della documentazione che questo avrà prodotto (immagini fotografiche etc.).
3. Copia dei verbali redatti dall’organo accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
4. Il comune o il Concessionario provvede, nell’ambito dell’attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e all’applicazione dell’indennità sostitutiva per le occupazioni o esposizioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute con invito ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla stessa notifica.
5. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.
Art. 48 Occupazioni e diffusione di messaggi abusivi
1. Sono abusive le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie:
a. Realizzate senza la concessione / autorizzazione comunale o con destinazione d’uso diversa o comunque difforme da quella prevista nella concessione / autorizzazione;
b. Occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto dell’Autorità;
c. Eccedenti lo spazio di occupazione concesso o esposizione pubblicitaria autorizzata;
d. Protratte oltre il termine stabilito nell’atto di concessione o autorizzazione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
e. Mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
f. Attuate e mantenute in opera durante periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione dell’attività cui sono connesse;
g. Effettuate da persona diversa dal concessionario salvi i casi di subingresso regolarmente avvenuti;
h. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, si considerano annuali o permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee tutte le altre. Per le occupazioni annuali o permanenti, la decorrenza si presume comunque effettuata, ai fini della tariffazione, indennità o sanzione, dal primo giorno dell’anno in cui è stata rilevata. Per quelle temporanee a tariffa giornaliera la decorrenza si presume comunque effettuata dal
trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento mentre per quelle temporanee a tariffa mensile la decorrenza si presume comunque effettuata dal primo giorno dell’anno.
Art. 49 Sanzioni ed indennità
1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (quali l’obbligo di rimozione delle opere abusive e riduzione in pristino dello stato delle cose) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell’osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge n. 689/1981 e dal comma 821, articolo 1 della Legge n. 160/2019.
2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, determinano, per i soggetti di cui all’articolo 21 del presente regolamento, l’obbligo di corrispondere al Comune:
a. Un’indennità sostitutiva nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%;
b. La sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all’indennità di cui alla lettera a);
c. Le sanzioni stabilite dall’articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
3. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace all’indennità e alla sanzione di cui al precedente comma del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l’esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
a. Al pagamento delle somme dovute;
b. Alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
c. All’eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
4. Le sanzioni e le indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all’articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
5. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento, alla cui determinazione provvede l’ufficio competente o il Concessionario per i servizi affidati in gestione, dandone notizia all’interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all’articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019 n. 160. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione.
6. L’omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell’importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all’articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019 n.160.
7. L'omesso versamento del canone comporta la decadenza della concessione come previsto dall’art. 29 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l’occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e, come tali, soggette all’applicazione delle indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti.
8. Resta ferma l’applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell’autorizzazione/ concessione.
9. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
10. L’ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.
11. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
12. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell’indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
13. Il pagamento dell’indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l’occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 50 Norme transitorie e finali
1. I mezzi e le diffusioni pubblicitari e le occupazioni esistenti, al momento di entrata in vigore del presente regolamento, in contrasto con questo regolamento, dovranno essere regolarizzati entro la data del 31/12/2021.
2. In deroga, solo per il primo anno di applicazione del canone e del relativo versamento, e fermo restando le regolarizzazioni di cui al punto precedente, si riterranno valide le occupazioni annuali o ricorrenti e le esposizioni pubblicitarie permanenti precedentemente a ruolo relative le entrate soppresse con il presente regolamento, se ed in quanto compatibili.
3. In deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446/97, come disciplinato dal comma 846, art.1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, la gestione dell’accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone di cui al presente regolamento, viene affidata in concessione all’attuale concessionario della riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, fino alla scadenza del relativo contratto. Le relative condizioni contrattuali sono stabilite in accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni e comunque a condizioni più favorevoli al comune.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, diverse od incompatibili, contenute in precedenti regolamenti.