LOTTO 2
Amministrazione Provinciale di Siena
CAPITOLATO SPECIFICO D’ONERI
LOTTO 2
ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO
DAL 28/02/2009 AL 29/02/2012
Nel testo che segue si intendono per: | |
Assicurazione | Il contratto di Assicurazione |
Polizza | Il documento che prova l’Assicurazione |
Contraente / Ente | Il soggetto che stipula l’assicurazione, per conto proprio e/o di chi spetta |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione |
Società | La Compagnia Delegataria e le eventuali Coassicuratrici. |
Broker | UNICONSULT S.r.l., Via dell’Arcoveggio, 70 - 00000 - Xxxxxxx, iscritta al R.U.I. con numero B000014386 |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società |
Rischio | La probabilità che un evento dannoso si manifesti |
Sinistro | Il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione |
Risarcimento | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Scoperto | Percentuale di danno che resta a carico dell’Assicurato |
Franchigia | Ammontare del danno che resta a carico dell’Assicurato |
Cose: | sia gli oggetti materiali sia gli animali; |
Danno corporale: | il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute, o biologici, nonché il danno morale; |
Danni materiali: | ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa; |
Perdite Patrimoniali: | il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali e/o danni corporali. |
Massimale: | la massima esposizione della Compagnia per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, o che abbiano subito lesioni, o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà; |
Retribuzioni annue lorde: | ammontare annuo delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL e/o gli importi corrisposti per prestazioni di lavoro interinale e collaborazioni coordinate e continuative e/o gli importi (esclusa I.V.A.) pagati dall'Assicurato a soggetti terzi regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi. |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
L’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente o Assicurato all’atto della stipulazione del contratto, non pregiudicano il risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate).
Art. 2 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 3 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.
Art. 4 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto.
Art. 5 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, la Società può recedere dal contratto, tramite raccomandata, telex o facsimile, con preavviso di
120 giorni.
Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.
Anche l’Assicurato può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Art. 6 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 C.C. a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 7 - Periodo di assicurazione - durata del contratto
Il presente contratto ha effetto dalle ore 24,00 del 28/02/2009 e scade alle ore 24,00 del
29/02/2012 senza obbligo di disdetta.
Pur essendo il contratto stipulato per una durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 60 (SESSANTA) giorni prima della scadenza.
Il contraente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo accordo della Società
E’ inoltre facoltà dell’Ente Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea di 3 (TRE) mesi della presente assicurazione, con preavviso di almeno 30 (TRENTA) giorni, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, fermo restando la disponibilità della Società a concederla. Il conseguente rateo di premio dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.
Art. 8 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Si precisa che il pagamento della prima rata di premio potrà avvenire entro 30 giorni dall'effetto del contratto senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza.
I premi devono essere pagati al Broker o all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti si sensi dell'art. 1901 C.C.
Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la Contraente.
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 - Interpretazione del contratto
In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.
Art. 13 - Informazioni sulla sinistrosità
La Compagnia è tenuta a fornire al Contraente-Assicurato, tramite il Broker incaricato, un report semestrale contenente informazioni dettagliate sull'andamento della sinistrosità. In particolare, dovranno essere trasmesse le statistiche analitiche dei sinistri liquidati, riservati e/o senza seguito e tutti i dati caratteristici ed essenziali per assicurare il costante monitoraggio e la corretta valutazione del rischio.
Art. 14 - Comunicazioni
Le comunicazioni della/alla Compagnia possono essere fatte a mezzo Raccomandata A.R., raccomandata a mano, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo atto a comprovarne la provenienza, la data ed il contenuto.
Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che devono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Impresa dal Broker si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevarranno queste ultime.
Art. 15 - Clausola Broker
Resta fra le parti convenuto che la società UNICONSULT S.r.l. - Via dell’Arcoveggio n. 70 - 40129 Bologna, iscritta al R.U.I. con numero B000014386, sarà considerata Broker dalla Contraente in tutti i rapporti per il surriferito contratto.
Ogni notizia data o spedita dalla Società potrà essere inviata al suddetto Broker e dovrà essere considerata come eseguita alla Contraente stessa, così come ogni notizia data o spedita dal Broker alla Società dovrà essere considerata come eseguita dalla Contraente stessa.
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione scritta del Broker alla Società.
L’Assicuratore inoltre riconosce che il pagamento dei premi possa essere effettuato anche tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale pagamento sarà liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
La remunerazione del broker non costituisce onere aggiuntivo in quanto parte dell'aliquota provvigionale normalmente riconosciuta dalla società assicuratrice alla propria rete di vendita ed è espressa nella misura indicata nel disciplinare di gara.
MASSIMALI ASSICURATI
GARANZIA | Massimali in Euro | |
RCT | 5.000.000,00 unico | |
RCO | 5.000.000,00 con il limite di 2.500.000,00 per persona | |
Massima esposizione per sinistro: € 5.000.000,00 |
ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO
RETRIBUZIONI ANNUE LORDE EROGATE: € 11.720.000,00
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La garanzia è prestata per i rischi a cui può essere soggetta l’Amministrazione Provinciale di Siena, con tutte le attività e/o competenze istituzionalmente previste o trasferite o da trasferire alla stessa ope legis e tutte le attività e competenze di fatto svolte, compresi servizi e/o prestazioni e/o consulenze forniti a terzi (a titolo gratuito e/o oneroso), ivi comprese tutte le attività didattiche, comprese quelle che contemplano attività assistenziali, attività di ricerca e/o sperimentazione (esclusa sperimentazione clinica su persone), attività ricreative (anche organizzate da terzi), e/o di qualsiasi altra natura, nonché quanto altro nulla escluso né eccettuato, inerente e non l’attività principale, per il quale L’Assicurato e/o le persone (sia fisiche che giuridiche) che svolgano attività per conto della stesso possano essere chiamate a rispondere.
L’Assicurato può anche svolgere o far svolgere “per conto”, “in concessione”, “in appalto” o in qualsiasi altra forma tutte le attività sopramenzionate e/o anche di impianti, strutture e/o beni non di sua proprietà.
Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione responsabilità civile verso terzi
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività da esso svolte e/o alle competenze istituzionali ad esso spettanti e comprese tutte le attività accessorie, complementari, collegate e/o conseguenti comunque e da chiunque svolte e/o gestite anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite associazioni.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:
• per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
• per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’articolo 14) della legge 12 Giugno 1984, n. 222;
• per il fatto dei corsisti, stagisti, xxxxxxxx, obiettori di coscienza, volontari (a titolo gratuito). Sono esclusi i rischi derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente.
A titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende anche i danni derivanti:
1. dalla proprietà e/o gestione di mercati, fiere ed esposizioni;
2. dall’organizzazione, gestione, partecipazione a spettacoli, manifestazioni culturali – sportive
– ricreative – politiche – religiose, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, escluso comunque: l’uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili, nonché fuochi pirotecnici. Sono altresì esclusi i danni ai locali ed ai luoghi ove si svolgono gli spettacoli, le manifestazioni, le sagre, le feste, i convegni, le riunioni e le fiere. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante all’Ente nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture comunali per manifestazioni organizzate da terzi;
3. dalla proprietà, esercizio, uso, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e funzionamento di strade (comprese quelle interpoderali), piazze, ponti, fossi e canali, compresa la loro pulizia e compresi altresì i danni a terzi causati da ghiaccio o neve non rimossi dalla pubblica via;
4. dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani, compresi altri ricoveri di animali, nonché dalla custodia di animali in dotazione a giardini pubblici;
6. dall’esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche, compresi i danni cagionati dai cibi, dalle bevande e dagli alimenti in genere distribuiti durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Limitatamente al caso di ingestione di cibi, bevande o alimenti guasti, e/o avariati, i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "terzi";
7. dalla proprietà e/o gestione di giardini e parchi e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico uso e relativi impianti, compresi giochi vari non azionati a motore per bambini (ad esempio: scivoli, altalene, giostre e simili) installati negli stessi e dovunque trovino adeguata sistemazione;
9. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette (comprese biciclette a pedalata assistita), tricicli e furgoncini;
10. da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, ferma l’esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti;
12. dallo svolgimento di lavori di edili in genere, di lavori di costruzione, sopraelevazione, ristrutturazione e manutenzione effettuati su fabbricati ed opere di proprietà o su altri per i quali l’Ente assicurato sia tenuto ad intervenire; lavori di posa in opera di impianti e/o tubature; lavori di scavo, sterro e reinterro in genere;
15. dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, dal montaggio e dallo smontaggio degli stand;
16. dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso - siti all'interno dell’Ente - anche in dipendenza dell'attività prestata dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio;
17. dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro per tale scopo;
18. a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso;
20. dal servizio di pulizia dei locali adibiti dall’Assicurato all’attività assicurata con la presente polizza, comprese le aree esterne di pertinenza degli stessi;
21. dalla pulizia, riparazione e dall’ordinaria e straordinaria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell’attività assicurata;
22. dalla proprietà e/o gestione di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi, con esclusione dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività agonistiche;
24. dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale (compresi codoli protettivi di corsia riservata ai mezzi pubblici, dispositivi dissuasori di velocità e cunette rallenta traffico) e la pubblica illuminazione, inclusi i danni dovuti all’errato e/o difettoso funzionamento di impianti semaforici in genere.
Qualora le attività e i servizi sopraddetti, compresi quelli non espressamente sopramenzionati ma che istituzionalmente competono all’Assicurato, fossero affidati in appalto (totalmente o parzialmente) a terzi o altri Enti appositamente delegati, la presente assicurazione opera a favore dell’Assicurato in qualità di committente. S’intende esclusa la responsabilità civile propria di coloro che eseguono i lavori o i servizi per conto dell’Assicurato stesso.
Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000.
La Società quindi si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall’infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l’azione di regresso dall’I.N.A.I.L. e quest’ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;
b) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, così come modificato dal D. Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma b1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali).
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro:
• qualora l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada in tutto o in parte sull’Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità;
• il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate errate interpretazione delle norme vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Art. 18 - Delimitazione dell'assicurazione – esclusioni
I) Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
1) limitatamente alle lesioni personali, i prestatori di lavoro rientranti nel novero del personale iscritto all’INAIL, per i quali opera la garanzia RCO di cui al precedente art. 19 comma a)
II) Sono esclusi dall'assicurazione R.C.T. i danni:
c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore, o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
d) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
f) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
h) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
i) provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione o manutenzioni di fabbricati;
j) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
k) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
l) a cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate.
Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.
III) L'assicurazione R.C.T./ R.C.O., non comprende i danni:
m) da detenzione o impiego di esplosivi;
o) derivanti da malattie professionali;
q) derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
r) derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
s) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
u) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
v) provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
x) derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
y) derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.
Art. 19 - Validità territoriale
L'assicurazione di R.C.T. prestata con la presente polizza è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi USA e CANADA.
Limitatamente ad USA e CANADA la garanzia viene estesa alle seguenti attività:
• partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stands, purchè direttamente effettuati dall’Assicurato;
• partecipazione a manifestazioni sportive;
• viaggi per trattative di affari.
La assicurazione di R.C.O. è operante nel mondo intero.
Art. 20 - Validità temporale
Salvo dove diversamente regolato, l’assicurazione R.C.T./R.C.O. vale per i fatti accaduti durante il periodo di validità dell’assicurazione.
Art. 21 - Obblighi in caso di sinistro
La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Compagnia tramite l'Agenzia cui è assegnata la polizza, o il Broker entro 15 (QUINDICI) giorni da quando l’ente ha ricevuto la richiesta di risarcimento e deve contenere la narrazione del fatto, accompagnata dall’istruttoria ad opera degli uffici competenti, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data il luogo e le cause del sinistro.
Alla denuncia devono poi fare seguito, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
Agli effetti dell’assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha ricevuto:
• avviso di procedimento penale aperto
• richieste di risarcimenti INAIL e/o INPS
• richieste di risarcimento da parte del danneggiato, di legali o di aventi diritto
• avviso di sinistro mortale (la denuncia deve essere fatta entro 5 - CINQUE - giorni lavorativi).
La Compagnia ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria sia l’infortunio denunciato in relazione all’assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.
Art. 22 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell’Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall’Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.
Art. 23 - Regolazione del premio
Il premio, convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio indicato in polizza ed é regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni
intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo:
a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio
Entro 90 (NOVANTA) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo e cioè le retribuzioni lorde corrisposte ai prestatori di lavoro.
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 (TRENTA) giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente della apposita appendice di regolazione emessa dalla Compagnia.
b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati
Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva .
In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Contraente non adempia agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Compagnia il diritto di agire giudizialmente.
c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria
Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.
d) Verifiche e controlli
La Compagnia ha diritto di effettuare verifichi e controlli, nei limiti della Legge n° 675 del 31/12/1996, per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 24 – Recupero franchigie
La Compagnia si impegna a risarcire ai terzi danneggiati il danno intero, al lordo della franchigia.
Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni annualità assicurativa, la Compagnia presenterà, contestualmente al rendiconto di cui all’Art.15, l’elenco dei sinistri corredati dalla fotocopia dell’atto di quietanza, debitamente sottoscritto dal terzo danneggiato, ovvero da copia dell’assegno di liquidazione afferenti all’annualità assicurativa in corso.
Art. 25 - Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Art. 26 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia al diritto di surroga spettantele ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti dei terzi responsabili, salvo il caso di dolo.
Art. 27 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società
risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze. Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 28- Coassicurazione e delega (opzionale)
L'assicurazione può essere ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In deroga al disposto dell’art. 1911 del C.C., tutte le imprese sottoscrittrici sono responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla compagnia indicata quale delegataria. In particolare tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta della gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso l'incasso dei premi di polizza. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
CONDIZIONI SPECIALI
1. Lavori esterni o presso terzi
Qualora l’Assicurato svolga, anche saltuariamente, lavori di vario genere all’esterno o presso terzi, sono compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori.
Restano comunque esclusi i danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.
La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
2. Responsabilità Civile Personale
L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun “prestatore di lavoro”, corsista, borsista, stagista, obiettore di coscienza, volontario (a titolo gratuito), Guardia Ecologica Volontaria (G.A.V.) per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:
• alle persone considerate “terzi” (escluso il contraente) in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale R.C.T..
• agli altri “prestatori di lavoro”, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio entro il limite del massimale pattuito per la garanzia R.C.O.
3. Responsabilità Civile derivante dal D.Lgs. N° 626/94 e D. Lgs. N° 81/2008
L’assicurazione vale anche per la Responsabilità civile personale del Responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 626/94, così come modificato dal D. Lgs. N. 81/2008. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall’Assicurato o da suoi “prestatori di lavoro”.
4. Responsabilità Civile personale degli Amministratori e del Segretario Provinciale L’assicurazione vale anche per la Responsabilità civile personale dei Consiglieri, Assessori, Presidente e Segretario Provinciale nonché delle persone cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell’Ente, funzioni di rappresentanza per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato, nello svolgimento delle loro attività, limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti di cose.
5. Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti, impianti, stabili e manufatti in genere
Ad integrazione di quanto regolato in polizza si precisa che l'assicurazione è operante anche per i danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti, impianti, stabili e manufatti in genere.
Per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 494 del 14.08.1996 e del D. Lgs. 81/2008, con effetto e nei termini previsti dallo stesso, si conviene di estendere la garanzia di Responsabilità Civile Terzi prestata con la presente polizza alla Contraente/Assicurata, nella sua qualità di committente delle opere civili o di genio civile, per le quali si intende applicabile il decreto stesso.
L’estensione di garanzia è comunque subordinata al fatto che, ove previsto dal precitato decreto, la Contraente/Assicurata abbia dato specifico e formale incarico al “responsabile dei lavori/resposanbile unico del procedimento e/o ai coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori”, nell’ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto stesso.
L’estensione di garanzia viene concessa nell’ambito del massimale previsto in polizza per i danni a terzi e nei limiti contrattuali non derogati e/o variati.
Se al momento del sinistro esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente clausola, questa, fermi i limiti dei massimali previsti dal contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre assicurazioni.
6. Lavoratori a progetto e/o altri rapporti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 267/2003 (attuazione della legg delega n° 30/2003 – cd. “Legge Biagi”)
Premesso che l’Assicurato può avvalersi, nell’ambito della propria attività di:
1) lavoratori a progetto;
2) prestatori di lavoro assunti da agenzia di somministrazione lavoro;
3) altri lavoratori assunti con contratto stipulato nell’ambito e nel rispetto del D.Lgs. n° 267/2003,
l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle suddette persone.
Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti dalle persone per le quali l’Assicurato ha l’obbligo di legge di iscriverle all’I.N.A.I.L., la garanzia si intende operante nell’ambito della garanzia R.C.O. di cui all’art. 19.
La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro di cui alle persone elencate ai precedenti punti risultino da regolare contratto.
L’assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l’importo corrisposto ai suddetti lavoratori o all’agenzia di somministrazione lavoro per l’utilizzo della prestazione lavorativa.
7. Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o manufatti edili e/o terreni
L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di fabbricati e/o manufatti edili e/o terreni e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, antenne radiotelevisive, gli
spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi), strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.
L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati e/o manufatti e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora tali lavori rientrino fra quelli previsti dal D.Lgs. 494/96 e dal D. Lgs. 81/2008, la garanzia opera alla condizione che l’Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori/responsabile unico del procedimento, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
La garanzia comprende i danni a terzi derivanti:
• da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
• dalla caduta di neve e ghiaccio da fabbricati, piante e coperture in genere;
• da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne anche non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture. Per tali danni la garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti” ;
La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe.
8. DANNI DERIVANTI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI
L’Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, entro il limite del massimale per danni a cose..
La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
9. DANNI DA INCENDIO
La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
Questa garanzia si intende prestata entro il limite del massimale per danni a cose, nei limiti di quanto riportato nella tabella “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
In caso di lavori presso terzi, la presente garanzia si intenderà operante con il sottolimite di massimale previsto dalla clausola – “lavori esterni o presso terzi” – di cui alla condizione speciale 1.
Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI" e/o “RICORSO TERZI” la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
10.COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA
La garanzia comprende i danni alle cose in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute.
Si intendono esclusi i danni:
• alle cose che costituiscono strumento di lavorazione, se il danno si verifica durante l’impiego delle medesime
• alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione;
• necessari per l'esecuzione dei lavori;
• da furto, incendio e smarrimento;
• da spargimento d'acqua, comunque verificatosi;
• da mancato uso delle cose danneggiate;
• subiti da veicoli a motore e natanti;
• subiti da cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate, salvo quanto previsto dal successivo punto 11.
La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
11.Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate
A parziale deroga dell’art. 18, lett. I) delle Condizioni generali di assicurazione la garanzia comprende i danni alle cose di terzi:
a) sollevate per esigenze di carico e scarico semprechè i danni in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate;
b) movimentate nel corso delle attività svolte dall’Assicurato.
Sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso delle cose danneggiate nonché i danni a veicoli a motore o natanti.
La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
12.COMMITTENZA AUTO
La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro:
• alla guida di veicoli iscritti al P.R.A. all’Assicurato, di sua proprietà, in usufrutto o locazione;
• non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.
13.NORMATIVA VALIDA PER LAVORI EDILI IN GENERE
Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento.
La garanzia per i danni alle cose è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati. L'assicurazione non comprende i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori. Per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato, l'assicurazione è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
14.Danni a condutture ed impianti sotterranei
A parziale deroga dell’art. 18), lettera g) delle Condizioni generali di assicurazione, la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.
La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
15.Danni da cedimento o franamento del terreno
A parziale deroga dell’art. 18), lettera g) delle Condizioni generali di assicurazione, la garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.
La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
16.Danni da furto
A parziale deroga dell’art. 18), lettera a) delle Condizioni generali di assicurazione, la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa – di:
• impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;
• impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati di proprietà o occupati dall’Assicurato assicurata o relativi agli impianti dei fabbricati medesimi.
Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di committente .
La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
17.Mezzi meccanici di sollevamento
La garanzia viene estesa ai rischi derivanti dall’impiego di mezzi meccanici di sollevamento, fermo quanto stabilito dall’art. 18 lett. b) delle Condizioni generali di assicurazione.
18.Malattie professionali
A parziale deroga dell’art. 18), lettera o) delle Condizioni generali di assicurazione, l’assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n° 1124 e successive modifiche e/o integrazioni, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo della presente polizza e/o di altre polizze precedentemente in vigore con la Compagnia, senza soluzione di continuità.
La garanzia non vale:
b) per le malattie professionali conseguenti:
I) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
c) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
d) per l’asbestosi e la silicosi.
La presente garanzia è prestata nell’ambito del massimale di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro R.C.O. ma con il limite di € 500.000,00 per sinistro e con un sottolimite di
€ 250.000,00 per sinistro e per ogni danneggiato per i “prestatori di lavoro” per i quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada su soggetti diversi dall’Assicurato.
Tali limiti/sottolimiti rappresentano comunque la massima esposizione della Compagnia:
I) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
II) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti e/o luoghi di lavoro dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
La presente estensione non si applica per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”).
Restano confermate tutte le esclusioni indicate all’art. 18 – III), delle Condizioni generali di assicurazione della presente Sezione I.
19.Inquinamento accidentale
A parziale deroga dell’art. 18), lettera j) delle Condizioni generali di assicurazione, la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni d'esercizio e simili.
La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
20.Lavori di scavo e reinterro
A parziale deroga delle Condizioni generali di assicurazione, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, restando sempre esclusi i danni alle opere stesse. La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
21.Lavori esterni o presso terzi
Qualora l’Assicurato svolga, anche saltuariamente, lavori di vario genere all’esterno o presso terzi, sono compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori.
Restano comunque esclusi i danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.
La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
22.Mancato o insufficiente servizio di vigilanza
L’assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione della incolumità dei terzi; per l’esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere e lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali.
23.Xxxxx a cose consegnate e non consegnate (ex art. 1783, 1784, 1785 bis C.C.)
A parziale deroga dell’art. 20), lett. h), delle Condizioni generali di assicurazione, la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.
La garanzia non vale per veicoli e natanti, denaro e valori, marche, titoli di credito e oggetti preziosi.
La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
24.Smercio
A parziale deroga dell’art. 18), lettera f) delle Condizioni generali di assicurazione la garanzia é estesa al rischio dello smercio.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a cose), ivi compreso l’acquirente, causati dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.
L’assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
La presente garanzia è prestata nell’ambito del massimale di polizza e con il limite di risarcimento per ogni sinistro/anno di € 1.000.000,00 che rappresenta anche il limite per “sinistro in serie” intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle cose vendute originatisi da una stessa causa anche se manifestatisi in più prodotti ed in momenti diversi, ma comunque durante il periodo di validità della presente assicurazione.
La garanzia è altresì valida nel caso in cui il danno cagionato a terzi sia riconducibile a vendita di prodotti, cose, merci e/o sostanze diverse nella tipologia da quelle commissionate; in tal caso la garanzia opera nell’ambito del massimale di polizza e con il limite di risarcimento per ogni sinistro/anno di € 100.000,00 e con una franchigia per ciascun danneggiato di € 5.000,00 (qualora un sinistro riconducibile a vendita di prodotti, cose, merci e/o sostanze diverse nella tipologia da quelle commissionate dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della Condizione Speciale 6 – danni da derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi -, il predetto limite di risarcimento è comprensivo anche di tali danni); il predetto limite rappresenta anche il limite per “sinistro in serie” intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi riconducibili ad una medesima vendita di prodotti, cose, merci e/o sostanze diverse nella tipologia da quelle commissionate, anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque, durante il periodo di validità della presente assicurazione.
L’assicurazione non vale se l’Assicurato se l’Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’esercizio della sua attività.
25.Prove ed esami per l’assunzione di personale
Premesso che l’Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.
26.Detenzione e/o impiego di esplosivi
L’assicurazione comprende i danni derivanti dalla detenzione e l’impiego autorizzati di esplosivi, con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni, nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.
27.Danni da smarrimento e/o mancata consegna
Per tutti i colli smarriti e/o non consegnati, con l’esclusione dei danni da furto rapina e/o derivanti dal trasporto, il cui valore non ecceda l’importo di € 5.000,00, sarà risarcito l’importo richiesto dalla committenza con il massimo del valore del collo.
Qualora il valore del collo superi il valore di € 5.000,00, verrà risarcito l’importo richiesto dalla committenza con il massimo del valore del collo.
In entrambi i casi il risarcimento s’intende comprensivo dei maggiori costi sostenuti dai committenti a seguito della mancata consegna dei colli.
La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
28.Danni cagionati da animali randagi, animali selvatici e animali allo stato brado
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esistenza, nell’ambito del proprio territorio, di animali randagi, animali selvatici e animali allo stato brado.
Sono esclusi i danni da contagio.
LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
GARANZIA | SOTTOLIMITI (per sinistro e per anno assicurativo) | FRANCHIGIE (per sinistro) | SCOPERTI (per sinistro) |
OGNI CAUSA (salvo quanto diversamente specificato) | € 2.500,00 | ||
Lavori esterni o presso terzi | € 200.000,00 | ||
Interruzione e/o sospensione di attività di terzi | € 250.000,00 | € 1.500,00 | 10% |
Danni da incendio | € 250.000,00 | ||
Cose in consegna e custodia | € 100.000,00 | € 500,00 | |
Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate | € 50.000,00 | € 500,00 | 10% |
Lavori edili di demolizione e disfacimento | € 2.500,00 | 20% | |
Lavori edili di ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione in fabbricati occupati | € 50.000,00 | € 2.500,00 | |
Danni a condutture ed impianti sotterranei | € 150.000,00 | € 500,00 | |
Danni da cedimento o franamento del terreno | € 250.000,00 | € 1.500,00 | 10% |
Danni da furto | € 100.000,00 | € 1.000,00 | 10% |
Malattie professionali | € 500.000,00 | ||
Inquinamento accidentale | € 250.000,00 | € 2.500,00 | 10% |
Lavori di scavo e reinterro | € 100.000,00 | 1.500,00 | 10% |
Xxxxx a cose consegnate e non consegnate | € 1.000,00 per danneggiato € 25.000,00 per anno | 200,00 | |
Danni derivanti da rimozione dei veicoli | € 25.000,00 | € 500,00 | |
Smercio | € 500.000,00 | € 5.000,00 |