AUTOMOBILE CLUB ROVIGO
AUTOMOBILE CLUB ROVIGO
Piazza XX Settembre, n.9 45100 Rovigo
Tel. 0425/25833 – Fax 0425/28099
xxx.xxxxxx.xxx.xx pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA DI CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA E CONTESTUALE CESSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA E CONCESSIONE DELL’AFFILIAZIONE
L’Automobile Club Rovigo
premesso
Che in data 31 luglio 2013 è stata acquisita l’autorizzazione provinciale per il servizio di consulenza automobilistica in Taglio di Po, xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000/X
Che tale attività è attualmente svolta in regime di Delegazione Diretta
Che è interesse dell’Automobile Club esternalizzare tale attività per ragioni di economicità
Che tuttavia permane l’interesse di ampliare la base associativa con una presenza qualificata sul territorio
rende noto
che intende reperire, a mezzo di una manifestazione di interesse, i possibili gestori interessati ad una gara ad evidenza pubblica con la procedura ristretta per la cessione del ramo d’azienda e contestuale cessione dell’autorizzazione provinciale per lo svolgimento dell’attività di consulenza automobilistica, con affiliazione all’Automobile Club Rovigo in qualità di Delegato.
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Automobile Club Rovigo – Xxxxxx XX Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx tel. 0425/25833
– fax 0425/28099
2) OGGETTO DELLA CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA E CESSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA
La cessione riguarda il ramo d’azienda sito in Taglio di Po, xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000/X
3) OFFERTA IN BUSTA CHIUSA A VALUTAZIONE LIBERA COMPRENDENTE ANCHE UNA VALUTAZIONE DEL CANONE PER L’AFFILIAZIONE
Saranno valutate le offerte presentate in busta chiusa con il criterio della miglior offerta e la valutazione complessiva terrà conto di ogni elemento, anche soggettivo, fornito dal proponente. Saranno escluse dalla successiva procedura ristretta le offerte che a giudizio insindacabile dell’Ente non rispetteranno tale requisito
4) FORZA LAVORO DELL’ATTUALE SOCIETA’ DI SERVIZI: una risorsa, che dovrà essere assunta a tempo determinato per il periodo residuo dal vincitore della gara ad evidenza pubblica per la prosecuzione del servizio uguale al presente svolto, con diritto del lavoratore al mantenimento del trattamento giuridico-economico attualmente pertinente in base all’applicato C.C.N.L. Nell’elenco allegato l’indicazione del costo annuale per il datore di lavoro (All. B)
5) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE l’aggiudicazione della successiva gara di cessione del ramo di azienda e contestuale cessione dell’autorizzazione allo svolgimento del servizio di consulenza automobilistica avverrà secondo la procedura ristretta come da art. 55, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed, in particolare secondo il criterio della migliore offerta.
6) IDONEITA’ RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SELEZIONE
Per poter partecipare alla manifestazione di interesse, le ditte dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) ditta individuale o società di persone, in ragione dell’alto grado fiduciario che riveste la qualità di Delegato sul territorio del Basso Polesine;
b) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
c) di non avere con l’Automobile Club Rovigo alcuna pendenza o controversia anche extragiudiziale;
c) essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
c) attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro collettivi e dagli accordi locali integrativi;
e) aver preso completa visione, conoscere e accettare, senza alcuna riserva, tutte indistintamente, le condizioni riportate nello schema di contratto per l’affiliazione (All. C);
f) impegnarsi a rispettare qualsivoglia disposizione normativa, regolamentare o autorizzatoria di carattere generale e speciale, necessaria e/o funzionale alla corretta gestione dei servizi posti ad oggetto dell’avviso;
g) impegno, in caso di vittoria
• a rilevare dal Gestore cedente, nello stato in cui si trovano, il locale e le eventuali attrezzature di proprietà od in uso all’Ente
• all’assunzione da parte del Gestore “entrante” del Personale
• ad affiliarsi in qualità di Delegato, all’Automobile Club Rovigo, per un periodo di quattro anni, non rinnovabili. Alla scadenza del quadriennio, il contratto di affiliazione potrà essere prorogato, per un massimo di sei mesi, al fine dell’esperimento delle procedure di ricerca di partnership.
I requisiti, qui sopra elencati dovranno essere detenuti dal titolare della Ditta individuale o dal socio legale rappresentante di società in nome collettivo o accomandita semplice
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse deve essere redatta su carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A.
La manifestazione di interesse e la dichiarazione del possesso dei requisiti dovranno essere inserite in apposita busta sul cui frontespizio dovrà essere indicato l’oggetto della manifestazione di interesse e le generalità della ditta concorrente.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Resta inteso che non saranno ritenute valide, al fine della selezione, le domande che:
• siano redatte in modo difforme a quanto previsto dal presente avviso;
• contengano clausole o dichiarazioni incompatibili o contrarie a quelle contenute nel presente avviso;
• siano sprovviste della firma del rappresentante legale e dei requisiti richiesti
7) ASSENZA DI VINCOLO
L’adesione al presente Avviso non vincola in alcun modo né l’Automobile Club Rovigo né i soggetti che presenteranno la manifestazione di interesse, fermo restando che in caso di una unica manifestazione d’interesse, l’Ente si riserva il diritto di non aggiudicare il ramo d’azienda al soggetto proponente o, se ritiene congrua la proposta, aggiudicarla senza esperire altra procedura.
8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la dottoressa Xxxxxxxxxx Xxxxx, Direttore dell’Automobile Club Rovigo
9) PRIVACY
I dati forniti dagli interessati saranno trattati dall’Ente per le finalità indicate nel presente Avviso e per le successive eventuali fasi di selezione, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. I Soggetti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del medesimo D. Legislativo.
10) TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le domande dovranno pervenire entro il giorno 12 febbraio 2014, ore 12.00 presso la Segreteria dell’Ente.
All. A Schema di manifestazione d’interesse All.B Elenco delle risorse
All. C Schema di contratto di affiliazione
ALL. A SCHEMA DOMANDA
All’Automobile Club Rovigo
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA DI CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA E CONTESTUALE CESSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA E CONCESSIONE DELL’AFFILIAZIONE
Il sottoscritto _ nato a
il residente in
_ Via _ _ n. in qualità di
Titolare/Legale Rappresentante della ditta_
con sede in _
Via _ n.
partita IVA_ , iscritto alla C.C.I.A.A. al n. fax_
_ DICHIARA
,tel.
Di essere interessato a partecipare alla procedura negoziata di cessione del ramo di azienda e contestuale cessione della autorizzazione provinciale per i servizi di consulenza automobilistica e concessione dell’affiliazione
DICHIARA INOLTRE...
1) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m);
2) di essere iscritto all’I.N.P.S., all’I.N.A.I.L. e di essere in regola con i relativi versamenti, indicando altresì i numeri identificativi delle posizioni presso i suddetti enti;
3) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’articolo 17, del D.P.R.. 34/2000;
4) di essere cittadino italiano (in caso contrario indicare il paese di cittadinanza);
5) di essere in regola con gli adempimenti relativi alla Legge 12 marzo 1999, n. 68. "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
6) di essere in regola con gli adempimenti relativi alla Legge 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
7) che a proprio carico non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e non esiste alcuna delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
8) che a proprio carico non esistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla propria moralità professionale;
ALLEGA
1) Certificato della C.C.I.A.A. con dicitura Antimafia in corso di validità, in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) contenente l’attestazione relativamente ala legge 575/1965 e s.m.i., oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
2) Curriculum delle attività d’Impresa nel quale devono essere elencati i servizi eseguiti negli ultimi tre anni ovvero dall’anno di costituzione se inferiore;
lì
In Fede
_
ALL. B elenco delle risorse e del costo per il Datore di Lavoro
Risorsa: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx nato a Taranto (TA) il 11/02/1975 e residente a Taranto (TA) in xxx Xxxxxxx,00/X Xxxxxxxxxx xx Xxxx X posizione economica B1,
contratto a tempo determinato per mesi 6 (sei) dal 4 novembre 2013 al 3 maggio 2014 costo totale per il datore di lavoro € 18.244,00
All. C Schema contratto di affiliazione
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA: CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE
tra
l’Automobile Club di Rovigo, di seguito indicato anche come AC, con sede in Xxxxxx, Xxxxxx XX Xxxxxxxxx,0, C.F./ P.I. 00042230292 in persona del suo Presidente, ing. Xxxxxx Xxxxx,
e
la ditta_ di seguito indicata anche come Delegazione (o Delegazione AC Taglio di Po) con sede in _ , P.IVA
iscritta alla C.C.I.A.A. di _ al n. _ del registro economico amministrativo, rappresentata da _(anche Delegato o Delegato AC Taglio di Po) entrambe congiuntamente definite, ove il contesto lo permetta, le Parti;
premesso
a) che l’AC svolge, oltre alle funzioni pubbliche al cui compimento è tenuto in via esclusiva e diretta, molteplici attività utili a perseguire i propri fini istituzionali e gli interessi dei propri associati;
b) che nell’espletamento di tali attività, l'AC ha acquisito ed impiegato una pluriennale esperienza tecnica, organizzativa e commerciale;
c) che l'AC ha un fondamentale interesse ad una sempre maggiore diffusione tra gli automobilisti dei servizi in cui si esplicano le suddette attività;
d) che queste attività possono essere svolte anche indirettamente, ai sensi dello Statuto dell’Automobile Club d’Italia, approvato con D.P.R. 8 Settembre 1950 N. 881 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) che l'AC intende promuovere una sempre maggiore diffusione dei servizi e prodotti ACI;
f) che, per l’espletamento di tali attività, l'AC intende avvalersi pienamente della propria rete di delegazioni nella provincia di Rovigo, prevedendo altresì che ciascuna delegazione possa svolgere le attività di cui sopra;
g) che l'AC è autorizzato all’utilizzo del marchio ACI, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Interno della Federazione ACI e dell’art. 5 comma 1 del Regolamento d’uso del Marchio ACI;
h) che l’ultimo certificato di registrazione per i marchi comunitari relativo al Marchio ACI reca il N. 002299014 del 19/12/2002;
i) che la Delegazione, nella sua distinta autonomia e responsabilità, ha manifestato l’interesse ad aderire al sistema di diffusione di prodotti e servizi ACI/AC, escludendo la propria partecipazione a qualsiasi altro sistema di affiliazione e di distribuzione di beni concorrenziali;
j) che la Delegazione, nella sua distinta autonomia e responsabilità, ha manifestato la volontà di svolgere le attività attribuite dall’AC con impegno e con professionalità, in particolare l’attività di Assistenza Automobilistica, ovvero consulenza automobilistica, e che ciò non esclude il fatto che, successivamente, integrando il presente accordo commerciale, al Delegato possano essere affidati, secondo le necessità e strategie dell’Ente, anche ulteriori servizi gestiti da AC Rovigo in sede e nel territorio di competenza inerenti ai servizi alla mobilità ed in ossequio alla propria mission;
k) che il Delegato dichiara di possedere i requisiti di legge e l’autorizzazione amministrativa per l’esercizio commerciale sito in Adria, Xxx Xxxxx Xxxx, 00, nonché di essere autorizzato all’esercizio dell’attività di consulenza automobilistica ai sensi della Legge 8 Agosto 1991 N. 264 e successive modifiche ed integrazioni e di impegnarsi inoltre all’integrale rispetto di tale normativa e sue modificazioni;
l) che la Delegazione ha preso visione degli atti predisposti dall’AC in osservanza di quanto disposto dall’art. 4 della Legge 6 Maggio 2004 N.129, e indicati nell’allegato M del presente contratto;
m) che il Delegato ha, in seguito alla manifestazione di interesse ed alla procedura ristretta conseguente (o in seguito alla manifestazione d’interesse ed alla successiva aggiudicazione) rilevato l’autorizzazione provinciale all’esercizio della consulenza automobilistica ed ha assunto l’impegno all’affiliazione;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Premesse ed allegati
1. Tutto quanto indicato in premessa e negli allegati costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto.
2. La convenzione per l’espletamento del servizio è definita secondo le seguenti direttrici:
• consulenza ed assistenza per le pratiche relative alla circolazione dei mezzi di trasporto e alle autorizzazioni personali necessarie allo scopo;
• promozione e sviluppo delle associazioni ad ACl e dei prodotti e servizi forniti dallo stesso ACl, dall’AC e da loro società controllate o collegate, curandone direttamente l’associazione;
• vendita di articoli e prodotti per l’automobilismo e la mobilità, connotati dal segno distintivo di ACl/dell’AC o comunque prescelti da ACI, in via sussidiaria e/o di supporto all’AC, qualora se ne ravvisi la necessità e l’interesse da parte dell’AC Rovigo a demandarne l’attività al Delegato.
3. L’AC potrà estendere il rapporto contrattuale ad ulteriori servizi ed attività, che ACI o lo stesso AC intendano promuovere, e che costituiranno oggetto di apposito allegato.
Art. 2 – Oggetto del contratto
Oggetto del presente accordo è la definizione - ai sensi di quanto disposto dalla Legge 129/2004 – di un rapporto di affiliazione commerciale, in base al quale l’AC concede alla Delegazione l’utilizzo del marchio ACI, nell’ambito sia dell’attività di Assistenza Automobilistica, sia dell’attività di assistenza turistica al socio, sia dell’attività di associazionismo diretto (Allegato A)
Art. 3- Marchio ACI, insegna della delegazione e tutela del marchio
1. Per tutta la durata del presente contratto, l’AC concede in licenza alla Delegazione l’uso del marchio ACI ai sensi dell’art.6 del Regolamento d’uso del Marchio ACI (allegato B).
2. La Delegazione si impegna a riprodurre il marchio ACI su qualsiasi supporto utilizzato (corrispondenza, documenti, ogni materiale pubblicitario) rispettando proporzioni, posizionamento ed impostazioni grafiche specificate nel Regolamento d’uso del Marchio ACI. La Delegazione dovrà applicare quanto previsto in tale comma in maniera tempestiva.
3. La Delegazione si impegna inoltre a fare uso del marchio ACI come insegna del proprio esercizio. Quest’ultima dovrà essere conforme alle caratteristiche che saranno specificate da AC Rovigo.
4. La Delegazione provvederà a proprie spese ad acquisire, installare e mantenere l’insegna, esponendola ben visibile e di adeguate dimensioni, sulle vetrine e al di sopra dell’ingresso del locale di vendita e impegnandosi a conservarla in perfetto stato di funzionamento. Resta inteso che tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali (anche futuri) relativi al mantenimento dell’insegna restano a carico della Delegazione.
5. L’insegna standard sarà acquisita dal Delegato, previa autorizzazione dell'AC. L’adeguamento dell’insegna agli standard previsti dovrà avvenire entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.
6. La Delegazione si impegna ad usare il marchio ACI, come pure eventuali altri segni distintivi e materiale pubblicitario in genere, in modo da non arrecare pregiudizio all’immagine e al nome di ACI, comunque nel rispetto delle istruzioni stabilite nel Regolamento d’Uso del Marchio ACI.
7. La Delegazione dà atto che nome, marchio, logotipo e relativi diritti, come pure ogni caratteristica che permette l’identificazione come delegazione dell’ACI, sono e resteranno di proprietà esclusiva ACI, e che dunque ogni diritto derivante dall’uso di tali elementi spetta ad ACI stesso. La Delegazione si impegna dunque a non utilizzare il Marchio ACI come - o nel -
proprio nome commerciale, a non registrare e/o utilizzare nomi simili o confondibili. La Delegazione si impegna altresì ad indicare nei rapporti con i terzi la sua qualità di impresa commerciale indipendente dall’ACI e dall’AC.
8. E’ fatto divieto alla Delegazione di concedere sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo l’uso del marchio, o di parte di esso, in sub-licenza a terzi.
9. In caso di recesso e/o risoluzione del presente contratto, la Delegazione si obbliga a cessare immediatamente di fare uso del Marchio ACI quale insegna e all’interno di qualsiasi supporto, di identificare il proprio esercizio come affiliato dell’AC. In caso di ingiustificato ritardo della Delegazione ad osservare quanto stabilito nel presente comma, l’AC è autorizzato a provvedervi direttamente, respinta fin d’ora ogni contraria eccezione, addebitando le spese alla Delegazione.
10. Qualsiasi uso del Marchio ACI non conforme a quanto previsto nel presente articolo costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 19 e a far scattare la facoltà dell’AC Rovigo di richiedere il pagamento dei danni derivati dal mancato rispetto dell’obbligo temporale di durata del contratto.
11. Resta inteso che ogni riferimento al marchio ACI (Automobile Club d’Italia) all'interno del presente contratto si riferisce, fino alla scadenza del medesimo, al marchio specificato nella premesse.
12. Le medesime condizioni sono a valere anche per l’utilizzo del Marchio AC Rovigo / Automobile Club Rovigo Art. 4- Dotazione informatica
1. La Delegazione riconosce che, per operare quale esercizio a marchio ACI, è necessario utilizzare le specifiche applicazioni informatiche e telematiche prescelte da ACI per la gestione dei servizi nei rapporti con la clientela e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici.
2. Nel contesto del precedente comma la Delegazione si impegna quindi, a proprie spese, a dotarsi esclusivamente degli applicativi software e telematici attraverso l’infrastruttura messa a disposizione da ACI o dall'AC per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto. La fornitura di tali applicativi verrà effettuata o dall'AC o da ACI Informatica S.p.A. Il canone e i costi di connessione per gli applicativi ACI sono indicati nell’allegato C .
3. La Delegazione dovrà inoltre attenersi agli standard di dotazione informatica minima (hardware, software, sistemi di connettività e terminali POS) definiti sempre nell’allegato F. Resta inteso che le specifiche di adeguamento potranno subire modifiche in base alle politiche commerciali di ACI. L’AC fornisce inoltre alla Delegazione, direttamente o mediante ACI Informatica S.p.A, le attività di formazione e addestramento all’utilizzo, nonché di aggiornamento assistenza e manutenzione con riferimento agli applicativi di cui al precedente comma (know how informatico).
4. La Delegazione si impegna a fornire ogni dato ed elemento statistico utile a monitorare e a migliorare la gestione degli applicativi informatici. Dotazione e manutenzione delle apparecchiature hardware restano a carico della Delegazione.
Art. 5 – Locali
1. L’attività dovrà essere svolta nella sua interezza nei locali siti in Taglio di Po, xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000/X funzionali allo svolgimento dell’attività definita nel presente accordo e che dovranno essere utilizzati in via esclusiva, pena la decadenza immediata del presente contratto.
Art. 6 – Canone mensile, garanzie e agevolazioni
1. Il Delegato si impegna al pagamento del canone mensile per l’uso del Marchio per l’importo definito in sede di manifestazione d’interesse (se unica ) o in sede di gara a procedura ristretta (cifre e lettere /00), soggetto a rivalutazione
annuale ISTAT - indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – del 100%,
2. Il corrispettivo dovuto sarà corrisposto anticipatamente il giorno 5 del mese di riferimento. E’ fatto obbligo al Delegato di attivare la modalità di riscossione RID adoperandosi celermente per consentire all’AC di procedere in tal senso entro un massimo di 30 gg. dalla sottoscrizione del presente accordo. Pertanto, solo il pagamento dei primi due mesi di canone avverrà il giorno 5 del secondo mese di valenza del contratto sottoscritto.
3. In caso di ritardo nel pagamento del canone per incapienza del conto corrente sul quale è attivato il RID ed il Delegato non provveda al pagamento dovuto, verranno applicati gli interessi in ragione di anno nella misura dell’Euribor 1 mese / 365 + 2,50 %, rilevato il giorno di pagamento.
Art. 7 – Standard operativi della Delegazione e verifiche da parte dell’AC. Gestione ed allestimento dei locali della Delegazione
1. Le Parti si danno atto che la Delegazione, pur nell’osservanza degli obblighi contrattuali, opera in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio, sia nei confronti dell’AC che della clientela e dei propri dipendenti. Nei rapporti
con i terzi, la Delegazione è quindi tenuta ad indicare la sua qualità di impresa indipendente dall’AC, pur nel rispetto degli elementi caratterizzanti il sistema di affiliazione (insegna ed allestimento dell’esercizio uniformi).
2. La Delegazione si impegna ad espletare le attività e i servizi di cui al presente contratto seguendo scrupolosamente le regole e le direttive dell’AC. Si impegna, inoltre, ad uniformarsi agli standard e ai procedimenti operativi definiti dallo stesso AC in funzione dell’intento (perseguito dall'Automobile Club d'Italia) di realizzare una organizzazione e gestione omogenea del sistema, e del proposito di conseguire certificati di qualità.
3. In ogni caso, la Delegazione si obbliga a raggiungere e mantenere livelli di elevata qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale e il decoro degli ambienti, nonché l’applicazione delle tariffe stabilite per ogni tipo di pratica, operazione o servizio.
4. La Delegazione si impegna a rispettare orari di apertura al pubblico dell’attività secondo le esigenze dell’utenza e nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti. La Delegazione potrà variare gli orari di apertura al pubblico nel rispetto di quanto sopra indicato, dandone comunicazione all’AC con congruo preavviso.
5. La Delegazione consentirà all’AC di svolgere presso i locali in cui verranno svolte le attività di cui al presente contratto tutte le verifiche necessarie e/o opportune per controllare che gli stessi siano arredati in maniera conveniente e decorosa.
6. La Delegazione sosterrà ogni spesa relativa allo svolgimento della propria attività, cui attenderà con autonoma organizzazione e con personale alle sue dirette ed esclusive dipendenze. Nello specifico, presterà particolare attenzione nel selezionare il personale, onde conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza, ed osserverà puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell’assistenza, dell’assicurazione contro infortuni, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro, come pure in materia di disciplina igienico-sanitaria, di sicurezza degli impianti ed eventualmente di esercizio delle attività di commercio al dettaglio.
7. Nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, l’AC avrà diritto di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e sui registri della Delegazione, in modo da poter verificare il rispetto degli impegni oggetto del contratto e per poter trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.
8. La Delegazione non potrà trasferire la sede, indicata nelle premesse, senza il preventivo consenso dell’AC pena la decadenza del contratto di franchising, fatto salvo il caso, del tutto temporaneo, di forza maggiore.
Art. 8 – Obbligo di non concorrenza ed esclusiva merceologica. Obiettivi di vendita
1. Fatta salva diversa ed espressa autorizzazione, la Delegazione si impegna a non esercitare altre attività al di fuori di quelle di cui al presente contratto, o comunque concorrenziali con quelle dell’AC e/o di ACI, o di società controllate dall’AC o da ACI stesso. In particolare, si impegna a non stipulare con terzi ulteriori contratti di affiliazione per la gestione del proprio esercizio.
2. D’altro canto, la Delegazione prende atto di quanto segue:
a) che lo stesso ACI/l’AC può istituire delegazioni virtuali centralizzate (accessibili via Internet, telefonicamente o mediante ulteriori canali multimediali e diretti);
b) che l’AC può operare, direttamente o tramite proprie società partecipate, in azioni di telemarketing, promozioni commerciali, vendita o fornitura di prodotti e servizi in centri commerciali della grande distribuzione, fatta eccezione per le attività di cui alla Legge 8 Agosto 1991 N. 264 e successive modificazioni.
3. Nell’ambito di una generale promozione del marchio ACI, la Delegazione si impegna a commercializzare esclusivamente tutti i prodotti e i servizi contrassegnati dal marchio ACI o comunque prescelti dall’AC, e a rivenderli secondo le indicazioni prestabilite. Nello svolgimento di questa attività, la Delegazione si atterrà alle istruzioni operative e logistiche (fermo restando il rispetto degli artt. 1766 e ss. del Codice Civile) come pure alle politiche commerciali predefinite dall’AC, assicurando il massimo impegno nello sviluppo dell’associazionismo e nel raggiungimento degli obiettivi di vendita, che verranno comunicati con apposita documentazione.
4. In particolare, la Delegazione si obbliga espressamente a non vendere prodotti e servizi in concorrenza con quelli contrassegnati dal marchio ACI o dal marchio di aziende controllate o collegate allo stesso ACI, o comunque prescelti dall’AC. Nel caso di giacenze in magazzino di prodotti in conflitto merceologico (secondo quanto disposto nel presente comma), la Delegazione provvederà a smaltirli, in base a modalità e termini concordati dalle Parti.
5. In vigenza del presente contratto, le Parti potranno inoltre stipulare apposite convenzioni per la commercializzazione di determinati prodotti e servizi definendone nel caso modalità, condizioni, compensi ed obiettivi di vendita.
Art. 9 – Rispetto delle politiche di comunicazione e marketing
1. Per tutta la durata del presente contratto, la Delegazione agirà nel pieno rispetto delle politiche di comunicazione e promozione definite dall'ACI e dall’AC, predisponendo tutti gli allestimenti pubblicitari e promozionali inviati da ACI/dall’AC presso i locali della Delegazione, e attenendosi alle istruzioni fornite di volta in volta da ACI/dall’AC. Quest’ultimo, dal canto proprio, renderà partecipe la Delegazione di ogni iniziativa pubblicitaria relativa alle attività del presente contratto, garantendo che la Delegazione ne benefici pienamente e senza esclusioni. Il tutto tenendo comunque conto che l’attività affidata (consulenza automobilistica e promozione associativa senza gestione del socio ACI) ricopre parzialmente le attività svolte dall’AC e ACI.
2. L'AC includerà la Delegazione in qualsiasi documentazione pubblicitaria che riporti le delegazioni della provincia di appartenenza, edita e riedita successivamente alla sottoscrizione del presente contratto: in tale documentazione, l'AC si impegna a non fare alcuna differenza tra le Delegazioni.
3. Fermo restando l’impegno dell’AC a promuovere la realizzazione di campagne marketing a sostegno delle attività della Delegazione, le Parti si danno atto che tali azioni rappresentano delle opportunità offerte alla Delegazione da ACI o dallo stesso AC, senza che costituiscano un obbligo da parte sia di ACI che dell’AC. La Delegazione potrà quindi promuovere iniziative e campagne pubblicitarie locali a proprie spese, in ogni caso previo esame ed autorizzazione scritta da parte dell’AC: in difetto di risposta entro 30 giorni dalla richiesta, il programma promozionale della Delegazione dovrà ritenersi approvato ad ogni effetto.
Art. 10 – Pagamento quote e canoni dovuti per lo svolgimento delle attività
1. La Delegazione dovrà essere puntuale nell’osservanza di quanto stabilito da ACI, dall'AC e da altri soggetti pubblici in merito al pagamento di competenze per lo svolgimento delle proprie attività.
2. Per quanto riguarda il canone di franchising si rimanda all’art. 6 del presente accordo.
Art. 11 - Obblighi di informazione
1. All’atto della sottoscrizione del presente contratto, la Delegazione dovrà allegare tutta la documentazione societaria, finanziaria, amministrativa nonché i certificati elencati nell’allegato E.
2. Sono indicati nell’allegato G le autorizzazioni ed i contratti in capo alla Delegazione.
3. La Delegazione si impegna, per tutta la durata del contratto, a informare l’AC di qualsiasi miglioria apportata, come pure di qualsiasi dato suscettibile di apportare miglioramento al sistema delle attività di cui al presente contratto, consentendo all’AC di farne uso liberamente.
Art. 12 – Compensi e commissioni per la Delegazione. Politiche di incentivo
Le politiche di incentivo saranno stabilite di anno in anno in accordo con la Direzione di AC Rovigo Art. 13 – Cessione del contratto, trasferimento d’azienda e diritto di prelazione dell’AC
1. Il presente contratto è stipulato in considerazione dei requisiti della compagine sociale e della persona del legale rappresentante della Delegazione ed è pertanto inteso che non potrà essere ceduto o trasferito senza il consenso dell’AC. In caso di qualsiasi modificazione della compagine sociale, della forma societaria e della persona con funzione di legale rappresentante della Delegazione, il contratto sarà risolto di diritto se l’AC non comunicherà – entro 60 giorni dalla conoscenza dell’evento - la propria volontà di proseguire il rapporto con gli aventi causa che ne abbiano fatto tempestiva richiesta mediante raccomandata a.r..
2. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti due commi, il titolare della Delegazione potrà trasferire a terzi, a qualsiasi titolo, la proprietà o la gestione temporanea dell’esercizio o della propria azienda, dandone preventiva informazione all’AC a mezzo raccomandata a.r. e, in ogni caso, nel rispetto delle leggi in materia e delle disposizioni previste dalla Legge 264/91 modificata dalla Legge 11/94. In particolare, la Delegazione dovrà dare informazione delle trattative avviate e/o delle offerte ricevute, indicando prezzo di cessione e ogni altra condizione economica dell’operazione proposta.
3. L’AC potrà quindi esercitare il diritto di prelazione – a condizioni uguali a quelle comunicategli – mediante raccomandata a.r. da inviare alla Delegazione, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine in assenza dell’esercizio di prelazione da parte dell’AC, quest’ultimo verrà considerato rinunziatario e il titolare della Delegazione potrà cedere o locare l’esercizio o l’azienda, fatto salvo il diritto dell’AC di recedere dal presente contratto ai sensi dell’art.17.
4. Parimenti, qualora il titolare della Delegazione possieda più esercizi commerciali per la medesima attività e intenda stipulare nuovi accordi di affiliazione per la gestione di uno o più di essi, dovrà informarne preventivamente l’AC e preferire quest’ultimo a parità di condizioni rispetto ad altre imprese interessate.
Art. 14– Tutela dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la Delegazione dichiara di essere informata in modo pieno ed esaustivo circa le finalità e le modalità di trattamento dei propri dati personali nonché dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto, con particolare riguardo alla possibilità di integrazione, modificazione, cancellazione dei predetti dati o di opposizione in tutto o in parte al relativo utilizzo, inoltrando specifica formale richiesta all’AC.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto, la Delegazione rilascia il proprio consenso a trattare i propri dati personali per tutte le finalità imposte dagli obblighi legislativi, regolamentari e provvedimentali e necessarie e/o utili per l’esecuzione del presente contratto, nonché per tutte le attività e finalità comunque correlate.
Art. 15 – Durata del contratto
La durata del presente contratto viene convenuta in 4 (quattro) anni a decorrere dal il contratto non è prorogabile se
non per il periodo strettamente necessario all’attivazione delle procedure di ricerca di partnership ed in ogni caso non oltre mesi 6 (sei)
Art. 16 - Garanzie di corretta e completa esecuzione degli obblighi contrattuali
A garanzia dell’adempimento e di tutte le obbligazioni assunte, ivi compreso il pagamento del canone di franchising per la gestione del servizio e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, anche di immagine e morali, nonché la volontà di recedere anticipatamente dal Contratto, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno, il gestore dovrà presentare una garanzia fidejussoria pari all’importo del canone annuale. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’AC Rovigo. La fidejussione sarà immediatamente reintegrata in caso di utilizzo e dovrà essere presentata in originale entro 30 (trenta) giorni dalla firma della presente convenzione e verrà conservata negli uffici dell’Ente concedente. La garanzia dovrà essere rinnovata ogni anno, fino alla data di scadenza del presente contratto.
Art. 17 – Risoluzione ed inefficacia del contratto. Obblighi derivanti dalla cessazione del contratto
1. L’AC potrà risolvere unilateralmente il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a mezzo raccomandata a.r., con cui dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa:
a) nel caso in cui la Delegazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto agli artt. 4, 9, 10, 11 e 15;
b) ritardo della Delegazione nel pagamento di canoni e quote ad ACI, AC ed altre amministrazioni pubbliche per l'espletamento delle proprie attività;
c) nel caso di assoggettamento della Delegazione a fallimento o ad altra procedura concorsuale ovvero quando la stessa, ad insindacabile giudizio dell’AC, non sia più in grado di fornire sufficienti garanzie in merito alla propria solidità economica;
d) nel caso in cui il comportamento della Delegazione o dei suoi dipendenti possa nuocere gravemente all’immagine e al buon andamento dell’AC e di ACI;
e) nel caso di impiego illecito o sottrazione delle somme riscosse nell’espletamento dei servizi e delle attività riferite al presente contratto;
f) nel caso che, per qualsiasi motivo, alla Delegazione venissero sospese o revocate dalle competenti autorità le autorizzazioni o gli attestati di cui alla Legge 8 Agosto 1991 N. 264 e successive modificazioni, nonché venga disattivato lo STA;
2. La Delegazione riconosce espressamente che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto l’attivazione allo Sportello Telematico dell’Automobilista (S.T.A.). Nel caso la Delegazione non sia ancora autorizzata all’esercizio di queste attività, con la sottoscrizione del presente contratto si impegna ad attivare le procedure di richiesta necessarie ad acquisire tali autorizzazioni. Il mancato ottenimento dell’attivazione dello S.T.A. entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, determinerà l’inefficacia ad ogni effetto del contratto stesso e la richiesta di danni da parte dell’AC Rovigo.
3. Nel caso di risoluzione del contratto per giusta causa, l’AC potrà esigere, oltre al risarcimento del danno sofferto, anche il pagamento immediato di tutti i crediti non ancora scaduti.
4. La Delegazione da’ atto e riconosce espressamente che costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, l’esistenza a proprio carico o a carico dei membri della compagine sociale, dell’organo amministrativo, ecc., di condanne penali passate in giudicato, nonché di provvedimenti provvisori e/o definitivi di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo n.490/94 e precedenti normative antimafia.
5. La Delegazione dà altresì atto che in dipendenza della risoluzione del presente contratto, per qualsivoglia causa, esso non avrà diritto a risarcimento, indennità od altro, a titolo di avviamento o di incremento della clientela.
6. In ogni caso di cessazione del rapporto contrattuale, la Delegazione sarà tenuta a restituire all’AC tutto quanto da questi fornito in esecuzione del presente contratto, senza diritto a compensi né ad indennizzi di sorta.
7. Gli articoli ed i prodotti caratterizzati dai segni distintivi di ACI/dell’AC, acquistati dalla Delegazione e non rivenduti a terzi, verranno trasferiti all’AC, a sua richiesta, e al medesimo prezzo di costo pagato dalla Delegazione. La Delegazione cesserà inoltre di vendere qualsiasi prodotto o servizio a marchio ACI/AC o comunque prescelto da ACI.
8. La Delegazione cesserà, nell’immediata contestualità di epilogo del rapporto, qualsiasi ulteriore uso del logo, dell’insegna, del know-how, delle informazioni riservate, dei locali assegnati e di quanto altro concessole e trasferitole dall’AC Rovigo.
Art. 18 - Recesso della Delegazione
1. La Delegazione ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento previa disdetta da comunicarsi, mediante raccomandata a.r., all’AC con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi e pagamento di tutti i crediti maturati e maturandi fino al termine del preavviso, nonché i canoni di franchising rimanenti sino a scadenza contrattuale. L’eventuale indisponibilità parziale o totale al rispetto dell’accordo comporta il diritto di escussione della fidejussione presentata a garanzia degli obblighi contrattuali, parte integrante del presente accordo.
Art. 19 – Obbligo di riservatezza
1. La Delegazione si impegna espressamente a non divulgare i documenti e le informazioni di cui potrebbe venire a conoscenza direttamente o indirettamente in occasione dell’esecuzione del presente contratto, e che gli vengono forniti a titolo strettamente personale e confidenziale.
2. La Delegazione si impegna altresì a non divulgare o utilizzare a profitto altrui, in pendenza e anche dopo la cessazione del presente contratto, le conoscenze tecniche ed amministrative acquisite dall’AC attraverso il rapporto di affiliazione, avendo cura di far rispettare tali impegni da ogni suo dipendente e/o collaboratore.
Art. 20 – Informazione sui dati dell’AC
1. La Delegazione dichiara di avere piena conoscenza, poiché edotta dall’AC, sulle attività oggetto del presente contratto, sul profilo dell’AC, sulla natura e composizione della rete commerciale, nonché sulle altre informazioni di cui all’art. 4 della Legge 6 maggio 0000 X. 000.
Art. 21 – Norme di Chiusura
1. Il presente contratto costituisce la manifestazione degli accordi raggiunti tra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale precedente pattuizione, anche verbale, relativa al contratto di delegazione. Gli allegati sono parte integrante di questa convenzione e debitamente sottoscritti dalle Parti.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’eventuale nullità di una o più clausole non comporterà la nullità o lo scioglimento dell’intero contratto, né della restante parte della clausola stessa, e si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide o inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.
3. L’eventuale tolleranza di una delle Parti verso comportamenti dell’altra costituenti violazioni delle disposizioni del presente contratto non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dal contratto.
Art. 22 – Modifiche al contratto
1. Ogni modifica o integrazione al presente contratto o ai suoi allegati sarà valida e vincolante solo se risulterà da atto scritto, debitamente controfirmato per accettazione dalla Parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
2 Le Parti si danno atto che, in aggiunta e a modifica degli allegati al presente contratto, potranno essere rispettivamente inseriti nuovi documenti e modificati quelli già predisposti. Per essere valide, tali integrazioni e modifiche dovranno fare espresso riferimento al presente contratto ed essere debitamente sottoscritte da entrambe le Parti.
Art. 23 – Rinvii normativi
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile, nonché quanto previsto dalla Legge 6 Maggio 0000 X. 000.
Art. 24 – Comunicazioni
1. Ogni comunicazione riguardante l’attuazione, la modifica o la risoluzione del presente contratto, fino a nuova contraria disposizione scritta, dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata a.r. o a mano ed indirizzata come segue:
a. se all’AC:
AC Rovigo, Xxxxxx XX Xxxxxxxxx, 0, 00000 XXXXXX;
b. se alla Delegazione:
.........................................................................................
Art. 25– Tentativo di conciliazione e Foro Competente
1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente alla esecuzione del presente accordo che non siano risolte bonariamente tra le parti, saranno deferite a un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto da A.C. Rovigo, uno dal Delegato e un terzo da designarsi dal Presidente del Tribunale di Rovigo. Le parti devono procedere alla nomina entro il termine di 30 giorni dalla mancata definizione bonaria della controversia. In pendenza di giudizio arbitrale il gestore non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti nel presente disciplinare.
2. Per le controversie deferite comunque all’autorità giudiziaria, sarà competente il Foro di Rovigo.
Art. 26 – Registrazione ed oneri fiscali
La registrazione del presente contratto avverrà in caso d’uso da parte del soggetto che ritiene di avvalersi della facoltà. Le spese rimarranno a suo esclusivo carico.
Si precisa che gli obblighi di pagamento relativi alle prestazioni di servizi derivanti dal presente contratto sono soggette ad IVA. Le spese per l’imposta di bollo dovuta sono equamente ripartite tra le Parti.
Art. 27 – Elenco allegati al contratto
Fermo restando quanto previsto all’art. 24 del presente contratto, si includono i seguenti allegati:
A) Servizi da espletare in Delegazione – istruzioni operative
B) Regolamento d’uso del Marchio ACI
C) Dotazione informatica minima e canoni per servizi di connessione ACI
D) allestimento dei locali della Delegazione
E) elenco documentazione richiesta alla Delegazione
F) informazioni relative all’AC (informazioni di cui all’art. 4, Legge 6 maggio 2004, n. 129)
G) ricognizione autorizzazioni e contratti attualmente in capo alla Delegazione Letto confermato e sottoscritto in Rovigo, addì ....
Automobile Club Rovigo La Delegazione
Il Presidente il/la titolare (il /la Legale Rappresentante)
Ing. Xxxxxx Xxxxx .......................................................................
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dopo integrale e attenta lettura, la Delegazione dichiara di approvare in modo particolare gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24.
Letto confermato e sottoscritto in Rovigo, addì ....
La Delegazione